Disposizioni per una partecipazione attiva alla vita parlamentare

  • Pubblicato il 28 Aprile 2020
  • da ISS G. Falcone e P. Borsellino, Palau (SS)
Disposizioni per una partecipazione attiva alla vita parlamentare

Onorevoli Senatori! - Oggi, si va sempre più affermando, da parte dell’opinione pubblica, l’esigenza di controllare e monitorare la classe politica sotto il profilo della spesa, invocando la necessità di ridurre il numero dei parlamentari. La nostra proposta esula da tutto ciò e si pone il semplice obiettivo di assicurare il buon andamento dell’attività parlamentare, il quale si può raggiungere solo con la presenza, la partecipazione attiva e assidua alle sedute parlamentari dei deputati e senatori. Il Parlamento, nel nostro sistema costituzionale, svolge un ruolo principale, non a caso la nostra Repubblica viene definita Parlamentare per tutte le sue importanti funzioni: elegge il Presidente della Repubblica, concede la fiducia al Governo, esercita un’attività di controllo sull’operato del Governo, nomina le più importanti cariche dello Stato, insomma, è il fulcro nel quadro dei poteri dello Stato. Il Parlamento riunisce tutte le forze politiche e garantisce il confronto libero tra le diverse idee, sia di maggioranza che di opposizione, costituisce la base della democrazia per decidere e risolvere le questioni del Paese, che solo un’aula parlamentare può assicurare. Tutto ciò, però, può essere raggiunto solo con la presenza assidua degli onorevoli deputati e senatori alle sedute delle Assemblee, così come afferma lo stesso regolamento del Senato nell’articolo 1: I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. Così come un consiglio di classe potrà procedere alla valutazione finale di ciascun alunno con un numero minimo di presenze in classe, allo stesso modo gli elettori potranno valutare l’operato di un parlamentare della passata legislatura solo se ci sono state un numero minimo di presenze dello stesso in aula e abbia partecipato, attivamente, alla vita parlamentare. Come potrà il popolo valutare l’attività di quei parlamentari che si sono assentati e non hanno partecipato alle discussioni, ai lavori delle commissioni, alle dichiarazioni di voto, alle interrogazioni parlamentari, e all’elezione delle più alte cariche dello Stato? Se non si è in grado di assicurare la presenza e la viva partecipazione, è giusto e dignitoso che non ci si presenti più alle elezioni politiche, quindi le assenze oltre un certo limite devono rientrare tra le cause d’incandidabilità. Vedere tante poltrone vuote nei momenti di discussione non dà dignità all’Istituzione e, anche se potrebbe apparire non più attuale, tra le tante funzioni del Parlamento dovrebbe esserci anche quella pedagogica, cioè insegnare alla Nazione ciò che non sa, così come scritto in piena età vittoriana da Walter Bagehot nella classica opera The English Constitution. Il disegno di legge intende porre dei limiti al numero di assenze che ogni onorevole deputato e senatore potrà fare nel corso della legislatura, per ridare dignità a questa importante Istituzione affinché i cittadini non debbano più vedere aule vuote nel momento in cui si prendono decisioni importanti che li riguardano. Nella vita quotidiana ogni soggetto che costituisce lo Stato ha dei doveri, come tutti i lavoratori che si recano ogni giorno sul posto di lavoro, rispettando gli orari e le norme che riguardano quella determinata professione, allo stesso modo i parlamentari hanno il dovere di rappresentare al meglio gli interessi del popolo all’interno del Parlamento. In conclusione, la proposta introduce il limite del 20% di assenze che ogni parlamentare potrà fare nel corso dei cinque anni di legislatura, con delle deroghe per gravi motivi di salute, ma senza superare il 35% del totale delle sedute e dei lavori parlamentari previsti in calendario, superate le quali si realizzerà una causa d’incandidabilità che impedirà, sia agli onorevoli senatori che agli onorevoli deputati, di candidarsi alle successive elezioni politiche. Proponiamo questo disegno di legge perché vorremmo vedere i nostri rappresentanti presenti e partecipi delle questioni del Paese, affinché il dibattito e il confronto tra tutte le forze politiche avvenga in questa importante Istituzione e non altrove.

Art. 1
(Dovere di partecipazione attiva)

1.    Gli onorevoli deputati e gli onorevoli senatori, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute parlamentari e ad assolvere ai loro impegni istituzionali.

Art. 2
(Presenza Parlamentare)

1.    Affinché un parlamentare possa godere dei diritti che derivano da questa posizione è obbligato a partecipare ad almeno l’80% della vita parlamentare.
2.    Se ciò non avviene il soggetto in questione non avrà diritto a candidarsi nuovamente.

Art. 3
(Incandidabilità)

1.    L’incandidabilità preclude la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per i successivi 10 anni, il soggetto non potrà partecipare alle due successive elezioni politiche.
2.    Solamente al termine di questo periodo sarà possibile candidarsi nuovamente.

Art. 4
(Incandidabilità definitiva)

1.    Nel caso in cui, durante la nuova legislatura, il parlamentare ripeta lo stesso comportamento, superando il 20% di assenze consentite, non sarà più possibile candidarsi.

Art. 5
(Deroghe al numero di assenze)

1.    È ammessa una deroga alla percentuale di assenze prevista dall’articolo precedente, in caso di gravi motivi di salute giustificati da medico competente, tuttavia il totale complessivo non potrà superare il limite del 35%.

Art. 6
(Istituzione del sistema elettronico di rilevazione delle presenze)

1.    La presente legge istituisce a Palazzo Madama e a Palazzo Montecitorio un sistema elettronico di rilevazione delle presenze con le seguenti voci:
a.    Presente in aula: per chi partecipa alle sedute parlamentari;
b.    Assente: per chi è assente alle sedute e ai lavori parlamentari;
c.    Presente fuori aula: coloro che non risultano presenti in aula ma partecipano ad altri lavori parlamentari o compiti istituzionali.

il 15/05/2020
B. L. - Arzachena (SS)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento al DDL “Disposizioni per una partecipazione attiva alla vita parlamentare"
6.0.1
Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

“art. 6-bis
(Entrata in vigore)
1. Tutte le disposizioni previste nella presente legge entreranno in vigore dalla prossima legislatura”


Presentato da Benedetta Lucioli e Martina Muntoni.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 15/05/2020
M. E. T. - Palau (OT)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento al DDL “Disposizioni per una partecipazione attiva alla vita parlamentare” presentato da Maria Elena Tanasie.

2.1
All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:
“I deputati e i senatori che nel corso della legislatura non abbiano partecipato alle attività nei limiti di cui al comma precedente, non potranno candidarsi alle prossime elezioni politiche.”
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/05/2020
S. V. - Isernia (IS)
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli
All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: “ a partecipare ad almeno l’80% della vita parlamentare.“ con le seguenti “a partecipare ad almeno il 70% delle sedute totali.”
Respinto
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 8
  • Astenuti: 0
il 18/05/2020
S. V. - Isernia (IS)
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli
All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole ”10 anni” con le seguenti: ”5 anni”; sostituire le parole: “ il soggetto non potrà partecipare alle due successive elezioni politiche.“ con le seguenti “il soggetto non potrà essere candidato alla successiva elezione politica.”
Respinto
  • Voti totali: 7
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 0
il 18/05/2020
S. V. - Isernia (IS)
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli
Sopprimere l'articolo 4.
Respinto
  • Voti totali: 7
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 0
il 18/05/2020
S. V. - Isernia (IS)
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli
L’articolo 5 è sostituito con il seguente:
Art. 5 (Deroghe al numero di assenze)
“È ammessa una deroga alla percentuale di assenze consentita, in caso di gravi motivi di salute certificati dal medico di famiglia o specialista; in tale caso la percentuale minima di
partecipazione di cui all’art. 2 comma 1 è ridotta al 50%.”
Respinto
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 1

Onorevoli Senatori! - Oggi, si va sempre più affermando, da parte dell’opinione pubblica, l’esigenza di controllare e monitorare la classe politica sotto il profilo della spesa, invocando la necessità di ridurre il numero dei parlamentari. La nostra proposta esula da tutto ciò e si pone il semplice obiettivo di assicurare il buon andamento dell’attività parlamentare, il quale si può raggiungere solo con la presenza, la partecipazione attiva e assidua alle sedute parlamentari dei deputati e senatori. Il Parlamento, nel nostro sistema costituzionale, svolge un ruolo principale, non a caso la nostra Repubblica viene definita Parlamentare per tutte le sue importanti funzioni: elegge il Presidente della Repubblica, concede la fiducia al Governo, esercita un’attività di controllo sull’operato del Governo, nomina le più importanti cariche dello Stato, insomma, è il fulcro nel quadro dei poteri dello Stato. Il Parlamento riunisce tutte le forze politiche e garantisce il confronto libero tra le diverse idee, sia di maggioranza che di opposizione, costituisce la base della democrazia per decidere e risolvere le questioni del Paese, che solo un’aula parlamentare può assicurare. Tutto ciò, però, può essere raggiunto solo con la presenza assidua degli onorevoli deputati e senatori alle sedute delle Assemblee, così come afferma lo stesso regolamento del Senato nell’articolo 1: I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. Così come un consiglio di classe potrà procedere alla valutazione finale di ciascun alunno con un numero minimo di presenze in classe, allo stesso modo gli elettori potranno valutare l’operato di un parlamentare della passata legislatura solo se ci sono state un numero minimo di presenze dello stesso in aula e abbia partecipato, attivamente, alla vita parlamentare. Come potrà il popolo valutare l’attività di quei parlamentari che si sono assentati e non hanno partecipato alle discussioni, ai lavori delle commissioni, alle dichiarazioni di voto, alle interrogazioni parlamentari, e all’elezione delle più alte cariche dello Stato? Se non si è in grado di assicurare la presenza e la viva partecipazione, è giusto e dignitoso che non ci si presenti più alle elezioni politiche, quindi le assenze oltre un certo limite devono rientrare tra le cause d’incandidabilità. Vedere tante poltrone vuote nei momenti di discussione non dà dignità all’Istituzione e, anche se potrebbe apparire non più attuale, tra le tante funzioni del Parlamento dovrebbe esserci anche quella pedagogica, cioè insegnare alla Nazione ciò che non sa, così come scritto in piena età vittoriana da Walter Bagehot nella classica opera The English Constitution. Il disegno di legge intende porre dei limiti al numero di assenze che ogni onorevole deputato e senatore potrà fare nel corso della legislatura, per ridare dignità a questa importante Istituzione affinché i cittadini non debbano più vedere aule vuote nel momento in cui si prendono decisioni importanti che li riguardano. Nella vita quotidiana ogni soggetto che costituisce lo Stato ha dei doveri, come tutti i lavoratori che si recano ogni giorno sul posto di lavoro, rispettando gli orari e le norme che riguardano quella determinata professione, allo stesso modo i parlamentari hanno il dovere di rappresentare al meglio gli interessi del popolo all’interno del Parlamento. In conclusione, la proposta introduce il limite del 20% di assenze che ogni parlamentare potrà fare nel corso dei cinque anni di legislatura, con delle deroghe per gravi motivi di salute, ma senza superare il 35% del totale delle sedute e dei lavori parlamentari previsti in calendario, superate le quali si realizzerà una causa d’incandidabilità che impedirà, sia agli onorevoli senatori che agli onorevoli deputati, di candidarsi alle successive elezioni politiche. Proponiamo questo disegno di legge perché vorremmo vedere i nostri rappresentanti presenti e partecipi delle questioni del Paese, affinché il dibattito e il confronto tra tutte le forze politiche avvenga in questa importante Istituzione e non altrove.

Art. 1
(Dovere di partecipazione attiva)

1.    Gli onorevoli deputati e gli onorevoli senatori, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute parlamentari e ad assolvere ai loro impegni istituzionali.

Art. 2
(Presenza Parlamentare)

1.    Affinché un parlamentare possa godere dei diritti che derivano da questa posizione è obbligato a partecipare ad almeno l’80% della vita parlamentare.
2.    I deputati e i senatori che nel corso della legislatura non abbiano partecipato alle attività nei limiti di cui al comma precedente, non potranno candidarsi alle prossime elezioni politiche.


Art. 3
(Incandidabilità)

1.    L’incandidabilità preclude la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per i successivi 10 anni, il soggetto non potrà partecipare alle due successive elezioni politiche.
2.    Solamente al termine di questo periodo sarà possibile candidarsi nuovamente.

Art. 4
(Incandidabilità definitiva)

1.    Nel caso in cui, durante la nuova legislatura, il parlamentare ripeta lo stesso comportamento, superando il 20% di assenze consentite, non sarà più possibile candidarsi.

Art. 5
(Deroghe al numero di assenze)

1.    È ammessa una deroga alla percentuale di assenze prevista dall’articolo precedente, in caso di gravi motivi di salute giustificati da medico competente, tuttavia il totale complessivo non potrà superare il limite del 35%.

Art. 6
(Istituzione del sistema elettronico di rilevazione delle presenze)

1.    La presente legge istituisce a Palazzo Madama e a Palazzo Montecitorio un sistema elettronico di rilevazione delle presenze con le seguenti voci:
a.    Presente in aula: per chi partecipa alle sedute parlamentari;
b.    Assente: per chi è assente alle sedute e ai lavori parlamentari;
c.    Presente fuori aula: coloro che non risultano presenti in aula ma partecipano ad altri lavori parlamentari o compiti istituzionali.

Art. 7
(Entrata in vigore)


1. Tutte le disposizioni previste nella presente legge entreranno in vigore dalla prossima legislatura.

Approfondimento

Approfondimento normativo

La principale normativa di riferimento è stata la Costituzione della repubblica italiana, partendo dal principio democratico dell’art. 1, 2° co. che recita: La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e dagli artt. 48-49, che si riferiscono all’esercizio del diritto di voto e al suo dovere civico; da non trascurare le parole dell’art 51: Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro, con il chiaro intento di sottolineare il ruolo fondamentale di chi è chiamato a rappresentare la Nazione e dei benefici di cui gode per svolgere al meglio quella funzione, rafforzato dall’art 54, che al 2° co. afferma "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,[…]". Gli articoli 55-58, 60-61, 65-66, 71-72 della Parte II della Costituzione, che si occupano dell’Ordinamento della Repubblica, ci fanno capire l’importante ruolo ricoperto dal Parlamento nell’organizzazione dei poteri dello Stato.
Gran parte delle norme di riferimento sono state consultate presso il sito della Camera dei deputati nella sezione “Conoscere la Camera, norme essenziali,” nella versione on line del “Manuale elettorale”, in particolare:
Parte I – Il sistema elettorale.
I.    Disposizioni comuni alle elezioni delle due camere.
1.1    Elettorato attivo         pg 5
1.2    Elettorato passivo      pg. 5
1.3    Ineleggibilità        pg. 6
1.4    Incandidabilità        pg. 8
1.5    Incompatibilità        pg. 13

Norme fondamentali sulle elezioni della Camera e del Senato pg.127
D.lgs. 20 dic. 1993, n°533 Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica.
D.lgs. 31 dicembre 2012, n.235 Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190 (artt. 1-3, 13, 15, 16 e 18).
Di grande aiuto per sostenere la logica del nostro disegno di legge anche ll Regolamento del Senato laddove nel 2 co. dell’art 1, afferma I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, così come quanto contenuto nell’art. 8, nelle Attribuzioni del Presidente, Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell’Amministrazione del Senato.
Nel 2° co. dell’art. 19, del Reg. Sen. - Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari- dove si fa riferimento al fatto che Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.
Di notevole interesse per capire come si svolgono i lavori delle commissioni, gli artt. 29 e 30 e 53, I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all’attività delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell’Assemblea. Per l’attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.
È chiaro che le presenze si possano sempre rilevare dai verbali: così come previsto dall’art. 60 Reg Sen.: Processo verbale e resoconti della seduta. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l’oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
L’art. 62 Reg. Sen. ci fa capire la trasparenza nell’assegnazione dei congedi: Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all’Assemblea. Viene sempre affissa nell’Aula una nota dei congedi.
Infine gli artt. 107 e 108 Reg. Sen. per quanto riguarda l’accertamento delle presenze: Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
Effetti della mancanza del numero richiesto. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell’articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell’Assemblea. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall’Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.  Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore diventi minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz’altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all’ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già `prima deliberato di tenere seduta in tale giorno. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma. All’accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell’articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo. Dalla lettura dei due articoli è’ evidente che il rinvio delle sedute per la mancanza del numero legale, rallenti i lavori parlamentari, tuttavia è inevitabile che ci siano sempre un certo numero di assenze.
Infine, nella redazione dell’articolato, per regolarci e capire come scriverlo, in linea di massima, dopo una ricerca su internet, abbiamo trovato nella Circolare 2 maggio 2001, n 1/1.1.26/10888/9.92, la Guida alla Redazione dei Testi normativi, dove si dice che innanzitutto occorra individuare le Finalità e oggetto dell’intervento normativo, poi, tra le altre informazioni, nella redazione dell’articolato diviene elemento necessario la definizione degli strumenti organizzativi o procedurali eventualmente necessari per dare attuazione alle nuove previsioni, anche con la specificazione di eventuali modifiche.
La consultazione del regolamento del Senato è stata fatta attraverso il seguente link
http://www.senatoperiragazzi.it/media/materiali/Costituzione_e_Regolamento_Senato_2018.pdf
NORMATIVA DA CUI ABBIAMO PRESO SPUNTO PER IL NOSTRO DISEGNO DI LEGGE “Gli scrutini di fine anno ed in particolare il limite minimo di presenze previste per poter ammettere un alunno allo scrutinio finale sono regolamentate dall’articolo 14 del DPR 122 del 2009”.

Approfondimento tematico

La materia affrontata nel presente lavoro ha riguardato, sia la rilevazione delle presenze, dei deputati e dei senatori nei due rami del Parlamento, sia la questione, abbastanza complessa, dell’incandidabilità, tutto nel quadro del principio democratico affrontato nell’articolo 1 della Costituzione italiana. La decisione di incandidabilità è una manifestazione della sovranità delle Camere e della loro autonomia, e determina una «inidoneità funzionale» della carica, non garantendo il buon andamento delle amministrazioni pubbliche. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni previste, ma prima della proclamazione degli eletti, si procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile. Nel caso una causa di incandidabilità sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione, attraverso la Giunta delle elezioni e immunità parlamentari al Senato e la Giunta delle elezioni alla Camera. L’ordinamento prevede alcuni motivi di incandidabilità alla carica di parlamentare, la Corte costituzionale ha evidenziato che le cause di incandidabilità costituiscono una specie delle cause di ineleggibilità (sent. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina. In particolare, la gran parte delle cause di incandidabilità sono previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
È evidente che la causa d’incandidabilità per superato limite di assenze, prevista nel nostro disegno di legge, non rientri nella materia penale, semmai nell’inadempimento ai propri doveri, così come previsto nel 2° comma dell’art. 54 della Costituzione, pertanto, abbiamo ritenuto opportuno non inserire nella disciplina esistente la causa di incandidabilità da noi ideata, ma dettare una nuova norma, che andrebbe, semmai, ad inserirsi nei regolamenti delle due camere.

Come sono calcolate le presenze? (dai regolamenti delle due camere).
Secondo quanto previsto dai regolamenti di Camera (art. 48 – Regolamento della camera – È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera) e Senato (art. 1, comma 2– Regolamento del Senato – I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni), deputati e senatori hanno l’obbligo di partecipare ai lavori parlamentari.
I dati sulle presenze si riferiscono alle votazioni elettroniche che si svolgono nell'Assemblea di Camera e Senato dall'inizio della legislatura, possono infatti risultare, per ogni singola votazione: presenti, assenti, in missione, quando non partecipano al voto perché occupati in compiti istituzionali.
Le presenze, dunque, non si riferiscono a tutte le possibili attività parlamentari (lavori preparatori nelle Commissioni) ma solo al totale delle presenze nelle votazioni elettroniche in Aula. Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il parlamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente ma non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione. Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e Senato non consentono di distinguere un caso dall'altro. I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del parlamentare. Non si può distinguere, pertanto, l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per ragioni di salute.
Tuttavia, anche se dalla lettura del regolamento si evince che il Presidente, così come previsto dall’art. 62 per quanto riguarda i congedi, controlli le assenze dei senatori e sovraintenda al buon andamento di tutto il Senato, non ci sia comunque un sistema generalizzato di rilevazione delle assenze e presenze di tutta l’attività.
Riflettendo e osservando come avvengono le registrazioni delle assenze e presenze degli alunni a scuola, abbiamo pensato di  introdurre, nel nostro disegno di legge, un articolo che preveda un sistema generalizzato di rilevazione delle presenze, con le voci: “presente”, “assente” e   “presente fuori aula” nel caso in cui il parlamentare non sia presente in aula ma partecipi ai lavori calendarizzati della relativa camera di appartenenza, anche al fine di poter distinguere l’assenza ingiustificata da quella per motivi di salute.
Perché il Parlamento è così importante?
Il Parlamento è il corpo legislativo, ossia un organismo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione è l'esercizio del potere legislativo ovvero l'emanazione delle leggi secondo i dettami fissati dalla Costituzione, rappresentando dunque l'istituzione principale di una democrazia rappresentativa. L'esistenza del Parlamento può essere considerata diretta conseguenza del principio di sovranità popolare. In Italia esso è sancito dall'art. 1, secondo comma, della Costituzione: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".
Il nostro Parlamento è articolato in due Camere, Camera dei deputati e Senato della Repubblica e ha, oltre l’importante funzione di dettare le leggi per il Paese, il potere di concedere o negare la fiducia al Governo, di eleggere il Presidente della Repubblica, di modificare la Costituzione, di approvare il bilancio presentato dal Governo, di eleggere i componenti delle più alte cariche dello Stato; è possibile che le maggioranze parlamentari siano diverse, ma ciò non dovrebbe permettergli di usare questa autorità per superare il limite di assenze.
Quello tra il popolo e il Parlamento è un rapporto bilaterale, pertanto entrambi i soggetti hanno delle responsabilità nei confronti dello Stato. Infatti, così come il popolo si impegna a votare i propri rappresentanti, di conseguenza, questi hanno il dovere di compiere il proprio lavoro con estrema serietà, partecipando adeguatamente alla vita parlamentare.
Nella consultazione della enciclopedia del diritto, vol. XXII alla voce Parlamento di Paolo Armaroli, abbiamo trovato utili informazioni, tra le altre, la citazione dell’opera di Walter Bagehot, The English Constitution, che assegnava alla Camera dei comuni dei suoi tempi cinque funzioni. La principale era quella di seggio elettorale, di organo cioè che sceglie e in definitiva revoca il Premier. La seconda era quella che può chiamarsi expressive function: funzione espressiva, significativa. Vale a dire quella di manifestare lo spirito del popolo inglese su tutto ciò che le viene davanti. La terza era la funzione pedagogica: ciò significa che la camera dovrebbe insegnare ed essere di esempio alla Nazione. La quarta era la funzione informativa, di far sapere. L’ultima era quella legislativa, che è importante, ma meno di quanto si creda.
La vita parlamentare è complessa e articolata: le commissioni permanenti, i gruppi parlamentari, le commissioni speciali, le Conferenze dei presidenti di gruppo, le giunte, insomma è un’attività che non conoscevamo, e nel momento in cui siamo andati ad approfondire le fonti relative alla rilevazione delle presenze, ci è sembrata molto più complessa di quanto ipotizzato.