Misure a tutela di una pesca sostenibile. Riduzione del bycatch

  • Pubblicato il 16 Marzo 2022
  • da Liceo Don Carlo La Mura, Angri (Salerno)
Misure a tutela di una pesca sostenibile. Riduzione del bycatch

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge ha come obiettivo la risoluzione di un problema che da anni sta causando la distruzione dei nostri mari: il bycatch. Nonostante il visibile sforzo della comunità internazionale che da anni si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica in materia, e l’effettiva presenza, quantomeno cartacea di diverse regolamentazioni, su tutte il PCP, (Politica Comune della Pesca), il quale ha obiettivi riguardanti la pesca in generale e non soltanto il bycatch, per noi è fondamentale la presenza di norme specifiche strettamente legate ai mari italiani.  

Negli ultimi 50 anni lo sviluppo industriale della pesca ha reso il lavoro del pescatore molto più semplice, portando la quantità di pesce pescato nel mediterraneo ai massimi storici fra gli anni 80 e 90 e consentendo a comunità e tradizioni marine di tutto il mondo di utilizzare metodi più avanzati per rendere il tenore di vita stesso migliore.
Nessuna generazione prima della nostra ha avuto prezzi sul pesce così bassi, rendendolo, di fatto, un bene di largo consumo; ma questa situazione porta con sé conseguenze importanti: nel corso del ventunesimo secolo, le 10 specie di più alto consumo hanno visto le popolazioni diminuite del 50% e, a causa di ciò, gli allevamenti intensivi di acquacoltura sono diventati la principale fonte di pesce per tutti i Paesi sviluppati.
Tuttavia, questa problematica non riguarda solo le specie più comuni, basti pensare che, nel mediterraneo, moltissime specie, simbolo del mare stesso, sono considerare da molti formalmente estinte e, in tutto il mondo, ecosistemi simbolo della biodiversità marina stanno diventando preda della competizione commerciale. Tutto questo porta ad una conclusione chiarissima: il mare sta morendo e occorre prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi.
Pertanto, confidiamo nell'approvazione dell'attuale disegno di legge che introduce un sistema di verifica di provenienza del pescato: precisamente, facendo riferimento al quantitativo di pesce distribuito dall'azienda l'anno precedente, ciascuna azienda dovrà assicurare che il proprio pescato provenga da diverse tecniche di pesca, proprio allo scopo di diminuire la percentuale di bycatch sul pesce processato.
 Più dettagliatamente, con il presente disegno di legge stabiliamo che: il 35% del peso del pescato dovrà  provenire da metodologie di pesca che potenzialmente possono prevedere il 50% di bycatch (tecniche da strascico e volanti, reti a circuizione, palangari classici); un ulteriore 35 % dovrà provenire da tecniche con 25/30 % di bycatch (reti di posta, reti a maglia larga); infine, il 30% proveniente da tecniche a 15 % di bycatch (tecniche sportive, palangari a 25 ami, tecniche di traina, tecniche specifiche a specie stesse). Con questa partizione la diminuzione effettiva del bycatch sul pesce processato cala almeno del 38% circa.
Inoltre, proponiamo in particolare, l’obbligo per ciascuna imbarcazione di indicare all’organo abilitato, il metodo di pesca applicato, informando la guardia costiera di un eventuale cambio nella metodologia di pesca. Successivamente, sarà compito dello stesso organo attivare un controllo effettivo e periodico sull’attività delle imbarcazioni, indicando il periodo di tempo in cui le stesse hanno utilizzato una determinata tecnica di pesca, in modo da fornire un punto di riferimento stabile per le aziende stesse.
Confidiamo, dunque, nell'approvazione del presente disegno di legge.


Art. 1
(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende:
a) per bycatch, la cattura accidentale delle specie durante l'attività di pesca;
b) per tecniche da strascico, tutte le tecniche che comportano il trainare una rete da pesca sul fondale marino;
c)    per tecniche volanti, tecniche di traina delle reti fatte sulle diverse colonne d'acqua;
d)    per reti a circuizione, reti calate su un banco di pesci localizzato o aggregato artificialmente;
e) palangari, sistema di pesca costituito da una base con centinaia di lenze con ami da essa pendente;
f) reti di posta, reti poste a recingere o sbarrare spazi acquei per un determinato periodo di tempo;
g) reti a maglia larga, reti di qualsiasi tipologia con l'apertura della maglia larga non meno di 20 mm;
h) tecniche sportive, tecniche tradizionalmente utilizzate dai pescatori sportivi con un massimo di 8 ami;
i) palangari a 25 ami, palangaro con un massimo di 25 ami.

Art. 2
(Obblighi per le aziende)

E' fatto obbligo alle aziende che operano nel settore della lavorazione della pesca, di indicare annualmente la quantità espressa in chilogrammi, del pesce lavorato.
Sulle suddette quantità, è obbligo attenersi ad una ripartizione sulla tipologia del metodo di pesca da cui proviene il pescato lavorato.

Art. 3
(Procedura di ripartizione)

La ripartizione di cui all'art. 2, comma 2, è così individuata:
a) il 35% del peso del pescato dovrà provenire da metodologie di pesca che prevedono il 50 % di bycatch (tecniche da strascico e volanti, reti a circuizione, palangari classici);
b) il 35% del peso del pescato dovrà provenire da tecniche con 25-30 % di bycatch (reti di posta, reti a maglia larga);
c) il 30% proveniente da tecniche a 15% di bycatch (tecniche sportive, palangari a 25 ami, tecniche specifiche a specie stesse).

Art. 4
(Procedura di controllo)

È fatto obbligo per le imbarcazioni di indicare all’organo abilitato, il metodo di pesca applicato.
L'organo abilitato è tenuto ad un controllo effettivo e periodico sulle attività di pesca delle imbarcazioni.

 

il 01/04/2022
L. L. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.1
All'art. 1, sostituire la lettera a) con le seguenti parole: "per bycatch, tutti gli organismi che vengono catturati involontariamente e/o accidentalmente, assieme alle specie ricercate durante l'attività di pesca professionale o sportiva."
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 01/04/2022
A. R. - Angri (sa)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.2
All'art.1, lettera c), sostituire la parola "fatte" con la parola "collocate".
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 01/04/2022
R. P. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.3
All'art. 1, sostituire la lettera e) con le seguenti parole:" per palangari, attrezzi da pesca costituiti da una lunga fune di canapa, tenuta insieme orizzontalmente, da cui pendono a distanze regolari, funicelle di 2-4 metri ciascuna terminanti con un amo".
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 01/04/2022
C. F. - angri (Sa)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.4
All'art. 1, lettere f), g), h) e i), inserire ad apertura di definizione la preposizione "per" .
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 01/04/2022
A. A. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.0.1
Dopo l'art.4, inserire il seguente: "4-bis (Sanzioni). Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge, è punito con la sanzione che va da 1.500 euro a 15.000 euro.
In caso di recidiva nel corso di 3 anni, la pena è aumentata fino al triplo."
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 02/04/2022
G. A. - Ancona
ha proposto il seguente emendamento:
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
«Art. 4-bis
Nel caso in cui non venga rispettato il metodo di pesca indicato all’organo abilitato, comporterà al suddetto un'ammenda da 200€ a 600€ e il ritiro momentaneo dell’imbarcazione.
Al fine di ridurre il più possibile il bycatch
Respinto
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 21
  • Astenuti: 0

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge ha come obiettivo la risoluzione di un problema che da anni sta causando la distruzione dei nostri mari: il bycatch. Nonostante il visibile sforzo della comunità internazionale che da anni si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica in materia, e l’effettiva presenza, quantomeno cartacea di diverse regolamentazioni, su tutte il PCP, (Politica Comune della Pesca), il quale ha obiettivi riguardanti la pesca in generale e non soltanto il bycatch, per noi è fondamentale la presenza di norme specifiche strettamente legate ai mari italiani.  
Negli ultimi 50 anni lo sviluppo industriale della pesca ha reso il lavoro del pescatore molto più semplice, portando la quantità di pesce pescato nel mediterraneo ai massimi storici fra gli anni 80 e 90 e consentendo a comunità e tradizioni marine di tutto il mondo di utilizzare metodi più avanzati per rendere il tenore di vita stesso migliore.
Nessuna generazione prima della nostra ha avuto prezzi sul pesce così bassi, rendendolo, di fatto, un bene di largo consumo; ma questa situazione porta con sé conseguenze importanti: nel corso del ventunesimo secolo, le 10 specie di più alto consumo hanno visto le popolazioni diminuite del 50% e, a causa di ciò, gli allevamenti intensivi di acquacoltura sono diventati la principale fonte di pesce per tutti i Paesi sviluppati.
Tuttavia, questa problematica non riguarda solo le specie più comuni, basti pensare che, nel mediterraneo, moltissime specie, simbolo del mare stesso, sono considerare da molti formalmente estinte e, in tutto il mondo, ecosistemi simbolo della biodiversità marina stanno diventando preda della competizione commerciale. Tutto questo porta ad una conclusione chiarissima: il mare sta morendo e occorre prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi.
Pertanto, confidiamo nell'approvazione dell'attuale disegno di legge che introduce un sistema di verifica di provenienza del pescato: precisamente, facendo riferimento al quantitativo di pesce distribuito dall'azienda l'anno precedente, ciascuna azienda dovrà assicurare che il proprio pescato provenga da diverse tecniche di pesca, proprio allo scopo di diminuire la percentuale di bycatch sul pesce processato.
 Più dettagliatamente, con il presente disegno di legge stabiliamo che: il 35% del peso del pescato dovrà  provenire da metodologie di pesca che potenzialmente possono prevedere il 50% di bycatch (tecniche da strascico e volanti, reti a circuizione, palangari classici); un ulteriore 35 % dovrà provenire da tecniche con 25/30 % di bycatch (reti di posta, reti a maglia larga); infine, il 30% proveniente da tecniche a 15 % di bycatch (tecniche sportive, palangari a 25 ami, tecniche di traina, tecniche specifiche a specie stesse). Con questa partizione la diminuzione effettiva del bycatch sul pesce processato cala almeno del 38% circa.
Inoltre, proponiamo in particolare, l’obbligo per ciascuna imbarcazione di indicare all’organo abilitato, il metodo di pesca applicato, informando la guardia costiera di un eventuale cambio nella metodologia di pesca. Successivamente, sarà compito dello stesso organo attivare un controllo effettivo e periodico sull’attività delle imbarcazioni, indicando il periodo di tempo in cui le stesse hanno utilizzato una determinata tecnica di pesca, in modo da fornire un punto di riferimento stabile per le aziende stesse.
Confidiamo, dunque, nell'approvazione del presente disegno di legge.

Art. 1
(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende:
a) per bycatch, tutti gli organismi che vengono catturati involontariamente e/o accidentalmente, assieme alle specie ricercate durante l'attività di pesca professionale o sportiva;
b) per tecniche da strascico, tutte le tecniche che comportano il trainare una rete da pesca sul fondale marino;
c)    per tecniche volanti, tecniche di traina delle reti collocate sulle diverse colonne d'acqua;
d)    per reti a circuizione, reti calate su un banco di pesci localizzato o aggregato artificialmente;
e) per palangari, attrezzi da pesca costituiti da una lunga fune di canapa, tenuta insieme orizzontalmente, da cui dipendono, a distanze regolari, funicelle di 2-4 metri ciascuna terminanti con un amo;
f) per reti di posta, reti poste a recingere o sbarrare spazi acquei per un determinato periodo di tempo;
g) per reti a maglia larga, reti di qualsiasi tipologia con l'apertura della maglia larga non meno di 20 mm;
h) per tecniche sportive, tecniche tradizionalmente utilizzate dai pescatori sportivi con un massimo di 8 ami;
i)    per palangari a 25 ami, palangaro con un massimo di 25 ami.


Art. 2
(Obblighi per le aziende)

È fatto obbligo alle aziende che operano nel settore della lavorazione della pesca, di indicare annualmente la quantità espressa in chilogrammi, del pesce lavorato.
Sulle suddette quantità, è obbligo attenersi ad una ripartizione sulla tipologia del metodo di pesca da cui proviene il pescato lavorato.


Art. 3
(Procedura di ripartizione)

La ripartizione di cui all'art. 2, comma 2, è così individuata:
a) il 35% del peso del pescato dovrà provenire da metodologie di pesca che prevedono il 50 % di bycatch (tecniche da strascico e volanti, reti a circuizione, palangari classici);
b) il 35% del peso del pescato dovrà provenire da tecniche con 25-30 % di bycatch (reti di posta, reti a maglia larga);
c) il 30% proveniente da tecniche a 15% di bycatch (tecniche sportive, palangari a 25 ami, tecniche specifiche a specie stesse).


Art. 4
(Procedura di controllo)

È fatto obbligo per le imbarcazioni di indicare all’organo abilitato, il metodo di pesca applicato.
L'organo abilitato è tenuto ad un controllo effettivo e periodico sulle attività di pesca delle imbarcazioni.


Art. 5
(Sanzioni)

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge, è punito con la sanzione che da 1.500 euro a 15.000 euro.
In caso di recidiva nel corso di 3 anni, la pena è aumentata fino al triplo.

Approfondimento

Approfondimento normativo

L'attenzione del legislatore, in particolare quello europeo, sulla tutela delle acque marine e sulla biodiversità ha radici profonde.
Una delle metodologie di pesca particolarmente discussa e su cui si sono concentrati diversi interventi normativi è la pesca a strascico.  Tecnologia considerata altamente rivoluzionaria alla metà del Settecento, quando fu utilizzata per la prima volta, la pesca a strascico  ha sollevato non pochi interrogativi sulla bontà della sua applicazione. Brevemente, la pesca a strascico viene praticata trainando una rete da pesca, che ha la forma di un sacco di grandi dimensioni, sul fondo del mare e l’operazione può essere effettuata da una o più imbarcazioni. La manovra, come è intuibile, comporta un serio numero di danni all'ecosistema marino, perché asporta letteralmente e distrugge tutto ciò che si trovi nel fondale: ci riferiamo a pesci, organismi invertebrati, coralli, alghe e molto altro, tutto spazzato via fatalmente dalle maglie delle paranze (le più comuni tra le reti da strascico). Proprio le maglie delle reti danno origine a un ulteriore aspetto preoccupante della questione, ovvero il fenomeno del bycatch o rigetto, che consiste nel catturare tra il pescato prede non intenzionali.
Nel tempo sono state diverse le azioni intraprese da diversi organi istituzionali e autorità in merito alla questione pesca sostenibile. Il prolisso excursus istituzionale che giunge ai giorni nostri è segnale dell’impegno profuso da più di un soggetto nel lanciare un grido d’allarme rivolto all’Unione Europea, nella speranza di ottenere cambiamenti nel regolamento che attualmente disciplina, in particolare, le modalità di pesca tramite le reti a strascico.
Fin dal 1970 l Consiglio d'Europa adotta una legislazione specifica, l'organizzazione comune dei mercati, e attua una politica strutturale per la pesca.
Nel 1983 Il Consiglio adotta il primo regolamento di base della PCP.
La PCP è un insieme di regole per la gestione sostenibile delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici.
Originariamente parte della politica agricola comune (PAC), la politica comune della pesca (PCP) è iniziata con gli stessi obiettivi
•    per aumentare la produttività
•    per stabilizzare i mercati
•    per fornire una fonte di cibo sano e
•    per garantire prezzi ragionevoli ai consumatori
Nel corso del tempo, la PCP ha acquisito un'identità separata: una normativa specifica e una politica strutturale per la pesca che prevede misure per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche (risorse della pesca destinate al consumo umano), basate sui cosiddetti totali ammissibili di catture (TAC) e sui contingenti.
Nel 1992 si ha una revisione dei criteri di pesca puntando ora su uno “sfruttamento razionale e responsabile ” delle risorse, imponendosi, come obiettivi a breve termine la  riduzione della pesca a livelli coerenti con la sostenibilità, la riduzione delle dimensioni delle flotte a livelli coerenti con la sostenibilità e la riduzione dell'occupazione in modo controllato fornendo lavoro alternativo nelle zone dipendenti dalla pesca.
L'attuale PCP è adottata nel dicembre 2013 e diventa applicabile dal 1° gennaio 2014.
Si concentra sulla gestione della pesca (mentre i precedenti regolamenti della PCP si concentravano solo sulla conservazione degli stock).
 La proposta della Commissione di rivedere il sistema di controllo della pesca è adottata il 30 maggio 2018.
La Commissione decide di proporre una serie di modifiche al regolamento di controllo, nonché modifiche mirate al regolamento sulla pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata.
Tutto questo impianto normativo però appare del tutto inutile se non supportato da un adeguato sistema di vigilanza e controllo, tant'è che la cronaca parla puntualmente di episodi in cui i pescherecci violano i limiti della pesca a strascico.
Da qui, il nostro intervento che mira a razionalizzare le tecniche di pesca utilizzate.

 

Approfondimento tematico

Il bycatch, la cattura accidentale o accessoria è responsabile della mattanza di un numero impressionante di animali marini: migliaia di cetacei, tartarughe marine, razze e squali finiscono ogni giorno per essere vittima della pesca intensiva e di catture non intenzionali. Spesso il numero di esemplari catturati accidentalmente supera quello delle specie “target”, cioè delle specie di interesse commerciale.
Statistiche relative alla cattura accessoria globale: ogni anno si registra l’uccisione accidentale di:
• 300 000 tra delfini e piccole balene
• 250 000 tartarughe marine, a rischio di estinzione, e tartarughe di Luth, a grave rischio di estinzione
• 300 000 uccelli marini, comprese 17 specie di albatri.
Un totale complessivo di 38 milioni di tonnellate di animali marini vengono uccisi in modo non intenzionale ogni anno, equivalente, in peso, al 40% del pescato globale.
Gran parte di questi animali viene rigettata in mare morta, moribonda o gravemente ferita, come “immondizia”, oppure smaltita sulla terra ferma.
Questo enorme spreco sta portando intere specie sempre più vicino all’estinzione, minacciando le basi della pesca e il delicato habitat marino.
La pesca a strascico e quella a tramaglio sono tra le tecniche di più pericolose. I tramagli, alti fino a 30 metri, restano sospesi appena sotto la superficie dell’acqua o sono ancorati al fondo marino; le branchie o le pinne di pesci di una certa taglia vi si impigliano bloccandoli. Inoltre, molte balene e delfini si trovano intrappolate nelle reti, non riescono a salire in superficie, e muoiono in modo molto doloroso. Oggi la cattura accessoria costituisce, in tutto il mondo, la più grande minaccia per i mammiferi marini.
Ma le cose non devono andare necessariamente così. Esistono molti altri metodi di pesca intelligenti in grado di ridurre la cattura accessoria in modo significativo.

La cattura di specie non desiderate è uno dei problemi più gravi e insoluti della pesca in tutto il mondo. Quindi l’attività di pesca ha un doppio impatto sulla biodiversità marina: sfruttando intensamente la risorsa in modo non sostenibile e causando la morte di molte specie non oggetto di pesca, catturate accidentalmente.
Nel Mediterraneo, la percentuale scartata può arrivare fino al 70 % del pescato e interessa sia le specie prive di valore commerciale sul mercato, sia gli individui di specie target sotto la taglia minima di conservazione. La riduzione dello scarto della pesca è fondamentale anche per l’economia dei pescatori, infatti secondo la recente riforma della Politica Comune della Pesca, per le principali specie demersali, gli individui sotto la taglia minima di conservazione catturati accidentalmente devono essere sbarcati, ma non possono essere venduti per il consumo umano. Queste catture occupano quindi un ingente spazio a bordo a discapito dello spazio disponibile per pesce commerciabile. Sono quindi gli stessi pescatori che hanno interesse a evitare la cattura di tali individui.
Una delle minacce più gravi per la sostenibilità dei nostri mari e di tutte le specie che li popolano è rappresentata dalla pesca eccessiva. Il 31 % degli stock ittici globali è sfruttato al di sopra del livello di sostenibilità e il 61% sfruttato a pieno regime. La pesca illegale è una minaccia complessa e dilagante per gli stock ittici mondiali e per le comunità che dipendono dagli stessi. Ogni anno, in tutto il mondo vengono pescate illegalmente tra 11 e 26 tonnellate di pesce con perdite annuali totali tra i 10 e i 23,5 miliardi di dollari. I controlli sulle importazioni in alcuni dei più importanti Stati europei sono ancora molto deboli e questo fa sì che le catture illegali riescano ancora a entrare nella filiera UE.