Disposizioni per l'istituzione del fondo di garanzia per i familiari di vittime di omicidio

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da Liceo Statale "Aprosio", Ventimiglia (Imperia)
Disposizioni per l'istituzione del fondo di garanzia per i familiari di vittime di omicidio

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende istituire un apposito fondo a tutela dei familiari delle vittime di omicidio. Come noto i dati forniti dal Ministero dell’Interno danno evidenza ad un numero di omicidi che, solamente, nel 2017 ammonta a 357. La tendenza rilevata negli ultimi tre decenni dimostra un affievolirsi degli omicidi per mano della criminalità organizzata, ma conferma, purtroppo, la persistenza di tragici delitti ad opera di familiari delle stesse vittime. I familiari delle vittime di omicidio si trovano spesso da soli, non adeguatamente supportati dalle Istituzioni a dover fronteggiare difficoltà di ogni genere: psicologiche, sociali, economiche. La perdita del proprio caro (specie, nei nuclei familiari in cui la vittima era il solo componente a percepire un reddito) espone a criticità spesso insormontabili che lasciano i superstiti in una condizione di evidente difficoltà.
Il nostro ordinamento giuridico, al fine di adeguarsi al diritto comunitario, ha, recentemente, esteso con la Legge 122/2016 la possibilità di riconoscere un indennizzo alle vittime di reato doloso commesso con violenza verso la persona, ma ha configurato in favore dei familiari di vittime di omicidio un ristoro di modestissima entità che non supera nel migliore dei casi la somma di € 8.200,00 da corrispondersi una tantum.
 Il sistema normativo italiano si espone, quindi, a serie riserve in ordine al trattamento serbato in favore dei familiari delle vittime, giungendo a riconoscere, in taluni casi (come nelle ipotesi di sinistri stradali), ristori ben più adeguati (superiori a 6.000.000 di euro), mentre insufficiente è la tutela approntata nei casi di omicidio volontario. 
L’idea che anima il presente Disegno di Legge è quella di adeguare l’indennizzo alle effettive necessità del caso, avendo riguardo all’esigenza di riconoscere una tutela più efficace ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio e che dalla perdita del congiunto traggono maggior pregiudizio.
A tal fine è prevista l’istituzione di un apposito Fondo che verrà gestito dalla Consap, ente interamente partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, già responsabile della gestione della gestione dei fondi per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti. Lo scopo è quello di assicurare un ristoro integrale dei danni patiti dai familiari delle vittime di omicidio.

Art. 1 (Diritto all’indennizzo ai familiari di vittime di omicidio)
I.    Fatte salve le provvidenze in favore dei familiari delle vittime di omicidio già previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, é riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato ai familiari delle vittime di omicidio doloso o preterintenzionale, accertato con sentenza definitiva. Nel caso in cui si sia proceduto ad archiviazione, il P.M. attesta, esclusivamente ai fini di cui alla presente legge, la sussistenza di elementi gravi e concordanti comprovanti la consumazione del reato di omicidio doloso o preterintenzionale.

Art. 2 (Aventi diritto all’indennizzo)
II.    L’indennizzo verrà corrisposto al coniuge superstite ed ai figli conviventi non economicamente autosufficienti.
III.    Ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti di cui al superiore comma si considerano economicamente non autosufficienti i soggetti con condizioni reddituali inferiori a quelli indicati periodicamente dal Ministero della Giustizia con Decreto emesso ai sensi dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
IV.    I soggetti di cui al comma II, alla data di presentazione della domanda, non devono aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero, non devono essere sottoposte a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
V.    I soggetti di cui al comma II non devono aver percepito, in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui alla presente legge; in caso contrario l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.

Art. 3 (Entità dell’indennizzo)
I.    L’entità dell’indennizzo dovrà coprire in danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla morte del familiare e non potrà superare il limite dei massimali di garanzia previsti dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

Art. 4 (Fondo di garanzia per i familiari delle vittime di omicidio)
I.    È istituito apposito Fondo di garanzia per i familiari delle vittime di omicidio che verrà gestito dalla CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Con Decreto attuativo predisposto dal Governo si darà attuazione alla dotazione necessaria.
II.    Al momento della presentazione della domanda Consap provvederà ad istruire il procedimento che dovrà concludersi con provvedimento espresso di diniego e di accoglimento. 
III.    Nel caso di accoglimento della domanda il provvedimento indicherà l’entità della liquidazione che si intende corrispondere ed i criteri di quantificazione seguiti. 
IV.    Nel caso in cui siano proposte eventuali azioni giudiziarie per il riconoscimento del maggior danno ed in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, Consap erogherà entro 180 giorni dalla emissione del provvedimento di liquidazione di cui al precedente comma l’importo comunicato. 

Art. 5 (Surroga nell’esercizio dell’azione civile)
I.    Il Ministro della Giustizia è surrogato agli aventi diritto che hanno ricevuto l’indennizzo di cui alla presente legge nell’esercizio di ogni azione civile risarcitoria dei danni scaturenti dall’omicidio. 

Art. 6 (Delega al Governo)
I.    È conferita delega al Governo per la redazione, entro un anno dall’approvazione della presente legge, del decreto attuativi per la definizione degli aspetti tecnici necessari per la corretta applicazione delle presenti disposizioni 

Art. 7 (Copertura finanziaria)
I.    All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante impiego di somme iscritte a bilancio provenienti dalla liquidazione dei beni confiscati alle mafie.

Art. 8 (Entrata in vigore)
I.    Le disposizioni della presente legge entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto attuativo predisposto dal Governo
 

il 16/04/2019
G. C. - Ventimiglia (Imperia)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO I
All’art. 1 co. I, dopo il primo ed il secondo periodo, subito dopo la parola “preterintenzionale”, è aggiunta la dizione “o colposo”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 17/04/2019
A. G. - ventimiglia
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO II
E’ soppresso il periodo “, accertato con sentenza definitiva. Nel caso in cui si sia proceduto ad archiviazione,”.
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 3
il 17/04/2019
E. F. - ventimiglia
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO III
All’art. 2 co I il periodo “L’indennizzo verrà corrisposto al coniuge superstite ed ai figli conviventi non economicamente autosufficienti” è sostituito con “ L’indennizzo verrà corrisposto al coniuge, persona unita civilmente, parte del contratto di convivenza, convivente di fatto da almeno 2 anni ed ai figli. Detti soggetti avranno diritto all’indennizzo solo ove economicamente non autosufficienti”.
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0
il 17/04/2019
G. M. - Ventimiglia
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO IV
All’art. 7 il periodo “ impiego di somme iscritte a bilancio provenienti dalla liquidazione dei beni confiscati alle mafie.” è sostituito con “nuove imposte gravanti sulle polizze assicurative sulla vita”
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 5
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende istituire un apposito fondo a tutela dei familiari delle vittime di omicidio. Come noto i dati forniti dal Ministero dell’Interno danno evidenza ad un numero di omicidi che, solamente, nel 2017 ammonta a 357. La tendenza rilevata negli ultimi tre decenni dimostra un affievolirsi degli omicidi per mano della criminalità organizzata, ma conferma, purtroppo, la persistenza di tragici delitti ad opera di familiari delle stesse vittime. I familiari delle vittime di omicidio si trovano spesso da soli, non adeguatamente supportati dalle Istituzioni a dover fronteggiare difficoltà di ogni genere: psicologiche, sociali, economiche. La perdita del proprio caro (specie, nei nuclei familiari in cui la vittima era il solo componente a percepire un reddito) espone a criticità spesso insormontabili che lasciano i superstiti in una condizione di evidente difficoltà.
Il nostro ordinamento giuridico, al fine di adeguarsi al diritto comunitario, ha, recentemente, esteso con la Legge 122/2016 la possibilità di riconoscere un indennizzo alle vittime di reato doloso commesso con violenza verso la persona, ma ha configurato in favore dei familiari di vittime di omicidio un ristoro di modestissima entità che non supera nel migliore dei casi la somma di € 8.200,00 da corrispondersi una tantum.
 Il sistema normativo italiano si espone, quindi, a serie riserve in ordine al trattamento serbato in favore dei familiari delle vittime, giungendo a riconoscere, in taluni casi (come nelle ipotesi di sinistri stradali), ristori ben più adeguati (superiori a 6.000.000 di euro), mentre insufficiente è la tutela approntata nei casi di omicidio volontario. 
L’idea che anima il presente Disegno di Legge è quella di adeguare l’indennizzo alle effettive necessità del caso, avendo riguardo all’esigenza di riconoscere una tutela più efficace ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio e che dalla perdita del congiunto traggono maggior pregiudizio.
A tal fine è prevista l’istituzione di un apposito Fondo che verrà gestito dalla Consap, ente interamente partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, già responsabile della gestione della gestione dei fondi per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti. Lo scopo è quello di assicurare un ristoro integrale dei danni patiti dai familiari delle vittime di omicidio.

Art. 1
(Diritto all’indennizzo ai familiari di vittime di omicidio)
I. Fatte salve le provvidenze in favore dei familiari delle vittime di omicidio già previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato ai familiari delle vittime di omicidio doloso o preterintenzionale o colposo. Il P.M. attesta, esclusivamente ai fini di cui alla presente legge, la sussistenza di elementi gravi e concordanti comprovanti la consumazione del reato di omicidio doloso o preterintenzionale o colposo.

Art. 2
(Aventi diritto all’indennizzo)
II. L’indennizzo verrà corrisposto al coniuge, persona unita civilmente, parte del contratto di convivenza, convivente di fatto da almeno 2 anni ed ai figli. Detti soggetti avranno diritto all’indennizzo solo ove economicamente non autosufficienti.
III. Ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti di cui al superiore comma si considerano economicamente non autosufficienti i soggetti con condizioni reddituali inferiori a quelli indicati periodicamente dal Ministero della Giustizia con Decreto emesso ai sensi dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
IV. I soggetti di cui al comma II, alla data di presentazione della domanda, non devono aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero, non devono essere sottoposte a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
V. I soggetti di cui al comma II non devono aver percepito, in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui alla presente legge; in caso contrario l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.

Art. 3
(Entità dell’indennizzo)
I. L’entità dell’indennizzo dovrà coprire in danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla morte del familiare e non potrà superare il limite dei massimali di garanzia previsti dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

Art. 4
(Fondo di garanzia per i familiari delle vittime di omicidio)
I. È istituito apposito Fondo di garanzia per i familiari delle vittime di omicidio che verrà gestito dalla CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. Con Decreto attuativo predisposto dal Governo si darà attuazione alla dotazione necessaria.
II. Al momento della presentazione della domanda Consap provvederà ad istruire il procedimento che dovrà concludersi con provvedimento espresso di diniego e di accoglimento.
III. Nel caso di accoglimento della domanda il provvedimento indicherà l’entità della liquidazione che si intende corrispondere ed i criteri di quantificazione seguiti.
IV. Nel caso in cui siano proposte eventuali azioni giudiziarie per il riconoscimento del maggior danno ed in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, Consap erogherà entro 180 giorni dalla emissione del provvedimento di liquidazione di cui al precedente comma l’importo comunicato.

Art. 5
(Surroga nell’esercizio dell’azione civile)
I. Il Ministro della Giustizia è surrogato agli aventi diritto che hanno ricevuto l’indennizzo di cui alla presente legge nell’esercizio di ogni azione civile risarcitoria dei danni scaturenti dall’omicidio.

Art. 6
(Delega al Governo)
I. È conferita delega al Governo per la redazione, entro un anno dall’approvazione della presente legge, del decreto attuativi per la definizione degli aspetti tecnici necessari per la corretta applicazione delle presenti disposizioni

Art. 7
(Copertura finanziaria)
I. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante nuove imposte gravanti sulle polizze assicurative sulla vita.

Art. 8
(Entrata in vigore)
I. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto attuativo predisposto dal Governo.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il nostro ordinamento giuridico ha conosciuto, nel corso degli ultimi decenni, l’evolversi di istituti giuridici preposti ad assicurare un equo indennizzo alle vittime di eventi comportanti danni per la persona ed (in taluni casi) per le cose.
La ratio sottostante l’affermarsi di tali interventi legislativi è connessa ai ben noti principi di solidarietà sociale che impongono alla comunità nazionale di farsi carico delle perdite subite dalle singole vittime. 
I.    Un primo nucleo di interessi ad essere ritenuto meritevole di tutela è stato rinvenuto nell’esigenza di tutelare le vittime di sinistri coinvolti in incidenti in cui il responsabile non era identificato, ovvero non era in condizione di ristorare il danneggiato (si pensi all’ipotesi del sinistro stradale in cui il veicolo non è assicurato). 
A tali fini è stato istituito il cd. “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”.
È evidente che l’interesse del Legislatore era finalizzato da un lato a “proteggere” la vittima in quanto parte lesa del sinistro, ma al contempo a permettere lo sviluppo della circolazione stradale (e marittima), approntando un sistema di garanzia idoneo a fronteggiare i possibili danni conseguenti tale attività. Purtuttavia, non può che salutarsi con favore l’introduzione di simile sistema di indennizzo in quanto destinato a tracciare l’avvio di un percorso di progressiva sensibilizzazione verso le esigenze di protezione che nei più disparati contesti possono avvertirsi.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato introdotto con Legge n. 990 del 1969 ( in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959) ed è oggi disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private (D. lgsl. 209 del 07/09/2005).
Le principali tipologie di eventi in cui il Fondo interviene per indennizzare le vittime sono così sintetizzabili:
-    Sinistri causati da veicoli o natanti non identificati. Nella sua formulazione originaria, il Fondo indennizzava esclusivamente i danni alla persona, ma con l’emanazione del Decreto Legislativo n.198 del 6/11/2007, l’indennizzo è previsto anche per i danni alle cose (sia pure con previsione di margini di franchigia).
-    Sinistri causati da veicoli o natanti non assicurati. Anche in tali ipotesi l’intervento del Fondo (originariamente previsto solamente per i danni alla persona è stato esteso (con margini di franchigia) ai danni a cose.
-    Sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi il Fondo mira a tutelare le vittime rispetto a sinistri causati da veicoli assicurati con compagnie assicuratrici sottoposte a liquidazione coatta amministrativa già al momento della verificazione del sinistro o che vengano sottoposti a procedura di liquidazione successivamente. La ratio della disciplina è quella di assicurare ugualmente la percezione dell’indennizzo a fronte delle difficoltà economico amministrative in cui versa la società assicuratrice.
Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada attraverso un prelievo percentuale sui premi incassati per le polizze RC Auto.
II.    Con il passare degli anni si individua un secondo nucleo di interessi meritevole di protezione, legato ai sinistri verificatisi in ambito venatorio. E’ significativo notare come in questa prima fase l’attenzione del Legislatore è rivolta a tutelare le vittime di comportamenti astrattamente leciti (come la circolazione stradale o l’attività venatoria). Solamente in un secondo momento si affermerà la consapevolezza di dover estendere un sistema di protezione e garanzia per le vittime di reati in senso proprio.
Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, è stato istituito con legge 157 del 1992 e provvede al risarcimento dei danni a terzi causati da:
•    esercenti l'attività venatoria non identificati;
•    esercenti l'attività venatoria non coperti dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
•    esercenti l'attività venatoria assicurati presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
Il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti dall'art.12, comma 8 della legge n. 157/1992 che disciplina l'attività venatoria: €. 516.456,90 per ogni sinistro, €. 387.342,67 per ogni persona danneggiata ed €. 129.114,22 per danni ad animale e cose.
III.    Nel 2007 viene istituito il Fondo Vittime Amianto (L. 244/2007). Il Legislatore ha in questo caso previsto l’istituzione del Fondo al fine di assicurare un indennizzo che si aggiunge alla rendita Inail, già prevista per le vittime dell’amianto. Con la  L. 190/2014, è stata estesa  la platea dei beneficiari del Fondo Vittime amianto, in favore delle vittime di mesotelioma per esposizione famigliare e ambientale, con indennizzo una tantum. 
IV.    Le disposizioni normative su cui appare più opportuno soffermare l’esame in relazione al Disegno di Legge che si intende proporre sono contenute nella L. 22 dicembre 1999 n. 512 (modificata dall’ art. 15, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2016, n. 122). Nella sua impostazione originaria, la L. 512/1999 istituiva il cd. Fondo delle vittime dei reati di tipo mafioso.
È utile rimarcare come lo spirito della Legge in commento fosse quello di:
-    assicurare la necessaria tutela alla vittima del reato di tipo mafioso (intendendosi per “reati di tipo mafioso” sia le fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. sia i delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso);
-    promuovere il contrasto alla mafia incentivando la vittima ad agire giudizialmente contro l’aggressore; tale finalità è chiaramente percepibile dal tenore dell’art. 4 della L. 512/1999 che circoscrive la concessione dell’indennizzo unicamente alle persone fisiche che si sono costituite parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una provvisionale o risarcimento dei danni), o si sono costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale. Sempre in tale strategia, il Legislatore vuole evitare che l’indennizzo sia percepito da soggetti coinvolti nel “circuito criminale” in cui il reato è maturato; per tale ragione i beneficiari non devono essere stati condannati per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p., né soggetti a procedimenti penali per gli stessi reati, ovvero sottoposti a misura di prevenzione. Significativa in tale logica la previsione.
-     Promuovere il senso della legalità, indennizzando anche gli enti costituiti parte civile limitatamente al rimborso delle spese processuali.
Sempre nel 1999, viene istituito il Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura (D.P.R. 455/99). Il Fondo mira a ristorare il danno patrimoniale subito dalle vittime di attività estorsive. Il D.P.R. 455/99 nell’istituire il Fondo, dava attuazione alla L. 44/1999 che prevedeva l’elargizione di un ristoro economico agli esercenti un'attività' imprenditoriale, commerciale, artigianale ovvero una libera arte o professione, che “subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale” (art. 3 L. 44/1999).
A dimostrazione che anche in questo caso il Legislatore intende perseguire finalità di politica criminale di ampio respiro, giova evidenziare come l’art. 4 della citata L. 44/1999 preveda quali condizioni di ammissione ai benefici economici:
-    che “la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive”;
-    che “la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale”;
-    che la vittima non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione;
-    che “il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza”.
Tali disposizioni sono in una certa misura speculari a quelle rinvenute nella L. 512/1999 che, come sopra esaminato, all’art. 4 poneva limitazioni alla platea dei soggetti aventi diritto ai benefici previsti.
 La legge n. 10 del 26.2.2011 ha unificato nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura i preesistenti:
a.     Fondo per le vittime di reati di tipo mafioso (istituito con L. 512/1999) 
b.    Fondo di solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell’usura (istituito con il D.P.R. 455/99).
Con l’art. 14 della Legge 122/2016, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura ha assunto la denominazione di “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti”. Con la medesima disposizione, il Legislatore ha destinato il “nuovo” Fondo anche all'indennizzo delle vittime di “un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis  del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581  e 582 , salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583  del codice penale.”
Secondo l’art. 12 della menzionata L. 122/2016, l'indennizzo é corrisposto alle seguenti condizioni:
- che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la sua responsabilità ;
- che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
-che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11
- se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’articolo 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.
La Legge circoscrive l’indennizzo alla vittima – persona fisica. Tuttavia, in caso di morte della vittima, a mente dell’art. 11, co. 2-bis l’indennizzo può essere corrisposto:
a.    al coniuge superstite ed ai figli;
b.    in mancanza del coniuge e dei figli, ai genitori;
c.    in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.
Merita rilievo la previsione a mente della quale al coniuge è equiparata “la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto”. 
L’entità dell’indennizzo è fissata dal Decreto ministeriale del 31/08/2017 - N. 150126, il quale all’art. 1 così quantifica le somme messe a disposizione delle vittime:
a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;
c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.
La legislazione vigente ha, quindi, progressivamente, esteso le tutele abbracciando una platea di potenziali vittime sempre più ampia. 
E’ tuttavia, utile osservare come l’entità del ristoro approntato sia di volta in volta diverso con scostamenti tra le varie fattispecie assai significativi. Si consideri, infatti, che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro). Tali importi sono ben più congrui rispetto a quelli sopra indicati dalle vigenti disposizioni di cui all’art. 1 del D.M. 150126/2017 per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (per le quali l’omicidio prevede un indennizzo da € 7.200 ad € 8.200 e la violenza sessuale un indennizzo di € 4.800.)
Anche le vittime della caccia godono di un trattamento economicamente ben più consistente di quello riservato alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Il danno è risarcito dal Fondo vittime della caccia, nei limiti dei minimi di garanzia previsti dall'art.12, comma 8 della legge n. 157/1992 è di €. 516.456,90 per ogni sinistro, €. 387.342,67 per ogni persona danneggiata ed €. 129.114,22 per danni ad animale e cose.
Il Fondo Vittime Amianto, infine, prevede un indennizzo che si aggiunge alla rendita Inail, nella misura del 10%. Si tenga, tuttavia, presente che il lavoratore malato (o i suoi famigliari in caso di decesso) di patologia asbesto correlata o altre malattie professionali (cioè che hanno origine dell’attività lavorativa) ha diritto all’integrale risarcimento danni biologici Inail al netto della rendita INAIL per cui le provvidenze elargite dal Fondo si aggiungono a quelle già previste dal legislatore.
In tal senso, appare evidente la necessità di uniformare il tessuto normativo vigente ed il Disegno di legge proposto dal Liceo Aprosio mira ad attenuare le diversità di trattamento che il sistema legislativo, formatosi nel corso degli anni con interventi differenti e animati dal perseguimento di finalità eterogenee ha determinato.
 

NOTA
L’art. 603-bis punisce il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1)  il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
  Art. 581 - Percosse “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”
  Art. 582 - Lesione personale. “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
  Art. 583 c.p. “ La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.
 

Approfondimento tematico

L'approfondimento nel merito della materia trattata è consultabile qui