Disposizioni per l'efficientamento energetico nelle scuole di ogni ordine e grado

  • Pubblicato il 30 Aprile 2020
  • da IIS Carducci, Cassino (FR)
Disposizioni per l'efficientamento energetico nelle scuole di ogni ordine e grado

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge proposto vuole essere un ulteriore tassello in risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, e soprattutto quello degli edifici scolastici, per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea e dal nostro “Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia” (PNIEC) per il periodo 2021-2030, obiettivi, che per la parte di interesse, si possono sintetizzare in:
-    uso di energia da fonti rinnovabili che deve passare dal 20% fissato per il 2020 al 32% per il 2030;
-    efficienza energetica che deve passare dal 20% previsto per il 2020 al 32,5% per il 2030;
-    riduzioni di gas a effetto serra dal -20% del 2020 al -40% nel 2030.
Per individuare gli strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati fatti molti studi che hanno evidenziato come, negli Stati membri dell’UE, quasi il 50% dell’energia finale è utilizzata per riscaldamento e raffrescamento e come gli edifici in generale assorbono circa il 40% del consumo energetico finale generando il 36% delle emissioni di gas serra. Urge così un intervento sul patrimonio immobiliare.
La riqualificazione energetica degli edifici rappresenta un fondamentale strumento per la lotta all’emergenza climatica e svolge un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale.
L’edilizia deve quindi diventare “edilizia sostenibile”, a basso impatto ambientale ed energetico con riferimento non solo ai nuovi edifici ma anche e soprattutto a quelli esistenti.
Gli studi condotti hanno mostrato come il processo di ristrutturazione degli edifici, per poter essere efficace in termini di risparmio energetico, dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3% l’anno e deve essere quindi opportunamente sollecitata.
Adoperarsi per essere il primo continente a impatto zero sul clima, alla luce delle linee di intervento dell’“European Green Deal" e dell’Agenda 2030, ha portato già da tempo il nostro Paese a definire una politica fiscale per facilitare la transizione verso un'energia pulita, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Nell’ottica descritta la presente proposta di legge vuole intervenire per favorire la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici che oggi, nella maggior parte dei casi, rappresentano il «già costruito» da riconvertire ed efficientare.
Oggi, nel nostro Paese le principali misure di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sono rappresentate da: detrazioni fiscali, conto termico e i certificati bianchi.
Le misure, sono state introdotte con la finanziaria 2007 e sono state prorogate annualmente, anche con modifiche operative del meccanismo (es. il Dl 63/2013 ha aumentato la percentuale detraibile, portandola dal 55% al 65%).
Norme successive, oltre a prorogare il beneficio fiscale, hanno esteso la detrazione ad interventi fino ad allora esclusi (es diverse leggi di stabilità emanate tra il 2014 e il 2016 e la legge di bilancio 2017, oltre alla proroga, hanno esteso il beneficio anche ad interventi di: efficientamento di condomini, schermature solari, caldaie a biomassa, sistemi di building automation, fino ad allora esclusi).
La legge di bilancio 2018 ha modificato la percentuale detraibile per alcuni interventi, portandola dal 65% al 50% (finestre e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa), ed ha esteso il 65% ai micro-cogeneratori.
L'ultima proroga è arrivata con la Legge di bilancio 2020 (L.160/2019), che ha confermato gli incentivi e le detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazioni edilizie e l’Ecobonus (detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento) per tutto il 2020.
Gli interventi oggi incentivati sono di vario genere: rifacimento della struttura per migliorare l'isolamento termico, installazione di caldaie efficienti a condensazione, pompe di calore, impianti solari termici per l'acqua calda...e sono indicati in modo analitico nelle disposizioni normative che riportano, per ciascuna tipologia di intervento, la percentuale di detrazione e l’importo massimo dell’incentivo ammesso.
A questi incentivi possono accedere i contribuenti che possiedono l'immobile a qualsiasi titolo, quindi:
o    le persone fisiche: proprietario, inquilino, soggetti in comodato o condòmini (per interventi sulle parti comuni condominiali) il familiare convivente con il detentore del titolo;
o    le associazioni tra professionisti;
o    gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
o    i titolari di reddito d’impresa ma solo relativamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
La normativa attuale prevede anche un Eco bonus per i condomini per interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni con aliquota variabile tra il 70 e l’85% con una spesa massima detraibile di € 40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio che sale a € 136.000 per interventi che combinano riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.

Con riferimento agli interventi sugli edifici scolastici abbiamo che la riqualificazione energetica di una scuola pubblica può beneficiare del contributo a fondo perduto del Conto Termico.
Possono accedere al meccanismo i Comuni, le Province e agli altri Enti pubblici che detengono la proprietà degli istituti scolastici, anche qualora scelgano di affidarsi a una ESCo (Energy Service Company) per la gestione energetica e per la realizzazione degli interventi.
Il Conto Termico incentiva molte tipologie di interventi che possono rendere energeticamente più efficiente una scuola. Il contributo è calcolato in base del tipo di intervento, in funzione dell'incremento delle prestazioni energetiche che genera, o – nel caso di interventi sugli impianti - sulla base dell'energia producibile.
L'incentivo è pari orientativamente al 40% delle spese ammissibili e può arrivare fino al 65% nel caso di trasformazione di un edificio in edificio a consumo di energia quasi zero i c.d. nZEB
Dal 2021 tutti gli edifici, privati e pubblici, esistenti e nuovi, dovranno essere nZEB.
Con la Legge di bilancio 2020 è stato istituito anche un “PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO” da effettuarsi su edifici che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli interventi da effettuare sono individuati in base a criteri che considerano il consumo energetico degli edifici scolastici, la stima del risparmio energetico e la riduzione dei costi di gestione per gli Enti locali proprietari o gestori, nonché la popolazione scolastica presente e l'ampiezza degli edifici. Per attuare quanto previsto dal piano sono stati stanziati € 40 milioni complessivi per gli anni 2020-2023.
Nell’attuale quadro normativo quindi:
-    soltanto l’ente pubblico proprietario o gestore dell’edificio scolastico può accedere ai benefici esposti per gli interventi realizzati sulle scuole;
-    i titolari di reddito d’impresa possono accedere alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica e efficientamento solo relativamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale;
-    non sono più previsti crediti d’imposta per coloro che effettuano erogazioni in denaro alle scuole (es: ex “School bonus”).
Con la proposta di Disegno di Legge si ipotizza un’estensione dei benefici fiscali (credito d’imposta-eco bonus) per interventi di riqualificazione e efficientamento energetico realizzati da imprese su edifici scolastici pubblici.
Si ipotizza quindi una forma di partenariato pubblico-privato per dotare le scuole di pannelli solari, o di altri strumenti che permettono l’uso di fonti rinnovabili, e/o realizzare interventi di efficientamento energetico (es coibentazioni, sostituzione di finestre e infissi, interventi su sistemi di riscaldamento e/o rinfrescamento, su caldaie).
Oggi sono presenti sul mercato pannelli solari che consentendo di produrre acqua calda, di integrare il riscaldamento, di risparmiare gas metano, di produrre corrente elettrica, anche con la possibilità di accumulare l’energia prodotta e utilizzarla in un momento successivo, ma allo stato attuale detti interventi possono essere realizzati, con incentivi, soltanto dagli enti pubblici (Comuni, Province) proprietari o gestori. Non esistono forme di benefici per interventi effettuati da imprese private su edifici scolastici pubblici.
Il partenariato pubblico-privato che si propone, consente alle scuole di partecipare allo sviluppo della tutela ambientale e alle imprese di realizzare azioni a favore della collettività da inserire nel bilancio sociale la cui finalità, com’è noto, è quella di rendere l’impresa vicina alla collettività di riferimento.
Nel merito si prevedono detrazioni fiscali per le imprese che realizzano interventi di riqualificazione o efficientamento energetico per le scuole, proporzionali all’investimento realizzato, o l’estensione delle misure già presenti. Con il disegno di Legge proposto quindi, l’impresa potrà godere del beneficio anche per interventi realizzati su immobili diversi da quelli strumentali alla sua attività.
Le detrazioni fiscali saranno proporzionate all’investimento operato nella scuola.
Nell’ottica del partenariato pubblico-privato le scuole si impegnano a pubblicizzare, con pannelli o altre forme, l’intervento realizzato da terzi e la partnership sviluppata.
Il Ministero dell’istruzione istituirà un albo, o un’apposita sezione sul suo sito on line, delle imprese che hanno realizzato interventi a favore delle scuole anche in ottica di raccordo e collaborazione fra territorio e istituzioni.
I benefici di un simile intervento sono notevoli:
-    principalmente per l’ambiente, con riduzioni delle emissioni di CO2 grazie all’efficientamento energetico;
-    consente la riqualificazione degli edifici scolastici che diventano “edifici sostenibili” grazie all’investimento di imprese private e non dall’ente pubblico che detiene la proprietà dell’immobile;
-    porta ad un risparmio di risorse pubbliche (pari al costo dell’opera al netto del beneficio fiscale concesso), risorse risparmiate che lo Stato può comunque destinate al sistema scolastico per altre tipologie di intervento;
-    contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE e nel PNIEC del nostro Paese per il 2030;
-    l’energia prodotta con le fonti alternative e/o gli interventi di efficientamento realizzati riducono i costi per energia della singola scuola.  Con riferimento ai pannelli solari, soprattutto a quelli integrati e con accumulo, inoltre, la parte di energia prodotta e non utilizzata dalla scuola può essere da questa venduta reperendo così ulteriori fondi da utilizzare per finalità didattiche o per progetti di tutela ambientale. Si attiva così un circolo virtuoso di lotta alle varie forme di inquinamento, di tutela ambientale, di attuazione dell’Agenda 2030, di educazione alla cittadinanza attiva, in linea con il D.L. 111/2019 (c.d. decreto clima) che all'art. 1-ter, istituisce, addirittura un fondo, denominato "Programma #iosonoAmbiente", finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado;
-    l’impresa, oltre a godere di benefici fiscali diventa uno degli attori nel rapporto scuola-territorio con ripercussioni positive in termini d’immagine e visibilità grazie alle azioni di promozione e divulgazione poste in essere dalla scuola e dal Ministero dell’istruzione;
-     Le imprese inseriranno gli interventi realizzati nel loro bilancio sociale;
-    Si potenzia il raccordo scuola-territorio;
-    Gli strumenti di promozione che la singola scuola porrà in essere per dare visibilità all’intervento realizzato da terzi e alla partnership sviluppata, favoriranno le campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado.


Art 1
(Finalità)

1.    La presente Legge vuole stimolare la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle scuole per contribuire a ridurre l’emissione di CO2, a contrastare il cambiamento climatico, a valorizzare e integrare l’uso delle fonti rinnovabili nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi Europei e Nazionali fissati dall’European Green Deal, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia, nonché dall’Agenda 2030;
2.    La Legge si propone altresì di permettere la generazione di risorse aggiuntive per le scuole generate dal risparmio sui costi energetici e dalla eventuale vendita dell’energia prodotta in eccedenza rispetto a quella utilizzata, risorse che potranno essere dedicate a scopi didattici e/o di promozione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali;
3.    Promuove il partenariato pubblico-privato, il raccordo scuola-territorio e valorizza la responsabilità sociale delle imprese rispetto al territorio in cui operano;
4.    Estendere i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti in tema di eco-bonus e riqualificazione energetica alle imprese che realizzano interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico sulle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, prescindendo quindi dal requisito della strumentalità dell’edificio rispetto all’attività d’impresa.

Art 2
(Campo di applicazione)

1.    L’azione si realizza per interventi di riqualificazione e efficientamento energetico di edifici scolastici pubblici che ospitano scuole di ogni ordine e grado già presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di renderli “edifici sostenibili”.
2.    Gli edifici sui quali realizzare gli interventi devono avere già tutti i requisiti di sicurezza strutturale.
3.    L'impresa privata deve svolgere, direttamente o indirettamente, attività di progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi.

Art 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)    fonti energetiche rinnovabili: le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione biogas). Le fonti di energia rinnovabili sono quindi quelle fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei ‚tempi umani‛ e il cui utilizzo non pregiudica le risorse per le generazioni future;
b) biomasse: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura, alle industrie connesse comprese la pesca;
c) Impianto fotovoltaico e impianto solare termico: due tipologie di pannelli che funzionano grazie al sole. Il primo produce elettricità, il secondo calore, per mezzo di un fluido termovettore. Le due tipologie di pannelli possono integrarsi per un fabbisogno energetico completo e ottimale ma esistono anche pannelli di ultima generazione che incorporano entrambe le funzioni;
d)    Accumulatore termico: sistema formato da batterie che consentono di immagazzinare l’energia elettrica autoprodotta e di utilizzarla in un secondo momento;
e)    Risparmio energetico: riduzione di energia che viene consumata, mediante l'attuazione di interventi che rimuovono fattori che ne condizionano il consumo;
f)    Efficientamento energetico: capacità di ottimizzare lo sfruttamento dell’energia.  L’efficienza di un sistema comporta sempre un risparmio energetico, sia in termini economici sia sotto il profilo ambientale

Art 4
(Misura prevista)

1.    È prevista una detrazione IRPEF/IRES del 65% per i lavori svolti dalle imprese per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, ripartita in 6 quote annuali di pari importo.
2.    Il progetto viene inserito, inoltre, del bilancio sociale dell’Impresa che usufruisce di visibilità nell’ambito della sua comunità di riferimento, mediante la pubblicità fornitagli dall’edificio scolastico pubblico sul quale ha investito.

Art 5
(Ulteriori benefici previsti dal sistema istruzione)


1.    Le imprese che realizzano i lavori di riqualificazione e efficientamento energetico su edifici scolastici godranno, della detrazione fiscale IRPEF/IRES del 65%, e di ulteriori benefici concessi dal Ministero dell’Istruzione che saranno dettagliati e definiti con decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Sinteticamente riguarderanno:
a)    Azioni di pubblicità che le scuole si impegnano a realizzare, con pannelli o altre forme, per promuovere l’intervento realizzato da terzi e la partnership sviluppata, in un’ottica di raccordo scuola-territorio;
b)    Azione di promozione e rendicontazione al territorio, che Il Ministero dell’istruzione si impegna a realizzare, istituendo un albo, o un’apposita sezione sul proprio sito istituzionale on-line, dove riportate le imprese e le tipologie di interventi realizzati a favore delle scuole.

Art 6
(Tempi dell’intervento)

1.    L’impresa gode dei benefici di cui all’art 4 e 5 se porta a termine la progettazione e la realizzazione dell’intervento entro due anni dall’accordo firmato e autorizzato dagli enti preposti.

Art 7
(Durata degli interventi ai fini del beneficio fiscale)

1.    La detrazione delle spese per interventi di riqualificazione e efficientamento energetico degli edifici scolastici da parte delle imprese private è prevista per opere realizzate negli anni 2020 e 2022.

Art 8
(Imprese ammesse al beneficio)

1.    Possono usufruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa, persone fisiche, società di persone, società di capitali, che operano sul territorio nazionale regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, che eseguono direttamente o indirettamente, finanziando l’opera che imprese specializzate realizzano per loro conto e sotto la loro supervisione. I lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico su edifici scolastici di ogni ordine e grado.
2.    Le imprese ammesse al beneficio possono operare anche come consorzio fra imprese o in rete fra loro e in questo caso il beneficio verrà ripartito fra le stesse in proporzione alla quota di opera finanziata/realizzata da ciascuna di esse.
3.    Ai fini dell’ammissione al beneficio non sussiste pertanto la condizione di edificio strumentale per l’impresa.

Art. 9
(Tipologie di interventi finanziabili)

1.    La detrazione fiscale è ammessa per i seguenti interventi realizzati su edifici scolastici:
-    Interventi per l’isolamento termico dell’edificio: coibentazione di pareti, soffitti, tetti, pavimenti;
-    Isolamento termico tramite la sostituzione di finestre e infissi;
-    Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, con accumulo;
-    Installazione di impianti solari termici ibridi: acqua calda, energia e riscaldamento, con accumulo;
-    Sostituzione e/o efficientamento dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento con caldaie a condensazione di efficacia almeno pari alla classe A con installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
-    Installazione di pompe di calore ad alta efficienza.

Art 10
(Adempimenti per beneficiare delle detrazioni)

1.    Per poter beneficiare della detrazione fiscale, le imprese dovranno eseguire i pagamenti delle spese ammesse tramite bonifico, anche online tramite operazioni di internet banking.
Nella causale del bonifico si deve indicare il riferimento alla presente Legge e la scuola su cui l’intervento è realizzato.
2.    Le imprese dovranno inoltre procedere con le comunicazioni all’ENEA nelle modalità e nei termini già previsti dalla legge sull’Eco-bonus e sulle ristrutturazioni, a cui si rinvia, e a tutti gli altri adempimenti ivi previsti, compresa l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, iscritto in un elenco istituito presso l’Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica,  che attesti che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, il materiale utilizzato in termini di quantità e tipologia, la classificazione energetica raggiunta dall’edificio e che evidenzi la situazione prima e dopo l’intervento realizzato.

Art 11
(Attività di monitoraggio)

1.    Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Istruzione crea una banca dati nazionale con l’obiettivo di monitorare l’andamento degli interventi di riqualificazione energetica sulle scuole;
2.    Nella banca dati gli interventi di riqualificazione e efficientamento energetico sulle scuole saranno distinti fra interventi realizzati dagli enti pubblici proprietari o gestori e interventi realizzati da aziende private.

Art 12
(Copertura finanziaria)

La presente Legge non genera costi aggiuntivi per lo Stato, anzi genera un risparmio di spesa pari al 35% del costo dell’intervento realizzato oltre al risparmio sulle bollette a seguito dell’efficienza energetica raggiunta e all’uso di fonti alternative. 

 

il 17/05/2020
P. T. - Frosinone
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamenti parzialmente sostitutivi
Relazione illustrativa all’emendamento 4.1 e conseguente 5.1: proponenti Senatori: M, Q, T
Considerato il particolare momento che stiamo vivendo legato all’emergenza COVID 19, alle misure già adottate per la ripresa economica, comprese quelle degli incrementi degli incentivi in materia di eco-bonus, al fine di dare ulteriore impulso al sistema economico e stimolare gli investimenti delle imprese per la riqualificazione degli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado, si propongono i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO PARZIALMENTE SOSTITUTIVO 4.1
All’art. 4 sostituire il comma 1 con il seguente:
“ E’ prevista una detrazione IRPEF/IRES dell’80% per i lavori svolti dalle imprese per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici, ripartita in 4 quote annuali di pari importo”
conseguentemente
- all’art. 5 comma1 sostituire le parole “detrazione fiscale del 65%” con le parole “detrazione fiscale di cui all’art. 4 c. 1”
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/05/2020
P. T. - Frosinone
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO SOSTITUTIVO 12.1 presentato dai Senatori: M, M, Q, T
Relazione illustrativa all’emendamento sostitutivo dell’art 12
L’art 12 viene modificato per rendere più chiaro che il disegno di legge proposto oltre a non generare uscite per lo Stato non genera neanche minori entrate. Si specifica infatti che le minori entrate fiscali, derivanti dalle detrazioni concesse, sono interamente assorbite dai € 40 milioni complessivi per gli anni 2020-2023, già destinati dallo Stato agli Enti pubblici per il piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Con l’intervento proposto si genera quindi per lo Stato un risparmio di spesa pari al costo dell’intervento realizzato e non coperto dalla detrazione fiscale. Il risparmio può essere reinvestito nel settore istruzione.

Emendamento 12.1 sostituire l’art 12 con il seguente:
“ La presente Legge non genera costi aggiuntivi per lo Stato. Le minori entrate fiscali sono interamente assorbite dai fondi destinati dallo Stato agli Enti pubblici per il piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge proposto vuole essere un ulteriore tassello in risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare italiano, e soprattutto quello degli edifici scolastici, per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea e dal nostro “Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia” (PNIEC) per il periodo 2021-2030, obiettivi, che per la parte di interesse, si possono sintetizzare in:
-    uso di energia da fonti rinnovabili che deve passare dal 20% fissato per il 2020 al 32% per il 2030;
-    efficienza energetica che deve passare dal 20% previsto per il 2020 al 32,5% per il 2030;
-    riduzioni di gas a effetto serra dal -20% del 2020 al -40% nel 2030.
Per individuare gli strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati fatti molti studi che hanno evidenziato come, negli Stati membri dell’UE, quasi il 50% dell’energia finale è utilizzata per riscaldamento e raffrescamento e come gli edifici in generale assorbono circa il 40% del consumo energetico finale generando il 36% delle emissioni di gas serra. Urge così un intervento sul patrimonio immobiliare.
La riqualificazione energetica degli edifici rappresenta un fondamentale strumento per la lotta all’emergenza climatica e svolge un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale.
L’edilizia deve quindi diventare “edilizia sostenibile”, a basso impatto ambientale ed energetico con riferimento non solo ai nuovi edifici ma anche e soprattutto a quelli esistenti.
Gli studi condotti hanno mostrato come il processo di ristrutturazione degli edifici, per poter essere efficace in termini di risparmio energetico, dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3% l’anno e deve essere quindi opportunamente sollecitata.
Adoperarsi per essere il primo continente a impatto zero sul clima, alla luce delle linee di intervento dell’“European Green Deal" e dell’Agenda 2030, ha portato già da tempo il nostro Paese a definire una politica fiscale per facilitare la transizione verso un'energia pulita, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Nell’ottica descritta la presente proposta di legge vuole intervenire per favorire la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici che oggi, nella maggior parte dei casi, rappresentano il «già costruito» da riconvertire ed efficientare.
Oggi, nel nostro Paese le principali misure di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sono rappresentate da: detrazioni fiscali, conto termico e i certificati bianchi.
Le misure, sono state introdotte con la finanziaria 2007 e sono state prorogate annualmente, anche con modifiche operative del meccanismo (es. il Dl 63/2013 ha aumentato la percentuale detraibile, portandola dal 55% al 65%).
Norme successive, oltre a prorogare il beneficio fiscale, hanno esteso la detrazione ad interventi fino ad allora esclusi (es diverse leggi di stabilità emanate tra il 2014 e il 2016 e la legge di bilancio 2017, oltre alla proroga, hanno esteso il beneficio anche ad interventi di: efficientamento di condomini, schermature solari, caldaie a biomassa, sistemi di building automation, fino ad allora esclusi).
La legge di bilancio 2018 ha modificato la percentuale detraibile per alcuni interventi, portandola dal 65% al 50% (finestre e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa), ed ha esteso il 65% ai micro-cogeneratori.
L'ultima proroga è arrivata con la Legge di bilancio 2020 (L.160/2019), che ha confermato gli incentivi e le detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazioni edilizie e l’Ecobonus (detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento) per tutto il 2020.
Gli interventi oggi incentivati sono di vario genere: rifacimento della struttura per migliorare l'isolamento termico, installazione di caldaie efficienti a condensazione, pompe di calore, impianti solari termici per l'acqua calda...e sono indicati in modo analitico nelle disposizioni normative che riportano, per ciascuna tipologia di intervento, la percentuale di detrazione e l’importo massimo dell’incentivo ammesso.
A questi incentivi possono accedere i contribuenti che possiedono l'immobile a qualsiasi titolo, quindi:
o    le persone fisiche: proprietario, inquilino, soggetti in comodato o condòmini (per interventi sulle parti comuni condominiali) il familiare convivente con il detentore del titolo;
o    le associazioni tra professionisti;
o    gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
o    i titolari di reddito d’impresa ma solo relativamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
La normativa attuale prevede anche un Eco bonus per i condomini per interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni con aliquota variabile tra il 70 e l’85% con una spesa massima detraibile di € 40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio che sale a € 136.000 per interventi che combinano riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.

Con riferimento agli interventi sugli edifici scolastici abbiamo che la riqualificazione energetica di una scuola pubblica può beneficiare del contributo a fondo perduto del Conto Termico.
Possono accedere al meccanismo i Comuni, le Province e agli altri Enti pubblici che detengono la proprietà degli istituti scolastici, anche qualora scelgano di affidarsi a una ESCo (Energy Service Company) per la gestione energetica e per la realizzazione degli interventi.
Il Conto Termico incentiva molte tipologie di interventi che possono rendere energeticamente più efficiente una scuola. Il contributo è calcolato in base del tipo di intervento, in funzione dell'incremento delle prestazioni energetiche che genera, o – nel caso di interventi sugli impianti - sulla base dell'energia producibile.
L'incentivo è pari orientativamente al 40% delle spese ammissibili e può arrivare fino al 65% nel caso di trasformazione di un edificio in edificio a consumo di energia quasi zero i c.d. nZEB
Dal 2021 tutti gli edifici, privati e pubblici, esistenti e nuovi, dovranno essere nZEB.
Con la Legge di bilancio 2020 è stato istituito anche un “PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO” da effettuarsi su edifici che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli interventi da effettuare sono individuati in base a criteri che considerano il consumo energetico degli edifici scolastici, la stima del risparmio energetico e la riduzione dei costi di gestione per gli Enti locali proprietari o gestori, nonché la popolazione scolastica presente e l'ampiezza degli edifici. Per attuare quanto previsto dal piano sono stati stanziati € 40 milioni complessivi per gli anni 2020-2023.
Nell’attuale quadro normativo quindi:
-    soltanto l’ente pubblico proprietario o gestore dell’edificio scolastico può accedere ai benefici esposti per gli interventi realizzati sulle scuole;
-    i titolari di reddito d’impresa possono accedere alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica e efficientamento solo relativamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale;
-    non sono più previsti crediti d’imposta per coloro che effettuano erogazioni in denaro alle scuole (es: ex “School bonus”).
Con la proposta di Disegno di Legge si ipotizza un’estensione dei benefici fiscali (credito d’imposta-eco bonus) per interventi di riqualificazione e efficientamento energetico realizzati da imprese su edifici scolastici pubblici.
Si ipotizza quindi una forma di partenariato pubblico-privato per dotare le scuole di pannelli solari, o di altri strumenti che permettono l’uso di fonti rinnovabili, e/o realizzare interventi di efficientamento energetico (es coibentazioni, sostituzione di finestre e infissi, interventi su sistemi di riscaldamento e/o rinfrescamento, su caldaie).
Oggi sono presenti sul mercato pannelli solari che consentendo di produrre acqua calda, di integrare il riscaldamento, di risparmiare gas metano, di produrre corrente elettrica, anche con la possibilità di accumulare l’energia prodotta e utilizzarla in un momento successivo, ma allo stato attuale detti interventi possono essere realizzati, con incentivi, soltanto dagli enti pubblici (Comuni, Province) proprietari o gestori. Non esistono forme di benefici per interventi effettuati da imprese private su edifici scolastici pubblici.
Il partenariato pubblico-privato che si propone, consente alle scuole di partecipare allo sviluppo della tutela ambientale e alle imprese di realizzare azioni a favore della collettività da inserire nel bilancio sociale la cui finalità, com’è noto, è quella di rendere l’impresa vicina alla collettività di riferimento.
Nel merito si prevedono detrazioni fiscali per le imprese che realizzano interventi di riqualificazione o efficientamento energetico per le scuole, proporzionali all’investimento realizzato, o l’estensione delle misure già presenti. Con il disegno di Legge proposto quindi, l’impresa potrà godere del beneficio anche per interventi realizzati su immobili diversi da quelli strumentali alla sua attività.
Le detrazioni fiscali saranno proporzionate all’investimento operato nella scuola.
Nell’ottica del partenariato pubblico-privato le scuole si impegnano a pubblicizzare, con pannelli o altre forme, l’intervento realizzato da terzi e la partnership sviluppata.
Il Ministero dell’istruzione istituirà un albo, o un’apposita sezione sul suo sito on line, delle imprese che hanno realizzato interventi a favore delle scuole anche in ottica di raccordo e collaborazione fra territorio e istituzioni.
I benefici di un simile intervento sono notevoli:
-    principalmente per l’ambiente, con riduzioni delle emissioni di CO2 grazie all’efficientamento energetico;
-    consente la riqualificazione degli edifici scolastici che diventano “edifici sostenibili” grazie all’investimento di imprese private e non dall’ente pubblico che detiene la proprietà dell’immobile;
-    porta ad un risparmio di risorse pubbliche (pari al costo dell’opera al netto del beneficio fiscale concesso), risorse risparmiate che lo Stato può comunque destinate al sistema scolastico per altre tipologie di intervento;
-    contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE e nel PNIEC del nostro Paese per il 2030;
-    l’energia prodotta con le fonti alternative e/o gli interventi di efficientamento realizzati riducono i costi per energia della singola scuola.  Con riferimento ai pannelli solari, soprattutto a quelli integrati e con accumulo, inoltre, la parte di energia prodotta e non utilizzata dalla scuola può essere da questa venduta reperendo così ulteriori fondi da utilizzare per finalità didattiche o per progetti di tutela ambientale. Si attiva così un circolo virtuoso di lotta alle varie forme di inquinamento, di tutela ambientale, di attuazione dell’Agenda 2030, di educazione alla cittadinanza attiva, in linea con il D.L. 111/2019 (c.d. decreto clima) che all'art. 1-ter, istituisce, addirittura un fondo, denominato "Programma #iosonoAmbiente", finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado;
-    l’impresa, oltre a godere di benefici fiscali diventa uno degli attori nel rapporto scuola-territorio con ripercussioni positive in termini d’immagine e visibilità grazie alle azioni di promozione e divulgazione poste in essere dalla scuola e dal Ministero dell’istruzione;
-     Le imprese inseriranno gli interventi realizzati nel loro bilancio sociale;
-    Si potenzia il raccordo scuola-territorio;
-    Gli strumenti di promozione che la singola scuola porrà in essere per dare visibilità all’intervento realizzato da terzi e alla partnership sviluppata, favoriranno le campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado.


Art. 1
(Finalità)

1.    La presente Legge vuole stimolare la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle scuole per contribuire a ridurre l’emissione di CO2, a contrastare il cambiamento climatico, a valorizzare e integrare l’uso delle fonti rinnovabili nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi Europei e Nazionali fissati dall’European Green Deal, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia, nonché dall’Agenda 2030;
2.    La Legge si propone altresì di permettere la generazione di risorse aggiuntive per le scuole generate dal risparmio sui costi energetici e dalla eventuale vendita dell’energia prodotta in eccedenza rispetto a quella utilizzata, risorse che potranno essere dedicate a scopi didattici e/o di promozione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali;
3.    Promuove il partenariato pubblico-privato, il raccordo scuola-territorio e valorizza la responsabilità sociale delle imprese rispetto al territorio in cui operano;
4.    Estendere i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti in tema di eco-bonus e riqualificazione energetica alle imprese che realizzano interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico sulle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, prescindendo quindi dal requisito della strumentalità dell’edificio rispetto all’attività d’impresa.

Art. 2
(Campo di applicazione)

1.    L’azione si realizza per interventi di riqualificazione e efficientamento energetico di edifici scolastici pubblici che ospitano scuole di ogni ordine e grado già presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di renderli “edifici sostenibili”.
2.    Gli edifici sui quali realizzare gli interventi devono avere già tutti i requisiti di sicurezza strutturale.
3.    L'impresa privata deve svolgere, direttamente o indirettamente, attività di progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a)    fonti energetiche rinnovabili: le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione biogas). Le fonti di energia rinnovabili sono quindi quelle fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei ‚tempi umani‛ e il cui utilizzo non pregiudica le risorse per le generazioni future;
b) biomasse: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura, alle industrie connesse comprese la pesca;
c.    Impianto fotovoltaico e impianto solare termico: due tipologie di pannelli che funzionano grazie al sole. Il primo produce elettricità, il secondo calore, per mezzo di un fluido termovettore. Le due tipologie di pannelli possono integrarsi per un fabbisogno energetico completo e ottimale ma esistono anche pannelli di ultima generazione che incorporano entrambe le funzioni;
d)    Accumulatore termico: sistema formato da batterie che consentono di immagazzinare l’energia elettrica autoprodotta e di utilizzarla in un secondo momento;
e)    Risparmio energetico: riduzione di energia che viene consumata, mediante l'attuazione di interventi che rimuovono fattori che ne condizionano il consumo;
f)    Efficientamento energetico: capacità di ottimizzare lo sfruttamento dell’energia.  L’efficienza di un sistema comporta sempre un risparmio energetico, sia in termini economici sia sotto il profilo ambientale

Art. 4
(Misura prevista)

1.    È prevista una detrazione IRPEF/IRES dell’80% per i lavori svolti dalle imprese per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici, ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
2.    Il progetto viene inserito, inoltre, del bilancio sociale dell’Impresa che usufruisce di visibilità nell’ambito della sua comunità di riferimento, mediante la pubblicità fornitagli dall’edificio scolastico pubblico sul quale ha investito.

Art. 5
(Ulteriori benefici previsti dal sistema istruzione)


1.    Le imprese che realizzano i lavori di riqualificazione e efficientamento energetico su edifici scolastici godranno, della detrazione fiscale di cui all’art. 4 c. 1, e di ulteriori benefici concessi dal Ministero dell’Istruzione che saranno dettagliati e definiti con decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Sinteticamente riguarderanno:
a)    Azioni di pubblicità che le scuole si impegnano a realizzare, con pannelli o altre forme, per promuovere l’intervento realizzato da terzi e la partnership sviluppata, in un’ottica di raccordo scuola-territorio;
b)    Azione di promozione e rendicontazione al territorio, che Il Ministero dell’istruzione si impegna a realizzare, istituendo un albo, o un’apposita sezione sul proprio sito istituzionale on-line, dove riportate le imprese e le tipologie di interventi realizzati a favore delle scuole.

Art. 6
(Tempi dell’intervento)

1.    L’impresa gode dei benefici di cui all’art 4 e 5 se porta a termine la progettazione e la realizzazione dell’intervento entro due anni dall’accordo firmato e autorizzato dagli enti preposti.

Art. 7
(Durata degli interventi ai fini del beneficio fiscale)

1.    La detrazione delle spese per interventi di riqualificazione e efficientamento energetico degli edifici scolastici da parte delle imprese private è prevista per opere realizzate negli anni 2020 e 2022.

Art. 8
(Imprese ammesse al beneficio)

1.    Possono usufruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa, persone fisiche, società di persone, società di capitali, che operano sul territorio nazionale regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, che eseguono direttamente o indirettamente, finanziando l’opera che imprese specializzate realizzano per loro conto e sotto la loro supervisione. I lavori di riqualificazione e/o efficientamento energetico su edifici scolastici di ogni ordine e grado.
2.    Le imprese ammesse al beneficio possono operare anche come consorzio fra imprese o in rete fra loro e in questo caso il beneficio verrà ripartito fra le stesse in proporzione alla quota di opera finanziata/realizzata da ciascuna di esse.
3.    Ai fini dell’ammissione al beneficio non sussiste pertanto la condizione di edificio strumentale per l’impresa.

Art. 9
(Tipologie di interventi finanziabili)

1.    La detrazione fiscale è ammessa per i seguenti interventi realizzati su edifici scolastici:
-    Interventi per l’isolamento termico dell’edificio: coibentazione di pareti, soffitti, tetti, pavimenti;
-    Isolamento termico tramite la sostituzione di finestre e infissi;
-    Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, con accumulo;
-    Installazione di impianti solari termici ibridi: acqua calda, energia e riscaldamento, con accumulo;
-    Sostituzione e/o efficientamento dell’impianto di riscaldamento, raffrescamento con caldaie a condensazione di efficacia almeno pari alla classe A con installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
-    Installazione di pompe di calore ad alta efficienza.

Art. 10
(Adempimenti per beneficiare delle detrazioni)

1.    Per poter beneficiare della detrazione fiscale, le imprese dovranno eseguire i pagamenti delle spese ammesse tramite bonifico, anche online tramite operazioni di internet banking.
Nella causale del bonifico si deve indicare il riferimento alla presente Legge e la scuola su cui l’intervento è realizzato.
2.    Le imprese dovranno inoltre procedere con le comunicazioni all’ENEA nelle modalità e nei termini già previsti dalla legge sull’Eco-bonus e sulle ristrutturazioni, a cui si rinvia, e a tutti gli altri adempimenti ivi previsti, compresa l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, iscritto in un elenco istituito presso l’Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica,  che attesti che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, il materiale utilizzato in termini di quantità e tipologia, la classificazione energetica raggiunta dall’edificio e che evidenzi la situazione prima e dopo l’intervento realizzato.

Art. 11
(Attività di monitoraggio)

1.    Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Istruzione crea una banca dati nazionale con l’obiettivo di monitorare l’andamento degli interventi di riqualificazione energetica sulle scuole;
2.    Nella banca dati gli interventi di riqualificazione e efficientamento energetico sulle scuole saranno distinti fra interventi realizzati dagli enti pubblici proprietari o gestori e interventi realizzati da aziende private.

Art. 12
(Copertura finanziaria)

La presente Legge non genera costi aggiuntivi per lo Stato. Le minori entrate fiscali sono interamente assorbite dai fondi destinati dallo Stato agli Enti pubblici per il piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Approfondimento

Approfondimento normativo

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per superare queste sfide, l'Unione Europea sta definendo nuove strategie per un’economia sostenibile, trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità per tutti i settori, rendendo così la transizione equa e inclusiva.
Adoperarsi per essere il primo continente a impatto zero sul clima ha portato l’UE a definire, nel dicembre 2019, le linee di intervento dell’“European Green Deal" che ha iniziato così il suo lungo percorso che proseguirà, con un ulteriore vaglio congiunto della strategia e degli strumenti da parte degli Stati membri dell’Unione europea (UE), dell’Europarlamento e della stessa Commissione Europea (CE).
Se l’ European Green Deal prevede una tabella di marcia con azioni volte a:
-    promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare,
-    ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento,
sicuramente sono necessarie, anche da parte del nostro Paese, fra le altre, azioni volte a:
•    investire in tecnologie rispettose dell'ambiente;
•    garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici;
•    favorire l’uso di fonti energetiche alternative

In quest’ottica le azioni del Governo italiano sul clima, in attuazione del Green Deal Europeo, contenute nel DEF 2019 e nell’esposizione delle previsioni per il periodo 2020-2022, mostrano come il "Green New Deal " assuma, anche nel nostro Paese, un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria.
L’iniziativa italiana si inquadra in uno scenario globale che nel 2020 vedrà i leader mondiali impegnati nell’aggiornamento di alcuni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile di rilevanza ambientale, nella definizione della strategia per la conservazione della natura al 2030, in vista della COP15 sulla Convenzione per la biodiversità e nel definire un quadro di azione sempre più incisivo in materia climatico-energetica che sarà al centro della COP 26 in programma a Glasgow in Scozia.
Prima di addentrarci nelle azioni poste in essere nel nostro Paese e nelle misure adottate dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, riepiloghiamo di seguito l’evoluzione del contesto normativo e i principali accordi internazionali che sono alla base di tutte le norme sulla tutela del pianeta.
-    Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. È stata la prima conferenza mondiale dei Capi di Stato sull'ambiente, un evento senza precedenti anche in termini di impatto mediatico e di scelte politiche e di sviluppo conseguenti.
Svoltosi alla presenza di 172 governi e 108 capi di Stato o di Governo, 2.400 rappresentanti di organizzazioni non governative ha avuto presenze per un totale di oltre 17.000 persone. La Conferenza è stata chiamata anche Eco 92 (in portoghese), The Earth Summit (in inglese), in italiano Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite ma il suo nome ufficiale è United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). È comunemente chiamata la Conferenza di Rio;

-    Protocollo di Kyoto, che però ha vincolato solo i Paesi industrializzati.
Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) è entrato in vigore nel febbraio 2005 e ha regolamentato le emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas-serra, primo tra tutti l'anidride carbonica (CO2).
Il Protocollo è stato ratificato dall'UE (che si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990) e successivamente dai suoi Stati membri. La percentuale fissata a livello europeo è stata ripartita in maniera differenziata tra gli Stati Membri. In tale contesto l'Italia (che ha provveduto alla ratifica con la L. 120/2002) si è impegnata a ridurre entro il 2012 le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990;
-    Accordo di Periodo Parigi del 2015 per il post-2012.
Nel corso della Conferenza delle Parti (COP18), conclusasi a Doha (Qatar) l'8/12/2012, un gruppo ristretto di Paesi, oltre l’UE, assume l'impegno per la prosecuzione oltre il 2012 delle misure previste dal Protocollo, approvando il c.d. emendamento di Doha al Protocollo. Questo emendamento coincide con quello già assunto unilateralmente dall'UE con l'adozione del "pacchetto clima-energia", che prevede una riduzione delle emissioni di gas-serra del 20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990 e definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.
L'Italia ha ratificato l'accordo con la L 204/2016 che è entrato così in vigore dall'11 dicembre 2016. L'Accordo di Parigi, rispetto al Protocollo di Kyoto e all'emendamento di Doha, cambia l’approccio alla lotta ai cambiamenti climatici. Si abbandona l’idea di un’azione promossa dai soli Paesi industrializzati nella consapevolezza di non essere da sola più sufficiente.

-    "Quadro Clima-Energia 2030" e nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE.
L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è la riduzione dei gas serra del 40% a livello europeo rispetto all'anno 1990, ma anche obiettivi vincolanti a livello europeo per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili ed un target indicativo di efficienza energetica
Per raggiungere gli obiettivi prefissati sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi. Si ricordano in particolare la revisione della direttiva ETS (direttiva n. 2018/410/UE), il nuovo regolamento per i settori non-ETS (Regolamento n.2018/842/UE), nonché il c.d. regolamento LULUCF (Regolamento n. 2018/841/UE) relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra risultanti dall'uso del suolo e la direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica, che prevede un obiettivo di efficienza energetica al 2030 pari al 32,5%, nonché la direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%.
Nell'ambito di questo inquadramento, l'Italia ha inviato alla Commissione UE la propria proposta di PNIEC, con orizzonte al 2030.
-    strumenti normativi previsti per raggiungere gli obiettivi fissati dal pacchetto: “clima-energia”:
o    la direttiva 2009/29/UE (recepita con il D.lgs. 30/2013): direttiva emission trading, che regolamenta le emissioni di gas serra provenienti dalla maggior parte delle attività industriali;
o    la Decisione 406/2009, come modificata da ultimo dalla decisione 2017/1471/UE
che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas-serra per i settori non regolati dalla direttiva 2009/29/UE. Con riferimento al nostro Paese settori quali: trasporti, civile, agricoltura, rifiuti e piccola industria avevano come obiettivo la riduzione del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020;
o    Il D.lgs. n. 102/2014, attuativo della Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE, contiene gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si prefigge di raggiungere al 2020 e i meccanismi per il raggiungimento;

-    Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima (Pniec), pubblicato il 21 gennaio u.s. dal Ministero dello sviluppo economico. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi UE 2030 in materia di energia e clima contenute nel cd. Clean energy package, l'Italia, in attuazione di quanto disposto dal Regolamento europeo sulla governance dell'energia (Regolamento UE n. 2018/1999), ha inviato alla Commissione il Piano nazionale integrato per l'energia e clima - PNIEC per gli anni 2021-2030. Il documento stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 e riporta alcune modifiche rispetto alla bozza redatta a gennaio 2019, sia in chiave Green New Deal, che alla luce del nuovo decreto-legge sul clima. Tra le evoluzioni del documento, la più significativa è l’innalzamento al 30% della quota che le rinnovabili dovranno coprire (entro il 2030) nel consumo finale di energia primaria e l’aumento di 0,9 punti percentuali (33,9%) per l’impiego delle rinnovabili nel settore termico.
Normativa misure adottate dall’Italia per raggiungere gli obiettivi
Si riportano di seguito i provvedimenti normativi adottati dal nostro Paese per raggiungere e implementare gli obiettivi fissati in sede UE su efficienza energetica e fonti rinnovabili:
-    Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019: proroga le detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazioni edilizie e Ecobonus (detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento), istituite con la finanziaria 2007 e poi sempre prorogate. Gli interventi incentivati sono di vario genere: per migliorare l'isolamento termico, installazione di caldaie efficienti a condensazione, di pompe di calore o di impianti solari termici per l'acqua calda... La detrazione al 65% per interventi migliorativi dell'immobile viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. È possibile detrarre tutte le spese che riguardano i lavori, comprese quelle relative al progetto e amministrative. Per i soggetti privati la spesa detraibile è comprensiva dell'IVA, sia per la detrazione al 65% che per quella al 50%.
Possono fare richiesta per l’agevolazione i contribuenti che possiedono l'immobile a qualsiasi    titolo, quindi:
o    le persone fisiche: il proprietario, l'inquilino, soggetti in comodato o i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) il familiare convivente con il detentore del titolo;
o    le associazioni tra professionisti;
o    gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
o    i titolari di reddito d’impresa ma solo relativamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Con riferimento ai pannelli solari, l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico, compreso il sistema di accumulo, non gode della detrazione al 65% ma di quella al 50%, trattandosi di intervento che ha, come fine principale, quello di produrre energia pulita e non il contenimento dei consumi energetici;
-    Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) prevede inoltre:
o     l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con risorse da destinare, fra gli altri, ad interventi per la riduzione delle emissioni, per il risparmio energetico, per la sostenibilità ambientale, e, in generale, per programmi di investimento e progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali;
o    per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l’assegnazione ai Comuni di contributi, nel limite complessivo di € 500 milioni annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;
o    misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green New Deal italiano;
o    affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
L’intervento è rivolto agli edifici scolastici che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli interventi da realizzare sono individuati in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico, della riduzione dei costi di gestione per gli Enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. Per attuare quanto previsto dal piano sono stati stanziati € 40 milioni complessivi per gli anni 2020-2023.
-    Legge di Bilancio 2019 autorizza la spesa di € 25 milioni per il 2019 per la riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale;
-    D.L. 111/2019 (c.d. decreto clima) volto, principalmente, ad adottare misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in coordinamento con il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima).
Merita menzione, vista la tematica del disegno di legge proposto, l'articolo 1-ter del DL in esame, che istituisce un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con una dotazione complessiva di € 6 milioni per il triennio 2020-2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado;
Fra le altre azioni normative per l’efficientamento energetico che meritano di essere ricordate abbiamo:
-    misure in materia di efficienza energetica degli edifici previste dal decreto 26/06/2015;
-    decreti attuativi del D.lgs. 102/2014 (di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e l'attivazione della Cabina di regia sull'efficienza energetica (D.M 9 gennaio 2015);
-    decreti interministeriali 16/9/2016 e 5/12/2016 (recanti l’approvazione del programma, e le modalità attuative, degli interventi per migliorare la prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale in attuazione dell'art. 5 del D.lgs. 102/2014);
-    decreto 11 dicembre 2017 di approvazione del «Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica - PAEE 2017»;
-    decreto 22/12/2017 sul Fondo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'art. 15, DLgs 102/2014;
-    decreti 21/9/2017 e 31/05/2018 di approvazione dei programmi di interventi per efficientamento energetico immobili PA centrale anni 2016/17;
-    decreto 16/02/2016: Aggiornamento incentivi piccoli interventi incremento efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" (c.d. nuovo conto termico);
-    decreto interministeriale 10/05/2018 di aggiornamento del meccanismo dei c.d. certificati bianchi;
-    D.M. 22/02/2016, n. 40 (attuativo dell'art. 9 del D.L. 91/2014), per il finanziamento (a valere sul c.d. Fondo rotativo Kyoto) di interventi di efficientamento energetico su immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione;
-    decreto 23/06/2016, di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
-    finanziamenti a valere sui fondi di sviluppo e coesione (circa 100 milioni, destinati a 65 progetti di efficientamento energetico di edifici pubblici di enti locali) e finanziamenti per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica dei siti comunali interessati dai percorsi giubilari;
-    D.lgs. 257/2016, di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.

Approfondimento tematico

Il Disegno di Legge che si presenta ha per oggetto l’efficientamento energetico delle istituzioni scolastiche, per la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e l’uso di fonti rinnovabili, mediante un partenariato pubblico-privato. L’azione proposta porta, di conseguenza, anche ad un abbattimento dei costi di gestione per le scuole (bollette più leggere) e la possibilità, per queste, di utilizzare diversamente le risorse finanziarie risparmiate (es per la didattica) oltre la possibilità di reperirne nuove vendendo l’energia prodotta in eccedenza rispetto a quella utilizzata.
La tematica sviluppata vuole portare all’attenzione, soprattutto delle giovani generazioni, principalmente la  consapevolezza del problema ambientale e dare pratica attuazione alla riduzione dei consumi  energetici e alla lotta all’inquinamento, in attuazione degli obiettivi 4 (istruzione di qualità), 7 (energia pulita e accessibile), 9 (imprese innovazione e infrastrutture), 11 (città e comunità sostenibili), 13 (lotta al cambiamento climatico), 17 (partnership per gli obiettivi) dell’Agenda 2030.
Il “quadro 2030 per il clima e l’energia” definito a livello UE, in materia di efficientamento energetico e fonti rinnovabili, individua i seguenti obiettivi per il 2030:
-     l’uso di energie rinnovabili dovrà essere pari almeno al 32% del consumo finale di energia;
-    si dovrà migliorare l’efficienza energetica almeno del 32,5%
Sulla base degli obiettivi Europei gli Stati membri hanno adottato “Piani Nazionali Integrati per l’Energia e il Clima ” (PNIEC) per il periodo 2021-2030. In Italia il PNIEC è stato pubblicato il 21/01 dal Ministero dello sviluppo economico.
Il documento stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 su: efficienza energetica, fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di CO2 apportando alcune modifiche alla bozza redatta a gennaio 2019 (sia in chiave Green New Deal, che alla luce del nuovo decreto-legge sul clima). Tra le evoluzioni del documento, la più significativa, è l’innalzamento al 30% della quota che le rinnovabili dovranno coprire (entro il 2030) nel consumo finale di energia primaria e l’aumento di 0,9 punti percentuali (33,9%) per l’impiego delle rinnovabili nel settore termico.
Come agire per raggiungere gli obiettivi prefissati?
Molti studi hanno evidenziato come negli Stati membri dell’UE quasi il 50% dell’energia finale è utilizzata per riscaldamento e raffrescamento, mostrando al contempo che, per poter essere efficace in termini di risparmio energetico, il processo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3% l’anno.
La riqualificazione energetica degli edifici rappresenta, quindi, un fondamentale strumento per la lotta all’emergenza climatica e costituisce un tassello centrale nel raggiungimento degli obiettivi 2030.
L’edilizia deve quindi diventare “edilizia sostenibile”, a basso impatto ambientale ed energetico e   riguarda sia edifici nuovi sia edifici esistenti.
In quest’ottica è intervenuta la direttiva 2018/844/UE che ha introdotto, tra l’altro, il principio secondo il quale ogni Stato membro è tenuto a stabilire una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati. Il fine è ottenere un parco immobiliare de-carbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, grazie anche ad interventi normativi che facilitano la trasformazione efficace, anche in termini di costi, degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (nZEB)
Un edificio sostenibile:
-     riduce le emissioni di CO2 responsabili del cambiamento climatico;
-     riduce la dipendenza dalle energie fossili, con orientamento alle fonti rinnovabili;
-    contiene i consumi energetici.
Quali misure sono state adottate dal nostro Paese per incentivare l’edilizia sostenibile?
Oggi, nel nostro Paese le principali misure di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sono rappresentate da: detrazioni fiscali, conto termico e i certificati bianchi.
Le misure, sono state introdotte con la finanziaria 2007 e sono state prorogate annualmente, anche con modifiche operative del meccanismo (es il Dl 63/2013 ha aumentato la percentuale detraibile, portandola dal 55% al 65%). Norme successive, oltre a prorogare il beneficio fiscale, hanno esteso la detrazione ad interventi fino ad allora esclusi (es diverse leggi di stabilità emanate tra il 2014 e il 2016  e la legge di bilancio 2017, oltre alla proroga, hanno esteso il beneficio anche ad interventi di: efficientamento di condomini, schermature solari, caldaie a biomassa,… fino ad allora esclusi).  
La legge di bilancio 2018 ha modificato la percentuale detraibile per alcuni interventi, portandola dal 65% al 50% (finestre e infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, caldaie a biomassa), ed ha esteso il 65% ai micro-cogeneratori.
L'ultima proroga è arrivata con la Legge di bilancio 2020 (L.160/2019), che ha confermato gli incentivi e le detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazioni edilizie e l’Ecobonus (detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento)  per tutto il 2020.
Gli interventi oggi incentivati sono di vario genere: rifacimento della struttura per migliorare l'isolamento termico, installazione di caldaie efficienti a condensazione, pompe di calore, impianti solari termici per l'acqua calda...e sono indicati in modo analitico nelle disposizioni normative che riportano, per ciascuna tipologia di intervento, la percentuale di detrazione e l’importo massimo dell’incentivo ammesso.
Volendo sintetizzare possiamo dire che godono della:
-    detrazione del 65% (ecobonus) gli interventi di riqualificazione energetica e quelli finalizzati al contenimento dei consumi energetici;
-    detrazione del 50% gli interventi di ristrutturazione (es acquisto di finestre e infissi).
Con riferimento ai pannelli solari, l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico, compreso il sistema di accumulo (sistema formato da batterie che consente di immagazzinare l’energia elettrica autoprodotta e utilizzarla dopo), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, gode della detrazione al 50% e non al 65%, trattandosi di intervento che ha, come fine principale, quello di produrre energia pulita e non il contenimento dei consumi energetici.
La detrazione fiscale è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Possono fare richiesta per agevolazione i contribuenti che possiedono l'immobile a qualsiasi titolo, quindi:
o    le persone fisiche: proprietario, inquilino, soggetti in comodato o condòmini (per interventi sulle parti comuni condominiali) il familiare convivente con il detentore del titolo;
o    le associazioni tra professionisti;
o    gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
o    i titolari di reddito d’impresa ma solo relativamente ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Con riferimento agli edifici per i quali si può beneficiare dell’agevolazione, gli interventi possono essere eseguiti su unità immobiliari, edifici (o parti di essi) di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e strumentali per attività d'impresa o professionale.
La normativa attuale prevede anche un Eco bonus per:
-    i condomini per interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni con aliquota variabile tra il 70 e l’85%. La spesa massima detraibile è € 40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Sale a € 136.000 per interventi che combinano riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica;
-    le imprese, che possono fruire della detrazione soltanto per interventi su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Quali misure e fondi per l’efficientamento energetico delle scuole?
Gli edifici scolastici, oggi, nella maggior parte dei casi, rappresentano il «già costruito» da riconvertire ed efficientare.
Riqualificare energeticamente una scuola significa:
-    intervenire sulla coibentazione dell'involucro (con isolamento di pareti e coperture), sostituzione infissi, installazione di schermature solari;
-    sostituire vecchi impianti di produzione dell'energia termica con sistemi più efficienti o alimentati da fonti rinnovabili - caldaie a condensazione, pompe di calore, impianti solari termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo;
-    abbattere i consumi elettrici sostituendo i corpi illuminanti.
La soluzione ottimale per raggiungere buoni risultati di efficienza è intervenire con un mix di questi interventi, realizzati sulla base di una diagnosi energetica preventiva, per trasformarlo in un “edificio ad energia quasi zero” (nZEB), che consuma pochissimo e si alimenta da fonti rinnovabili.
Con riferimento agli incentivi per la riqualificazione energetica di una scuola Comuni, Province e gli altri Enti pubblici che detengono la proprietà degli istituti scolastici, possono beneficiare del contributo a fondo perduto del Conto Termico.
Il contributo è calcolato sulla base del tipo di intervento, in funzione dell'incremento delle prestazioni energetiche che genera, o – nel caso di interventi sugli impianti - sulla base dell'energia producibile.
L'incentivo è pari al 40% delle spese ammissibili e può arrivare fino al 65% nel caso di trasformazione in un edificio nZEB.
La Legge di bilancio 2020 istituisce anche un “PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO” da effettuarsi su edifici che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli interventi da effettuare sono individuati in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici scolastici, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli Enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. Per attuare quanto previsto dal piano sono stati stanziati € 40 milioni complessivi per gli anni 2020-2023.
Ulteriori fondi per gli interventi possono essere reperiti dagli enti pubblici proprietari/gestori, accedendo a fondi di finanziamento pubblico destinati proprio alle scuole come ad es. i finanziamenti agevolati del “Fondo Kyoto 4”.
Nell’attuale quadro normativo non sono più previsti crediti d’imposta per coloro che effettuano erogazioni in denaro alle scuole. Fino allo scorso anno con lo “School bonus” chi effettuava erogazioni liberali a favore delle scuole poteva beneficiare di un credito d’imposta del 65%, per erogazioni fatte nel 2016 e 2017 e del 50% di quelle nel 2018. Il credito andava ripartito in 3 quote annuali di pari importo con un tetto massimo di spese agevolabili di € 100mila per ciascun anno.
Il beneficio veniva riconosciuto per le seguenti tipologie di investimenti:
•    realizzazione di nuove strutture scolastiche
•    manutenzione e potenziamento di quelle esistenti
•    interventi per migliorare l’occupabilità degli studenti
e per le seguenti tipologie di contribuenti:
•    persone fisiche
•    enti non commerciali
•    soggetti titolari di reddito d’impresa.
Conclusione
Il Disegno di Legge proposto vuole favorire la realizzazione completa di misure di efficientamento energetico partendo proprio dalla scuola che è la prima delle formazioni sociali, dopo la famiglia, con cui ci si trova a sviluppare un progetto di cittadinanza consapevole e responsabile di cui all’art 2 Cost.
Si ipotizza una forma di partenariato pubblico-privato per dotare le scuole di pannelli solari, o di altri strumenti che usano fonti rinnovabili e/o di realizzare interventi di efficientamento energetico per portare gli edifici già esistenti a edifici nZEB.
Oggi esistono pannelli solari che consentendo di produrre acqua calda, di integrare il riscaldamento, di risparmiare gas metano, di produrre corrente elettrica, anche con la possibilità di accumulare l’energia prodotta e utilizzarla in un momento successivo, ma allo stato attuale detti interventi possono essere realizzati, con incentivi, soltanto dagli enti pubblici (Comuni, Province) proprietari o gestori.
Da quanto esposto si evidenza che non esistono forme di benefici per interventi effettuati da imprese private su edifici scolastici pubblici.
Il partenariato pubblico-privato che si propone consente alle scuole di partecipare allo sviluppo della tutela ambientale e alle imprese di realizzare azioni a favore della collettività da inserire nel loro bilancio sociale la cui finalità, com’è noto, è quella di rendere l’impresa vicina al territorio di riferimento.
Nel merito si propone per le imprese che realizzano direttamente o indirettamente, interventi di riqualificazione e efficientamento energetico di scuole pubbliche, detrazioni fiscali per l’investimento realizzato, anche se non sono proprietarie dell’immobile e non lo usano per fini strumentali all’attività d’impresa.
Le detrazioni fiscali saranno proporzionate all’investimento operato nella scuola.
Nell’ottica del partenariato le scuole si impegnano a pubblicizzare, con pannelli o altre forme, l’intervento realizzato da terzi e la partnership sviluppata.
I benefici di un simile intervento sono notevoli:
-    principalmente per l’ambiente, con riduzioni delle emissioni di CO2 grazie all’efficientamento energetico;
-    consente la riqualificazione degli edifici scolastici che diventano “edifici sostenibili” grazie all’investimento di imprese private e non dall’ente pubblico che detiene la proprietà dell’immobile;
-    porta ad un risparmio di risorse pubbliche (pari al costo dell’opera al netto del beneficio fiscale concesso), che possono essere comunque destinate al sistema scolastico per altre tipologie di interventi;
-    contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE e nel PNIEC del nostro Paese per il 2030;
-    l’energia prodotta con le fonti alternative e/o gli interventi di efficientamento realizzati riducono i costi per energia della singola scuola.
Con riferimento ai pannelli solari, inoltre, la parte di energia prodotta e non utilizzata può essere venduta dalla scuola reperendo così ulteriori risorse da utilizzare per finalità didattiche o progetti di tutela ambientale. Si attiva così un circolo virtuoso di lotta alle varie forme di inquinamento, di tutela ambientale, di attuazione dell’Agenda 2030, di educazione alla cittadinanza attiva, in linea con il D.L. 111/2019 (cd decreto clima) che all'art 1-ter istituisce, addirittura, un fondo, denominato "Programma #iosonoAmbiente", finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado;
-    l’impresa, oltre a godere di benefici fiscali diventa uno degli attori nel rapporto scuola-territorio con ripercussioni positive in termini d’immagine e visibilità grazie alle azioni di promozione e divulgazione poste in essere dalla scuola e dal Ministero dell’istruzione.
-    Le imprese inseriranno gli interventi realizzati nel loro bilancio sociale.