Disposizioni per l’implementazione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

  • Pubblicato il 02 Aprile 2019
  • da Liceo Classico "Giacomo Leopardi", Recanati (Macerata)
Disposizioni per l’implementazione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo

Onorevoli Senatori! – Il disegno di legge che oggi viene a Voi presentato ha come finalità quella di sopperire ad alcune carenze riguardanti la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Sono ancora in noi vive le terribili immagini di quella che è stata nominata dalle testate giornalistiche come “strage di Corinaldo”, consumatasi nella notte tra il 7 ed 8 dicembre 2018, in cui sei persone sono state private della propria esistenza. Un evento che richiama alla memoria anche i fatti accaduti in piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 dove, a causa del comportamento tenuto da un gruppo di rapinatori, i quali utilizzarono del materiale urticante che causò il panico generale della folla, e dell’imperfetta organizzazione della sicurezza, persero la vita due donne e vennero feriti più di centocinquanta individui. Eventi, questi, che sono sì sporadici, ma che potevano essere evitati. Siamo coscienti del fatto che è oggettivamente impossibile prevenire ogni sorta di pericolo per la pubblica sicurezza, ma siamo altrettanto sicuri che sia possibile ridurre la probabilità che avvengano sciagure simili a quelle sopra citate. È nell’interesse comune che ciò avvenga in quanto, così facendo, oltre che garantire la sicurezza pubblica (in ottemperanza dell’Art. 117, commi d ed h), lo Stato acquisirebbe la fiducia dell’intera cittadinanza. La nostra proposta è stata quindi concepita in tale ottica ed essa si pone l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema oggi vigente, senza che esso venga radicalmente modificato, tramite l’allestimento e l’utilizzo di una piattaforma in rete alle dirette dipendenze del Ministero dell’interno a cui sono tenuti a registrarsi tutti i locali predisposti ad accogliere eventi pubblici: una scelta
questa dettata dall’esigenza delle autorità competenti di avere una maggior possibilità di controllo della sicurezza dei locali e del numero di biglietti venduti.

Art. 1
(Controllo elettronico delle entrate in eventi pubblici)
1. La presente legge si pone il fine di controllare elettronicamente in tempo reale il numero di biglietti venduti in occasione di eventi pubblici.

Art. 2
(Utilizzo di una piattaforma on-line)
1.    Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituita presso il Ministero dell'Interno una piattaforma on-line predisposta al controllo delle vendite dei biglietti in occasione di eventi pubblici.
2.    I siti improntati all'organizzazione di eventi pubblici e alla distribuzione di biglietti sono tenuti a registrarsi alla piattaforma. Per effettuare l'iscrizione occorre fornire gli estremi dei permessi di cui gli organizzatori sono già in possesso e un indirizzo di posta elettronica certificata.
3.    All'indirizzo di posta elettronica certificata fornito al momento dell'iscrizione, la piattaforma invia un codice identificativo per ogni biglietto che sia conteggiabile elettronicamente al momento dell'ingresso nella zona della manifestazione.
4. È permessa esclusivamente la vendita di biglietti dotati di codice identificativo rilasciato dalla piattaforma che, una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, impedisce ulteriori vendite.

Art. 3
(Controlli da parte delle forze di pubblica sicurezza)
1. Ogni due mesi le forze di pubblica sicurezza effettuano dei controlli a campione per verificare se:
a)    il locale è registrato alla piattaforma on-line;
b)    il locale è in regola secondo le norme di sicurezza vigenti;
c)    le informazioni fornite mediante autocertificazione sono veritiere.

Art. 4
(Sanzioni)
1. In caso di violazione dell'art. 2 comma 4 della presente legge, le sanzioni previste sono dimensionate in base al grado di eccesso dei partecipanti ammessi all’evento:
a) se l’eccesso del numero dei partecipanti è inferiore a 1/4 degli accessi consentiti, il proprietario o il gestore del locale devono restituire i guadagni dei biglietti extra venduti ed una somma pari al 25% del guadagno complessivo allo Stato;
b) se l’eccesso del numero dei partecipanti è superiore o uguale a 1/4 degli accessi consentiti, oltre alla multa da cui al periodo a), viene effettuata la temporanea chiusura del locale.
2.    Nel caso di recidiva, le forze di polizia procedono alla chiusura permanente dell’attività ed alla revoca delle autorizzazioni concesse secondo quanto disciplinano gli artt. 11 ed 81 del R.D. 18 giugno 1931 e successive modificazioni.
3.    In caso di violazione dell'art. 2 comma 2 della presente legge, l'organizzatore è punita con una sanzione pecuniaria pari a € 7500 e con l’arresto fino a 3 mesi.

 

il 21/04/2019
G. T. - Recanati (MC)
ha proposto il seguente emendamento:
il 21/04/2019

Asja Borsella, Pierfrancesco Giommi, Vittorio Piscitelli, Raffaele Domenico Rinaldi, Sindi Sherifi, Giulia Testa - Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati (Macerata)

hanno proposto il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, lettera b, sostituire le parole: "oltre alla multa da cui al periodo a), viene effettuata la temporanea chiusura del locale" con le seguenti: "oltre alla sanzione di cui alla lettera a), si applica la sanzione della sospensione della licenza di esercizio di pubblico spettacolo per un periodo da uno a tre mesi"
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 23/04/2019
G. A. - Recanati
ha proposto il seguente emendamento:
il 23/04/2019

Giulia Antognini, Chiara Palladini, Olimpia Bitocchi, Melissa Lancioni - Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati (Macerata)

hanno proposto il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere le parole:
comma 3-bis: "Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni approva il regolamento attuativo della piattaforma on-line."
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 12
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 3
il 23/04/2019
F. M. - Recanati (MC)
ha proposto il seguente emendamento:
il 23/04/2019

Filippo Morresi, Sara Pintucci, Giorgio Baglioni, Filippo Tarducci-
Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati (Macerata)

hanno proposto il seguente emendamento:

Articolo 4, sostituire il testo dell'articolo con le parole: "In caso di violazioni dell'articolo 2, comma 2 della presente legge viene irrogata una sanzione amministrativa da 1000 a 10000 euro."
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 1
il 23/04/2019
E. B. - Recanati
ha proposto il seguente emendamento:
il 23/04/2019

Edoardo Bianchini, Gaetano Alessi, Greta Perretta, Alessandro Campanella, Loris Bottegoni -Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati (Macerata)

hanno proposto il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere le parole: comma 2-bis: Oltre alle verifiche previste dall'articolo 80 del TULPS, la concessione delle licenze per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è subordinata alla registrazione alla piattaforma on-line di cui comma 1."
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 2
il 23/04/2019
E. A. - Recanati
ha proposto il seguente emendamento:
il 23/04/2019

Gaia Patrizietti, Luca Tamantini, Alessia Malatini, Edoardo Agnesi - Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati (Macerata)

hanno proposto il seguente emendamento:

Articolo 4, comma 2, sostituire le parole: "le forze di polizia" con le parole: "Il Sindaco o il Prefetto".
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 4
il 24/04/2019
P. G. - Recanati (MC)
ha proposto il seguente emendamento:
il 24/04/2019

Gaetano Alessi, Pierfrancesco Giommi, Matteo Manisi, Vittorio Piscitelli, Luca Tamantini - Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati (Macerata)

hanno proposto il seguente emendamento:
Articolo 2, comma 1, sostituire le parole :"sarà istituita" con le parole: "è isituita".
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 3
il 24/04/2019
V. P. - Recanati (MC)
ha proposto il seguente emendamento:
Art. 5 (copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari ad euro 55.000 si provvede sui risparmi a valere sul capitolo di spesa 7602.

Spese per la costituzione e lo sviluppo dei
sistemi e dei servizi informatici e per la
realizzazione e il potenziamento degli impianti e
delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del
dipartimento per gli affari interni e territoriali,
nonché per le spese relative ai progetti
interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
L. B. - Recanati
ha proposto il seguente emendamento:
il 24/04/2019

Bianchini Edoardo, Loris Bottegoni, Alessandro Campanella, Chiara Palladini - Liceo Classico "Giacomo Leopardi" Recanati (Macerata)

hanno proposto il seguente emendamento:
Articolo 1, sostituire il titolo : "(Controllo elettronico delle entrate in eventi pubblici)" con il titolo: "(Finalità)".
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 5

Onorevoli Senatori! – Il disegno di legge che oggi viene a Voi presentato ha come finalità quella di sopperire ad alcune carenze riguardanti la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Sono ancora in noi vive le terribili immagini di quella che è stata nominata dalle testate giornalistiche come “strage di Corinaldo”, consumatasi nella notte tra il 7 ed 8 dicembre 2018, in cui sei persone sono state private della propria esistenza. Un evento che richiama alla memoria anche i fatti accaduti in piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 dove, a causa del comportamento tenuto da un gruppo di rapinatori, i quali utilizzarono del materiale urticante che causò il panico generale della folla, e dell’imperfetta organizzazione della sicurezza, persero la vita due donne e vennero feriti più di centocinquanta individui. Eventi, questi, che sono sì sporadici, ma che potevano essere evitati. Siamo coscienti del fatto che è oggettivamente impossibile prevenire ogni sorta di pericolo per la pubblica sicurezza, ma siamo altrettanto sicuri che sia possibile ridurre la probabilità che avvengano sciagure simili a quelle sopra citate. È nell’interesse comune che ciò avvenga in quanto, così facendo, oltre che garantire la sicurezza pubblica (in ottemperanza dell’Art. 117, commi d ed h), lo Stato acquisirebbe la fiducia dell’intera cittadinanza. La nostra proposta è stata quindi concepita in tale ottica ed essa si pone l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema oggi vigente, senza che esso venga radicalmente modificato, tramite l’allestimento e l’utilizzo di una piattaforma in rete alle dirette dipendenze del Ministero dell’interno a cui sono tenuti a registrarsi tutti i locali predisposti ad accogliere eventi pubblici: una scelta
questa dettata dall’esigenza delle autorità competenti di avere una maggior possibilità di controllo della sicurezza dei locali e del numero di biglietti venduti.

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge si pone il fine di controllare elettronicamente in tempo reale il numero di biglietti venduti in occasione di eventi pubblici.

Art. 2
(Utilizzo di una piattaforma on-line)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero dell'Interno una piattaforma on-line predisposta al controllo delle vendite dei biglietti in occasione di eventi pubblici.
2. I siti improntati all'organizzazione di eventi pubblici e alla distribuzione di biglietti sono tenuti a registrarsi alla piattaforma. Per effettuare l'iscrizione occorre fornire gli estremi dei permessi di cui gli organizzatori sono già in possesso e un indirizzo di posta elettronica certificata.
2bis. Oltre alle verifiche previste dall'articolo 80 del TULPS, la concessione delle licenze per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo è subordinata alla registrazione alla piattaforma on-line di cui comma 1.
3. All'indirizzo di posta elettronica certificata fornito al momento dell'iscrizione, la piattaforma invia un codice identificativo per ogni biglietto che sia conteggiabile elettronicamente al momento dell'ingresso nella zona della manifestazione.
3bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni approva il regolamento attuativo della piattaforma on-line.
4. È permessa esclusivamente la vendita di biglietti dotati di codice identificativo rilasciato dalla piattaforma che, una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, impedisce ulteriori vendite.

Art. 3
(Controlli da parte delle forze di pubblica sicurezza)
1. Ogni due mesi le forze di pubblica sicurezza effettuano dei controlli a campione per verificare se:
a) il locale è registrato alla piattaforma on-line;
b) il locale è in regola secondo le norme di sicurezza vigenti;
c) le informazioni fornite mediante autocertificazione sono veritiere.

Art. 4
(Sanzioni)
1. In caso di violazioni dell'articolo 2, comma 2 della presente legge viene irrogata una sanzione amministrativa da 1000 a 10000 euro:
a) se l’eccesso del numero dei partecipanti è inferiore a 1/4 degli accessi consentiti, il proprietario o il gestore del locale devono restituire i guadagni dei biglietti extra venduti ed una somma pari al 25% del guadagno complessivo allo Stato;
b) se l’eccesso del numero dei partecipanti è superiore o uguale a 1/4 degli accessi consentiti, oltre alla sanzione di cui alla lettera a), si applica la sanzione della sospensione della licenza di esercizio di pubblico spettacolo per un periodo da uno a tre mesi.
2. Nel caso di recidiva, il Sindaco o il Prefetto procedono alla chiusura permanente dell’attività ed alla revoca delle autorizzazioni concesse secondo quanto disciplinano gli artt. 11 ed 81 del R.D. 18 giugno 1931 e successive modificazioni.
3. In caso di violazione dell'art. 2 comma 2 della presente legge, l'organizzatore è punita con una sanzione pecuniaria pari a € 7500 e con l’arresto fino a 3 mesi.

Art. 5
(copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari ad euro 55.000 si provvede sui risparmi a valere sul capitolo di spesa 7602.
(Spese per la costituzione e lo sviluppo dei
sistemi e dei servizi informatici e per la
realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati del
dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'amministrazione dell'interno.)

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il nostro lavoro si prefigge di approfondire il contesto normativo vigente relativo a eventi di pubblico spettacolo, vale a dire attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici (libero accesso) o aperti al pubblico, in pubblici esercizi con presenza di pubblico che assiste (spettacolo) o partecipa direttamente (trattenimento), a cui si accede tramite biglietto.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773_Testo unico delle leggi della pubblica sicurezza (TULPS)
Un testo da tenere in considerazione prima di inoltrarsi nell’analisi della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche è senza dubbio il “Testo unico delle leggi della pubblica sicurezza”.
Esso, proposto dall’allora ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco ed approvato il 18 giugno del 1931 con il Regio decreto n. 773, regola tutte le disposizioni in materia della pubblica sicurezza ed è tuttora vigente (sebbene nel corso dei decenni, in particolare dopo la caduta del regime fascista, sia stato più volte modificato e “mutilato” in alcuni suoi punti). Esso disciplina varie materie, spaziando, ad esempio, dal porto d’armi sino all’individuazione dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica. Per quanto riguarda la sicurezza legata ad eventi pubblici o che avvengono in luoghi aperti al pubblico, sono risultati per noi particolarmente significative alcune disposizioni concernenti i provvedimenti di polizia e la loro esecuzione; l’ordine pubblico e l’incolumità pubblica; ed infine le disposizioni relative agli spettacoli ed esercizi pubblici. In particolare, sono emerse le funzioni e le prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza, la quale veglia al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, sia pubblica che privata (TITOLO I, CAPO I, ART. 1) e che, in ottemperanza a ciò, ha la facoltà di richiedere un documento di identità a tutti coloro ritenuti pericolosi o sospetti (TITOLO I, CAPO I, ART. 4). Inoltre essa ha la facoltà di disciogliere riunioni in un luogo pubblico qualora queste neghino il prestigio dell’autorità pubblica o mettano in pericolo la sanità o l’ordine pubblico (TITOLO II, CAPO I, ART. 20), invitando le persone riunitesi a sciogliersi e, nel caso queste opponessero resistenza, incorrendo nella possibilità di arresto o di sanzione amministrativa, l’uso della forza è ammesso (TITOLO II, CAPO I, ART. 22 – 24). Inoltre, in caso di tumulto, disordini e, più in generale, di messa in pericolo dell’incolumità pubblica, può esser ordinata la sospensione o la cessazione dello spettacolo in corso e, quando necessario, anche lo sgombero del locale in cui esso si tiene (TITOLO III, CAPO I, ART. 82). In queste disposizioni son inoltre emerse alcune delle funzioni del prefetto, il quale casi di urgenza, ha il potere di adottare dei provvedimenti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (TITOLO I, CAPO I, ART. 2) e può inoltre vietare la detenzioni di armi, munizioni e di materie esplodenti a coloro capaci di abusarne ( TITOLO III, CAPO V, ART. 49) ed, in alcuni casi, che queste vengano consegnate all’autorità di pubblica sicurezza o militare al fine di custodia (TITOLO III, CAPO V, ART. 50). Nel testo si specifica inoltre il termine “armi”, che indica sia le armi proprie (si pensi a quelle da sparo), la cui la naturale
destinazione è l’offesa dell’altrui persona sia le bombe e tutte le macchine contenente materiale esplodente (come gas asfissianti od accecanti) (TITOLO III, CAPO IV, ART. 30). L’utilizzo di gas tossici è vietato a coloro che non hanno ricevuto l’autorizzazione di utilizzo (TITOLO III, CAPO VI, ART. 58). Altra figura rilevante per la sicurezza pubblica è il questore, al quale deve essere dato almeno tre giorni prima l’avviso di riunione in un luogo pubblico od aperto al pubblico dagli stessi organizzatori e che può impedire che tale riunione abbia luogo per ragioni di ordine e sanità pubblica (TITOLO II, CAPO I, ART. 18). Egli può inoltre sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti gravi disordini, che sia luogo di ritrovo di persone pregiudicate o ritenute pericolose o che rappresenti, più in generale, un pericolo per l’ordine pubblico. Nell’eventualità i casi sopra indicati si ripetano, la sospensione può esser tramutata in revoca della licenza stessa (TITOLO III, CAPO II, ART. 101). Le suddette licenze, rilasciate dall’autorità pubblica (TITOLO I, CAPO II, ART. 11; TITOLO III, CAPO II, ART. 92), e le segnalazioni di inizio di un’attività sono valide per il locale ed il tempo indicati (TITOLO III, CAPO I, ART. 71) , inoltre le licenze di apertura di un luogo di pubblico spettacolo sono concesso solo se prima sono state fatte verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di adeguate uscite di sicurezza per lo sgombro nel caso di incendio (le spese di tali ispezioni ed dei servizi di prevenzione sono a carico di coloro che richiedono la licenza) (TITOLO III, CAPO I, ART. 80).
Safety e security
L’attuale punto di riferimento è l’ultima direttiva del capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” contenente la “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”.
In tale documento ritornano i concetti di safety e security presenti, per la prima volta, nella cosiddetta Direttiva Gabrielli: “safety e security” del 7 giugno 2017. ove si evidenziavano i due aspetti, tra loro integrati e di fondamentale importanza per l’individuazione delle migliori strategie operative di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica:
-   la safety che comprende le misure di sicurezza, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone;
-  la security che comprende i servizi di ordine e sicurezza pubblica previsti a contrasto di possibili atti criminosi.
La safety è dunque un elemento imprescindibile di cui tener conto nella progettazione stessa dell’evento”. A tal proposito un punto di riferimento è la norma UNI EN 13200-8, che è sì una norma volontaria, ma che può costituire una traccia importante da utilizzare. Essa, in particolare, specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori; indica la configurazione e la pianificazione della gestione; analizza i criteri per mantenere quanto programmato prima, durante e dopo ogni evento; tratta del personale addetto alla sicurezza, della politica di sicurezza, delle procedure di sicurezza. La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia o di agenzie specializzate.
Norme, licenze e autorizzazioni per una manifestazione o un evento pubblico
Per organizzare una manifestazione pubblica, un evento, un concerto, è necessario seguire procedure amministrative ben definite.
In base alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno (28 Luglio 2017) MODELLI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE ALTI LIVELLI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, spetta all'organizzatore dell’evento presentare istanza e valutazione dei rischi al Comune che con l’ausilio delle forze dell’ordine definisce le misure da approntare. In caso di condizioni particolari si richiederà l’analisi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In caso di manifestazioni considerevoli (DIRETTIVA FRATTASI DEL 19 giugno 2017” MANIFESTAZIONI PUBBLICHE. INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO IN MERITO A MISURE DI SAFETY”) viene coinvolto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si deve impegnare a comunicare alle Commissioni di vigilanza le eventuali e ulteriori misure di safety per quello specifico evento.
Al Comitato prendono parte anche i comandanti provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Innanzitutto, è necessario interfacciarsi con il Comune ove si vuole organizzare l’evento.
L’accesso al Comune è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); quindi, tutta la documentazione dovrà essere presentata, telematicamente, a questo ufficio.
E’ necessario fare immediatamente una distinzione tra eventi nei quali si dichiara la partecipazione di meno di 200 persone e tutti gli altri eventi: nel primo caso, l’organizzatore dovrà presentare al SUAP una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e, da un punto di vista tecnico, sarà sufficiente una relazione tecnica di un professionista, che attesti le condizioni di sicurezza della manifestazione, e che il montaggio di tutti gli apparati verrà eseguito a regola d’arte; nell’altro caso, invece, da un punto di vista amministrativo, sarà necessario ottenere dal Comune apposita autorizzazione per manifestazione di pubblico spettacolo, a norma dell’articolo 68, TULPS, e, da un punto di vista tecnico, sarà necessario, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, richiedere la convocazione della Commissione di Vigilanza Comunale per i Pubblici Spettacoli e ottenere il suo parere favorevole, a norma dell’articolo 80,TULPS.
Se la manifestazione si svolge, come accade di solito, su suolo pubblico, è necessario anche il pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico, a meno che il Comune non rilasci il patrocinio all’evento, nel qual caso si è esenti dal pagamento del COSAP.
Da giugno 2017, l’organizzatore dell’evento deve confrontarsi anche con la famosa Circolare Gabrielli, in materia di safety e security: per cui, sarà necessario presentare al SUAP anche il piano di emergenza della manifestazione nel quale dovranno essere indicati, in particolare, la tipologia dell’evento; le caratteristiche del luogo; la capienza massima del luogo ove si terrà la manifestazione e il numero di partecipanti previsto;
l’individuazione delle vie di fuga, a norma del decreto Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, che dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli; le dotazioni di personale e di attrezzature e mezzi per il rischio incendio e per l’assistenza sanitaria; le modalità di sbarramento degli accessi e delle uscite.
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, bisogna distinguere il caso in cui non si superino le soglie della zonizzazione acustica comunale dal caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione: nella prima situazione è sufficiente una mera comunicazione ai fini dell’impatto acustico, da presentare al SUAP; nel caso di superamento dei limiti, sarà necessario ottenere apposita autorizzazione.
Progettazione dell’evento
Le procedure di sicurezza si dividono in prima, durante e dopo l’evento. La pianificazione prima dell’evento comprende la valutazione del rischio, il piano medico, di emergenza. Durante l’evento invece si terranno verifiche e controlli e, dopo l’evento, l’analisi di questi ultimi.
Tali operazioni devono essere esercitate dal responsabile della sicurezza, nominato dall’organizzatore.
Durante l’evento il responsabile della sicurezza deve essere presente e deve avere il controllo completo delle questioni relative alla gestione operativa. La direzione può nominare uno o più sostituti del responsabile.
Procedure di sicurezza per l’evento
Dopo aver verificato il rischio dei possibili pericoli ed aver identificato le misure di controllo esistenti, si procede con l’analisi della mappa del territorio per identificare i percorsi di evacuazione e i sistemi di accesso e mobilità; con la pianta delle installazioni per spettatori, sviluppata dal gestore delle installazioni, che comprende la mobilità e l’accesso nell’area esterna, le indicazioni relative alla circolazione di spettatori, il sistema delle vie di uscita, la configurazione di ciascuna area o settore con relativa capacità e la posizione delle sale di emergenza e pronto soccorso; con il piano di gestione, che contiene il piano per la manutenzione, il piano per il mantenimento della protezione ordinaria e del livello di sicurezza, il piano medico e le apparecchiature di pronto soccorso e il piano di prevenzione antincendio e di controllo.
Infine vi è il piano di emergenza, necessario per gestire tutti gli incidenti prevedibili.

Normativa vigente in Italia per i locali di pubblico spettacolo
Le normative alle quali un locale di pubblico spettacolo deve sottostare sono molteplici; valga per tutte l'esempio del " D.M. 22-2-1996 n. 261 Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di Pubblico Spettacolo" nella quale sono introdotte tutta una serie di obblighi di certificazioni e collaudi atti al rilascio di due certificati fondamentali, distinti e non interscambiabili, per poter operare l'attività di spettacolo:
-    Licenza di agibilità rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza o dalla Commissione Comunale Provinciale (a seconda se l'attività risiede nella Provincia o in un Capoluogo di provincia)
-  Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Ministero dell'Interno presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che viene rilasciato solo nelle manifestazioni permanenti e non occasionali.
A quest'ultimo si perviene dopo aver richiesto al Comando dei Vigili del fuoco un parere preventivo che dovrà essere sottoposto alla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza che provvederà, oltre a verificare i presupposti di antincendio, anche a valutare tutte le altre caratteristiche di sicurezza che il locale deve superare quali:
-   Statica: eventuali carichi sospesi (Americane, Luci, Speakers o lampadari appesi)
resistenza alle spinte dei parapetti, rispetto delle altezze    dei gradini, ecc.
-   Elettrica: certificazione di conformità degli impianti elettrici
-    Sanitaria: autorizzazioni sanitarie quali collaudo e certificazioni di impianti di aria condizionata, rispetto delle norme igienico sanitarie per bar, cucine, bagni ecc.
-   Impatto acustico: atto a dimostrare che siano rispettati i valori del "DPCM 16.4.99 n° 215 (G.U. 2 luglio 1999, n. 153) Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e Nella Commissione Comunale di Vigilanza ( C.C.V.) sono rappresentati solitamente tutti i responsabili dei settori coinvolti nel rilascio della Licenza nelle vesti di Tecnici abilitati sia dal Comune di appartenenza che dal Comando provinciale dei VV.FF. sono membri facoltativi anche i rappresentanti delle categorie coinvolte (Cinematografi/teatri con AGIS e Locali per Trattenimenti danzanti con S.I.L.B.)
Licenza di agibilità
La C.C.V. si riunisce per valutare le richieste dei pareri di Conformità e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività Spettacolistica denunciata.
Quando la Commissione esprime dei pareri lo fa in "Convocazione Plenaria" ovverosia con tutti i membri presenti (compresi quelli delle Associazioni di categoria), ma può anche delegare alcune trattazioni di pratiche a delle Commissioni ristrette.
La CCV oltre a verificare il supporto cartaceo dispone anche tutta una serie di sopralluoghi delle attività che hanno presentato domanda di Licenza di agibilità. La licenza per attività definitive (Cinema, Teatri, Discoteche) infatti viene rilasciata solo dopo il sopralluogo tecnico volto a verificare l'esattezza delle progettazioni sottoposte alla CCV.
Un locale ha bisogno del parere della C.C.V.L.P.S ai fini del rilascio della licenza di agibilità, che viene concessa dal sindaco. Le funzioni della commissione di vigilanza sono determinate dal seguente articolo:
ART.4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311 in riferimento agli articoli 141, 141- bis e 142 del REGIO DECRETO del 6 maggio 1940.

Approfondimento tematico

La presente proposta di legge intende assicurare negli eventi pubblici una sicurezza maggiormente efficiente affinché non si ripetano circostanze tragiche come quelle già avvenute. Queste ultime hanno dimostrato come le leggi in vigore non sempre siano sufficienti a garantire la necessaria e adeguata sicurezza. Riportiamo alcuni avvenimenti luttuosi che hanno stimolato l'iniziativa per prevenire future situazioni similari.
Corinaldo 7/8 dicembre 2018
Vicenda
Fra il 7 e l’8 dicembre 2018, cinque ragazzi ed una madre morirono in un locale di Corinaldo, la Lanterna Azzurra. Quella sera sarebbe stato ospite del locale Sfera Ebbasta, personaggio molto conosciuto, ma prima del suo arrivo uno dei presenti spruzzò dello spray al peperoncino scatenando la fuga di una folla incontrollabile verso l’uscita più vicina. Tuttavia, la balaustra posta sulla rampa d’emergenza cedette al peso della gente facendo precipitare una moltitudine di persone, tra cui 6 morirono ed un centinaio rimasero ferite. Il giorno seguente la polizia arrestò un giovane di 16 anni che probabilmente avrebbe spruzzato lo spray. Tuttavia ciò non fu dimostrato. Altre sette persone, tra proprietari del club ed organizzatori del concerto, vennero indagate in relazione a quanto accaduto.
Cosa non ha funzionato: aspetti critici
A seguito dell’accaduto sono stati osservati diversi aspetti critici che hanno contribuito al verificarsi della tragedia:
-    all’interno della discoteca si è riscontrato un maggior numero di presenze rispetto a quanto
consentito dalle norme: a fronte di una capienza di 871 persone, i biglietti venduti furono 1400.
-    molti tra i 1400 biglietti venduti risultarono essere in “nero”, ossia non marcati Siae.
- alcune uscite di sicurezza non erano regolari (una aveva una pedana e balaustra non regolare): nel dettaglio, a essere contestate, sono la rampa dell’uscita numero 3, dove si è formata la calca e dove decine di persone sono cadute in un fossato per il cedimento delle ringhiere, le ampiezze delle uscite di sicurezza e sul raggio d’apertura dei portelloni antipanico.
- vi è poi stato un mancato controllo da parte di personale competente, in questo caso buttafuori, che avrebbe dovuto verificare l’effettivo numero dei presenti nel locale e controllare le entrate (in questo caso anche controllare che non venissero introdotti armi o oggetti che mettano a rischio la sicurezza pubblica, come bombolette spray allucinanti od orticanti).
Torino 3 giugno 2017
Vicenda
La sera del 3 giugno 2017, a Torino, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, fu installato in piazza San Carlo un maxischermo per permettere ai tifosi rimasti in città di seguire in diretta la partita che si disputava a Cardiff. Le indagini hanno appurato che durante lo svolgimento della partita, a seguito del comportamento di un gruppo di borseggiatori che utilizzavano spray urticante per aprirsi la strada dopo aver razziato oggetti di valore tra il pubblico, si è scatenato il panico. I presenti, presi dal terrore, hanno suscitato una calca per fuggire, che ha provocato più di 1500 feriti e la morte di due donne: la prima dopo dodici giorni di agonia, la seconda, morta dopo diciotto mesi.
Cosa non ha funzionato: aspetti critici
A seguito della tragedia sono stati osservati numerosi aspetti critici che possono aver contribuito al suo verificarsi:
- mancanza di coordinamento interforze di sicurezza presente in piazza;
In piazza San Carlo mancava un centro di coordinamento interforze, questo tipo di organizzazione dell’emergenza è stato allestito solo dopo che era scoppiato il panico grazie all’intervento di un vicecomandante dei Vigili del fuoco di Torino che ha organizzato gli aiuti dopo che la situazione era diventata emergenziale. In più diverse indicazioni della circolare del capo di polizia sull’organizzazione degli eventi in piazza non sono state rispettate. Anche per questo la situazione di psicosi collettiva creatasi di fronte al maxi schermo ha rischiato di provocare una tragedia.
- mancanza di un punto di soccorso prestabilito in caso di emergenza;
La circolare della polizia sui grandi eventi prevede che siano fatte verifiche preliminari, siano organizzati controlli agli accessi, anche con l’adozione di impedimenti fisici a determinati veicoli, siano presenti steward degli organizzatori come per gli eventi sportivi, e siano predisposti punti di soccorso. Tutto questo non c’era, se non in minima parte, in piazza San Carlo, dove erano presenti ben 30 mila persone. Mancavano steward, mancava un punto di raccolta feriti ed uno per le persone disperse o spaventate.
- presenza incontrollata di venditori abusivi di bevande in bottiglie di vetro;
La piazza era disseminata di bottiglie di vetro, che, per il regolamento di Polizia Urbana, non dovrebbero essere vendute in occasioni come queste, di conseguenza i cocci creatisi dal movimento della folla hanno provocato moltissimi feriti, infatti quasi tutte le persone ricoverate presentano ferite da taglio.
- errata distribuzione della folla all’interno della piazza;
Piazza San Carlo presenta solo due ingressi e la folla era tutta stipata all’interno. Il maxi schermo su cui seguire la partita però era troppo piccolo, così si è formata una concentrazione eccessiva di persone proprio lì sotto. Tra gli errori più gravi c’è il fatto che questo maxi schermo fosse posizionato proprio davanti ad uno dei due ingressi, così, quando è scoppiato il panico, rimaneva solamente una via di fuga. La gente si è precipitata verso l’unica uscita, schiacciando le persone che cadevano.
Reazioni
La vicenda ha suscitato forte shock nell'opinione pubblica, innanzitutto poiché, a causa delle iniziali notizie confuse su quanto stesse accadendo, all'inizio si temeva che si trattasse di un vero attentato terroristico. Successivamente, appurato che le dimensioni della vicenda sono state amplificate dal panico e dalla psicosi di massa, sono sorte riflessioni sul clima di paura collettiva causato dai recenti attentati di matrice islamista in Europa. Inoltre, l'opposizione comunale ha prontamente chiesto le dimissioni del sindaco Chiara Appendino a seguito dell’accaduto.
Provvedimenti
Il 28 luglio 2017, a seguito della vicenda, il dicastero presieduto da Marco Minniti ha diffuso una direttiva riguardante "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche". Questa direttiva elenca una serie di linee guida riguardanti tipologie di rischi, capienza massima dell'area in cui si svolge la manifestazione, regolamentazione degli accessi, procedure di evacuazione ed accessibilità per i mezzi di soccorso.
Torino 13 febbraio 1983
Vicenda
Intorno alle 18:15 del 13 febbraio 1983 si verificò all’interno del Cinema Statuto di Torino un incendio che provocò la morte di 64 persone, principalmente per intossicazione da fumi. Durante la visione di un film divampò un’improvvisa fiammata causata da un cortocircuito, che incendiò una tenda adibita a separare il corridoio di accesso di destra dalla platea; cadendo, questa innescò il fuoco alle poltrone delle ultime file, tagliando in questo modo un’importante via di fuga. Gli spettatori, terrorizzati, si rovesciarono in massa sulle sei uscite di sicurezza le quali, però, erano state tutte chiuse tranne una, per iniziativa del gestore, per contrastare i frequenti ingressi di individui privi di biglietto. Nonostante alcune persone siano riuscite a mettersi in salvo, la maggior parte del pubblico presente quella sera morì nell’incendio.
Cosa non ha funzionato: aspetti critici
In seguito al tragico fatto e alle successive analisi da parte della polizia si arrivò ad individuare una serie di fattori che contribuirono alla dinamica dei fatti:
-    mancata gestione della situazione da parte del personale incaricato: venuta a meno
l’illuminazione principale, non furono accese le luci di sicurezza tramite l’interruttore ausiliario ubicato dietro la cassa e la proiezione del film non fu interrotta nel tentativo di contenere il panico. Le conseguenze furono catastrofiche, poiché in galleria il pericolo non fu percepito dal pubblico, se non quando fu invasa dal fumo.
-    nonostante, dopo aver superato specifici controlli, il cinema sia risultato perfettamente in
regola con le leggi in vigore, si venne a scoprire che quest’ultime, su scala nazionale, furono redatte in maniera superficiale e altrettanto superficialmente mal applicate: in quegli anni le porte con maniglione antipanico erano poco diffuse nei pubblici esercizi e, soprattutto, non ancora obbligatorie, al pari di altri sistemi di prevenzione quali i rivelatori antincendio; i locali erano generalmente dotati di impianti elettrici in gran parte datati e spesso, come in questo caso, la certificazione sui rivestimenti dei sedili si limitava all’accertamento delle proprietà ignifughe, soprassedendo quindi, in materia di fuoco, su altre possibili fonti di pericolo quali i fumi e le esalazioni tossiche; inoltre era affermato, dalla normativa del 1983, in modo generico, che le uscite di emergenza fossero “apribili” senza tuttavia specificare come e da chi. In questa eccezione “apribile” significa semplicemente che non devono essere murate, quindi anche una porta chiusa a chiave è considerata “apribile”, poiché basta possedere la chiave.
-    vennero chiuse 5 uscite di sicurezza su 6, per impedire l’accesso all’interno del cinema a
coloro privi di biglietto; questo errore fu fatale, poiché parte degli spettatori, non avendo altra via di fuga, si precipitò su questo unico ingresso, tra l’altro ostacolato dalle fiamme dell’ultima fila di poltrone. I rimanenti, non riuscendo a trovare nessun’altra uscita, si riversarono all’interno della platea o nelle toilette, rimanendo così soffocati dalle esalazioni dei fumi.
Conclusione
Dopo aver preso in esame le vicende luttuose, si può notare che esse sono dovute in particolare all’inagibilità delle vie di fuga le quali o erano chiuse per impedire l’entrata a coloro che non avevano pagato il biglietto o contenevano degli elementi non a norma a causa di un superficiale controllo. Un altro fattore principale è il mancato esame del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi i quali non si erano accertati di verificare l’introduzione di oggetti illeciti ed il
sovraffollamento. A causa di questi drammatici episodi presenteremo una proposta di legge che renda i sistemi di sicurezza più funzionanti in modo tale da evitare il ripetersi di tragedie.