Disposizioni in materia di attività subacquea turistica-ricreativa

  • Pubblicato il 28 Aprile 2020
  • da Liceo Ginnasio Statale G.B. Bodoni, Saluzzo (CN)
Disposizioni in materia di attività subacquea turistica-ricreativa

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge è finalizzato a colmare l’attuale vuoto normativo in materia di attività subacquea turistica – ricreativa offrendo, così, agli operatori di questo settore, ma non solo a loro, la possibilità di avere delle linee guida. Per raggiungere questo obiettivo, oltre alla consultazione di talune fonti, non sono mancati i tavoli tecnici con alcuni rappresentanti di categoria, professionisti ed amanti della subacquea. L’opportunità di avere insediato un tavolo tecnico con loro è stato fondamentale per comprendere quali fossero le esigenze di questa categoria e delineare le linee guida sull’attività subacquea turistica-ricreativa.
Il disegno di legge, così, come strutturato risulta suddiviso in capi, sezioni ed articoli per un totale di trenta articoli scritti a seguito di un’attenta lettura di alcuni precedenti disegni di legge in materia di attività subacquea professionale e di un’approfondita analisi del Regolamento del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture approvato con ordinanza n. 75 del 14.04.2014, ossia, il Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 nell’ambito del Circondario Marittimo di Genova e successive modifiche ed integrazioni ex Ordinanza n. 220 del 15.07.2014.
Venendo al contenuto, si osservi come nel primo capo del disegno di legge si sia voluto individuarne l’ambito di applicazione, così, indicando nella sezione I l’oggetto dello stesso, nonché nella sezione II i confini della materia che si è voluto normare, offrendo alcune definizioni per consentire una maggiore padronanza di linguaggio ad ogni lettore perché tale potrebbe essere non solo uno degli operatori tra quelli citati nel disegno di legge (istruttore subacqueo, aiuto istruttore subacqueo e guida subacquea), ma anche un giurista o, addirittura, un profano della materia.
Inoltre, in questa sezione sono stati, altresì, indicati i requisiti specifici che tutti i soggetti dovranno possedere per operare nel settore della subacquea.
Nel secondo capo, il lavoro è stato dedicato ad individuare le tipologie di immersioni: si parlerà, quindi, di immersione didattica nella sezione prima, di immersione guidata nella sezione seconda, di immersione didattiche o con guida in ambienti particolari come caverna, grotta e relitti nella sezione terza e di immersione in forma privata nella sezione quarta.
Nel terzo capo, sezione I, si è inteso intervenire per disciplinare le ipotesi di immersione con l’utilizzo delle unità di diporto (prestando attenzione al “Codice della nautica da diporto”) o di immersione con partenza da terra, nonché la comunicazione di inizio attività alla Capitaneria competente per chi intenda svolgere l’attività di immersioni guidate o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei a scopo ricreativo, con l’impiego di un’unità da diporto in appoggio di superficie.
Infine, il quarto capo sezione I chiude prevedendo un paio di sanzioni: l’una più severa, con reclusione e multa, ove “chiunque” svolgesse l’attività normata in mancanza di requisiti ed autorizzazione, l’altra più lieve, con sanzione amministrativa pecuniaria, volta a punire “chiunque” ancorché in possesso di requisiti ed autorizzazione svolgesse l’attività normata senza l’osservanza di quanto disposto dalla presente legge.
In tutti e due i casi è prevista la confisca dell’attrezzatura subacquea: misura sanzionatoria che si affianca a quelle sopraindicate per attribuire una maggiore efficacia deterrente essendo l’attrezzattura subacquea per coloro che operano nel mondo dell’attività subacquea, specie turistica-ricreativa, senza dubbio costosa oltreché necessaria.
Onorevoli Senatori merita evidenziare, affinché non venga intesa come una dimenticanza da parte degli scriventi, che laddove ci si si riferisca solo alla “Capitaneria” (ad esempio nell’art. 17) è perché non abbiamo rinvenuto un’Autorità analoga laddove si dovesse trattare di immersioni in acqua non marina, bensì, in acqua lacustre e fluviale: vi è sul punto, a nostro avviso, un vuoto legislativo che ha posto, purtroppo, in tale senso, dei limiti oggettivi a questo disegno di legge.

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
SEZIONE I
Oggetto

Art. 1
(Oggetto)

Disposizioni in materia di attività subacquea turistica-ricreativa marina, lacustre e fluviale, in forma privata o con l’ausilio dei centri d’immersione, anche mediante l’utilizzazione di natanti da diporto ai fini dell’appoggio alle immersioni, valevoli su tutto il territorio nazionale.
Sono fatte salve le competenze amministrative delle Regioni, a statuto sia speciale sia ordinarie, delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale come individuate dai rispettivi statuti.

SEZIONE II
Definizioni, soggetti e requisiti

Art. 2
(Attività subacquea turistica-ricreativa)

Per immersione subacquea turistico-ricreativa si intende l’insieme delle attività ludico-sportive, effettuate al di sotto della superficie dell’acqua, marina, lacustre e fluviale, comprendente ogni servizio svolto, anche con autorespiratore, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso, da una o più persone - istruttori subacquei, guide subacquee, anche organizzate in centri di immersione e/o di addestramento subacqueo e/o di didattica finalizzato all’addestramento all’immersione, alle escursioni libere o guidate, allo studio dell’ambiente sommerso e delle sue forme di vita diurne e notturne, alle riprese video e fotografiche sia nel mare territoriale sia nelle acque interne di taluni Circondari Marittimi ad oggi non regolamentati.

Art. 3
(Autorespiratore)

L’autorespiratore è un’apparecchiatura subacquea:
(1)    il cui circuito di funzionamento può utilizzare aria (A.R.A.), miscele di gas differenti (Aria, Nitrox, Trimix), ossigeno puro al 100% oppure miscelato con altri gas (azoto, elio, idrogeno, ecc.) in percentuali diverse;
(2)    che può prevedere il recupero e la re-inspirazione (del tipo “Rebreather”) totali o parziali della miscela espirata;
(3)    che consente una respirazione autonoma senza alcun ausilio dalla superficie;
(4)    che eroga una miscela respiratoria alla pressione esistente sulla cassa toracica del subacqueo;
(5)    che consente di assumere con regolarità, durante la fase di inspirazione, la quantità di ossigeno necessaria per i processi vitali dell'organismo

Art. 4
(Brevetto subacqueo)

Il brevetto subacqueo è un attestato di addestramento rilasciato all’allievo da una federazione, da un’agenzia didattica o da un istruttore subacqueo in possesso di brevetto. Il brevetto abilità il subacqueo a svolgere le attività subacquee entro i limiti determinati dal corso di formazione e dal brevetto stesso.

Art. 5
(Istruttore subacqueo)

L’istruttore subacqueo è la persona che in possesso di specifico brevetto subacqueo in corso di validità emesso dalle organizzazioni didattiche subacquee certificate e munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo impartisce, sotto la propria responsabilità, ad una o più persone organizzate in gruppo, in modo anche non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell’immersione subacquea turistico-ricreativa.

Art. 6
(Aiuto istruttore subacqueo)

L’aiuto istruttore subacqueo è la persona che in possesso di specifico brevetto subacqueo in corso di validità emesso dalle organizzazioni didattiche subacquee certificate e munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione delle persone impegnate ad acquisire le tecniche di immersione subacquea.

Art. 7
(Guida subacquea)

La guida subacquea è la persona che in possesso di specifico brevetto subacqueo in corso di validità emesso dalle organizzazioni didattiche subacquee certificate e munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, in modo anche non esclusivo e non continuativo, organizza e conduce su siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità, immersioni ad una o più persone organizzate anche in gruppo con brevetto e/o assiste l’istruttore subacqueo nell’addestramento di una o più persone organizzate anche in gruppo.

Art. 8
(Immersione subacquea guidata)

L’immersione subacquea guidata è un’escursione durante la quale la Guida presta assistenza o accompagnamento stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a favore di una o più persone, in possesso di un brevetto, organizzate anche in gruppo.

Art. 9
(Centro di formazione e di addestramento subacqueo)

Il centro di formazione e di addestramento subacqueo è un soggetto giuridico, in possesso dei requisiti formativi, operante nel campo della formazione subacquea ricreativa.

Art. 10
(Centro di immersione)

Il centro di immersione è un soggetto giuridico operante nel settore subacqueo ricreativo avente lo scopo di supportare l’immersione e l’addestramento subacqueo con idonea attrezzature in quanto avente risorse logistiche e strumentali organizzate.

Art. 11
(Agenzie didattiche subacquee per l'attività subacquea turistica-ricreativa)

Le agenzie didattiche subacquee per l’attività subacquea turistica-ricreativa sono organizzazioni che operano sotto forma di imprese o associazioni e sviluppato programmi per l’attività di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell’attività a quello di istruttore subacqueo, fornendo materiale didattico e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche dedicate all’attività subacquea turistica-ricreativa.
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche subacquee per l’attività subacquea turistica-ricreativa tutte le organizzazioni didattiche operanti su territorio nazionale certificate e in linea con il disposto della normativa tecnica di riferimento UNI/EN/ISO vigente.
Possono essere iscritte nell’elenco nazionale, le organizzazioni didattiche subacquee per l’attività subacquea turistica-ricreativa che abbiano presentato domanda allegando:
a)    certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partita IVA ove trattasi di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese;
b)    copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e del certificato attestante l’apertura di P.I.V.A., over trattasi di organizzazioni nazionali od estere operanti senza scopo di lucro;
c)    copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti o autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all’utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento ove trattasi di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie che operano attraverso imprese concessionarie del marchio o sedi nazionali di società o associazioni o certificato di iscrizione alla competente CCIAA se operanti come imprese o certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
d)    copia degli standard didattici di riferimento;
e)    elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti;

Art. 12

(Cavità sommersa)


La cavità sommersa è l'ambiente di origine naturale o artificiale che impedisce la risalita verticale diretta del subacqueo intento a visitarla.

Art. 13
(Caverna)

La caverna è la parte di cavità sommersa visitabile percorrendo un tragitto durante il quale è sempre possibile vedere l'ingresso con la luce naturale da lì proveniente.

Art. 14
(Grotta)

La grotta è una cavità sommersa che non rientri nei parametri stabiliti per l'individuazione della caverna.

Art. 15
(Relitto)

Il relitto è quanto risulta abbandonato sul fondale marino ed ivi finito intenzionalmente o accidentalmente, ovvero, progettato e intenzionalmente posato sul fondale marino al fine di costituire un luogo di addestramento per la penetrazione verticale o orizzontale di ambienti angusti e complessi, ovvero, tali da non permetter un rientro diretto ed immediato alla superficie.

CAPO II
TIPOLOGIE DI IMMERSIONI

SEZIONE I
Corsi di formazione per il conseguimento del brevetto

Art. 16
(Corsi subacquei)

Le immersioni didattiche con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento subacqueo con attrezzature, equipaggiamenti collettivi e individuali, apparecchiature complementari, compresi gli impianti per la ricarica dell’aria  compressa e delle altre miscele respiratorie, anche eventualmente messe a disposizione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza ed essere state regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove prescritto nonché corrispondente ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza e di qualità dell’aria e dei gas respiratori, con completa e diretta responsabilità del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
Nelle ore notturne sono possibili esclusivamente le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità “immersione notturna” e che non prevedono soste decompressive.
Nel corso delle le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli aiuto-Istruttori devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.
Detti limiti non esonerano l’Istruttore dall’adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente, all’esperienza tecnico-subacquea e alla diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 17
(L’Istruttore per le immersioni didattiche)

L’Istruttore che svolge un corso, pianifica l’attività ed assume il ruolo di “responsabile dell’immersione”.
L’Istruttore registra e deve, almeno due ore prima dell’inizio dell’immersione didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria competente territorialmente le seguenti informazioni:
-  denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
-  data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo;
-  nominativo degli allievi partecipanti;
- nominativo dell’Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo svolgimento dell’attività e recapito telefonico cellulare di pronta rintracciabilità;
- nominativo degli eventuali aiuto-istruttori, didattica di appartenenza, tipo di brevetto posseduto e recapito telefonico di pronta rintracciabilità;
- indicazione del corso, tipologia dell’immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, ecc.);
- estremi dell’eventuale iscrizione dell’unità da diporto nel registro tenuto dall’Autorità marittima, ovvero, identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
- nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l’immersione stessa;
- nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità della persona, diversa dell’Istruttore e dall’Aiuto-istruttore, in assistenza a terra ovvero a bordo dell’unità appoggio per tutta la durata dell’immersione didattica.
Nell’effettuazione dell’immersione didattica, l’Istruttore deve:  
- operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
- rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.
L’Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva), ovvero, a bordo dell’unità se utilizzata in appoggio.
Al rientro in sede, l’Istruttore annota in calce alla registrazione di cui sopra le eventuali variazioni successivamente intervenute, nonché l’orario effettivo di fine attività di immersione.
Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell’Istruttore, possa avere ripercussioni sulla salute dei partecipanti all’immersione, deve esser comunicato tempestivamente all’Autorità marittima.
Nell’effettuazione dell’immersione, il subacqueo discente si attiene alle procedure di sicurezza pianificate dall’Istruttore.
L’Istruttore che svolge la propria attività formativa all’interno di un centro di Formazione può delegare gli obblighi di registrazione al responsabile di terra.
Il Centro di formazione ed addestramento subacqueo deve custodire le registrazioni per centosessanta giorni e trasmetterle immediatamente all’Autorità Competente in caso di richiesta.

SEZIONE II
Immersioni con guida subacquea

Art. 18
(Immersione guidata)

Le immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di immersione, ma ne è fatto divieto nelle ore notturne ove prevedano soste decompressive.
Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto, nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
La Guida assume nei confronti dei partecipanti all’immersione una posizione di garanzia.
Prima che abbia inizio l'immersione guidata, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
a)    denominazione del Centro di immersione;
b)    data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo (specificando che si tratta di immersione guidata), tipologia dell'immersione (specificando se con partenza da riva ovvero da unità appoggio), tipo di gas respirabile utilizzato, indicazione delle coppie laddove costituite, ecc.;
c)    per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabilità durante l'immersione stessa;
d)    nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta rintracciabilità;
e)    estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima, ovvero, identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
f)    nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità appoggio impiegata per il trasferimento sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
g)    nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in assistenza alla Guida, che rimane a terra o a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione guidata.
Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio.
La suddetta registrazione dei dati costituisce prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.
Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato e, così, qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, possa avere ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.
La raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi, ovvero, penali.
Nell'effettuazione dell'immersione, in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, la Guida deve porre il limite previsto dal brevetto di grado inferiore.
Il limite massimo di partecipanti all’immersione per ogni guida è di sei subacquei simultaneamente, ovvero, non più di quattro nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne.
Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, opera entro i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati.

SEZIONE III
Immersioni didattiche o con guida in ambienti particolari

Art. 19
(Immersione in caverna, grotta e relitti)

I subacquei devono sempre essere in possesso di specifico brevetto per ogni tipologia d’immersione.
Devono intendersi qui esplicitamente escluse le attività di speleologia eseguite con finalità scientifica o esplorativa.
Il Centro formazione e di immersione che intenda svolgere attività professionale finalizzata alla formazione o all'accompagnamento di subacquei ricreativi in caverna, in grotta o in relitto deve operare con personale in possesso di specialità idonea all'attività di immersione rispettivamente in caverna, in grotta o in relitto.
Possono essere guidati in immersioni subacquee in caverna, grotta ed in relitto esclusivamente i subacquei in possesso di specifico brevetto, ovvero, di brevetto di secondo livello o equivalente.
Durante l'immersione, i subacquei accompagnati devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale deve rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di riferimento ed i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei partecipanti.
Nell’ipotesi di gruppo formato da subacquei con brevetto disomogenei, valgono per tutti i partecipanti i limiti del brevetto di livello inferiore.
Per una pronta localizzazione, ogni subacqueo impegnato in immersione in grotta ed in relitto, deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), nonché equipaggiato con le attrezzature stabilite dalla didattica di appartenenza a seconda del tipo di immersione praticata.
Su richiesta di persone in possesso di brevetto che ritengano di condurre l'immersione autonomamente è consentito che il Centro di formazione e di immersione eroghi, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie e senza la presenza della Guida in accompagnamento durante l'immersione.
Il Centro di formazione e di immersione ivi conserva la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza e utilizzo dell'Unità, completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza, completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione, presenza di copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate, qualsiasi forma di assistenza erogata al privato che pratichi l'immersione per proprio conto.
Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio numero 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e, comunque, di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere e dalla distanza dalla costa.
Prima che abbia inizio l'attività suddetta fruita dal privato praticante immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
a)    denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logistico di superficie;
b)    data, ora inizio e durata prevista dell'attività specificando che si tratta di supporto tecnico-logistico di superficie;
c)    luogo dell'immersione principale ed alternativo;
d)    per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome e cognome, brevetto posseduto;
e)    nel caso di unità fornita dal Centro di formazione e di immersione: estremi dell’eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima, ovvero, identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
f)    nominativo della persona che rimane a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell’immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità.
La suddetta registrazione dei dati costituisce prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata in appoggio e deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
Sia in caverna sia in grotta sia in relitto, è consentita l’immersione guidata di un gruppo di subacquei in numero non superiore a quattro.
Sia in grotta sia relitto è vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta salvo che la Guida, a seguito di valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicura la penetrazione a più di un gruppo per volta.
Prima che abbia inizio l'immersione guidata, la Guida in qualità di responsabile dell'immersione, deve registrare i dati come qui stabilito.
L'effettuazione di attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni con penetrazione in grotta, in caverna o in relitto, svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente ai Centri formazione ed addestramento subacqueo espressamente specializzati per tali attività ed è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni.
Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell’immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messa a disposizione dai predetti enti, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza.
Nel corso delle prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli Aiuto-Istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.
L'Istruttore impegnato nelle attività subacquee finalizzato al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni in caverna, in grotta o in relitto deve possedere le abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le specifiche attività.
Durante le ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti per dette attività subacquee.
Prima di dare inizio all’immersione, l'Istruttore deve illustrare agli allievi le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l’attività subacquea didattica programmata e deve, altresì, operare, entro i limiti imposti dal proprio brevetto e rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di riferimento, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
Nelle situazioni dell’immersione per il conseguimento di brevetti, i discenti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.

SEZIONE IV
Immersioni in forma privata

Art 20
(Immersione in forma privata)

Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con o senza il supporto di unità d’appoggio è soggetta all’osservanza delle presenti disposizioni e, pertanto, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell’immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite di tempo di decompressione).
L’immersione in autonomia è consentita esclusivamente a chi sia in possesso di idoneo brevetto subacqueo entro i imiti imposti dal brevetto.

Art. 21
(Immersione privata svolta con supporto di unità da diporto)

Le immersioni subacquee in forma privata con il supporto di un’unità nella propria
disponibilità è soggetta alle disposizioni generali di cui all’Art. 39 del Codice della Nautica da Diporto, in merito all’obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell’allegato V del DM 146/2008 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all’Art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso delle immersioni de quo, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra, ovvero, da bordo con l’utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un’unità nella propria disponibilità e, comunque, non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione.

Art. 22
(Immersione in forma privata per proprio conto in caverna, grotta e relitto)

Le immersioni in caverna sono consentite a chi sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna o superiore, rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero, di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente.
Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
Nel caso d’immersione di un gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore.
Per quanto concerne le procedure di sicurezza e le attrezzature tecniche di dotazione, i subacquei impegnati nelle penetrazioni in grotta o in relitto devono attenersi a quanto previsto dalle rispettive didattiche di appartenenza che hanno rilasciato il relativo brevetto.
Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione con penetrazione in grotta o in relitto deve essere sempre munito di un segnale luminoso da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie).
In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'Art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso delle immersioni de quo svolte dal privato in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e, comunque, non fornita in uso da parte del Centro formazione e di immersione.
Ove richiesto da persone in possesso di brevetto, le quali ritengono di condurre autonomamente l'immersione in caverna, in grotta o in relitto, al Centro di formazione e di immersione è consentito erogare il servizio di supporto logistico di appoggio di superficie.
In tale ultima ipotesi, necessita la registrazione dei dati per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie prestata che costituirà prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata.
Detta registrazione deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di formazione e di immersione, per un periodo di centosessanta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

    CAPO III
SEZIONE I
Unità di diporto in appoggio all’immersione subacquea turistico-ricreativa

Art. 23
(Utilizzo dell'unità di diporto)

L’unità da diporto può essere utilizzata anche da parte di Centri formazione e di immersione, ovvero, di Centri di formazione ed addestramento subacqueo professionalmente organizzati per erogare, a qualunque titolo, anche il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie nei confronti di subacquei già in possesso di brevetti o di aspiranti al conseguimento di brevetti.
L’Art. 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione disciplina gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione all’esercizio dell’attività di immersione subacquea, con autorespiratore, a scopo ricreativo, in sé e per sé considerata, svolta in forma guidata o al conseguimento di brevetti o ancora in forma privata per proprio conto, indipendentemente dall’utilizzo o meno di un’unità da diporto in appoggio.
In forza del combinato disposto degli articoli 2,27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del Dm 146/2008, si ha utilizzo dell’unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente Capo, in caso di:
a)    presenza a bordo di attrezzatura destinata all’immersione dei subacquei imbarcati;
b)    presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
c)    presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente Capo.
La mancanza di una sola delle condizioni di cui sopra determina la presunzione di utilizzo dell’unità da diporto, impiegata del Centro di formazione e di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di formazione e di immersione prova di trasporto terzi a titolo meramente amichevole o di cortesia.
Salva l’ipotesi di contratto di utilizzazione dell’unità da diporto in appoggio di superficie all’immersione subacquea stipulato per iscritto o mediante accordi verbali, l’adempimento dell’obbligo di tenere a bordo i dati dell’attività di immersione, registrati come indicato, costituisce prova dell’esistenza di un contratto di utilizzazione dell’unità medesima quale appoggio di superficie all’immersione predetta.

Art. 24
(Disposizioni di sicurezza per l’immersione con il supporto di unità da diporto)

1.    L’unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie all’immersione, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive per ragioni di sicurezza tenuto conto anche alla morfologia dei luoghi:

a)          dispositivo sonoro idoneo a richiamare l’attenzione in loco;
b)        tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni;
c)        stralcio cartografico della zona con l’indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.

2.    La bombola di riserva deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione secondo le valutazioni della Guida e/o dell’Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3.    In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio dell'unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile). Durante l’immersione l’unità rimane presidiata dal conduttore pronto a manovrare all’occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4.    Durante l’immersione guidata, ovvero, didattica, ovvero, nel caso di prestazione del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell’unità deve essere presente una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.

Art. 25
(Disposizioni di sicurezza per l’immersione senza il supporto di unità da diporto)

1.    Nel caso di partenza da terra, il Centro di formazione e di immersione o il Centro di formazione ed addestramento deve garantire sul luogo di partenza a riva, la presenza di quanto segue:
a)    mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
b)    tabella con indicazione dei numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni;
c)    una cassetta di pronto soccorso conforme ed una maschera di insufflazione;
d)    una bombola di riserva di almeno dieci litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida o dell’istruzione in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
e)    una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell’immersione, ove previste soste di decompressione obbligate;
f)    un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.
2.    Durante l’immersione guidata o didattica senza unità di diporto in appoggio, deve essere garantita la presenza di una persona nel luogo di partenza a terra capace di effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza, per consentire eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.

Art 26
(Segnalamenti diurni e notturni per l’immersione con il supporto di unità da diporto)

La Guida o l’Istruttore deve vigilare sull’osservanza dei commi 3 e 4 dell’Art. 91 del D.M. 146/2008.
In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie quale dotazione di emergenza solo per cause tecniche o di forza maggiore ove uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e non goda più della protezione offerta dall’unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
In caso di utilizzo dell’unità di diporto in appoggio in superficie come segnalamento le immersioni, la stessa deve mostrare:
-    di giorno: una bandiera di coloro rosso con striscia diagonale bianca;
-    di notte: una luce lampeggiante gialla posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d’orizzonte a non meno di trecento metri di distanza;
In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso applicato sulla parte alta del corpo per una pronta localizzazione.

Art. 27
(Segnalamenti diurni e notturni per l’immersione senza il supporto di unità da diporto)

Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza supporto di unità da diporto, i partecipanti all'immersione possono segnalare l'intero gruppo con un singolo galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell'Art. 91 del DM 146/2008 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 91.
La Guida o l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata o didattica deve vigilare sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, succitati, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
1.    In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso applicato sulla parte alta del corpo per una pronta localizzazione.
2.    In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
3.    In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui all'Art. 130 DPR 1639/1968.

Art. 28
(Comunicazione di inizio attività)

Chi intende svolgere l'attività di immersioni guidate o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei a scopo ricreativo, con l’impiego di un’unità da diporto in appoggio di superficie, deve presenta alla Capitaneria competente, in duplice esemplare, una comunicazione allegando quanto segue:
a)    dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o   ricreativo.
Per le associazioni sportive dilettantistiche è sufficiente copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

b)     indicazione del tratto di costa, ovvero, del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell’attività;

c)     copia integrale dell’eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all’ormeggio dell’unità da diporto, ovvero, copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e alaggio;  

d)      elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità.

e)    copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza nel caso di     imbarcazioni da diporto ovvero, in caso di natanti da diporto, la seguente documentazione in copia:

 (1)      dichiarazione di potenza del motore o del certificato d ’ uso del motore per ogni singola natante da diporto;

(2)      certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto provvisto di marcatura CE;

(3)  licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le sei miglia dalla costa);

f)  copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza di assicurazione obbligatoria estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell’utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;

3) Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e vistato dall’Ufficio ricevente per attestarne l’avvenuta presentazione, è restituito all’interessato e va conservato presso la sede dell'impresa, nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, con i relativi allegati, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
La suddetta comunicazione costituisce documento di bordo ed è valida ai fini dell’Art. 68 del Codice della navigazione ed ogni variazione di uno degli elementi dichiarati, ai fini del prosieguo dell’attività, deve essere comunicata entro quindici giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione, nonché allegando la documentazione richiesta.
La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto già comunicato alla Capitaneria.

CAPO IV
SEZIONE I
Sanzioni

Art. 29
(Sanzioni per mancanza di requisiti ed autorizzazioni)

Chiunque svolga le attività sopraindicate senza i requisiti e/o le autorizzazioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione sino a tre anni e con multa sino a quattromila euro, oltreché con la confisca dell’attrezzatura subacquea in suo possesso, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

Art. 30
(Sanzioni per inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni autorizzative)

Chiunque, ancorché in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui alla presente legge, svolga le attività sopraindicate senza l’osservanza di quanto disposto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, oltreché con la confisca dell’attrezzatura subacquea in suo possesso, salvo che il fatto non costituisca reato.   

il 12/05/2020
W. G. - Cuneo
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO PARZIALMENTE AGGIUNTIVO DI PAROLE
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole <<L'istruttore subacqueo è la persona che in possesso di>> inserire le seguenti <<certificato medico agonistico e di>>.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/05/2020
F. L. - Saluzzo (CN)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO PARZIALMENTE AGGIUNTIVO DI PAROLE
All'articolo 6, comma 1, dopo le parole <<L'aiuto istruttore subacqueo è la persona che in possesso di>> inserire le seguenti <<certificato medico agonistico e di>>.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/05/2020
M. M. - Saluzzo (TO)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO PARZIALMENTE AGGIUNTIVO DI PAROLE
All'articolo 7, comma 1, dopo le parole <<La guida subacquea è la persona che in possesso di>> inserire le seguenti <<certificato medico agonistico e di>>.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/05/2020
A. D. - Saluzzo
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO DI PERIODO
All'articolo 17, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: << La suddetta comunicazione deve essere effettuata, ove non presente la Capitaneria ad altra Autorità preposta>>.
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge è finalizzato a colmare l’attuale vuoto normativo in materia di attività subacquea turistica – ricreativa offrendo, così, agli operatori di questo settore, ma non solo a loro, la possibilità di avere delle linee guida. Per raggiungere questo obiettivo, oltre alla consultazione di talune fonti, non sono mancati i tavoli tecnici con alcuni rappresentanti di categoria, professionisti ed amanti della subacquea. L’opportunità di avere insediato un tavolo tecnico con loro è stato fondamentale per comprendere quali fossero le esigenze di questa categoria e delineare le linee guida sull’attività subacquea turistica-ricreativa.
Il disegno di legge, così, come strutturato risulta suddiviso in capi, sezioni ed articoli per un totale di trenta articoli scritti a seguito di un’attenta lettura di alcuni precedenti disegni di legge in materia di attività subacquea professionale e di un’approfondita analisi del Regolamento del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture approvato con ordinanza n. 75 del 14.04.2014, ossia, il Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 nell’ambito del Circondario Marittimo di Genova e successive modifiche ed integrazioni ex Ordinanza n. 220 del 15.07.2014.
Venendo al contenuto, si osservi come nel primo capo del disegno di legge si sia voluto individuarne l’ambito di applicazione, così, indicando nella sezione I l’oggetto dello stesso, nonché nella sezione II i confini della materia che si è voluto normare, offrendo alcune definizioni per consentire una maggiore padronanza di linguaggio ad ogni lettore perché tale potrebbe essere non solo uno degli operatori tra quelli citati nel disegno di legge (istruttore subacqueo, aiuto istruttore subacqueo e guida subacquea), ma anche un giurista o, addirittura, un profano della materia.
Inoltre, in questa sezione sono stati, altresì, indicati i requisiti specifici che tutti i soggetti dovranno possedere per operare nel settore della subacquea.
Nel secondo capo, il lavoro è stato dedicato ad individuare le tipologie di immersioni: si parlerà, quindi, di immersione didattica nella sezione prima, di immersione guidata nella sezione seconda, di immersione didattiche o con guida in ambienti particolari come caverna, grotta e relitti nella sezione terza e di immersione in forma privata nella sezione quarta.
Nel terzo capo, sezione I, si è inteso intervenire per disciplinare le ipotesi di immersione con l’utilizzo delle unità di diporto (prestando attenzione al “Codice della nautica da diporto”) o di immersione con partenza da terra, nonché la comunicazione di inizio attività alla Capitaneria competente per chi intenda svolgere l’attività di immersioni guidate o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei a scopo ricreativo, con l’impiego di un’unità da diporto in appoggio di superficie.
Infine, il quarto capo sezione I chiude prevedendo un paio di sanzioni: l’una più severa, con reclusione e multa, ove “chiunque” svolgesse l’attività normata in mancanza di requisiti ed autorizzazione, l’altra più lieve, con sanzione amministrativa pecuniaria, volta a punire “chiunque” ancorché in possesso di requisiti ed autorizzazione svolgesse l’attività normata senza l’osservanza di quanto disposto dalla presente legge.
In tutti e due i casi è prevista la confisca dell’attrezzatura subacquea: misura sanzionatoria che si affianca a quelle sopraindicate per attribuire una maggiore efficacia deterrente essendo l’attrezzattura subacquea per coloro che operano nel mondo dell’attività subacquea, specie turistica-ricreativa, senza dubbio costosa oltreché necessaria.
Onorevoli Senatori merita evidenziare, affinché non venga intesa come una dimenticanza da parte degli scriventi, che laddove ci si si riferisca solo alla “Capitaneria” (ad esempio nell’art. 17) è perché non abbiamo rinvenuto un’Autorità analoga laddove si dovesse trattare di immersioni in acqua non marina, bensì, in acqua lacustre e fluviale: vi è sul punto, a nostro avviso, un vuoto legislativo che ha posto, purtroppo, in tale senso, dei limiti oggettivi a questo disegno di legge.

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
SEZIONE I
Oggetto

Art. 1
(Oggetto)

Disposizioni in materia di attività subacquea turistica-ricreativa marina, lacustre e fluviale, in forma privata o con l’ausilio dei centri d’immersione, anche mediante l’utilizzazione di natanti da diporto ai fini dell’appoggio alle immersioni, valevoli su tutto il territorio nazionale.
Sono fatte salve le competenze amministrative delle Regioni, a statuto sia speciale sia ordinarie, delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale come individuate dai rispettivi statuti.

SEZIONE II
Definizioni, soggetti e requisiti

Art. 2
(Attività subacquea turistica-ricreativa)

Per immersione subacquea turistico-ricreativa si intende l’insieme delle attività ludico-sportive, effettuate al di sotto della superficie dell’acqua, marina, lacustre e fluviale, comprendente ogni servizio svolto, anche con autorespiratore, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso, da una o più persone - istruttori subacquei, guide subacquee, anche organizzate in centri di immersione e/o di addestramento subacqueo e/o di didattica finalizzato all’addestramento all’immersione, alle escursioni libere o guidate, allo studio dell’ambiente sommerso e delle sue forme di vita diurne e notturne, alle riprese video e fotografiche sia nel mare territoriale sia nelle acque interne di taluni Circondari Marittimi ad oggi non regolamentati.

Art. 3
(Autorespiratore)

L’autorespiratore è un’apparecchiatura subacquea:
(1)    il cui circuito di funzionamento può utilizzare aria (A.R.A.), miscele di gas differenti (Aria, Nitrox, Trimix), ossigeno puro al 100% oppure miscelato con altri gas (azoto, elio, idrogeno, ecc.) in percentuali diverse;
(2)    che può prevedere il recupero e la re-inspirazione (del tipo “Rebreather”) totali o parziali della miscela espirata;
(3)    che consente una respirazione autonoma senza alcun ausilio dalla superficie;
(4)    che eroga una miscela respiratoria alla pressione esistente sulla cassa toracica del subacqueo;
(5)    che consente di assumere con regolarità, durante la fase di inspirazione, la quantità di ossigeno necessaria per i processi vitali dell'organismo

Art. 4
(Brevetto subacqueo)

Il brevetto subacqueo è un attestato di addestramento rilasciato all’allievo da una federazione, da un’agenzia didattica o da un istruttore subacqueo in possesso di brevetto. Il brevetto abilità il subacqueo a svolgere le attività subacquee entro i limiti determinati dal corso di formazione e dal brevetto stesso.

Art. 5
(Istruttore subacqueo)

L’istruttore subacqueo è la persona che in possesso di certificato medico agonistico e di specifico brevetto subacqueo in corso di validità emesso dalle organizzazioni didattiche subacquee certificate e munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo impartisce, sotto la propria responsabilità, ad una o più persone organizzate in gruppo, in modo anche non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell’immersione subacquea turistico-ricreativa.

Art. 6
(Aiuto istruttore subacqueo)

L’aiuto istruttore subacqueo è la persona che in possesso di certificato medico agonistico e di specifico brevetto subacqueo in corso di validità emesso dalle organizzazioni didattiche subacquee certificate e munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione delle persone impegnate ad acquisire le tecniche di immersione subacquea.

Art. 7
(Guida subacquea)

La guida subacquea è la persona che in possesso di certificato medico agonistico e di specifico brevetto subacqueo in corso di validità emesso dalle organizzazioni didattiche subacquee certificate e munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, in modo anche non esclusivo e non continuativo, organizza e conduce su siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità, immersioni ad una o più persone organizzate anche in gruppo con brevetto e/o assiste l’istruttore subacqueo nell’addestramento di una o più persone organizzate anche in gruppo.

Art. 8
(Immersione subacquea guidata)

L’immersione subacquea guidata è un’escursione durante la quale la Guida presta assistenza o accompagnamento stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a favore di una o più persone, in possesso di un brevetto, organizzate anche in gruppo.

Art. 9
(Centro di formazione e di addestramento subacqueo)

Il centro di formazione e di addestramento subacqueo è un soggetto giuridico, in possesso dei requisiti formativi, operante nel campo della formazione subacquea ricreativa.

Art. 10
(Centro di immersione)

Il centro di immersione è un soggetto giuridico operante nel settore subacqueo ricreativo avente lo scopo di supportare l’immersione e l’addestramento subacqueo con idonea attrezzature in quanto avente risorse logistiche e strumentali organizzate.

Art. 11
(Agenzie didattiche subacquee per l'attività subacquea turistica-ricreativa)

Le agenzie didattiche subacquee per l’attività subacquea turistica-ricreativa sono organizzazioni che operano sotto forma di imprese o associazioni e sviluppato programmi per l’attività di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell’attività a quello di istruttore subacqueo, fornendo materiale didattico e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche dedicate all’attività subacquea turistica-ricreativa.
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche subacquee per l’attività subacquea turistica-ricreativa tutte le organizzazioni didattiche operanti su territorio nazionale certificate e in linea con il disposto della normativa tecnica di riferimento UNI/EN/ISO vigente.
Possono essere iscritte nell’elenco nazionale, le organizzazioni didattiche subacquee per l’attività subacquea turistica-ricreativa che abbiano presentato domanda allegando:
a)    certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partita IVA ove trattasi di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese;
b)    copia dell’atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e del certificato attestante l’apertura di P.I.V.A., over trattasi di organizzazioni nazionali od estere operanti senza scopo di lucro;
c)    copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti o autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all’utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento ove trattasi di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie che operano attraverso imprese concessionarie del marchio o sedi nazionali di società o associazioni o certificato di iscrizione alla competente CCIAA se operanti come imprese o certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
d)    copia degli standard didattici di riferimento;
e)    elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti.

Art. 12
(Cavità sommersa)

La cavità sommersa è l'ambiente di origine naturale o artificiale che impedisce la risalita verticale diretta del subacqueo intento a visitarla.

Art. 13
(Caverna)

La caverna è la parte di cavità sommersa visitabile percorrendo un tragitto durante il quale è sempre possibile vedere l'ingresso con la luce naturale da lì proveniente.

Art. 14
(Grotta)

La grotta è una cavità sommersa che non rientri nei parametri stabiliti per l'individuazione della caverna.

Art. 15
(Relitto)

Il relitto è quanto risulta abbandonato sul fondale marino ed ivi finito intenzionalmente o accidentalmente, ovvero, progettato e intenzionalmente posato sul fondale marino al fine di costituire un luogo di addestramento per la penetrazione verticale o orizzontale di ambienti angusti e complessi, ovvero, tali da non permetter un rientro diretto ed immediato alla superficie.

CAPO II
TIPOLOGIE DI IMMERSIONI

SEZIONE I
Corsi di formazione per il conseguimento del brevetto

Art. 16
(Corsi subacquei)

Le immersioni didattiche con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di formazione ed addestramento subacqueo con attrezzature, equipaggiamenti collettivi e individuali, apparecchiature complementari, compresi gli impianti per la ricarica dell’aria  compressa e delle altre miscele respiratorie, anche eventualmente messe a disposizione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza ed essere state regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove prescritto nonché corrispondente ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza e di qualità dell’aria e dei gas respiratori, con completa e diretta responsabilità del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
Nelle ore notturne sono possibili esclusivamente le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità “immersione notturna” e che non prevedono soste decompressive.
Nel corso delle le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli aiuto-Istruttori devono essere in numero tale da garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.
Detti limiti non esonerano l’Istruttore dall’adottare ulteriori cautele in base al prudente apprezzamento della situazione contingente, all’esperienza tecnico-subacquea e alla diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 17
(L’Istruttore per le immersioni didattiche)

L’Istruttore che svolge un corso, pianifica l’attività ed assume il ruolo di “responsabile dell’immersione”.
L’Istruttore registra e deve, almeno due ore prima dell’inizio dell’immersione didattica programmata, comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria competente territorialmente le seguenti informazioni:
- denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
- data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo;
- nominativo degli allievi partecipanti;
- nominativo dell’Istruttore responsabile, didattica presa a riferimento per lo svolgimento dell’attività e recapito telefonico cellulare di pronta rintracciabilità;
- nominativo degli eventuali aiuto-istruttori, didattica di appartenenza, tipo di brevetto posseduto e recapito telefonico di pronta rintracciabilità;
- indicazione del corso, tipologia dell’immersione (tipo di gas respirabile utilizzato, ecc.);
- estremi dell’eventuale iscrizione dell’unità da diporto nel registro tenuto dall’Autorità marittima, ovvero, identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
- nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l’immersione stessa;
- nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità della persona, diversa dell’Istruttore e dall’Aiuto-istruttore, in assistenza a terra ovvero a bordo dell’unità appoggio per tutta la durata dell’immersione didattica.
Nell’effettuazione dell’immersione didattica, l’Istruttore deve:
- operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
- rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza.
L’Istruttore consegna copia della comunicazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a terra (nel caso di partenza da riva), ovvero, a bordo dell’unità se utilizzata in appoggio.
La suddetta comunicazione deve essere effettuata, ove non presente la Capitaneria ad altra Autorità preposta.
Al rientro in sede, l’Istruttore annota in calce alla registrazione di cui sopra le eventuali variazioni successivamente intervenute, nonché l’orario effettivo di fine attività di immersione.
Qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio dell’Istruttore, possa avere ripercussioni sulla salute dei partecipanti all’immersione, deve esser comunicato tempestivamente all’Autorità marittima.
Nell’effettuazione dell’immersione, il subacqueo discente si attiene alle procedure di sicurezza pianificate dall’Istruttore.
L’Istruttore che svolge la propria attività formativa all’interno di un centro di Formazione può delegare gli obblighi di registrazione al responsabile di terra.
Il Centro di formazione ed addestramento subacqueo deve custodire le registrazioni per centosessanta giorni e trasmetterle immediatamente all’Autorità Competente in caso di richiesta.

SEZIONE II
Immersioni con guida subacquea

Art. 18
(Immersione guidata)

Le immersioni guidate svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente al Centro di immersione, ma ne è fatto divieto nelle ore notturne ove prevedano soste decompressive.
Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell'immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messe a disposizione dal Centro di immersione, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza a regola d'arte secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale, regolarmente revisionate e dotate di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto, nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità civile e penale del titolare rappresentante legale in caso di inadempimento.
La Guida assume nei confronti dei partecipanti all’immersione una posizione di garanzia.
Prima che abbia inizio l'immersione guidata, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
a)    denominazione del Centro di immersione;
b)    data, ora inizio, durata e luogo di immersione principale ed alternativo (specificando che si tratta di immersione guidata), tipologia dell'immersione (specificando se con partenza da riva ovvero da unità appoggio), tipo di gas respirabile utilizzato, indicazione delle coppie laddove costituite, ecc.;
c)    per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto e nominativo della Guida che ne ha la responsabilità durante l'immersione stessa;
d)    nominativo della Guida, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta rintracciabilità;
e)    estremi dell'eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima, ovvero, identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie;
f)    nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica, responsabile dell'unità appoggio impiegata per il trasferimento sul luogo di immersione guidata nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane bordo durante l'immersione stessa;
g)    nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale, in assistenza alla Guida, che rimane a terra o a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell'immersione guidata.
Il Centro di immersione consegna copia della registrazione suddetta al personale preposto al supporto di superficie operante a bordo dell'unità utilizzata in appoggio.
La suddetta registrazione dei dati costituisce prova della stipula del contratto di utilizzazione e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità predetta se impiegata in appoggio di superficie all'attività di immersione guidata.
Al rientro in sede, la Guida annota in calce alla registrazione suddetta anche l'orario effettivo di fine attività di immersione e le eventuali variazioni a quanto già registrato e, così, qualsiasi evento straordinario verificatosi nel corso delle attività che, a giudizio della Guida, possa avere ripercussioni sulla salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato tempestivamente all'Autorità marittima unitamente a copia della registrazione di cui sopra.
La raccolta delle registrazioni di cui al presente articolo deve essere custodita, a cura del Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi, ovvero, penali.
Nell'effettuazione dell'immersione, in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, la Guida deve porre il limite previsto dal brevetto di grado inferiore.
Il limite massimo di partecipanti all’immersione per ogni guida è di sei subacquei simultaneamente, ovvero, non più di quattro nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne.
Nell'effettuazione dell'immersione, i subacquei guidati si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale, opera entro i limiti dei brevetti posseduti dai predetti subacquei guidati.

SEZIONE III
Immersioni didattiche o con guida in ambienti particolari

Art. 19
(Immersione in caverna, grotta e relitti)

I subacquei devono sempre essere in possesso di specifico brevetto per ogni tipologia d’immersione.
Devono intendersi qui esplicitamente escluse le attività di speleologia eseguite con finalità scientifica o esplorativa.
Il Centro formazione e di immersione che intenda svolgere attività professionale finalizzata alla formazione o all'accompagnamento di subacquei ricreativi in caverna, in grotta o in relitto deve operare con personale in possesso di specialità idonea all'attività di immersione rispettivamente in caverna, in grotta o in relitto.
Possono essere guidati in immersioni subacquee in caverna, grotta ed in relitto esclusivamente i subacquei in possesso di specifico brevetto, ovvero, di brevetto di secondo livello o equivalente.
Durante l'immersione, i subacquei accompagnati devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dalla Guida la quale deve rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di riferimento ed i limiti dei brevetti posseduti dai subacquei partecipanti.
Nell’ipotesi di gruppo formato da subacquei con brevetto disomogenei, valgono per tutti i partecipanti i limiti del brevetto di livello inferiore.
Per una pronta localizzazione, ogni subacqueo impegnato in immersione in grotta ed in relitto, deve essere sempre munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie), nonché equipaggiato con le attrezzature stabilite dalla didattica di appartenenza a seconda del tipo di immersione praticata.
Su richiesta di persone in possesso di brevetto che ritengano di condurre l'immersione autonomamente è consentito che il Centro di formazione e di immersione eroghi, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie e senza la presenza della Guida in accompagnamento durante l'immersione.
Il Centro di formazione e di immersione ivi conserva la qualifica di titolare di posizione di garanzia limitatamente ai seguenti servizi di supporto all'immersione: efficienza e utilizzo dell'Unità, completezza ed efficienza delle dotazioni di sicurezza, completezza ed efficienza delle attrezzature eventualmente concesse in uso ai praticanti l'immersione, presenza di copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate, qualsiasi forma di assistenza erogata al privato che pratichi l'immersione per proprio conto.
Ai sensi di quanto stabilito al punto 7 del dispaccio numero 36416 in data 12.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativamente all'utilizzazione commerciale dell'unità da diporto quale appoggio all'immersione subacquea di cui al presente Capo, l'unità messa a disposizione da parte del Centro di immersione a titolo di supporto logistico di superficie, deve essere condotta dal suo titolare o da un suo dipendente in possesso sempre e, comunque, di patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere e dalla distanza dalla costa.
Prima che abbia inizio l'attività suddetta fruita dal privato praticante immersione per proprio conto, il Centro di immersione registra le seguenti informazioni:
a)    denominazione del Centro di immersione che fornisce supporto logistico di superficie;
b)    data, ora inizio e durata prevista dell'attività specificando che si tratta di supporto tecnico-logistico di superficie;
c)    luogo dell'immersione principale ed alternativo;
d)    per ciascun subacqueo che fruisce del supporto logistico di superficie: nome e cognome, brevetto posseduto;
e)    nel caso di unità fornita dal Centro di formazione e di immersione: estremi dell’eventuale iscrizione dell'unità da diporto nel registro tenuto dall'Autorità marittima, ovvero, identificativo numerico del natante da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie; nominativo, estremi della patente nautica e recapito telefonico del conduttore responsabile del trasferimento sul luogo di immersione nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
f)    nominativo della persona che rimane a bordo dell'unità appoggio per tutta la durata dell’immersione e recapito telefonico di pronta rintracciabilità.
La suddetta registrazione dei dati costituisce prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata in appoggio e deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di immersione, per un periodo di almeno trenta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
Sia in caverna sia in grotta sia in relitto, è consentita l’immersione guidata di un gruppo di subacquei in numero non superiore a quattro.
Sia in grotta sia relitto è vietata la penetrazione a più di un gruppo per volta salvo che la Guida, a seguito di valutazione oggettiva del rischio, con piena assunzione di responsabilità, in relazione all'attività di immersione da compiere nel contesto del sito da visitare, giudichi sicura la penetrazione a più di un gruppo per volta.
Prima che abbia inizio l'immersione guidata, la Guida in qualità di responsabile dell'immersione, deve registrare i dati come qui stabilito.
L'effettuazione di attività subacquee finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni con penetrazione in grotta, in caverna o in relitto, svolte con o senza il supporto di unità navali è consentito esclusivamente ai Centri formazione ed addestramento subacqueo espressamente specializzati per tali attività ed è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni.
Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari da utilizzarsi nell’immersione, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, eventualmente messa a disposizione dai predetti enti, devono essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza secondo i migliori standard in uso a livello nazionale e internazionale nonché corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza.
Nel corso delle prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli Istruttori e gli Aiuto-Istruttori devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto Istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate.
L'Istruttore impegnato nelle attività subacquee finalizzato al conseguimento di brevetti subacquei per le immersioni in caverna, in grotta o in relitto deve possedere le abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le specifiche attività.
Durante le ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti per dette attività subacquee.
Prima di dare inizio all’immersione, l'Istruttore deve illustrare agli allievi le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l’attività subacquea didattica programmata e deve, altresì, operare, entro i limiti imposti dal proprio brevetto e rispettare le regole di sicurezza stabilite dalla didattica di riferimento, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
Nelle situazioni dell’immersione per il conseguimento di brevetti, i discenti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dall'Istruttore.

SEZIONE IV
Immersioni in forma privata

Art 20
(Immersione in forma privata)

Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con o senza il supporto di unità d’appoggio è soggetta all’osservanza delle presenti disposizioni e, pertanto, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell’immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite di tempo di decompressione).
L’immersione in autonomia è consentita esclusivamente a chi sia in possesso di idoneo brevetto subacqueo entro i imiti imposti dal brevetto.

Art. 21
(Immersione privata svolta con supporto di unità da diporto)

Le immersioni subacquee in forma privata con il supporto di un’unità nella propria
disponibilità è soggetta alle disposizioni generali di cui all’Art. 39 del Codice della Nautica da Diporto, in merito all’obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell’allegato V del DM 146/2008 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all’Art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso delle immersioni de quo, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra, ovvero, da bordo con l’utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un’unità nella propria disponibilità e, comunque, non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione.

Art. 22
(Immersione in forma privata per proprio conto in caverna, grotta e relitto)

Le immersioni in caverna sono consentite a chi sia in possesso di brevetto abilitativo alle immersioni in caverna o superiore, rilasciato da didattica riconosciuta, ovvero, di un brevetto subacqueo di secondo livello o equivalente.
Le abilitazioni superiori valgono anche per le immersioni di categoria inferiore.
Nel caso d’immersione di un gruppo formato da subacquei con brevetti disomogenei, devono valere per tutti i partecipanti i limiti del brevetto inferiore.
Per quanto concerne le procedure di sicurezza e le attrezzature tecniche di dotazione, i subacquei impegnati nelle penetrazioni in grotta o in relitto devono attenersi a quanto previsto dalle rispettive didattiche di appartenenza che hanno rilasciato il relativo brevetto.
Per una pronta localizzazione ogni subacqueo impegnato in immersione con penetrazione in grotta o in relitto deve essere sempre munito di un segnale luminoso da applicare sulla parte alta del corpo (nuca, rubinetterie).
In applicazione del dispaccio n. 1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Divisione 6 nonché del dispaccio n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, le dotazioni supplementari di cui all'Art. 90 del DM 146/2008 non sono obbligatorie nel caso delle immersioni de quo svolte dal privato in forma privata per proprio conto con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e, comunque, non fornita in uso da parte del Centro formazione e di immersione.
Ove richiesto da persone in possesso di brevetto, le quali ritengono di condurre autonomamente l'immersione in caverna, in grotta o in relitto, al Centro di formazione e di immersione è consentito erogare il servizio di supporto logistico di appoggio di superficie.
In tale ultima ipotesi, necessita la registrazione dei dati per la prestazione del servizio di supporto tecnico-logistico di superficie prestata che costituirà prova della stipula del contratto di erogazione del servizio e copia della stessa deve essere a bordo dell'unità utilizzata.
Detta registrazione deve essere custodita, a cura dello stesso Centro di formazione e di immersione, per un periodo di centosessanta giorni e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.

CAPO III
SEZIONE I
Unità di diporto in appoggio all’immersione subacquea turistico-ricreativa

Art. 23
(Utilizzo dell'unità di diporto)

L’unità da diporto può essere utilizzata anche da parte di Centri formazione e di immersione, ovvero, di Centri di formazione ed addestramento subacqueo professionalmente organizzati per erogare, a qualunque titolo, anche il servizio di supporto tecnico-logistico di superficie nei confronti di subacquei già in possesso di brevetti o di aspiranti al conseguimento di brevetti.
L’Art. 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione disciplina gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione all’esercizio dell’attività di immersione subacquea, con autorespiratore, a scopo ricreativo, in sé e per sé considerata, svolta in forma guidata o al conseguimento di brevetti o ancora in forma privata per proprio conto, indipendentemente dall’utilizzo o meno di un’unità da diporto in appoggio.
In forza del combinato disposto degli articoli 2,27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del Dm 146/2008, si ha utilizzo dell’unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente Capo, in caso di:
a)    presenza a bordo di attrezzatura destinata all’immersione dei subacquei imbarcati;
b)    presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
c)    presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente Capo.
La mancanza di una sola delle condizioni di cui sopra determina la presunzione di utilizzo dell’unità da diporto, impiegata del Centro di formazione e di immersione, in attività di noleggio a terzi con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che non sia fornita dal medesimo Centro di formazione e di immersione prova di trasporto terzi a titolo meramente amichevole o di cortesia.
Salva l’ipotesi di contratto di utilizzazione dell’unità da diporto in appoggio di superficie all’immersione subacquea stipulato per iscritto o mediante accordi verbali, l’adempimento dell’obbligo di tenere a bordo i dati dell’attività di immersione, registrati come indicato, costituisce prova dell’esistenza di un contratto di utilizzazione dell’unità medesima quale appoggio di superficie all’immersione predetta.

Art. 24
(Disposizioni di sicurezza per l’immersione con il supporto di unità da diporto)

1.    L’unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie all’immersione, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive per ragioni di sicurezza tenuto conto anche alla morfologia dei luoghi:

a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l’attenzione in loco;
b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni;
c) stralcio cartografico della zona con l’indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.
2. La bombola di riserva deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione secondo le valutazioni della Guida e/o dell’Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio dell'unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile). Durante l’immersione l’unità rimane presidiata dal conduttore pronto a manovrare all’occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
4. Durante l’immersione guidata, ovvero, didattica, ovvero, nel caso di prestazione del solo servizio di supporto logistico di superficie, a bordo dell’unità deve essere presente una persona capace di effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza.

Art. 25
(Disposizioni di sicurezza per l’immersione senza il supporto di unità da diporto)

1.    Nel caso di partenza da terra, il Centro di formazione e di immersione o il Centro di formazione ed addestramento deve garantire sul luogo di partenza a riva, la presenza di quanto segue:
a)    mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
b)    tabella con indicazione dei numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni;
c)    una cassetta di pronto soccorso conforme ed una maschera di insufflazione;
d)    una bombola di riserva di almeno dieci litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida o dell’istruzione in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra;
e)    una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell’immersione, ove previste soste di decompressione obbligate;
f)    un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467.
2.    Durante l’immersione guidata o didattica senza unità di diporto in appoggio, deve essere garantita la presenza di una persona nel luogo di partenza a terra capace di effettuare eventuali comunicazioni d’emergenza, per consentire eventualmente il successivo ricovero per il trattamento delle patologie subacquee.

Art 26
(Segnalamenti diurni e notturni per l’immersione con il supporto di unità da diporto)

La Guida o l’Istruttore deve vigilare sull’osservanza dei commi 3 e 4 dell’Art. 91 del D.M. 146/2008.
In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie quale dotazione di emergenza solo per cause tecniche o di forza maggiore ove uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e non goda più della protezione offerta dall’unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
In caso di utilizzo dell’unità di diporto in appoggio in superficie come segnalamento le immersioni, la stessa deve mostrare:
-    di giorno: una bandiera di coloro rosso con striscia diagonale bianca;
-    di notte: una luce lampeggiante gialla posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d’orizzonte a non meno di trecento metri di distanza;
In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso applicato sulla parte alta del corpo per una pronta localizzazione.

Art. 27
(Segnalamenti diurni e notturni per l’immersione senza il supporto di unità da diporto)

Nelle immersioni subacquee svolte in gruppo senza supporto di unità da diporto, i partecipanti all'immersione possono segnalare l'intero gruppo con un singolo galleggiante rispondente ai requisiti prescritti al comma 1 e 2 dell'Art. 91 del DM 146/2008 ed osservando i successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 91.
La Guida o l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata o didattica deve vigilare sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, succitati, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si allontani accidentalmente dal gruppo e non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
1.    In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso applicato sulla parte alta del corpo per una pronta localizzazione.
2.    In caso di immersione collettiva notturna, sul punto di partenza a riva, in posizione che ne garantisca la visibilità in immersione, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
3.    In caso di immersione collettiva notturna, deve essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa o stroboscopica solidale con il galleggiante di cui all'Art. 130 DPR 1639/1968.

Art. 28
(Comunicazione di inizio attività)

Chi intende svolgere l'attività di immersioni guidate o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei a scopo ricreativo, con l’impiego di un’unità da diporto in appoggio di superficie, deve presenta alla Capitaneria competente, in duplice esemplare, una comunicazione allegando quanto segue:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o   ricreativo.
Per le associazioni sportive dilettantistiche è sufficiente copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) indicazione del tratto di costa, ovvero, del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell’attività;

c) copia integrale dell’eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all’ormeggio dell’unità da diporto, ovvero, copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e alaggio;  

d) elenco delle unità navali utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità.

e) copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero, in caso di natanti da diporto, la seguente documentazione in copia:

(1) dichiarazione di potenza del motore o del certificato d ’ uso del motore per ogni singola natante da diporto;

(2) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto provvisto di marcatura CE;
(3) licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le sei miglia dalla costa);

f) copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza di assicurazione obbligatoria estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell’utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
3) Il secondo esemplare della comunicazione, assunto a protocollo e vistato dall’Ufficio ricevente per attestarne l’avvenuta presentazione, è restituito all’interessato e va conservato presso la sede dell'impresa, nonché a bordo di ogni natante, in copia fotostatica, con i relativi allegati, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
La suddetta comunicazione costituisce documento di bordo ed è valida ai fini dell’Art. 68 del Codice della navigazione ed ogni variazione di uno degli elementi dichiarati, ai fini del prosieguo dell’attività, deve essere comunicata entro quindici giorni con le modalità previste nel presente articolo, indicando le variazioni intervenute e confermando quei dati che non abbiano subito modifiche rispetto alla precedente comunicazione, nonché allegando la documentazione richiesta.
La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente con quanto già comunicato alla Capitaneria.

CAPO IV
SEZIONE I
Sanzioni

Art. 29
(Sanzioni per mancanza di requisiti ed autorizzazioni)

Chiunque svolga le attività sopraindicate senza i requisiti e/o le autorizzazioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione sino a tre anni e con multa sino a quattromila euro, oltreché con la confisca dell’attrezzatura subacquea in suo possesso, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

Art. 30
(Sanzioni per inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni autorizzative)

Chiunque, ancorché in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui alla presente legge, svolga le attività sopraindicate senza l’osservanza di quanto disposto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, oltreché con la confisca dell’attrezzatura subacquea in suo possesso, salvo che il fatto non costituisca reato.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

Ad oggi, in Italia, non c’è una legge-quadro, a differenza di altre discipline, che regoli l’attività della subacquea turistico – ricreativa e che istituisca le figure professionali della guida e dell’istruttore.
Non solo non vi è una legge-quadro, ma neppure una legge dello Stato in detta materia.
Per tale suddetta ragione, il Liceo G.B. Bodoni Classico, Scientifico, Scienze applicate e Sportivo con sede in Saluzzo (CN) ha voluto predisporre un disegno di legge in materia di attività subacquea turistico-ricreativa.
Una scelta, quella del Liceo G.B. Bodoni dettata dalla consapevolezza che chiunque, anche un autodidatta, potrebbe noleggiare l’attrezzatura e immergersi liberamente con autorespiratore in acque interne o marine, anche da solo, ove non vi fossero restrizioni in ambito locale, quali ordinanze o regolamenti che imponessero particolari divieti, senza il dovere di osservanza di una normativa.
Al fine di raggiungere il risultato sperato, i partecipanti al disegno di legge di cui sopra hanno preso spunto dalle seguenti fonti:
-    Codice della nautica da diporto;
-    Regolamento approvato con ordinanza n. 75 del 14.04.2014: Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 nell’ambito del Circondario Marittimo di Genova e successive modifiche ed integrazioni ex Ordinanza n. 220 15.07.2014;
-    Quanto è emerso dalle riunioni con l’Avv. Giancarlo D’Adamo del Foro di Torino e con l’avv. Thomas Tiefenbrunner del Foro di Bolzano quali rappresentanti dell’Associazione Diritto & Subacquea;
Sul Codice della nautica da diporto
In data 29 luglio 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto n. 146, quale Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto” (GU n. 222 del 22-9-2008 – Suppl. Ordinario n. 223) che, tuttavia, in termini applicativi non opera in tutto il territorio nazionale laddove eventuali leggi regionali dispongano altrimenti.
Si osservi come l’unica norma statale che in qualche modo regola l’attività subacquea è dettata dall’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (1), espressamente richiamato dall’art. 91 del decreto ministeriale in esame, concernente l’obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione.
Detto decreto, attuativo, in primis, di norme che regolano la nautica da diporto, attiene all’attività subacquea – ricreativa limitatamente alle “Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”, quindi, regola solo indirettamente l’attività subacquea, agli articoli 90 e 91, tra una serie di norme che riguardano principalmente l’attività da diporto.
 
L’art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza), stabilisce, oltre che la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, le ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità da diporto impiegate come unità appoggio nel corso di immersioni subacquee a carattere ricreativo o sportivo senza, tuttavia, imporre obblighi specifici in capo all’istruttore.
L’ art. 91 (Segnalazione), prevede invece una serie di obblighi di segnalazione.
I suddetti articoli vedono come destinatario ultimo delle prescrizioni in esso contenute il subacqueo in immersione in genere, a cui deve attenersi al fine di segnalare la propria posizione senza porre distinzione alcuna tra immersioni dalla barca o da terra, così, come tra immersione in apnea o con autorespiratore.
Ogni subacqueo in immersione ha l’obbligo di avere con se il pedagno. Non sono previste deroghe, per cui deve essere portato indistintamente in escursione come anche nelle immersioni didattiche a qualsiasi livello.
La norma è molto chiara e anche se non espressamente indicato si può facilmente ritenere che è prudente riemergere lungo la cima della boa di segnalazione o della cima del pedagno, indipendentemente dal raggio dei 50 metri previsti.
L’istruttore nel corso delle attività didattiche ha l’obbligo di verificare che tutti gli allievi siano dotati del pedagno al pari di tutte le altre dotazioni obbligatorie.
La trasgressione di queste disposizioni di legge comporta una sanzione amministrativa ed una presunzione di colpa in caso di incidente e può inficiare la copertura assicurativa.
(1)
L’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, è il seguente: “(Segnalazione). Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione”. Tale articolo è richiamato espressamente con nota a margine dell’art. 91 del d.m. 146/2008.

Sul Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell’ambito del Circondario Marittimo di Genova approvato con ordinanza n. 75 del 14.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni ex Ordinanza n. 220 15.07.2014

La Capitaneria di Porto di Genova considerato che la Regione Liguria, con foglio prot. n. PG/2010/181720 in data 30 dicembre 2010, ha comunicato l’abrogazione della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo) in forza dell’art. 17, comma 3), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (pubblicata sul BURL n. 18 del 29.12.2010 Parte I), ritenuto necessario attualizzare la disciplina delle attività nautico-diportistiche, incluso la materia della locazione e noleggio di natanti da diporto, alla luce delle normative entrate in vigore successivamente alle ordinanze n.87/1996 , n. 123/1997 e n.18/1999, ritenuto, altresì, necessario rivedere la disciplina in materia di attività subacquee, di cui all’ordinanza n. 18/1999, anche al fine di prevedere la possibilità, in capo a soggetti eroganti a qualunque titolo servizi di immersione professionalmente organizzati, di poter prestare il solo servizio logistico di superficie, anche con unità appoggio, a beneficio di praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo in forma privata  e senza assistenza durante l’immersione, ha approvato con ordinanza n. 75 del 14.04.2014 il Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 nell’ambito del Circondario Marittimo di Genova.
Il suddetto Regolamento ha offerto spunti per delimitare l’ambito di applicazione del disegno di legge sopraindicato e consentito, così, di elencare definizioni ed individuare soggetti e requisiti nonché norme sull’immersione guidata, didattica e svolta in forma privata per proprio conto anche in caverna, grotta e relitto con o senza supporto di unità da diporto.

Approfondimento tematico

La necessità di andare sott’acqua è sempre esistita non fosse per cercare cibo, riparare navi o, chissà, forse già per osservare la vita sotto la superficie del mare, quantomeno inizialmente.
Così, ad esempio, nell’antica Grecia è noto che ci si immergeva in apnea.
Merita particolare attenzione la storia di SCILLA di SCIONE, risalente al 500 a.c.
Erodoto ci racconta che il greco Scilla durante una campagna navale fu fatto prigioniero e imbarcato dal re persiano Serse.
Quando Scilla seppe che Serse stava per attaccare una flotta greca afferrò un coltello e saltò fuori bordo. I persiani non riuscirono a trovarlo in acqua e credettero che fosse annegato. Scilla, invece, li sorprese di notte e si fece strada tra tutte le navi della flotta di Serse, liberandole dagli ormeggi: usò un giunco cavo come boccaglio per non essere visto, poi nuotò per circa 15 chilometri per raggiungere i greci oltre Capo Artemisio.
Nel tempo che seguì, si tentò di restare in immersione sempre più a lungo, ma respirare attraverso canne di giunco più lunghe di circa mezzo metro non permettevano la respirazione; infatti la pur esigua pressione dell'acqua non consentiva ai deboli muscoli della gabbia toracica di espandersi ed inspirare l'aria. Si provò anche a respirare da una borsa piena d'aria portata sott'acqua, ma l’impresa fallì a causa dell'inalazione del diossido di carbonio.
Per secoli le iniziative sono andate avanti, ma non tanto avanti come si potrebbe credere. Anche Leonardo fu della partita: a lui si attribuiscono disegni di campane per permettere all’uomo di respirare sott’acqua.
Nel XVI secolo si iniziò ad utilizzare la c.d. campana subacquea, il primo vero sistema per rimanere sott'acqua per un tempo relativamente lungo. La campana veniva calata verticalmente e tenuta ferma alcuni metri sotto la superficie, il fondo era aperto all'acqua e la parte superiore conteneva l'aria che veniva però compressa dalla pressione dell'acqua in funzione della profondità. Un subacqueo poteva lasciare la campana per un minuto o due per raccogliere spugne o esplorare il fondo, per poi tornare per un breve lasso di tempo finché l'aria nella campana diventava irrespirabile a causa dell'accumulo di anidride carbonica.
Sempre nello stesso periodo, in Inghilterra e Francia degli scafandri fatti di pelle venivano usati a profondità di quasi 20 metri. L'aria veniva pompata dalla superficie con l'aiuto di pompe manuali. Presto vennero realizzati dei copricapi di metallo per resistere a pressioni ancora maggiori e i palombari andarono più in profondità. Entro il 1830 il copricapo rifornito d'aria dalla superficie era sufficientemente perfezionato da permettere vasti lavori di recupero.
Nel XIX secolo, epoca di grandi esplorazioni e scoperte, la storia narra dei primi sottomarini e delle imprese dei palombari. Senza scendere in una dettagliata cronologia dell’evoluzione subacquea, si può, tuttavia, ricordare  come molti meriti  debbano essere  attribuiti a Jacques Cousteau ed Emile Gagnan per l’invenzione nel 1943 dell’aqua-lung, ovvero, della prima attrezzatura subacquea a circuito aperto, consistente in un cilindro ad alta pressione (la bombola) e in un regolatore per la respirazione (erogatore) in grado di fornire al sub il gas contenuto nella bombola alla pressione ambientale, tramite una  valvola automatica dell’erogatore posta sulla rubinetteria collegata alla bombola.
A differenza dei successivi erogatori sviluppati in seguito (bistadi) questo era denominato “monostadio” con due tubi corrugati (Royal Mistral).
I subacquei francesi amano credere che la subacquea sia nata dall’impegno e dall’ingegno di Cousteau. Tale affermazione per certi versi è vera, forse non tanto per le invenzioni tecnologiche e la fondazione di associazioni quali la CMAS (Confederation Mon- diale des Activitès Subaquatiques), dalla quale lo stesso Cousteau prese le distanze anni dopo, quanto piuttosto per l’infinito amore per il mare e per le esplorazioni marine che lo stesso Jacques Cousteau ha saputo trasmettere ai suoi contemporanei e alle generazioni future.
“Il mondo sommerso, come tutto l’universo, forse non esisterebbe se non ci fosse qualcuno che testimonia della sua esistenza. Le scoperte sono qualcosa di simile alla creazione.
Scoprendo il mondo marino insieme a noi, anche voi lo create” (Jacques Cousteau) (1).
In Italia la FIPS (Federazione Italiana Pesca Sportiva), nata originariamente per promuovere la pesca dilettantistica nelle acque interne e in mare, nel 1949 ha allargato il proprio campo di azione alla subacquea prendendo il nome di FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee).
Nel 1968 nasce la FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) che ha fortemente contribuito a diffondere in Italia l’attività subacquea. Molti istruttori di lungo corso delle più note didattiche hanno compiuto i loro primi passi o, meglio, le loro prime pinneggiate, con la FIAS.
L’esplorazione subacquea ha da sempre affascinato l’uomo.
Grazie a battelli supertecnologici è stato possibile esplorare gli abissi ed i subacquei spinti a profondità fino a qualche decennio fa inimmaginabili; ciò nonostante centinaia di creature marine viventi restano tutt’ora sconosciute.
Il 20 luglio 1969 un uomo è riuscito a mettere piede sulla luna, ma a tutt’oggi mai nessun uomo ha toccato il punto più profondo del mare.
Le esplorazioni subacquee, così, come la pesca subacquea sono rimaste ancora per anni attività per pochi, dalla spiccata natura “pionieristica”.
Il subacqueo è stato a lungo visto come l’uomo coraggioso e sportivo che sfidava il pericolo.
Era il 1972 quando Jean-Albert Foex scriveva: “Se volete dedicarvi alle attività subacquee, dovete per prima cosa convincervi che quello marino è un ambiente ostile, un ambiente in cui l’uomo è continuamente soggetto ad aggressioni” (2).
Fortunatamente non tutti la pensavano così, qualcosa era già cambiato e molto stava cambiando.
Agli inizi degli anni settanta la Scubapro, azienda interna- nazionale leader nel settore delle attrezzature subacquee, immetteva sul mercato una (se non la più) significativa innovazione della  subacquea moderna, il GAV, acronimo di Giubbetto ad Assetto Variabile: poco più di un salvagente che si gonfiava al suo interno, tramite l’immissione di aria, aumentando di volume e permettendo al subacqueo di equilibrarsi alla profondità voluta, con la possibilità di rimanere anche immobile, sospeso nell’acqua senza dover contrastare con le pinne la pressione che  lo rendeva negativo e lo spingeva verso  il basso. Il GAV ha cambiato, così, completamente il modo di andare sott’acqua. Negli stessi anni, la stessa Scubapro ha lanciato sul mercato il primo computer analogico subacqueo, ma ciò che veramente ha trasformato uno sport per pochi in un fenomeno di massa è stato l’avvento di nuove teorie e di nuovi modi di concepire la subacquea.
Non è importante battere il record precedente, quello che è importante è che tutti possano accedere e contemplare le meraviglie di quel mondo.
Nascono le prime organizzazioni con lo scopo di commercializzare e diffondere il più possibile la subacquea.
La PADI (Professional Association of Diving  Instructors) nasce negli Stati Uniti nel  1966 e diviene l’organizzazione subacquea più  diffusa e famosa al mondo.
I nuovi concetti si vanno affermando, le meraviglie dei mari tropicali diventano accessibili, se non a tutti, quantomeno a molti.
I brevetti vengono concepiti con corsi molto più snelli e veloci.
Negli anni sorgono nuove organizzazioni.
Negli anni novanta la SSI (Scuba Schools International) si affaccia sul mercato apportando nuove forme organizzative e metodologie d’insegnamento. Numerose agenzie didattiche, dai vari acronimi sviluppano propri programmi d’insegnamento con l’intento di rendere la subacquea sicura e accessibile a tutti.
L’industria della subacquea ha un vero e proprio boom di produzione, la tecnologia progredisce con sempre nuove innovazioni che aumentano le performance nel rispetto della sicurezza.
In tutte le località marine più famose sorgono centri immersioni e circoli subacquei, nascono il turismo subacqueo, i viaggi per subacquei, le crociere subacquee. Assistiamo a un vero e proprio fenomeno di massa nel quale molti operatori vengono coinvolti a partire dai produttori delle attrezzature, dalle organizzazioni didattiche, dai centri immersione (diving center), sino agli istruttori e alle guide subacquee.
Nel 1980 nasce il Divers Alert Network o DAN, una fondazione senza fini di lucro che assiste i subacquei in difficoltà tramite una rete internazionale di centrali d’allarme e di soccorso e conduce ricerche scientifiche relative all’attività subacquea e alla medicina iperbarica.
La subacquea non è un fenomeno statico, bensì in continua evoluzione: ciò che sembrava il limite dieci anni fa, oggi non lo è più.
Assistiamo così, da un lato alla diffusione di un nuovo fenomeno, ossia, quello della subacquea definita “tecnica”, dall’altro di nuove metodologie e filosofie d’immersione che tendono a responsabilizzare il subacqueo attraverso l’uso di attrezzature di maggiore qualità e forme di addestramento più intense.
Per contro, l’insieme di corsi di durata ridotta, le scarse abilità richieste e, a volte, un’atmosfera eccessivamente informale e rilassata creano un immagine della subacquea che può essere commercializzata come un’attività che richiede poco investimento di tempo o energia.
In verità questa visione della subacquea conduce inevitabilmente a un peggioramento delle capacità tecniche e della consapevolezza dei subacquei principianti, spesso incompetenti e attirati da attività che vanno ben oltre le loro possibilità e il loro livello di confort, con conseguente maggior stress e minor divertimento.
Concludendo, la subacquea non è (o non è più) una disciplina per pochi superuomini, bensì, lo sport e la passione di molti: ciononostante, non può essere quella di tutti.
Il passaggio da attività pionieristica, praticata da pochi coraggiosi  con un elevatissimo livello non solo di preparazione ma anche, e soprattutto, di consapevolezza, ad attività di massa, proposta a sportivi e turisti con modalità spiccatamente commerciali (si pensi alla proposta di praticare immersioni subacquee ai clienti di un villaggio turistico), non consente più di escludere la subacquea dall’elaborazione giuridica e rende necessario porsi il problema del regime giuridico della  responsabilità degli  operatori professionali.
Se è vero che il primo passo verso la sicurezza è certamente quello di lavorare sul livello di addestramento (e di conseguenza di confort) del subacqueo, deve essere altrettanto chiaro che le politiche commerciali non possono e non devono limitare il tempo necessario all’apprendimento.
La professionalità e la diligenza sono le prime difese dell’operatore subacqueo.
-    (1)  COUSTEAU, Gli Oceani, Milano, 1973, vol. 10, parte XX, p. 4.
-    (2)   FOEX, La chasse sous marine en 10 leçons – La caccia subacquea in 10 lezioni, Milano, 1973, p. 7.