Norme in materia di rapporti tra gli atleti e le associazioni e le società sportive

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da Liceo Scientifico e Classico "G. Peano - S. Pellico", Cuneo
Norme in materia di rapporti tra gli atleti e le associazioni e le società sportive

Onorevoli Senatori!
Il presente disegno di legge ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra gli atleti e le associazioni sportive di appartenenza. Il tema in questione è di indubbia rilevanza sotto molteplici profili. A tale proposito si richiama, innanzitutto, il rilievo costituzionale della materia. La Costituzione, infatti, richiama esplicitamente l'ordinamento sportivo all'art. 117 per includerlo tra le materie riservate alla competenza normativa concorrente tra Stato e Regioni; nei suoi principi fondamentali, inoltre, la Costituzione detta norme programmatiche di indubbia rilevanza anche rispetto all'ambito sportivo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 dell'11 febbraio 2011, ha a tale proposito affermato che “l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli articoli 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse “formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua personalità” e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive”. Tra i beni giuridici di rango costituzionale tutelati e promossi attraverso l'attività sportiva deve inoltre essere ricordato il diritto alla salute (articolo 32 Costituzione), che nelle sue declinazioni correttamente intese certamente vede l'attività sportiva quale fondamentale veicolo di promozione e tutela. Nonostante il primario rilievo sociale dell'attività sportiva, si devono evidenziare carenze normative e alcune inescusabili incoerenze dell'attuale quadro legislativo vigente con i suddetti principi costituzionali, ai quali deve aggiungersi una palese violazione del principio di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a sportivi e sportive. Ci si riferisce agli effetti derivanti dai meccanismi collegati alla legge del 23 marzo 1981 n. 91; la norma in questione, infatti, ha demandato la piena attuazione dei contratti sportivi professionistici a schemi contrattuali predisposti da enti che hanno dato seguito solo parzialmente al mandato ricevuto. Il risultato è che oggi l'accesso al professionismo sportivo è formalmente riservato ai soli uomini e solo in alcune discipline sportive. Tutto ciò in palese violazione del principio di uguaglianza sia in senso formale sia in senso sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, rispettivamente commi 1 e 2. Allo stesso modo, tali limitazioni nella disciplina del professionismo sportivo non paiono coerenti con il disposto dell’articolo 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e ne sottolinea la natura di strumento che concorre al progresso materiale e morale dell’intera società.
Allo stesso modo, si ritiene che l'attuale assetto dei rapporti tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, come da ultimo indicato dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza 13 dicembre 2018 n. 32358, non sia adeguato ai fini della effettiva tutela dei diritti degli atleti. Ciò perché non è chiara la ripartizione della competenza giurisdizionale soprattutto in materia di decisione delle controversie di natura economica che dovessero insorgere tra atleti da una parte e società di appartenenza o organi federali dall'altra. In altri termini, il quadro in questione non pare adeguatamente tutelante per gli atleti se raffrontato con il disposto dell'articolo 24 della Costituzione, dove si stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Gli approfondimenti a supporto del presente disegno di legge hanno peraltro evidenziato, da un lato, la necessità di interventi di formazione e di tutela sia degli atleti sia delle società sportive di base e, dall’altro lato, l’urgenza di colmare svantaggi organizzativi del settore sportivo nazionale rispetto a ciò che capita in altri Stati come Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna. Il tutto, ovviamente, in coerenza con i principi e le norme generalmente riconosciute dell’ordinamento sportivo olimpico sovranazionale, del quale l’ordinamento sportivo italiano è emanazione, come ribadito negli articoli 2 e 15 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

RELAZIONE TECNICA
Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di dare al mondo sportivo una regolamentazione moderna, in linea con le migliori prassi a livello europeo e conforme ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Il testo si compone di 13 articoli, la cui organizzazione è descritta come segue. Accanto a disposizioni relative all’attività sportiva in generale e a definizioni (articoli 1 e 2), viene affermato il principio di uguaglianza tra atleti e atlete (articolo 3). Sono poi espressamente indicati i diritti e i doveri di atleti e di associazioni e società sportive (articoli 4 e 5); ciò in vista della promozione della formazione integrale degli atleti, con particolare attenzione ai giovani atleti (articolo 6) traendo spunto dalle iniziative già messe in atto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e a tutela dello sport di base per tutte le discipline, incluse quelle che hanno meno visibilità a livello di grande pubblico rispetto al calcio (articolo 7). Il Disegno di legge prevede inoltre la costituzione di un fondo allo scopo di introdurre e rafforzare meccanismi di solidarietà tra associazioni sportive che operano in condizioni privilegiate dal punto di vista economico e realtà sportive svantaggiate sotto tale profilo (articolo 8). Il supporto alle realtà sportive di base incide direttamente sui rapporti tra tali realtà sportive e i rispettivi tesserati; gli atleti infatti potranno fruire senza maggiori oneri di migliori spazi, impianti e strutture, così come le associazioni e le società sportive, con le somme ricevute, si faranno carico di spese che oggi gravano sugli atleti e sulle loro famiglie. Seguono le disposizioni relative a rendicontazione, controlli e sanzioni (articolo 9) e alla copertura finanziaria (articolo 10); si sottolinea al riguardo che il Disegno di legge non prevede maggiori oneri a carico dello Stato e delle Regioni, poiché la copertura finanziaria è assicurata attraverso meccanismi solidaristici tra le realtà sportive più abbienti e quelle svantaggiate. È previsto di riservare alla competenza esclusiva del Giudice del lavoro le controversie di natura economica che coinvolgano gli atleti remunerati per la loro attività sportiva (articolo 11); alle Regioni è demandata l'adozione di leggi regionali negli ambiti di propria competenza, nel rispetto dei canoni della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117 della Costituzione (articolo 12). Chiude il testo l’articolo 13, relativo a entrata in vigore, decreti attuativi e abrogazioni e, al di fuori del corpo dispositivo dell'atto, la clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi.

Articolo 1
(Attività sportiva)
1.    L’esercizio dell’attività sportiva è libero, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, a livello professionistico o dilettantistico.
2.    Il diritto a svolgere attività sportiva è un diritto fondamentale della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali sportive ove si svolge la sua personalità.

Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge ai seguenti termini deve intendersi attribuito il corrispondente significato indicato:
a) atleta: soggetto appartenente all'ordinamento sportivo per effetto di un atto formale, detto tesseramento, da parte di una associazione sportiva o società sportiva affiliata a una federazione sportiva. L’atleta partecipa alle competizioni organizzate dalla federazione sportiva secondo i principi e le norme dettate dalla federazione sportiva stessa; 
b)    atleta professionista: atleta che esercita l’attività sportiva con carattere di continuità e traendo il proprio sostentamento dai compensi ricevuti per svolgere la propria attività sportiva in funzione delle competizioni organizzate dalle federazioni associate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
c)    atleta dilettante: atleta che svolge attività sportiva senza che tale attività costituisca la prevalente fonte del sostentamento economico dell’atleta;
d)    attività sportiva: la pratica di una o più discipline sportive;
e)    attività sportiva giovanile: attività sportiva con finalità formative ed educative praticata da ragazzi e ragazze che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
f)    attività sportiva amatoriale: attività sportiva praticata da atleti, oppure da sportivi non tesserati, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona senza finalità di tipo agonistico;
g)    associazione sportiva e società sportiva: ente a base associativa affiliato a una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano. Le associazioni sportive e le società sportive sono soggetti giuridici sia nell’ordinamento statale sia nell’ordinamento sportivo;
h)    tesseramento: atto formale da parte di una associazione sportiva o di una società sportiva affiliata a una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, attraverso il quale lo sportivo entra nell’ordinamento sportivo come atleta;
i)    vincolo sportivo: legame che, in conseguenza del tesseramento, si crea tra atleta e l’associazione sportiva o la società sportiva; in forza del vincolo sportivo l’atleta è obbligato a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente in favore dell’associazione sportiva o della società sportiva che lo ha tesserato o che ha acquisito i diritti alla prestazione sportiva dell’atleta;
l) vincolo di giustizia sportiva: obbligo in capo alle persone fisiche e giuridiche che appartengono all’ordinamento sportivo di seguire le regole dell'ordinamento sportivo, di sottoporre agli organi di giustizia sportiva le controversie con altri soggetti di tale ordinamento e di accettare le decisioni degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Articolo 3
(Principio di uguaglianza formale e sostanziale in ambito sportivo)
1.    Tutti gli atleti sono uguali davanti alla legge e all'ordinamento giuridico sportivo, senza distinzione di sesso, di appartenenza etnica, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2.    È vietato applicare alle atlete trattamenti e condizioni sfavorevoli rispetto a quelli riservati agli atleti. 
3. E' compito dello Stato, delle Regioni, del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza tra gli atleti e che ne impediscono la piena partecipazione all'attività sportiva o lo sviluppo della loro personalità in ambito sportivo.

Articolo 4
(Diritti e doveri degli atleti)
1. Costituiscono diritti fondamentali di ogni atleta:
a)    il diritto a una formazione anche in ambito giuridico ed economico;
b)    il diritto a essere sottoposto a periodici controlli medici e a essere informato puntualmente sulle proprie condizioni di salute;
c)    il diritto alla tutela sanitaria e assicurativa;
d)    il diritto a un contributo alle spese sostenute per trasferimenti e soggiorni in occasione di allenamenti e competizioni fuori sede;
e)    in caso di atleta professionista, il diritto alla stipula di un regolare contratto di lavoro in forma scritta che preveda il diritto a un equo compenso economico e alla tutela previdenziale, sanitaria e assicurativa in favore dell’atleta. In caso di disaccordo circa l’entità del compenso, esso verrà determinato dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in conformità all’articolo 11.
2. Costituiscono doveri inderogabili di ogni atleta:
a)    rispettare il regolamento della federazione sportiva di appartenenza, delle rilevanti norme delle federazioni internazionali, del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato olimpico internazionale;
b)    esercitare l'attività sportiva rispettando le norme di comportamento anche non giuridiche e con correttezza nei confronti di compagni si squadra, avversari, direttori o giudici di gara e del pubblico;
c)    segnalare alle autorità civili e sportive competenti ogni violazione delle norme dell'ordinamento sportivo da parte di tesserati e di altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
d)    tenere un comportamento ispirato ai canoni della dignità e del decoro anche al di fuori del contesto sportivo;
e)    in caso di atleta professionista, eseguire la prestazione professionale in via esclusiva in favore della associazione sportiva o della società sportiva di appartenenza e con la diligenza richiesta a un operatore professionale.
 
Articolo 5
(Diritti e doveri delle società e delle associazioni sportive)
1.    Le associazioni sportive e le società sportive hanno il diritto di essere riconosciute quali enti di primaria importanza nella formazione della personalità degli atleti.
2.    Le associazioni sportive e le società sportive, anche se appartenenti a federazioni diverse, hanno il diritto di organizzarsi per elaborare e dare attuazione a strategie formative ed educative comuni.
3.    Le associazioni sportive e le società sportive devono rispettare e dare attuazione ai diritti degli atleti indicati all'articolo 4.
4.    Le associazioni sportive e le società sportive beneficiano del vincolo sportivo senza abusare del carattere di esclusività che esso comporta. Per quanto riguarda gli atleti professionisti, il vincolo sportivo ha efficacia per il periodo coincidente con quello di efficacia del contratto che lega tali atleti alle società o associazioni sportive di appartenenza.

Articolo 6
(Giovani atleti)
1.    L'attività sportiva giovanile è riconosciuta come momento fondamentale nella formazione e nello sviluppo della personalità dei ragazzi e delle ragazze.
2.    Il Ministero dello sport e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elaborano piani e strategie comuni per integrare i percorsi scolastici e l'attività sportiva giovanile sulla base delle iniziative riguardanti gli atleti di alto livello già attivate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3.    Il Ministero dello sport e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca identificano meccanismi di valorizzazione dell'attività sportiva dei ragazzi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.
4.    Ogni atleta a partire dagli anni otto, o se inferiore, a partire dall’età di inizio dell’attività agonistica, deve avere una scheda sanitaria che deve essere aggiornata annualmente da medici specialisti in medicina sportiva in modo tale da garantire la perdurante idoneità dell’atleta all'attività sportiva.

Articolo 7
(Misure di tutela e di promozione dell’attività sportiva di base)
1.    L’attività sportiva di base rappresenta un patrimonio sportivo e sociale dal quale la collettività trae vantaggio.
2.    Le Regioni tutelano e promuovono con apposite norme l’attività sportiva di base secondo le specificità dei rispettivi territori.
3.    Nel primo e nei successivi contratti professionistici di un atleta deve essere stabilito dalle federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della associazione sportiva o della società sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua attività sportiva dilettantistica o giovanile. Tale premio, a carico della società o associazione sportiva che tessera l'atleta, non può essere inferiore al tre per cento del prezzo del trasferimento oppure, in caso di atleta svincolato, al tre per cento dell'ammontare complessivo dei compensi pattuiti con l'atleta stesso per l'intera durata del contratto.
4.    Alla società o alla associazione sportiva che ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con l'atleta stesso.
5.    Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito in strutture o attività funzionali all'addestramento sportivo o alla formazione sportiva o quale contributo alle spese sostenute dagli atleti, e prioritariamente dai giovani atleti, per allenamenti e trasferte per competizioni.
6.    Le somme non utilizzate entro tre anni dalla ricezione confluiranno nel fondo di solidarietà previsto nell'articolo 8.

Articolo 8
(Fondo di solidarietà)

1.    È istituito un fondo di solidarietà da destinare alle associazioni e alle società sportive a vantaggio della pratica sportiva degli atleti e, in particolare, dei giovani atleti.
2.    Costituisce titolo preferenziale di assegnazione di somme prelevate dal fondo di solidarietà la mancata fruizione, nei dodici mesi precedenti la richiesta di assegnazione, di altre somme provenienti dal fondo di solidarietà e di somme attribuite quali misure di tutela e di promozione dell’attività sportiva di base di cui all'articolo 7.
3.    Le somme erogate attraverso il fondo di solidarietà, al pari di quanto previsto per le misure di tutela e di promozione dell’attività sportiva di base, dovranno essere reinvestite in strutture o attività funzionali all'addestramento sportivo o alla formazione sportiva o quale contributo alle spese sostenute dagli atleti, e prioritariamente dai giovani atleti, per allenamenti e trasferte per competizioni.
4.    Entro il 30 giugno 2021, il Ministero dello sport adotterà regolamento di attuazione - ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 - contenente disposizioni di integrazione della presente legge consistenti nell'individuazione di ulteriori ambiti consentiti di impiego delle somme erogate attraverso il fondo di solidarietà o quali misure di tutela e di promozione dell'attività sportiva di base nel rispetto dei principi stabiliti nella presente legge.
 
Articolo 9
(Rendicontazione, restituzioni e sanzioni)

1.    Le associazioni sportive e le società sportive beneficiarie di somme a titolo di misure di promozione dell'attività sportiva di base e di somme provenienti dal fondo di solidarietà dovranno presentare puntuale rendicontazione in relazione all'impiego delle somme.
2.    Il mancato impiego delle somme entro dodici mesi dalla data dell'erogazione o la mancata rendicontazione entro ventiquattro mesi dalla data dell'erogazione comporterà l'obbligo, in capo alla associazione o alla società sportiva beneficiaria, di restituire tali somme oltre agli interessi legali e una ulteriore somma a titolo di sanzione, pari al dieci per cento di quella erogata.
3.    Le sanzioni verranno applicate in conformità con la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10
(Copertura finanziaria)

1.    La presente legge non prevede nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato o delle Regioni.
2.    L’ammontare del fondo di solidarietà di cui all’articolo 9 sarà deciso con cadenza biennale dal Ministro dello sport di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il biennio 2020-2021 tale ammontare è determinato nella misura di Euro 1.000.000,00.
2. Il fondo verrà alimentato da somme poste a carico delle associazioni sportive e delle società sportive con un volume d’affari dichiarato nell'anno fiscale precedente superiore ad Euro 5.000.000,00. Le associazioni sportive e le società sportive con volume d'affari dichiarato nell'anno precedente compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 7.000.000,00 contribuiranno pariteticamente alla costituzione di un terzo del fondo. Le associazioni sportive e le società sportive con volume d'affari dichiarato nell'anno precedente superiore ad Euro 7.000.000,00 contribuiranno pariteticamente alla costituzione dei rimanenti due terzi del fondo.
3.    Le somme restituite e le somme corrisposte quali sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 9 verranno attribuite al fondo di solidarietà in aggiunta ai contributi suddetti delle associazioni sportive e delle società sportive.

Articolo 11
(Competenza giurisdizionale esclusiva per la giustizia sportiva di tipo economico)

1.    Le controversie di tipo economico tra soggetti dell'ordinamento sportivo sono riservate in via esclusiva al giudice ordinario.
2.    Le controversie di tipo economico tra atleti professionisti e le associazioni sportive o le società sportive di appartenenza sono riservate in via esclusiva al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
3.    Non è ammesso alcun vincolo di giustizia sportiva rispetto alle controversie di tipo economico tra soggetti dell'ordinamento sportivo.
 
Articolo 12
(Potestà legislativa concorrente)

1.    Entro il giorno 31 dicembre 2019 le Regioni approveranno leggi regionali contenenti disposizioni ai sensi dell'articolo 7 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.
2.    Le disposizioni contenute nelle leggi regionali terranno conto del peculiare contesto economico, sociale e sportivo del territorio regionale.

Articolo 13
(Entrata in vigore, decreti attuativi, abrogazioni)

1.    Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore il giorno 1 gennaio 2020.
2.    La legge del 23 marzo 1981 n. 91 è abrogata a decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 2020.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 


 

il 12/04/2019
A. M. - Cuneo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 6.1
All’articolo 6 comma 4 si propone di sostituire le parole “anni otto” con le parole “anni sette”.
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/04/2019
F. B. - Cuneo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 8.1

All’articolo 8 comma 4 si propone di sostituire le parole “30 giugno 2021” con le parole “31 dicembre 2020”.
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/04/2019
A. R. - Caraglio
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 12.1

All’articolo 12 comma 1 si propone di eliminare la parola “regionali”.
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 15/04/2019
G. T. - Ancona AN
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.e.1
Sostituire la dicitura "atleta professionista" con "atleta che svolga attività agonistica".

Emendamento 4.2
Si aggiunge il comma f che recita:" il diritto di concordare tra atleta e datore di lavoro i tempi per poter svolgere attività sportiva agonistica e prestazione lavorativa".
Respinto
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 11
  • Astenuti: 1

Onorevoli Senatori!
Il presente disegno di legge ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra gli atleti e le associazioni sportive di appartenenza. Il tema in questione è di indubbia rilevanza sotto molteplici profili. A tale proposito si richiama, innanzitutto, il rilievo costituzionale della materia. La Costituzione, infatti, richiama esplicitamente l'ordinamento sportivo all'art. 117 per includerlo tra le materie riservate alla competenza normativa concorrente tra Stato e Regioni; nei suoi principi fondamentali, inoltre, la Costituzione detta norme programmatiche di indubbia rilevanza anche rispetto all'ambito sportivo. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 dell'11 febbraio 2011, ha a tale proposito affermato che “l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli articoli 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse “formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua personalità” e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive”. Tra i beni giuridici di rango costituzionale tutelati e promossi attraverso l'attività sportiva deve inoltre essere ricordato il diritto alla salute (articolo 32 Costituzione), che nelle sue declinazioni correttamente intese certamente vede l'attività sportiva quale fondamentale veicolo di promozione e tutela. Nonostante il primario rilievo sociale dell'attività sportiva, si devono evidenziare carenze normative e alcune inescusabili incoerenze dell'attuale quadro legislativo vigente con i suddetti principi costituzionali, ai quali deve aggiungersi una palese violazione del principio di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a sportivi e sportive. Ci si riferisce agli effetti derivanti dai meccanismi collegati alla legge del 23 marzo 1981 n. 91; la norma in questione, infatti, ha demandato la piena attuazione dei contratti sportivi professionistici a schemi contrattuali predisposti da enti che hanno dato seguito solo parzialmente al mandato ricevuto. Il risultato è che oggi l'accesso al professionismo sportivo è formalmente riservato ai soli uomini e solo in alcune discipline sportive. Tutto ciò in palese violazione del principio di uguaglianza sia in senso formale sia in senso sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione, rispettivamente commi 1 e 2. Allo stesso modo, tali limitazioni nella disciplina del professionismo sportivo non paiono coerenti con il disposto dell’articolo 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e ne sottolinea la natura di strumento che concorre al progresso materiale e morale dell’intera società.
Allo stesso modo, si ritiene che l'attuale assetto dei rapporti tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, come da ultimo indicato dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza 13 dicembre 2018 n. 32358, non sia adeguato ai fini della effettiva tutela dei diritti degli atleti. Ciò perché non è chiara la ripartizione della competenza giurisdizionale soprattutto in materia di decisione delle controversie di natura economica che dovessero insorgere tra atleti da una parte e società di appartenenza o organi federali dall'altra. In altri termini, il quadro in questione non pare adeguatamente tutelante per gli atleti se raffrontato con il disposto dell'articolo 24 della Costituzione, dove si stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Gli approfondimenti a supporto del presente disegno di legge hanno peraltro evidenziato, da un lato, la necessità di interventi di formazione e di tutela sia degli atleti sia delle società sportive di base e, dall’altro lato, l’urgenza di colmare svantaggi organizzativi del settore sportivo nazionale rispetto a ciò che capita in altri Stati come Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna. Il tutto, ovviamente, in coerenza con i principi e le norme generalmente riconosciute dell’ordinamento sportivo olimpico sovranazionale, del quale l’ordinamento sportivo italiano è emanazione, come ribadito negli articoli 2 e 15 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

RELAZIONE TECNICA
Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di dare al mondo sportivo una regolamentazione moderna, in linea con le migliori prassi a livello europeo e conforme ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Il testo si compone di 13 articoli, la cui organizzazione è descritta come segue. Accanto a disposizioni relative all’attività sportiva in generale e a definizioni (articoli 1 e 2), viene affermato il principio di uguaglianza tra atleti e atlete (articolo 3). Sono poi espressamente indicati i diritti e i doveri di atleti e di associazioni e società sportive (articoli 4 e 5); ciò in vista della promozione della formazione integrale degli atleti, con particolare attenzione ai giovani atleti (articolo 6) traendo spunto dalle iniziative già messe in atto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e a tutela dello sport di base per tutte le discipline, incluse quelle che hanno meno visibilità a livello di grande pubblico rispetto al calcio (articolo 7). Il Disegno di legge prevede inoltre la costituzione di un fondo allo scopo di introdurre e rafforzare meccanismi di solidarietà tra associazioni sportive che operano in condizioni privilegiate dal punto di vista economico e realtà sportive svantaggiate sotto tale profilo (articolo 8). Il supporto alle realtà sportive di base incide direttamente sui rapporti tra tali realtà sportive e i rispettivi tesserati; gli atleti infatti potranno fruire senza maggiori oneri di migliori spazi, impianti e strutture, così come le associazioni e le società sportive, con le somme ricevute, si faranno carico di spese che oggi gravano sugli atleti e sulle loro famiglie. Seguono le disposizioni relative a rendicontazione, controlli e sanzioni (articolo 9) e alla copertura finanziaria (articolo 10); si sottolinea al riguardo che il Disegno di legge non prevede maggiori oneri a carico dello Stato e delle Regioni, poiché la copertura finanziaria è assicurata attraverso meccanismi solidaristici tra le realtà sportive più abbienti e quelle svantaggiate. È previsto di riservare alla competenza esclusiva del Giudice del lavoro le controversie di natura economica che coinvolgano gli atleti remunerati per la loro attività sportiva (articolo 11); alle Regioni è demandata l'adozione di leggi regionali negli ambiti di propria competenza, nel rispetto dei canoni della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117 della Costituzione (articolo 12). Chiude il testo l’articolo 13, relativo a entrata in vigore, decreti attuativi e abrogazioni e, al di fuori del corpo dispositivo dell'atto, la clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi.
 

Articolo 1
(Attività sportiva)
1. L’esercizio dell’attività sportiva è libero, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, a livello professionistico o dilettantistico.
2. Il diritto a svolgere attività sportiva è un diritto fondamentale della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali sportive ove si svolge la sua personalità.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge ai seguenti termini deve intendersi attribuito il corrispondente significato indicato:
a) atleta: soggetto appartenente all'ordinamento sportivo per effetto di un atto formale, detto tesseramento, da parte di una associazione sportiva o società sportiva affiliata a una federazione sportiva. L’atleta partecipa alle competizioni organizzate dalla federazione sportiva secondo i principi e le norme dettate dalla federazione sportiva stessa;
b) atleta professionista: atleta che esercita l’attività sportiva con carattere di continuità e traendo il proprio sostentamento dai compensi ricevuti per svolgere la propria attività sportiva in funzione delle competizioni organizzate dalle federazioni associate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
c) atleta dilettante: atleta che svolge attività sportiva senza che tale attività costituisca la prevalente fonte del sostentamento economico dell’atleta;
d) attività sportiva: la pratica di una o più discipline sportive;
e) attività sportiva giovanile: attività sportiva con finalità formative ed educative praticata da ragazzi e ragazze che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
f) attività sportiva amatoriale: attività sportiva praticata da atleti, oppure da sportivi non tesserati, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona senza finalità di tipo agonistico;
g) associazione sportiva e società sportiva: ente a base associativa affiliato a una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano. Le associazioni sportive e le società sportive sono soggetti giuridici sia nell’ordinamento statale sia nell’ordinamento sportivo;
h) tesseramento: atto formale da parte di una associazione sportiva o di una società sportiva affiliata a una federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, attraverso il quale lo sportivo entra nell’ordinamento sportivo come atleta;
i) vincolo sportivo: legame che, in conseguenza del tesseramento, si crea tra atleta e l’associazione sportiva o la società sportiva; in forza del vincolo sportivo l’atleta è obbligato a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente in favore dell’associazione sportiva o della società sportiva che lo ha tesserato o che ha acquisito i diritti alla prestazione sportiva dell’atleta;
l) vincolo di giustizia sportiva: obbligo in capo alle persone fisiche e giuridiche che appartengono all’ordinamento sportivo di seguire le regole dell'ordinamento sportivo, di sottoporre agli organi di giustizia sportiva le controversie con altri soggetti di tale ordinamento e di accettare le decisioni degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Articolo 3
(Principio di uguaglianza formale e sostanziale in ambito sportivo)
1. Tutti gli atleti sono uguali davanti alla legge e all'ordinamento giuridico sportivo, senza distinzione di sesso, di appartenenza etnica, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. È vietato applicare alle atlete trattamenti e condizioni sfavorevoli rispetto a quelli riservati agli atleti.
3. È compito dello Stato, delle Regioni, del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza tra gli atleti e che ne impediscono la piena partecipazione all'attività sportiva o lo sviluppo della loro personalità in ambito sportivo.
Articolo 4
(Diritti e doveri degli atleti)
1. Costituiscono diritti fondamentali di ogni atleta:
a) il diritto a una formazione anche in ambito giuridico ed economico;
b) il diritto a essere sottoposto a periodici controlli medici e a essere informato puntualmente sulle proprie condizioni di salute;
c) il diritto alla tutela sanitaria e assicurativa;
d) il diritto a un contributo alle spese sostenute per trasferimenti e soggiorni in occasione di allenamenti e competizioni fuori sede;
e) in caso di atleta professionista, il diritto alla stipula di un regolare contratto di lavoro in forma scritta che preveda il diritto a un equo compenso economico e alla tutela previdenziale, sanitaria e assicurativa in favore dell’atleta. In caso di disaccordo circa l’entità del compenso, esso verrà determinato dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in conformità all’articolo 11.
2. Costituiscono doveri inderogabili di ogni atleta:
a) rispettare il regolamento della federazione sportiva di appartenenza, delle rilevanti norme delle federazioni internazionali, del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato olimpico internazionale;
b) esercitare l'attività sportiva rispettando le norme di comportamento anche non giuridiche e con correttezza nei confronti di compagni si squadra, avversari, direttori o giudici di gara e del pubblico;
c) segnalare alle autorità civili e sportive competenti ogni violazione delle norme dell'ordinamento sportivo da parte di tesserati e di altri soggetti dell'ordinamento sportivo;
d) tenere un comportamento ispirato ai canoni della dignità e del decoro anche al di fuori del contesto sportivo;
e) in caso di atleta professionista, eseguire la prestazione professionale in via esclusiva in favore della associazione sportiva o della società sportiva di appartenenza e con la diligenza richiesta a un operatore professionale.
Articolo 5
(Diritti e doveri delle società e delle associazioni sportive)
1. Le associazioni sportive e le società sportive hanno il diritto di essere riconosciute quali enti di primaria importanza nella formazione della personalità degli atleti.
2. Le associazioni sportive e le società sportive, anche se appartenenti a federazioni diverse, hanno il diritto di organizzarsi per elaborare e dare attuazione a strategie formative ed educative comuni.
3. Le associazioni sportive e le società sportive devono rispettare e dare attuazione ai diritti degli atleti indicati all'articolo 4.
4. Le associazioni sportive e le società sportive beneficiano del vincolo sportivo senza abusare del carattere di esclusività che esso comporta. Per quanto riguarda gli atleti professionisti, il vincolo sportivo ha efficacia per il periodo coincidente con quello di efficacia del contratto che lega tali atleti alle società o associazioni sportive di appartenenza.
Articolo 6
(Giovani atleti)
1. L'attività sportiva giovanile è riconosciuta come momento fondamentale nella formazione e nello sviluppo della personalità dei ragazzi e delle ragazze.
2. Il Ministero dello sport e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elaborano piani e strategie comuni per integrare i percorsi scolastici e l'attività sportiva giovanile sulla base delle iniziative riguardanti gli atleti di alto livello già attivate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il Ministero dello sport e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca identificano meccanismi di valorizzazione dell'attività sportiva dei ragazzi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.
4. Ogni atleta a partire dagli anni sette, o se inferiore, a partire dall’età di inizio dell’attività agonistica, deve avere una scheda sanitaria che deve essere aggiornata annualmente da medici specialisti in medicina sportiva in modo tale da garantire la perdurante idoneità dell’atleta all'attività sportiva.
Articolo 7
(Misure di tutela e di promozione dell’attività sportiva di base)
1. L’attività sportiva di base rappresenta un patrimonio sportivo e sociale dal quale la collettività trae vantaggio.
2. Le Regioni tutelano e promuovono con apposite norme l’attività sportiva di base secondo le specificità dei rispettivi territori.
3. Nel primo e nei successivi contratti professionistici di un atleta deve essere stabilito dalle federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della associazione sportiva o della società sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua attività sportiva dilettantistica o giovanile. Tale premio, a carico della società o associazione sportiva che tessera l'atleta, non può essere inferiore al tre per cento del prezzo del trasferimento oppure, in caso di atleta svincolato, al tre per cento dell'ammontare complessivo dei compensi pattuiti con l'atleta stesso per l'intera durata del contratto.
4. Alla società o alla associazione sportiva che ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con l'atleta stesso.
5. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito in strutture o attività funzionali all'addestramento sportivo o alla formazione sportiva o quale contributo alle spese sostenute dagli atleti, e prioritariamente dai giovani atleti, per allenamenti e trasferte per competizioni.
6. Le somme non utilizzate entro tre anni dalla ricezione confluiranno nel fondo di solidarietà previsto nell'articolo 8.
Articolo 8
(Fondo di solidarietà)
1. È istituito un fondo di solidarietà da destinare alle associazioni e alle società sportive a vantaggio della pratica sportiva degli atleti e, in particolare, dei giovani atleti.
2. Costituisce titolo preferenziale di assegnazione di somme prelevate dal fondo di solidarietà la mancata fruizione, nei dodici mesi precedenti la richiesta di assegnazione, di altre somme provenienti dal fondo di solidarietà e di somme attribuite quali misure di tutela e di promozione dell’attività sportiva di base di cui all'articolo 7.
3. Le somme erogate attraverso il fondo di solidarietà, al pari di quanto previsto per le misure di tutela e di promozione dell’attività sportiva di base, dovranno essere reinvestite in strutture o attività funzionali all'addestramento sportivo o alla formazione sportiva o quale contributo alle spese sostenute dagli atleti, e prioritariamente dai giovani atleti, per allenamenti e trasferte per competizioni.
4. Entro il 31 dicembre 2020, il Ministero dello sport adotterà regolamento di attuazione - ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 - contenente disposizioni di integrazione della presente legge consistenti nell'individuazione di ulteriori ambiti consentiti di impiego delle somme erogate attraverso il fondo di solidarietà o quali misure di tutela e di promozione dell'attività sportiva di base nel rispetto dei principi stabiliti nella presente legge.
Articolo 9
(Rendicontazione, restituzioni e sanzioni)
1. Le associazioni sportive e le società sportive beneficiarie di somme a titolo di misure di promozione dell'attività sportiva di base e di somme provenienti dal fondo di solidarietà dovranno presentare puntuale rendicontazione in relazione all'impiego delle somme.
2. Il mancato impiego delle somme entro dodici mesi dalla data dell'erogazione o la mancata rendicontazione entro ventiquattro mesi dalla data dell'erogazione comporterà l'obbligo, in capo alla associazione o alla società sportiva beneficiaria, di restituire tali somme oltre agli interessi legali e una ulteriore somma a titolo di sanzione, pari al dieci per cento di quella erogata.
3. Le sanzioni verranno applicate in conformità con la legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 10
(Copertura finanziaria)
1. La presente legge non prevede nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato o delle Regioni.
2. L’ammontare del fondo di solidarietà di cui all’articolo 9 sarà deciso con cadenza biennale dal Ministro dello sport di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il biennio 2020-2021 tale ammontare è determinato nella misura di Euro 1.000.000,00.
2. Il fondo verrà alimentato da somme poste a carico delle associazioni sportive e delle società sportive con un volume d’affari dichiarato nell'anno fiscale precedente superiore ad Euro 5.000.000,00. Le associazioni sportive e le società sportive con volume d'affari dichiarato nell'anno precedente compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 7.000.000,00 contribuiranno pariteticamente alla costituzione di un terzo del fondo. Le associazioni sportive e le società sportive con volume d'affari dichiarato nell'anno precedente superiore ad Euro 7.000.000,00 contribuiranno pariteticamente alla costituzione dei rimanenti due terzi del fondo.
3. Le somme restituite e le somme corrisposte quali sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 9 verranno attribuite al fondo di solidarietà in aggiunta ai contributi suddetti delle associazioni sportive e delle società sportive.
Articolo 11
(Competenza giurisdizionale esclusiva per la giustizia sportiva di tipo economico)
1. Le controversie di tipo economico tra soggetti dell'ordinamento sportivo sono riservate in via esclusiva al giudice ordinario.
2. Le controversie di tipo economico tra atleti professionisti e le associazioni sportive o le società sportive di appartenenza sono riservate in via esclusiva al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
3. Non è ammesso alcun vincolo di giustizia sportiva rispetto alle controversie di tipo economico tra soggetti dell'ordinamento sportivo.
Articolo 12
(Potestà legislativa concorrente)
1. Entro il giorno 31 dicembre 2019 le Regioni approveranno leggi contenenti disposizioni ai sensi dell'articolo 7 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.
2. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali terranno conto del peculiare contesto economico, sociale e sportivo del territorio regionale.
Articolo 13
(Entrata in vigore, decreti attuativi, abrogazioni)
1. Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore il giorno 1 gennaio 2020.
2. La legge del 23 marzo 1981 n. 91 è abrogata a decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 2020.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il presente approfondimento normativo è suddiviso in tre sezioni.
Nella prima sezione vengono analizzati gli articoli della Costituzione ritenuti rilevanti ai fini del disegno di legge presentato; nella seconda sezione l’analisi si concentra sulla legge 23 marzo 1981 n. 91, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. La terza sezione è invece riservata a un sintetico approfondimento della sentenza della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite del 13 dicembre 2018 n. 32358 avente ad oggetto le note vicende relative alla revoca dello scudetto del 2006 e, per quel che rileva in questa sede, i criteri di individuazione degli ambiti di competenza della giustizia sportiva e della giustizia ordinaria.

Sezione I: LE NORME COSTITUZIONALI
Per agevolare la consultazione, prima del commento verrà riportato il testo dei relativi articoli della Costituzione.
Articolo 2
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
I diritti inviolabili sono quelle posizioni giuridiche da ritenersi essenziali per qualsiasi forma di convivenza associata. Essi appartengono alle persone in quanto tali e sono irrinunciabili.
Essi sono riconosciuti sia all'uomo come singolo, sia come membro di formazioni sociali e tra queste, evidentemente, le associazioni sportive.
Ogni persona ha dunque il diritto di esprimere la propria personalità sia attraverso la pratica sportiva, sia entrando a far parte di una associazione sportiva.
Articolo 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Al primo comma viene stabilito il principio dell'uguaglianza formale tra i cittadini quale regola fondamentale, vietando trattamenti discriminatori sulla base di appartenenza di genere, appartenenza etnica, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Il secondo comma stabilisce invece il principio dell'uguaglianza sostanziale, secondo il quale è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza delle persone.
La norma costituzionale non si riferisce solo ai cittadini italiani, ma a qualsiasi persona; essa ha valenza generale e ha come fine quello di garantire a tutti gli stessi diritti (uguaglianza formale) e le stesse opportunità (uguaglianza sostanziale).
I principi in questione valgono ovviamente anche per l’ordinamento sportivo; anche in ambito sportivo, dunque, tutte le persone fisiche e giuridiche devono essere sottoposte agli stessi diritti e agli stessi doveri.
Articolo 4
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”
L’Articolo 4 introduce nel nostro ordinamento il principio lavorista, secondo il quale il lavoro rappresenta un valore centrale dell'ordinamento e un riferimento per lo stesso legislatore; non si tratta di un diritto soggettivo perfetto (data la materiale impossibilità di assicurarlo a tutti) ma di un diritto di libertà (la libertà di scegliere quale attività svolgere) e un dovere civico.
Nel sistema sportivo il principio lavorista ha trovato e trova attuazione in modo molto limitato. L'attività sportiva professionistica, dunque intesa come vero e proprio lavoro, è limitata a pochi ambiti sportivi ed è nei fatti riservata ai soli atleti maschi.
Articolo 18
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
La Costituzione permette ai cittadini di associarsi liberamente ma ovviamente per fini non vietati dalla legge penale.
La libertà di associazione vale anche in ambito sportivo.
Articolo 24
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
L’articolo in esame pone i principi base della tutela giurisdizionale, sancendo che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che a tutti sono forniti i mezzi per potersi difendere e, da ultimo, una riserva di legge al fine di disciplinare la riparazione degli errori giudiziari.
I diritti inviolabili di difesa in giudizio riconoscono a tutti la possibilità di ricorrere al sistema giudiziario in condizioni di parità e di essere giudicati da giudici imparziali. Funzionale al diritto di difesa è il diritto all’assistenza da parte di un avvocato, e la possibilità di poter partecipare effettivamente al processo.
Le norme del diritto sportivo devo essere conformi a tali principi costituzionali.
L’ordinamento giuridico sportivo è autonomo, e la giustizia sportiva è amministrata attraverso un insieme di organi che agiscono applicando specifiche norme di procedura. Tra i vari organi che possono giudicare questioni di diritto sportivo (organi della federazione, organi a livello del CONI, organi a livello del CIO) vi sono, però, anche organi di giustizia ordinaria e amministrativa. Il criterio fondamentale di distinzione fra le controversie di competenza del giudice ordinario e di quelle del giudice amministrativo risiede nella distinzione tra diritto soggettivo (pretesa tutelata dall’ordinamento in quanto tale) e interesse legittimo (situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento solamente se coincide con l’interesse generale). Il giudice ordinario è competente a decidere in materia di diritti soggettivi mentre quello amministrativo ha la competenza a decidere in ambito di controversie aventi ad oggetto interessi legittimi.
Articolo 117
L’articolo 117, che qui non si trascrive poiché il testo è molto articolato, include l’ordinamento sportivo tra le norme di legislazione concorrente.
Ciò significa che in tale ambito lo Stato è competente a dettare i principi generali, mentre alle Regioni compete l’emanazione di leggi regionali nell’ambito di tali principi.

Sezione II: LA LEGGE 23 MARZO 1981 n. 91
La norma di riferimento oggi vigente rispetto all’attività sportiva è la legge 23 marzo 1981 n. 91.
L’articolo 1 afferma che l’attività sportiva è un diritto che può essere esercitato sia in forma individuale, sia in forma associativa.
Ai sensi dell’articolo 2, sotto il profilo soggettivo possono essere sportivi professionisti “.. gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.”
CONI e Federazioni sportive hanno riconosciuto come professionistiche solamente sei discipline sportive, ad oggi ridotte a 4 quali il calcio, il golf, la pallacanestro e il ciclismo.
Per ognuna di esse, però, è ammesso esclusivamente il professionismo maschile. Questo fatto penalizza gravemente le atlete poiché per loro non è prevista alcuna tutela di carattere previdenziale e assistenziale, ivi incluse forme di tutela della maternità.
Nel contratto di tipo dilettantistico, inoltre, è ancora previsto il vincolo sportivo (per il professionismo sportivo questo è stato eliminato con la legge n°91/1981 che qui si commenta): la società può infatti disporre delle prestazioni agonistiche degli atleti dilettanti e può decidere dei trasferimenti degli atleti senza il loro consenso.
Lo Stato italiano è stato sollecitato dall’Unione Europea a porre rimedio a livello legislativo a tale palese discriminazione. Nonostante il CONI abbia già manifestato il proprio sostegno alle richieste avanzate dalle atlete, le discriminazioni permangono.
Ai sensi dell’articolo 3 il contratto di lavoro che regola in via ordinaria i rapporti tra sportivi professionisti e rispettive società di appartenenza è quello di lavoro subordinato. E’ possibile stipulare un contratto di lavoro autonomo se a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Ad avviso di chi scrive, se si considera la continuità della pratica sportiva come elemento di identificazione del contratto da stipulare, si deve giungere alla conclusione che è possibile che anche un atleta dilettante pratichi attività sportiva con la frequenza descritta dalla norma. Pertanto più che la continuità bisognerebbe considerare la prevalenza nella produzione del reddito, nel senso che il professionista sportivo è colui che pratica sport per professione e per il quale dunque l’attività sportiva è l’attività prevalente sotto il profilo reddituale. In simili ipotesi all’atleta dovrebbero essere garantite la tutela previdenziale e quella assistenziale.
Ai sensi dell’articolo 4, il rapporto di lavoro nello sport si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipulazione di un contratto in cui la forma scritta è obbligatoria, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalle federazioni sportive nazionali e dai rappresentanti delle categorie interessate.
Il contratto di lavoro subordinato sportivo:
-    deve essere depositato presso la federazione sportiva o presso la lega di appartenenza, che lo approva;
-    deve necessariamente contenere la clausola di rispetto da parte dello sportivo delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici;
- prevede clausole compromissorie con le quali eventuali controversie relative all’attuazione del contratto siano deferite a collegi arbitrali speciali (autorità giudicanti presso il CONI);
-    non può avere durata superiore a 5 anni.
Allo scadere del contratto, l’atleta è svincolato e può quindi cambiare liberamente società, in quanto non sono presenti clausole di non concorrenza: in caso contrario infatti non sarebbe possibile per il giocatore continuare la carriera.
La realtà sportiva moderna ha sviluppato una serie di strumenti di risoluzione dei rapporti contrattuali che consentono lo scioglimento del contratto, oppure la cessione dello stesso.
Uno degli strumenti è “clausola rescissoria” (più propriamente una clausola risolutiva), che consiste in una clausola inserita nel contratto tra atleta e società sportiva e che consente al tesserato di sciogliersi anticipatamente dal contratto stesso, previo pagamento di una somma di denaro prefissata.
La legge (articolo 6) prevede che, per effetto della stipula da parte dello sportivo non professionista del primo contratto da professionista, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di preparazione e formazione tecnica alla società che ha formato l’atleta.
L’importo di tale premio è definito dalla Commissione Premi su richiesta della società che ha diritto a ricevere il premio. Tale premio può però essere ridotto con un accordo scritto tra le due società. La norma in questione è rimasta per lo più inattuata, stante la sproporzione dei pesi contrattuali delle parti che scoraggia le piccole realtà sportive dall’avviare il procedimento volto alla determinazione del premio.
La legge (articoli 7 e 9) riserva agli atleti professionisti la tutela sanitaria e quella previdenziale. Sotto tale aspetto, si ritiene che la tutela sanitaria dovrebbe essere garantita agli atleti che praticano attività sportiva a ogni livello, da quello ludico-amatoriale a quello professionistico.
Le società sportive (articolo 8) devono stipulare una polizza assicurativa contro la morte e infortuni del tesserato. Ai sensi del decreto del 3 novembre 2010, è obbligatoria per:
-    sportivi professionisti;
-    sportivi dilettanti con tessera di qualunque federazione sportiva;
-    tecnici, dirigenti di federazioni sportive;
-    istruttori, personal trainer, bagnini, chiunque lavori in ambito sportivo.
Seguono diposizioni che non rilevano ai fini del presente approfondimento, fatta eccezione per quella (articolo 16) che dispone l’abolizione del vincolo sportivo per i soli atleti professionisti. Come si potrà leggere nel disegno di legge presentato, si propone di stabilire un divieto di abuso del vincolo sportivo con riferimento ad ogni realtà sportiva.

Sezione III: LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE A SEZIONI UNITE DEL 13 dicembre 2018 n. 32358
Un importante atto della vicenda “Calciopoli” si è consumato in Piazza Cavour, dove è stato respinto il ricorso avanzato dalla Juventus Football Club S.p.A. sulla questione dello scudetto 2005/2006 assegnato all’ F.C. Internazionale, confermando in tal modo la decisione adottata dalla Corte d’Appello di Roma nel 2016. Come noto, a seguito di indagini, la Juventus veniva sottoposta a procedimento disciplinare per illeciti sportivi insieme ad altre società. Sanzionata e retrocessa la Juventus e penalizzato il Milan, il commissario straordinario della F.I.G.C. deliberava di assegnare il titolo di campione d’Italia all’Inter, terza classificata che, per effetto delle sanzioni applicate a Juventus e Milan, risultava prima in classifica.
Anni dopo emersero altri illeciti disciplinari riferibili anche all’Inter; le accuse vennero però archiviate dalla procura federale in quanto considerate relative a illeciti prescritti. La Juventus chiese allora un riesame della decisione, ma la F.I.G.C. disattese la sua richiesta di revocare in autotutela il titolo assegnato all’Inter per lasciarlo non assegnato.
La Juventus si rivolse quindi al T.N.A.S. (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport) chiedendo la revoca per vizi di legittimità sia del provvedimento commissariale, sia del successivo provvedimento federale e la determinazione del proprio diritto soggettivo al risarcimento dei danni derivati dai provvedimenti adottati. L'organo adito si dichiarò però incompetente in materia.
Il collegio arbitrale accolse infatti le relative eccezioni di incompetenza, sulla base della considerazione che tale vertenza concerneva una situazione giuridica soggettiva che, a prescindere dalla qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, era formalmente e sostanzialmente indisponibile da parte della F.I.G.C.
Il lodo veniva impugnato per nullità dalla Juventus, che al contempo chiese alla Corte d’Appello, di disapplicare i ridetti provvedimenti, il primo commissariale del 2006 e il secondo federale del 2011, e di revocare il titolo all’Inter lasciandolo “non assegnato”, ovvero rimettere la questione agli organi sportivi competenti.
La Corte territoriale a sua volta, nel 2016, dichiarava il difetto assoluto di giurisdizione a conoscere dell’impugnazione del lodo arbitrale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da ultimo intervenute con la pronuncia che qui si commenta, hanno spiegato che la natura delle situazioni soggettive portate dalla Juventus all’attenzione della Corte territoriale, con l’impugnazione del lodo del T.N.A.S., avevano ad oggetto solo “l’attribuzione e la revoca del titolo di campione d’Italia”, in conseguenza dell’applicazione di regole tecniche e di disposizioni disciplinari irrilevanti per l’ordinamento statale.
Questa pronuncia, al di là della attenzione mediatica riservatale, ha consentito di approfondire i temi legati al riparto delle giurisdizioni ordinaria e sportiva. Per ciò che riguarda la giustizia economica, ne è stata infatti ribadita la teorica rilevanza per l’ordinamento statale; all’atto pratico, tuttavia, tale rilevanza risulta priva di effetti stante la presenza del vincolo di giustizia sportiva comunemente presente anche nei contratti tra sportivi e le rispettive società di appartenenza.
 

Approfondimento tematico

La Germania propone ai propri cittadini un brevetto sportivo “Deutsches Sportabzeichen” a partire dall’età infantile (8 anni). Ogni federazione sportiva è organizzata in maniera democratica; le associazioni a livello inferiore e, in vari casi, anche gli sportivi stessi, attraverso propri rappresentanti compongono l’organo decisionale supremo, l’Assemblea dei membri.
Lo sportivo non può difendere i propri interessi, ad esempio, cambiando l’associazione di appartenenza. Sussiste quindi il pericolo che le norme stabilite dalle federazioni centrali e l’attuazione delle stesse, non corrispondano agli interessi dello sportivo. Infatti, la pretesa dello sportivo di essere tutelato nei confronti della federazione di appartenenza e da un possibile abuso di potere rappresenta uno dei problemi principali del diritto sportivo.
La risoluzione di una controversia in materia sportiva, senza che il giudice statale possa intervenire, avviene attraverso procedure arbitrali.
In Francia, nella scuola primaria sono previste tre ore settimanali di EPS, per un totale di 108 ore all’anno, ritenute fondamentali per “lo sviluppo delle capacità motorie e la pratica di attività fisiche e sportive, per l’educazione alla salute, la conoscenza del proprio corpo, l’educazione alla sicurezza, alla responsabilità, all’autonomia, ai valori morali e sociali come il rispetto delle regole, il rispetto di sé stessi e degli altri”. In aggiunta alle 108 ore annuali di EPS, ogni scuola elementare deve poi essere dotata di un’Associazione Sportiva Scolastica, che permetta l’accesso dei propri studenti a tutte le attività sportive disponibili, almeno a partire dal secondo anno, e che svolga un’azione complementare alle ore curricolari. I ragazzi che si iscrivono possono così partecipare a incontri e competizioni con le altre scuole. Vengono inoltre organizzate attività su scala nazionale che coinvolgono tutte le scuole. Tra i programmi recentemente attivati vi è “Il calcio delle principesse”, che ha anche il fine di promuovere il calcio femminile, anche attraverso la testimonianza delle giocatrici della nazionale francese.
La giustizia sportiva francese, pur nelle sue specificità, è tuttavia inserita nel quadro della “organisation jurisdictionelle commune” cioè dell'organizzazione giurisdizionale comune. Le controversie in materia sportiva sono dunque di competenza sia della giustizia statale, che, soprattutto, della “justice privée”, poiché lo sport necessita di una giustizia adatta alle sue specificità; tale giustizia deve essere rapida e adattarsi ai tempi dello sport e alle esigenze dei singoli individui, tutelandoli. I conflitti tendono sempre più sovente a risolversi all'interno dell’ordinamento sportivo, attraverso il sistema di giustizia federale. La stessa legge francese favorisce lo sviluppo di una giustizia alternativa, prevedendo che determinate controversie siano oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
L'arbitrato giurisdizionale è diventato un mezzo di risoluzione delle controversie, particolarmente efficace in materia sportiva, essenzialmente grazie all’ esistenza del Tribunal arbitral du sport.
In Spagna la legge statale che disciplina in maniera generale lo sport è la n. 10/1990.
In Spagna non esiste un ordinamento sportivo vero e proprio, un ordinamento, cioè, autonomo rispetto all’ordinamento generale. Le associazioni sportive sono classificate nei club, raggruppamenti di club di scopo statale, entità di promozione dello sport di portata statale, leghe professionistiche e federazioni sportive spagnole. Le Federazioni sportive spagnole sono entità private, con una propria giurisdizione, il cui raggio d 'azione si estende all'intero territorio dello Stato. L'amministrazione statale e le entità educative e sportive sono molto presenti, in particolare nella promozione della pratica dello sport da parte dei giovani, al fine di facilitare le condizioni della loro piena integrazione nello sviluppo sociale e culturale.
In Gran Bretagna l’organismo di vertice del sistema sportivo e la British Olympic Association (BOA), ufficialmente riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale (CIO) come Comitato olimpico nazionale (NOC) per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord; la BOA è responsabile della conduzione e della gestione di tutte le attività legate alle Olimpiadi. I principali compiti della BOA sono quelli di selezionare, guidare e supportare il Team GB nel loro viaggio verso e durante i Giochi Olimpici Invernali, i Giochi Olimpici dei Giochi Olimpici della Gioventù e altri eventi organizzati dal CIO, tra cui i Festival olimpici giovanili europei e i Giochi europei.
 
Le decisioni rispetto agli investimenti da sostenere nel mondo sportivo vengono adottate da un organismo denominato “UK Sport” ogni quattro anni, per coprire un ciclo olimpico; le decisioni sugli investimenti sono tuttavia incentrate su un modello di sviluppo delle prestazioni della durata di otto anni.
L’intervento dello Stato in materia sportiva è stato molto ridotto (anche per quanto riguarda la promozione e la gestione delle attività sportive).
Gli enti sportivi sono considerati organizzazioni indipendenti, autonome e dotate di capacità legislativa.
I giudici degli organi di giustizia sportiva sono tenuti ad uniformarsi alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Le corti generalmente non intervengono nelle controversie sportive ma lasciano che siano le federazioni a risolverle.
Esistono anche sistemi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giudiziali (ordinaria e sportiva), tra queste “Alternative Forms of Dispute Resolution” (ADR), costituita da un gruppo di avvocati, businessman e arbitri che risolve le controversie in ambito sportivo in modo più rapido rispetto ai meccanismi giudiziali. Vi è poi anche CEDR “Centre for Effective Dispute Resolution”. UK SORP “Sport Dispute Resolution Panel”, che offre alle federazioni sportive e ai tesserati un meccanismo arbitrale e di mediazione effettivo ed indipendente per la risoluzione delle controversie sul modello del TAS di Losanna.
Tra i punti di cardine dell’ordinamento sportivo sovranazionale, di emanazione del Comitato olimpico internazionale, si evidenziano le iniziative volte a promuovere la parità di genere in ambito sportivo, la formazione scolastica e il ruolo sociale dello sport.
Sotto il primo aspetto, lo sport è una delle piattaforme più significative per promuovere l'uguaglianza di genere e potenziare le donne e le ragazze. Il CIO ha l'importante responsabilità di agire quando si tratta dell'uguaglianza di genere, Principio Fondamentale della Carta Olimpica. Sono stati compiuti grandi progressi nella promozione dell'uguaglianza di genere in termini di bilanciamento del numero totale di atleti partecipanti ai Giochi, offrendo sviluppo della leadership, campagne di sensibilizzazione e, più recentemente, nominando più donne ai ruoli di leadership all'interno dell'amministrazione e della governance.
Nell'ambito del Movimento olimpico si registrano iniziative significative in materia di uguaglianza di genere, in modo che alle ragazze e alle donne di tutto il mondo vengano offerte maggiori possibilità di accesso e opportunità di partecipare allo sport. Tuttavia, ci sono ancora molte sfide da affrontare.
Per quel che riguarda la formazione scolastica, si segnala l'Olympic Values Education Program (OVEP), che consiste in una serie di risorse didattiche gratuite e accessibili create dal CIO. Sulla base dei principi cardine dell'Olimpismo, i partecipanti sono incoraggiati a sperimentare l'apprendimento basato sui valori e ad assumersi le responsabilità di una buona cittadinanza. Si comunica il beneficio dello sport e dell'attività fisica attraverso la comprensione dell'Olimpismo e il suo impatto sulla salute individuale, il divertimento e l'interazione sociale.
L’incontro dello sport con l'educazione e l'espressione culturale continua ad essere il fondamento dell'OVEP del CIO, il quale si basa sulla filosofia olimpica secondo cui l'apprendimento avviene attraverso uno sviluppo equilibrato del corpo e della mente e consente ai giovani di sperimentare valori di vita come l'eccellenza, il rispetto e l'amicizia.
Infine, per quanto riguarda la rilevanza sociale, l'obiettivo dell'Olimpismo è di mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell'uomo, al fine di promuovere una società pacifica che si preoccupi della salvaguardia e della promozione della dignità umana. Lo sport non è solo attività fisica, ma promuove la salute e aiuta a prevenire o curare le malattie della civiltà moderna; lo sport è anche uno strumento educativo, che promuove lo sviluppo cognitivo, insegna il comportamento sociale e facilita integrazione e la coesione delle comunità.
Sotto il profilo economico, peraltro, a livello comunitario è stato stimato e sottolineato come lo sport nell’Unione Europea sia un importante settore economico a pieno titolo, che produce il 2% del PIL europeo complessivo dell’Unione Europea, mentre l’occupazione complessiva generata dalle attività sportive è di 7,3 milioni di unità, pari al 3,5% dell’occupazione complessiva nell’Unione Europea (“Lo sport: un volano della crescita economica dell’Unione Europea”, ec.europa.eu/index_it.htm).
 

Conclusioni tratte dall'analisi delle risposte al questionario

Dal questionario, che ha raggiunto un totale di 151 atlete e atleti piemontesi e non, sono emersi dati degni di nota. Alcuni di essi vengono descritti in estrema sintesi di seguito.
Si rileva innanzitutto come emerga una scarsa consapevolezza degli sportivi in relazione ad aspetti non secondari della propria attività sportiva. Ad esempio, il 27% delle atlete e il 33% degli atleti non conosce quali siano gli strumenti di tutela previdenziale/assicurativa. Per quanto riguarda la tipologia di contratto, il 37% delle atlete e il 29% degli atleti dichiara di non rispondere in merito all’esistenza di un contratto o meno con la società sportiva di appartenenza.
In materia di giustizia di tipo economico e di professionismo sportivo si segnala un elevato numero di risposte non corrette.
Relativamente alla giustizia di tipo economico, l'87,5% delle ragazze il 95% dei ragazzi non ha dato la risposta corretta, oppure ha dichiarato di non saper rispondere. Leggermente più basse, ma non di molto, le percentuali di risposte errate per il professionismo (75,75% delle ragazze e 85% dei ragazzi). Si sottolinea che tredici questionari sono stati distribuiti all’interno della classe che partecipa al progetto, che frequenta un corso dove si studia diritto dello sport e che ha strutturato il questionario stesso. L’ordinamento sportivo è quindi non conosciuto in aspetti fondamentali dalla grande maggioranza tra coloro che praticano quotidianamente attività sportiva.
Sotto altro aspetto, il 41,21% degli atleti maschi deve sostenere le spese per le trasferte, con numeri di rilievo anche tra coloro che praticano sport a livello agonistico nazionale/internazionale. Un’altra conclusione facilmente ricavabile dai risultati del questionario è che i meccanismi riguardanti il passaggio dell’atleta da una società all’altra presentano criticità.
In merito a ipotesi di riforma, esclusi undici ragazze e nove ragazzi, tutti gli altri cambierebbero qualcosa dell’ordinamento sportivo; le risposte date in merito ai singoli aspetti sono abbastanza distribuite.
Infine, per quanto riguarda le strutture sportive, quelle utilizzate dalle società femminili sono ritenute adeguate o abbastanza adeguate, i ragazzi dal canto loro mostrano di ritenere che ci siano margini di miglioramento.

Questionario
Statistiche Questionario Atlete

Statistiche Questionario Atleti