Disposizioni per il riuso di materiale di scarto nelle industrie conserviere dell'agro nocerino sarnese

  • Pubblicato il 17 Marzo 2022
  • da I.P.S.A.S.R. Angri, Angri (Salerno)
Disposizioni per il riuso di materiale di scarto nelle industrie conserviere dell'agro nocerino sarnese

Onorevoli Senatori! Le classi terze dell’istituto Profagri di Angri, vi propongono un disegno di legge riguardante il riutilizzo di materiale di scarto nelle industrie conserviere.
Nel nostro territorio ci sono circa 800 tra piccole, medie e grandi aziende, tra le più importanti troviamo la Doria che è l’azienda numero uno in Europa per import ed export di legumi.
Tra i prodotti tipici nel nostro territorio troviamo:
•La patata novella;
•Il pomodoro San Marzano;
•Il cipollotto nocerino.
La maggior parte delle aziende scarica i propri scarti agroalimentari e non, nel fiume Sarno rendendolo purtroppo uno dei più inquinati d’Europa.
Partendo dall’art.9 della Costituzione “la repubblica italiana (…) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, noi vi proponiamo un riutilizzo alternativo dei rifiuti agroalimentari producendo concimi e agro-farmaci.
Evidenziamo che i rifiuti agroalimentari sono trattati per produrre del compost riutilizzabile denominate biomasse.
Che cosa sono le biomasse? “Sono un agglomerato di sostanza vivente, prodotta in un determinato periodo di tempo da una popolazione o da una biocenosi, o in un particolare ambiente biologico. Si tratta generalmente scarti di attività agricole, che
possono essere modificati attraverso vari procedimenti, per ricavarne combustibili direttamente energia elettrica e termica”.
Già dalla Legge 10/1991, tra le fonti rinnovabili definite all'art. 3, comma 3, è annoverata anche la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Secondo il DLgs 79/1999, fra le fonti rinnovabili è annoverata anche la trasformazione in energia elettrica di prodotti vegetali e rifiuti organici ed inorganici (art. 2, comma 15). Secondo la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2000 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, si definiscono biomasse gli scarti vegetali provenienti dall'agricoltura. Nella posizione comune CE n. 18/2001 definita dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva europea sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, le biomasse vengono così definite: "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”.
A seguire, il D.lgs. 387/2003 ha ripreso questa definizione, specificando meglio l'ultima categoria e cioè: "...la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, purché non pericolosa ai sensi degli allegati del Decreto Ronchi sui rifiuti".
Nella nuova definizione di "rinnovabili” data dal D.lgs. 387/2003 scompaiono i "rifiuti inorganici”, presenti nel D.lgs. 79/1999. Tuttavia l’articolo 17 (commi 1 e 3) del D.lgs. 387/2003 stabilisce che, pur nel rispetto della gerarchia di trattamento sancita dal D.lgs. 22/1997 (priorità al recupero di materia rispetto al recupero di energia) alcuni rifiuti anche non biodegradabili erano ammessi a beneficiare del regime di promozione riservato alle fonti rinnovabili.
Alla luce di tutto questo noi siamo qui a richiedere che la nostra proposta di legge venga presa in considerazione.
Definiamo così gli articoli


Art. 1 - Ambito di applicazione


L’ambito di applicazione comprende tutte le imprese piccole, medie e grandi del comparto conserviero della Regione Campania.
Verrà applicata a quei settori, pubblici o privati non fa differenza, i quali si occupano della produzione, della trasformazione e della conservazione dei prodotti agroalimentari nell’area dell’agro - nocerino -sarnese.


art. 2 – L’oggetto della norma


Oggetto della norma sono gli scarti alimentari delle industrie conserviere di produzione e trasformazione di prodotti agricoli.
Tali prodotti devono essere raccolti dalle aziende in contenitori speciali tali da conservarli e tali da poterli trasformare in agrofarmaci e compost riutilizzabile e in materiale ecosostenibile.


Art. 3 - Soggetti destinatari e divieti


I soggetti destinatari sono le industrie, come già detto nell’art. 1 comma 1.
Le stesse hanno il divieto di gettare tali scarti nelle acque reflue del fiume Sarno e nel territorio circostante, e che tali azioni vengano punite con sanzioni pecuniarie da definire, in modo tale da proteggere l’ambiente e il territorio circondante e il suo habitat ed ecosistema, già tanto provato dall’inquinamento attuale.


Art. 4 – Utilizzo dell’oggetto e ricavi delle aziende


Le stesse aziende possono, trasformando gli scarti, commercializzare gli stessi e ricavare dei profitti da tali scarti e dal loro riutilizzo e derivati e tali proventi possono essere investiti dalle stesse aziende e che tali ricavi non vengano tassati.


Art. 5 – Fondi a disposizione delle imprese  


Che vengano messi a disposizione della ricerca per la trasformazione degli scarti prodotti da tali aziende Fondi della EU, affinchè si possano trasformare tali scarti in farmaci non inquinanti per l’agricoltura.


Art. 6 – Procedibilità secondo legge


Come già nell’art. 3 comma 2, sono previste sanzioni per chi non applica tale legge

 

il 23/03/2022
G. N. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
modifica dell' Art.3: (da 10.000 a 100.000 euro), e bisognerebbe aggiungere la reclusione per chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento dell' ambiente. Il giudice è tenuto ad ordinare il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l' esecuzione a carico dell' ente stesso.
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 27
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 3
il 23/03/2022
R. R. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Modifica dell’Art.6:”sono previste sanzioni e chiusura temporanea dell’azienda per chi non applica la legge.”
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 22
  • Contrari: 5
  • Astenuti: 5
il 23/03/2022
R. B. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Modica l'articolo n°4

Le stesse aziende possono, trasformare gli scarti, commercializzare gli stessi e ricavare i profitti da tali scarti e da loro riutilizzo e derivati a tali proventi possono essere investiti dalle stesse aziende e che tali ricavi vengano tassati
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 3
il 23/03/2022
F. D. - Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Modifica art.4 “ togliendo l’esenzione dalle tasse mettendole,ma in modo minore”
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 7
il 23/03/2022
U. U. - Profagri Salerno sede di Angri
ha proposto il seguente emendamento:
Modifica all'art 3 - comma 1 "Gli individui hanno il divieto di gettare tali scarti nelle acque del fiume Sarno. Buttando i rifiuti nel fiume Sarno inquinano sia l'ambiente dove abita, che l'atmosfera dove vive l'essere umano."
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 25
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 5
il 23/03/2022
M. L. - Pagani
ha proposto il seguente emendamento:
Modifica dell'Articolo 3: oltre alle sanzioni pecuniarie aggiungere anche delle sanzioni penali (dai 6 mesi ai 3 anni nel caso siano rifiuti tossici e dai 3 anni ai 10 anni nel caso siano rifiuti radioattivi) mentre le sanzioni pecuniarie dai 2.500 euro ai 5.000 euro nel caso siano rifiuti tossici e dai 15.000 euro ai 250.000 euro nel caso siano rifiuti radioattivi.
Approvato
  • Voti totali: 32
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 5

Onorevoli Senatori! Le classi terze dell’istituto Profagri di Angri, vi propongono un disegno di legge riguardante il riutilizzo di materiale di scarto nelle industrie conserviere.
Nel nostro territorio ci sono circa 800 tra piccole, medie e grandi aziende, tra le più importanti troviamo la Doria che è l’azienda numero uno in Europa per import ed export di legumi.
Tra i prodotti tipici nel nostro territorio troviamo:
•La patata novella;
•Il pomodoro San Marzano;
•Il cipollotto nocerino.
La maggior parte delle aziende scarica i propri scarti agroalimentari e non, nel fiume Sarno rendendolo purtroppo uno dei più inquinati d’Europa.
Partendo dall’art.9 della Costituzione “la repubblica italiana (…) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, noi vi proponiamo un riutilizzo alternativo dei rifiuti agroalimentari producendo concimi e agro-farmaci.
Evidenziamo che i rifiuti agroalimentari sono trattati per produrre del compost riutilizzabile denominate biomasse.
Che cosa sono le biomasse? “Sono un agglomerato di sostanza vivente, prodotta in un determinato periodo di tempo da una popolazione o da una biocenosi, o in un particolare ambiente biologico. Si tratta generalmente scarti di attività agricole, che possono essere modificati attraverso vari procedimenti, per ricavarne combustibili direttamente energia elettrica e termica”.
Già dalla Legge 10/1991, tra le fonti rinnovabili definite all'art. 3, comma 3, è annoverata anche la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Secondo il D.lgs. 79/1999, fra le fonti rinnovabili è annoverata anche la trasformazione in energia elettrica di prodotti vegetali e rifiuti organici ed inorganici (art. 2, comma 15). Secondo la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2000 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, si definiscono biomasse gli scarti vegetali provenienti dall'agricoltura. Nella posizione comune CE n. 18/2001 definita dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva europea sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, le biomasse vengono così definite: "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”.
A seguire, il D.lgs. 387/2003 ha ripreso questa definizione, specificando meglio l'ultima categoria e cioè: "...la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, purché non pericolosa ai sensi degli allegati del Decreto Ronchi sui rifiuti".
Nella nuova definizione di "rinnovabili” data dal D.lgs. 387/2003 scompaiono i "rifiuti inorganici”, presenti nel D.lgs. 79/1999. Tuttavia l’articolo 17 (commi 1 e 3) del D.lgs. 387/2003 stabilisce che, pur nel rispetto della gerarchia di trattamento sancita dal D.lgs. 22/1997 (priorità al recupero di materia rispetto al recupero di energia) alcuni rifiuti anche non biodegradabili erano ammessi a beneficiare del regime di promozione riservato alle fonti rinnovabili.
Alla luce di tutto questo noi siamo qui a richiedere che la nostra proposta di legge venga presa in considerazione.

Art. 1
Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione comprende tutte le imprese piccole, medie e grandi del comparto conserviero della Regione Campania.
Verrà applicata a quei settori, pubblici o privati non fa differenza, i quali si occupano della produzione, della trasformazione e della conservazione dei prodotti agroalimentari nell’area dell’agro - nocerino -sarnese.

Art. 2
L’oggetto della norma

Oggetto della norma sono gli scarti alimentari delle industrie conserviere di produzione e trasformazione di prodotti agricoli.
Tali prodotti devono essere raccolti dalle aziende in contenitori speciali tali da conservarli e tali da poterli trasformare in agrofarmaci e compost riutilizzabile e in materiale ecosostenibile.


Art. 3
Soggetti destinatari e divieti

I soggetti destinatari sono le industrie, come già detto nell’art. 1 comma 1.
Gli individui hanno il divieto di gettare tali scarti nelle acque del fiume Sarno. Buttando i rifiuti nel fiume Sarno inquinano sia l'ambiente dove abita, che l'atmosfera dove vive l'essere umano. Le industri hanno il divieto di gettare tali scarti nelle acque reflue del fiume Sarno e nel territorio circostante, e che tali azioni vengano punite con sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro), e bisognerebbe aggiungere la reclusione per chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento dell'ambiente. Il giudice è tenuto ad ordinare il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l' esecuzione a carico dell'ente stesso, sanzioni penali (dai 6 mesi ai 3 anni) nel caso siano rifiuti tossici e dai 3 anni ai 10 anni nel caso siano rifiuti radioattivi) mentre le sanzioni pecuniarie dai 12.500 euro ai 15.000 euro nel caso siano rifiuti tossici e dai 15.000 euro ai 250.000 euro nel caso siano rifiuti radioattivi, in modo tale da proteggere l’ambiente e il territorio circondante e il suo habitat ed ecosistema, già tanto provato dall’inquinamento attuale.
Il giudice è tenuto ad ordinare il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente stesso.

Art. 4
Utilizzo dell’oggetto e ricavi delle aziende

Le stesse aziende possono, trasformare gli scarti, commercializzare gli stessi e ricavare i profitti da tali scarti e da loro riutilizzo e derivati a tali proventi possono essere investiti dalle stesse aziende e che tali ricavi vengano tassati. ma in modo minore”

Art. 5
Fondi a disposizione delle imprese

Che vengano messi a disposizione della ricerca per la trasformazione degli scarti prodotti da taleaziende Fondi della EU, affinchè si possano trasformare tali scarti in farmaci non inquinanti per l’agricoltura.

Art. 6
Procedibilità secondo legge

Sono previste sanzioni e chiusura temporanea dell’azienda per chi non applica la legge.
Come già nell’art. 3 comma 2, sono previste sanzioni per chi non applica tale legge.

Approfondimento

Approfondimento normativo

L’approfondimento normativo è stato organizzato in parte in classe e in parte a casa, con studio autonomo da parte dei discenti.  
I docenti di entrambe le classi hanno messo a disposizione le loro ore per il completamento della ricerca e del disegno di legge.
Nella prima fase, i ragazzi delle due classi coinvolte dell’istituto Profagri di Angri si sono organizzati insieme per conoscere il contesto normativo della nostra Repubblica.
La scuola ha messo a disposizione l’aula d’informatica per le ricerche del caso.
Abbiamo esplorato insieme il sito www.ungiornoinsenato.it. I discenti si sono scaricati dal sito la Costituzione della Repubblica Italiana che hanno letto in classe, individuando gli articoli che potevano interessare per il loro disegno di legge, individuano l’art. 9 e l’art. 117 i quali riportano:
art. 9 “la repubblica italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
art. 117 – titolo V – lettera s – come potestà legislativa esclusiva dello stato “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
I discenti hanno discusso sulla composizione del nostro Governo (Senato e Camere dei deputati) e hanno simulato una discussione alle camere.
In un secondo momento si sono formati gruppi di discenti nelle rispettive classi.
Gli stessi hanno individuato:
“A favore della protezione dell’ambiente esistono già direttive e norme, come la direttiva comunitaria 96/61/CEE, la quale propone di minimizzare l’impatto dei processi di produzione industriale per raggiungere un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
-    La Direttiva 96/61/CE, nota anche come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - in italiano, Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è lo strumento di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni pulite. La direttiva IPPC richiede ai Paesi appartenenti all'Unione Europea un nuovo atteggiamento per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. La direttiva, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, intervenendo alla fonte delle attività inquinanti: per determinate categorie di impianti, individuati in un apposito allegato, l’autorità competente rilascia un’autorizzazione unica per i comparti aria, acqua e suolo (Autorizzazione Integrata Ambientale, AIA). Questo tipo di autorizzazione include anche aspetti propositivi per la concreta prevenzione e riduzione dell’inquinamento, mediante l’imposizione delle "migliori tecniche disponibili" (MTD, o BAT nel corrispondente inglese Best Available Techniques). Per migliori tecniche si intendono, oltre alle tecnologie di processo, la progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche disponibili si intendono quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori industriali sia dal punto di vista tecnologico che economico, in una valutazione articolata dei costi e benefici derivanti dal loro impiego. La Direttiva è stata recepita nel nostro Paese, e il principale riferimento normativo per il recepimento è il Decreto Legislativo 59/2005.
-    il D.lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e s.m.i che ha sostituito il D.lgs. 372/99;
-    - il D.lgs. 152/06; - il D.M. 31.01.05,
-    - il D.M. 29 .01.07; - la legge 243 del 19/12/07 di conversione del D.L. n.180 del 30/10/07; - la legge 31 del 28.02.08 di conversione del D.L. 248 del 31.12.07;
-    - la legge 4 del 16.01.08; - il D.M. 24.04.08;
-    - la L.R.14 del 6.11.08
Per quanto riguarda l’inquinamento, quindi, abbiamo un cospicuo numero di leggi a favore dell’ambiente, ma ancora nulla nello specifico per il riutilizzo degli scarti alimentare per la produzione di agrofarmaci.
Hanno approfondito anche il discorso delle biomasse, elaborando varie ricerche e vari temi sull’argomento. Esiste tanta legislazione in merito iniziando dalle direttive CEE.
(D. Lgs. 20/2007 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE” D.lgs. 79/1999 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” D. P. R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)” D. P. R. 633/1972 “Operazioni esenti dall’imposta” Dir. 2009/28/CE “Sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “L. 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” Del. AEEG ARG/elt 99/2008 “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)” Del. AEEG ARG/elt 348/2007 “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 - TIT (Testo Integrato Trasporto)” Del. ARG/elt AEEG 88/2007  “Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione” Delibera AEEG ARG/elt 280/2007 “Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/04” 38PARTE 1 BIOMASSE ED ENERGIA CAPITOLO 4 QUADRO NORMATIVO Delibera AEEG ARG/elt 74/2008 “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)”. L. 244/2007” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” Del. AEEG ARG/elt 1/2009 “Attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto” Circolare MIPAAF 31/03/2010 “Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica al fi ne dell’erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla Legge 99/2009.” Del. AEEG ARG/elt 42/2002 “Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” D. Lgs. 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” Del. AEEG 103/2003 “Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica” Circ. Agenzia Entrate 32/E del 2009 “Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 EU” Risoluzione Agenzia Entrate 71/E del 2009 “Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative a Certificati CO2 e Certificati Verdi - Articolo 7 del DPR n. 633 del 1972” D. Lgs. 504/1995 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”).
Hanno approfondito anche la materia dal punto di vista legislativo delle biomasse (riportato in seguito nella stesura della bozza di legge).

 

Approfondimento tematico

I ragazzi dopo aver effettuato l’approfondimento in merito del contesto normativo, hanno individuato la materia da trattare.
Hanno individuato nell’art. 9 della Costituzione il caposaldo della lora ricerca e del loro disegno di legge, cioè la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico.
Essendo un istituto tecnico per l’agricoltura, i ragazzi hanno approfondito gli argomenti di agricoltura biologica e di biomassa, con ricerche in classe e a casa, a gruppi sempre di 4.
L'Agricoltura Biologica è innanzitutto un metodo di produzione, un metodo che si prefigge come obbiettivo il mantenimento delle risorse ambientali, per permettere anche alle generazioni future di poterne usufruire. In altri termini, l'Agricoltura Biologica si prefigge come obbiettivo la "Compatibilità Ambientale".
Il soggetto di riferimento è quindi, prima ancora del prodotto alimentare, l'ambiente in cui si opera. In natura l'insieme degli organismi viventi, delle sostanze chimiche, delle condizioni fisiche, climatiche di un ambiente e della relazione esistenti fra tutti questi fattori viene definito ecosistema.
L'introduzione di pratiche agricole in questo ambiente porta alla formazione di un agroecosistema.
La gamma dei prodotti realizzati con metodo biologico in Campania, è fortemente aumentata negli ultimi anni.
I classici prodotti della trasformazione agroindustriale quali
-    olio (di oliva e di semi), le paste alimentari
-    i vini (pregiati vini DOC del Sannio Beneventano e recentemente dei Campi Flegrei e del Vesuvio)
-    i succhi di frutta, i derivati del pomodoro (polpa, pelati, passate), sono ormai commercializzati ampiamente in Italia e in Europa.
Ma in Campania si producono anche surgelati biologici, succhi di frutta, ortaggi freschi prelavorati e addirittura pizze surgelate. Per quel che riguarda la produzione di ortofrutta da consumo fresco ancora discreta è la richiesta da parte della grande distribuzione organizzata, sia a livello nazionale che europeo ed internazionale e questo potrebbe far prevedere ancora la possibilità di inserimento da parte di operatori interessati.
Per l'ortofrutta fresca, però, a differenza dei prodotti usati per le trasformazioni agroindustriali, le produzioni devono essere caratterizzate da standard qualitativi elevati (uniformità di pezzatura, peso, calibro ecc.), da assortimenti diversificati e da elevati volumi di prodotto.