Disposizioni per la reintroduzione e lo sviluppo dell’energia nucleare in Italia

  • Pubblicato il 16 Marzo 2022
  • da Liceo Galileo, Firenze
Disposizioni per la reintroduzione e lo sviluppo dell’energia nucleare in Italia

Onorevoli senatori! – Il disegno di legge che vi presentiamo riguarda un argomento di estrema attualità: l’energia nucleare e il suo utilizzo in Italia. Il tema è tornato al centro del dibattito politico, anche all’interno dell’Unione Europea per quanto riguarda la tassonomia sostenibile, a causa della crisi energetica degli ultimi mesi e specialmente dei terribili eventi d’interesse internazionale, in particolare l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, che ha messo in mostra tutta la dipendenza energetica del nostro Paese dall’estero. Infatti, come riporta la Relazione sulla situazione energetica nazionale del Ministero della transizione ecologica, la quota di importazioni nette rispetto alla disponibilità energetica lorda, un indicatore del grado di dipendenza del Paese dall’estero, è al 73,4%. Da ciò che sta accadendo in questi mesi (il caro delle bollette di gas e luce e l’aumento del prezzo della benzina ne sono esempi lampanti) appare chiara la necessità per l’Italia di emanciparsi dalla dipendenza energetica dall’estero, in particolare dalla Russia, da cui nel 2021 abbiamo importato il 38,2% del gas consumato, e da altri Paesi dalla dubbia affidabilità e stabilità politica. L’energia nucleare in tal senso può essere una valida alternativa su cui fare affidamento, come dimostra la situazione della Francia che ha 19 centrali nucleari che forniscono circa il 70% del fabbisogno di energia elettrica del Paese. L’uranio, materia prima principale per la produzione energetica nucleare, ha tra i principali produttori mondiali il Canada e l’Australia, Paesi con cui l’Italia intrattiene ottimi e duraturi rapporti diplomatici.
In secondo luogo, occorre notare come il nucleare sia tra le fonti energetiche più sostenibili e a minor impatto di CO2: come riportano i dati della IEA (Associazione Internazionale dell’Energia), l’energia nucleare nel 2018 è stata la seconda fonte per produzione globale di energia a basse emissioni di carbonio; mentre nel periodo tra il 1971 e il 2018 l’utilizzo del nucleare ha evitato la produzione di 55 gigatonnellate di CO2, quasi pari a 2 anni di emissioni globali di CO2 legate all'energia. In vista in particolare degli impegni per la riduzione delle emissioni di CO2 presi dal nostro Paese, in occasione dell’Accordo di Parigi e secondo quanto stabilito dall’Agenda ONU 2030 e dal Patto Verde europeo, l’energia nucleare rappresenta un validissimo contributo al mix energetico con le altre rinnovabili – come eolico e idroelettrico – che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati. Vista anche la recente legge costituzionale 1/2022, entrata in vigore il 22 febbraio 2022, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione per una maggiore tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e degli animali con un occhio di riguardo per le generazioni future, riteniamo opportuno premere per una reintroduzione del nucleare in Italia al fine di meglio realizzare questi propositi. Aggiungiamo inoltre che l’energia nucleare, come riporta OurWorldinData.org, è tra le fonti energetiche con il tasso di mortalità più basso da incidenti e da inquinamento dell’aria, misurato in decessi per terawattora di energia prodotta.
Infine, la reintroduzione dell’energia nucleare e la conseguente costruzione e gestione di nuove centrali nucleari e del deposito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, già progettato dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN), creerebbe numerosi nuovi posti di lavoro, in particolare per incarichi specializzati, combattendo la disoccupazione, giovanile e non, e la fuga di cervelli, oltreché promuovendo la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 1: Finalità


a)    Ai fini della presente legge, la primaria finalità della reintroduzione del nucleare in Italia si inserisce nel potenziamento per l’autonomia energetica.
In considerazione delle moderne tecnologie, il prodotto di queste reazioni nucleari sarà a basso impatto di radiazioni, e lo smaltimento delle scorie persegue l’obiettivo ai sensi dell’art. 3 del presente disegno di legge.
b)    La presente legge persegue inoltre la essenziale riduzione dello sfruttamento delle energie non rinnovabili, quali i combustibili fossili e la lotta al cambiamento climatico.
c)    La presente legge interviene infine sulla innovazione energetica ai fini di rafforzare l’eccellenza italiana nell’ambito della ricerca scientifica per la fusione nucleare e per lo sviluppo di manodopera specializzata nei relativi settori industriali.


Art. 2: Definizioni


Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) per “reattori nucleari” si intendono i reattori nucleari europei ad acqua pressurizzata (in inglese EPR);
b) per “rifiuto radioattivo” si intende ogni materiale derivante dall'utilizzo dell'energia nucleare contenente isotopi radioattivi di cui non è previsto il riutilizzo;
c) per “sicurezza nucleare”, secondo le definizioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), si intende:
1.    Il raggiungimento di condizioni operative appropriate, la prevenzione di incidenti o la mitigazione delle loro conseguenze, che danno luogo a protezione di lavoratori, collettività e ambiente da inutili rischi di radiazione (“nuclear safety”);
2.    La prevenzione e individuazione e relativa reazione rispetto a furto, sabotaggio, accesso non autorizzato, trasferimento illegale o altri atti dolosi pertinenti a materiale nucleare, altre sostanze radioattive o strutture a loro associate (“nuclear security”);
d) per “energia sostenibile” si intende una modalità di produzione ed uso dell'energia che permette uno sviluppo sostenibile, secondo il principio stabilito nel decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 (art. 3 quater).


Art. 3: Modalità di gestione e smaltimento delle scorie radioattive


a)    Con decreto legislativo, si prevede che le scorie saranno stoccate in depositi superficiali isolati dalla popolazione e dall’ambiente circostante e in depositi geologici sotterranei, i quali saranno posti al di sotto delle falde acquifere.
b)    Al fine di creare un deposito con una resistenza e capienza maggiori, il Parlamento approverà con legge, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la costruzione di un deposito nazionale che servirà a contenere anche i rifiuti delle vecchie centrali in disuso e quelli provenienti dalla ricerca scientifica e dal settore medico.
c)    In accordo con la direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 si progetta di costruire uno o più depositi geologici comuni a più Paesi europei, al fine di ridurre i costi e migliorare i rapporti tra l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea.
d)    Circa il 30% del combustibile esausto sarà riciclato, ma si progetta di arrivare al 100% entro il 2030.


Art. 4: Finanziamenti


a)    La presente legge utilizzerà i fondi di energia rinnovabile e di sviluppo di soluzioni basate sull’idrogeno previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla voce “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, in sinergia con i fondi di spesa del Ministero della Transizione Economica.
b)    La ripresa dell’utilizzo del nucleare è progettata come “attività di blending” e fa capo a una pluralità di forme di reperimento delle risorse finanziarie, con schemi di garanzia che coinvolgano soggetti come: Bei (Banca europea degli investimenti) attraverso i prestiti previsti per gli Stati azionisti di cui l’Italia rappresenta uno dei maggiori, EFSI (European Found for Strategic Investements) e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero della Salute e anche Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché sul supporto alle start-up di settore.


Art. 5: Istituzione GSS


a)    La presente legge istituisce la GSS (Guardia Sicurezza Smaltimento), il corpo di polizia incaricato del controllo delle Società addette allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle centrali nucleari. È suo esclusivo compito monitorare che lo stoccaggio avvenga secondo i criteri indicati ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
b)    La GSS è alle dipendenze del Ministero dell’Interno e agisce in collaborazione con le Società di smaltimento. La GSS è inoltre incaricata della sensibilizzazione pubblica sull’argomento, organizzando incontri con le scuole.


Art. 6: localizzazione delle centrali nucleari


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni interessate, sono individuate le aree per la realizzazione delle nuove centrali nucleari, con i nuovi reattori di cui alla presente legge.
La localizzazione delle centrali avverrà sulla base della CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee). I criteri sono i seguenti:
1.    Spazi ampi.
Seguendo i principi tecnici di una centrale nucleare, la stessa deve essere ubicata nei pressi di una fonte considerevole e permanente di acqua dolce per la refrigerazione.
2.    Consenso della popolazione.
La popolazione potrà votare in referendum regionali, tenendo conto di incentivi economici ai singoli Comuni in cui saranno costruite le centrali, riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti ubicati nei territori dove hanno sede gli impianti, e prospettive di lavoro vicino alle proprie abitazioni.
3.    Aree spopolate.
Nel raggio di 10km dalle centrali non potranno essere situate aree abitate, ma queste dovranno essere ben collegate con autostrade e ferrovie, per poter essere raggiunte comodamente dai carichi di materiale da stoccarvi e dai lavoratori.
4.    Equa distribuzione territoriale che garantisca costante approvvigionamento di energia elettrica, tenuto conto della peculiarità dei territori.
A distanza di massimo 100km deve essere presente un tessuto abitativo e industriale capace di assorbire l’energia prodotta dalla centrale nucleare con il suo consumo minimo.
5.    Coordinamento.
Al fine di facilitare le operazioni di coordinamento tra i vari enti nazionali e regionali coinvolti, viene creato il PNPEN (Piano Nazionale della Programmazione Energetica Nucleare), che sarà responsabile del corretto funzionamento delle centrali nucleari e della loro sicurezza.


Art. 7: Disposizioni di coordinamento e cooperazione europea e internazionale


a)    Ai sensi della proposta di modifica della tassonomia 2021/2139/Ue approvata dalla Commissione europea il 4/02/2022, l’Italia si impegna a reintrodurre l’energia nucleare secondo le normative stabilite dal trattato Euratom.
A tal proposito, i referenti italiani verranno inseriti nel gruppo di lavoro “Questioni atomiche” del Consiglio europeo e lo Stato italiano entrerà nella rete europea di gestione del nucleare a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
b)    A livello internazionale, si promuove una stretta collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Nucleare (NEA) e, in virtù dell’accordo stipulato con la Commissione europea nel 1975 e consolidato nel 2013 attraverso il Memorandum of Understanding, con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA).
La collaborazione tra il sopracitato gruppo di lavoro e tali agenzie si realizzerà attraverso conferenze e workshop con scadenze trimestrali, per garantire un confronto sulle innovazioni tecnico-scientifiche e sul mercato dell’energia.

 

il 24/03/2022
F. S. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1
All'articolo 4, punto b, sostituire la frase "attività di blending" con il seguente:
attività congiunta.
Respinto
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il 24/03/2022
M. S. F. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 5, punto a, dopo "corpo di polizia" aggiungere:
specializzato.
Approvato
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  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 24/03/2022
D. A. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 5, punto a, dopo "centrali nucleari." aggiungere la seguente frase:
Il reclutamento del corpo di polizia in oggetto non comporta oneri finanziari, poiché il personale specializzato verrà selezionato fra i soggetti di polizia che si sono distinti per particolare diligenza e comprovata integrità morale all'interno del settore di appartenenza.
Approvato
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  • Astenuti: 3
il 24/03/2022
N. P. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 5, punto b, sopprimere la seguente frase:
La GSS è inoltre incaricata della sensibilizzazione pubblica sull’argomento, organizzando incontri con le scuole.
Approvato
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il 24/03/2022
N. P. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 5, si aggiunge il punto c, con il seguente contenuto:
La GSS dovrà organizzare annualmente giornate e campagne di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale e, in occasione di queste, tenere incontri nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, ai fini della trasparenza e della sensibilizzazione pubblica, dovrà rendere pubblici resoconti mensili sulle attività svolte.
Approvato
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il 28/03/2022
L. B. - Firenze(FI)
ha proposto il seguente emendamento:
Sostituire integralmente l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4: FINANZIAMENTI

a) La costruzione di ogni centrale, la cui stima di spesa cadauna è 6,0-6,5 miliardi di euro, utilizzerà i fondi previsti nel PNRR alla voce “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, in sinergia con il Fondo per una transizione giusta dell’UE.

b) Le spese di gestione, stimate tra i 330-370 milioni di euro all’anno per ogni centrale, saranno sostenute dal Ministero per la transizione ecologica con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Università e della Ricerca.

c) Saranno organizzate visite guidate nelle centrali, per sostenere una parte delle spese di gestione delle stesse; le visite saranno solo su prenotazione, garantiranno tutti i criteri di sicurezza stabiliti dall’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), e saranno condotte da guide specializzate, certificate dall’ISIN e assunte tramite concorso pubblico.

d) Sarà instaurata una collaborazione con start-up italiane operanti nel settore; tra queste, verrà attuata una cooperazione con Newcleo srl per lo sviluppo di reattori di nuova generazione.
Approvato
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il 28/03/2022
D. A. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6 bis: Gestione degli impianti nucleari e ruolo della SOGIN e dell’ISIN

a) La gestione degli impianti nucleari è affidata alla Società Italiana Gestione Impianti Nucleari (SOGIN).

b) La SOGIN inoltre si occuperà:
1) della localizzazione delle centrali nucleari, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 6 del presente disegno di legge;
2) della localizzazione, visto il già esistente progetto per un deposito nazionale, ai sensi del decreto legislativo 31/2010, dei depositi per le scorie radioattive, tramite consultazioni pubbliche ed uno stretto coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.

c) L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha il compito di autorizzare qualsiasi progetto ed attività in materia nucleare e di valutarne e controllarne la sicurezza ed il corretto funzionamento, ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom.
Approvato
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il 28/03/2022
M. C. - Firenze (FI)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 1, punto b, dopo "La presente legge persegue", sostituire "inoltre la essenziale riduzione dello sfruttamento delle energie non rinnovabili, quali i combustibili fossili e la lotta al cambiamento climatico." con il seguente:
, inoltre, la lotta al cambiamento climatico mediante l'essenziale riduzione dello sfruttamento di combustibili fossili.
Approvato
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  • Astenuti: 9
il 28/03/2022
M. C. - Firenze (FI)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 1, punto a, sopprimere "basso" e aggiungere dopo "impatto" il seguente:
minimo
Approvato
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  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 28/03/2022
D. A. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 2, dopo il punto a, aggiungere il seguente:
a bis) per “centrale nucleare” o “impianto nucleare” si intende un impianto industriale nel quale l'energia nucleare viene trasformata in energia elettrica, tramite uno o più reattori nucleari;
Approvato
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  • Contrari: 3
  • Astenuti: 1
il 28/03/2022
D. A. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 2, punto b, dopo “isotopi radioattivi di cui non è previsto il riutilizzo;” aggiungere:
i rifiuti radioattivi sono classificati in base al Decreto MATTM e MiSE del 7 agosto 2015;
Approvato
  • Voti totali: 20
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  • Astenuti: 2
il 28/03/2022
B. M. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 3, punto b, sostituire "servirà a contenere anche i rifiuti delle vecchie centrali in disuso e quelli provenienti dalla ricerca scientifica e dal settore medico." con il seguente:
conterrà inoltre i rifiuti provenienti sia dalle vecchie centrali in disuso, sia dalla ricerca scientifica e dal settore medico.
Approvato
  • Voti totali: 19
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il 30/03/2022
R. S. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 3, dopo il punto d, aggiungere il seguente:
e) Le norme di tutela ambientale e di gestione dei rifiuti radioattivi sono regolate dal decreto legislativo 152/2006 e dalla legge 368/2003; le sanzioni per l’infrazione delle stesse sono stabilite della legge 68/2015. L'autorità preposta ai sensi del presente punto è individuata dall'articolo 5 della presente legge (GSS).
Approvato
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il 30/03/2022
I. G. - Firenze (FI)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 6, punto 3, sostituire "Nel raggio di 10km dalle centrali non potranno essere situate aree abitate" con il seguente:
Le centrali non potranno essere situate in un raggio di 10 Km dalle aree abitate
Approvato
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  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 5
il 30/03/2022
V. B. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 3, punto b, dopo "un deposito nazionale" aggiungere il seguente:
sotterraneo
Respinto
  • Voti totali: 17
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  • Contrari: 6
  • Astenuti: 6
il 30/03/2022
T. D. R. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 1, comma a, sostituire "la primaria finalità della reintroduzione del nucleare in Italia si
inserisce nel potenziamento per l’autonomia energetica" con il seguente:
la necessaria finalità della reintroduzione del nucleare in Italia a scopo pacifico e civile si inserisce nel potenziamento dell'autonomia energetica
Approvato
  • Voti totali: 17
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  • Astenuti: 2
il 30/03/2022
F. B. - Firenze
ha proposto il seguente emendamento:
Subemendamento all'emendamento n°8 del 28/03/2022:
dopo "fossili" aggiungere il seguente:
, oltre alla combinazione con fonti di energia sostenibili.
Approvato
  • Voti totali: 17
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  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2
il 30/03/2022
I. G. - Firenze (FI)
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 6, punto 5, sostituire "che sarà responsabile del corretto funzionamento delle centrali nucleari e della
loro sicurezza" con il seguente:
che avrà il compito di programmare la localizzazione e la costruzione delle future centrali nucleari
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 2

Onorevoli senatori! Il disegno di legge che vi presentiamo riguarda un argomento di estrema attualità: l’energia nucleare e il suo utilizzo in Italia. Il tema è tornato al centro del dibattito politico, anche all’interno dell’Unione Europea per quanto riguarda la tassonomia sostenibile, a causa della crisi energetica degli ultimi mesi e specialmente dei terribili eventi d’interesse internazionale, in particolare l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, che ha messo in mostra tutta la dipendenza energetica del nostro Paese dall’estero. Infatti, come riporta la Relazione sulla situazione energetica nazionale del Ministero della transizione ecologica, la quota di importazioni nette rispetto alla disponibilità energetica lorda, un indicatore del grado di dipendenza del Paese dall’estero, è al 73,4%. Da ciò che sta accadendo in questi mesi (il caro delle bollette di gas e luce e l’aumento del prezzo della benzina ne sono esempi lampanti) appare chiara la necessità per l’Italia di emanciparsi dalla dipendenza energetica dall’estero, in particolare dalla Russia, da cui nel 2021 abbiamo importato il 38,2% del gas consumato, e da altri Paesi dalla dubbia affidabilità e stabilità politica. L’energia nucleare in tal senso può essere una valida alternativa su cui fare affidamento, come dimostra la situazione della Francia che ha 19 centrali nucleari che forniscono circa il 70% del fabbisogno di energia elettrica del Paese. L’uranio, materia prima principale per la produzione energetica nucleare, ha tra i principali produttori mondiali il Canada e l’Australia, Paesi con cui l’Italia intrattiene ottimi e duraturi rapporti diplomatici.
In secondo luogo, occorre notare come il nucleare sia tra le fonti energetiche più sostenibili e a minor impatto di CO2: come riportano i dati della IEA (Associazione Internazionale dell’Energia), l’energia nucleare nel 2018 è stata la seconda fonte per produzione globale di energia a basse emissioni di carbonio; mentre nel periodo tra il 1971 e il 2018 l’utilizzo del nucleare ha evitato la produzione di 55 gigatonnellate di CO2, quasi pari a 2 anni di emissioni globali di CO2 legate all'energia. In vista in particolare degli impegni per la riduzione delle emissioni di CO2 presi dal nostro Paese, in occasione dell’Accordo di Parigi e secondo quanto stabilito dall’Agenda ONU 2030 e dal Patto Verde europeo, l’energia nucleare rappresenta un validissimo contributo al mix energetico con le altre rinnovabili – come eolico e idroelettrico – che ci permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati. Vista anche la recente legge costituzionale 1/2022, entrata in vigore il 22 febbraio 2022, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione per una maggiore tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e degli animali con un occhio di riguardo per le generazioni future, riteniamo opportuno premere per una reintroduzione del nucleare in Italia al fine di meglio realizzare questi propositi. Aggiungiamo inoltre che l’energia nucleare, come riporta OurWorldinData.org, è tra le fonti energetiche con il tasso di mortalità più basso da incidenti e da inquinamento dell’aria, misurato in decessi per terawattora di energia prodotta.
Infine, la reintroduzione dell’energia nucleare e la conseguente costruzione e gestione di nuove centrali nucleari e del deposito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, già progettato dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN), creerebbe numerosi nuovi posti di lavoro, in particolare per incarichi specializzati, combattendo la disoccupazione, giovanile e non, e la fuga di cervelli, oltreché promuovendo la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 1
Finalità

a)    Ai fini della presente legge, la necessaria finalità della reintroduzione del nucleare in Italia a scopo pacifico e civile si inserisce nel potenziamento dell'autonomia energetica. In considerazione delle moderne tecnologie, il prodotto di queste reazioni nucleari sarà a impatto minimo di radiazioni, e lo smaltimento delle scorie persegue l’obiettivo ai sensi dell’art. 3 del presente disegno di legge.
b)    La presente legge persegue, inoltre, la lotta al cambiamento climatico mediante l'essenziale riduzione dello sfruttamento di combustibili fossili, oltre alla combinazione con fonti di energia sostenibili.
c)    La presente legge interviene infine sulla innovazione energetica ai fini di rafforzare l’eccellenza italiana nell’ambito della ricerca scientifica per la fusione nucleare e per lo sviluppo di manodopera specializzata nei relativi settori industriali.


Art. 2
Definizioni

Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a)    per “reattori nucleari” si intendono i reattori nucleari europei ad acqua pressurizzata (in inglese EPR);
b)    per “centrale nucleare” o “impianto nucleare” si intende un impianto industriale nel quale l'energia nucleare viene trasformata in energia elettrica, tramite uno o più reattori nucleari;
c)    per “rifiuto radioattivo” si intende ogni materiale derivante dall'utilizzo dell'energia nucleare contenente isotopi radioattivi di cui non è previsto il riutilizzo; i rifiuti radioattivi sono classificati in base al Decreto MATTM e MiSE del 7 agosto 2015;
d)    per “sicurezza nucleare”, secondo le definizioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), si intende:
1. Il raggiungimento di condizioni operative appropriate, la prevenzione di incidenti o la mitigazione delle loro conseguenze, che danno luogo a protezione di lavoratori, collettività e ambiente da inutili rischi di radiazione (“nuclear safety”);
2. La prevenzione e individuazione e relativa reazione rispetto a furto, sabotaggio, accesso non autorizzato, trasferimento illegale o altri atti dolosi pertinenti a materiale nucleare, altre sostanze radioattive o strutture a loro associate (“nuclear security”);
e) per “energia sostenibile” si intende una modalità di produzione ed uso dell'energia che permette uno sviluppo sostenibile, secondo il principio stabilito nel decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 (art. 3 quater).


Art. 3
Modalità di gestione e smaltimento delle scorie radioattive

a)    Con decreto legislativo, si prevede che le scorie saranno stoccate in depositi superficiali isolati dalla popolazione e dall’ambiente circostante e in depositi geologici sotterranei, i quali saranno posti al di sotto delle falde acquifere.
b)    Al fine di creare un deposito con una resistenza e capienza maggiori, il Parlamento approverà con legge, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la costruzione di un deposito nazionale sotterraneo che conterrà inoltre i rifiuti provenienti sia dalle vecchie centrali in disuso, sia dalla ricerca scientifica e dal settore medico.
c)    In accordo con la direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 si progetta di costruire uno o più depositi geologici comuni a più Paesi europei, al fine di ridurre i costi e migliorare i rapporti tra l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea.
d)    Circa il 30% del combustibile esausto sarà riciclato, ma si progetta di arrivare al 100% entro il 2030.
e)    Le norme di tutela ambientale e di gestione dei rifiuti radioattivi sono regolate dal decreto legislativo 152/2006 e dalla legge 368/2003; le sanzioni per l’infrazione delle stesse sono stabilite della legge 68/2015. L'autorità preposta ai sensi del presente punto è individuata dall'articolo 5 della presente legge (GSS).


Art. 4
Finanziamenti

a)    La costruzione di ogni centrale, la cui stima di spesa cadauna è 6,0-6,5 miliardi di euro, utilizzerà i fondi previsti nel PNRR alla voce “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, in sinergia con il Fondo per una transizione giusta dell’UE.
b)    Le spese di gestione, stimate tra i 330-370 milioni di euro all’anno per ogni centrale, saranno sostenute dal Ministero per la transizione ecologica con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
 
sostenibili, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Università e della Ricerca.
c)    Saranno organizzate visite guidate nelle centrali, per sostenere una parte delle spese di gestione delle stesse; le visite saranno solo su prenotazione, garantiranno tutti i criteri di sicurezza stabiliti dall’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), e saranno condotte da guide specializzate, certificate dall’ISIN e assunte tramite concorso pubblico.
d)    Sarà instaurata una collaborazione con start-up italiane operanti nel settore; tra queste, verrà attuata una cooperazione con Newcleo srl per lo sviluppo di reattori di nuova generazione.


Art. 5
Istituzione GSS

a)    La presente legge istituisce la GSS (Guardia Sicurezza Smaltimento), il corpo di polizia specializzato incaricato del controllo delle Società addette allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle centrali nucleari. Il reclutamento del corpo di polizia in oggetto non comporta oneri finanziari, poiché il personale specializzato verrà selezionato fra i soggetti di polizia che si sono distinti per particolare diligenza e comprovata integrità morale all'interno del settore di appartenenza. È suo esclusivo compito monitorare che lo stoccaggio avvenga secondo i criteri indicati ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
b)    La GSS è alle dipendenze del Ministero dell’Interno e agisce in collaborazione con le Società di smaltimento.
c)    La GSS dovrà organizzare annualmente giornate e campagne di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale e, in occasione di queste, tenere incontri nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, ai fini della trasparenza e della sensibilizzazione pubblica, dovrà rendere pubblici resoconti mensili sulle attività svolte.


Art. 6
Localizzazione delle centrali nucleari

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le Regioni interessate, sono individuate le aree per la realizzazione delle nuove centrali nucleari, con i nuovi reattori di cui alla presente legge.
La localizzazione delle centrali avverrà sulla base della CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee).
I criteri sono i seguenti:
1. Spazi ampi. Seguendo i principi tecnici di una centrale nucleare, la stessa deve essere ubicata nei pressi di una fonte considerevole e permanente di acqua dolce per la refrigerazione.
2.    Consenso della popolazione.
La popolazione potrà votare in referendum regionali, tenendo conto di incentivi economici ai singoli Comuni in cui saranno costruite le centrali, riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti ubicati nei territori dove hanno sede gli impianti, e prospettive di lavoro vicino alle proprie abitazioni.
3.    Aree spopolate.
Le centrali non potranno essere situate in un raggio di 10 Km dalle aree abitate, ma queste dovranno essere ben collegate con autostrade e ferrovie, per poter essere raggiunte comodamente dai carichi di materiale da stoccarvi e dai lavoratori.
4.    Equa distribuzione territoriale che garantisca costante approvvigionamento di energia elettrica, tenuto conto della peculiarità dei territori.
A distanza di massimo 100km deve essere presente un tessuto abitativo e industriale capace di assorbire l’energia prodotta dalla centrale nucleare con il suo consumo minimo.
5.    Coordinamento.
Al fine di facilitare le operazioni di coordinamento tra i vari enti nazionali e regionali coinvolti, viene creato il PNPEN (Piano Nazionale della Programmazione Energetica Nucleare), che avrà il compito di programmare la localizzazione e la costruzione delle future centrali nucleari.


Art. 7
Gestione degli impianti nucleari e ruolo della SOGIN e dell’ISI

a) La gestione degli impianti nucleari è affidata alla Società Italiana Gestione Impianti Nucleari (SOGIN).
b) La SOGIN inoltre si occuperà:
1.    della localizzazione delle centrali nucleari, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 6 del presente disegno di legge;
2.    della localizzazione, visto il già esistente progetto per un deposito nazionale, ai sensi del decreto legislativo 31/2010, dei depositi per le scorie radioattive, tramite consultazioni pubbliche ed uno stretto coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.
c) L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha il compito di autorizzare qualsiasi progetto ed attività in materia nucleare e di valutarne e controllarne la sicurezza ed il corretto funzionamento, ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom.


Art. 8
Disposizioni di coordinamento e cooperazione europea e internazionale
a)    Ai sensi della prop
osta di modifica della tassonomia 2021/2139/Ue approvata dalla Commissione europea il 4/02/2022, l’Italia si impegna a reintrodurre l’energia nucleare secondo le normative stabilite dal trattato Euratom. A tal proposito, i referenti italiani verranno inseriti nel gruppo di lavoro “Questioni atomiche” del Consiglio europeo e lo Stato italiano entrerà nella rete europea di gestione del nucleare a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
b)    A livello internazionale, si promuove una stretta collaborazione con l’Agenzia per l’Energia Nucleare (NEA) e, in virtù dell’accordo stipulato con la Commissione europea nel 1975 e consolidato nel 2013 attraverso il Memorandum of Understanding, con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA). La collaborazione tra il sopracitato gruppo di lavoro e tali agenzie si realizzerà attraverso conferenze e workshop con scadenze trimestrali, per garantire un confronto sulle innovazioni tecnico-scientifiche e sul mercato dell’energia.