Disposizioni in materia di limitazione dell’utilizzo dei dati personali

  • Pubblicato il 01 Maggio 2020
  • da Liceo Calamandrei, Napoli
Disposizioni in materia di limitazione dell’utilizzo dei dati personali

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende introdurre delle limitazioni all’utilizzo dei dati personali (riconoscimento facciale e privacy). Il riconoscimento facciale, ossia la tecnologia in grado di riconoscere automaticamente una persona in base ai suoi tratti facciali, al fine di autenticarla o identificarla, solleva numerosi interrogativi sulle scelte della società e, in quanto tale, l’interesse per l’argomento sta crescendo nell’opinione pubblica europea e globale. L’uso di software per il riconoscimento facciale da parte dei governi è, infatti, un tema attuale oggetto di controversie in tutto il mondo. Le maggiori potenze mondiali, in primo luogo gli Stati Uniti e la Cina, hanno fatto grandi progressi sia nello sviluppo che nella diffusione di questa tecnologia nell’ultimo decennio. Sia gli Stati Uniti che la Cina hanno esportato ed esportano costantemente questa tecnologia in altri paesi.
La rapida diffusione dei sistemi di riconoscimento facciale evidentemente dà maggiore capacità, sia ai governi che a società private come Facebook, di profilare e rintracciare in maniera sempre più efficace determinate persone.
Il riconoscimento facciale richiede scelte politiche ben precise, come ad esempio il ruolo che si attribuisce a questa tecnologia, come essa influisca sulle libertà fondamentali degli individui e quale sia il suo posto nell’era digitale.
Il dibattito sul riconoscimento facciale non deve limitarsi a una considerazione tecnica dei potenziali usi e dell’efficacia di questa tecnologia, né deve essere finalizzato unicamente a scoprire come rendere accettabile per i cittadini una tecnologia che sarebbe necessaria.
È una questione complessa, che merita un dibattito lucido e approfondito. Un dibattito che deve mirare a determinare in quali casi il riconoscimento facciale è necessario in una società democratica e in quali no. Il dibattito su questa tecnologia deve quindi essere proattivo e lungimirante!
L’obiettivo è quello di evitare qualsiasi cambiamento della società attraverso il graduale accumulo di nuovi usi di questa tecnologia, attraverso il suo insidioso insinuarsi nella vita quotidiana dei cittadini, e senza che questo cambiamento sia stato prima oggetto di un ampio dibattito e di una scelta politica consapevole.
L’attenzione delle istituzioni europee è sempre stata molto alta ed ha avuto una significativa evoluzione con l’introduzione del GDPR. Il riconoscimento facciale è vietato in virtù di quanto previsto dal primo paragrafo dell’art. 9 del GDPR. Esistono, però, le deroghe al divieto, espresse dal successivo paragrafo 2 dello stesso art. 9. Peraltro, il paragrafo 4 dell’art. 9 consente agli Stati membri di fissare regole più stringenti per il trattamento dei dati biometrici (oltre che dei dati genetici e riguardanti la salute).
L’Italia ha dato concretezza a questa possibilità attraverso il nuovo art. 2 septies introdotto nel D.lgs. 196/2003 che prevede la possibilità per il Garante per la Protezione dei Dati Personali di stabilire specifiche misure di garanzie (per il momento ancora non emanate) per il trattamento dei dati biometrici e, quindi, anche per i dati trattati nell’ambito del riconoscimento facciale.

Art. 1
(Disposizioni in materia di limitazione dell’utilizzo dei dati personali)

É fatto divieto alle aziende che utilizzano e acquisiscono, a mezzo web, sistemi di riconoscimento facciale o d'impronta digitale e/o dati biometrici degli utenti la raccolta di detti dati, la loro conservazione e l'utilizzo a fini commerciali e statistici senza il consenso scritto degli interessati.
La violazione della presente disposizione è soggetta alla sanzione fino a 1 milione di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore in conformità del vigente regolamento Europeo sulla Privacy GDPR. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art 167-bis del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

 

 

il 12/05/2020
M. D. C. - NAPOLI
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento aggiuntivo
Non è consentita l’estrazione, la manipolazione e la successiva archiviazione di immagini e/o altre informazioni provenienti dai social network, finalizzate alla creazione di un archivio/database.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 12/05/2020
E. C. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento aggiuntivo
Le immagini e/o informazioni sensibili di cui vengono in possesso le aziende sono strettamente personali e legate alle specifiche necessità per le quali sono state richieste. Tali dati non possono essere ceduti a soggetti terzi.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 13/05/2020
A. M. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO PARZIALMENTE AGGIUNTIVO DI PAROLE
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole << É fatto divieto alle aziende che utilizzano e acquisiscono, a mezzo web>> inserire le seguenti parole <<o attraverso qualsiasi altro sistema di acquisizione immagini (esempio: videocamere di sorveglianza, smartphone, etc.)>>
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 14/05/2020
A. B. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO PARZIALMENTE SOPPRESSIVO DI PAROLE
All'articolo 1, comma 1, vengono soppresse le parole <<sistemi di riconoscimento facciale o d'impronta digitale e/o>>
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 15/05/2020
R. D. C. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento aggiuntivo
Non è consentito l’uso di sistemi di riconoscimento facciale negli aeroporti, nelle stazioni, nelle aziende ed in tutti i luoghi pubblici, con esclusioni dal divieto per settori quali la pubblica sicurezza e la ricerca scientifica.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/05/2020
M. C. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento aggiuntivo
Si propone l’inserimento del seguente articolo introduttivo:
Finalità ed obiettivi
L’uso del riconoscimento facciale in ambito pubblico è consentito, a patto che venga garantita la legittima protezione della privacy dei cittadini.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/05/2020
E. P. - Napoli (NA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento aggiuntivo
Si propone l'inserimento del seguente articolo introduttivo:

Definizioni
Per sistema di riconoscimento facciale si intende una tecnica di “intelligenza artificiale” supportata da un software in grado di rilevare volti in immagini e video.
Tali applicativi possono semplicemente estrapolare dai volti una serie di informazioni (ad esempio il genere, la fascia d'età, gli occhi, gli occhiali, etc.), ma consentono, anche, di verificare l'identità di una persona a partire da una foto o da un video usando un repository privato di immagini di volti.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende introdurre delle limitazioni all’utilizzo dei dati personali (riconoscimento facciale e privacy). Il riconoscimento facciale, ossia la tecnologia in grado di riconoscere automaticamente una persona in base ai suoi tratti facciali, al fine di autenticarla o identificarla, solleva numerosi interrogativi sulle scelte della società e, in quanto tale, l’interesse per l’argomento sta crescendo nell’opinione pubblica europea e globale. L’uso di software per il riconoscimento facciale da parte dei governi è, infatti, un tema attuale oggetto di controversie in tutto il mondo. Le maggiori potenze mondiali, in primo luogo gli Stati Uniti e la Cina, hanno fatto grandi progressi sia nello sviluppo che nella diffusione di questa tecnologia nell’ultimo decennio. Sia gli Stati Uniti che la Cina hanno esportato ed esportano costantemente questa tecnologia in altri paesi.
La rapida diffusione dei sistemi di riconoscimento facciale evidentemente dà maggiore capacità, sia ai governi che a società private come Facebook, di profilare e rintracciare in maniera sempre più efficace determinate persone.
Il riconoscimento facciale richiede scelte politiche ben precise, come ad esempio il ruolo che si attribuisce a questa tecnologia, come essa influisca sulle libertà fondamentali degli individui e quale sia il suo posto nell’era digitale.
Il dibattito sul riconoscimento facciale non deve limitarsi a una considerazione tecnica dei potenziali usi e dell’efficacia di questa tecnologia, né deve essere finalizzato unicamente a scoprire come rendere accettabile per i cittadini una tecnologia che sarebbe necessaria.
È una questione complessa, che merita un dibattito lucido e approfondito. Un dibattito che deve mirare a determinare in quali casi il riconoscimento facciale è necessario in una società democratica e in quali no. Il dibattito su questa tecnologia deve quindi essere proattivo e lungimirante!
L’obiettivo è quello di evitare qualsiasi cambiamento della società attraverso il graduale accumulo di nuovi usi di questa tecnologia, attraverso il suo insidioso insinuarsi nella vita quotidiana dei cittadini, e senza che questo cambiamento sia stato prima oggetto di un ampio dibattito e di una scelta politica consapevole.
L’attenzione delle istituzioni europee è sempre stata molto alta ed ha avuto una significativa evoluzione con l’introduzione del GDPR. Il riconoscimento facciale è vietato in virtù di quanto previsto dal primo paragrafo dell’art. 9 del GDPR. Esistono, però, le deroghe al divieto, espresse dal successivo paragrafo 2 dello stesso art. 9. Peraltro, il paragrafo 4 dell’art. 9 consente agli Stati membri di fissare regole più stringenti per il trattamento dei dati biometrici (oltre che dei dati genetici e riguardanti la salute).
L’Italia ha dato concretezza a questa possibilità attraverso il nuovo art. 2 septies introdotto nel D.lgs. 196/2003 che prevede la possibilità per il Garante per la Protezione dei Dati Personali di stabilire specifiche misure di garanzie (per il momento ancora non emanate) per il trattamento dei dati biometrici e, quindi, anche per i dati trattati nell’ambito del riconoscimento facciale.

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)


L’uso del riconoscimento facciale in ambito pubblico è consentito, a patto che venga garantita la legittima protezione della privacy dei cittadini.


Art. 2
(Definizioni)


Per sistema di riconoscimento facciale si intende una tecnica di “intelligenza artificiale” supportata da un software in grado di rilevare volti in immagini e video.
Tali applicativi possono semplicemente estrapolare dai volti una serie di informazioni (ad esempio il genere, la fascia d'età, gli occhi, gli occhiali, etc.), ma consentono, anche, di verificare l'identità di una persona a partire da una foto o da un video usando un repository privato di immagini di volti.

Art. 3
(Disposizioni in materia di limitazione dell’utilizzo dei dati personali)

É fatto divieto alle aziende che utilizzano e acquisiscono, a mezzo web o attraverso qualsiasi altro sistema di acquisizione immagini (esempio: videocamere di sorveglianza, smartphone, etc.), dati biometrici degli utenti la raccolta di detti dati, la loro conservazione e l'utilizzo a fini commerciali e statistici senza il consenso scritto degli interessati.
La violazione della presente disposizione è soggetta alla sanzione fino a 1 milione di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore in conformità del vigente regolamento Europeo sulla Privacy GDPR. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art 167-bis del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.


Art. 4


Non è consentita l’estrazione, la manipolazione e la successiva archiviazione di immagini e/o altre informazioni provenienti dai social network, finalizzate alla creazione di un archivio/database.

Art. 5


Le immagini e/o informazioni sensibili di cui vengono in possesso le aziende sono strettamente personali e legate alle specifiche necessità per le quali sono state richieste. Tali dati non possono essere ceduti a soggetti terzi.

Art. 6


Non è consentito l’uso di sistemi di riconoscimento facciale negli aeroporti, nelle stazioni, nelle aziende ed in tutti i luoghi pubblici, con esclusioni dal divieto per settori quali la pubblica sicurezza e la ricerca scientifica.

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