Disposizioni per l’introduzione del reato di manipolazione mentale

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da ITIS “E. Torricelli”, Sant’Agata di Militello (ME)
Disposizioni per l’introduzione del reato di manipolazione mentale

Onorevoli Senatori! – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di colmare un vuoto legislativo lasciato dalla Corte Costituzionale quando, con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981, veniva eliminato dall’ordinamento giuridico, per contrasto con l’articolo 25 della Costituzione, l’articolo 603 del codice penale che puniva chiunque sottoponesse una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione.
La sempre più ampia diffusione del fenomeno delle cosiddette “sette” spinge inevitabilmente a intervenire per colmare il vuoto causato dall’abrogazione del succitato art. 603, poiché non è sufficiente la copertura offerta dal delitto di “riduzione in schiavitù” o da quello di “sequestro di persona” o di “violenza privata”, dal momento che in tal modo risulta non tutelato il cosiddetto “libero arbitrio” del soggetto.
Il 5 ottobre 2012 i rappresentanti della Commissione dei diritti dell'uomo hanno espresso viva preoccupazione per il fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non abbiano assunto misure contro le cosiddette derive settarie che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche.
In Italia, la sola Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato in data 31 maggio 2012 la legge regionale n. 11, recante "Norme per il sostegno e la piena libertà intellettuale, morale e psicologica dell'individuo".
Di fatto, a tutt'oggi, solo le associazioni di volontariato e alcuni centri di ricerca svolgono, con limitate risorse a disposizione, un’opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie. La manipolazione mentale o plagio che dir si voglia è una realtà che non si può ignorare, poiché induce le vittime ad un grosso disagio sociale, all’ incapacità di affrontare la vita perché private della propria volontà, all’isolamento e all’allontanamento dalle persone care le quali, senza un’adeguata tutela giuridica, poco possono fare per aiutare i propri congiunti o amici caduti in talune trappole.
Si tratta di un fenomeno complesso che affonda le proprie radici nella fragilità dell’uomo del nostro tempo.
Da qui la necessità di una nuova fattispecie penale, consci del fatto che non sia semplice l’individuazione delle condotte che condizionano la psiche umana e pertanto meritevoli di considerazione ai fini della rilevanza penale, per evitare di ricadere nelle eccezioni di incostituzionalità che hanno portato all’annullamento della norma precedente.
Pertanto, affinché la condotta possa essere considerata delittuosa, dovrà presentare l’elemento della fraudolenza, della vessatorietà e della continuità, tale da portare la vittima ad uno stato di soggezione e di alterazione della propria capacità di discernimento, inducendola a scelte altrimenti mai effettuate riguardo alla sfera familiare ed economica, isolandola dalle persone e dalle istituzioni esterne e portandola a sperperare patrimoni con scelte economiche scellerate.
La sentenza che ha portato all’incostituzionalità dell’art. 603 c. p. trova il suo fondamento nel fatto che il legislatore, prevedendo una sanzione penale nei confronti di chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, lasciava alla discrezionalità del giudice l’individuazione in concreto della fattispecie dolosa.
Il pericolo di arbitrio avrebbe condotto, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, ad un’applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall’ordinamento giuridico.
Tutto ciò non toglie, però, che il fenomeno del plagio ha continuato ad esistere, grazie alla proliferazione di santoni e organizzazioni che con strategie persuasive e suggestioni varie condizionano la volontà dei soggetti coinvolti, mettendo in pericolo la libertà e l’identità personale, certi di non incorrere in alcun rischio penale.
Non vi è alcuna ombra di dubbio che nel voler reintrodurre il reato di “plagio”, tenendo conto delle motivazioni che hanno portato la Corte Costituzionale all’annullamento del precedente dettato normativo, fondamentale importanza dovrà essere attribuita alla perizia psichiatrica.

Art.1
(Scopo e finalità)
1. Il presente disegno di legge ha come scopo quello di limitare l’azione di tutti quei soggetti i quali, in modo fraudolento e continuativo con scopo vessatorio, inducono un altro soggetto ad uno stato di soggezione e di alterazione della propria capacità di discernimento, tanto da indurlo a scelte altrimenti mai effettuate.

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Lo stato di soggezione e della capacità di discernimento di cui all’art. 1 devono emergere da una perizia psichiatrica effettuata da un professionista dietro richiesta del giudice.

Art. 3
(Sanzioni)
1.    I responsabili di comportamenti di cui all’art.1 vengono puniti con la reclusione da 5 a 7 anni.
2.    Le pene di cui al precedente comma vengono raddoppiate se alla violenza psicologica si unisce la violenza fisica.
 
Art. 4
(Sostegno psicologico)
1. Alle vittime viene offerto sostegno psicologico gratuito.

Art. 5
(Copertura finanziaria)
1. Per le spese di cui all’art. 4 si utilizzano le economie derivanti dal taglio ai vitalizi.

il 11/04/2019
G. T. - Sant’Agata di Militello
ha proposto il seguente emendamento:
Articolo 1 al comma 1 sostituire le parole “tutti quei soggetti i quali “ con le seguenti: “persone fisiche e giuridiche le quali “
Approvato
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 11/04/2019
A. A. - Stant'agata Di Militello
ha proposto il seguente emendamento:
Art. 3: Aggiungere il comma 3 come di seguito: "se la vittima é un minore le pene di cui al comma 1 e 2 vengono aumentate di 1/3"
Approvato
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 11/04/2019
D. S. - Sant'Agata di Militello
ha proposto il seguente emendamento:
Art.4
Al comma 1 aggiungere le parole: "nei tempi e nei modi stabliti dal giudice"
Approvato
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 11/04/2019
G. F. - Messina
ha proposto il seguente emendamento:
Art.4 aggiungere il comma 2 come di seguito: “ ai familiari delle vittime, che ne fanno richiesta, viene offerto sostegno psicologico gratuito al pari di quanto stabilito al comma 1”.
Approvato
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1

Onorevoli Senatori! – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di colmare un vuoto legislativo lasciato dalla Corte Costituzionale quando, con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981, veniva eliminato dall’ordinamento giuridico, per contrasto con l’articolo 25 della Costituzione, l’articolo 603 del codice penale che puniva chiunque sottoponesse una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione.
La sempre più ampia diffusione del fenomeno delle cosiddette “sette” spinge inevitabilmente a intervenire per colmare il vuoto causato dall’abrogazione del succitato art. 603, poiché non è sufficiente la copertura offerta dal delitto di “riduzione in schiavitù” o da quello di “sequestro di persona” o di “violenza privata”, dal momento che in tal modo risulta non tutelato il cosiddetto “libero arbitrio” del soggetto.
Il 5 ottobre 2012 i rappresentanti della Commissione dei diritti dell'uomo hanno espresso viva preoccupazione per il fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non abbiano assunto misure contro le cosiddette derive settarie che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche.
In Italia, la sola Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato in data 31 maggio 2012 la legge regionale n. 11, recante "Norme per il sostegno e la piena libertà intellettuale, morale e psicologica dell'individuo".
Di fatto, a tutt'oggi, solo le associazioni di volontariato e alcuni centri di ricerca svolgono, con limitate risorse a disposizione, un’opera informativa sul fenomeno e di supporto alle vittime e alle famiglie. La manipolazione mentale o plagio che dir si voglia è una realtà che non si può ignorare, poiché induce le vittime ad un grosso disagio sociale, all’ incapacità di affrontare la vita perché private della propria volontà, all’isolamento e all’allontanamento dalle persone care le quali, senza un’adeguata tutela giuridica, poco possono fare per aiutare i propri congiunti o amici caduti in talune trappole.
Si tratta di un fenomeno complesso che affonda le proprie radici nella fragilità dell’uomo del nostro tempo.
Da qui la necessità di una nuova fattispecie penale, consci del fatto che non sia semplice l’individuazione delle condotte che condizionano la psiche umana e pertanto meritevoli di considerazione ai fini della rilevanza penale, per evitare di ricadere nelle eccezioni di incostituzionalità che hanno portato all’annullamento della norma precedente.
Pertanto, affinché la condotta possa essere considerata delittuosa, dovrà presentare l’elemento della fraudolenza, della vessatorietà e della continuità, tale da portare la vittima ad uno stato di soggezione e di alterazione della propria capacità di discernimento, inducendola a scelte altrimenti mai effettuate riguardo alla sfera familiare ed economica, isolandola dalle persone e dalle istituzioni esterne e portandola a sperperare patrimoni con scelte economiche scellerate.
La sentenza che ha portato all’incostituzionalità dell’art. 603 c. p. trova il suo fondamento nel fatto che il legislatore, prevedendo una sanzione penale nei confronti di chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, lasciava alla discrezionalità del giudice l’individuazione in concreto della fattispecie dolosa.
Il pericolo di arbitrio avrebbe condotto, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, ad un’applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall’ordinamento giuridico.
Tutto ciò non toglie, però, che il fenomeno del plagio ha continuato ad esistere, grazie alla proliferazione di santoni e organizzazioni che con strategie persuasive e suggestioni varie condizionano la volontà dei soggetti coinvolti, mettendo in pericolo la libertà e l’identità personale, certi di non incorrere in alcun rischio penale.
Non vi è alcuna ombra di dubbio che nel voler reintrodurre il reato di “plagio”, tenendo conto delle motivazioni che hanno portato la Corte Costituzionale all’annullamento del precedente dettato normativo, fondamentale importanza dovrà essere attribuita alla perizia psichiatrica.

Art.1
(Scopo e finalità)
1. Il presente disegno di legge ha come scopo quello di limitare l’azione di persone fisiche e giuridiche le quali, in modo fraudolento e continuativo con scopo vessatorio, inducono un altro soggetto ad uno stato di soggezione e di alterazione della propria capacità di discernimento, tanto da indurlo a scelte altrimenti mai effettuate.

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Lo stato di soggezione e della capacità di discernimento di cui all’art. 1 devono emergere da una perizia psichiatrica effettuata da un professionista dietro richiesta del giudice.

Art. 3
(Sanzioni)
1. I responsabili di comportamenti di cui all’art.1 vengono puniti con la reclusione da 5 a 7 anni.
2. Le pene di cui al precedente comma vengono raddoppiate se alla violenza psicologica si unisce la violenza fisica.
3. Se la vittima è un minore le pene di cui al comma 1 e 2 vengono aumentate di 1/3.

Art. 4
(Sostegno psicologico)
1. Alle vittime viene offerto sostegno psicologico gratuito nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice.
2. Ai familiari delle vittime, che ne fanno richiesta, viene offerto sostegno psicologico gratuito al pari di quanto stabilito al comma 1.

Art. 5
(Copertura finanziaria)
1. Per le spese di cui all’art. 4 si utilizzano le economie derivanti dal taglio ai vitalizi.

Approfondimento

Approfondimento normativo

A volte è difficile stabilire se un determinato comportamento possa essere considerato plagio, perché non si riesce a stabilire dove finisce la volontà personale e dove inizia quella di qualcun altro. Il termine plagio è spesso associato alle espressioni “manipolazione mentale” e “lavaggio del cervello”, sebbene questi ultimi concetti siano nati successivamente in contesti diversi.
La modalità di convincimento totale che implica il plagio, per cui qualcuno può essere indotto da terzi, senza l’ausilio di forza fisica, a fare ciò che non avrebbe mai fatto, non è mai stata provata come reale dagli specialisti: il concetto di plagio e di altri termini in qualche modo simili, risultano ampiamente controversi e sono in genere criticati dalla comunità accademica.
È per tale ragione che il reato di plagio, introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dall'art. 603 del codice penale e che recitava “Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni", è stato poi dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 96 del 9 aprile 1981.

Approfondimento tematico

La preparazione del disegno di legge si inserisce in un’UDA interdisciplinare, Diritto ed Economia, Italiano e Storia, il cui DDL, rappresenta il compito autentico da svolgere per la valutazione finale della competenza prevista nell’UDA, le cui diverse fasi richiederanno l’utilizzo delle seguenti metodologie didattiche:
·    il Circle time per la fase iniziale di studio e per l’analisi dei principi fondamentali della Costituzione;
·    il laboratorio per la fase di realizzazione vera e propria del progetto, in cui gli alunni si cimentano in attività di ricerca prima e di elaborazione dopo;
·    il Debate per la fase conclusiva di confronto finale.
 
Il plagio mentale può essere definito come un condizionamento della mente compiuto su un soggetto da altri soggetti al fine di persuaderlo, in seguito all’utilizzo di diverse manovre psicologiche, a compiere azioni contro la propria volontà e distruggendone la personalità.
Le strategie utilizzate per manovrare mentalmente le persone possono essere sintetizzate in 7 punti:
1.    creazione di una realtà parallela;
2.    creazione di un gruppo coeso separato dal resto del mondo;
3.    creazione di impegni crescenti che influenzano il modo di vivere;
4.    creazione di un leader eroico, cioè di un punto di riferimento forte;
5.    creazione di nuovi discepoli;
6.    distrazione, in modo da non far riflettere la persona a cui si sta parlando;
7.    mantenere l'illusione di una terra promessa in modo da continuare ad operare per raggiungere un obiettivo.