Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n 91 in materia di cittadinanza e immigrazione

  • Pubblicato il 30 Aprile 2020
  • da Istituto Stella Maris, Anzio (Roma)
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n 91 in materia di cittadinanza e immigrazione

Onorevoli Senatori! – Le nuove norme in materia di cittadinanza e immigrazione semplificano il processo di ottenimento della cittadinanza italiana, inoltre, suggeriscono uno snellimento nel sistema burocratico italiano. La situazione demografica italiana sta cambiando, ogni anno, il numero delle persone decedute è in continuo distaccamento dalle nascite annue, abbiamo bisogno di incrementare il numero dei cittadini e agevolare il processo di acquisizione della cittadinanza italiana. Solo nel 2018, abbiamo subito un decremento di 124mila persone, pari allo 0,2% della popolazione, abbiamo bisogno di incrementare le nascite. Abbiamo inoltre bisogno di favorire una maggiore integrazione per i minori con genitori stranieri che hanno intenzione di rimanere in Italia e far conoscere ai propri figli la cultura, la lingua e le usanze del nostro paese. Dobbiamo investire sulle future generazioni, italiane e non, per continuare a sviluppare una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. Vogliamo inoltre agevolare lo straniero nell’ottenere la cittadinanza non tenendo conto del reddito della persona interessata in quanto gli anni di soggiorno legale in Italia costituiscono sufficiente dimostrazione dell’autosufficienza economica dello straniero. Negli articoli del disegno di legge, che apporta modifiche alla Legge 91 del 1992, verranno illustrate le definizioni, le finalità, le modiche e le integrazioni per l’attuazione del disegno legge.
L’articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi del disegno di legge.
L’articolo 2 reca le modifiche e le integrazioni alla legge.
L’articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali.

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)

Il nostro disegno di legge si propone di
a)    Agevolare l’integrazione delle seconde generazioni nate da cittadini stranieri nel territorio italiano e favorirne l’inserimento nella scuola;
b)    Ridurre i tempi di attesa che un cittadino deve attendere per ottenere la cittadinanza;
c)    Agevolare il richiedente cittadinanza nella dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Art.2
(Modifiche ed integrazioni)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a)    All’articolo 1, comma 2, è aggiunta la seguente lettera “c) il figlio di padre e madre, residenti da almeno 3 anni nel territorio della Repubblica.
b)    All’articolo 2, comma 2, dopo «dichiarare», le parole «entro un anno» sono sostituite da «entro 2 anni».
c)    All’articolo 4, comma 1, lettera a, dopo «se presta effettivo servizio militare o civile», le parole «per almeno 1 anno consecutivo» sono sostituite da «per almeno 3 anni consecutivi».
d)    All’articolo 4, comma 1, lettera c, dopo «entro» le parole «entro un anno dal raggiungimento» sono sostituite da «entro 2 anni dal raggiungimento».
e)    All’articolo 4, comma 2, dopo «senza interruzioni», le parole «fino al raggiungimento della maggiore età» sono sostituite da «per più di 5 anni».
f)    All’articolo 9, comma 1, lettera b, dopo «da almeno» le parole «cinque anni» sono sostituite da «tre anni».
g)    All’articolo 9, comma 1, lettera c, dopo «almeno» le parole «cinque anni» sono sostituite da «2 anni se in Italia, 3 anni se all’estero, alle dipendenze dello Stato».
h)    All’articolo 9, comma 1, lettera d, dopo «almeno» le parole «quattro anni» sono sostituite da «due anni».
i)    All’articolo 9, comma 1, lettera f, dopo «almeno», le parole «dieci anni nel territorio della Repubblica» sono sostituite da «cinque anni nel territorio della Repubblica, purché presenti richiesta entro 2 anni dalla suddetta data».
j)    All’articolo 9-ter, dopo «di» le parole «quarantotto mesi» sono sostituite da «ventiquattro mesi».
k)    All’articolo 9, è aggiunto, il seguente comma: 3) Ai fini dell’applicazione del comma 1, non si tiene conto del reddito della persona interessata.
l)    All’articolo 13, comma 1, lettera a, dopo «militare» sono aggiunte le parole «per almeno 2 anni».

Art.3
(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

il 12/05/2020
A. B. - ancona
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento Bagni
Emendamento sostitutivo 1.1 (comma 2)
Si sostituisce il periodo " residenti da almeno 3 anni nel territorio della Repubblica" con "residenti da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica"
Respinto
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 3
  • Contrari: 5
  • Astenuti: 2
il 16/05/2020
D. U. - anzio
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 2 comma 1 è aggiunta la lettera k-bis: k-bis) All’articolo 9-bis , dopo il comma 1 inserire il seguente: ai fini dell’ applicazione del comma 1 è sufficiente che il richiedente fornisca dichiarazione sostitutiva di certificazione, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e le leggi speciali in materia.
All’articolo 2 comma 1 è aggiunta la lettera m: m) All’articolo 13, comma 1, lettera a, dopo “militare” sono aggiunte le parole “o civile”.
Approvato
  • Voti totali: 11
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2
il 17/05/2020
J. C. - Anzio
ha proposto il seguente emendamento:
J. C. - Roma
Emendamento sostitutivo All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e è aggiunta la lettera e-bis: e-bis) All'articolo 4, comma 1, lettera a, dopo la parola «militare» sono aggiunte le parole «o civile».
Approvato
  • Voti totali: 11
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 17/05/2020
L. E. - Anzio
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento aggiuntivo

All’articolo 2 si aggiunge la seguente lettera d-bis.
d-bis) All’articolo 4, comma 1, lettera c, alla frase risiede «legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica» si sostituisce «risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica».
Respinto
  • Voti totali: 11
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 1
il 17/05/2020
A. T. - Anzio (RM)
ha proposto il seguente emendamento:
Abrogazione

All'Articolo 2, viene abrogata la lettera C: C) "All’articolo 4, comma 1, lettera a, dopo «se presta effettivo servizio militare o civile», le parole «per almeno 1 anno consecutivo» sono sostituite da «per almeno 3 anni consecutivi»."
Approvato
  • Voti totali: 11
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 1
il 18/05/2020
V. E. - Anzio
ha proposto il seguente emendamento:
Al termime dell’articolo 2 comma 1 è aggiunta la seguente lettera secondo l' ordine alfabetico: all’articolo 10 è aggiunto il comma 2: è esonerato dal giuramento il fututo cittadino, qualora versi in condizioni personali di infermità mentale impeditive del compimento dell'atto formale in discorso.
Approvato
  • Voti totali: 11
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1

Onorevoli Senatori! – Le nuove norme in materia di cittadinanza e immigrazione semplificano il processo di ottenimento della cittadinanza italiana, inoltre, suggeriscono uno snellimento nel sistema burocratico italiano. La situazione demografica italiana sta cambiando, ogni anno, il numero delle persone decedute è in continuo distaccamento dalle nascite annue, abbiamo bisogno di incrementare il numero dei cittadini e agevolare il processo di acquisizione della cittadinanza italiana. Solo nel 2018, abbiamo subito un decremento di 124mila persone, pari allo 0,2% della popolazione, abbiamo bisogno di incrementare le nascite. Abbiamo inoltre bisogno di favorire una maggiore integrazione per i minori con genitori stranieri che hanno intenzione di rimanere in Italia e far conoscere ai propri figli la cultura, la lingua e le usanze del nostro paese. Dobbiamo investire sulle future generazioni, italiane e non, per continuare a sviluppare una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. Vogliamo inoltre agevolare lo straniero nell’ottenere la cittadinanza non tenendo conto del reddito della persona interessata in quanto gli anni di soggiorno legale in Italia costituiscono sufficiente dimostrazione dell’autosufficienza economica dello straniero. Negli articoli del disegno di legge, che apporta modifiche alla Legge 91 del 1992, verranno illustrate le definizioni, le finalità, le modiche e le integrazioni per l’attuazione del disegno legge.
L’articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi del disegno di legge.
L’articolo 2 reca le modifiche e le integrazioni alla legge.
L’articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali.

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)

Il nostro disegno di legge si propone di
a)    Agevolare l’integrazione delle seconde generazioni nate da cittadini stranieri nel territorio italiano e favorirne l’inserimento nella scuola;
b)    Ridurre i tempi di attesa che un cittadino deve attendere per ottenere la cittadinanza;
c)    Agevolare il richiedente cittadinanza nella dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Art.2
(Modifiche ed integrazioni)

Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a)    All’articolo 1, comma 2, è aggiunta la seguente lettera “c) il figlio di padre e madre, residenti da almeno 3 anni nel territorio della Repubblica.
b)    All’articolo 2, comma 2, dopo «dichiarare», le parole «entro un anno» sono sostituite da «entro 2 anni».
c)    All’articolo 4, comma 1, lettera c, dopo «entro» le parole «entro un anno dal raggiungimento» sono sostituite da «entro 2 anni dal raggiungimento».
d)    All’articolo 4, comma 1, lettera c, alla frase risiede «legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica» si sostituisce «risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica».
e)    All’articolo 4, comma 2, dopo «senza interruzioni», le parole «fino al raggiungimento della maggiore età» sono sostituite da «per più di 5 anni».
f)    All'articolo 4, comma 1, lettera a, dopo la parola «militare» sono aggiunte le parole «o civile».
g)    All’articolo 9, comma 1, lettera b, dopo «da almeno» le parole «cinque anni» sono sostituite da «tre anni».
h)    All’articolo 9, comma 1, lettera c, dopo «almeno» le parole «cinque anni» sono sostituite da «2 anni se in Italia, 3 anni se all’estero, alle dipendenze dello Stato».
i)    All’articolo 9, comma 1, lettera d, dopo «almeno» le parole «quattro anni» sono sostituite da «due anni».
j)    All’articolo 9, comma 1, lettera f, dopo «almeno», le parole «dieci anni nel territorio della Repubblica» sono sostituite da «cinque anni nel territorio della Repubblica, purché presenti richiesta entro 2 anni dalla suddetta data».
k)    All’articolo 9-ter, dopo «di» le parole «quarantotto mesi» sono sostituite da «ventiquattro mesi».
l)    All’articolo 9, è aggiunto, il seguente comma: 3) Ai fini dell’applicazione del comma 1, non si tiene conto del reddito della persona interessata.
m) All’articolo 9-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente: ai fini dell’applicazione del comma 1 è sufficiente che il richiedente fornisca dichiarazione sostitutiva di certificazione, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e le leggi speciali in materia.
n)    All’articolo 13, comma 1, lettera a, dopo «militare» sono aggiunte le parole «per almeno 2 anni».
o)    All’articolo 13, comma 1, lettera a, dopo “militare” sono aggiunte le parole “o civile”.
p)    All’articolo 10 è aggiunto il comma 2: è esonerato dal giuramento il fututo cittadino, qualora versi in condizioni personali di infermità mentale impeditive del compimento dell'atto formale in discorso.

Art.3
(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni della presente legge si applicano, se più favorevoli, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

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