Disposizioni per la promozione dell’arte di strada negli spazi pubblici del territorio comunale e nazionale

  • Pubblicato il 29 Marzo 2021
  • da Liceo Classico G. D'Annunzio, Pescara
Disposizioni per la promozione dell’arte di strada negli spazi pubblici del territorio comunale e nazionale

Onorevoli Senatori! - La strada è il luogo dell’incontro, il luogo della vita, delle cose che accadono, dello scorrere degli eventi, è la memoria fisica della città, delle sue manifestazioni, della sua routine rumorosa e affollata. È un luogo in cui si passa e raramente si sta. Alcuni vi restano invece e rimangono a tal punto da sentirsene parte, diventano “di strada”, gli artisti per esempio.
Funamboli, prestigiatori, giocolieri, mimi, cantanti, danzatori si sottraggono ad un palcoscenico convenzionale per esibirsi in strada, regalando arte e bellezza al nostro consueto scenario urbano. Altro esempio visivo sono i Writers che, realizzando opere su muri e supporti, danno una seconda possibilità ad edifici e luoghi che la città stessa spesso rinuncia a sistemare con risorse pubbliche.
Sono esempio di creatività, inventiva, vitalità, colore che parte dalla loro persona per diffondersi sia in chi si ferma a guardarli che negli edifici e palazzi attorno. Diventano catalizzatori di luce e di energia.
Proprio in questo periodo in cui è stato più difficile vivere lo spazio urbano a causa dell’emergenza sanitaria, il “vuoto” delle città è stato reso ancora più evidente dalla chiusura dei teatri, dei musei, dei cinema, dall’assenza di spettacoli, di concerti e soprattutto di quelle manifestazioni culturali, sempre più diffuse negli ultimi anni in quasi tutte le città d’Italia e del mondo, che vedono protagonisti gli artisti di strada. Il Festival di Ferrara Buskers, per esempio, esistente dal 1998, quest’ anno per via della pandemia è stato fortemente ridimensionato, tolto dalla strada e collocato ai cortili dei palazzi più importanti della città.
Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma particolarmente per chi si occupa di arte e spettacolo e ancora di più per chi si esibisce nelle piazze e nelle strade. D’altra parte il periodo di distanziamento sociale a cui siamo costretti potrebbe trasformarsi invece in un’occasione per promuovere finalmente l’arte di strada in tutte le sue forme attraverso spettacoli e laboratori da realizzare in spazi aperti. Con il nostro disegno di legge infatti vogliamo considerare l’arte di strada nella sua accezione più ampia, come “arte pubblica”, nel suo rapporto col territorio e con la cittadinanza e nel suo ruolo di strumento generatore di comunità in grado di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione dello spazio pubblico. L’arte di strada non è una semplice forma di spettacolo, non è una semplice espressione artistica, ma un veicolo di conoscenze, i cui depositari sono gli artisti e la sua caratteristica fondamentale è proprio la modalità di rappresentazione che si basa sulla stretta relazione tra spettacolo, pubblico e luogo. Artisti di strada sono riusciti a portare negli occhi di casuali e frettolosi passanti immagini che probabilmente non avrebbero mai incontrato, come le immagini ispirate al Codex Seraphinianum di Luigi Serafini, un libro di grande successo nella categoria Art e Design, opera del tutto fantastica molto nota a un ristretto pubblico di addetti ai lavori. Cosa sarà rimasto nella mente degli spettatori non è dato saperlo, ma di certo la mediazione culturale è evidente. Un altro esempio è rappresentato dall’esperienza del Teatro delivery a Milano che porta il teatro all’interno dei cortili dei condomini e nelle case.
Ripartire dallo spazio pubblico significa allora recuperare lo spirito dell’articolo 9 della Costituzione italiana, per è cui la Repubblica e quindi i cittadini che hanno il diritto dovere di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico artistico e di promuovere la cultura e la ricerca. La Convenzione di Faro, ratificata lo scorso settembre, quindici anni dopo che la Convenzione è stata siglata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre del 2005, non è altro che ribadire e applicare quanto scritto nella nostra Costituzione. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, la Convenzione di Faro appunto, stabilisce infatti che il patrimonio culturale, come dice Giuliano Volpe, presidente emerito del Consiglio Superiore Beni Culturali e paesaggistici, non è proprietà dei professori, degli storici dell’arte, del ministero. Il patrimonio culturale è un insieme di risorse e non di cose che le popolazioni individuano come espressione di cultura, tradizioni, sensibilità. La Convenzione apre una visione di ampia portata perché si passa dal diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale per tutti. Tali intuizioni erano già presenti nella Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale del 2003, ratificata dall’Italia nel 2007. Il patrimonio culturale non è solo costituito da monumenti o oggetti, come indicato nella Convenzione Unesco del 1972, ma anche dalle espressioni orali, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze pratiche concernenti la natura e l’universo, artigianato tradizionale. Già nella Convenzione del 2003 appaiono termini come salvaguardia, comunità di eredità e responsabilità. Facciamo in modo che questi principi non rimangano solo sulla carta! All’art. 15 della Convenzione 2003 si invitano gli Stati a fare “ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione”. La nostra Costituzione italiana, ancora, all’articolo 3 afferma che è” compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.  Aggiungiamo anche culturale! In molte città proprio gli artisti di strada sono stati promotori di una pratica di cittadinanza attiva, diretta alla rigenerazione artistica del territorio. Eppure questi artisti, sia dello spettacolo di strada sia street artist, devono ancora scontrarsi con molti pregiudizi, alle prese con legislazioni diverse da regione a regione, da comune a comune. In Italia, il teatro di strada non era contemplato nella legge sul teatro e il libero esercizio a cappello era bandito dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto n.773 del 1931, che è stato abrogato, ad esclusione dell’ultimo comma, solo nel 2001 con l’articolo 6 del regolamento (D.P.R. 28 maggio 2001, n.311). Inoltre molti artisti sono stati portati in tribunale per i reati di imbrattamento e di danneggiamento, in base agli articoli 635 e 639 del Codice penale, anche nei casi in cui l’opera, spesso di notevole pregio artistico, era stata realizzata su supporti già danneggiati o rovinati. (Vedi il caso Alicè).
Tra i paesi europei la Francia  è sicuramente quello che più di tutti ha promosso  le attività legate all’arte di strada: nasce nel 1993 il Centro di Documentazione sulle arti di strada, Hors Les Murs; viene riconosciuta ufficialmente l’attività di Lieux Publics, un centro di residenza per artisti a Marsiglia che diventa il primo Centro Nazionale delle arti di Strada; si attua  la prima iniziativa a favore della formazione specifica finanziata dallo stato in materia di arti di strada Formation Avancèe Itinerante des Arts de la rue, che mira alla preparazione di figure professionali in grado di preparare spettacoli di alta qualità. Ma l'elemento certamente più caratteristico del modello di organizzazione dello spettacolo dal vivo in Francia è il Regime di Intermittenza dello spettacolo del 1936, che stabilisce un’assicurazione speciale contro la disoccupazione, un sistema di protezione che nei periodi di inattività viene incontro alle difficoltà legate all’atipicità del lavoro dell’artista.
Per tutelare tale categoria sono sorte alcune associazioni come la F.N.A.S. (Federazione Nazionale Arti di Strada), AGIS (Associazione generale Italiana dello Spettacolo), A.M.I.C.A (Artisti Multimodali Italiani Codacons per l’arte). Recentemente sono state presentate due proposte di legge a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, una da parte dell’onorevole Gribaudo e l’altra da parte del senatore Verducci, che dimostrano quanto sia urgente intervenire in questo settore.
Con il nostro disegno di legge intendiamo in particolare collegare le arti di strada alla politica culturale delle città, secondo i principi della Convenzione di Faro e in relazione anche a quanto affermato dalla Commissione europea, nel 2018, nella Comunicazione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, e al Comitato delle regioni, “Una nuova agenda europea per la cultura: “La cultura, le arti, la creatività e le industrie creative sono interdipendenti. La combinazione di conoscenze e competenze specifiche dei settori creativi della cultura con quelle di altri settori, fra cui le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, il turismo, l’attività produttiva, i servizi e il settore pubblico, favorisce la generazione di soluzioni innovative”.
Molti esempi in Italia e nel mondo evidenziano queste potenzialità di intervento dell’arte di strada sulla società. Per esempio la scuola elementare Lola Di Stefano di Roma ha realizzato una breve esperienza di arte di strada nell’ambito delle attività didattiche per seminare nelle giovani menti il senso di partecipazione attiva a un sistema sociale complesso quale è oggi una grande città. Pensiamo all’esperienza realizzata per iniziativa di una privata struttura a Palermo nell’ambito del progetto Borgo Vecchio Factory e finalizzata a un tentativo di riscatto sociale dei bambini. Consideriamo anche il tempo che questi artisti dedicano allo studio, alla ricerca, alla preparazione, all’aggiornamento professionale; questo tempo è indispensabile e parte integrante dell’effettivo lavoro.
Il nostro disegno di legge pertanto vuole intervenire sui seguenti punti: il riconoscimento ufficiale delle arti di strada come capaci di creare punti di bellezza e di novità all’interno delle nostre città, di rivalutare lo spazio pubblico e di favorire la partecipazione dei cittadini alla tutela e alla valorizzazione del territorio, di contribuire alla coesione sociale, alla rigenerazione estetica e culturale dell’ambiente costruito e al rafforzamento della capacità attrattiva dei luoghi. (Articolo 1); la promozione dell’arte di strada attraverso progetti finanziati dal Ministero della Cultura  e l’emanazione di bandi per borse di studio e per la la selezione della capitale italiana dell’arte di strada (Articolo2);l’ istituzione di una regolamentazione unica in tutto il territorio italiano per gli artisti di strada (Articolo 3); la definizione di arte di strada (Articolo 4) e l’istituzione di un Albo nazionale degli Artisti di Strada (Articolo 5); la modalità di esibizione e di espressione artistica (Articolo 6); l’istituzione di un reddito di formazione artistica (Articolo7); lo stanziamento di contributi  per chi esercita in maniera continuativa  l’arte di strada e per chi ne favorisce la promozione attraverso manifestazioni, rassegne e festival (Articolo 8); la  collaborazione artistica stabile tra amministrazioni comunali, cittadini e artisti di strada,  attraverso la creazione di una Commissione patrimoniale artistica (Articolo 9); lo stanziamento di una quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato all’Arte di Strada Articolo 10).
Gli artisti di strada possono rappresentare pertanto quella mediazione culturale, sempre più necessaria, nelle nostre società caratterizzate in senso interculturale, per promuovere la partecipazione della società civile alla vita politica della propria città. C’è bisogno, per questo, sempre più di appartenenza e di partecipazione, di presa in carico da parte degli abitanti della propria città. Occorre ritornare a una cittadinanza vera e recuperare quel bene immateriale presente nella città invisibile: come dice Cicerone, “società più intima è quella di appartenere alla stessa città”.
Vogliamo concludere con una riflessione di Paolo Inghilleri, ordinario di psicologia sociale all’Università degli Studi di Milano, che nel suo libro, intitolato Luoghi che curano, riconosce che è vitale oggi più che mai il recupero dei beni comuni: essi infatti “costituiscono una vera e propria forma di capitale, un capitale sociale, cioè un sistema di relazioni attraverso il quale è possibile trasmettere informazioni e risorse cognitive”. I beni comuni sono processi che prima di tutto creano relazione e appartenenza “e questo porta alla nascita di una nuova qualità di cittadinanza che possiamo chiamare cittadinanza psicologica”, cioè al “fatto di sentirsi davvero appartenenti alla collettività e ai luoghi della nostra vita e di agire di conseguenza, come cittadini responsabili capaci di sviluppare comportamenti virtuosi che fanno star bene noi e fanno star bene la collettività”.

Articolo 1
(Principi)

1. La Repubblica, conformemente ai principi della Convenzione di Faro, riconosce l’arte di strada forma di espressione artistica capace di contribuire efficacemente alla creazione di comunità sostenibili e società coese nel rispetto del patrimonio culturale e della diversità culturale.

Articolo 2
(Promozione dell’arte di strada)
1. Il Ministero della Cultura, in linea con i principi della Convenzione di Faro, finanzia progetti artistici nel settore dell’arte di strada, la creazione di spazi e laboratori deputati all’elaborazione creativa, le attività di formazione e aggiornamento degli artisti di strada; predispone ed emana bandi per l’attivazione di percorsi culturali nelle scuole, nei Comuni che promuovono l’arte di strada attraverso incontri, seminari e convegni; istituisce borse di studio per giovani artisti di strada.
2. Il Ministero della Cultura predispone un bando annuale per la selezione della Capitale italiana degli Artisti di Strada.

Articolo 3
(Regolamento Unico degli Artisti di strada)


1. Al fine di promuovere l’arte di strada quale momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività in relazione allo spazio urbano la presente legge dispone l’adozione di un Regolamento Nazionale Unico per gli Artisti di Strada che facilita e incentiva il libero esercizio delle arti di strada stabilendo i diritti minimi inalienabili degli artisti che intendono utilizzare spazi pubblici anche in ottemperanza ai doveri derivanti dall'art. 4 della Costituzione per cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
2. Conformemente al dettato dell'art. 3 della Costituzione, per il quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, il Regolamento Unico Nazionale per gli artisti di strada intende valorizzare le diverse modalità con le quali l’arte di strada può manifestarsi, ma anche disciplinare i conseguenti interventi correlati a queste manifestazioni nell’ambito di ogni territorio comunale.
3. Il Regolamento Unico degli Artisti di Strada definisce:
a) le norme e moduli per la richiesta dei permessi;
b) gli obblighi di legge in merito alla tutela del diritto d'autore;
c) i contratti per le prestazioni rese dagli artisti di strada
d) le autorizzazioni necessarie e le norme per l’assegnazione degli spazi urbani;
e) le norme di igiene, di sicurezza e di decoro urbano, nonché quelle relative allo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere;
f) le caratteristiche dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature mobili necessari per svolgere le attività
g) le norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;
h) i contratti per le prestazioni rese dagli artisti di strada;
i) i divieti, le responsabilità e le sanzioni.
3. Il Regolamento viene pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4
(Definizione)

1.Per arte di strada si intende:
a) le espressioni di artisti che, su spazi autorizzati o su superfici e supporti propri, realizzano graffiti, disegni, parole e tecniche più elaborate, come, a mero titolo esemplificativo, lo stencil, le installazioni, i murales, gli stickers e i poster, per essere posti in spazi aperti al pubblico.
b) spettacoli di strada, di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2005(GU Serie generale n.79 del 06-04-2005), espressioni artistiche di giocolieri, clown, acrobati, equilibristi, trampolieri, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, con particolare riferimento a esibizioni musicali, spettacoli, teatrali, di danza svolte liberamente in spazi aperti al pubblico.

Articolo 5
(Istituzione di un Albo professionale degli artisti di strada e requisiti per l’iscrizione all’Albo)

1. Viene istituito l’Albo     Professionale degli Artisti di Strada.
2. Possono iscriversi all’albo:
a) i cittadini italiani e dell’Unione Europea maggiorenni che sono in possesso di diploma di maturità artistica, di titoli universitari inerenti le Belle Arti e le discipline artistiche performative;
b) i cittadini italiani e dell’Unione europea che sono in possesso del diploma di Liceo Musicale, DAMS, Conservatorio e Scuole d’arte drammatica.
c) In assenza di titoli specifici, chiunque, maggiorenne, cittadino italiano e dell’U.E. sia in possesso di materiale fotografico o audio/video con cui può mostrare la natura la qualità della performance artistica e l’idoneità con gli obiettivi della presente legge.

Articolo 6
(Modalità di esibizione e di espressione artistica)

1. L’artista si esibisce sul territorio comunale nel rispetto del codice etico di categoria
2. Gli artisti possono esprimersi attraverso le tecniche e le modalità che rimandano alle manifestazioni artistiche di cui all’art.2 e al Regolamento Unico degli Artisti di Strada.

Articolo 7
(Reddito di formazione artistica)

1. Viene istituito un reddito di formazione artistica per i soggetti che svolgono con continuità l’attività artistica di strada e che hanno effettuato almeno 200 ore lavorative documentate.

Articolo 8
(Contributi)

1. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati che promuovono, attraverso manifestazioni, rassegne e festival, le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche.
2.Il Ministero della Cultura emana entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2.

Articolo 9
(competenze dei Comuni)

1. I Comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del   Regolamento Unico degli Artisti di Strada, definiscono gli orari e gli spazi per le esibizioni degli artisti di strada, redigono un dettagliato elenco degli spazi urbani messi a disposizione per l’arte di strada, corredato da un’apposita mappa e da fotografie; individuano i locali inutilizzati da più di due mesi o gli spazi in cui i lavori sono fermi da almeno due mesi e ne dispongono l’affitto temporaneo.
2. I Comuni, in linea con le iniziative partecipative ispirate dal piano d’ Azione della Convenzione di Faro, al fine di tutelare e valorizzare lo spazio urbano e promuovere le iniziative ritenute più adatte alle peculiarità del territorio e alle proprie tradizioni culturali, istituiscono una Commissione patrimoniale artistica per la tutela e la valorizzazione dello spazio urbano.
3. La Commissione patrimoniale artistica ha durata triennale ed è costituita dal Sindaco o da un suo delegato, dall’Assessore alla Cultura, da una rappresentanza di artisti di strada, da un numero di cittadini stabilito dal Consiglio Comunale sulla base del numero degli abitanti.
4.La Commissione patrimoniale artistica segnala gli spazi di degrado urbano, elabora un programma triennale di educazione artistica al territorio e alla sua valorizzazione da attuare in collaborazione con la cittadinanza, salvaguarda e tutela le opere di particolare pregio realizzate nel territorio dai giovani artisti di strada.
5. Le Amministrazioni comunali inseriscono nei regolamenti urbanistico edilizi l’obbligo, per il proprietario dell’edificio che intende eseguire lavori di demolizione o rifacimento o pitturazione delle pareti esterne, di indicare nelle comunicazioni per attività libera (CILA) o nelle dichiarazioni sostitutive dei titoli edilizi (SCIA e DIA) o nella richiesta di permesso edilizio la presenza sul muro di un’opera di graffitismo o Street art.
6. Le Amministrazioni comunali provvedono alla stipula di convenzioni con il Ministero della Cultura e con le Regioni per il finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge.
7. I Comuni entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge pubblicano le modalità di costituzione e le funzioni della Commissione patrimoniale artistica di cui al comma 2.
8. I Comuni e le Regioni provvedono alla stipula di convenzioni con il Ministero della Cultura per il finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge.

Articolo 10
(Finanziamenti)

1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge si provvede mediante l’istituzione presso il Ministero della Cultura all’interno del Fondo Unico per lo Spettacolo di una quota a favore della Promozione dell’arte di Strada.

il 16/04/2021
M. C. G. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
2.1
All’Art.2 ,comma1, dopo le parole “artisti di strada” aggiungere le seguenti “che si sono segnalati nelle manifestazioni comunali e regionali”.
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
E. V. D. - Pescara (Pe)
ha proposto il seguente emendamento:
3.1
All’Art. 3, comma 1, sostituire le parole “Regolamento Nazionale Unico per gli Artisti di Strada” con le seguenti “Regolamento Unico degli Artisti di Strada”
Approvato
  • Voti totali: 18
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
C. E. - Pescara, Pe
ha proposto il seguente emendamento:
3.2
All’art. 3, comma 2, sostituire la parole “Regolamento Unico Nazionale” per gli artisti di strada con “Regolamento unico degli Artisti di strada”
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
B. F. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
5.1
All’ Art.5 sostituire il comma 2 con il seguente: ”Possono iscriversi all’Albo:
a) i cittadini italiani e dell’Unione Europea in possesso di diploma di maturità artistica o di altri titoli inerenti le discipline di arte, musica e teatro;
b) in assenza di titoli specifici i cittadini italiani e dell’Unione Europea in grado di documentare con materiale fotografico o audio/video la qualità della performance artistica e l’idoneità con gli obbiettivi della presente legge. “
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
F. C. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
7.1
L'articolo 7 viene sostituito con il seguente
"1 viene istituito il reddito di formazione artistica di 300 euro l'anno per i soggetti che svolgono con continuitá l'attività di artisti di strada e sono iscritti all'albo professione degli artisti di strada"
"2 il limite minimo di ore lavorative documentate necessarie per richiedere il reddito di formazione arististica è fissato in 100 ore annue"
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
D. P. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
8.1
All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole "comma 2" con le seguenti "comma 1"
Approvato
  • Voti totali: 15
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
M. T. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
9.1
All’articolo 9 viene appresso il comma 8
Approvato
  • Voti totali: 15
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
G. S. - Pescara
ha proposto il seguente emendamento:
9.2
All'art.9, comma 7, dopo la parola legge sostituire le parole "pubblicano le modalità e le funzioni" con le seguenti "emanano e pubblicano il regolamento".
Approvato
  • Voti totali: 15
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - La strada è il luogo dell’incontro, il luogo della vita, delle cose che accadono, dello scorrere degli eventi, è la memoria fisica della città, delle sue manifestazioni, della sua routine rumorosa e affollata. È un luogo in cui si passa e raramente si sta. Alcuni vi restano invece e rimangono a tal punto da sentirsene parte, diventano “di strada”, gli artisti per esempio.
Funamboli, prestigiatori, giocolieri, mimi, cantanti, danzatori si sottraggono ad un palcoscenico convenzionale per esibirsi in strada, regalando arte e bellezza al nostro consueto scenario urbano. Altro esempio visivo sono i Writers che, realizzando opere su muri e supporti, danno una seconda possibilità ad edifici e luoghi che la città stessa spesso rinuncia a sistemare con risorse pubbliche.
Sono esempio di creatività, inventiva, vitalità, colore che parte dalla loro persona per diffondersi sia in chi si ferma a guardarli che negli edifici e palazzi attorno. Diventano catalizzatori di luce e di energia.
Proprio in questo periodo in cui è stato più difficile vivere lo spazio urbano a causa dell’emergenza sanitaria, il “vuoto” delle città è stato reso ancora più evidente dalla chiusura dei teatri, dei musei, dei cinema, dall’assenza di spettacoli, di concerti e soprattutto di quelle manifestazioni culturali, sempre più diffuse negli ultimi anni in quasi tutte le città d’Italia e del mondo, che vedono protagonisti gli artisti di strada. Il Festival di Ferrara Buskers, per esempio, esistente dal 1998, quest’ anno per via della pandemia è stato fortemente ridimensionato, tolto dalla strada e collocato ai cortili dei palazzi più importanti della città.
Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma particolarmente per chi si occupa di arte e spettacolo e ancora di più per chi si esibisce nelle piazze e nelle strade. D’altra parte il periodo di distanziamento sociale a cui siamo costretti potrebbe trasformarsi invece in un’occasione per promuovere finalmente l’arte di strada in tutte le sue forme attraverso spettacoli e laboratori da realizzare in spazi aperti. Con il nostro disegno di legge infatti vogliamo considerare l’arte di strada nella sua accezione più ampia, come “arte pubblica”, nel suo rapporto col territorio e con la cittadinanza e nel suo ruolo di strumento generatore di comunità in grado di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione dello spazio pubblico. L’arte di strada non è una semplice forma di spettacolo, non è una semplice espressione artistica, ma un veicolo di conoscenze, i cui depositari sono gli artisti e la sua caratteristica fondamentale è proprio la modalità di rappresentazione che si basa sulla stretta relazione tra spettacolo, pubblico e luogo. Artisti di strada sono riusciti a portare negli occhi di casuali e frettolosi passanti immagini che probabilmente non avrebbero mai incontrato, come le immagini ispirate al Codex Seraphinianum di Luigi Serafini, un libro di grande successo nella categoria Art e Design, opera del tutto fantastica molto nota a un ristretto pubblico di addetti ai lavori. Cosa sarà rimasto nella mente degli spettatori non è dato saperlo, ma di certo la mediazione culturale è evidente. Un altro esempio è rappresentato dall’esperienza del Teatro delivery a Milano che porta il teatro all’interno dei cortili dei condomini e nelle case.
Ripartire dallo spazio pubblico significa allora recuperare lo spirito dell’articolo 9 della Costituzione italiana, per è cui la Repubblica e quindi i cittadini che hanno il diritto dovere di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico artistico e di promuovere la cultura e la ricerca. La Convenzione di Faro, ratificata lo scorso settembre, quindici anni dopo che la Convenzione è stata siglata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre del 2005, non è altro che ribadire e applicare quanto scritto nella nostra Costituzione. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, la Convenzione di Faro appunto, stabilisce infatti che il patrimonio culturale, come dice Giuliano Volpe, presidente emerito del Consiglio Superiore Beni Culturali e paesaggistici, non è proprietà dei professori, degli storici dell’arte, del ministero. Il patrimonio culturale è un insieme di risorse e non di cose che le popolazioni individuano come espressione di cultura, tradizioni, sensibilità. La Convenzione apre una visione di ampia portata perché si passa dal diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale per tutti. Tali intuizioni erano già presenti nella Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale del 2003, ratificata dall’Italia nel 2007. Il patrimonio culturale non è solo costituito da monumenti o oggetti, come indicato nella Convenzione Unesco del 1972, ma anche dalle espressioni orali, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze pratiche concernenti la natura e l’universo, artigianato tradizionale. Già nella Convenzione del 2003 appaiono termini come salvaguardia, comunità di eredità e responsabilità. Facciamo in modo che questi principi non rimangano solo sulla carta! All’art. 15 della Convenzione 2003 si invitano gli Stati a fare “ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione”. La nostra Costituzione italiana, ancora, all’articolo 3 afferma che è” compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.  Aggiungiamo anche culturale! In molte città proprio gli artisti di strada sono stati promotori di una pratica di cittadinanza attiva, diretta alla rigenerazione artistica del territorio. Eppure questi artisti, sia dello spettacolo di strada sia street artist, devono ancora scontrarsi con molti pregiudizi, alle prese con legislazioni diverse da regione a regione, da comune a comune. In Italia, il teatro di strada non era contemplato nella legge sul teatro e il libero esercizio a cappello era bandito dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto n.773 del 1931, che è stato abrogato, ad esclusione dell’ultimo comma, solo nel 2001 con l’articolo 6 del regolamento (D.P.R. 28 maggio 2001, n.311). Inoltre molti artisti sono stati portati in tribunale per i reati di imbrattamento e di danneggiamento, in base agli articoli 635 e 639 del Codice penale, anche nei casi in cui l’opera, spesso di notevole pregio artistico, era stata realizzata su supporti già danneggiati o rovinati. (Vedi il caso Alicè).
Tra i paesi europei la Francia  è sicuramente quello che più di tutti ha promosso  le attività legate all’arte di strada: nasce nel 1993 il Centro di Documentazione sulle arti di strada, Hors Les Murs; viene riconosciuta ufficialmente l’attività di Lieux Publics, un centro di residenza per artisti a Marsiglia che diventa il primo Centro Nazionale delle arti di Strada; si attua  la prima iniziativa a favore della formazione specifica finanziata dallo stato in materia di arti di strada Formation Avancèe Itinerante des Arts de la rue, che mira alla preparazione di figure professionali in grado di preparare spettacoli di alta qualità. Ma l'elemento certamente più caratteristico del modello di organizzazione dello spettacolo dal vivo in Francia è il Regime di Intermittenza dello spettacolo del 1936, che stabilisce un’assicurazione speciale contro la disoccupazione, un sistema di protezione che nei periodi di inattività viene incontro alle difficoltà legate all’atipicità del lavoro dell’artista.
Per tutelare tale categoria sono sorte alcune associazioni come la F.N.A.S. (Federazione Nazionale Arti di Strada), AGIS (Associazione generale Italiana dello Spettacolo), A.M.I.C.A (Artisti Multimodali Italiani Codacons per l’arte). Recentemente sono state presentate due proposte di legge a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, una da parte dell’onorevole Gribaudo e l’altra da parte del senatore Verducci, che dimostrano quanto sia urgente intervenire in questo settore.
Con il nostro disegno di legge intendiamo in particolare collegare le arti di strada alla politica culturale delle città, secondo i principi della Convenzione di Faro e in relazione anche a quanto affermato dalla Commissione europea, nel 2018, nella Comunicazione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, e al Comitato delle regioni, “Una nuova agenda europea per la cultura: “La cultura, le arti, la creatività e le industrie creative sono interdipendenti. La combinazione di conoscenze e competenze specifiche dei settori creativi della cultura con quelle di altri settori, fra cui le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, il turismo, l’attività produttiva, i servizi e il settore pubblico, favorisce la generazione di soluzioni innovative”.
Molti esempi in Italia e nel mondo evidenziano queste potenzialità di intervento dell’arte di strada sulla società. Per esempio la scuola elementare Lola Di Stefano di Roma ha realizzato una breve esperienza di arte di strada nell’ambito delle attività didattiche per seminare nelle giovani menti il senso di partecipazione attiva a un sistema sociale complesso quale è oggi una grande città. Pensiamo all’esperienza realizzata per iniziativa di una privata struttura a Palermo nell’ambito del progetto Borgo Vecchio Factory e finalizzata a un tentativo di riscatto sociale dei bambini. Consideriamo anche il tempo che questi artisti dedicano allo studio, alla ricerca, alla preparazione, all’aggiornamento professionale; questo tempo è indispensabile e parte integrante dell’effettivo lavoro.
Il nostro disegno di legge pertanto vuole intervenire sui seguenti punti: il riconoscimento ufficiale delle arti di strada come capaci di creare punti di bellezza e di novità all’interno delle nostre città, di rivalutare lo spazio pubblico e di favorire la partecipazione dei cittadini alla tutela e alla valorizzazione del territorio, di contribuire alla coesione sociale, alla rigenerazione estetica e culturale dell’ambiente costruito e al rafforzamento della capacità attrattiva dei luoghi. (Articolo 1); la promozione dell’arte di strada attraverso progetti finanziati dal Ministero della Cultura  e l’emanazione di bandi per borse di studio e per la la selezione della capitale italiana dell’arte di strada (Articolo2);l’ istituzione di una regolamentazione unica in tutto il territorio italiano per gli artisti di strada (Articolo 3); la definizione di arte di strada (Articolo 4) e l’istituzione di un Albo nazionale degli Artisti di Strada (Articolo 5); la modalità di esibizione e di espressione artistica (Articolo 6); l’istituzione di un reddito di formazione artistica (Articolo7); lo stanziamento di contributi  per chi esercita in maniera continuativa  l’arte di strada e per chi ne favorisce la promozione attraverso manifestazioni, rassegne e festival (Articolo 8); la  collaborazione artistica stabile tra amministrazioni comunali, cittadini e artisti di strada,  attraverso la creazione di una Commissione patrimoniale artistica (Articolo 9); lo stanziamento di una quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinato all’Arte di Strada Articolo 10).
Gli artisti di strada possono rappresentare pertanto quella mediazione culturale, sempre più necessaria, nelle nostre società caratterizzate in senso interculturale, per promuovere la partecipazione della società civile alla vita politica della propria città. C’è bisogno, per questo, sempre più di appartenenza e di partecipazione, di presa in carico da parte degli abitanti della propria città. Occorre ritornare a una cittadinanza vera e recuperare quel bene immateriale presente nella città invisibile: come dice Cicerone, “società più intima è quella di appartenere alla stessa città”.
Vogliamo concludere con una riflessione di Paolo Inghilleri, ordinario di psicologia sociale all’Università degli Studi di Milano, che nel suo libro, intitolato Luoghi che curano, riconosce che è vitale oggi più che mai il recupero dei beni comuni: essi infatti “costituiscono una vera e propria forma di capitale, un capitale sociale, cioè un sistema di relazioni attraverso il quale è possibile trasmettere informazioni e risorse cognitive”. I beni comuni sono processi che prima di tutto creano relazione e appartenenza “e questo porta alla nascita di una nuova qualità di cittadinanza che possiamo chiamare cittadinanza psicologica”, cioè al “fatto di sentirsi davvero appartenenti alla collettività e ai luoghi della nostra vita e di agire di conseguenza, come cittadini responsabili capaci di sviluppare comportamenti virtuosi che fanno star bene noi e fanno star bene la collettività”.

Articolo 1
(Principi)

1. La Repubblica, conformemente ai principi della Convenzione di Faro, riconosce l’arte di strada forma di espressione artistica capace di contribuire efficacemente alla creazione di comunità sostenibili e società coese nel rispetto del patrimonio culturale e della diversità culturale.

Articolo 2
(Promozione dell’arte di strada)


1. Il Ministero della Cultura, in linea con i principi della Convenzione di Faro, finanzia progetti artistici nel settore dell’arte di strada, la creazione di spazi e laboratori deputati all’elaborazione creativa, le attività di formazione e aggiornamento degli artisti di strada; predispone ed emana bandi per l’attivazione di percorsi culturali nelle scuole, nei Comuni che promuovono l’arte di strada attraverso incontri, seminari e convegni; istituisce borse di studio per giovani artisti di strada che si sono segnalati nelle manifestazioni comunali e regionali.
2. Il Ministero della Cultura predispone un bando annuale per la selezione della Capitale italiana degli Artisti di Strada.

Articolo 3
(Regolamento Unico degli Artisti di strada)


1. Al fine di promuovere l’arte di strada quale momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività in relazione allo spazio urbano la presente legge dispone l’adozione di un Regolamento Unico degli Artisti di Strada che facilita e incentiva il libero esercizio delle arti di strada stabilendo i diritti minimi inalienabili degli artisti che intendono utilizzare spazi pubblici anche in ottemperanza ai doveri derivanti dall'art. 4 della Costituzione per cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
2. Conformemente al dettato dell'art. 3 della Costituzione, per il quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, il Regolamento unico degli Artisti di strada intende valorizzare le diverse modalità con le quali l’arte di strada può manifestarsi, ma anche disciplinare i conseguenti interventi correlati a queste manifestazioni nell’ambito di ogni territorio comunale.
3. Il Regolamento Unico degli Artisti di Strada definisce:
a) le norme e moduli per la richiesta dei permessi;
b) gli obblighi di legge in merito alla tutela del diritto d'autore;
c) i contratti per le prestazioni rese dagli artisti di strada
d) le autorizzazioni necessarie e le norme per l’assegnazione degli spazi urbani;
e) le norme di igiene, di sicurezza e di decoro urbano, nonché quelle relative allo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere;
f) le caratteristiche dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature mobili necessari per svolgere le attività
g) le norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;
h) i contratti per le prestazioni rese dagli artisti di strada;
i) i divieti, le responsabilità e le sanzioni.
3. Il Regolamento viene pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4
(Definizione)

1.Per arte di strada si intende:
a) le espressioni di artisti che, su spazi autorizzati o su superfici e supporti propri, realizzano graffiti, disegni, parole e tecniche più elaborate, come, a mero titolo esemplificativo, lo stencil, le installazioni, i murales, gli stickers e i poster, per essere posti in spazi aperti al pubblico.
b) spettacoli di strada, di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2005(GU Serie generale n.79 del 06-04-2005), espressioni artistiche di giocolieri, clown, acrobati, equilibristi, trampolieri, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, con particolare riferimento a esibizioni musicali, spettacoli, teatrali, di danza svolte liberamente in spazi aperti al pubblico.

Articolo 5
(Istituzione di un Albo professionale degli artisti di strada e requisiti per l’iscrizione all’Albo)


1. Viene istituito l’Albo     Professionale degli Artisti di Strada.
2. Possono iscriversi all’Albo:
a) i cittadini italiani e dell’Unione Europea in possesso di diploma di maturità artistica o di altri titoli inerenti le discipline di arte, musica e teatro;
b) in assenza di titoli specifici i cittadini italiani e dell’Unione Europea in grado di documentare con materiale fotografico o audio/video la qualità della performance artistica e l’idoneità con gli obbiettivi della presente legge.

Articolo 6
(Modalità di esibizione e di espressione artistica)


1. L’artista si esibisce sul territorio comunale nel rispetto del codice etico di categoria
2. Gli artisti possono esprimersi attraverso le tecniche e le modalità che rimandano alle manifestazioni artistiche di cui all’art.2 e al Regolamento Unico degli Artisti di Strada.

Articolo 7
(Reddito di formazione artistica)


1. viene istituito il reddito di formazione artistica di 300 euro l'anno per i soggetti che svolgono con continuità l'attività di artisti di strada e sono iscritti all'albo professione degli artisti di strada"
2. il limite minimo di ore lavorative documentate necessarie per richiedere il reddito di formazione artistica è fissato in 100 ore annue.

Articolo 8
(Contributi)


1. Sono assegnati contributi annuali a soggetti pubblici e privati che promuovono, attraverso manifestazioni, rassegne e festival, le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche.
2.Il Ministero della Cultura emana entro trenta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Articolo 9
(competenze dei Comuni)


1. I Comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del   Regolamento Unico degli Artisti di Strada, definiscono gli orari e gli spazi per le esibizioni degli artisti di strada, redigono un dettagliato elenco degli spazi urbani messi a disposizione per l’arte di strada, corredato da un’apposita mappa e da fotografie; individuano i locali inutilizzati da più di due mesi o gli spazi in cui i lavori sono fermi da almeno due mesi e ne dispongono l’affitto temporaneo.
2. I Comuni, in linea con le iniziative partecipative ispirate dal piano d’ Azione della Convenzione di Faro, al fine di tutelare e valorizzare lo spazio urbano e promuovere le iniziative ritenute più adatte alle peculiarità del territorio e alle proprie tradizioni culturali, istituiscono una Commissione patrimoniale artistica per la tutela e la valorizzazione dello spazio urbano.
3. La Commissione patrimoniale artistica ha durata triennale ed è costituita dal Sindaco o da un suo delegato, dall’Assessore alla Cultura, da una rappresentanza di artisti di strada, da un numero di cittadini stabilito dal Consiglio Comunale sulla base del numero degli abitanti.
4.La Commissione patrimoniale artistica segnala gli spazi di degrado urbano, elabora un programma triennale di educazione artistica al territorio e alla sua valorizzazione da attuare in collaborazione con la cittadinanza, salvaguarda e tutela le opere di particolare pregio realizzate nel territorio dai giovani artisti di strada.
5. Le Amministrazioni comunali inseriscono nei regolamenti urbanistico edilizi l’obbligo, per il proprietario dell’edificio che intende eseguire lavori di demolizione o rifacimento o pitturazione delle pareti esterne, di indicare nelle comunicazioni per attività libera (CILA) o nelle dichiarazioni sostitutive dei titoli edilizi (SCIA e DIA) o nella richiesta di permesso edilizio la presenza sul muro di un’opera di graffitismo o Street art.
6. Le Amministrazioni comunali provvedono alla stipula di convenzioni con il Ministero della Cultura e con le Regioni per il finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge.
7. I Comuni entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge pubblicano emanano e pubblicano il regolamento della Commissione patrimoniale artistica di cui al comma 2.

Articolo 10
(Finanziamenti)


1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge si provvede mediante l’istituzione presso il Ministero della Cultura all’interno del Fondo Unico per lo Spettacolo di una quota a favore della Promozione dell’arte di Strada.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Libertà e arte

“L’arte e la scienza sono libere, come libero ne è il loro insegnamento”. L’articolo 33 della nostra Costituzione sottolinea l’assoluta indipendenza dell’arte da qualsiasi forma di controllo o di limitazione espressiva: infatti non esiste arte se non c’è piena libertà di espressione da parte dell’artista. Secondo l’articolo 21 della Costituzione “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione...” Ancora la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata nel 1950, all’art. 10 sottolinea la libertà di espressione e la libertà di pensiero, che sono evidentemente alla base dell'attività creativa ed artistica: “ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione…”. Le disposizioni più esplicite a tutela della libertà di espressione artistica e la creatività sono contenute nell’art. 15, comma 3 del Patto internazionale sui diritti economici e culturali (1966), il quale afferma che gli Stati “si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per…l’attività creativa”, e nell’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in cui si afferma che il diritto alla libertà di espressione comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere “sotto forma d’arte”. Inoltre, ai sensi dell’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, ognuno ha il diritto di “godere delle arti”. A livello europeo il principio della tutela e della valorizzazione dei diritti culturali e la protezione della diversità culturale sono tra gli obiettivi prioritari dell’UE: l’Unione “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo (Trattato sull’Unione europea, art.3.3). Lo scorso settembre 2020 l’Italia ha finalmente ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, quindici anni dopo che la Convenzione è stata siglata a Faro, in Portogallo, nel 2005. La Convenzione stabilisce che il patrimonio culturale e la conoscenza sono diritti dell’essere umano e che il patrimonio culturale di un paese è riflesso ed espressione dei valori, credenze, conoscenze e tradizioni del paese; inoltre nei vari articoli si insiste sul diritto garantito a ogni persona a partecipare liberamente alla vita culturale, nel rispetto dei diritti e delle libertà̀ altrui,  e sancisce che le comunità hanno il dovere di prendersi cura del proprio patrimonio culturale e di sostenerlo e trasmetterlo alle generazioni rendendolo accessibile a tutti.
L’arte però si intreccia anche con un sistema sociale e politico che impone le proprie regole, mentre essa per sua vocazione non conosce e non tollera limiti. Questo fa riflettere sul fatto che “ogni espressione artistica ha la tendenza a sfidare le regole imposte dalla società e questo si accentua laddove l’espressione artistica ha una forte forza comunicativa.” (G. Veneziano, L’arte e la libertà d’espressione). Più che mai questo può essere ritenuto valido per l’arte di strada, libera, democratica, non replicabile.
L’arte di strada come spettacolo è stata a lungo regolamentata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), R. D.18 giugno 1931 n. 773, agli artt. 121 e 124 facenti parte del Capo V “dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori”. Gli articoli sono stati modificati (art. 121) e abrogati (art. 124) con il DPR del 28 maggio 2001, n.311, nell'ottica di una semplificazione normativa delle Leggi di Pubblica Sicurezza in vigore. L’art.121 affermava che le attività di mestiere ambulante, di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, (…), non potevano essere esercitate senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza”. L'art. 124, invece, era riferito a chi non possedesse la cittadinanza italiana. All’art.69 si fa riferimento invece a “pubblici trattenimenti”. Prima della modifica e dell’abrogazione degli articoli 121 e 124, la legislazione italiana è intervenuta su questo tema con la legge 18 marzo 1968, n.337 sugli Spettacoli Viaggianti, che identifica in modo specifico lo spettacolo viaggiante come un’attività da tutelare e disciplinare. Con la definizione di “attività di spettacolo viaggiante” sono da intendersi (art. 2) tutte “le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile...” Tuttavia, la Legge 18 marzo 1968, n. 337 non fa alcun riferimento alle caratteristiche proprie dell’arte di strada. Finalmente il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2005(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2005) la inserisce nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337. Alla Sezione VI, Spettacolo di strada, l'attività è definita in questi termini: “attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti.”. Il Decreto collega l’arte di strada alle disposizioni già esistenti per le altre attrazioni di spettacoli viaggianti e rappresenta una prima forma di riconoscimento importante, in quanto assicura a questa attività una serie di possibilità in sede di rapporto lavorativo e ai fini della previdenza sociale. Infatti, in base all’art. 19 della Legge 337/1968, lo spettacolo di strada può accedere a contributi straordinari che possono essere erogati “a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore”. La Legge 30 aprile 1985 n.163 istituisce il Fondo Unico Spettacolo (FUS) con la possibilità di finanziare enti, istituzioni, associazioni organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, e di promuovere e sostenere manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia e all’estero. Manca tuttavia una legislazione specifica per l’arte di strada. Nel 2003 solo due iniziative dei Consigli Regionali di Piemonte (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada - Legge regionale 15 luglio 2003 n.17) e Puglia (Legge regionale 25 agosto 2003 n.14) hanno reso libero l’esercizio dell’arte di strada sui rispettivi territori comunali. I provvedimenti sono entrati in vigore dal 2004 e i comuni delle due regioni possono emanare specifici regolamenti in armonia con la legge regionale; in assenza di questi, il territorio è considerato interamente libero.  Dopo questi provvedimenti diverse città italiane hanno seguito l’esempio del Piemonte e della Puglia: a Milano il Regolamento per la disciplina delle Arti di Strada è stato approvato il 17 settembre del 2012. La piena facoltà dei comuni e delle regioni di disciplinare le attività itineranti sul proprio territorio ha contribuito però a creare una realtà incredibilmente frastagliata: tanti regolamenti e atti normativi locali, ognuno con le sue particolarità e con norme che possono essere altamente permissive quanto molto restrittive.  Sempre in relazione al rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e regole dello spazio pubblico, la Corte Costituzionale italiana fu chiamata a pronunciarsi nel 1956, quando venne sollevata la questione di costituzionalità dell’art.113 del T.U.L.P.S., il quale vietava, senza la licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza, di mettere in circolazione o affiggere scritti o disegni. Il Giudice delle Leggi ritenne la norma in contrasto con l’art.21 della Costituzione e annullò l’art.113 T.U.L.P.S., tranne il comma 5 il quale stabilisce che le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall’autorità competente. Di conseguenza anche le disposizioni della norma penale di cui all’art.663 del Codice penale, la quale sanzionava le affissioni non autorizzate, sono state annullate. Tuttavia il Codice penale, agli articoli 635 e 639, punisce le opere di Street art come reato di danneggiamento o di imbrattamento del bene altrui, pubblico o privato. La modifica apportata nel 2009 con l’art.3 della L.15 Luglio 2009, n.94 comma 2, è stata motivata dalla volontà legislativa di contrastare maggiormente il fenomeno del graffitismo nella sua visione vandalica. Ci si domanda allora se la qualità delle opere e la capacità artistica possano essere considerate rilevanti per la non applicabilità del reato penale. Un’altra questione è se gli artisti di strada possono opporsi allo strappo e stacco dell’opera dal muro da parte di curatori di mostre e dei proprietari dei supporti (in virtù dei loro diritti morali che nascono con l’opera). Inoltre se da una parte la Legge sul Diritto d’Autore n.633/1941 tutela le opere dell’ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, dall’altra parte l’art. 42 della Costituzione italiana riconosce e garantisce la proprietà privata. In Italia, il diritto d’autore è regolato dalla Legge sul Diritto d'Autore n.633(G.U. 16/07/1941), modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37), mentre la proprietà intellettuale ed artistica fu definita per la prima volta dalla Convenzione di Berna, firmata nel 1886, rivista nel 1971 per il cinema e nel 1996 per i multimedia.  Secondo la Convenzione il creatore resta l’unico padrone della propria opera. Spetta allo stesso autorizzare o meno la diffusione e l’utilizzazione della sua opera. Inoltre la Convenzione Universale sul Diritto d'Autore all’'art. 1 stabilisce che ogni Stato contraente si impegna “ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di tali diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture”. La questione non è così semplice. A Bologna nel 2016 è stata organizzata una mostra sulla Street art e sono state esposte opere “strappate” dalle loro collocazioni originarie. Per protesta l’artista chiamato Blu ha distrutto tutte le sue opere realizzate precedentemente in questa città. Egli aveva tutto il diritto di farlo, in quanto anche per le opere di Street art si applica la legge del diritto d’autore. Ancora ricordiamo la sentenza che negli Stati Uniti ha riconosciuto un risarcimento di 6,7 milioni di dollari a 21 Writers i cui lavori, realizzati sugli edifici di 5Pointz, a Long Island City nel Queens, sono stati prima coperti e poi distrutti dal proprietario dell’immobile. In Italia l’art.2576 del Codice Civile e l’art.6 della Legge sul Diritto d’Autore dispongono che l’acquisizione del diritto d’autore è dato dal solo fatto della creazione dell’opera, senza che siano richiesti ulteriori atti di o fatti o formalità. Tuttavia la realizzazione dell’opera in un luogo pubblico, su un muro o un supporto, sembra comportare un abbandono della stessa e la possibilità per il proprietario del supporto di disporre materialmente dell’opera. L’art.109 della Legge sul Diritto d’Autore stabilisce, riguardo alle opere figurative in esemplare unico, che la cessione dell’opera non comporta, salvo patto contrario, anche la cessione dei diritti di utilizzazione economica, mentre l’art.113 attribuisce all’autore il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera. Perciò come la riproduzione fotografica dell’opera in un catalogo dovrebbe essere autorizzata dall’autore, così anche il distacco di un’opera di Street art deve essere realizzato con il consenso dell’autore, altrimenti viola i diritti patrimoniali dell’autore in quanto l’opera viene modificata nel suo supporto.
Ai diritti morali fanno riferimento gli artt.2577 del Codice Civile, gli art.20-24 della Legge sul Diritto d’Autore e l’art. 6bis della Convenzione di Berna: sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili e illimitati nel tempo; dopo la morte dell’autore possono essere rivendicati dal coniuge, dai discendenti e ascendenti. Sono i diritti esclusivi riconosciuti dalla legge in favore dell’autore a tutela della sua personalità e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, il diritto di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione. Questi diritti sono esercitabili quando possa configurarsi, con la loro violazione, un pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. Nel nostro ordinamento non c’è una disciplina specifica che si opponga alla distruzione dell’opera da parte del proprietario del supporto: l’art.20 della Legge sul diritto d’autore si limita a stabilire che “l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione o ad altra modificazione ed a ogni atto a danno dell’opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Non si parla di distruzione. Invece negli Stati uniti è in vigore una norma Visual Artists Right Act of 1990 (VARA) che prevede per  gli autori di opera d’arte figurativa in esemplare unico o limitato di “riconosciuta importanza”  il diritto di opporsi alla loro distruzione; per quel che riguarda le opere di arte figurativa incorporata in edifici, stabilisce che, nel caso in cui l’incorporazione sia irreversibile, il proprietario può rimuovere o distruggere l’opera solo con il consenso  scritto dell’autore; invece, nel caso in cui l’incorporazione sia reversibile (l’opera è separabile), il proprietario può distruggere l’opera solo dopo aver concesso all’autore un termine non inferiore a novanta giorni per rimuovere a sua cura e a sua spese l’opera. Da queste considerazioni emerge che anche questa forma di arte di strada, la Street art, necessita di una regolamentazione autonoma perché è un fenomeno di diritto pubblico e spetta pertanto ai Comuni emanare appositi regolamenti urbanistici. In Abruzzo la legge regionale che regolarizza e incentiva la Street art è stata approvata il 23 febbraio 2021.
In sostanza, dovrebbe essere legittimata una “rivoluzione copernicana” nell’ambito della trattazione giuridica della materia: non liberalizzazione incondizionata dell’arte di strada o eliminazione di qualsiasi azione repressiva delle violazioni, ma approccio che prenda avvio dall’esame di quale valore porti e quale ruolo giochi nello spazio pubblico una determinata opera o performance di tale arte.

Approfondimento tematico

ARTE DI STRADA: BELLEZZA E LIBERTA’

“Gli artisti di strada sono come stelle cadenti, nascono nel cielo e brillano qui sulla terra. Ci regalano sogni e ci fanno tornare un po’ bambini. Ci proiettano in un mondo di colori, suoni, vibrazioni. Ci incantano con la loro arte”.
Questa è l’introduzione per raccontare su una rete televisiva le storie di quattro artisti di strada che, pur nella loro diversità, sono accomunati dalla bellezza delle creazioni, dalla passione per un’arte antica e soprattutto dall’amore per gli altri. Sono le storie di Rosaria, mimo a Napoli, di Angelo, attore del teatro di strada a Vico Pazzariello a Napoli, di Massimiliano, in arte Jack Sparrow, a Roma, e di Claudio, Birdman, che con i suoi strumenti realizzati a mano riproduce i suoni dei più melodici pennuti. Dall’intervista realizzata da Simona Burioni viene fuori una bellezza ai margini dell’arte ufficiale ma ricca di umanità, attenta alle persone, semplice, ma capace di una perfezione assoluta nella modalità e nelle tecniche dell’espressione. Sono professionisti, non improvvisano, studiano, ricercano, investono per sé e per gli altri per dare vita a relazioni capaci di stupire e meravigliare. Un altro aspetto molto importante è la capacità, non solo di trasmettere alle giovani generazioni i segreti della techne, ma anche di educare ai valori del rispetto, dell’onestà, del lavoro, della solidarietà, dell’amore per gli uomini e il mondo, come a Vico Pazzariello, dove Angelo ha organizzato dei laboratori teatrali gratuiti per i ragazzi del quartiere che vengono in questo modo avvicinati al teatro attraverso il gioco. Anche Jorit, inoltre, esponente internazionale della Street Art, ha realizzato molti lavori in alcuni quartieri napoletani famosi per la criminalità come Scampia, ai quali ha regalato respiro, speranza e decoro, bellezza.
Chi è l’artista di strada? “L’artista di strada convoglia in sé elementi tipici del vagabondo, del migrante e del nomade urbano. Con lo Hobo di Anderson (il termine Hobo fu coniato da Nels Anderson nel suo famoso libro del 1923 per descrivere il vagabondo americano lavoratore migrante degli anni 20-30) condivide il nomadismo e l’avventura, a cui è inevitabilmente legato il rischio. Soggetto errante, portatore di messaggi culturali e simbolici, l’artista di strada propone attività creative di intrattenimento. Spettacoli di giocoleria, acrobatica, clownerie e musica, eredità del teatro popolare, animano gli spazi urbani. Con le sue esibizioni, l’artista di strada porta l’esotico nel quotidiano delle grandi e delle piccole città, attraverso il confronto con più tradizioni culturali; pertanto si presenta come soggetto multiculturale, che unisce i fenomeni locali all’ecumene globale. L’artista di strada è quindi “figura di resistenza alla omologazione della globalizzazione, risorsa culturale di socializzazione e spinta alla sperimentazione” (Rita Caccamo, Per una sociologia dell’artista di strada). Oggi l’artista di strada, nella maggior parte dei casi non vive più alla giornata, è piuttosto un professionista itinerante, ha un sistema di lavoro e di vita organizzato, ha un sito internet nel quale espone la tipologia del repertorio e per mezzo del quale ha rapporti con le utenze pubbliche e private. Tuttavia conserva sempre la capacità di empatia, di percezione dell’uditorio e quindi di improvvisazione, la passione e l’attaccamento a un gioco che non finisce mai, così da restare, in fondo all’animo, sempre bambino.
Ma l’arte di strada per sopravvivere ha appunto bisogno della strada, ha bisogno di metropolitane affollate e di cerchi di turisti incuriositi. Il Covid 19 ha ovviamente cambiato le regole del gioco: con il lockdown le città si sono svuotate, la musica ha smesso di suonare. Teatri e luoghi di cultura continuano ad essere chiusi e impraticabili; l’arte istituzionale sembra essere intrappolata e immobile. Una ripresa, però, è urgente e vitale e se non può ripartire dal concetto di apertura di uno spazio chiuso e codificato, forse può ripartire da una definizione dello spazio aperto e collettivo: lo spazio pubblico come luogo in cui tutto ricomincia. Chi vive lo spazio pubblico non ha spettatori di fronte al suo spettacolo, ha persone e il dialogo prima, durante e dopo, è un veicolo potente di educazione al territorio, alla socialità, alla partecipazione attiva, alla sostenibilità, all’ambiente. Sarebbe importante avere come mediatori di conoscenza e di rivalutazione di tale spazio chi nello e dello spazio pubblico ha trovato materia della propria arte: gli artisti di strada. L’arte di strada permette di superare il concetto di pubblico-spettatore e aprire a quello di comunità persone. In strada non ci sono braccioli tra le persone come in teatro, la parola chiave è il dialogo, il desiderio e il saper parlare alla gente soprattutto a chi ha meno occasione di frequentare luoghi più tradizionali della cultura. Anche la Street art è una particolare forma di espressione dell’arte che si manifesta esclusivamente nei luoghi pubblici, come strade, muri o stazioni, utilizzando varie e differenti tecniche. Chi sperimenta questa forma d’arte a volte vuole protestare contro la proprietà privata, contro il capitalismo o la politica, a volte vuole solamente esprimere ed esternare la propria capacità artistica liberamente, senza filtri e limiti. Essendo le opere d’arte “esposte” pubblicamente, esse hanno un vastissimo e illimitato numero di visitatori e l’artista può essere notato e apprezzato per la sua creatività e le sue doti. La Street Art si evolve dalla Pop Art e dalla Graffiti Art, ma sviluppa tematiche più profonde; la nascita di questo movimento non può essere ricondotta a una data precisa poiché, in quanto arte globale, conoscere con esattezza dove o con chi sia iniziata è veramente difficile. Tuttavia l’origine può essere fatta risalire agli anni settanta, nelle periferie di New York; successivamente l’interesse pubblico per “l’arte di strada” è esploso intorno al 2000, grazie anche agli stencil dell’artista inglese Banksy che, ispirandosi inizialmente alle opere di Blek Le Rat, iniziò la sua carriera dipingendo le strade con l’aiuto di stencil. Le tecniche utilizzate per la Street Art sono tantissime, ognuna delle quali viene applicata a seconda dell’obiettivo da raggiungere e dall’attitudine dell’artista: Le più diffuse sono lo stencil, la bomboletta spray e il murales. Il più grande murales mai realizzato al mondo si trova in Brasile, nei pressi della zona portuale di Rio de Janeiro, su di un muro lungo ben 190 metri; l’opera è stata realizzata esclusivamente dall’artista brasiliano Eduardo Kobra, in occasione delle Olimpiadi del 2016: cinque volti rappresentano i cinque continenti. In Italia, Milano, Bologna e Roma sono le tre scuole leader per la Street art, considerata come un crescente fenomeno artistico estraneo al mondo dell’arte istituzionale e ufficiale. Dall’inizio del XXI secolo la generazione dei graffitisti italiani ha conquistato fama europea stravolgendo i vecchi tabù di bassa cultura underground o di slogan e segni a sfondo politico. Da piccolo fenomeno di nicchia la Street art si è evoluta in un movimento culturale a pieno titolo. L’artista italiano più famoso e Blu, che dipinge graffiti imitando i fumetti e i videogiochi.
Gli artisti di strada, pertanto, siano essi attori, mimi, writer, sono portatori di un sapere non convenzionale che si fonda in primo luogo su empatia e relazione e spetta dunque a loro ricostruire il legame tra cittadino e luogo, perché il senso di appartenenza al territorio torni ad essere un valore condiviso. In sostanza quello che emerge da queste arti è il rapporto dell’opera e della sua forza comunicativa con la città e con lo spazio pubblico, con la cultura e la civiltà di una comunità, piccola o mondiale che sia.
Nella Raccomandazione UNESCO sulla condizione dell’artista, del 1980, leggiamo che le arti, “nella loro accezione più completa e larga” fanno e devono fare parte integrante della vita. Per questo gli Stati membri, al fine di arricchire l’identità culturale ed il patrimonio spirituale di differenti società, “dovrebbero assicurare l’accesso l’arte a tutto l’insieme della popolazione” (Par 3.1). Inoltre essi “dovrebbero incoraggiare” ogni attività destinata a valorizzare il contributo degli artisti allo sviluppo culturale (Par 3.2).
La Raccomandazione mira a far prendere coscienza del ruolo essenziale dell’arte nella vita e nello sviluppo della persona, al fine di garantire una protezione efficace agli artisti e agli esecutori nel nome della loro libertà creativa.
Politiche per l’arte pubblica
Dagli anni Settanta del Novecento, in Europa e negli Stati Uniti, la pubblica amministrazione ha fatto ricorso all’arte per favorire processi di rivitalizzazione dello spazio pubblico in città di grandi, medie, piccole dimensioni. Questi modelli d’ intervento volevano migliorare non solo la funzionalità e la qualità estetica dei luoghi ma anche trasformare il modo di condivisione dello spazio pubblico. Le città di Seattle e Chicago sono casi eccellenti per parlare dell’arte per lo spazio urbano negli Stati Uniti. La città di Seattle fin dagli anni Cinquanta si è mostrata consapevole dell’importanza assunta dalle arti per il benessere della comunità, tanto dal punto di vista economico quanto da quello spirituale. Nel 1954 un gruppo di influenti cittadini si riunisce nelle Associazioni Allied Arts e si arriva nel 1955 alla creazione della Municipal Art Commission, un organismo consultivo senza budget che per la realizzazione dei suoi interventi si appoggia a donazioni private. Si crea, così, lo strumento del Percent for Art con cui si stabilisce che una parte dei costi sostenuti per la costruzione di ogni nuovo edificio sia accantonata per la realizzazione di opere d’arte poste in prossimità dell’edificio stesso.
A Chicago, invece, la storia delle reti artistiche locali si intreccia con quella delle minoranze etniche che abitano la città: l’arte rappresenta per questi gruppi l’opportunità per riconoscersi come comunità e per rivendicare il diritto di partecipare alle decisioni politiche. Il progetto che fa da apripista ai programmi istituzionali è la realizzazione di un murale per il ghetto nero di South Side. Un artista di colore di nome Walker ebbe l’idea di realizzare un murale all’aperto con la collaborazione degli abitanti allo scopo di denunciare le condizioni inumane di vita degli abitanti di questo ghetto. Lo ha chiamato The Wall of Respect. La collettività di South Side si è impegnata attivamente nella protezione del murale sensibilizzando anche le gang locali, e così facendo, ha dimostrato come il progetto The Wall of Respect potesse funzionare come palestra per la costruzione di una comune identità locale. Tutti si aspettavano di vedere il murale vandalizzato nel giro di pochissimo tempo e invece non accadde mai. Nel 1978 il Chicago City Council approva l’ordinanza che istituisce formalmente il programma municipale per il finanziamento e la realizzazione di opere d’arte per lo spazio pubblico. Tra il 1992 e il 1993 vengono progettati otto interventi in quartieri a rischio di esclusione sociale con l’obiettivo di sollecitare la partecipazione degli abitanti. L’idea di base era di avviare laboratori, in collaborazione con la comunità locale, che nell’arco di un biennio avrebbero portato alla realizzazione di interventi artistici che non dovevano essere imposti dall’alto ma essere frutto di discussione e confronto collettivi.
Le politiche italiane
Negli anni della ricostruzione ministri ed esecutivo mettono a punto uno strumento legislativo rivolto alla realizzazione di opere d’arte per la decorazione degli edifici pubblici, la legge 717 del 1949, anche detta del 2%. Voluta da Giuseppe Bottai, Ministro dell’educazione nazionale dal 1936 al 1943, la norma prevede la destinazione del due per cento della somma complessivamente investita per nuove costruzioni di edifici alla realizzazione di opere d’arte. Il meccanismo del 2% non è dissimile dal Percento per l’Arte visto nel caso statunitense. Nonostante le recenti riletture della legge del 1949, la pubblica amministrazione in Italia è lontana dall’adottare politiche programmatiche di intervento nello spazio pubblico; alcune iniziative sono state portate avanti autonomamente da artisti e curatori in collaborazione con il lavoro di amministratori pubblici, urbanisti e progettisti. I casi interessanti in Italia sono tre: il progetto Container a Bologna; l’iniziativa di Public Art a Trieste e dintorni e il programma Nuovi Committenti a Torino.
Container. Osservatorio/Laboratorio mobile di arte pubblica è un’iniziativa volta a riqualificare l’area di san Donato e a modificare l’immagine periferica, degradata e priva di opportunità che la qualifica. Il progetto ha previsto l’installazione nel quartiere di San Donato di un container merci adibito a laboratorio artistico e base operativa per gli artisti coinvolti nel progetto. Spostandosi a intervalli regolari in aree diverse nel quartiere, il laboratorio mobile si è proposto come dispositivo di condivisione e di sperimentazione di nuove forme di partecipazione tra gli abitanti. A Torino le origini dei Nuovi Committenti vanno ricercate in Francia. Si può prendere come esempio la Totipotent architecture di Lucy Orta che ha visto come committenti gli studenti di due licei di Torino, il liceo scientifico Ettore Maiorana e l’artistico Renato Cottini e si presenta come una grande scultura abitabile collocata nel parco adiacente i due istituti. Claudia Losi, invece, ha lavorato alla creazione di un luogo destinato alle relazioni e alla cura progettando, in collaborazione con un gruppo di residenti, Aiuola Transatlantico, un cortile che risponde alle necessità della comunità e che è soprattutto un luogo di relazione.
Torino, inoltre, ha cercato di usare la cultura come motore di rinascita urbana e cambiamento sociale anche attraverso il progetto “TOward 2030. What are you doing?”. 18 street artist locali e internazionali hanno prodotto 18 opere in 18 luoghi della città per illustrare i 17 Global Goals (più quello ideato da Lavazza, il Global Zero), gli obiettivi dell’Agenda 2030 per salvare il nostro pianeta. I muri si trasformano in un enorme “album da disegno” sul quale rappresentare valori, poetiche e concetti portatori di un desiderio e di una volontà di cambiamento allo scopo di trasformare il proprio ambiente in un luogo più vivibile e accogliente, secondo quella vocazione alla democratizzazione dell’arte e dello spazio metropolitano che si è presentata in tutta la storia del movimento come il tratto peculiare degli artisti di strada.