Riforma dell’articolo 117 della Costituzione in materia di competenze legislative tra Stato e Regioni

  • Pubblicato il 02 Maggio 2020
  • da ISS A. Meucci, Carpi (MO)
Riforma dell’articolo 117 della Costituzione in materia di competenze legislative tra Stato e Regioni

Onorevoli Senatori! - Scopo della presente legge è quello di proporre una sostanziale riforma dell’articolo 117 della Costituzione concernente la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, come risulta dalla riforma del titolo V attuato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001. La legge in questione ha profondamente modificato i rapporti tra Stato e Regioni, al fine di redistribuire la competenza legislativa tra centro e periferia, aprendo così la legislazione regionale ad ambiti prima riservati alla legislazione statale. Nello specifico, l’art. 117 nella nuova formulazione individua tre categorie di materie. Alcune, espressamente elencate dal medesimo articolo, sono di competenza esclusiva dello Stato. Altre, elencate in una lista piuttosto lunga e non sempre chiara, sono di competenza concorrente Stato-Regioni. In tali materie, pertanto, lo Stato fissa le regole generali valide in tutto il territorio nazionale, mentre le singole Regioni possono intervenire con loro leggi nel rispetto della legge-quadro statale. Infine, tutte le materie non espressamente contenute nei due elenchi sono di competenza esclusiva delle Regione. Fin dalla sua emanazione la citata riforma ha tuttavia sollevato numerosi dubbi interpretativi e, negli anni successivi alla sua introduzione, ha dato vita a un enorme contenzioso davanti alla Corte Costituzionale al fine di determinare una netta linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.
In effetti, la lettura dell’articolo dà adito a numerosi interrogativi a cui è difficile dare una risposta univoca, malgrado i numerosi interventi della Corte Costituzionale finalizzati a dare una soluzione ai numerosi conflitti tra lo Stato e le Regioni.
In merito, si possono individuare diversi elementi di criticità.
A. Un primo elemento di criticità deriva dal fatto che, tra le materie attribuite alla competenza esclusiva statale, ve ne sono alcune di carattere trasversale che si intrecciano e sovrappongono tra loro incidendo e toccando così ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni.
Basti pensare alla disciplina del turismo che, non essendo menzionato espressamente dall’articolo 117, ricade nella competenza esclusiva delle Regioni, come confermato dalla Corte Costituzionale a partire la sentenza n. 197 del 2003.
Al riguardo, emerge chiaramente la difficoltà di delineare i confini di tale materia visto che si intreccia inevitabilmente con altre discipline di competenza statale o concorrente.
B. Altro elemento di criticità riguarda le materie non espressamente elencate ma di “nuova genesi” come la disciplina concernete l’e-business, il web, le reti informatiche e altre materie che oggi neppure riusciamo a prevedere ma che sicuramente scaturiranno dalla evoluzione della tecnologia e dell’informatica.
A tale proposito è lecito domandarsi: chi si occuperà delle materie di “nuova” formazione?
Applicando alla lettera l’art. 117 si dovrebbe rispondere le Regioni, non essendo tali materie espressamente previste dall’art. 117.Ma tale risposta appare chiaramente artificiosa e insoddisfacente.
In ultima analisi, la complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende molto spesso difficile la riconduzione sic et simpliciter di una normativa ad un’unica materia, determinandosi invece un intreccio tra diverse materie e diversi livelli di competenza che la Corte Costituzionale non ha esitato a definire “inestricabile”. Queste considerazioni suggeriscono perciò un intervento tempestivo finalizzato a dare finalmente chiarezza alla questione della ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. Inoltre, leggendo l’art 117 Cost. novellato dalla L. Cost. n.3 2001, colpisce l’eccessiva lunghezza del testo, ben diverso da quello sobrio ed essenziale utilizzato dai padri costituenti. Colpisce, inoltre, la poca chiarezza, anche lessicale, dei confini tracciati tra gli ambiti di intervento statale e quelli regionali. Bisogna anche aggiungere che la riforma del 2001 avrebbe dovuto innestarsi in una riforma costituzionale di più ampio respiro che prevedeva anche l’introduzione di una Camera delle Regioni. Avulso da tale contesto, l’articolo 117 introdotto nel 2001, ha solo generato frammentazione e incertezza interpretativa senza riuscire a perseguire le finalità per cui era stato introdotto. Alla luce di tali considerazioni, appare quanto mai opportuno dare finalmente chiarezza al nostro sistema costituzionale, eliminando tutte le ambiguità emerse in questi anni dalla applicazione del dettato dell’art. 117 Cost. Si propone, pertanto, una nuova formulazione dall’articolo 117 e l’introduzione delle seguenti regole:
1. Competenze legislativa esclusiva affidata allo Stato in un numero circoscritto di materie elencate espressamente, materie che sono la massima espressione della sovranità statale;
2. Competenza concorrente Stato- Regioni in tutte le altre materie non espressamente elencate.
3. Eliminazione della competenza esclusiva delle Regioni.
La riforma proposta si prefigge i seguenti obiettivi.
A. Eliminare tutti i dubbi interpretativi derivanti dalla lettura dall’attuale art. 117 Cost.
B. Affermare la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie espressione della sovranità statale;
C. Assicurare, nelle materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato, regole uniformi su tutto il territorio nazionale;
D. Confermare l’autonomia delle Regioni nel rispetto dell’art 5 Cost.;
E. Ridurre i conflitti tra lo Stato e le Regioni con l’effetto di decongestionare l’attività della Corte Costituzionale.


Art. 1
(Riforma dell’articolo 117 della Costituzione)

L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente
1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea
b) diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
c) immigrazione
d) istruzione ad eccezione di quella professionale e) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato
f) armi, munizioni ed esplosivi
g) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi
h) tutela e promozione della concorrenza
i) sistema valutario
j) sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici
k) organi dello Stato e relative leggi elettorali dello stato
l)  referendum statali
m) elezione del Parlamento europeo
n) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
o) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale
p) cittadinanza, stato civile e anagrafi
q) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa
r) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
s) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
t) previdenza sociale;
u) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
w) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
x) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno
y) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
3. Sono di competenza concorrente tutte le materie non espressamente previste dal comma precedente.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
5. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
6. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
7. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 2
(Norme transitorie)


1. Sono fatte salve le leggi regionali in vigore emanate nel rispetto dei principi fissati dal vigente art. 117 Cost.
2. Le norme regionali emanate in virtù dell’attuale competenza esclusiva rimangono in vigore fino a quando non saranno emanate, nelle rispettive materie, le apposite leggi- quadro da parte dello Stato.

Art. 3
(Norme finanziarie)


L’entrata in vigore della presente legge costituzionale non comporta oneri per il bilancio dello Stato. 

il 14/05/2020
G. C. - Carpi(MO)
ha proposto il seguente emendamento:
Coppola, Vincenzi,Vezzelli,Cigolotti.
Emendamento 1.1
L'art. 1 comma 2 è cosi modificato: è cancellata la lettera “y tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 26
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 0
il 14/05/2020
E. V. - Carpi (MO)
ha proposto il seguente emendamento:
Vincenzi, Filippi, Coppola, Mahrani
Emendamento 1.2
L’articolo 1 comma 3 è così modificato: viene aggiunta la seguente frase “Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 1
il 14/05/2020
V. R. - Carpi (MO)
ha proposto il seguente emendamento:
Razzini Valentina, Giulia Coppola, Elisa Asfodeli, Imane Mahrani, Marika Mantovani
Emendamento 1.3
L’articolo 1 comma 2 è così modificato: viene aggiunta la lettera “z: reti di trasporto e di
navigazione internazionali”.
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 8
  • Astenuti: 0
il 14/05/2020
E. A. - Carpi (MO)
ha proposto il seguente emendamento:
Asfodeli, Balugani, Covizzi, Pellegrini, El Fahli
Emendamento 1.4
L'articolo 1 comma 2 è così modificato: viene aggiunta la lettera "v: Tutela e sicurezza del lavoro"
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 1
il 16/05/2020
I. M. - Carpi(MO)
ha proposto il seguente emendamento:
Mahrani, Razzini, Melissa
Emendamento 1.5
L’articolo 1, lettera s viene così modificato: ”Istruzione”
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 8
  • Astenuti: 0
il 17/05/2020
C. C. - CARPI (MO)
ha proposto il seguente emendamento:
DIclemente, Gandolfi, Gasperi, Sgarbi
Emendamento 1.6
L'articolo 1 comma 2 è così modificato: è cancellata la lettera t “previdenza sociale”.
Approvato
  • Voti totali: 33
  • Favorevoli: 25
  • Contrari: 8
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Scopo della presente legge è quello di proporre una sostanziale riforma dell’articolo 117 della Costituzione concernente la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, come risulta dalla riforma del titolo V attuato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001. La legge in questione ha profondamente modificato i rapporti tra Stato e Regioni, al fine di redistribuire la competenza legislativa tra centro e periferia, aprendo così la legislazione regionale ad ambiti prima riservati alla legislazione statale. Nello specifico, l’art. 117 nella nuova formulazione individua tre categorie di materie. Alcune, espressamente elencate dal medesimo articolo, sono di competenza esclusiva dello Stato. Altre, elencate in una lista piuttosto lunga e non sempre chiara, sono di competenza concorrente Stato-Regioni. In tali materie, pertanto, lo Stato fissa le regole generali valide in tutto il territorio nazionale, mentre le singole Regioni possono intervenire con loro leggi nel rispetto della legge-quadro statale. Infine, tutte le materie non espressamente contenute nei due elenchi sono di competenza esclusiva delle Regione. Fin dalla sua emanazione la citata riforma ha tuttavia sollevato numerosi dubbi interpretativi e, negli anni successivi alla sua introduzione, ha dato vita a un enorme contenzioso davanti alla Corte Costituzionale al fine di determinare una netta linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.
In effetti, la lettura dell’articolo dà adito a numerosi interrogativi a cui è difficile dare una risposta univoca, malgrado i numerosi interventi della Corte Costituzionale finalizzati a dare una soluzione ai numerosi conflitti tra lo Stato e le Regioni.
In merito, si possono individuare diversi elementi di criticità.
A. Un primo elemento di criticità deriva dal fatto che, tra le materie attribuite alla competenza esclusiva statale, ve ne sono alcune di carattere trasversale che si intrecciano e sovrappongono tra loro incidendo e toccando così ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni.
Basti pensare alla disciplina del turismo che, non essendo menzionato espressamente dall’articolo 117, ricade nella competenza esclusiva delle Regioni, come confermato dalla Corte Costituzionale a partire la sentenza n. 197 del 2003.
Al riguardo, emerge chiaramente la difficoltà di delineare i confini di tale materia visto che si intreccia inevitabilmente con altre discipline di competenza statale o concorrente.
B. Altro elemento di criticità riguarda le materie non espressamente elencate ma di “nuova genesi” come la disciplina concernete l’e-business, il web, le reti informatiche e altre materie che oggi neppure riusciamo a prevedere ma che sicuramente scaturiranno dalla evoluzione della tecnologia e dell’informatica.
A tale proposito è lecito domandarsi: chi si occuperà delle materie di “nuova” formazione?
Applicando alla lettera l’art. 117 si dovrebbe rispondere le Regioni, non essendo tali materie espressamente previste dall’art. 117.Ma tale risposta appare chiaramente artificiosa e insoddisfacente.
In ultima analisi, la complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende molto spesso difficile la riconduzione sic et simpliciter di una normativa ad un’unica materia, determinandosi invece un intreccio tra diverse materie e diversi livelli di competenza che la Corte Costituzionale non ha esitato a definire “inestricabile”. Queste considerazioni suggeriscono perciò un intervento tempestivo finalizzato a dare finalmente chiarezza alla questione della ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. Inoltre, leggendo l’art 117 Cost. novellato dalla L. Cost. n.3 2001, colpisce l’eccessiva lunghezza del testo, ben diverso da quello sobrio ed essenziale utilizzato dai padri costituenti. Colpisce, inoltre, la poca chiarezza, anche lessicale, dei confini tracciati tra gli ambiti di intervento statale e quelli regionali. Bisogna anche aggiungere che la riforma del 2001 avrebbe dovuto innestarsi in una riforma costituzionale di più ampio respiro che prevedeva anche l’introduzione di una Camera delle Regioni. Avulso da tale contesto, l’articolo 117 introdotto nel 2001, ha solo generato frammentazione e incertezza interpretativa senza riuscire a perseguire le finalità per cui era stato introdotto. Alla luce di tali considerazioni, appare quanto mai opportuno dare finalmente chiarezza al nostro sistema costituzionale, eliminando tutte le ambiguità emerse in questi anni dalla applicazione del dettato dell’art. 117 Cost. Si propone, pertanto, una nuova formulazione dall’articolo 117 e l’introduzione delle seguenti regole:
1. Competenze legislativa esclusiva affidata allo Stato in un numero circoscritto di materie elencate espressamente, materie che sono la massima espressione della sovranità statale;
2. Competenza concorrente Stato- Regioni in tutte le altre materie non espressamente elencate.
3. Eliminazione della competenza esclusiva delle Regioni.
La riforma proposta si prefigge i seguenti obiettivi.
A. Eliminare tutti i dubbi interpretativi derivanti dalla lettura dall’attuale art. 117 Cost.
B. Affermare la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie espressione della sovranità statale;
C. Assicurare, nelle materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato, regole uniformi su tutto il territorio nazionale;
D. Confermare l’autonomia delle Regioni nel rispetto dell’art 5 Cost.;
E. Ridurre i conflitti tra lo Stato e le Regioni con l’effetto di decongestionare l’attività della Corte Costituzionale.


Art. 1
(Riforma dell’articolo 117 della Costituzione)

L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente
1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario dagli obblighi internazionali.
2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea
b) diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
c) immigrazione
d) istruzione ad eccezione di quella professionale e) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato
f) armi, munizioni ed esplosivi
g) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi
h) tutela e promozione della concorrenza
i) sistema valutario
j) sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici
k) organi dello Stato e relative leggi elettorali dello stato
l) referendum statali
m) elezione del Parlamento europeo
n) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
o) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale
p) cittadinanza, stato civile e anagrafi
q) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa
r) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
s) Istruzione
t) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
u) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
v) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno
w) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
x) Tutela e sicurezza del lavoro
y) reti di trasporto e di navigazione internazionali
3. Sono di competenza concorrente tutte le materie non espressamente previste dal comma precedente. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
5. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
6. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
7. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 2
(Norme transitorie)


1. Sono fatte salve le leggi regionali in vigore emanate nel rispetto dei principi fissati dal vigente art. 117 Cost.
2. Le norme regionali emanate in virtù dell’attuale competenza esclusiva rimangono in vigore fino a quando non saranno emanate, nelle rispettive materie, le apposite leggi- quadro da parte dello Stato.

Art. 3
(Norme finanziarie)


L’entrata in vigore della presente legge costituzionale non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il Parlamento italiano, con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 ha profondamente modificato il titolo V della Costituzione riguardante gli enti territoriali.
In particolare è stato riscritto l'articolo 117 concernente la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni.
La riforma del 2001 è stata approvata a fine legislatura anche sulla spinta di forti istanze autonomistiche portate avanti da alcune forze politiche emerse nella “seconda repubblica”.
Da più più parti, infatti, si era fatta strada l'esigenza di ridurre l'accentramento statale che caratterizzava la “prima repubblica”, durante la quale timidamente e con forte ritardo lo stato italiano ha attuato le regioni e le regole del decentramento introdotte dalla Costituzione italiana.
Il Parlamento, con tale riforma, probabilmente ha cercato di raccogliere tali istanze e nel contempo di neutralizzare le forti spinte autonomistiche presenti soprattutto nelle regioni del Nord Italia.
Il vecchio articolo 117 stabiliva che: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni (...)".
Dunque nel precedente sistema le Regioni avevano un limitato potere legislativo e sempre nel rispetto delle leggi-quadro emanate dallo Stato.
La legge Costituzionale n. 3 del 2001, ha invece profondamente modificato i rapporti tra Stato e Regioni, al fine di redistribuire la competenza legislativa tra centro e periferia, aprendo così la legislazione regionale ad ambiti prima riservati alla legislazione statale.
Nello specifico, l’art. 117 nella nuova formulazione, del quale si chieda la riforma, individua tre categorie di materie.
•    Alcune di esse, espressamente elencate dal medesimo articolo, sono di competenza esclusiva dello Stato.
•     Altre, elencate in una lista piuttosto lunga e non sempre chiara, sono di competenza concorrente Stato-Regioni. In tali materie, pertanto, lo Stato fissa le regole generali valide in tutto il territorio nazionale, mentre le singole Regioni possono intervenire con loro leggi nel rispetto della legge-quadro statale.
•    Infine, tutte le materie non espressamente contenute nei due elenchi sono di competenza esclusiva delle Regione.

Approfondimento tematico

Nel nostro Istituto scolastico è presente un indirizzo turistico nel quale alcune ore di insegnamento sono dedicate allo studio del Diritto e della legislazione turistica.
Nel corso dello studio delle fonti del turismo abbiamo rilevato che in base all'art. 117 della Costituzione, la materia del turismo è di competenza esclusiva delle Regioni.
Allora ci siamo chiesti: quali materie rientrano nel turismo? Quindi quali sono gli ambiti in cui possono legiferare solo le regioni?
Analizzando gli argomenti oggetto del nostro programma di studi, abbiamo constatato che è estremamente difficile delineare i confini del Diritto del turismo.
Basti pensare alla disciplina dei contratti.
Infatti, solo alcuni di essi, come la vendita di pacchetti turistici, la locazione turistica ecc., disciplinati dal Codice del Turismo, D.lgs. 79/11, sono contratti specifici del turismo; molti altri sono invece correlati al turismo, ma non esclusivi.
In effetti, qualsiasi operatore del turismo avrà occasione di stipulare contratti come vendita, assicurazione, trasporto, mutuo, società ecc., che non sono certo esclusivi del turismo.
D'altro canto il turismo ruota intorno a molteplici attività umane che riconducono ad altrettanti istituti giuridici.
Esiste un turismo culturale il quale non può prescindere dal codice dei beni culturali (Dl.gs. 42/04).
Esiste un turismo religioso e quindi una molteplicità di norme che regolano i rapporti tra lo stato e le comunità religiose.
Inoltre chi opera nel campo del turismo, non solo si trova a stipulare una serie di contratti “comuni” e non specifici del turismo, ma dovrà fare riferimento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della privacy, tutela del consumatore, disciplina urbanistica, regole fiscali e tributarie, solo per citare alcuni importanti settori.
In ultima analisi ci siamo chiesti: cosa significa turismo? Quali sono i suoi confini?
La risposta è piuttosto importante poiché sulla base dell'art. 117 solo le Regioni possono legiferare in tale materia visto che la stessa non compare né nell'elenco di quelle di competenza esclusiva dello Stato, né nelle materie di competenza concorrente Stato-Regioni.
Siamo giunti così alla conclusione che il Turismo presenta confini molto incerti che si intrecciano in modo inestricabile con numerose altre materie. È la stessa conclusione cui è giunta la Corte Costituzionale, più volte chiamata a risolvere le controversie tra Stato e Regioni sorte sulla base dell'art. 117 Cost.
Ci siamo chiesti ancora: che senso ha attribuire tale materia in via esclusiva alle Regioni?
Inoltre, perché voler escludere lo Stato da una materia così importante per l'economia italiana e la sua identità?
È forse una forma di diffidenza verso lo stato centrale?
Noi riteniamo che in tale materia l'istituzione di una “cabina di regia” statale sia non solo opportuna ma necessaria e molto urgente, soprattutto nella fase storica attuale di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Infine, la formulazione attuale dell'art. 117, è censurabile perché lascia alla competenza esclusiva delle Regioni tutte le materie di nuova genesi, non contemplate dall'articolo stesso.
In conclusione. Al fine di semplificare il sistema di produzione delle norme statali e regionali, proponiamo la riforma dell'art. 117 Cost. e la conseguente ridefinizione dei confini della competenza legislativa Stato-regioni.
1.    Affidare allo Stato la competenza legislativa esclusiva in un numero circoscritto di materie elencate espressamente, materie che sono la massima espressione della sovranità statale;

2.    Attribuire alla competenza concorrente Stato- Regioni tutte le altre materie non espressamente elencate;
3.    Eliminazione della competenza esclusiva delle Regioni.
Infine, riteniamo che la Carta costituzionale si debba modificare solo se strettamente necessario e solo per migliorare il nostro sistema, non per aggiungere problemi a problemi.
Insomma, suggeriamo che la Carta venga sempre vista come la nostra “casa comune” per noi e le generazioni future e non brandita come un'arma di propaganda politica perché, come diceva Piero Calamandrei, «La Costituzione deve essere presbite, deve veder lontano, non essere miope».