Riordino delle norme sui diritti degli animali e istituzione del Garante dei Diritti degli Animali

  • Pubblicato il 26 Marzo 2021
  • da Istituto Professionale Industria e Artigianato G.L. Bernini, Napoli
Riordino delle norme sui diritti degli animali e istituzione del Garante dei Diritti degli Animali

Onorevoli Senatori! - Poniamo alla Vostra illustre attenzione il delicato tema del trattamento degli animali nel mondo contemporaneo. Come è oramai ben noto, nella coscienza dei popoli occidentali il sentimento verso gli animali sta evolvendo con enorme velocità e gli stessi stanno assumendo sempre più un ruolo nuovo e diverso rispetto a quello più antico. L’uomo sta guardando agli animali come loro compagni di viaggio durante il percorso della vita: non più strumenti di lavoro al servizio del padrone o cibo di cui nutrirsi.
 La comunità scientifica internazionale nel riconoscere che gli animali percepiscono emozioni e, dunque, sono esseri che gioiscono, si intristiscono, amano come odiano, piangono, provano nostalgia, simpatie e antipatie e si legano agli altri simili per creare famiglia nella sua accezione più ampia, ha indotto i 27 Paesi, uniti nel nome dell’Europa, ad immortalare all’articolo 13 del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2007, lo straordinario e rivoluzionario principio: “… l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti ...”.
Orbene, il nostro Paese, che ha prestato sempre massima attenzione a tutte le categorie sociali, soprattutto a quelle più deboli, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi, non ha esplicitamente recepito nel proprio ordinamento, in forma chiara ed inequivocabile, il sopraddetto principio “animalista”.
 L’intero mondo animale, sia che si faccia riferimento agli animali da compagnia sia che si prendano in considerazione le altre specie, è già in natura il più debole tra gli esseri viventi eppure gli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali, le cosiddette civiltà “avanzate”, non hanno ancora strutturato una chiara tutela legislativa a suo favore. Recepire il contenuto di un precetto dal potente valore culturale come quello del suddetto articolo 13 e, quindi, avviare il processo di adeguamento e di elevamento di tutti gli animali da “res” ad “esseri senzienti” vuol dire sottoporre a parziale trasformazione le norme contenute nel nostro ordinamento, aventi ad oggetto gli animali, senza trascurare il rispetto degli equilibri socio economici preesistenti, che regolano, come è necessario, le leggi vigenti.
La norma che si propone ha la finalità di adeguare le principali e più diffuse leggi ordinarie in vigore sul territorio nazionale a questi principi ispiratori. Il proponente ha setacciato il codice penale, la legge sulla caccia e quella sulla pesca, la legge sui circhi e quella sui giardini zoologici ed ha modificato ognuna di loro introducendo il principio degli animali quali esseri senzienti.
Nei reati previsti dal codice penale si inseriscono anche i maltrattamenti, causa di dolore e stress emotivo; nella legge sulla caccia si abroga la possibilità che i cacciatori possano adoperare animali quali richiami vivi (no res!) e che possano addestrare i propri cani su animali vivi (no res!) e si inserisce l’obbligo del cacciatore di esplodere subito il colpo di grazia alla preda ferita per evitarle sofferenza e strazio; nella legge sulla pesca si prevede l’obbligo di uccidere i pesci  non appena pescati per evitargli sofferenze; nella legge sui circhi si pone il divieto di utilizzare animali perché questi, anche quando non si esibiscono, sono sottoposti a duri addestramenti che si qualificano ai limiti del sopportabile; nella disciplina dei giardini zoologici si impedisce di importare animali dall’estero per frenare i traffici internazionali di esemplari selvatici, per eliminare le sofferenze durante i trasferimenti e per evitare i disturbi indotti dai cambiamenti ambientali e climatici.
Insomma, Signori Senatori, è giunto il momento di esercitare un forte atto di coraggio e recepire in maniera determinata il dettato dell’articolo 13 del Trattato di Lisbona.
In ultimo (ma non per ultimo), il disegno di legge che si propone istituisce in seno al: Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Garante dei Diritti degli Animali con funzioni di monitoraggio e analisi degli atti normativi e al fine di garantire il rispetto del benessere animale in tutte le norme che li vede coinvolti. Il Garante è un istituto necessario, nato dalle esperienze periferiche già esistenti in alcune regioni ed in diversi comuni ed oggi acclamato anche a livello europeo nella figura di un Commissario Centrale.

Onorevoli Senatori, trasformare questo Disegno di Legge in Legge non è solo un atto formale che l’Europa ci chiede per adeguare il nostro Paese agli altri ma è un atto di umano dovere verso il mondo animale da sempre vessato e posto al rigido servizio e volere dell’uomo.


Art. 1
(Animali esseri senzienti, principi e finalità)

1.    Gli animali sono esseri senzienti ed il loro benessere va preservato.
2.    La presente legge introduce il concetto affermato al comma 1 e modifica le norme vigenti.

Art. 2
(Modifiche al codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, aggiornato)

1.    All’art. 544 ter, primo comma, dopo le parole “caratteristiche etologiche” sono inserite le seguenti: “o gli infligge dolore emotivo”.
2.    All’art. 544 quater, primo comma, dopo le parole “sevizie, strazio” sono inserite le seguenti: “o stress emotivo”.
3.    All’art. 544 quinquies, primo comma, dopo le parole “l’integrità fisica” sono inserite le seguenti: “ed emotiva”.
4.    All’art. 727, secondo comma, dopo le parole “gravi sofferenze” sono inserite le seguenti: “fisiche ed emotive”.

Art. 3
(Modifiche alla Legge 11 febbraio 1992, n.157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1.    Dopo l’art. 1 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis) Le attività consentite sugli animali selvatici sono esercitate senza provocare loro sofferenze fisiche ed emotive.”.
2.    All’art. 4, comma 3, sono soppresse le parole “e per la cessione a fini di richiamo”.
3.    Il comma 4 dell’art. 4 è abrogato.
4.    Dopo l’art. 4 è inserito il seguente:
“Art. 4. bis) È vietata l’attività venatoria con l’utilizzo di richiami vivi.”
5.    Al titolo dell’art. 5 sono soppresse le parole: “e richiami vivi”.
6.    I commi 1 e 2 dell’art. 5 sono abrogati.
7.    All’art. 5, comma 6, sono soppresse le parole “con l'uso di richiami vivi”.
8.    I commi 7, 8 e 9 dell’art. 5 sono abrogati.
9.    Dopo l’art. 5 è inserito il seguente:
“Art. 5. Bis) È vietato l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani sia su fauna selvatica naturale che con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.”.
10.    All’art. 10, comma 8, è abrogata la lettera e).
11.    Dopo l’art. 12 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis) Gli animali selvatici venabili, feriti durante l’attività di caccia, sono immediatamente finiti con un colpo di grazia per evitare loro inutili agonie, crudeltà ed ingiustificate sofferenze”.

Art. 4
(Modifiche alla Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)

1.    Dal titolo della legge è soppressa la parola “equestri”.
2.    Dall’art. 1 è soppressa la parola “equestri”.
3.    Dopo l’art. 1 è inserito il seguente:
“Art.1 bis) È vietato l’uso degli animali durante gli spettacoli circensi e viaggianti.”.
4.    Dall’art. 10, comma 2, è soppressa la parola “equestri”.
5.    L’art. 16 è abrogato.
6.    Dall’art. 17 è soppressa la parola “equestri”.
7.    Dall’art. 18, comma 1, è soppressa la parola “equestri”.

Art. 5
(Modifiche al Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 1 sono inseriti i seguenti:
“2. Le attività consentite sugli esemplari pescabili sono esercitate senza provocare loro sofferenze fisiche ed emotive.
“3. Gli animali pescati sono immediatamente uccisi.”.

Art. 6
(Modifica al Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)

1.    Dopo l’art. 1 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis) (Divieto di importazione di animali dall’estero)
1.    Chiunque importa animali dall’estero per destinarli ai giardini zoologici è punito con la reclusione da tre mesi a dodici mesi e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.  
2.    Il Ministero per la Transizione ecologica autorizza le importazioni di animali dall’estero, da destinare ai giardini zoologici, solo per garantire la sopravvivenza delle specie.”

Art. 7
(Il Garante dei Diritti degli Animali)

1.    Presso la Presidenza del Senato della Repubblica, la Presidenza della Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Garante dei Diritti degli Animali.
2.    Il Garante è nominato dal Presidente di ogni organo costituzionale fra le persone con comprovata e superiore esperienza scientifica e professionale.
3.    Il Garante esamina gli atti normativi proposti, di prerogativa del proprio organo costituzionale, e verifica il rispetto della tutela del benessere degli animali.
4.    Il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso e svolge la sua attività a titolo completamente gratuito.

Art. 8
(Norma transitoria)

1.    Ai fini della corretta applicazione ed esecuzione dell’art. 7, ogni organo costituzionale adotta il proprio regolamento di attuazione sul funzionamento dell’Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge e nomina il proprio Garante entro 60 giorni dall’adozione del regolamento di attuazione.

Art. 9
(Impegno finanziario)

1.    La presente legge non comporta impegno di spesa alle casse dello Stato.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

il 14/04/2021
M. C. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 1.1


All’articolo 1, comma 2, sostituire la parola “concetto” con la parola “principio”.
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 14/04/2021
S. C. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 2.1


All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’art. 544 ter, primo comma, sostituire le parole “da tre a diciotto mesi” con le parole “da tre mesi a tre anni.”
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 14/04/2021
S. C. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 2.2


All’articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All’art. 544 quater, primo comma, sostituire le parole “da quattro mesi a due anni” con le parole “da cinque mesi a tre anni.”
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
O. D. F. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 3.1


All’articolo 3, dopo il comma 11, inserire il seguente:

12. Al comma 3, dell’art. 30, dopo la parola “comma 1” si sopprime la parola “non”.
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
M. P. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4.1

All’articolo 4, comma 3, dopo le parole “circensi e viaggianti” si aggiungano le seguenti parole “ad eccezione dei cani.”
Respinto
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 2
  • Contrari: 10
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
M. P. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4.2

All’articolo 4 si inserisce il comma “3 bis) Chiunque viola tale disposizione è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00.”
Approvato
  • Voti totali: 11
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
A. A. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 5.1

All’articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:
“4. Chiunque viola le disposizioni indicate nei commi 2 e 3 è punito con l’arresto da 3 mesi a 10 mesi e con l’ammenda da € 1.000,00 a € 7.000,00.”
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
M. C. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 7.0.1

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
“Art. 7-bis (Il Garante Regionale dei Diritti degli Animali)
1.Presso la Presidenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Garante dei Diritti degli Animali.
2.Il Garante è nominato dal Presidente di ogni Regione e Provincia autonoma fra le persone con comprovata e superiore esperienza scientifica e professionale.
3.Il Garante esamina gli atti normativi proposti, di prerogativa della propria pubblica amministrazione, e verifica il rispetto della tutela del benessere degli animali e la rispondenza con le leggi nazionali.
4.Il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso e svolge la sua attività a titolo completamente gratuito.”
Approvato
  • Voti totali: 9
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
C. G. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.3

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "primo comma,", aggiungere le seguenti: "del codice penale,".
Respinto
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 9
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
C. G. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.4
All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "primo comma,", aggiungere le seguenti: "del codice penale,".
Respinto
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 3
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
C. G. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.5
All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "primo comma,", aggiungere le seguenti: "del codice penale,"
Respinto
  • Voti totali: 10
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 9
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
C. G. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.6
All'articolo 2, comma 4, dopo le parole "secondo comma,", aggiungere le seguenti: "del codice penale,".
Respinto
  • Voti totali: 9
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 9
  • Astenuti: 0
il 20/04/2021
F. F. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
7.1

All'articolo 7 sostituire il comma 4 con il seguente: "Il Garante percepisce un rimborso per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento della sua funzione, erogato sulla base di una rendicontazione periodica".
Approvato
  • Voti totali: 7
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 20/04/2021
F. F. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
9.1

L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo del Ministero dell'Ambiente"
Approvato
  • Voti totali: 9
  • Favorevoli: 8
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 20/04/2021
F. F. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
7.0.1/1

All'articolo 7-bis sostituire il comma 4 con il seguente: "Il Garante percepisce un rimborso per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento della sua funzione, erogato sulla base di una rendicontazione periodica".
Approvato
  • Voti totali: 8
  • Favorevoli: 6
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2

Onorevoli Senatori! - Poniamo alla Vostra illustre attenzione il delicato tema del trattamento degli animali nel mondo contemporaneo. Come è oramai ben noto, nella coscienza dei popoli occidentali il sentimento verso gli animali sta evolvendo con enorme velocità e gli stessi stanno assumendo sempre più un ruolo nuovo e diverso rispetto a quello più antico. L’uomo sta guardando agli animali come loro compagni di viaggio durante il percorso della vita: non più strumenti di lavoro al servizio del padrone o cibo di cui nutrirsi.
 La comunità scientifica internazionale nel riconoscere che gli animali percepiscono emozioni e, dunque, sono esseri che gioiscono, si intristiscono, amano come odiano, piangono, provano nostalgia, simpatie e antipatie e si legano agli altri simili per creare famiglia nella sua accezione più ampia, ha indotto i 27 Paesi, uniti nel nome dell’Europa, ad immortalare all’articolo 13 del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2007, lo straordinario e rivoluzionario principio: “… l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti ...”.
Orbene, il nostro Paese, che ha prestato sempre massima attenzione a tutte le categorie sociali, soprattutto a quelle più deboli, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi, non ha esplicitamente recepito nel proprio ordinamento, in forma chiara ed inequivocabile, il sopraddetto principio “animalista”.
 L’intero mondo animale, sia che si faccia riferimento agli animali da compagnia sia che si prendano in considerazione le altre specie, è già in natura il più debole tra gli esseri viventi eppure gli ordinamenti giuridici dei paesi occidentali, le cosiddette civiltà “avanzate”, non hanno ancora strutturato una chiara tutela legislativa a suo favore. Recepire il contenuto di un precetto dal potente valore culturale come quello del suddetto articolo 13 e, quindi, avviare il processo di adeguamento e di elevamento di tutti gli animali da “res” ad “esseri senzienti” vuol dire sottoporre a parziale trasformazione le norme contenute nel nostro ordinamento, aventi ad oggetto gli animali, senza trascurare il rispetto degli equilibri socio economici preesistenti, che regolano, come è necessario, le leggi vigenti.
La norma che si propone ha la finalità di adeguare le principali e più diffuse leggi ordinarie in vigore sul territorio nazionale a questi principi ispiratori. Il proponente ha setacciato il codice penale, la legge sulla caccia e quella sulla pesca, la legge sui circhi e quella sui giardini zoologici ed ha modificato ognuna di loro introducendo il principio degli animali quali esseri senzienti.
Nei reati previsti dal codice penale si inseriscono anche i maltrattamenti, causa di dolore e stress emotivo; nella legge sulla caccia si abroga la possibilità che i cacciatori possano adoperare animali quali richiami vivi (no res!) e che possano addestrare i propri cani su animali vivi (no res!) e si inserisce l’obbligo del cacciatore di esplodere subito il colpo di grazia alla preda ferita per evitarle sofferenza e strazio; nella legge sulla pesca si prevede l’obbligo di uccidere i pesci  non appena pescati per evitargli sofferenze; nella legge sui circhi si pone il divieto di utilizzare animali perché questi, anche quando non si esibiscono, sono sottoposti a duri addestramenti che si qualificano ai limiti del sopportabile; nella disciplina dei giardini zoologici si impedisce di importare animali dall’estero per frenare i traffici internazionali di esemplari selvatici, per eliminare le sofferenze durante i trasferimenti e per evitare i disturbi indotti dai cambiamenti ambientali e climatici.
Insomma, Signori Senatori, è giunto il momento di esercitare un forte atto di coraggio e recepire in maniera determinata il dettato dell’articolo 13 del Trattato di Lisbona.
In ultimo (ma non per ultimo), il disegno di legge che si propone istituisce in seno al: Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Garante dei Diritti degli Animali con funzioni di monitoraggio e analisi degli atti normativi e al fine di garantire il rispetto del benessere animale in tutte le norme che li vede coinvolti. Il Garante è un istituto necessario, nato dalle esperienze periferiche già esistenti in alcune regioni ed in diversi comuni ed oggi acclamato anche a livello europeo nella figura di un Commissario Centrale.

Onorevoli Senatori, trasformare questo Disegno di Legge in Legge non è solo un atto formale che l’Europa ci chiede per adeguare il nostro Paese agli altri ma è un atto di umano dovere verso il mondo animale da sempre vessato e posto al rigido servizio e volere dell’uomo.

Art. 1
(Animali esseri senzienti, principi e finalità)

1.    Gli animali sono esseri senzienti ed il loro benessere va preservato.
2.    La presente legge introduce il principio affermato al comma 1 e modifica le norme vigenti.

Art. 2
(Modifiche al codice penale, R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, aggiornato)

1.    All’art. 544 ter, primo comma, dopo le parole “caratteristiche etologiche” sono inserite le seguenti: “o gli infligge dolore emotivo”.
1-bis. All’art. 544 ter, primo comma, sostituire le parole “da tre a diciotto mesi” con le parole “da tre mesi a tre anni.
2.    All’art. 544 quater, primo comma, dopo le parole “sevizie, strazio” sono inserite le seguenti: “o stress emotivo”.
2-bis. All’art. 544 quater, primo comma, sostituire le parole “da quattro mesi a due anni” con le parole “da cinque mesi a tre an
3.    All’art. 544 quinquies, primo comma, dopo le parole “l’integrità fisica” sono inserite le seguenti: “ed emotiva”.
4.    All’art. 727, secondo comma, dopo le parole “gravi sofferenze” sono inserite le seguenti: “fisiche ed emotive”.

Art. 3
(Modifiche alla Legge 11 febbraio 1992, n.157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1.    Dopo l’art. 1 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis) Le attività consentite sugli animali selvatici sono esercitate senza provocare loro sofferenze fisiche ed emotive.”.
2.    All’art. 4, comma 3, sono soppresse le parole “e per la cessione a fini di richiamo”.
3.    Il comma 4 dell’art. 4 è abrogato.
4.    Dopo l’art. 4 è inserito il seguente:
“Art. 4. bis) È vietata l’attività venatoria con l’utilizzo di richiami vivi.”
5.    Al titolo dell’art. 5 sono soppresse le parole: “e richiami vivi”.
6.    I commi 1 e 2 dell’art. 5 sono abrogati.
7.    All’art. 5, comma 6, sono soppresse le parole “con l'uso di richiami vivi”.
8.    I commi 7, 8 e 9 dell’art. 5 sono abrogati.
9.    Dopo l’art. 5 è inserito il seguente:
“Art. 5. Bis) È vietato l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani sia su fauna selvatica naturale che con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.”.
10.    All’art. 10, comma 8, è abrogata la lettera e).
11.    Dopo l’art. 12 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis) Gli animali selvatici venabili, feriti durante l’attività di caccia, sono immediatamente finiti con un colpo di grazia per evitare loro inutili agonie, crudeltà ed ingiustificate sofferenze”.
12. Al comma 3, dell’art. 30, dopo la parola “comma 1” si sopprime la parola “non”.

Art. 4
(Modifiche alla Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)

1.    Dal titolo della legge è soppressa la parola “equestri”.
2.    Dall’art. 1 è soppressa la parola “equestri”.
3.    Dopo l’art. 1 è inserito il seguente:
“Art.1 bis) È vietato l’uso degli animali durante gli spettacoli circensi e viaggianti.”.
3 bis) Chiunque viola tale disposizione è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00.
4.    Dall’art. 10, comma 2, è soppressa la parola “equestri”.
5.    L’art. 16 è abrogato.
6.    Dall’art. 17 è soppressa la parola “equestri”.
7.    Dall’art. 18, comma 1, è soppressa la parola “equestri”.

Art. 5
(Modifiche al Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 1 sono inseriti i seguenti:
“2. Le attività consentite sugli esemplari pescabili sono esercitate senza provocare loro sofferenze fisiche ed emotive.
“3. Gli animali pescati sono immediatamente uccisi.”.
4. Chiunque viola le disposizioni indicate nei commi 2 e 3 è punito con l’arresto da 3 mesi a 10 mesi e con l’ammenda da € 1.000,00 a € 7.000,00.

Art. 6
(Modifica al Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici)

1.    Dopo l’art. 1 sono inseriti i seguenti:
“Art. 1 bis) (Divieto di importazione di animali dall’estero)
1.    Chiunque importa animali dall’estero per destinarli ai giardini zoologici è punito con la reclusione da tre mesi a dodici mesi e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.  
2.    Il Ministero per la Transizione ecologica autorizza le importazioni di animali dall’estero, da destinare ai giardini zoologici, solo per garantire la sopravvivenza delle specie.”

Art. 7
(Il Garante dei Diritti degli Animali)

1.    Presso la Presidenza del Senato della Repubblica, la Presidenza della Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Garante dei Diritti degli Animali.
2.    Il Garante è nominato dal Presidente di ogni organo costituzionale fra le persone con comprovata e superiore esperienza scientifica e professionale.
3.    Il Garante esamina gli atti normativi proposti, di prerogativa del proprio organo costituzionale, e verifica il rispetto della tutela del benessere degli animali.
4.    Il Garante percepisce un rimborso per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento della sua funzione, erogato sulla base di una rendicontazione periodica.

Art. 8
(Il Garante Regionale dei Diritti degli Animali)

1.Presso la Presidenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Garante dei Diritti degli Animali.
2.Il Garante è nominato dal Presidente di ogni Regione e Provincia autonoma fra le persone con comprovata e superiore esperienza scientifica e professionale.
3.Il Garante esamina gli atti normativi proposti, di prerogativa della propria pubblica amministrazione, e verifica il rispetto della tutela del benessere degli animali e la rispondenza con le leggi nazionali.
4. Il Garante percepisce un rimborso per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento della sua funzione, erogato sulla base di una rendicontazione periodica.

Art. 9
(Norma transitoria)

1.    Ai fini della corretta applicazione ed esecuzione dell’art. 7, ogni organo costituzionale adotta il proprio regolamento di attuazione sul funzionamento dell’Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge e nomina il proprio Garante entro 60 giorni dall’adozione del regolamento di attuazione.

Art. 10
(Impegno finanziario)

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo del Ministero dell'Ambiente.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Premessa
“L’espressione «diritti animali», o «diritti degli animali», si riferisce all’estensione alle altre specie animali di alcuni dei diritti fondamentali dell’uomo, quali il diritto di vivere in libertà o di non soffrire inutilmente. Il termine «diritto» è inteso sia in senso morale che legale.” (cfr. D.D.L. n. 3385 del 28/06/2012). È doveroso iniziare questo percorso citando la frase di apertura del Disegno di Legge istitutivo del Garante dei diritti degli Animali del 26/06/2012.

La disamina delle norme sugli animali presenti nel nostro Ordinamento deve essere preceduta dall’analisi storica, sociologica ed evolutiva del rapporto dell’uomo con il valore “vita” quale germoglio di una nuova e futura sensibilità verso gli animali. Prima di rivolgere attenzione e sensibilità verso gli animali l’umanità ha maturato nei secoli la consapevolezza delle negatività generate dalle diversità sociali ed ha lottato (e sta lottando) per i loro abbattimenti, giungendo a conquistare uguale riconoscimento giuridico ai diritti di tutti gli uomini. Traguardo importantissimo è dato dal riconoscimento del diritto di voto alle donne conquistato al termine del secondo conflitto mondiale in occasione del referendum popolare sulla scelta del tipo di governo del Paese: monarchico o democratico. La vita, con tutto il corredo degli elementi che la rendono “degna”, diviene il pilastro portante della nostra Costituzione.
In questo excursus storico il percorso di sensibilizzazione, che ha condotto alla conquista della giusta dignità giuridica dell’animale, vede l’avvento dell’industrializzazione, alla fine del XIX secolo, come un momento molto significativo: lo svuotamento delle campagne e l’affollamento delle città ha contribuito a “raffreddare” il rapporto uomo-animale, cosa che nei secoli era sempre stato inscindibile. Il “cittadino”, distaccatosi sempre di più dall’animale, poiché non più necessario quale strumento di lavoro, ma relegato esclusivamente quale scorta alimentare, non sentiva per nulla la necessità di riconoscergli la dignità di vita. L’animale era confinato nei circhi, negli zoo, oppure era considerato come oggetto da predare durante le battute di caccia o di pesca o veniva allevato per la produzione di pellame di qualità per capi di abbigliamento di lusso.
È possibile individuare negli anni sessanta, in concomitanza con la straordinaria rivoluzione dei giovani “sessantottini”, il momento della nascita collettiva del sentimento diffuso per gli animali. All’avvento della “era digitale” gli animali e gli animalisti hanno conquistato straordinari spazi nuovi, riuscendo ad entrare nelle case e nelle vite di tutti e il rapporto fra l’uomo e l’animale ha assunto sempre più una rinnovata, forte e significativa valenza. Negli ultimi decenni del Novecento nascono le associazioni animaliste che, insieme a quelle ambientaliste, danno inizio ad un lungo lavoro di affermazione degli animali negli ordinamenti giuridici. Nel nostro ordinamento le associazioni animaliste (e ambientaliste) vengono riconosciute portatrici di interessi collettivi e come tali conquistano la qualifica di persone giuridiche. Tale status conferisce alle associazioni il potere di costituzione di Parte Civile nei processi aventi ad oggetto i reati contro gli animali. Nel nuovo millennio la coscienza verso gli animali si fa sempre più strada.

1) Analisi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana: i principi fondamentali dei primi    dodici articoli e l’ordinamento della Repubblica. L’essere umano, la vita, la parità di genere, la casa, il lavoro, la famiglia, la salute e la democrazia divengono i valori portanti ed inviolabili del nostro assetto sociale;

2) Analisi del Regolamento del Senato della Repubblica, della Circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1997 e cenni al Regolamento della Camera dei Deputati quali templi della tutela ed esercizio della democrazia del nostro Paese;

3) Studio della Legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Inserimento del "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI” nel Codice Penale con l’esaustivo articolato: dall’art. 544 bis sino all’art. 544 sexies in sostituzione dell’art. 727 (Maltrattamento di Animali) che riassumeva in maniera generica e complessiva i comportamenti, penalmente punibili, esercitati contro gli animali. Oltre ad una maggiore e più puntuale casistica di reati contemplati dal legislatore (dall’uccisione al maltrattamento, dai combattimenti all’abbandono), gli articoli introdotti al Codice Penale assurgono i reati contro gli animali al rango dei delitti in luogo delle precedenti contravvenzioni. L’art. 727 rimane dedicato agli animali nella consacrazione del nuovo reato, frutto del dilagante malcostume dell’“Abbandono degli animali”. La legge189 del 2004 può essere definita la “Costituzione degli animali”.

4) Studio della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Norma introdotta a seguito del referendum abrogativo del 1990 della Legge 27 dicembre 1977 n. 968 “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", dove ben 17.790.070 elettori, ovvero il 92,20% dei cittadini, recatisi alle urne, si espressero per la sua abrogazione che, però, non raggiunse il necessario quorum (43,36%). La Legge del 1992 regolamenta in maniera nuova e più restrittiva, l’ampio campo d’azione sulla “fauna selvatica”: il legislatore non poté fare a meno di prendere atto della posizione chiara e netta di una massiccia fetta di elettorato espressasi per l’abrogazione della caccia.
La norma del 1992, anche se “migliorativa”, oggi appare obsoleta e necessita di essere adeguata. La Legge n. 157/92 recepisce le direttive Europee n. 79/409/CEE, n. 85/411/CEE e n. 91/244/CEE, con i relativi allegati concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e costituisce l’attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
Il 12 febbraio 2021 la Gazzetta Ufficiale ha reso noto che un gruppo di cittadini ha chiesto l’avvio delle procedure per giungere ad un referendum abrogativo della Legge n. 157/1992.

5) La Legge 18 marzo 1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” è fra le più antiche norme esistenti nel nostro ordinamento che coinvolgono gli animali. Essa disciplina unicamente le attività circensi sul territorio nazionale e nulla dispone, in via diretta, sugli animali adoperati per gli spettacoli. Tale norma ha subito poche modifiche nel corso della storia. In relazione agli animali adoperati, bisognerà far riferimento alle norme in vigore nel nostro ordinamento: la Legge 7 febbraio 1992 n. 150 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, firmata a Washington il 3 marzo 1973, legge 19 dicembre 1975, n. 874, e regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ed il Codice Penale.

6) Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, dispone le regole sulla pesca ed il suo ampio assetto dell’imprenditoria di settore e della pesca sportiva. In tale norma, però, non vi sono chiare indicazioni sul trattamento del pescato vivo. Vacatio che va assolutamente colmata.

7) Il Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 73 “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.” è una norma di alto significato evolutivo, che assurge ad un valore sociale e scientifico i “vecchi” ZOO. Non più semplici esposizioni di animali provenienti da Paesi e Continenti lontani da guardare da vicino nelle loro “verità” nelle schiere di gabbie, più o meno grandi, sistemate in sequenza. Il vecchio ZOO viene “archiviato” e lascia il posto al “Ggiardino Zoologico”, quale luogo improntato alla tutela degli animali, alla riproduzione delle specie più a rischio ed al benessere di tutti gli ospiti.
8) Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). A seguito del completamento del processo di ratifica da parte dei 27 Stati membri che si è concluso il 3 novembre 2009, il Trattato è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. L’articolo 13 del Trattato di Lisbona consacra ed internazionalizza in capo agli animali il riconoscimento di esseri senzienti: essi sentono, amano, piangono, soffrono, si deprimono, si affezionano e, per questo, sono meritevoli di una nuova e più ampia tutela.
9) I Garanti dei diritti degli Animali sono figure non normate che vanno sempre più costituendosi nei Comuni e nelle Regioni. Alcuni Sindaci e Giunte Comunali, Presidenti e Giunte Regionali particolarmente sensibili al tema o sollecitati dalla cittadinanza, nei limiti dei loro poteri istituzionali, hanno iniziato a segnare la nascita di questa figura che diviene sempre più essenziale e da riferimento per le singole comunità. La normativa sugli animali comincia ad essere sempre più ampia ed articolata ed il Garante dei Diritti degli Animali, quale figura istituzionale di competenza degli enti territoriali, esperto nelle discipline legate agli animali, diviene il punto cardine al quale affidare il compito di verificare se la Pubblica Amministrazione agisce nel pieno rispetto dello “ordinamento animale”. Il Garante è anche l’anello di congiunzione fra la cittadinanza e le istituzioni Amministrative e di Polizia Giudiziaria.
Molte sono le esperienze attualmente esistenti dal nord al sud del Paese: La Regione Piemonte, i comuni di Napoli, Pisa, Roma, Milano, Bergamo, Pescara, Perugia e Reggio Calabria. Queste sono solo alcune delle realtà esistenti che testimoniano la necessità della funzione del Garante dei diritti degli Animali. Il Paese è maturo per il “salto di qualità” ed è pronto per costituire il suo Ufficio del Garante per i diritti degli animali a livello centrale che possa operare affinché le norme esistenti a tutela degli animali siano correttamente applicate.
Conclusione
Partendo dall’articolo 13 del trattato di Lisbona e, quindi, dall’affermazione che gli animali sono “esseri senzienti” si è proceduto allo studio delle norme di cui sopra ricercando il modo di implementarle e modificarle alla luce della nuova consapevolezza “animale” che la società internazionale ha raggiunto.

 

Approfondimento tematico

Il 13 dicembre 2007 i 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno sottoscritto il Trattato di Lisbona che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. All’art. 13 del Trattato i Paesi firmatari hanno espressamente affermato: “… l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti…”.
Gli Stati membri hanno acclarato che gli animali sentono, pensano, osservano, riconoscono, sognano, scelgono, si affezionano, amano, piangono, provano emozioni gioiose e dolorose, soffrono il dolore fisico e quello emotivo. L'Europa ha affermato, nel predetto articolo 13, che si deve tener pienamente conto delle esigenze in materia di benessere animale proprio perché “esseri senzienti”.
Il proponendo disegno di legge si prefigge l’ambizioso obiettivo di adeguare le numerose norme, esistenti nel nostro ordinamento giuridico ed aventi ad oggetto gli animali nei diversi comparti della società civile, al principio internazionale consacrato nel Trattato di Lisbona. Si tratta, nella pratica, di completare, all’interno del nostro tessuto normativo, il percorso evolutivo che ha permesso la consacrazione degli animali da ‘res’ a ‘esseri senzienti’, garantendo loro una maggiore dignità giuridica.
Il Disegno di Legge che si propone, oltre all’adeguamento delle regole esistenti, introduce la norma con la quale si istituisce la figura del Garante dei Diritti degli Animali in seno agli organi legislativi centrali con funzione di tutelare la corretta e costante applicazione delle norme sugli animali con particolar riguardo alla garanzia del principio sancito dall’articolo 13 del Trattato di Lisbona; il benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, viene sancito quale oggetto delle prerogative istituzionali e legislative del nostro ordinamento.
Poiché i Paesi Europei uniti hanno riconosciuto sensibilità ed emotività agli animali, tale assunto viene riportato sotto forma di precetto imperativo ad apertura del testo riformatore proposto da questa commissione. Il proponendo Disegno di Legge inizia, dunque, con una norma che ha il chiaro scopo di recepire l’alto principio intellettuale ed etico immortalato nell’articolo 13 del Trattato di Lisbona. In tale maniera l’Italia, inserendo nel proprio ordinamento una legge con la quale si attribuisce lo status di esseri senzienti agli animali, potrà onorare l’impegno europeo di assumere a norma di Stato il contenuto della rivoluzionaria regola internazionale.
Una regola di tale portata culturale e politica impone a questo proponente il dovere di ricercare ed analizzare la normativa italiana vigente in materia di tutela di animali, nonché operare la disamina del contesto storico, politico e sociologico in cui le relative leggi sono state emanate.
I contenuti del Disegno di Legge non possono prescindere dalla Costituzione Italiana che è stata ampiamente approfondita da questa commissione legislativa attraverso seminari ed incontri con esperti del settore esterni. Il dettato della Carta Costituzionale è stato, pertanto, curato in tutti i suoi aspetti.

Il lavoro di approfondimento dei contenuti è iniziato dal Codice Penale (di seguito C.P.) che, in materia di tutela dei diritti degli animali, risulta essere molto all’avanguardia: gli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, sexies e 727 del C.P. (introdotti con la Legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"), trattano esaustivamente ogni azione illecita condotta senza motivo dall’uomo in danno all’animale e puniscono severamente chi commette tali illeciti. Benché tali reati sono assunti ai ranghi dei delitti, non si può fare a meno di notare che in essi manca ogni forma di riferimento agli effetti emotivi

(negativi) che tali illeciti provocano alle vittime. Gli articoli del C.P. vengono rivisitati dal proponente al fine di adeguarli all’evoluzione europea, recepita nel principio consacrato nell’articolo 1 del Disegno di Legge in esame (animali esseri senzienti). Il proponente ha proceduto a prevedere, nelle predette norme, anche l’inflizione del dolore e dello stress emotivo agli animali, quali reati da punire. Detti fatti verranno, quindi, puniti anche se gli animali non dovessero riportare lesioni fisiche e il dolore e lo stress emotivo cagionato troveranno uguale trattamento sanzionatorio.
 
Dopo lo studio delle regole sugli animali contenute nel Codice Penale, la fase istruttoria è proseguita approfondendo ed analizzando le Leggi speciali in materia di: fauna selvatica, caccia, pesca, giardini zoologici e circhi.

la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, disserta approfonditamente sulle attività condotte sulla fauna selvatica quale “valore” e proprietà indisponibile dello Stato. Con questa norma il legislatore dell’epoca ha elevato gli animali viventi nel mondo selvatico da selvaggina a fauna selvatica, trattando la stessa quale componente imprescindibile del mondo naturale e, quindi, quale componente essenziale dell’ambiente nella sua accezione più assoluta. Naturalmente dal 1992 (data di emanazione della Legge n. 157) al 2009 (data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona) l’evoluzione culturale ha fatto enormi passi in avanti, culminando proprio nel riconoscere agli animali lo status di esseri senzienti. Il “valore animale” diviene assoluto per un verso ed individuale per l’altro. Assoluto, perché tutti gli animali indistintamente sono riconosciuti senzienti, individuale perché tale attribuzione viene riconosciuta ad ogni singolo individuo/esemplare. Tale innovazione culturale trova, di conseguenza, spazio consacrativo nell’art. 1 del presente Disegno di Legge a seguito del quale anche la Legge n. 157 del 1992 dovrà necessariamente essere adeguata. La “fauna selvatica” non dovrà più essere considerata nella sua oggettività ma gli animali che la compongono dovranno assumere la loro dignità giuridica soggettiva. La Legge che si sta proponendo inserisce, pertanto, l’art. 1 bis alla L. n. 157/92: “Le attività consentite sugli animali selvatici sono esercitate senza provocare loro sofferenze fisiche ed emotive”. Non manca di notare che tale regola pone, in forma di precetto, l’obbligo di rivolgersi con “rispetto” verso l’individuo/esemplare appartenente al mondo selvatico. Sulla scorta di tale principio si è proceduto, doverosamente, ad inserire il divieto di esercitare l’attività venatoria con l’ausilio dei “richiami vivi” (art. 4 bis), ovvero il divieto di esercitare la caccia con uccelli vivi, catturati dal mondo selvatico o provenienti da allevamenti, adoperati dal cacciatore per attrarre le prede da uccidere. È indubbio che catturare animali liberi, recluderli, esporli in natura o adoperare individui allevati dall’uomo per richiamare i propri simili, oltre ad assumere il connotato di vero sadismo, provoca agli “individui-richiami” enorme stress e dolore emotivo, alla stregua del dolore che prova un qualsiasi detenuto condannato all’ergastolo per un reato mai commesso (!). Tale novella trova la sua ratio anche nella necessità di porre fra i due soggetti partecipanti all’attività venatoria un doveroso “distanziamento”, volto ad offrire una sorta di “equità sportiva”: il cacciatore e la sua senziente preda da uccidere.
Sulla base degli stessi principi sopra richiamati, il proponendo art. 5 bis) introduce il divieto di esercitare l’addestramento dei cani da caccia. Tale attività attualmente è consentita in determinate aree anche con l’utilizzo di animali selvatici, nati in allevamento, e adoperati quali prede da abbattere. É evidente a tutti che ogni qual volta il cane da caccia si avvicina all’animale/preda questo patisce un forte trauma emotivo: la paura di essere ucciso. Di sicuro un mancato addestramento del cane da caccia non cagionerà alcun danno irreparabile al cacciatore che potrà egualmente continuare la sua attività. Anche questa norma contiene l’altro principio: quello di aumentare la distanza fra il cacciatore e l’animale, stabilendo un diverso e più paritario equilibrio sportivo fra i due ed offrendo alla preda una chance in più di sopravvivenza.
In fine, proprio nel rispetto della vita, nella sua accezione più assoluta, ed anche quindi nel rispetto della “giusta” fine della vita dell’animale-senziente-preda, il proponente ha avuto il duro coraggio di inserire un

articolo, il 12 bis), dedicato al “colpo di grazia”: “Gli animali selvatici venabili, feriti durante l’attività di caccia, sono immediatamente finiti con un colpo di grazia per evitare loro inutili agonie, crudeltà ed
ingiustificate sofferenze.”. Orbene, va osservato che la L. 157 del 1992 già affida all’uomo cacciatore il freddo potere di decidere della vita o della morte dell’animale selvatico (venabile) che si ritrova, per caso o per sfortuna, inquadrato nel proprio mirino. Quando il grilletto del fucile viene pigiato la sentenza è data: morte. Purtroppo accade però che le prede sopravvivano a quel colpo di fucile, rimanendo irrimediabilmente ferite, agonizzanti, lacerate o mutilate. Con il proponendo articolo 12 bis) si impone al cacciatore di porre immediatamente fine alle agonie e alle sofferenze della moribonda preda.
Nel lavoro di adeguamento delle norme che vedono gli animali protagonisti, si evidenzia la disciplina degli spettacoli circensi. I circhi viaggianti sono da sempre presenti in ogni Paese nella vita sociale, culturale ed artistica dell’uomo. Gli animali hanno sempre avuto il ruolo di protagonisti nei circhi, ovvero, l’arte dell’uomo di “trasformare” un terribile e pericoloso animale selvatico (orso, leone, elefante ecc.) in docile ed ubbidiente compagno di gioco. Ma cosa c’è dietro quel docile animale obbediente? Le associazioni animaliste hanno documentato e denunciato metodi addestrativi atroci, violenze e costrizioni estreme, per giungere ad ottenere la bella esibizione. Insomma, le attività preparatorie degli animali scontrano in maniera evidente con le regole sancite dal Codice Penale e dall’art. 13 del Trattato di Lisbona, poiché viene trascurato totalmente il principio della “considerazione del benessere animale, perché essere senziente”. La diffusione di tali immagini e denunce ha portato ad una consapevolezza collettiva che ha condotto numerosi comuni a vietare l’ingresso nel loro territorio dei circhi con gli animali. I nuovi spettacoli circensi stanno abbandonando velocemente i numeri con gli animali e stanno proponendo strabilianti spettacoli dove l’uomo esibisce il meglio delle proprie straordinarie capacità artistiche.
La particolarità della Legge 18 marzo 1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” è che non contiene nessuna regola specifica sugli animali adoperati nelle attività circensi. La proponenda legge introduce la regola netta di divieto di adoperare gli animali nelle attività circensi ed elimina dal titolo della Legge n. 337 del 1968 e da tutto il suo testo, il termine “equestre”. Il termine “equestre” sparisce perché per il suo significato di attinenza con i cavalli non ha più senso di esistere. I circhi saranno dei luoghi di massima cultura dove trionferanno unicamente le variegate doti artistiche dell’uomo.  

Anche la normativa sulla pesca presenta una grave lacuna, nonostante sia stata riordinata recentemente con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. La norma disciplina esaustivamente tutto il comparto “umano” relativo alla attività imprenditoriale ed amatoriale di settore ma nulla dice e dispone sul principio introdotto dall’art. 13 del Trattato di Lisbona. Gli animali che vivono nelle acque (oggetto di pesca) non ricevono alcuna dignità e considerazione, essi sono ancora ritenuti solo come alimenti, alla stregua del frutto di un albero. Questo proponente ha inserito nella predetta norma un solo articolo che trasforma in legge il principio fondamentale di ridurre al minimo le sofferenze inflitte agli individui pescati. Si inserisce l’obbligo di far morire immediatamente le prede, evitando, così, che le stesse giungano vive ai banchi degli esercenti o addirittura nelle pentole dei consumatori. È evidente che l’animale pescato, per arrivare vivo (fresco) al venditore al dettaglio, è stato costretto a vivere per ore (o giorni) in condizioni di strazio e sofferenza.

La disciplina sui giardini zoologici è indubbiamente “futurista”. Il Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 73 “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici” ha avuto il merito di proiettare i vecchi ed obsoleti ZOO, da mostre di animali nonché “case di detenzione”, a realtà al servizio della scienza, della natura dove l’uomo incontra l’animale in una situazione

più consona al suo status etologico. Addirittura il giardino zoologico può considerarsi l’attuale “Arca di Noè” dove, finalmente, gli animali delle specie più a rischio di estinzione sono “conservati”, protetti e indotti alla riproduzione. Di sicuro questo valore acquisito dai giardini zoologici è pienamente in linea con
l’attuale evoluzione culturale del rapporto dell’uomo nei confronti della natura e degli ecosistemi e indubbiamente pone attenzione alla garanzia del benessere dei propri ospiti. Nel disegno di legge che si propone si inserisce una regola di “chiusura” che rappresenta un ulteriore progresso: si impedisce ai giardini zoologici di importare dall’estero nuovi esemplari ad eccezion fatta per casi particolari e dopo l’autorizzazione espressa dal Ministero della Transizione Ecologica. La chiusura dei confini al traffico di animali, provenienti sia dal mondo selvatico sia da allevamenti autorizzati, incrementa il percorso di trasformazione del comparto alla luce della nuova coscienza “animale”. I giardini zoologici non dovranno più essere “collezioni” da mostrare ma laboratori di conservazione e tutela degli animali e delle biodiversità. Gli animali ospitati nei giardini zoologici, alla loro morte non saranno più sostituiti con l’acquisto di esemplari provenienti dall’estero. L’ “approvvigionamento” avverrà internamente ai nostri confini con la libera cessione di esemplari fra giardini zoologici, l’acquisto da allevamenti presenti nel territorio del Paese o tramite l’affidamento in custodia di animali sequestrati e confiscati. Può iniziare, così, il graduale svuotamento della popolazione animale nei giardini zoologici in favore della garanzia della qualità della vita ai sempre più selezionati ospiti.