Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni derivanti da terremoti ed eventi climatici estremi

  • Pubblicato il 02 Aprile 2019
  • da Liceo Scientifico "Carlo Pisacane", Padula (Salerno)
Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni derivanti da terremoti ed eventi climatici estremi

ONOREVOLI SENATORI! – Negli ultimi cinquant'anni, a partire dal terremoto del Belice, passando per quello dell'Irpinia, dell'Abruzzo, dell'Emilia e quello più recente del Centro-Italia, lo Stato ha erogato a titolo di risarcimento per i danni susseguenti a questi eventi calamitosi circa centocinquanta miliardi di euro. Una cifra enorme che non tiene conto peraltro dei danni derivanti da alluvioni, frane ed altri fenomeni atmosferici che stanno divenendo vieppiù presenti sul nostro territorio a causa degli ormai conclamati cambiamenti climatici. Il nostro si conferma un paese fragile, esposto a rischi sismici elevati, col suo territorio mal custodito negli anni, violentato da speculazioni indicibili e dunque oggi soggiacente a rischi idrogeologici rilevanti. Ogni anno perciò lo Stato interviene con uno stanziamento medio di circa 3,3 Miliardi.

Secondo il rapporto “Gli Immobili in Italia”, (il lavoro di ricognizione sul patrimonio immobiliare italiano svolto congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con Sogei), nel nostro paese insistono circa 32 milioni di immobili il cui valore stimato è di circa 6300 miliardi. Orbene, rapportando a questa cifra la somma che lo Stato eroga ogni anno a titolo di risarcimento, si perviene allo 0,08% del valore complessivo. Pertanto è più ragionevole porre a carico della massa dei proprietari il peso del risarcimento anziché al Bilancio dello Stato, dove il valore dell’attivo è circa la metà del Prodotto Nazionale mentre il Debito Pubblico viaggia ormai verso il 150% del Pil.

Proprio in considerazione delle difficoltà in cui versa la finanza pubblica e dunque dell’impossibilità per lo Stato di farsi carico ancora a lungo degli eventi avversi, col loro carico di perdite economiche e di vite umane, bisogna trovare un sistema alternativo di risarcimento del danno.

Gli interventi legislativi finora succedutisi hanno posto l’accento sulla necessità di incentivare forme di assicurazione su base volontaria da realizzarsi per il tramite delle estensioni delle garanzie “terremoto” e “danni da fenomeni atmosferici” alle normali polizze casa.

Tuttavia nonostante gli incentivi e le deduzioni previste dalla normativa attuale, soltanto il 3% delle polizze sulla casa prevedono tale estensione di garanzia. Pertanto se si considera che forme di protezione dell’immobile non sono stipulate da tutti i proprietari, ci si può facilmente render conto della mancanza assoluta di protezione contro eventi avversi.

Sorge perciò la necessità di spingere i proprietari verso forme obbligatorie di protezione. Disegni di legge precedenti alla presente hanno previsto l’obbligo per i proprietari di assicurarsi presso compagnie private dando agli stessi forti incentivi a provvedere in tal senso.

Tuttavia il rivolgersi a compagnie private che operano in regime di libero mercato può cagionare effetti eccessivamente punitivi verso quei proprietari di abitazioni che insistono in aree rischiose, ai quali le compagnie chiederebbero premi molto elevati o addirittura potrebbero opporre il diniego a stipulare la polizza, salvo l’obbligo a contrattare da prevedersi per legge come avviene nel caso delle assicurazioni RC auto. Tuttavia proprio il confronto con tali forme di polizze può spiegare gli effetti che si vogliono evitare e a tale scopo si confronti il premio di assicurazione richiesto ad un neo patentato residente ad Asti con uno residente in provincia di Napoli. La differenza è sensibile ed anche molto esplicativa.

Il nostro disegno di legge prevede un fondo pubblico che svolga funzioni risarcitorie, alimentato principalmente con una tassa di scopo imposta a tutti i proprietari d’immobili in modo da mutualizzare il rischio, ossia ripartirlo su una platea quanto più ampia possibile di consociati ed abbassare il livello medio di contribuzione.   

Il sistema esige perciò la contemporanea azione del principio mutualistico e di quello assicurativo. In base a quest'ultimo a rischi diversi corrispondono premi diversi, ma il rischio è da ravvisarsi solo nella condizione dell'immobile e considerando il territorio nazionale come un'unica classe di rischio.

È stata prevista perciò una sorta di patente dell’immobile, ossia di un certificato del rischio da cui si possa desumere la sua stabilità strutturale, da redigersi a cura di un professionista abilitato.

Elemento essenziale dell’intero disegno è il meccanismo premiale previsto per quanti effettuino operazioni che migliorino lo stato di rischio dell’immobile.

A questo punto viene in parola la seconda funzione del fondo, ossia quella di concedere finanziamenti agevolati secondo un meccanismo concorsuale ai proprietari che ne facciano richiesta.  Essi sono incentivati a migliorare lo stato di rischio del loro immobile in modo da versare per gli anni a venire una quota di contribuzione al fondo più bassa.

Il fondo può altresì svolgere funzioni di garanzia e di intervento sul credito una volta esaurito il plafond annuale concesso ai richiedenti, attraverso opportune convenzioni con banche o altre istituzioni finanziarie.

Altro principio operante all’interno del nostro disegno di legge è il criterio reddituale secondo il quale l'imposta è commisurata alla capacità contributiva delle persone. Tale principio trova il suo fondamento nell’art. 2 della nostra Carta Costituzionale nel punto in cui si dice che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché nell'art.53 secondo cui il sistema tributario è improntato a criteri di progressività.

 Gli effetti sperati del nostro disegno di legge sono molteplici.

Oltre che a sollevare lo stato dal peso dei risarcimenti, crediamo che esso possa essere l’occasione per il miglioramento generale delle condizioni del nostro patrimonio edilizio, la stragrande maggioranza del quale non è rispondente alla nuova normative antisismica per le nuove costruzioni. Crediamo inoltre che esso debba essere considerato come un sistema virtuoso che una volta avviato, attraverso i nuovi investimenti nelle costruzioni, dovrebbe costituire un valido contributo ad uno dei settori più importanti della nostra economia con una importante ricaduta occupazionale. 

Nonostante gli investimenti in abitazioni siano effettuati con una tassazione di fatto equivalente, la scienza economica ci dice che possiamo aspettarci comunque degli effetti espansivi sul reddito anche con effetti positivi sulla fiscalità dello Stato.

 

Art. 1

(Risarcimento per i danni da eventi sismici e climatici)

Al fine di assicurare adeguato ristoro ai proprietari degli immobili danneggiati da eventi sismici, alluvionali o comunque riconducibili ad eventi climatici al di fuori della normale tollerabilità, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo Permanente alimentato nel modo seguente:

  1. Tassa di scopo
  2. Contributi dello Stato
  3. Proventi derivanti dalla gestione della massa amministrata

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, competente per la gestione dello stesso, è determinato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Tale Decreto determina altresì le modalità di funzionamento e di organizzazione.  

Art. 2

(Soggetti passivi del tributo)

Tutti i proprietari di immobili, pubblici o privati, situati nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi di una speciale imposta di scopo da definirsi nel suo ammontare con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e dello Sviluppo Economico.

Art. 3

(Criteri per la determinazione dell’imposta)

Nella determinazione dell’imposta dovrà tenersi conto del rischio proprio dell’immobile e del livello di reddito del soggetto inciso dall’imposta.

Art. 4

(Certificazione del grado di Rischio dell’immobile)

Il grado di rischio proprio dell’immobile si desume dal Documento di Valutazione del Rischio, le cui modalità di acquisizione e certificazione nonché delle professionalità a ciò abilitate sono determinate dal decreto di cui all’art. 2.

Art. 5

(Miglioramento del fondo)

Qualunque intervento suscettibile di apportare una riduzione del grado di rischio dell’immobile o al contrario un suo peggioramento, desumibile dal Documento di Valutazione del rischio, determina l’immediato ricalcolo dell’ammontare dell’imposta.

Art. 6

(Funzioni del Fondo)

Oltre alla funzione risarcitoria il fondo può finanziare a tasso agevolato e su base concorsuale interventi sugli immobili al fine di migliorarne la sicurezza strutturale.

I progetti volti al miglioramento dell’immobile, redatti da un professionista abilitato ed indirizzati al Fondo, sono valutati secondo procedure indette e gestite dal Fondo medesimo.

Nelle procedure di valutazione delle domande di finanziamento sono da preferirsi quelle provenienti da distretti territoriale più rischiosi secondo le Carte del rischio redatte dalla Protezione Civile. 

Ai proprietari non aggiudicatari della procedura concorsuale di cui al primo comma, il Fondo può fornire garanzie volte all’accensione di mutui a tasso agevolato presso banche nazionali od europee.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definite le misure delle agevolazioni e delle deduzioni degli interessi passivi.

Art. 7

(Forme di esenzione e di riduzione dell’imposta)

Particolari forme di esenzione o di riduzione dell’imposta sono da prevedersi a norma del decreto di cui al comma 2, nel caso di immobili privi di qualunque destinazione economica situati in zone depresse o comuni montani o di proprietà di soggetti appartenenti a fasce di reddito basse.

Art. 8

(Garanzia dello Stato)

Per le obbligazioni derivanti dal verificarsi di eventi avversi, alla responsabilità del Fondo si aggiunge in forma solidale ma sussidiaria quella dello Stato.

Ogni anno lo Stato determina l’ammontare dei contributi che intende destinare al Fondo.

il 24/04/2019
C. A. - Padula
ha proposto il seguente emendamento:
All'art 6 è aggiunto il comma n° 6 che così recita: "Lo Stato e gli altri Enti Pubblici rimborsano gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Fondo in ragione del tasso d'interesse pagato dai titoli del Debito Pubblico per scadenze equivalenti"
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 24/04/2019
D. D. - Padula
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 4 si aggiunge il 2° comma che così recita. "Il Rischio Proprio dell'Immobile promana dalla sua attitudine strutturale a resistere ai terremoti ed agli eventi climatici estremi"
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 24/04/2019
A. C. - Padula
ha proposto il seguente emendamento:
Al primo comma dell'art. 1, dopo la lettera c) si aggiunge " d) proventi derivanti da confisca in seguito all'accertamento di reati di mafia o traffico di sostanze stupefacenti"
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1

ONOREVOLI SENATORI! – Negli ultimi cinquant'anni, a partire dal terremoto del Belice, passando per quello dell'Irpinia, dell'Abruzzo, dell'Emilia e quello più recente del Centro-Italia, lo Stato ha erogato a titolo di risarcimento per i danni susseguenti a questi eventi calamitosi circa centocinquanta miliardi di euro. Una cifra enorme che non tiene conto peraltro dei danni derivanti da alluvioni, frane ed altri fenomeni atmosferici che stanno divenendo vieppiù presenti sul nostro territorio a causa degli ormai conclamati cambiamenti climatici. Il nostro si conferma un paese fragile, esposto a rischi sismici elevati, col suo territorio mal custodito negli anni, violentato da speculazioni indicibili e dunque oggi soggiacente a rischi idrogeologici rilevanti. Ogni anno perciò lo Stato interviene con uno stanziamento medio di circa 3,3 Miliardi.

Secondo il rapporto “Gli Immobili in Italia”, (il lavoro di ricognizione sul patrimonio immobiliare italiano svolto congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con Sogei), nel nostro paese insistono circa 32 milioni di immobili il cui valore stimato è di circa 6300 miliardi. Orbene, rapportando a questa cifra la somma che lo Stato eroga ogni anno a titolo di risarcimento, si perviene allo 0,08% del valore complessivo. Pertanto è più ragionevole porre a carico della massa dei proprietari il peso del risarcimento anziché al Bilancio dello Stato, dove il valore dell’attivo è circa la metà del Prodotto Nazionale mentre il Debito Pubblico viaggia ormai verso il 150% del Pil.

Proprio in considerazione delle difficoltà in cui versa la finanza pubblica e dunque dell’impossibilità per lo Stato di farsi carico ancora a lungo degli eventi avversi, col loro carico di perdite economiche e di vite umane, bisogna trovare un sistema alternativo di risarcimento del danno.

Gli interventi legislativi finora succedutisi hanno posto l’accento sulla necessità di incentivare forme di assicurazione su base volontaria da realizzarsi per il tramite delle estensioni delle garanzie “terremoto” e “danni da fenomeni atmosferici” alle normali polizze casa.

Tuttavia nonostante gli incentivi e le deduzioni previste dalla normativa attuale, soltanto il 3% delle polizze sulla casa prevedono tale estensione di garanzia. Pertanto se si considera che forme di protezione dell’immobile non sono stipulate da tutti i proprietari, ci si può facilmente render conto della mancanza assoluta di protezione contro eventi avversi.

Sorge perciò la necessità di spingere i proprietari verso forme obbligatorie di protezione. Disegni di legge precedenti alla presente hanno previsto l’obbligo per i proprietari di assicurarsi presso compagnie private dando agli stessi forti incentivi a provvedere in tal senso.

Tuttavia il rivolgersi a compagnie private che operano in regime di libero mercato può cagionare effetti eccessivamente punitivi verso quei proprietari di abitazioni che insistono in aree rischiose, ai quali le compagnie chiederebbero premi molto elevati o addirittura potrebbero opporre il diniego a stipulare la polizza, salvo l’obbligo a contrattare da prevedersi per legge come avviene nel caso delle assicurazioni RC auto. Tuttavia proprio il confronto con tali forme di polizze può spiegare gli effetti che si vogliono evitare e a tale scopo si confronti il premio di assicurazione richiesto ad un neo patentato residente ad Asti con uno residente in provincia di Napoli. La differenza è sensibile ed anche molto esplicativa.

Il nostro disegno di legge prevede un fondo pubblico che svolga funzioni risarcitorie, alimentato principalmente con una tassa di scopo imposta a tutti i proprietari d’immobili in modo da mutualizzare il rischio, ossia ripartirlo su una platea quanto più ampia possibile di consociati ed abbassare il livello medio di contribuzione.   

Il sistema esige perciò la contemporanea azione del principio mutualistico e di quello assicurativo. In base a quest'ultimo a rischi diversi corrispondono premi diversi, ma il rischio è da ravvisarsi solo nella condizione dell'immobile e considerando il territorio nazionale come un'unica classe di rischio.

È stata prevista perciò una sorta di patente dell’immobile, ossia di un certificato del rischio da cui si possa desumere la sua stabilità strutturale, da redigersi a cura di un professionista abilitato.

Elemento essenziale dell’intero disegno è il meccanismo premiale previsto per quanti effettuino operazioni che migliorino lo stato di rischio dell’immobile.

A questo punto viene in parola la seconda funzione del fondo, ossia quella di concedere finanziamenti agevolati secondo un meccanismo concorsuale ai proprietari che ne facciano richiesta.  Essi sono incentivati a migliorare lo stato di rischio del loro immobile in modo da versare per gli anni a venire una quota di contribuzione al fondo più bassa.

Il fondo può altresì svolgere funzioni di garanzia e di intervento sul credito una volta esaurito il plafond annuale concesso ai richiedenti, attraverso opportune convenzioni con banche o altre istituzioni finanziarie.

Altro principio operante all’interno del nostro disegno di legge è il criterio reddituale secondo il quale l'imposta è commisurata alla capacità contributiva delle persone. Tale principio trova il suo fondamento nell’art. 2 della nostra Carta Costituzionale nel punto in cui si dice che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché nell'art.53 secondo cui il sistema tributario è improntato a criteri di progressività.

 Gli effetti sperati del nostro disegno di legge sono molteplici.

Oltre che a sollevare lo stato dal peso dei risarcimenti, crediamo che esso possa essere l’occasione per il miglioramento generale delle condizioni del nostro patrimonio edilizio, la stragrande maggioranza del quale non è rispondente alla nuova normative antisismica per le nuove costruzioni. Crediamo inoltre che esso debba essere considerato come un sistema virtuoso che una volta avviato, attraverso i nuovi investimenti nelle costruzioni, dovrebbe costituire un valido contributo ad uno dei settori più importanti della nostra economia con una importante ricaduta occupazionale. 

Nonostante gli investimenti in abitazioni siano effettuati con una tassazione di fatto equivalente, la scienza economica ci dice che possiamo aspettarci comunque degli effetti espansivi sul reddito anche con effetti positivi sulla fiscalità dello Stato.

Art. 1
(Risarcimento per i danni da eventi sismici e climatici)
Al fine di assicurare adeguato ristoro ai proprietari degli immobili danneggiati da eventi sismici, alluvionali o comunque riconducibili ad eventi climatici al di fuori della normale tollerabilità, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo Permanente alimentato nel modo seguente:
a. Tassa di scopo
b. Contributi dello Stato
c. Proventi derivanti dalla gestione della massa amministrata
d. proventi derivanti da confisca in seguito all'accertamento di reati di mafia o traffico di sostanze stupefacenti.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, competente per la gestione dello stesso, è determinato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Tale Decreto determina altresì le modalità di funzionamento e di organizzazione.

Art. 2
(Soggetti passivi del tributo)
Tutti i proprietari di immobili, pubblici o privati, situati nel territorio dello Stato, sono soggetti passivi di una speciale imposta di scopo da definirsi nel suo ammontare con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e dello Sviluppo Economico.

Art. 3
(Criteri per la determinazione dell’imposta)
Nella determinazione dell’imposta dovrà tenersi conto del rischio proprio dell’immobile e del livello di reddito del soggetto inciso dall’imposta.

Art. 4
(Certificazione del grado di Rischio dell’immobile)
Il grado di rischio proprio dell’immobile si desume dal Documento di Valutazione del Rischio, le cui modalità di acquisizione e certificazione nonché delle professionalità a ciò abilitate sono determinate dal decreto di cui all’art. 2.
Il Rischio Proprio dell'Immobile promana dalla sua attitudine strutturale a resistere ai terremoti ed agli eventi climatici estremi.

Art. 5
(Miglioramento del fondo)
Qualunque intervento suscettibile di apportare una riduzione del grado di rischio dell’immobile o al contrario un suo peggioramento, desumibile dal Documento di Valutazione del rischio, determina l’immediato ricalcolo dell’ammontare dell’imposta.

Art. 6
(Funzioni del Fondo)
Oltre alla funzione risarcitoria il fondo può finanziare a tasso agevolato e su base concorsuale interventi sugli immobili al fine di migliorarne la sicurezza strutturale.
I progetti volti al miglioramento dell’immobile, redatti da un professionista abilitato ed indirizzati al Fondo, sono valutati secondo procedure indette e gestite dal Fondo medesimo.
Nelle procedure di valutazione delle domande di finanziamento sono da preferirsi quelle provenienti da distretti territoriale più rischiosi secondo le Carte del rischio redatte dalla Protezione Civile.
Ai proprietari non aggiudicatari della procedura concorsuale di cui al primo comma, il Fondo può fornire garanzie volte all’accensione di mutui a tasso agevolato presso banche nazionali od europee.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definite le misure delle agevolazioni e delle deduzioni degli interessi passivi.
Lo Stato e gli altri Enti Pubblici rimborsano gli eventuali finanziamenti ricevuti dal Fondo in ragione del tasso d'interesse pagato dai titoli del Debito Pubblico per scadenze equivalenti.

Art. 7
(Forme di esenzione e di riduzione dell’imposta)
Particolari forme di esenzione o di riduzione dell’imposta sono da prevedersi a norma del decreto di cui al comma 2, nel caso di immobili privi di qualunque destinazione economica situati in zone depresse o comuni montani o di proprietà di soggetti appartenenti a fasce di reddito basse.

Art. 8
(Garanzia dello Stato)
Per le obbligazioni derivanti dal verificarsi di eventi avversi, alla responsabilità del Fondo si aggiunge in forma solidale ma sussidiaria quella dello Stato.
Ogni anno lo Stato determina l’ammontare dei contributi che intende destinare al Fondo.

Approfondimento

Approfondimento normativo

A differenza di ciò che avviene nel resto d'Europa, l’Italia è l’unico Stato nel quale la mano pubblica ripara tutti i danni da calamità naturale. Ovunque è prevista un’assicurazione, che sia volontaria (in Germania, Gran Bretagna o Belgio) o semi-obbligatoria (Spagna e Francia), con tariffe regolate dallo Stato o con sovvenzioni o con sgravi fiscali, ma che comunque deve coprire i rischi da calamità.

Il tema di una assicurazione sui fabbricati contro i rischi da calamità, benché evocato già durante il governo Berlusconi nel 2007, è stato oggetto di un intervento legislativo solo nel 2012. Di esso si occupò infatti il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che riguarda il “riordino della protezione civile”.

Decreto convertito con Legge n°100 del 12 luglio 2012 nella quale scompare l'art. 2 proprio all'indomani del terremoto dell'Emilia.

Art. 2 DECRETO LEGGE 15 MAGGIO 2012, N. 59

Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali (12)

[1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2. 2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri: a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno; b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati; c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato; d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione. 3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo di cui al comma 1, in particolare: a) mappatura del territorio per grado di rischio; b) stima della platea dei soggetti interessati; c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza; d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

Come si può facilmente evincere dalla lettura del testo, il decreto prevedeva forme di deducibilità fiscale per chi stipulava polizze sulla casa o estendeva quella esistente anche ai danni per eventi naturali. Si trattava di un’assicurazione volontaria che lo Stato voleva incentivare per alleggerirsi dei costi della ricostruzione. La legge prevedeva infatti una “esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati”.

Inutile dire che la norma scatenò le polemiche perché liberava lo Stato, anche solo parzialmente, dall’obbligo di intervenire per la ricostruzione.

(In poche parole – dicevano i più critici – chi non può permettersi una polizza “si arrangia”.)

Chiaramente i premi assicurativi sarebbero variati in base al rischio sismico della zona in cui si trovava l'immobile e alle eventuali caratteristiche antisismiche dello edificio. Ciò avrebbe pertanto esposto i proprietari degli immobili al rischio di dover pagare in alcuni casi premi assicurativi molto alti. Questo determinò tra l'altro le risentite proteste delle associazioni dei consumatori che gridarono alla ennesima tassa sulla casa.


Allo stato attuale delle cose, dal punto di vista normativo non esiste un disegno organico che disciplina in maniera compiuta la materia se non una previsione intervenuta con la Legge di bilancio del 2018 (legge n°205 del 27/12/2017) che introduce una nuova detrazione Fiscale sulle Polizze Casa. Con il nuovo provvedimento è possibile beneficiare di vantaggi fiscali per quella parte di premio pagato per la copertura dei rischi catastrofali.

Cosa si intende per eventi catastrofali

Come disciplinato dal Codice delle Assicurazioni private, il rischio dell’evento catastrofico deve essere definito come il rischio di danni alle persone o alle cose arrecate da eventi calamitosi quali terremoti, inondazioni, pioggia, grandine, nevicate.

Possiamo idealmente distinguere i rischi per eventi calamitosi in due macro categorie:

EVENTI ARTIFICIALI

Riguardano principalmente la responsabilità civile (anche quella auto), incendi, aviazione, trasporti, crediti, attentati terroristici.

EVENTI NATURALI

Vi rientrano: alluvioni, grandinate, terremoti, uragani, frane.

Questo genere di assicurazione dovrebbe riguardare solo la seconda categoria ossia quelli determinati da eventi calamitosi. Eventi che negli ultimi anni hanno si sono fatti sentire con particolare intensità e frequenza.

Il Legislatore, al fine di incentivare la copertura da tale rischio e spingere il mercato verso una maggiore offerta di questi prodotti, ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dalle tasse il 19% del premio assicurativo riconosciuto alla compagnia di assicurazione.

Calcolo detrazione Fiscale

La detrazione fiscale sarà pari al 19% del premio assicurativo pagato per ciascun anno di imposta.

L’articolo 1, comma 768, infatti, prevede che i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo saranno detraibili dalle imposte sui redditi nella misura del 19% senza (per ora) porre un tetto massimo; inoltre la parte di premio che copre appunto da questi rischi sarà anche esentata dall’imposta del 22,25% finora prevista per queste coperture, aliquota che invece continuerà a sussistere per la parte di premio relativa a incendio e scoppio e furto (comma769)


Esempio:

un privato possiede un’abitazione privata che ha assicurato contro l’incendio con un premio di 500,00 € + imposte (22,25%) = 611,25 €. Allo stato attuale il premio pagato non ha alcun rilievo ai fini della detraibilità fiscale.

Se, sfruttando la nuova normativa, il sottoscrittore della polizza aggiungesse le estensioni a terremoto ed alluvione incrementando di 200,00 € il premio, su quest’ultimo (e solo su questo) potrebbe detrarre il 19%, ovvero 38 € e non pagare imposte per 22,25% ovvero 44,50 €, ottenendo un beneficio complessivo di 82,50 € ogni anno.

Pertanto le compagnie assicurative che offriranno polizze casa potranno contare sul favore del legislatore che di fatto sta creando un importante ponte per traghettare centinaia di migliaia di famiglie verso la copertura del rischio derivante dalle calamità naturali.


Testo Normativo - Legge di Bilancio 2018 n°205 de 27/12/2017


Art. 1 - Comma 768 All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;». (DETRAZIONE DEL 19%)

ART 1. comma 769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi)  

è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Assicurazioni contro gli eventi calamitosi - 11-bis - Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.» (Esenzione per i premi assicurativi dall'imposta del 22,25%)

ART 1. comma 770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2019)

Approfondimento tematico

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, con la legge di bilancio 2018 il legislatore ha cercato di incentivare la sottoscrizione di polizze per la copertura dei rischi catastrofali.  Tuttavia il criterio della volontarietà dell’adesione a forme di coperture assicurative non convince alcuni di coloro che intervengono al dibattito.
In Italia più del 70% degli edifici non è in regola con la normativa antisismica e, secondo stime dell’Ania – l’associazione delle imprese di assicurazione– il 78% delle abitazioni è esposto a un rischio medio-alto o alto di terremoto o alluvione. Nonostante ciò, soltanto il 3% delle abitazioni possiede una polizza assicurativa. Considerato che il finanziamento pubblico alla ricostruzione del patrimonio immobiliare non è prestabilito per legge ma deciso ex post mediante stanziamenti non pianificati, con risultati di norma inferiori alle attese, secondo l’ANIA occorrerebbe costruire un sistema “con adesione obbligatoria”, anziché volontaria, che garantirebbe copertura del rischio sull’intero territorio, tempi certi e ragionevoli di risarcimento del danno e opportune modalità di finanziamento delle ricostruzioni.
In sostanza secondo i tecnici delle compagnie assicurative che hanno provveduto a fare delle simulazioni, ipotizzando uno schema assicurativo catastrofale che tenga conto delle specificità del territorio, un sistema con adesione obbligatoria comporterebbe un costo pro capite opportunamente mitigato grazie alla maggiore diffusione e alla mutualizzazione tra rischi più o meno elevati e dislocati in aree diverse.
In definitiva, il premio medio sarebbe attorno ai 100 euro all’anno per 100.000 euro di somma assicurata, mantenendo comunque delle differenze a seconda delle diverse rischiosità del territorio e dell’abitazione, accorpate in un numero limitato di classi di rischio”.

In linea con questo impianto logico è la proposta del sismologo dell’ENEA Paolo Clemente fatta propria dai senatori Cardiello, Fasano ed Esposito e presentata come disegno di legge al Senato il 26 giugno 2013. Tale proposta prevede un’assicurazione obbligatoria, come quella per l’auto.
Dal sito lavoce.info, l’economista Donatella Porrini, a proposito di Rc-casa contro le calamità, sostiene che “nel nostro paese attraverso le assicurazioni si potrebbe superare l’impronta assistenzialista del sistema vigente, caratterizzato da risarcimenti esclusivamente da parte dello Stato, pressoché illimitati e finanziati, praticamente sempre, da una tassazione straordinaria“.
L’autrice è anch'essa critica verso la polizza su base volontaria: “le polizze di questo tipo sono poco diffuse e scarsi sono gli incentivi ad assicurarsi, anche per l’effetto del cosiddetto ‘charity hazard‘ che deriva proprio dall’aspettativa di un totale rimborso pubblico”.
Inoltre la polizza obbligatoria, con premi proporzionali alla rischiosità effettiva dell’immobile, spingerebbe gli assicurati ad adeguarsi alle norme antisismiche. Proposte di questo tenore, a parte la provenienza che potrebbero far pensare ad un interesse di parte visto il colossale giro d'affari che si produrrebbe per le compagnie di assicurazione, appaiono ragionevoli nel sotto il profilo del costo medio ipotizzato, ma nonostante si parli di poche classi di rischio, bisognerebbe comunque verificare la distanza tra il costo più alto e quello più basso in termini di valore assicurato. In altri termini bisognerebbe verificare l'indice di dispersione di questi valori intorno alla media e di come questo potrebbe impattare sul tessuto economico e sociale del nostro paese. Non dimentichiamo che spesso sono proprio le zone più rischiose quelle che presentano indici di povertà più elevate.
D'altro canto, nonostante si possa essere pienamente convinti che sia necessario introdurre forme di copertura dai rischi sismici e climatici sempre più presenti, ci si chiede come sarebbe possibile far coesistere un sistema obbligatorio con un sistema assicurativo che agisce con criteri di massimizzazione del profitto.

La tabella sottostante contiene i costi per lo Stato in circa quarant'anni di continue emergenze, che senza calcolare le vite umane, ci dà l'idea dell'enorme impegno finanziario per tutta quanta la collettività.
Il costo totale è di circa 150 Miliardi di euro. È una cifra enorme che equivale a circa 3 miliardi all’anno, oppure al fatto che ogni cittadino italiano, anche i neonati o anche chi vive in zona non sismica, ha sulle spalle un debito di 2500 euro.
Eppure se invece facessimo un conto diverso, forse la percezione potrebbe cambiare: 150 miliardi di euro in 50 anni, divisi per 60 milioni di cittadini italiani e per anno diventano 50 euro. Vuol dire che una famiglia di 3 persone rimborsa 150 euro all’anno; una cifra non impossibile per tante famiglie.
Anno    Regione    Danni economici (milioni €)
1976    Friuli (2 eventi)    16917
1980    Irpinia                  47770
1997    Umbria                12284
2002    Molise                 1300
2009    L’Aquila               17458
2012    Emilia                  8171
2016    Centro Italia        13163

Orbene, riflettendo su quest'ultimo spunto è nato il nostro disegno di legge.