Istituzione dell'obbligo per le Istituzioni scolastiche pubbliche e private di munirsi di distributori automatici di acqua potabile

  • Pubblicato il 24 Aprile 2020
  • da Liceo F. Capece, Maglie (LE)
Istituzione dell'obbligo per le Istituzioni scolastiche pubbliche e private di munirsi di distributori automatici di acqua potabile

Onorevoli Senatori! Il disegno di legge che viene presentato nasce dall’esigenza di contrastare il fenomeno della presenza massiccia di rifiuti plastici nei mari e dalla necessità di educare i giovani, fin dalla tenera età, a valorizzare l’acqua quale bene primario e prezioso, stimolandoli a promuovere i valori ed i temi della tutela ambientale nelle loro famiglie.
L’Italia, entro l’anno 2021, dovrà adeguarsi alla Direttiva dell’Unione Europea 2019/904 che pone agli Stati membri il divieto di immettere sul mercato una serie di articoli di plastica monouso, tra cui piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati.
Poiché la citata Direttiva non vieta il commercio di bottiglie di plastica, il presente disegno di legge si pone l’obiettivo di ridurne almeno il numero, imponendo alle Istituzioni scolastiche pubbliche e private l’obbligo di munirsi di distributori automatici di acqua potabile collegati direttamente alla rete idrica dell’acquedotto, le cosiddette “casette dell’acqua” o, in alternativa gli “erogatori d’acqua”, da cui gli alunni e tutto il personale scolastico potrebbero rifornirsi, tramite contenitori propri riutilizzabili, le cosiddette “borracce”, a fronte del pagamento di un prezzo notevolmente più basso di quello che si sostiene per l’acquisto di una bottiglia di plastica piena d’acqua.
Pertanto, l’entrata in vigore di questa Legge favorirebbe un notevole risparmio economico sui bilanci delle famiglie e, riducendo la produzione di un rifiuto inquinante quale la plastica, darebbe un rilevante contributo alla causa della tutela ambientale.

Art. 1
(Finalità)

La presente legge ha lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti inquinanti, quali le bottiglie in plastica contenenti acqua.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “casetta dell’acqua”, il punto di erogazione automatica di acqua potabile, collegato direttamente alla rete pubblica dell’acquedotto che sottopone l’acqua ad ulteriori trattamenti di microfiltrazione e sterilizzazione, da cui è possibile rifornirsi direttamente, a fronte del pagamento di un prezzo. Tale “casetta” può erogare acqua naturale o, a seguito di addizione di anidride carbonica, acqua frizzante, sia a temperatura ambiente che refrigerata;
b) “erogatore d’acqua”, il distributore automatico di acqua potabile, collegato direttamente alla rete pubblica dell’acquedotto, che funziona in maniera identica alla “casetta dell’acqua”, ma da quest’ultima si differenzia per le dimensioni più piccole;
c) “borraccia”, il contenitore metallico, riutilizzabile, per il rifornimento dell’acqua “dalla casetta” o “dall’erogatore”.

Art. 3
(Campo di applicazione)

Le istituzioni scolastiche, pubbliche e private, sono obbligate ad installare nelle proprie sedi le “casette dell’acqua”, da cui gli utenti delle scuole possono rifornirsi tramite le “borracce”.
I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo sono obbligati ad installare le “casette dell’acqua”, sia nella sede centrale, sia nelle eventuali sedi distaccate.
Le sedi scolastiche, anche distaccate, dotate di un numero di alunni fino a 1300 possono installare gli “erogatori d’acqua”, in alternativa alle “casette dell’acqua”.
Il costo di un litro di acqua fornito dalle “casette dell’acqua” o dagli “erogatori d’acqua” è pari a 5 centesimi, se naturale, 7 centesimi, se frizzante.

Art. 4
(Misure di sostegno)

Le Istituzioni scolastiche pubbliche e private possono acquistare o noleggiare le “casette dell’acqua” o gli “erogatori d’acqua” anche utilizzando fondi destinati ad hoc dalle istituzioni sovranazionali o nazionali (UE, Stato, Regioni).

Art. 5
(Controlli)

L’acqua fornita dalle “casette” e dagli “erogatori” è sottoposta ai controlli, sia delle Aziende Sanitarie Locali territoriali, sia delle singole società di gestione degli stessi distributori d’acqua.

Art. 6
(Entrata in vigore)

Le istituzioni scolastiche pubbliche e private sono obbligate ad installare le “casette dell’acqua” o gli “erogatori d’acqua” nelle proprie sedi a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Sanzioni)

La violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’art. 3, 1° e 2° comma e dell’art. 6 della presente Legge, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00).
Nell’ipotesi di ritardato adempimento agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’art. 3, 1° e 2° comma e dell’art. 6 della presente Legge, l’ammontare della sanzione stabilita dal comma 1 del presente articolo, è proporzionalmente ridotto qualora “la casetta dell’acqua” o “l’erogatore d’acqua” vengano installati comunque nel corso dell’anno scolastico.
Nell’ipotesi in cui l’inadempimento agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell’art. 3, 1° e 2° comma e dell’art. 6 della presente Legge perduri per un determinato numero di anni scolastici, l’ammontare della sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo è moltiplicato per il numero degli anni scolastici in cui non si è adempiuto all’installazione dei previsti distributori automatici d’acqua.
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio esercitano attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni previste nella presente Legge e, nelle ipotesi di violazione delle stesse disposizioni applicano le sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, secondo la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono destinate al sostegno della campagna “#Plasticfree” avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

 

il 13/05/2020
V. P. - Lecce
ha proposto il seguente emendamento:
Rossana Prastaro – Liceo F. Capece – Maglie (LE)
ha proposto il seguente emendamento soppressivo di periodo/parole:
Emendamento 1.1. Prastaro
All’articolo 1 sopprimere le parole << contenenti acqua>>
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 13/05/2020
I. M. - Maglie (LE)
ha proposto il seguente emendamento:
Liceo F. Capece – Maglie (LE)
ha proposto il seguente emendamento soppressivo di periodo/parole:
Emendamento 3.1. Martella
All'articolo 3, comma 4 sopprimere le parole da: «se naturale» a «se frizzante».
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 15/05/2020
E. A. K. - Maglie (LE)
ha proposto il seguente emendamento:
Liceo F. Capece – Maglie (LE)
ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo di comma:
Emendamento 5.1. Kanani
All’articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"I controlli sull’acqua sono effettuati mensilmente, mentre quelli sui circuiti dell’acqua, sui sistemi di
erogazione e su tutte le parti a contatto con l’acqua erogata sono svolti ogni due mesi."
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 15/05/2020
A. M. - Sannicola
ha proposto il seguente emendamento:
Liceo F. Capece – Maglie (LE)
ha proposto il seguente emendamento sostitutivo di periodo/parole:
Emendamento 3.2. Marra A.
All’articolo 3, al comma 3, sostituire : <<1300>> con <<1000>>
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato nasce dall’esigenza di contrastare il fenomeno della presenza massiccia di rifiuti plastici nei mari e dalla necessità di educare i giovani, fin dalla tenera età, a valorizzare l’acqua quale bene primario e prezioso, stimolandoli a promuovere i valori ed i temi della tutela ambientale nelle loro famiglie.
L’Italia, entro l’anno 2021, dovrà adeguarsi alla Direttiva dell’Unione Europea 2019/904 che pone agli Stati membri il divieto di immettere sul mercato una serie di articoli di plastica monouso, tra cui piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati.
Poiché la citata Direttiva non vieta il commercio di bottiglie di plastica, il presente disegno di legge si pone l’obiettivo di ridurne almeno il numero, imponendo alle Istituzioni scolastiche pubbliche e private l’obbligo di munirsi di distributori automatici di acqua potabile collegati direttamente alla rete idrica dell’acquedotto, le cosiddette “casette dell’acqua” o, in alternativa gli “erogatori d’acqua”, da cui gli alunni e tutto il personale scolastico potrebbero rifornirsi, tramite contenitori propri riutilizzabili, le cosiddette “borracce”, a fronte del pagamento di un prezzo notevolmente più basso di quello che si sostiene per l’acquisto di una bottiglia di plastica piena d’acqua.
Pertanto, l’entrata in vigore di questa Legge favorirebbe un notevole risparmio economico sui bilanci delle famiglie e, riducendo la produzione di un rifiuto inquinante quale la plastica, darebbe un rilevante contributo alla causa della tutela ambientale.

Art. 1
(Finalità)

La presente legge ha lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti inquinanti, quali le bottiglie in plastica.


Art. 2
(Definizioni)

Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “casetta dell’acqua”, il punto di erogazione automatica di acqua potabile, collegato direttamente alla rete pubblica dell’acquedotto che sottopone l’acqua ad ulteriori trattamenti di microfiltrazione e sterilizzazione, da cui è possibile rifornirsi direttamente, a fronte del pagamento di un prezzo. Tale “casetta” può erogare acqua naturale o, a seguito di addizione di anidride carbonica, acqua frizzante, sia a temperatura ambiente che refrigerata;
b) “erogatore d’acqua”, il distributore automatico di acqua potabile, collegato direttamente alla rete pubblica dell’acquedotto, che funziona in maniera identica alla “casetta dell’acqua”, ma da quest’ultima si differenzia per le dimensioni più piccole;
c) “borraccia”, il contenitore metallico, riutilizzabile, per il rifornimento dell’acqua “dalla casetta” o “dall’erogatore”.

Art. 3
(Campo di applicazione)

Le istituzioni scolastiche, pubbliche e private, sono obbligate ad installare nelle proprie sedi le “casette dell’acqua”, da cui gli utenti delle scuole possono rifornirsi tramite le “borracce”.
I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo sono obbligati ad installare le “casette dell’acqua”, sia nella sede centrale, sia nelle eventuali sedi distaccate.
Le sedi scolastiche, anche distaccate, dotate di un numero di alunni fino a 1000 possono installare gli “erogatori d’acqua”, in alternativa alle “casette dell’acqua”.
Il costo di un litro di acqua fornito dalle “casette dell’acqua” o dagli “erogatori d’acqua” è pari a 5 centesimi.

Art. 4
(Misure di sostegno)

Le Istituzioni scolastiche pubbliche e private possono acquistare o noleggiare le “casette dell’acqua” o gli “erogatori d’acqua” anche utilizzando fondi destinati ad hoc dalle istituzioni sovranazionali o nazionali (UE, Stato, Regioni).

Art. 5
(Controlli)

L’acqua fornita dalle “casette” e dagli “erogatori” è sottoposta ai controlli, sia delle Aziende Sanitarie Locali territoriali, sia delle singole società di gestione degli stessi distributori d’acqua.
I controlli sull’acqua sono effettuati mensilmente, mentre quelli sui circuiti dell’acqua, sui sistemi di erogazione e su tutte le parti a contatto con l’acqua erogata sono svolti ogni due mesi.


Art. 6
(Entrata in vigore)

Le istituzioni scolastiche pubbliche e private sono obbligate ad installare le “casette dell’acqua” o gli “erogatori d’acqua” nelle proprie sedi a decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Sanzioni)

La violazione degli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’art. 3, 1° e 2° comma e dell’art. 6 della presente Legge, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00).
Nell’ipotesi di ritardato adempimento agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell’art. 3, 1° e 2° comma e dell’art. 6 della presente Legge, l’ammontare della sanzione stabilita dal comma 1 del presente articolo, è proporzionalmente ridotto qualora “la casetta dell’acqua” o “l’erogatore d’acqua” vengano installati comunque nel corso dell’anno scolastico.
Nell’ipotesi in cui l’inadempimento agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell’art. 3, 1° e 2° comma e dell’art. 6 della presente Legge perduri per un determinato numero di anni scolastici, l’ammontare della sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo è moltiplicato per il numero degli anni scolastici in cui non si è adempiuto all’installazione dei previsti distributori automatici d’acqua.
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio esercitano attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni previste nella presente Legge e, nelle ipotesi di violazione delle stesse disposizioni applicano le sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, secondo la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono destinate al sostegno della campagna “#Plasticfree” avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Al fine di redigere il disegno di legge che è oggetto del Concorso, abbiamo analizzato gli interventi normativi, approvati sia dall’Europa che dall’Italia, volti alla riduzione di prodotti realizzati in plastica.
Abbiamo riscontrato che uno dei primi prodotti in plastica su cui si è concentrata l’azione della Commissione Europea è la busta della spesa in materiale leggero. Nello specifico, la Direttiva UE 2015/720 dispone la riduzione dell’utilizzo di tali tipologie di buste e l’Italia, con Legge N.123/2017, recependo tale Direttiva, impone dall’1 gennaio 2018 l’utilizzo esclusivo di plastica biodegradabile e compostabile, per le buste più leggere e stabilisce che quelle più pesanti debbano essere composte di plastica riciclata in una percentuale variabile. Inoltre, l’Italia prescrive un prezzo sulla distribuzione dei sacchetti di plastica, anche se contenuto, sulla considerazione che tale scelta inevitabilmente porta ad una significativa riduzione del loro uso.
Prima dell’introduzione di quest’ultima norma, l’Italia, con la Legge Finanziaria 2007 (legge 296/2006), stabilisce per la prima volta prescrizioni riguardanti la commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto di merci, proibendone la diffusione e, con Legge N. 116/2014, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi mette in commercio i sacchi di plastica non conformi.
Successivamente, l’Europa rivolge la propria attenzione ai prodotti di plastica usa e getta, stabilendo, con la Direttiva UE 2019/904, che dall’anno 2021 gli Stati membri non possono più immettere sul mercato una serie di articoli di plastica monouso, tra cui piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati.
In Italia la vendita di tali ultimi prodotti (i cosiddetti cotton fioc) realizzati in plastica o in materiale non biodegradabile è vietata già con Legge n. 205/2017, a decorrere dall’1 gennaio 2019, mentre è consentita la commercializzazione dei soli bastoncini cotonati, realizzati in materiale biodegradabile.
La citata Direttiva europea non vieta però la produzione delle bottiglie di plastica, anche se stabilisce per le stesse un obiettivo di raccolta differenziata pari al 90%, entro il 2029 e l’uso di materiale riciclato al 30% entro il 2030.
Abbiamo riscontrato, con piacevole sorpresa, che subito dopo l’emanazione della citata Direttiva UE 2019/904 e, ancor prima del recepimento da parte dell’Italia, diverse Istituzioni ed Enti locali italiani, durante l’estate 2019, adottano decisioni volte alla tutela ambientale: tra queste iniziative, ci ha colpito di più quella propria della nostra Regione Puglia che, per prima, vieta su tutti i lidi del suo territorio l’utilizzo di oggetti di plastica monouso, bottiglie comprese.
Ecco perché abbiamo ideato il disegno di legge in questione: imporre alle strutture scolastiche italiane l’obbligo di munirsi di distributori di acqua potabile, da cui potersi rifornire tramite contenitori riutilizzabili, a fronte del pagamento di un prezzo molto basso, determinerebbe una drastica riduzione del numero delle bottiglie di plastica. Peraltro, recentemente aumenta la produzione di borracce di metallo dall’elegante design, cui possono essere apposti anche loghi personalizzati, come accade ad esempio a quelle che utilizziamo noi alunni, su cui è applicato il logo della nostra scuola.  
Infine, abbiamo rilevato che l’ordinamento giuridico italiano contiene anche altre disposizioni che mirano a tutelare l’ambiente dalla plastica, tra cui quella prevista nella Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che vieta, a decorrere dall’1 gennaio 2020, il commercio di prodotti cosmetici (saponi, creme, dentifrici) contenenti microplastiche e quella di cui alla recente Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160), introduttiva della cosiddetta “plastictax”. Nello specifico, quest’ultima disposizione contempla, a partire dal mese di luglio 2020, un’imposta sul consumo dei Manufatti Con Singolo Impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, non destinate a compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita oppure ad essere riutilizzati. Tale imposta è pari ad Euro 1,00 per chilogrammo di materia plastica, contenuta nei MACSI medesimi e non si applica ai dispositivi medici e MACSI adibiti a contenere e proteggere i preparati medicinali, finendo per colpire le bottiglie di plastica, le buste e le vaschette in polietilene monouso, il tetrapak del latte, i contenitori dei detersivi.
Con Decreto Legge N.111 del 14/10/19, convertito in Legge N.141/19 (il cosiddetto “Decreto Clima”) l’Italia investe in energie rinnovabili e prevede, a favore dei Comuni, fondi ad hoc per l’acquisto di macchinette mangia-plastica.
Allo stato è in corso di approvazione il Disegno Legge denominato “SalvaMare” poiché ha le finalità di liberare il mare dai rifiuti e dalla plastica, di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e di promuovere l’economia circolare, stabilendo che i Rifiuti Accidentalmente Pescati (RAP) in mare o nelle acque interne saranno assimilabili ai rifiuti prodotti dalle navi e, una volta che l’imbarcazione giungerà in un porto, potranno essere conferiti gratuitamente negli appositi centri di raccolta di rifiuti.
Tutti i sopra descritti interventi legislativi rappresentano tanti tasselli utili a contrastare la plastica monouso e gli imballaggi in plastica, in quanto la riduzione dei rifiuti e il riciclo di quelli esistenti saranno la base per il nostro futuro.

 

Approfondimento tematico

Il disegno di legge che abbiamo ideato nasce dalla necessità di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali, indirizzandole nello specifico a ridurre l’utilizzo della plastica usa e getta.
La plastica è un materiale che non si trova in natura, essendo realizzato dall’uomo tramite risorse naturali (carbone, sale comune, gas e soprattutto petrolio). Nella vita quotidiana usiamo tanti oggetti in materiale plastico che sono progettati, prodotti, impiegati e smaltiti in modalità che danneggiano l’ambiente e, in particolare, inquinano i mari, compromettendo inevitabilmente gli ecosistemi.
A tutti noi è capitato di raccogliere un rifiuto in spiaggia e, se riflettiamo bene, quasi nove volte su dieci si tratta di un oggetto di plastica. Infatti, è stato calcolato che, in generale, questo materiale rappresenta l’85% di ciò che finisce in mare.
La plastica è infatti un materiale difficile da decomporre, poiché si accumula nei mari e negli oceani, mettendo a rischio oltre agli ecosistemi, anche la fauna marina e, quindi, la nostra salute. Infatti, i residui della plastica, le cosiddette microplastiche, possono trovarsi nei prodotti cosmetici e per l’igiene personale, nei prodotti industriali, oppure possono provenire da pezzi di plastica più grandi che si degradano; essi variano per dimensioni, ma si tratta in genere di particelle di plastica di dimensione inferiore ai 5 millimetri che possono quindi passare con facilità attraverso i filtri delle acque reflue, rendendo impossibile il loro recupero una volta in mare. Le microplastiche vengono inevitabilmente inghiottite dai pesci e dagli animali marini in generale, per cui, entrando nella catena alimentare, vengono ingerite anche dall’uomo.
Secondo le stime dell’ONU, 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno nel mare, con conseguenze ambientali devastanti. Con specifico riferimento al Mar Mediterraneo, il WWF ha denunciato che la quantità di plastica che ogni anno viene ivi gettata è pari a 570 mila tonnellate, ossia l’equivalente di 33 mila bottigliette al minuto e che, se tale andamento resterà invariato, entro l’anno 2050 i numeri sopra indicati risulteranno quadruplicati.
Uno studio svolto a livello globale dall’Università di Newcastle, in Australia, ha calcolato che ogni settimana l’uomo ingerisce 5 grammi di microplastiche (l’equivalente di una carta di credito) corrispondenti a circa 2000 frammenti di particelle di plastica.
Abbiamo comunque riscontrato che oramai l’opinione pubblica prende coscienza sempre più che la plastica soffoca il nostro pianeta e, quindi, i consumatori iniziano ad orientare le loro scelte sui prodotti a basso impatto ambientale.
Di fronte a tali problematiche una risposta decisa e coesa degli Stati può e deve fare la differenza.
Svolgendo una ricerca sull’atteggiamento tenuto in proposito dall’Europa, abbiamo appurato che la l’azione più nota e più recente per la tutela dell’ambiente posta in essere dall’Unione Europea è proprio quella contro la plastica. Il principale programma europeo per l’ambiente e il clima si chiama “LIFE”: è stato avviato nel 1992 ed ha finanziato oltre 4.500 progetti, distribuendo oltre 5,9 miliardi di Euro di contributi destinati alla protezione dell’ecosistema.
Inoltre, il 16 gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la “Strategia europea per la plastica” che contribuirà anche a raggiungere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030, ossia da quel programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’intento è quello di proteggere l’ambiente riducendo i rifiuti in mare e le emissioni legate alle fonti energetiche fossili (petrolio, carbone, gas naturale).
Lo scopo dell’UE non è quello di eliminare completamente l’utilizzo della plastica, poiché questo sarebbe un obiettivo irrealistico, ma piuttosto di promuovere modelli di produzione e consumo della plastica più sostenibili.
Pertanto, la “Strategia” avviata dall’Europa è volta a rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica degli Stati membri entro il 2030, a cercare di eliminare le microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti, oltre che a frenare il consumo di plastica monouso e il “marine litter” (i rifiuti marini).
Recentemente, il 6 marzo 2020, l’Italia, insieme ad altri 14 Paesi e 66 Aziende e Organizzazioni private, ha aderito a Bruxelles al “Patto europeo sulla plastica”(European Plastic Pact), creato allo scopo di promuovere, entro il 2025, una strategia condivisa sul riuso e sul riciclo, tramite soluzioni innovative, per giungere rapidamente alla realizzazione dell’economia circolare.
Con tale Patto, gli Stati si impegnano formalmente, con iniziative di natura volontaria, ad agire in quattro settori chiave: la progettazione circolare di prodotti e imballaggi in plastica; l’uso responsabile della plastica; il riciclaggio delle materie plastiche; l’utilizzo di plastica riciclata.
In proposito, abbiamo riscontrato che l’Italia è pienamente attiva, in quanto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, già dal 2018, ha avviato la Campagna denominata “#Plasticfree” cui hanno aderito numerose Università, Scuole, Istituzioni nazionali e locali, Associazioni, piccole Aziende e Multinazionali ed ha pubblicato le Linee Guida da seguire per bandire la plastica monouso. A tal fine, il predetto Ministero ha eliminato dalla sua sede le bottigliette di plastica, installando gli erogatori di acqua alla spina, dai quali i dipendenti ministeriali possono fornirsi tramite borracce di alluminio.
Per questo motivo, nel nostro disegno di legge abbiamo previsto che gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai trasgressori degli obblighi ivi imposti, vengano impiegati per sostenere la citata Campagna.
Abbiamo inoltre approfondito il funzionamento delle “casette dell’acqua” e gli aspetti di sicurezza igienico-sanitaria, riscontrando che gli erogatori prelevano l’acqua già potabile dalla rete idrica e la sottopongono ad ulteriori trattamenti e a microfiltrazione, avviando cicli di sanitizzazione all’interno del circuito idrico dell’impianto d’erogazione. L’acqua microfiltrata e sterilizzata viene refrigerata ed erogata naturale o frizzante, a seguito di addizione di anidride carbonica.
Infine, nel redigere il disegno di legge, abbiamo affrontato un ulteriore aspetto rilevante, ossia quello economico e, allo scopo di evitare che il costo per l’acquisto o il noleggio degli erogatori d’acqua gravi interamente sui bilanci delle Istituzioni scolastiche, abbiamo previsto la possibilità che le scuole facciano ricorso a Fondi destinati ad hoc dall’UE, dallo Stato o dalle Regioni.