Misure per l'introduzione di asili nido aziendali

  • Pubblicato il 16 Marzo 2022
  • da Liceo Don Carlo La Mura, Angri (Salerno)
Misure per l'introduzione di asili nido aziendali

Onorevoli Senatori, questa proposta di legge ha lo scopo di conciliare le azioni di protezione sul lavoro con le attività di cura dei piccoli attraverso il nido, istituzione capace di conciliare le attenzioni del nucleo familiare e i tempi di lavoro dei vari componenti. L'asilo nido, ed in particolare il nido aziendale, che con l'attuale proposta si intende sostenere e valorizzare, è un impiego per lo sviluppo cognitivo e comportamentale dei più piccoli, è il luogo in cui avviene lo sviluppo sensoriale e lo sviluppo dell'attaccamento sociale.

Un servizio alla prima infanzia ha molteplici finalità: deve, innanzitutto, rappresentare un sostegno alla famiglia con lo scopo di promuovere flussi positivi tra individui e società, favorire la crescita del bambino nel pieno rispetto del suo momento evolutivo e sostenere le famiglie nell'esercizio pieno e positivo delle responsabilità genitoriali.
Per garantire un servizio di qualità sono necessari: stabilità dell'ambiente e del sistema delle relazioni in cui il bambino si trova, regolarità per consentire al bambino di inserire in maniera costante la propria esperienza esterna alla famiglia, progettualità, professionalità, relazionalità con la famiglia e competenze.
La creazione di un servizio aziendale per l'infanzia è un avvenimento che migliora la qualità della vita del territorio che lo ospita apportandovi prestigio e attrazione, è un servizio che permette di agevolare le famiglie giovani che vengono supportate nell'allevamento dei propri figli.
Sono tante le argomentazioni a sostegno della creazione di questo servizio e sotto diversi punti di vista: come l’impatto sociale sul territorio ed immagine sociale, miglioramento delle qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e possibilità di sviluppo e sostegno alle aspirazioni delle donne lavoratrici attraverso il
supporto alla gestione familiare.
L’obiettivo della nuova offerta educativa è quello di fornire un contesto accogliente, rassicurante, familiare e stimolante per il bambino in continuità con l’esperienza familiare.
In questa struttura il genitore che lavora ottiene molteplici vantaggi come costi vantaggiosi, una struttura con personale qualificato, orario di custodia più flessibile e una notevole riduzione dello stress relativo alla "sistemazione e cura" dei figli durante l'orario di lavoro.
Per un genitore la possibilità di poterlo lasciare in un nido aziendale, nella stessa struttura dove si lavora e raggiungibile in pochi minuti, consente di poter svolgere le proprie mansioni in modo tranquillo e senza particolari ansie.
D'altra parte, creare un nido aziendale significa vantaggi anche per l'azienda: in particolare modo, tale iniziativa favorirà l'immagine dell'azienda anche tra i lavoratori, promuove e sostiene il lavoro femminile.
inoltre i dipendenti che hanno i figli nei nidi aziendali lavorano meglio e si assentano meno.
Pertanto, confido nell'accoglimento del presente disegno di legge.

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini della presente legge, per “asilo nido aziendale” si intende un servizio educativo rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato all'interno di un'azienda con un minimo di 15 dipendenti, e, in ogni caso, con un numero di richieste pari almeno al 50% dei dipendenti.

Art. 2
(Criteri di gestione)

Il numero minimo di bambini frequentanti l'asilo nido aziendale è stabiliti in 07 unità.
Se all'interno dell'azienda, le richieste di iscrizione all'asilo nido aziendale, è inferiore al numero minimo indicato al comma precedente, è fatta salva la possibilità per l'azienda stessa, di aprire le iscrizioni ai figli di dipendenti di aziende attive all'interno dello stesso Comune.

Art. 3
(Requisiti degli spazi)

Gli spazi interni ed esterni degli asili nido aziendali, gli arredi e i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.
Gli spazi interni ed esterni devono garantire il superamento e la non creazione delle barriere architettoniche.

Art. 4
(Spazi interni)

Gli spazi interni per i bambini devono essere predisposti per le seguenti funzioni: gioco, pranzo, riposo e igiene personale.
Per tali funzioni sono essenziali: uno spazio per l'accoglienza dei bambini e dei genitori, uno spazio per consentire di differenziare l'attività in piccoli gruppi e per la consumazione del pasto, uno spazio comune a tutti i bambini per il gioco libero o altre attività di gruppo, uno spazio per il riposo, e uno per i servizi generali.
I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari di norma non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni sei bambini.

Art. 5
(Spazi esterni)

Gli spazi esterni, laddove esistenti, devono essere adeguatamente attrezzati, protetti e di uso esclusivo dei bambini.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

Art. 6
(Gli operatori)

Il rapporto numerico tra educatori e bambini è stabilito nel rapporto di un educatore per 7 bambini.
Gli educatori dovranno essere in possesso di idonea qualifica e dei requisiti previsti dalla legge in materia.

Art. 7
(Iscrizione)

I dipendenti dell'azienda che intendono usufruire del servizio di cui all'articolo 1, devono farne richiesta all'ufficio preposto.
I costi di iscrizione e la retta mensile saranno ripartiti tra lavoratore e azienda, nella misura del 40% a carico del lavoratore.

 

il 30/03/2022
R. S. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
L'art. 2, è sostituito dal seguente: " Il numero minimo di bambini frequentanti l'asilo nido aziendale è stabilito in 07 unità.
Se all'interno dell'azienda, le richieste di iscrizione all'asilo nido aziendale, sono inferiori al numero minimo indicato al comma precedente, è fatta salva la possibilità per l'azienda stessa, di aprire le iscrizioni ai figli di dipendenti di aziende attive all'interno dello stesso Comune."
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 30/03/2022
A. S. - angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.2

All'art. 2, dopo il comma 2, inserire il seguente: "Così come previsto all'art. 70 L. 448/2001, il nido deve garantire 42 settimane di apertura, 5 giorni settimanali ed un orario di 6-11 ore al giorno".
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 30/03/2022
A. S. - angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.0.1
Dopo l'art. 2, inserire il seguente: "2-bis. La gestione dell'asilo nido aziendale può realizzarsi in modo diretto o indiretto.
Con la gestione diretta, è fatta salva per l'azienda la possibilità di gestire direttamente il servizio, utilizzando spazi interni alla struttura e personale assunto direttamente dall'azienda stessa.
Con la gestione indiretta, è fatta salva per l'azienda la possibilità di esternalizzare il servizio, affidandolo ad un soggetto giuridico terzo."
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori, questa proposta di legge ha lo scopo di conciliare le azioni di protezione sul lavoro con le attività di cura dei piccoli attraverso il nido, istituzione capace di conciliare le attenzioni del nucleo familiare e i tempi di lavoro dei vari componenti. L'asilo nido, ed in particolare il nido aziendale, che con l'attuale proposta si intende sostenere e valorizzare, è un impiego per lo sviluppo cognitivo e comportamentale dei più piccoli, è il luogo in cui avviene lo sviluppo sensoriale e lo sviluppo dell'attaccamento sociale.

Un servizio alla prima infanzia ha molteplici finalità: deve, innanzitutto, rappresentare un sostegno alla famiglia con lo scopo di promuovere flussi positivi tra individui e società, favorire la crescita del bambino nel pieno rispetto del suo momento evolutivo e sostenere le famiglie nell'esercizio pieno e positivo delle responsabilità genitoriali.

Per garantire un servizio di qualità sono necessari: stabilità dell'ambiente e del sistema delle relazioni in cui il bambino si trova, regolarità per consentire al bambino di inserire in maniera costante la propria esperienza esterna alla famiglia, progettualità, professionalità, relazionalità con la famiglia e competenze.

La creazione di un servizio aziendale per l'infanzia è un avvenimento che migliora la qualità della vita del territorio che lo ospita apportandovi prestigio e attrazione, è un servizio che permette di agevolare le famiglie giovani che vengono supportate nell'allevamento dei propri figli.

Sono tante le argomentazioni a sostegno della creazione di questo servizio e sotto diversi punti di vista: come l’impatto sociale sul territorio ed immagine sociale, miglioramento delle qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e possibilità di sviluppo e sostegno alle aspirazioni delle donne lavoratrici attraverso il

supporto alla gestione familiare.

L’obiettivo della nuova offerta educativa è quello di fornire un contesto accogliente, rassicurante, familiare e stimolante per il bambino in continuità con l’esperienza familiare.

In questa struttura il genitore che lavora ottiene molteplici vantaggi come costi vantaggiosi, una struttura con personale qualificato, orario di custodia più flessibile e una notevole riduzione dello stress relativo alla "sistemazione e cura" dei figli durante l'orario di lavoro.

Per un genitore la possibilità di poterlo lasciare in un nido aziendale, nella stessa struttura dove si lavora e raggiungibile in pochi minuti, consente di poter svolgere le proprie mansioni in modo tranquillo e senza particolari ansie.

D'altra parte, creare un nido aziendale significa vantaggi anche per l'azienda: in particolare modo, tale iniziativa favorirà l'immagine dell'azienda anche tra i lavoratori, promuove e sostiene il lavoro femminile.

inoltre i dipendenti che hanno i figli nei nidi aziendali lavorano meglio e si assentano meno.

Pertanto, confido nell'accoglimento del presente disegno di legge.

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini della presente legge, per “asilo nido aziendale” si intende un servizio educativo rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato all'interno di un'azienda con un minimo di 15 dipendenti, e, in ogni caso, con un numero di richieste pari almeno al 50% dei dipendenti.


Art. 2
(Criteri di gestione)

Il numero minimo di bambini frequentanti l'asilo nido aziendale è stabilito in 07 unità.
Se all'interno dell'azienda, le richieste di iscrizione all'asilo nido aziendale, sono inferiori al numero minimo indicato al comma precedente, è fatta salva la possibilità per l'azienda stessa, di aprire le iscrizioni ai figli di dipendenti di aziende attive all'interno dello stesso Comune.
Così come previsto all'art. 70 L. 488/2001, il nido deve garantire 42 settimane di apertura, 5 giorni settimanali ed un orario di 6-11 ore al giorno.


Art. 3

La gestione dell'asilo nido aziendale può realizzarsi in modo diretto o indiretto.
Con la gestione diretta, è fatta salva per l'azienda la possibilità di gestire direttamente il servizio, utilizzando spazi interni alla struttura e personale assunto direttamente dall'azienda stessa.
Con la gestione indiretta, è fatta salva per l'azienda la possibilità di esternalizzare il sevizio, affidandolo ad un soggetto giuridico terzo.


Art. 4
(Requisiti degli spazi)

Gli spazi interni ed esterni degli asili nido aziendali, gli arredi e i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.
Gli spazi interni ed esterni devono garantire il superamento e la non creazione delle barriere architettoniche.


Art. 5
(Spazi interni)

Gli spazi interni per i bambini devono essere predisposti per le seguenti funzioni: gioco, pranzo, riposo e igiene personale.
Per tali funzioni sono essenziali: uno spazio per l'accoglienza dei bambini e dei genitori, uno spazio per consentire di differenziare l'attività in piccoli gruppi e per la consumazione del pasto, uno spazio comune a tutti i bambini per il gioco libero o altre attività di gruppo, uno spazio per il riposo, e uno per i servizi generali.
I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari di norma non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni sei bambini.

Art. 6
(Spazi esterni)

Gli spazi esterni, laddove esistenti, devono essere adeguatamente attrezzati, protetti e di uso esclusivo dei bambini.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.


Art. 7
(Gli operatori)

Il rapporto numerico tra educatori e bambini è stabilito nel rapporto di un educatore per 7 bambini.
Gli educatori dovranno essere in possesso di idonea qualifica e dei requisiti previsti dalla legge in materia.


Art. 8
(Iscrizione)

I dipendenti dell'azienda che intendono usufruire del servizio di cui all'articolo 1, devono farne richiesta all'ufficio preposto.
I costi di iscrizione e la retta mensile saranno ripartiti tra lavoratore e azienda, nella misura del 40% a carico del lavoratore.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Nel nostro Paese è sempre più crescente la sensibilità verso l'infanzia e l'adolescenza e verso politiche a supporto della maternità. Da qui l'importanza e l'attenzione verso l'istituzione di Asili Nido; la normativa in materia di Asili Nido risale al 1971, quando con la legge n.1044 lo Stato Italiano metteva le fondamenta per la nascita dei nidi d’infanzia.
Un risultato per il quale furono determinanti le lotte di quegli anni e le profonde trasformazioni economiche e sociali e che rappresentò un passo fondamentale verso il riconoscimento del valore educativo e non più assistenziale dei nidi. Grazie ai principi contenuti nella legge, l’asilo nido viene concepito come servizio sociale di interesse pubblico nel quadro di una politica della famiglia. Lo Stato delega alle Regioni la stesura di leggi di attuazione adeguate alle realtà locali e di norme per la gestione dei nuovi nidi.
Il 23 novembre 2001 è stato presentato alla Camera dei Deputati il Piano Nazionale degli Asili Nido
da parte di un gruppo di Ministri, al fine di porre le linee guida per un Disegno di Legge quadro in
grado di riformare opportunamente la normativa in materia di Asili Nido risalente al 1971.
La proposta si inserisce all’interno di un complesso panorama di iniziative legislative atte a sciogliere il “nodo famiglia”, capaci cioè di apportare sostanziali variazioni all’organizzazione della società italiana in materia di politiche al sostegno della famiglia, così da attuare percorsi possibili e
realistici in grado di trovare soluzioni concrete alla conciliazione di esigenze familiari, necessità
lavorative e aspirazioni individuali di ogni singolo cittadino.
Discorso particolare meritano gli asili nido aziendali: secondo l’ultimo rapporto ISTAT del 2019 in Italia si contano 11.017 asili nido, di cui 4.245 sono asili nido pubblici e 220 i nidi aziendali, di cui 208 al Nord. Forte inoltre lo squilibrio territoriale, sono infatti concentrati soprattutto nelle grandi città e nel Nord Italia, molto meno nelle regioni meridionali.
Il Disegno di Legge presentato nel Piano Nazionale degli Asili Nido, proposto nel 2001 dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Pari Opportunità, degli Affari Regionali, dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, riconosceva e tutelava la famiglia quale nucleo fondante della società, si impegnava a proteggere e promuovere la maternità come valore ed evento di grande
rilevanza personale e sociale e riconosceva nelle strutture degli asili nido un importante contributo al sostegno delle famiglie, delle madri lavoratrici e della genitorialità attiva.
Il Disegno di Legge stabiliva, per la realizzazione dei servizi all’infanzia, tradizionali o innovativi, dei modelli di cooperazione tra pubblico e privato, prevedendo lo stanziamento annuale di una quota di finanziamenti da ripartire alle Regioni e dunque ai comuni in seguito alla presentazione di progetti, valutati in base a determinati criteri, quali: il tasso di natalità delle diverse aree, il tasso di
occupazione delle donne con figli minorenni, la presenza di comuni con un’alta densità abitativa, la carenza di servizi per la prima infanzia, e la domanda non soddisfatta di tali servizi, ecc.
La volontà che stava alla base di questo Disegno di Legge, era di creare delle condizioni
positive per la collaborazione fra pubblico e privato nella realizzazione di servizi per l’infanzia, collaborazione che si concretizza soprattutto con la creazione di servizi innovativi: Centri Infanzia, Nidi Integrati, Nidi Famiglia, e in particolar modo Nidi Aziendali, intesi come strutture destinate alla cura e all’accoglienza dei figli dei dipendenti di una determinata azienda, o gruppi di aziende
(interaziendali), e aventi una particolare flessibilità organizzativa, adeguata ai lavoratori stessi, ma tale da non intaccare i bisogni di crescita psicofisica dei bambini e la qualità del progetto pedagogico.
Il 28 dicembre 2001, Infine, prende vita la legge n. 448, le cui premesse sono davvero emozionanti: ‘Le famiglie dovranno essere coinvolte attivamente nella definizione degli obiettivi educativi, nella organizzazione e nella verifica della qualità e dei risultati dei servizi stessi, e gli enti locali e i gestori (pubblici e privati) dovranno collaborare tra loro in modo da integrare le diverse tipologie di servizio e favorire la continuità con la scuola dell’infanzia’. Gli asili nido accoglieranno bambini da 3 mesi a 3 anni e saranno “luoghi di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo” delle loro potenzialità; potranno avere tempi e orari di apertura differenziati in rapporto alle diverse esigenze. Stato, Regioni ed enti locali dovranno trovare un accordo per favorire lo sviluppo dei servizi e garantire livelli essenziali e standard qualitativi e organizzativi omogenei su tutto il territorio nazionale.
La finanziaria del 2002 (legge n.448 del 2001) istituisce addirittura un Fondo per gli asili nido (vengono destinati 50 milioni di euro per il 2002, 100 milioni per il 2003 e 150 milioni per il 2004) e la finanziaria del 2003 (legge n.289 del 2002) istituisce un fondo di rotazione di 10 milioni di euro per finanziare l’attivazione di asili nido aziendali.
Da allora poco si è mosso sul versante dei lavori. Per coprire tutto il territorio nazionale tra asili nido comunali e aziendali occorrerebbero grossi investimenti.
Non c'è dubbio che la costituzione di asili nido aziendali è un primo, decisivo, imprescindibile passo verso il futuro.
L’art. 70 della L. 448/01, stabilisce inoltre che: “le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall’imposta sul reddito dei genitori e dei datori”. La misura di tali detrazioni viene fissata successivamente dal D.M. del 17 maggio 2002.
Nell’ambito del Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, si stabiliscono inoltre i criteri di accesso al finanziamento, in particolare si delibera che al momento della valutazione delle domande si terrà conto: della loro provenienza, delle condizioni economico produttive di quelle aree territoriali, del tasso demografico (bambini 0-2 anni), del numero di bambini senza posto nido o in lista d’attesa, del tasso di occupazione delle donne in età fertile (tra i 15 e i 49 anni).
Procedura per la realizzazione di un asilo nido o micronido nei luoghi di lavoro (art. 70 L. 448/01):
Per l'avvio e il funzionamento di un Sevizio per la Prima Infanzia, è necessario innanzi tutto individuare e dunque ristrutturare o realizzare un edificio che strutturalmente risponda agli standard minimi fissati dalla Regione:
1 acquisizione del bando regionale e/o ministeriale;
2. analisi del bisogno interno del personale dell’azienda (vedi questionario allegato);
3. predisposizione documentazione/modulistica ed elaborazione del progetto;
4. presentazione progetto entro la data di scadenza del bando
5 approvazione progetto con relativa quantificazione del finanziamento da parte dell’ente competente; il finanziamento viene erogato fino al massimo dell’80% del costo complessivo del progetto
6. comunicazione di accettazione del finanziamento da parte dell’azienda all’ente competente al momento dell’accettazione verrà erogata la prima quota del finanziamento, pari al 20% del totale del contributo assegnato;
7. realizzazione dei lavori entro la data prevista nella deliberazione del progetto; una seconda quota del finanziamento, pari al 50% del contributo assegnato, viene versata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di realizzazione del progetto;
8. richiesta di agibilità/abitabilità al Comune
9. richiesta di idoneità igienico-sanitaria della struttura all'Ulss e determinazione della capacità ricettiva;
10. apertura del servizio
11. invio documentazione di rendicontazione alla Regione per la liquidazione del contributo
12. verifica della documentazione e liquidazione del contributo in conto capitale da parte dell’ente: il saldo del contributo previsto (30%), viene versato al termine della realizzazione del progetto previa verifica, da parte dell’ente erogatore stesso, di: concreta attuazione del progetto, conformità dell’opera alla normativa regionale in materia di servizi di asilo nido, conformità dell’opera ai regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo nido. In caso di ingiustificati ritardi o di irregolarità nell’impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Si tenga presente che una volta accettato il finanziamento della regione e realizzata o ristrutturata la struttura che accoglierà il servizio di Asilo Nido Aziendale, questa dovrà conservare tale destinazione d’uso per 10 anni.
Di fronte a questo vincolo è evidente l’utilità che viene dal creare dei servizi inter-aziendali, in questo modo infatti si garantirebbe l’utenza della struttura.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
Art. 91
(Asili nido nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti
con prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro
che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione
dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione
sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il
finanziamento e' revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per le pari opportunità, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e' determinato in misura non inferiore
allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di
ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate
corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

 

Approfondimento tematico

L'asilo nido è un investimento per lo sviluppo cognitivo e comportamentale dei più piccoli e i suoi benefici sono molteplici: in questo luogo il bambino, per la prima volta, si confronta con il mondo esterno, impara a socializzare e rafforza il proprio sistema immunitario.

Le emozioni sono determinanti per l'essere umano, esse comportano sia delle modificazioni fisiologiche che dei veri e propri cambiamenti comportamentali negli individui a cominciare dalla loro età formativa, ovvero sin da quando si è bambini. Nella letteratura sulla psicologia delle emozioni esiste una classificazione ben specifica, ma di certo tutti concordano sul fatto che quelle percepite sin dai primi anni di vita sono determinanti nelle fasi dello sviluppo emotivo del bambino. È per questo che il contesto sociale, i luoghi di gioco e di apprendimento e la sfera degli affetti sono così importanti, a partire dall'asilo nido. Esso è il primo luogo dove il bambino si confronta e socializza lontano dai genitori e dalle altre figure parentali, ma con i suoi coetanei. Inoltre, le quotidiane attività educative, ricreative e ludiche svolte al nido coinvolgono il bambino in numerose e svariate situazioni interattive e relazionali che, attraverso le emozioni, determinano poi il comportamento del bambino stesso verso il mondo esterno e verso le cose e le persone.
L’asilo nido, però, rappresenta anche un luogo in cui il bambino sviluppa e migliora anche il proprio sistema immunitario. Esso, infatti, deve rispettare la normativa imposta dal Ministero della Salute e garantire un alto standard qualitativo per poter offrire al bambino un ambiente sicuro in cui vivere una quotidianità formativa importante. È in questo modo che l'asilo nido assicura i suoi già comprovati benefici comportamentali e preclude, sotto un profilo sanitario, anche eventuali rischi per la salute dei piccoli. Frequentando in modo regolare e quotidianamente l'asilo nido, il bimbo giocherà all'aperto e nelle sale dedicate ai giochi, vivrà negli spazi a lui dedicati con altri bambini spingendo, naturalmente, il sistema immunitario a combattere vincendo la sua battaglia giornaliera.
Il principale problema in Italia è che negli asili nido mancano i posti. Il numero di asili nido, infatti, è ben più basso della soglia del 33% fissata già nel 2002 dal Consiglio europeo di Barcellona, con la raccomandazione a tutti gli Stati di raggiungere il traguardo entro il 2010. Sono 13.147 i servizi socio-educativi per l’infanzia che Istat ha censito nell’anno scolastico 2016/2017. Di questi 11.017 sono asili nido, gli altri 2.130, invece, si dividono fra spazi gioco, servizi in contesto domiciliare e centri per bambini e genitori. Numeri davvero troppo bassi: i posti disponibili nelle strutture coprono solo il 24% del target, ovvero i bambini residenti in Italia sotto i 3 anni.
Purtroppo la crisi economica degli ultimi anni ha creato dei problemi dando inizio ad un atteggiamento controproducente rispetto a queste importanti strutture: negli anni scorsi, diversi economisti hanno incautamente sostenuto il valore economico di affidare i bambini ai nonni e alle nonne piuttosto che alle istituzioni educative della primissima infanzia. Questo comportamento estremamente sconsigliato dal punto di vista educativo e pedagogico era nato senza dubbio per andare in contro ai grandi problemi delle famiglie italiane, incognite che rendono difficile l’organizzazione della vita familiare e lavorativa di milioni di persone e da cui ha inizio una catena di problemi che vanno, in un qualche modo, a svantaggiare l’Italia e le famiglie italiane, ovvero la mancanza di posti negli asili nido pubblici e le rette eccessive negli asili privati. Tutti problemi che, a causa della pandemia da coronavirus, sono ulteriormente peggiorati. La situazione è complessa, estremamente disomogenea, nelle diverse aree del Paese, nelle regioni e nelle singole province. Il numero degli asili nido in Toscana, in Valle d’Aosta, Umbria, Emilia Romagna e nella provincia di Trento sono sufficienti rispetto al parametro posto della UE. Al contrario il numero di asili nido al Sud è davvero ridotto, l’obiettivo è lontanissimo, con regioni che non raggiungono nemmeno il 15% della copertura della potenziale richiesta, come Calabria e Sicilia. Un gap di servizi che va dal 7,6% di copertura dei posti sul potenziale dell’occupazione degli asili nido in Campania, la regione con il valore più basso, al 44,7% in Valle d’Aosta. Ci sono differenze anche all’interno delle stesse città, per esempio tra l’offerta garantita nei quartieri del centro rispetto a quelli periferici. Alcuni dei motivi che incidono sono l’attenzione al tema da parte dei diversi territori, la capacità di spesa dei comuni e lo sviluppo delle reti sociali. Ogni anno migliaia di famiglie non hanno la certezza di trovare posto all’asilo nido per i loro figli: i posti gestiti dai comuni non bastano ad accogliere tutti i bambini, le graduatorie per l’assegnazione hanno criteri complessi e le alternative private sono eccessivamente costose. Infatti, secondo un’analisi dei docenti universitari Francesco Figari e Mariacristina Rossi, per garantire gratuità e universalità degli asili nido servirebbe un investimento di 5,5 miliardi ogni anno. Nel 2018 la spesa corrente sostenuta dai comuni per i servizi educativi ammontava a circa 1 miliardo e 501 milioni di euro, di cui il 19,5% rimborsata dalle famiglie con le rette mensili. Le strutture private predominano in Umbria. In Calabria addirittura il 73% degli asili nido è a gestione privata, la stessa cifra percentuale identifica le strutture pubbliche nella provincia autonoma di Trento. Un'altra grande differenza tra Nord e Sud.
I costi per gli asili nido, però, sono anche quelli sociali, in particolare per la donna, la madre, su cui ricade maggiormente la responsabilità genitoriale e che è spesso costretta a dover scegliere tra lavoro e accudimento dei figli. Analizzando i dati provinciali dei posti negli asili nido e quelli relativi all’occupazione femminile, infatti, sembra esserci una forte correlazione: più posti ci sono negli asili nido, più alta è l’occupazione femminile nella fascia 25-34 anni. L’Italia è anche un paese in cui la disparità del tasso di occupazione tra uomo e donna è tra i più alti d’Europa con 19,8 punti differenza rispetto a una media di 11. Il gap occupazionale aumenta se si confrontano i soli uomini e donne con figli, rispetto a una media europea di 18,8 punti percentuali di distanza, l’Italia si trova al di sopra di quasi 10 punti.
Gli obiettivi di Barcellona del 2002 sui servizi per l’infanzia erano stati impostati proprio per «sostenere la conciliazione della vita familiare e lavorativa e promuovere la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro”, in quanto l’asilo nido, accanto al ruolo educativo, ha una funzione sociale molto importante: offrire servizi a un prezzo accessibile può essere un incentivo all’occupazione femminile, e quindi alla parità di genere nonché a una migliore condizione economica del nucleo familiare. Infatti, anche il leggero aumento dei posti disponibili che c’è stato in Italia negli ultimi anni non è del tutto una buona notizia, secondo l’Istat, è un effetto del calo delle nascite e non di un reale incremento dell’offerta. Ciò fa capire come una serie di difficoltà legate alla cura dei bambini durante i primi anni di vita allontana le giovani coppie dal pensiero di mettere su una famiglia numerosa.
È necessario dunque che i Paesi, l'Italia nel nostro caso, si impegnino ad investire in politiche che aumentino la presenza di asili nido sul territorio e rendano l’accesso al servizio più comodo ed economico, prevedendo la possibilità di organizzare asili nido anche all'interno delle aziende.