Modifica all'art. 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale

  • Pubblicato il 23 Marzo 2021
  • da IPSSEOA G. Casini, La Spezia
Modifica all'art. 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale

Onorevoli Senatori! - Proponiamo di inserire una modifica nell’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 e entrata in vigore il primo gennaio 1948, perché redatto in un’epoca in cui la sensibilità ambientale non rappresentava un problema e riguarda l’ambiente nel suo aspetto estetico e culturale. Non fa riferimento alla protezione dell’ambiente in genere ma solo alla “tutela del paesaggio”.
La Corte Costituzionale nell’interpretare questa parte dell’articolo 9, in un primo tempo, ha inteso la tutela del paesaggio come "tutela dei beni che risaltano per il loro valore storico e culturale"; soltanto con la sentenza n 210/1987 ha ricompreso nel concetto di paesaggio quello di ambiente in genere.
Con la riforma Costituzionale del 2001 la parola "ambiente" entra per la prima volta nella Costituzione nel Titolo V della Parte II (art. 117).
Introdurre nel nostro ordinamento giuridico il diritto ambientale (già presente in altri Stati) in linea con la tutela ambientale elaborata dall’Unione Europea (Trattato sul funzionamento dell’Unione) significa tutelare un diritto fondamentale della collettività e della persona perché il diritto all’ambiente è un diritto fondamentale e inviolabile.
Gli organismi viventi e gli elementi naturali sono legati tra loro dall’ecosistema basato su un rapporto di reciprocità tra l’uomo e l’ambiente.
Il diritto ambientale deve promuovere i principi di sostenibilità che sono la chiave del successo per il futuro. Utilizzare in modo responsabile le risorse naturali e le fonti energetiche privilegiando quelle rinnovabili per contribuire a salvaguardare l’integrità dell’ambiente e del territorio per le generazioni future. Il diritto ambientale è applicabile in tutte le sue forme dall’integrità delle culture e del territorio alla difesa dell’ambiente preservando la qualità e la quantità delle risorse naturali.
L’ambiente è di tutti e tutti sono tenuti a preservarlo e ad assumere comportamenti responsabili:
alla tutela e alla valorizzazione della sostenibilità ambientale devono contribuire gli enti pubblici con provvedimenti a difesa del territorio, gli operatori privati rispettare le regole per la tutela ambientale e i turisti adottare comportamenti corretti e responsabili. Il marketing territoriale garantisce un valore aggiunto che si ripercuote positivamente sull’andamento economico e la protezione dell’ambiente è essenziale per la qualità della vita delle generazioni presenti e future.


Art 1

All’art 9 della Costituzione dopo il secondo comma inserisco i seguenti commi:
2 bis) “La tutela ambientale è un diritto dell’individuo ed interesse della collettività”;
2 ter) “La Repubblica promuove i principi di sostenibilità: ecologia, equità, economia";
2 quater) “La Repubblica riconosce il diritto ambientale in tutte le sue forme".

 

il 16/04/2021
F. L. - La Spezia
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 1, comma 2 ter, dopo le parole "promuove" Inserire le seguenti "e riconosce".
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 12
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
R. C. - La Spezia
ha proposto il seguente emendamento:
All’art 1, comma 2 quarter, sostituire le parole “ in tutte le sue forme “ con le seguenti “in tutti i suoi aspetti “ .
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Proponiamo di inserire una modifica nell’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, approvata il 22 dicembre 1947 dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 e entrata in vigore il primo gennaio 1948, perché redatto in un’epoca in cui la sensibilità ambientale non rappresentava un problema e riguarda l’ambiente nel suo aspetto estetico e culturale. Non fa riferimento alla protezione dell’ambiente in genere ma solo alla “tutela del paesaggio”.
La Corte Costituzionale nell’interpretare questa parte dell’articolo 9, in un primo tempo, ha inteso la tutela del paesaggio come "tutela dei beni che risaltano per il loro valore storico e culturale"; soltanto con la sentenza n 210/1987 ha ricompreso nel concetto di paesaggio quello di ambiente in genere.
Con la riforma Costituzionale del 2001 la parola "ambiente" entra per la prima volta nella Costituzione nel Titolo V della Parte II (art. 117).
Introdurre nel nostro ordinamento giuridico il diritto ambientale (già presente in altri Stati) in linea con la tutela ambientale elaborata dall’Unione Europea (Trattato sul funzionamento dell’Unione) significa tutelare un diritto fondamentale della collettività e della persona perché il diritto all’ambiente è un diritto fondamentale e inviolabile.
Gli organismi viventi e gli elementi naturali sono legati tra loro dall’ecosistema basato su un rapporto di reciprocità tra l’uomo e l’ambiente.
Il diritto ambientale deve promuovere i principi di sostenibilità che sono la chiave del successo per il futuro. Utilizzare in modo responsabile le risorse naturali e le fonti energetiche privilegiando quelle rinnovabili per contribuire a salvaguardare l’integrità dell’ambiente e del territorio per le generazioni future. Il diritto ambientale è applicabile in tutte le sue forme dall’integrità delle culture e del territorio alla difesa dell’ambiente preservando la qualità e la quantità delle risorse naturali.
L’ambiente è di tutti e tutti sono tenuti a preservarlo e ad assumere comportamenti responsabili:
alla tutela e alla valorizzazione della sostenibilità ambientale devono contribuire gli enti pubblici con provvedimenti a difesa del territorio, gli operatori privati rispettare le regole per la tutela ambientale e i turisti adottare comportamenti corretti e responsabili. Il marketing territoriale garantisce un valore aggiunto che si ripercuote positivamente sull’andamento economico e la protezione dell’ambiente è essenziale per la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Art 1

All’art 9 della Costituzione dopo il secondo comma inserisco i seguenti commi:

2 bis) “La tutela ambientale è un diritto dell’individuo ed interesse della collettività”;

2 ter) “La Repubblica promuove e riconosce i principi di sostenibilità: ecologia, equità, economia";

2 quater) “La Repubblica riconosce il diritto ambientale in tutti i suoi aspetti".

Approfondimento

Approfondimento normativo

07/03/2021 Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Fascicolo ITER D.D.L. D.83 modifica all’art 9 Costituzione in materia di protezione della natura
26/02/2021 Ministero della Transizione Ecologica operativo dal 01 marzo 2021
2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile (Assemblea Generale delle Nazioni Unite)
2017 Piano Strategico 2017-2022: accrescere il contributo del settore turistico al benessere economico, sociale e sostenibile
12/12/2015 Conferenza di Parigi: ridurre il riscaldamento globale del pianeta
legge 56/2014 Riforma Del Rio
20/02/2014 Comunicazione della Commissione Europea: sostenibilità e competitività turismo costiero e marittimo europeo
giugno 2012 Summit Mondiale Sviluppo Sostenibil3: green economy all’interno dello sviluppo sostenibile
2012 Carta Europea del Turismo Sostenibile conforme a quanto elaborato a Lanzarote (1995)
2009 Unione Europea: Trattato di Lisbona promuove lo sviluppo del turismo sostenibile-responsabile e di qualità
03/04/2006: Decreto Legislativo n 152 Codice dell’Ambiente (valutazione impatto ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico ecc..)
Decreto Legislativo n 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio le cui norme hanno lo scopo di attuare i principi costituzionali sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Rispetta la ripartizione fissata dall’art 117 della Costituzione: tutela dei beni culturali (Stato) valorizzazione dei beni culturali e ambientali (competenza concorrente Stato/Regioni)
Legge Costituzionale n3/2001 Riforma Costituzionale del Titolo V: principio di sussidiarietà che ripartisce le competenze art.117 Costituzione in:
esclusiva dello Stato - concorrente Stato/Regioni-esclusiva residuale Regioni
al 2000 risale l’istituzione dell’Ecolabel il marchio europeo che segnala i prodotti migliori dal punto di vista ecologico attestandone il basso impatto ambientale nel loro ciclo di vita
1987 Rapporto Brundtland a opera della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo
Legge n. 431/1985 per la preservazione delle bellezze naturali (legge Galasso)
Legge n. 614/1966 il primo provvedimento a tutela dell’ambiente (legge antismog)
01/01/1948 art. 9 della Costituzione promuove lo sviluppo della cultura, la difesa del paesaggio, la tutela del patrimonio storico/artistico. Il Testo Costituzionale è stato redatto in un’epoca in cui la sensibilità ambientale non rappresentava un problema, non fa riferimento alla protezione dell’ambiente in genere ma solo alla "tutela del paesaggio".

 

Approfondimento tematico

L’ambiente è un sistema complesso in cui ciascun componente svolge le proprie funzioni influenzando gli altri. L’uomo è strettamente legato all’ambiente perché ne fa parte insieme a tutti gli altri organismi viventi. Il concetto di sostenibilità è riferito e applicato all’intero pianeta perché ogni impresa, ogni individuo e ogni Stato sono parte integrante di tale sistema. L’ambiente deve essere considerato patrimonio comune. L’affollamento disordinato, il comportamento indisciplinato dei turisti, l’impatto ambientale delle persone che frequentano le spiagge, le città d’arte prese d’assalto, il degrado ambientale, l’inquinamento possono essere contrastati introducendo norme che tutelino il diritto alla salute e alla conservazione dell’ambiente. Il territorio che realizza una sinergia tra Pubblica Amministrazione (P A) e privati contribuisce a migliorare la qualità dell’ambiente.
Il degrado è un costo per il territorio (il trattamento dei rifiuti e gli interventi di bonifica sono dispendiosi) e comporta una diminuzione di persone che preferiscono luoghi naturali e gestiti in modo sostenibile. Sostenibilità e Responsabilità significa: tutelare la natura, il territorio e la popolazione (ecosistema), garantire benessere e sicurezza (società), garantire un reddito (economia). I principi di sostenibilità e responsabilità in un’analisi attenta delle condizioni presenti e delle prospettive future sono: ecologia (capacità di valorizzare nel tempo l’ambiente come elemento distintivo del territorio), equità (capacità di garantire sicurezza, salute, istruzione equamente distribuite nella popolazione), economia (capacità di generare una crescita economica che valorizzi le specificità dei prodotti e dei servizi territoriali). Un territorio è attrattivo quanto più investe in sostenibilità: ottenere marchi di qualità ambientale, investire nelle energie rinnovabili, utilizzare prodotti a km zero, indirizzare al riciclo dei rifiuti. La gestione del territorio comporta da parte della P A l’impegno a preservare il paesaggio e i beni culturali, a migliorare l’indotto, stabilire politiche di salvaguardia dell’ambiente, a integrarsi con gli operatori privati (marketing territoriale integrato). Oggi alla tutela e alla valorizzazione della sostenibilità ambientale devono contribuire gli enti pubblici con provvedimenti a difesa del territorio (esempio regolamentare l’accesso ai turisti), gli operatori privati (rispettare le regole per la tutela ambientale) e i turisti (adottare comportamenti corretti e responsabili). Un tempo il turismo era considerato un’attività economica che generava ricchezza pulita.
È importante favorire il più possibile l’acquisizione, da parte di tutti, di stili di vita e di abitudini compatibili con il rispetto della natura, nell’interesse proprio, degli altri e delle generazioni future.
La tutela ambientale è un nuovo e strategico fattore di competitività e di crescita economica.