STUDIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Pubblicato il 02/05/2026
- da P. A. - Caccamo (PA)
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva finalizzata alla stesura del nostro disegno di legge, tra le attività da svolgere in classe, abbiamo programmato lo studio del materiale bibliografico, da noi selezionato come utile al nostro progetto.
In particolare, dato che il principale obiettivo del progetto di legge dal titolo “Legge per il sostegno alle famiglie e la professionalizzazione dei servizi domestici”, è quello di istituire un nuovo indirizzo di studi professionale, da denominare “Servizi Domestici e per l’accudimento infantile”, ci è sembrato opportuno partire dall’analisi dei provvedimenti legislativi vigenti che disciplinano l’istruzione professionale.
Fondamentale è stato lo studio del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, che abbiamo consultato al seguente link:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;061
Dall’analisi del provvedimento abbiamo appreso che “Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese … nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni…” (art. 1, comma 4 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) e che “Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni…” (art. 2, comma 4 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61).
Attualmente, l’offerta formativa è articolata in undici indirizzi, elencati all’art. 3, comma 1 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e, tra questi, non è presente un indirizzo che dia una formazione specifica nei servizi domestici.
Abbiamo inoltre constatato che i percorsi hanno tutti durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, che danno accesso all’Università (art. 2, comma 5 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61).
Il quinquennio è a sua volta articolato in un biennio e in un successivo triennio (art. 4, comma 1 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) e in entrambi sono previsti (art. 4, commi 2 e 3 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) attività e insegnamenti di istruzione generale (per un totale di 1188 ore nel biennio e 462 ore per ogni anno del triennio) e attività e insegnamenti di indirizzo (per un totale di 924 ore nel biennio e 594 ore per ogni anno del triennio, tra cui sono comprese le ore da destinare ai laboratori).
Il provvedimento normativo in oggetto prevede, all’Allegato “B”, i relativi quadri orari, organizzati, appunto, in “area generale”, comune a tutti gli indirizzi, e “area di indirizzo”, costruita in base alle specificità di ciascun indirizzo.
Con riferimento al primo biennio, l’area generale comprende gli insegnamenti (riferiti, rispettivamente, agli assi culturali dei linguaggi, matematico e storico-sociale) di Italiano e Inglese (per un totale di 462 ore), Matematica (per un totale di 264 ore) e Storia, Geografia, Diritto ed Economia (per un totale di 462 ore), nonché Scienze motorie (per un totale di 132 ore) e RC o attività alternative (per un totale di 66 ore); l’area di indirizzo (per un totale di 924 ore nel biennio) comprende gli insegnamenti (riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale) di Scienze integrate, TIC, Discipline di indirizzo, Laboratori professionali di indirizzo (ITP), con la precisazione per cui alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali; comprende altresì il riferimento alla “Personalizzazione degli apprendimenti”, per un totale di 264 ore.
Con riferimento al triennio, l’area generale comprende gli insegnamenti (riferiti, rispettivamente, agli assi culturali dei linguaggi, matematico e storico-sociale) di Lingua Italiana e Lingua Inglese (per un totale di 198 ore per ciascun anno), Matematica (per un totale di 99 ore per ciascun anno) e Storia (per un totale di 66 ore per ciascun anno), nonché Scienze motorie (per un totale di 66 ore per ciascun anno) e RC o attività alternative (per un totale di 33 ore per ciascun anno); l’area di indirizzo (per un totale di 594 ore annuali, di cui in compresenza fino a 9 ore settimanali in relazione all'indirizzo) comprende insegnamenti (riferiti all’asse scientifico, tecnologico e professionale) diversificati in relazione all’indirizzo di studi.
La conoscenza di tali aspetti è essenziale per il nostro progetto, perché il nuovo indirizzo di studi (il dodicesimo) dovrà essere articolato in maniera analoga.
Ulteriore elemento di novità del nostro progetto è costituito dall’organizzazione delle attività laboratoriali: vorremmo infatti prevederne lo svolgimento presso abitazioni private; in merito ai laboratori, la vigente disciplina prevede che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale
- Devono dotarsi di un ufficio tecnico, per il miglior funzionamento dei laboratori, oltre che per la sicurezza delle persone che vi operano (art. 4, comma 6 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61);
- possono “attivare partenariati territoriali… per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati” (art. 6, comma 1 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61).
Abbiamo poi analizzato il D.I. 24 maggio 2018, n. 92, regolamento attuativo del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61; abbiamo consultato il provvedimento al seguente link:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2018-05-24;92!vig=
Il provvedimento declina in termini di competenze, abilità e conoscenze sia i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale nel biennio e nel triennio (Allegato 1 al D. I. 24 maggio 2018, n. 92), sia i profili di uscita degli undici indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento (Allegato 2 al D. I. 24 maggio 2018, n. 92); determina inoltre i quadri orari con indicazione del monte ore di riferimento per disciplina e asse culturale, sia con riferimento all’area generale degli insegnamenti, che per ciascun indirizzo di studi professionale (Allegato 3 al D. I. 24 maggio 2018, n. 92).
Considerato, poi, che in passato il sistema di istruzione contemplava un indirizzo di studi analogo, ne abbiamo ritenuto necessaria l’analisi attraverso lo studio della Legge 8 luglio 1956 n. 782 (non più in vigore), che conteneva la regolamentazione degli Istituti Tecnici Femminili.
Abbiamo consultato il provvedimento normativo (nel testo originario e negli aggiornamenti successivi) al seguente link:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1956;782
La legge, abrogata dal D. Lgs. 13 dicembre 2010 n. 212, contemplava un corso di studi finalizzato a “preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna”, con possibilità di scegliere tra un indirizzo generale e indirizzi specializzati (questi ultimi non regolamentati dalla legge in oggetto).
Nell’indirizzo generale, “diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili” (art. 2 L. 8 luglio 1956 n. 782), della durata di un quinquennio, venivano impartiti gli insegnamenti di Religione - Educazione fisica - Italiano - Storia - Geografia - Scienze naturali - Chimica - Merceologia - Pedagogia - Storia dell'Arte - Lingua straniera - Disegno - Matematica - Contabilità - Fisica - Educazione civica, Legislazione e servizi sociali - Igiene e Puericultura - Economia domestica - Esercitazioni pratiche (art. 3 L. 8 luglio 1956 n. 782).
Era infine previsto il conseguimento, previo superamento degli esami di Stato al termine del quinquennio, di una “abilitazione professionale alle attività tecniche femminili”, oltre che del relativo diploma (art. 4 L. 8 luglio 1956 n. 782).
L’ultimo provvedimento normativo da noi analizzato è il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, di cui al D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che abbiamo consultato al seguente link:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;198~art46
Una delle finalità del progetto di legge in oggetto è, infatti, quella di favorire la parità di genere, prevedendo misure di sostegno alla donna nel delicato compito volto a conciliare i propri impegni di lavoro con le responsabilità familiari che, tradizionalmente, ad essa fanno principalmente capo (accudimento dei figli piccoli e cura della casa).
Il Codice contempla, in particolare, alcune “misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso” e stabilisce che “la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione” (Art. 1 D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198).
L’attuazione e la promozione delle pari opportunità è affidata ad un Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (che promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive) e a Consigliere e Consiglieri di parità (con la funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro) (Articoli 8 ss. D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198);
Con riferimento alle Pari opportunità nel lavoro, il Codice fornisce la nozione di discriminazione (articoli 26-26), pone divieti di discriminazione (articoli 27-35), regola le modalità della tutela giudiziaria (articoli 36-41 bis), prevede e disciplina azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (articoli 42-50 bis).
Grazie all’analisi di tutta la normativa in oggetto, abbiamo compreso che il nostro progetto di legge, come il Codice delle pari opportunità, rappresenta un modo per dare attuazione al principio costituzionale di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 3 Cost.), perché intende rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza (rispetto all’uomo) della donna, impedendone il pieno sviluppo e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese; per fare ciò, occorre modificare il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, prevedendo e disciplinando un ulteriore indirizzo di studi (il dodicesimo), da denominare “Servizi Domestici e per l’accudimento infantile”.