Disposizioni a tutela dei minori non udenti per l’introduzione del Bilinguismo Lingua Italiana – Lingua Italiana dei Segni

  • Pubblicato il 29 Marzo 2021
  • da Istituto Suore Salesiane dei Sacri Cuori, Barletta (BA)
Disposizioni a tutela dei minori non udenti per l’introduzione del Bilinguismo Lingua Italiana – Lingua Italiana dei Segni

Onorevoli Senatori! – L’attuale momento storico, teatro di fermenti politici e religiosi che causano l’esodo di popoli in cerca rifugio, la globalizzazione del mercato del lavoro a livello europeo e la velocità con cui tutto si trasforma grazie alle nuove tecnologie che la ricerca scientifica mette a disposizione, mettono il mondo della scuola di fronte a nuove e numerose problematiche: 1. incremento del numero di allievi stranieri con conseguente confronto tra culture; 2. esigenze dei nativi digitali; 3. impellente necessità di contrastare la dispersione scolastica. Di recente si è sottolineato come lo sviluppo socio economico di un paese sia direttamente collegato al livello culturale della propria popolazione, così, in accordo con gli obiettivi strategici di Europa 2030, la riforma della scuola italiana, legge 107 del 2015, al fine di rendere l’economia europea più competitiva nella società della conoscenza e dell’ITC, mette in risalto la necessità di promuovere, a livello scolastico, migliore qualità ed efficacia dell’istruzione e della formazione. La BUONA SCUOLA auspica una scuola intesa come comunità aperta al territorio, in cui la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale operino a favore dell’inclusione, così da poter preparare i cittadini europei ad essere discenti motivati ed autonomi in grado di contribuire a lungo termine alla promozione della crescita economica sostenibile e della coesione sociale. Per tali motivi appare opportuno un intervento legislativo che introduca il “Bilinguismo Lingua Italiana – Lingua Italiana dei Segni”.
Il principale obiettivo è quello di dare pari opportunità a bambini/ragazzi sordi e udenti. Ciò favorendo l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che potenzino le sfere dell'autonomia, quella sociale e lo sviluppo cognitivo e psicomotorio. Solamente offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti l’obiettivo può essere raggiunto a pieno e la LIS è il mezzo che permette il passaggio delle informazioni.
Il Bilinguismo si preoccupa di garantire ai bambini/ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (sordi, DSA, stranieri e con difficoltà socio-culturali) una ulteriore possibilità di inclusione nelle attività didattiche grazie all’apprendimento di una lingua con il supporto di insegnanti specializzati e di interpreti. Tutti gli studenti, grazie all’apprendimento della lingua dei segni, potranno convalidare e rafforzare l’apprendimento, alunni sordi e udenti raggiungeranno pari opportunità nell’apprendimento e nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze(cittadinanza attiva) e sapranno agire in modo autonomo e responsabile La programmazione per gli alunni sordi deve prevedere opportuni adattamenti della didattica ordinaria, con l’utilizzo di tecnologie multimediali e informatiche, al fine di sviluppare e consolidare le competenze digitali di tutti gli studenti.
Negli anni si sono avvicendate numerose leggi in materia a sostegno dell’inclusione scolastica dei ragazzi con difficoltà.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", agli Art.12 “Diritto all'educazione e all'istruzione”, Art.13 “Integrazione scolastica”, e Art.16, prevede l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, Valutazione del rendimento e prove d'esame degli studenti con difficoltà. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado per gli alunni con handicap è consentita la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Anche l’Europa ha previsto norme a sostegno dell’inclusione scolastica dei ragazzi con difficoltà.
LA DIRETTIVA MIUR del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” dispone che ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali: motivi fisici, biologici, fisiologici, per i quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione. In tale ottica, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: in quest’area dello svantaggio scolastico vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: - quella della disabilità - quella dei i disturbi evolutivi specifici - quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Solamente offrendo ai ragazzi sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti l’obiettivo può essere raggiunto a pieno e la LIS è il mezzo che permette il passaggio delle informazioni. Il bilinguismo favorisce l’inclusione degli alunni sordi nelle classi di udenti, infatti, comunicando con due lingue diverse, c'è la possibilità di un completo scambio di conoscenze. È un doppio canale di informazioni che passa attraverso la LIS e la Lingua Italiana. Gli alunni sordi e gli alunni udenti imparano naturalmente e usano quotidianamente la LIS per comunicare fra loro, con l'aiuto dell'interprete o dell'insegnante di sostegno e in questo modo gli alunni sordi seguono le normali attività scolastiche come i compagni udenti.
Più nello specifico, il presente disegno di legge consta di 6 articoli. I primi volti ad attuare i principi di pari opportunità e di prevenzione delle discriminazioni, riconoscendo e garantendo diverse modalità di comunicazione per l’insegnamento a studenti con disabilità auditiva.
I successivi si concentrano sulla necessità di ridefinire il ruolo del personale docente e curriculare attivando percorsi formativi che consentano a tutti gli operatori di rendere effettiva l’integrazione degli alunni non udenti. Infine, il decreto che oggi si propone indica anche le modalità di svolgimento della didattica integrata (alunni udenti e non udenti), con l’indicazione delle attività e del monte ore in ciascuna scuola e grado.
In questa logica verte l’attuale richiesta di istituzione di un tavolo tecnico, che provveda anche alla prevenzione delle discriminazioni attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 1
Attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione delle discriminazioni

Le attività con gli alunni sordi sono svolte privilegiando la comunicazione visiva, basandosi sulla cultura delle immagini che risulta fondamentale nello sviluppo cognitivo. Per permettere l'apprendimento della lingua scritta anche ai sordi, ai docenti curriculari e di sostegno si affiancheranno esperti consigliati dal C.N.R.; le scuole adottano la metodologia della "Lettoscrittura".
    
Art. 2
Riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità

Partendo da una programmazione comune tra docenti curricolari, di sostegno e docenti LIS (attualmente figura esterna) saranno valorizzati sia i percorsi formativi individualizzati che il coinvolgimento di alunni e studenti, verrà inoltre svolta un’attività di prevenzione e contrasto sia all’abbandono scolastico che alla discriminazione, potenziando l’inclusione e il diritto allo studio di alunni con bisogni educativi speciali. La programmazione, che per gli alunni sordi prevede opportuni adattamenti della didattica ordinaria, prevede l’utilizzo di tecnologie multimediali e informatiche, al fine di sviluppare e consolidare le competenze digitali di tutti gli studenti.
    
Art. 3
Promozione dell’inclusione degli studenti con disabilità e ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria

Agli studenti con disabilità saranno riconosciute delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1. la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2. la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; 3. l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4. la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica; 5. la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali; 6. la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione; 7. la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica; 8. la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9. la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    
Art. 4
Garanzia del diritto allo studio e potenziamento della Carta dello studente

Garantire l’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali.
    
Art. 5
Organizzazione didattica e interazione tra alunni udenti e non udenti

Gli alunni non udenti frequentano regolarmente la scuola per l'intero orario.
Nella scuola dell'infanzia i bambini non udenti formano, con altri bambini udenti, un gruppo omogeneo per età; con tale gruppo, oltre alle normali maestre, opereranno l'insegnante di sostegno, l’interprete e l'educatore sordo. Il gruppo di bambini non udenti e udenti (col supporto delle figure specializzate) parteciperà ai normali "laboratori" previsti dall'organizzazione didattica delle scuole e, per circa un'ora al giorno, al "laboratorio di LIS" (inteso come laboratorio di seconda lingua per i bambini udenti e di lingua naturale per i bambini non udenti) con la guida dell'educatore. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I° grado gli alunni non udenti, insieme con i compagni udenti, seguono le normali lezioni con il supporto dell'interprete, dell'insegnante di sostegno e del docente LIS. In orari stabiliti, tutti gli alunni frequentano il "laboratorio di LIS" con la guida del docente LIS. Nella scuola superiore di II grado, gli studenti non udenti avranno, in media, il supporto dell’interprete per il 65% di ore settimanali e l’insegnante di sostegno in base alle ore assegnate. Le attività saranno programmate settimanalmente da tutti i docenti insieme al docente/educatore LIS e gli interpreti.
    
Art. 6
Disposizioni transitorie

Nelle more dell’adozione delle disposizioni del presente Decreto legge, continuano ad osservarsi le disposizioni vigenti in materia.   

 

il 19/04/2021
M. C. D. - Barletta
ha proposto il seguente emendamento:
3.1
All'articolo 3, nel titolo , sopprimere il periodo da:" Anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria."
Approvato
  • Voti totali: 24
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
M. L. D. - Barletta
ha proposto il seguente emendamento:
3.2
All'articolo 3, comma 1, sopprimere il periodo da: "di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n.170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l' integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;"
Respinto
  • Voti totali: 24
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 13
  • Astenuti: 1
il 19/04/2021
A. D. - Barletta
ha proposto il seguente emendamento:
3.3
All'articolo 3, al comma 1, aggiungere dopo le parole "formazione universitaria " il seguente periodo: "al tal fine saranno predisposti piani di assunzione annuale per l'inserimento di personale scolastico specializzato in conoscenza della L.I.S. e metodologie di "lettoscrittura".
Approvato
  • Voti totali: 24
  • Favorevoli: 22
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2
il 19/04/2021
D. S. - Barletta
ha proposto il seguente emendamento:
4.1
All'articolo 4 , comma 1, sostituire le parole: " Garantire " con le seguenti " Per garantire".
Approvato
  • Voti totali: 24
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 3
il 19/04/2021
A. C. - Barletta
ha proposto il seguente emendamento:
4.2
All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: "attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali. " con il seguente periodo: "si dovranno definire dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali.".
Approvato
  • Voti totali: 24
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 19/04/2021
G. C. - Barletta
ha proposto il seguente emendamento:
6.1
All'art.6 dopo il comma 1, il seguente:
"1-bis. all'attuazione delle disposizioni precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".
Approvato
  • Voti totali: 24
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 6

Onorevoli Senatori! – L’attuale momento storico, teatro di fermenti politici e religiosi che causano l’esodo di popoli in cerca rifugio, la globalizzazione del mercato del lavoro a livello europeo e la velocità con cui tutto si trasforma grazie alle nuove tecnologie che la ricerca scientifica mette a disposizione, mettono il mondo della scuola di fronte a nuove e numerose problematiche: 1. incremento del numero di allievi stranieri con conseguente confronto tra culture; 2. esigenze dei nativi digitali; 3. impellente necessità di contrastare la dispersione scolastica. Di recente si è sottolineato come lo sviluppo socio economico di un paese sia direttamente collegato al livello culturale della propria popolazione, così, in accordo con gli obiettivi strategici di Europa 2030, la riforma della scuola italiana, legge 107 del 2015, al fine di rendere l’economia europea più competitiva nella società della conoscenza e dell’ITC, mette in risalto la necessità di promuovere, a livello scolastico, migliore qualità ed efficacia dell’istruzione e della formazione. La BUONA SCUOLA auspica una scuola intesa come comunità aperta al territorio, in cui la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale operino a favore dell’inclusione, così da poter preparare i cittadini europei ad essere discenti motivati ed autonomi in grado di contribuire a lungo termine alla promozione della crescita economica sostenibile e della coesione sociale. Per tali motivi appare opportuno un intervento legislativo che introduca il “Bilinguismo Lingua Italiana – Lingua Italiana dei Segni”.
Il principale obiettivo è quello di dare pari opportunità a bambini/ragazzi sordi e udenti. Ciò favorendo l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che potenzino le sfere dell'autonomia, quella sociale e lo sviluppo cognitivo e psicomotorio. Solamente offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti l’obiettivo può essere raggiunto a pieno e la LIS è il mezzo che permette il passaggio delle informazioni.
Il Bilinguismo si preoccupa di garantire ai bambini/ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (sordi, DSA, stranieri e con difficoltà socio-culturali) una ulteriore possibilità di inclusione nelle attività didattiche grazie all’apprendimento di una lingua con il supporto di insegnanti specializzati e di interpreti. Tutti gli studenti, grazie all’apprendimento della lingua dei segni, potranno convalidare e rafforzare l’apprendimento, alunni sordi e udenti raggiungeranno pari opportunità nell’apprendimento e nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze(cittadinanza attiva) e sapranno agire in modo autonomo e responsabile La programmazione per gli alunni sordi deve prevedere opportuni adattamenti della didattica ordinaria, con l’utilizzo di tecnologie multimediali e informatiche, al fine di sviluppare e consolidare le competenze digitali di tutti gli studenti.
Negli anni si sono avvicendate numerose leggi in materia a sostegno dell’inclusione scolastica dei ragazzi con difficoltà.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.", agli Art.12 “Diritto all'educazione e all'istruzione”, Art.13 “Integrazione scolastica”, e Art.16, prevede l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, Valutazione del rendimento e prove d'esame degli studenti con difficoltà. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado per gli alunni con handicap è consentita la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Anche l’Europa ha previsto norme a sostegno dell’inclusione scolastica dei ragazzi con difficoltà.
LA DIRETTIVA MIUR del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” dispone che ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali: motivi fisici, biologici, fisiologici, per i quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione. In tale ottica, assumono un valore strategico i Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: in quest’area dello svantaggio scolastico vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: - quella della disabilità - quella dei i disturbi evolutivi specifici - quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Solamente offrendo ai ragazzi sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti l’obiettivo può essere raggiunto a pieno e la LIS è il mezzo che permette il passaggio delle informazioni. Il bilinguismo favorisce l’inclusione degli alunni sordi nelle classi di udenti, infatti, comunicando con due lingue diverse, c'è la possibilità di un completo scambio di conoscenze. È un doppio canale di informazioni che passa attraverso la LIS e la Lingua Italiana. Gli alunni sordi e gli alunni udenti imparano naturalmente e usano quotidianamente la LIS per comunicare fra loro, con l'aiuto dell'interprete o dell'insegnante di sostegno e in questo modo gli alunni sordi seguono le normali attività scolastiche come i compagni udenti.
Più nello specifico, il presente disegno di legge consta di 6 articoli. I primi volti ad attuare i principi di pari opportunità e di prevenzione delle discriminazioni, riconoscendo e garantendo diverse modalità di comunicazione per l’insegnamento a studenti con disabilità auditiva.
I successivi si concentrano sulla necessità di ridefinire il ruolo del personale docente e curriculare attivando percorsi formativi che consentano a tutti gli operatori di rendere effettiva l’integrazione degli alunni non udenti. Infine, il decreto che oggi si propone indica anche le modalità di svolgimento della didattica integrata (alunni udenti e non udenti), con l’indicazione delle attività e del monte ore in ciascuna scuola e grado.
In questa logica verte l’attuale richiesta di istituzione di un tavolo tecnico, che provveda anche alla prevenzione delle discriminazioni attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 1
Attuazione dei principi di pari opportunità e di prevenzione delle discriminazioni


Le attività con gli alunni sordi sono svolte privilegiando la comunicazione visiva, basandosi sulla cultura delle immagini che risulta fondamentale nello sviluppo cognitivo. Per permettere l'apprendimento della lingua scritta anche ai sordi, ai docenti curriculari e di sostegno si affiancheranno esperti consigliati dal C.N.R.; le scuole adottano la metodologia della "Lettoscrittura".


Art. 2
Riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità


Partendo da una programmazione comune tra docenti curricolari, di sostegno e docenti LIS (attualmente figura esterna) saranno valorizzati sia i percorsi formativi individualizzati che il coinvolgimento di alunni e studenti, verrà inoltre svolta un’attività di prevenzione e contrasto sia all’abbandono scolastico che alla discriminazione, potenziando l’inclusione e il diritto allo studio di alunni con bisogni educativi speciali. La programmazione, che per gli alunni sordi prevede opportuni adattamenti della didattica ordinaria, prevede l’utilizzo di tecnologie multimediali e informatiche, al fine di sviluppare e consolidare le competenze digitali di tutti gli studenti.


Art. 3
Promozione dell’inclusione degli studenti con disabilità e ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno


Agli studenti con disabilità saranno riconosciute delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1. la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria al tal fine saranno predisposti piani di assunzione annuale per l'inserimento di personale scolastico specializzato in conoscenza della L.I.S. e metodologie di "lettoscrittura; 2. la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; 3. l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4. la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica; 5. la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali; 6. la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione; 7. la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica; 8. la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9. la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;


Art. 4
Garanzia del diritto allo studio e potenziamento della Carta dello studente


Per garantire l’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, si dovranno definire dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali.


Art. 5
Organizzazione didattica e interazione tra alunni udenti e non udenti


Gli alunni non udenti frequentano regolarmente la scuola per l'intero orario.
Nella scuola dell'infanzia i bambini non udenti formano, con altri bambini udenti, un gruppo omogeneo per età; con tale gruppo, oltre alle normali maestre, opereranno l'insegnante di sostegno, l’interprete e l'educatore sordo. Il gruppo di bambini non udenti e udenti (col supporto delle figure specializzate) parteciperà ai normali "laboratori" previsti dall'organizzazione didattica delle scuole e, per circa un'ora al giorno, al "laboratorio di LIS" (inteso come laboratorio di seconda lingua per i bambini udenti e di lingua naturale per i bambini non udenti) con la guida dell'educatore. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I° grado gli alunni non udenti, insieme con i compagni udenti, seguono le normali lezioni con il supporto dell'interprete, dell'insegnante di sostegno e del docente LIS. In orari stabiliti, tutti gli alunni frequentano il "laboratorio di LIS" con la guida del docente LIS. Nella scuola superiore di II grado, gli studenti non udenti avranno, in media, il supporto dell’interprete per il 65% di ore settimanali e l’insegnante di sostegno in base alle ore assegnate. Le attività saranno programmate settimanalmente da tutti i docenti insieme al docente/educatore LIS e gli interpreti.


Art. 6
Disposizioni transitorie


Nelle more dell’adozione delle disposizioni del presente Decreto legge, continuano ad osservarsi le disposizioni vigenti in materia.
2. All'attuazione delle disposizioni precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

 

 

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