Modifica ed integrazione della legge n. 194 del 1/12/2015 in materia di difesa del suolo e sostenibilità del territorio

  • Pubblicato il 29 Marzo 2021
  • da Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. Cerboni, Portoferraio (LI)
Modifica ed integrazione della legge n. 194 del 1/12/2015 in materia di difesa del suolo e sostenibilità del territorio

Onorevoli Senatori! - Il problema del dissesto idrogeologico e del conseguente danno ambientale e di deturpamento del paesaggio si propone in modo sempre più drammatico e come costo sociale. La Legge 194/2015: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” pone l’accento sul ruolo fondamentale dell’Agricoltore Custode (Art.2, c.3): “agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell’ambito dell’azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica”.
La citata legge si pone come priorità (Art.1, c. 2) “la tutela del territorio rurale contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento”. Riteniamo che la tutela del territorio del paesaggio rurale debba integrare, nella figura dell’agricoltore custode, il ruolo di conservatore delle sistemazioni idraulico agrarie ed in particolare nelle zone declivi che caratterizzano la maggior parte del territorio nazionale. Le sistemazioni idraulico agrarie sono, in molti luoghi del nostro paese, delle vere opere d’arte tramandate da una cultura millenaria e realizzate con tecniche di cui si sta perdendo la memoria o la capacità di esecuzione per gli elevati costi e/o a causa del difficile accesso dei luoghi dove sono ubicate. Queste zone sono, nella maggior parte dei casi, particolarmente correlate con quelle aree, individuate dalla legge in questione, dove si preserva l’agro-biodiversità e dove si trovano ad operare gli agricoltori o gli allevatori custodi.
Nell’anno 2000, la Convenzione Europea sul Paesaggio ha definito il paesaggio come “valore economico e bene comune”. Il fatto che “il Bel Paese”, ed in particolare Firenze, sia stato designato da parte della Comunità Europea come luogo della stipula della convenzione, significa voler riconoscere, nel paesaggio rurale italiano, la sapiente interazione tra uomo e ambiente, pertanto riteniamo che occorra una legge che permetta la conservazione del paesaggio italiano riconosciuto come bene economico.
In molte aree agricole esistono zone marginali che, come ricorda la strategia europea sulla biodiversità, devono essere preservate e valorizzate. Occorre quindi individuare una polifunzionalità di questi terreni che ne permetta l’insediamento riconoscendo dignità e stabilità economica a chi preserva il paesaggio agricolo esercitando una funzione sociale ed investendo un ruolo di conservazione di un patrimonio ambientale di interesse non solo paesaggistico ma anche storico e antropologico in ottemperanza agli obiettivi dell’Agenda 2030.
Il regolamento attuativo dovrebbe prevedere obiettivi verificabili e misurabili di tutela in aree che devono essere custodite perché esposte a rischio idrogeologico. Vorremmo che il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero dell’Ambiente istituissero un Portale nazionale per la mappatura e conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie, con attenzione a quelle di interesse storico paesaggistico e delle aree a forte rischio idrogeologico.

art.1
finalità


La presente legge è finalizzata oltre che alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare, in conformità alla legge 1° dicembre 2015, n.194, alla difesa del suolo e sostenibilità del territorio.
La tutela e la valorizzazione della agrobiodiversità e la valorizzazione dei servizi ecosistemici per la manutenzione del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico sono perseguite attraverso la figura dell’agricultore.

art.2
definizione

Ai fini della presente legge, è definito “agricultore”, l’agricoltore che, oltre ad impegnarsi nella conservazione delle risorse genetiche alimentari ed agrarie, svolge la funzione di custode del territorio, di presidio fondamentale del paesaggio ecologico, ambientale e socio culturale nonché di garante del recupero agronomico e della prevenzione dell’erosione del suolo e dal dissesto idrogeologico.

art.3
misure a sostegno


A sostegno dell’attività dell’agricultore, è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2022, un reddito agricolo di cittadinanza, di seguito denominato “Rac”, quale misura fondamentale e sostegno economico composto da una componente fissa annua pari ad un massimo di euro 250 (duecentocinquanta euro) ad ettaro, per il ruolo di vigilanza e reperibilità, e una componente variabile quale compenso per lo svolgimento delle opere svolte da calcolare sulla base del prezzario regionale delle opere pubbliche.

art.4
attivita’ di monitoraggio e sanzione


Ai fini di valutare e controllare l’attività dell’agricultore per la concessione della componente variabile del Rac, è prevista attività periodica di monitoraggio degli interventi effettuati.
È compito delle Regioni l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l’attività periodica di monitoraggio e le relative sanzioni.
Nel caso in cui l’attività di agricultore venga abbandonata, prima che siano decorsi 5 anni dall’inizio, è posto a carico dell’agricultore la restituzione delle somme erogate.

art.5
copertura finanziaria


Ai fini dell’erogazione del Rac, sono autorizzati limiti di spesa nella misura pari al 20% di quanto già annualmente stabilito nel capitolo di spesa relativo al ripristino dei danni provocati dai dissesti idrogeologici da trasferire su apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e tutela del territorio e del mare.
È fatta salva la possibilità di incrementare la percentuale prevista sulla base del risparmio ottenuto dagli effetti positivi del nuovo ruolo dell’agricultore.
Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo di bilancio congiunto denominato “Fondo per il reddito agricolo di cittadinanza”.
Le risorse del Fondo sono costituite anche dalle sanzioni provenienti dai danni per reati ambientali.

 

il 17/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
4.3
All’articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2-bis. E’ compito, altresì, delle Regioni verificare l’ottemperanza all’obbligo di formazione e aggiornamento, di cui all’articolo 3; la mancata osservanza di tale obbligo comporta le conseguenze previste al comma 9 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”
Approvato
  • Voti totali: 1
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
5.1
All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: "dell’ambiente e tutela del territorio e del mare." con le seguenti: "della transizione ecologica."
Approvato
  • Voti totali: 1
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
1.1
All’articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. L’agricultore, persegue le finalità di cui al comma 1, attraverso il controllo e la manutenzione del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico, concorrendo alla preservazione degli ecosistemi ambientali dove l’agrobiodiversità si manifesta.”
Approvato
  • Voti totali: 1
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
1.2
All’articolo 1, al comma 1, dopo le parole: “n.194” inserire la seguente parola: “anche”.
Approvato
  • Voti totali: 1
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
1.3
All’articolo 1, al comma 1, dopo la parola: “territorio” inserire le seguenti: “attraverso la figura dell’agricultore.”
Approvato
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il 18/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
3.1
All’articolo 3, al comma 1, dopo la parola: “pubbliche” inserire le seguenti: “e comunque entro un ammontare massimo erogabile che verrà determinato, annualmente, con apposita delibera degli organismi competenti.”
Approvato
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  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
3.2
All’articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
“2. Il rac, in conformità al comma 2 dell’articolo 35 della Costituzione, è finalizzato altresì ad ottemperare all’obbligo di formazione e aggiornamento dell’agricultore.”
Approvato
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  • Favorevoli: 1
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  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
4.1
All’articolo 4, al comma 1, dopo la parola: “periodica” inserire la seguente parola: “annuale”.
Approvato
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  • Astenuti: 0
il 18/04/2021
A. P. - Portoferraio (Livorno)
ha proposto il seguente emendamento:
4.2
All’articolo 4, al comma 2, dopo la parola: “monitoraggio,” inserire le seguenti: “con la predisposizione, sulla base delle informazioni rilevate, di un rapporto annuale sull’attuazione del rac, pubblicato sul sito istituzionale regionale,”.
Approvato
  • Voti totali: 1
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il problema del dissesto idrogeologico e del conseguente danno ambientale e di deturpamento del paesaggio si propone in modo sempre più drammatico e come costo sociale. La Legge 194/2015: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” pone l’accento sul ruolo fondamentale dell’Agricoltore Custode (Art.2, c.3): “agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell’ambito dell’azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica”.
La citata legge si pone come priorità (Art.1, c. 2) “la tutela del territorio rurale contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento”. Riteniamo che la tutela del territorio del paesaggio rurale debba integrare, nella figura dell’agricoltore custode, il ruolo di conservatore delle sistemazioni idraulico agrarie ed in particolare nelle zone declivi che caratterizzano la maggior parte del territorio nazionale. Le sistemazioni idraulico agrarie sono, in molti luoghi del nostro paese, delle vere opere d’arte tramandate da una cultura millenaria e realizzate con tecniche di cui si sta perdendo la memoria o la capacità di esecuzione per gli elevati costi e/o a causa del difficile accesso dei luoghi dove sono ubicate. Queste zone sono, nella maggior parte dei casi, particolarmente correlate con quelle aree, individuate dalla legge in questione, dove si preserva l’agro-biodiversità e dove si trovano ad operare gli agricoltori o gli allevatori custodi.
Nell’anno 2000, la Convenzione Europea sul Paesaggio ha definito il paesaggio come “valore economico e bene comune”. Il fatto che “il Bel Paese”, ed in particolare Firenze, sia stato designato da parte della Comunità Europea come luogo della stipula della convenzione, significa voler riconoscere, nel paesaggio rurale italiano, la sapiente interazione tra uomo e ambiente, pertanto riteniamo che occorra una legge che permetta la conservazione del paesaggio italiano riconosciuto come bene economico.
In molte aree agricole esistono zone marginali che, come ricorda la strategia europea sulla biodiversità, devono essere preservate e valorizzate. Occorre quindi individuare una polifunzionalità di questi terreni che ne permetta l’insediamento riconoscendo dignità e stabilità economica a chi preserva il paesaggio agricolo esercitando una funzione sociale ed investendo un ruolo di conservazione di un patrimonio ambientale di interesse non solo paesaggistico ma anche storico e antropologico in ottemperanza agli obiettivi dell’Agenda 2030.
Il regolamento attuativo dovrebbe prevedere obiettivi verificabili e misurabili di tutela in aree che devono essere custodite perché esposte a rischio idrogeologico. Vorremmo che il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero dell’Ambiente istituissero un Portale nazionale per la mappatura e conservazione delle sistemazioni idraulico-agrarie, con attenzione a quelle di interesse storico paesaggistico e delle aree a forte rischio idrogeologico.

art.1
finalità


1. La presente legge è finalizzata oltre che alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare, in conformità alla legge 1° dicembre 2015, n.194, anche alla difesa del suolo e sostenibilità del territorio attraverso la figura dell’agricultore.
2. L’agricultore, persegue le finalità di cui al comma 1, attraverso il controllo e la manutenzione del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico, concorrendo alla preservazione degli ecosistemi ambientali dove l’agrobiodiversità si manifesta.


art.2
definizione


Ai fini della presente legge, è definito “agricultore”, l’agricoltore che, oltre ad impegnarsi nella conservazione delle risorse genetiche alimentari ed agrarie, svolge la funzione di custode del territorio, di presidio fondamentale del paesaggio ecologico, ambientale e socio culturale nonché di garante del recupero agronomico e della prevenzione dell’erosione del suolo e dal dissesto idrogeologico.

art.3
misure a sostegno


A sostegno dell’attività dell’agricultore, è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2022, un reddito agricolo di cittadinanza, di seguito denominato “Rac”, quale misura fondamentale e sostegno economico composto da una componente fissa annua pari ad un massimo di euro 250 (duecentocinquanta euro) ad ettaro, per il ruolo di vigilanza e reperibilità, e una componente variabile quale compenso per lo svolgimento delle opere svolte da calcolare sulla base del prezzario regionale delle opere pubbliche e comunque entro un ammontare massimo erogabile che verrà determinato, annualmente, con apposita delibera degli organismi competenti.
2. Il rac, in conformità al comma 2 dell’articolo 35 della Costituzione, è finalizzato altresì ad ottemperare all’obbligo di formazione e aggiornamento dell’agricultore.


art.4
attività di monitoraggio e sanzione


1. Ai fini di valutare e controllare l’attività dell’agricultore per la concessione della componente variabile del Rac, è prevista attività periodica annuale di monitoraggio degli interventi effettuati.
2. È compito delle Regioni l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l’attività periodica di monitoraggio con la predisposizione, sulla base delle informazioni rilevate, di un rapporto annuale sull’attuazione del Rac, pubblicato sul sito istituzionale regionale, e le relative sanzioni.
3. È compito, altresì, delle Regioni verificare l’ottemperanza all’obbligo di formazione e aggiornamento, di cui all’articolo 3; la mancata osservanza di tale obbligo comporta le conseguenze previste al comma 9 dell’articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Nel caso in cui l’attività di agricultore venga abbandonata, prima che siano decorsi 5 anni dall’inizio, è posto a carico dell’agricultore la restituzione delle somme erogate.

art.5
copertura finanziaria


Ai fini dell’erogazione del Rac, sono autorizzati limiti di spesa nella misura pari al 20% di quanto già annualmente stabilito nel capitolo di spesa relativo al ripristino dei danni provocati dai dissesti idrogeologici da trasferire su apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della transizione ecologica.
È fatta salva la possibilità di incrementare la percentuale prevista sulla base del risparmio ottenuto dagli effetti positivi del nuovo ruolo dell’agricultore.
Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo di bilancio congiunto denominato “Fondo per il reddito agricolo di cittadinanza”.
Le risorse del Fondo sono costituite anche dalle sanzioni provenienti dai danni per reati ambientali.

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