Disposizioni in materia di social-green-bonus da erogare a giovani dai 16 ai 25 anni per lo svolgimento di attività rispondenti ai bisogni della comunità d’appartenenza

  • Pubblicato il 21 Marzo 2022
  • da I.I.S. Galvani Iodi, Reggio Emilia
Disposizioni in materia di social-green-bonus da erogare a giovani dai 16 ai 25 anni per lo svolgimento di attività rispondenti ai bisogni della comunità d’appartenenza

Onorevoli senatori! Il periodo storico nel quale viviamo ha portato alla luce nuove emergenze sociali e ne ha acuito altre, sulle quali occorre necessariamente soffermarci a riflettere. Non possiamo procrastinare ulteriormente!
Le crisi economiche degli ultimi anni, la pandemia da Covid-19 e, da ultimo, la guerra in corso, hanno compromesso fortemente la serenità sociale e destabilizzato abitudini e comportamenti della nostra quotidianità, mettendo una grossa, incerta e pesante ipoteca sul futuro di tutti noi, soprattutto delle nuove generazioni.
I giovani sono tra coloro che hanno pagato, e tuttora pagano, il prezzo più alto di questa incertezza. Non è un caso che negli ultimi mesi assistiamo, quotidianamente, a una vera e propria escalation di episodi di violenza perpetrati da adolescenti.  
Non sono solo i giovani, tuttavia, le vittime di questo nostro periodo storico. Anziani e disabili hanno pagato il prezzo della solitudine e dell'emarginazione sociale causato dall’isolamento forzato; le famiglie meno abbienti, dal canto loro, hanno sempre meno disponibilità economiche necessarie a far fronte alle loro esigenze.
Quale può essere, dunque, un modo per dare una risposta alle tante esigenze ed emergenze attuali e, al contempo, sviluppare nei giovani consapevolezza e impegno civico, quali l’appartenenza alla collettività, l’assunzione di responsabilità, il senso di solidarietà, l’impegno civile?
Il presente disegno di legge mira a coniugare questi due obiettivi, offrendo ai giovani la possibilità di svolgere attività socialmente utili, come fare compagnia ad anziani soli o a ragazzi disabili, aiutare persone e famiglie in difficoltà, curare l’ordine e la pulizia di spazi pubblici, ottenendo in cambio, oltre alla gratificazione per aver contribuito al miglioramento della società, un riconoscimento in punti, denominato “social-green-bonus” utilizzabile per ottenere premi, sconti o altre forme di riconoscimento per l’attività sociale svolta.
L’intero progetto sarà gestito dal singolo Comune, che individua l’Ufficio cui viene demandata l’organizzazione e la pianificazione delle attività, un Responsabile e un gruppo di lavoro, che svolge la parte operativa del progetto. I giovani aspiranti, dopo un colloquio che mira a verificare la serietà e la disponibilità degli stessi, vengono accreditati a svolgere le attività secondo un progetto personalizzato, che tiene conto delle loro aspirazioni e peculiarità.
L’Ufficio provvede a pubblicizzare il nuovo servizio e a effettuare una ricognizione dei principali bisogni della comunità. Le famiglie o i singoli interessati a usufruire dei servizi fanno domanda al Comune, specificando i loro bisogni e le loro necessità.
L’Ufficio avrà cura di stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per concordare agevolazioni, gratuità o altri vantaggi utili per la spendibilità del bonus.
L’intero percorso viene gestito attraverso un’apposita App, nella quale avviene l’iscrizione, l’attribuzione dei compiti, l’attività di rendicontazione del servizio reso, l’attribuzione del bonus, l’utilizzo del bonus.
Onorevoli senatori! E’ giunta l’ora di dare una risposta seria e concreta ai problemi sociali del nostro tempo che, se trascurati ulteriormente, possono tramutarsi in piaghe sociali difficili poi, se non impossibile, debellare.

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge ha la finalità di contribuire a contrastare le emergenze sociali delle giovani generazioni e delle famiglie, offrendo ai giovani l’opportunità di svolgere lavori socialmente utili all’interno della propria comunità con lo scopo di valorizzare l’impegno civile e di sviluppare in essi il senso di solidarietà, in ottemperanza al dettato costituzionale e, al contempo, di rafforzare il senso di appartenenza, attraverso il proprio contributo alla collettività, ottenendo in cambio un incentivo di cui al successivo art. 2, comma 1.

Art. 2.
Definizioni

1. Il “social-green-bonus” (di seguito “bonus”) è l’incentivo riconosciuto ai giovani che svolgono le attività sociali individuate dai Comuni secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1 della presente legge. Il bonus si ottiene accumulando punti ottenuti nello svolgimento delle attività prestate ed è spendibile secondo le modalità individuate all’art. 6, comma 3.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. L’ambito di applicazione della presente legge è l’intero territorio nazionale.
2. E’ demandato ai Comuni il compito di gestire il servizio in tutte le sue fasi.
3. Ciascun Comune individua, all’interno della propria amministrazione, l’Ufficio cui è demandata l’organizzazione e la pianificazione delle attività di cui alla presente legge (di seguito “Ufficio”) e, all’interno di questo, il soggetto responsabile (di seguito “Responsabile”). L’Ufficio provvede a dare pubblicità sul territorio, attraverso il proprio sito web e/o altre forme di diffusione, circa il contenuto della presente legge e a individuare le modalità di richiesta di accesso al servizio.
4. Il Comune che promuove il programma di cui alla presente legge provvede a includerlo nella propria Carta dei servizi.

Art. 4.
Requisiti

1. Sono ammessi a partecipare alle attività i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel territorio del Comune, indipendentemente dalla cittadinanza, che non abbiano riportato condanne penali.
2. La partecipazione a tali attività è compatibile con qualunque attività lavorativa, di volontariato o di altra natura.

Art. 5.
Modalità di selezione

1. I giovani aspiranti fanno richiesta di partecipazione al progetto, secondo le modalità individuate dal singolo Comune.
2. Sulla base delle richieste pervenute, il Responsabile individua, tra i giovani che hanno fatto richiesta, un gruppo di lavoro che ha il compito di coadiuvarlo nella gestione della parte operativa.
3. Per ciascuna delle domande presentate, il gruppo di lavoro verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 e, successivamente, effettua un colloquio conoscitivo con i giovani aspiranti idonei, per ognuno dei quali viene elaborato un progetto personalizzato coerente con il profilo emerso nel corso del colloquio.
4. La valutazione del colloquio viene effettuata con criteri che considerano la motivazione, la disponibilità, la serietà e la predisposizione del giovane aspirante.
5. Ai candidati viene inviata comunicazione circa l’esito della selezione.
6. Per la partecipazione al programma da parte dei minori di età è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori o del tutore legale.

Art. 6.
Svolgimento del servizio, accumulo e utilizzo dei punti

1. Il giovane aspirante che ha superato la selezione viene inserito nel programma e inizia a svolgere le attività sulla base del proprio progetto personalizzato. Al termine di ognuna di essa, invia al gruppo di lavoro una comunicazione della prestazione svolta.
2. Il gruppo di lavoro, ricevuta la comunicazione, certifica il servizio e accredita i punti corrispondenti all’attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 1.
3. I punti maturati sono utilizzabili per ottenere premi, sconti o altre forme di riconoscimento, la cui individuazione è demandata all’Ufficio, che ha facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati del territorio, come previsto dall’art. 12, comma 1.
4. I premi, sconti o altre forme di riconoscimento di cui al precedente comma non possono, in ogni caso, consistere in denaro, non configurano una retribuzione, né reddito imponibile.

Art. 7.
Ricognizione e individuazione dei bisogni e delle attività socialmente utili

1. L’Ufficio individua, all’interno del proprio territorio e secondo le modalità prescelte, i principali bisogni della collettività. Sulla base di tale ricognizione, stila l’elenco delle attività socialmente utili maggiormente richieste.
2. Per ciascuna attività è indicata l’età minima necessaria richiesta per il suo svolgimento e i punti riconosciuti per il suo espletamento, utili ai fini del bonus.
3. I minori di età non possono svolgere attività che comportano l’assunzione di rischi significativi o pericoli di incolumità per sé o per gli altri. E’ cura dell’Ufficio individuare l’elenco di tali attività.

Art. 8.
Modalità di fruizione del servizio

1. Sono autorizzati a presentare domanda per la fruizione dei servizi le famiglie o i singoli residenti sul territorio del Comune. Le domande sono presentate secondo le modalità indicate dall’Ufficio e contengono l’indicazione del o dei servizi richiesti.
2. Qualora le domande pervenute fossero in numero tale da non poterne garantire il loro totale soddisfacimento, il gruppo di lavoro procede a una loro selezione dando priorità ai richiedenti con Isee più basso.

Art. 9.
Bonus-app

1. La gestione del servizio avviene attraverso l’applicazione “bonus-App”, realizzata e resa disponibile dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 10.
Controllo e sanzioni

1. Il gruppo di lavoro effettua periodicamente controlli a campione per verificare la veridicità e la correttezza delle comunicazioni di cui all’art. 6, comma 1. I controlli sono espletati attraverso riscontri oggettivi, anche in forma di indagini e richieste ai soggetti fruitori del servizio.
2. Qualora si riscontrassero incongruenze tra il servizio svolto e quello dichiarato o altre irregolarità o scorrettezze, il gruppo di lavoro informa tempestivamente il Responsabile che irroga una sanzione commisurata alla gravità del comportamento.
3. Le sanzioni vanno dal richiamo verbale fino all’esclusione dal programma. E’ cura dell’Ufficio redigere il regolamento disciplinare.

Art. 11.
Assicurazione

1. L’Ufficio si occupa di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni causati dai giovani nell’espletamento delle loro attività.

Art. 12.
Convenzioni

1. L’Ufficio stipula convenzioni con enti pubblici e privati del territorio al fine di ottenere agevolazioni, sconti, gratuità utili per la spendibilità del bonus, prevedendo al contempo forme di riconoscimento per il supporto e la collaborazione degli aderenti.

Art. 13.
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e di quello per le Politiche sociali, in eguale misura.

Art. 14.
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

il 01/04/2022
M. F. - Reggio Nell’Emilia
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.1
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
La presente legge ha la finalità di contribuire a contrastare le emergenze sociali delle giovani generazioni e delle famiglie, offrendo ai giovani l’opportunità di svolgere lavori socialmente utili all’interno della propria comunità, con lo scopo di valorizzare l’impegno civile, di sviluppare in essi il senso di solidarietà e di rafforzare il senso di appartenenza, attraverso il proprio contributo alla collettività, in ottemperanza al dettato costituzionale. Per tale attività é previsto un incentivo di cui al successivo art. 2, comma 1.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 01/04/2022
A. M. - Reggio Emilia (RE)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 8.1
All'articolo 8, comma 1, dopo le parole "e contengono l'indicazione" sopprimere le parole da "del" a "o".
Respinto
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 5
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 6
il 02/04/2022
A. R. - Reggio Emilia
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 11.1
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
L'Ufficio, per far fronte ad eventuali danni causati dai giovani nell'espletamento delle loro attività, stipula una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
Respinto
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 3
  • Contrari: 12
  • Astenuti: 2
il 02/04/2022
A. R. - Reggio Emilia
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 6.1
All'articolo 6, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, una volta assegnata, l'esecuzione dell'attività non potrà essere trasferita a persona diversa da quella individuata."
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 04/04/2022
E. D. M. - Reggio Emilia
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 6.0.1
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis
Privacy
Nell'espletamento della loro attività, i giovani dovranno osservare tutte le norme relative al corretto trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della legislazione in materia di protezione dati vigente ex Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione.
La polizza di cui all’art.11 comma 1 s'intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante dalla violazione in materia di protezione dati di cui al precedente comma.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 04/04/2022
G. L. - Reggio Emilia
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 11.1
All'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:
In particolare l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dal pagare o rimborsare a Terzi qualsiasi somma che possa derivare da danni cagionati nell'espletamento delle sue funzioni per l’attività svolta.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 04/04/2022
G. L. - Reggio Emilia
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 11.2
All'articolo 11, dopo il comma 1, inserire il seguente:
Il costo relativo al premio assicurativo non è mai, in ogni caso, a carico dell’assicurato.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2

Onorevoli senatori! Il periodo storico nel quale viviamo ha portato alla luce nuove emergenze sociali e ne ha acuito altre, sulle quali occorre necessariamente soffermarci a riflettere. Non possiamo procrastinare ulteriormente!

Le crisi economiche degli ultimi anni, la pandemia da Covid-19 e, da ultimo, la guerra in corso, hanno compromesso fortemente la serenità sociale e destabilizzato abitudini e comportamenti della nostra quotidianità, mettendo una grossa, incerta e pesante ipoteca sul futuro di tutti noi, soprattutto delle nuove generazioni.

I giovani sono tra coloro che hanno pagato, e tuttora pagano, il prezzo più alto di questa incertezza. Non è un caso che negli ultimi mesi assistiamo, quotidianamente, a una vera e propria escalation di episodi di violenza perpetrati da adolescenti. 

Non sono solo i giovani, tuttavia, le vittime di questo nostro periodo storico. Anziani e disabili hanno pagato il prezzo della solitudine e dell'emarginazione sociale causato dall’isolamento forzato; le famiglie meno abbienti, dal canto loro, hanno sempre meno disponibilità economiche necessarie a far fronte alle loro esigenze.

Quale può essere, dunque, un modo per dare una risposta alle tante esigenze ed emergenze attuali e, al contempo, sviluppare nei giovani consapevolezza e impegno civico, quali l’appartenenza alla collettività, l’assunzione di responsabilità, il senso di solidarietà, l’impegno civile?

Il presente disegno di legge mira a coniugare questi due obiettivi, offrendo ai giovani la possibilità di svolgere attività socialmente utili, come fare compagnia ad anziani soli o a ragazzi disabili, aiutare persone e famiglie in difficoltà, curare l’ordine e la pulizia di spazi pubblici, ottenendo in cambio, oltre alla gratificazione per aver contribuito al miglioramento della società, un riconoscimento in punti, denominato “social-green-bonus” utilizzabile per ottenere premi, sconti o altre forme di riconoscimento per l’attività sociale svolta.

L’intero progetto sarà gestito dal singolo Comune, che individua l’Ufficio cui viene demandata l’organizzazione e la pianificazione delle attività, un Responsabile e un gruppo di lavoro, che svolge la parte operativa del progetto. I giovani aspiranti, dopo un colloquio che mira a verificare la serietà e la disponibilità degli stessi, vengono accreditati a svolgere le attività secondo un progetto personalizzato, che tiene conto delle loro aspirazioni e peculiarità.

L’Ufficio provvede a pubblicizzare il nuovo servizio e a effettuare una ricognizione dei principali bisogni della comunità. Le famiglie o i singoli interessati a usufruire dei servizi fanno domanda al Comune, specificando i loro bisogni e le loro necessità.

L’Ufficio avrà cura di stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per concordare agevolazioni, gratuità o altri vantaggi utili per la spendibilità del bonus.

L’intero percorso viene gestito attraverso un’apposita App, nella quale avviene l’iscrizione, l’attribuzione dei compiti, l’attività di rendicontazione del servizio reso, l’attribuzione del bonus, l’utilizzo del bonus.

Onorevoli senatori! È giunta l’ora di dare una risposta seria e concreta ai problemi sociali del nostro tempo che, se trascurati ulteriormente, possono tramutarsi in piaghe sociali difficili poi, se non impossibile, debellare.

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge ha la finalità di contribuire a contrastare le emergenze sociali delle giovani generazioni e delle famiglie, offrendo ai giovani l’opportunità di svolgere lavori socialmente utili all’interno della propria comunità, con lo scopo di valorizzare l’impegno civile, di sviluppare in essi il senso di solidarietà e di rafforzare il senso di appartenenza, attraverso il proprio contributo alla collettività, in ottemperanza al dettato costituzionale. Per tale attività è previsto un incentivo di cui al successivo art. 2, comma 1.


Art. 2.
Definizioni

1. Il “social-green-bonus” (di seguito “bonus”) è l’incentivo riconosciuto ai giovani che svolgono le attività sociali individuate dai Comuni secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1 della presente legge. Il bonus si ottiene accumulando punti ottenuti nello svolgimento delle attività prestate ed è spendibile secondo le modalità individuate all’art. 6, comma 3.


Art. 3.
Ambito di applicazione

1. L’ambito di applicazione della presente legge è l’intero territorio nazionale.
2. È demandato ai Comuni il compito di gestire il servizio in tutte le sue fasi.
3. Ciascun Comune individua, all’interno della propria amministrazione, l’Ufficio cui è demandata l’organizzazione e la pianificazione delle attività di cui alla presente legge (di seguito “Ufficio”) e, all’interno di questo, il soggetto responsabile (di seguito “Responsabile”). L’Ufficio provvede a dare pubblicità sul territorio, attraverso il proprio sito web e/o altre forme di diffusione, circa il contenuto della presente legge e a individuare le modalità di richiesta di accesso al servizio.
4. Il Comune che promuove il programma di cui alla presente legge provvede a includerlo nella propria Carta dei servizi.


Art. 4.
Requisiti

1. Sono ammessi a partecipare alle attività i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel territorio del Comune, indipendentemente dalla cittadinanza, che non abbiano riportato condanne penali.
2. La partecipazione a tali attività è compatibile con qualunque attività lavorativa, di volontariato o di altra natura.


Art. 5.
Modalità di selezione

1. I giovani aspiranti fanno richiesta di partecipazione al progetto, secondo le modalità individuate dal singolo Comune.
2. Sulla base delle richieste pervenute, il Responsabile individua, tra i giovani che hanno fatto richiesta, un gruppo di lavoro che ha il compito di coadiuvarlo nella gestione della parte operativa.
3. Per ciascuna delle domande presentate, il gruppo di lavoro verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 e, successivamente, effettua un colloquio conoscitivo con i giovani aspiranti idonei, per ognuno dei quali viene elaborato un progetto personalizzato coerente con il profilo emerso nel corso del colloquio.
4. La valutazione del colloquio viene effettuata con criteri che considerano la motivazione, la disponibilità, la serietà e la predisposizione del giovane aspirante.
5. Ai candidati viene inviata comunicazione circa l’esito della selezione.
6. Per la partecipazione al programma da parte dei minori di età è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori o del tutore legale.


Art. 6.
Svolgimento del servizio, accumulo e utilizzo dei punti

1. Il giovane aspirante che ha superato la selezione viene inserito nel programma e inizia a svolgere le attività sulla base del proprio progetto personalizzato. Al termine di ognuna di essa, invia al gruppo di lavoro una comunicazione della prestazione svolta. In ogni caso, una volta assegnata, l’esecuzione dell’attività non può essere trasferita a persona diversa da quella individuata.
2. Il gruppo di lavoro, ricevuta la comunicazione, certifica il servizio e accredita i punti corrispondenti all’attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 1.
3. I punti maturati sono utilizzabili per ottenere premi, sconti o altre forme di riconoscimento, la cui individuazione è demandata all’Ufficio, che ha facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati del territorio, come previsto dall’art. 12, comma 1.
4. I premi, sconti o altre forme di riconoscimento di cui al precedente comma non possono, in ogni caso, consistere in denaro, non configurano una retribuzione, né reddito imponibile.


Art. 6 bis.
Privacy

1. Nell’espletamento della loro attività, i giovani osservano tutte le norme relative al corretto trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della legislazione in materia di protezione dati vigente ex Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione.
2. La polizza di cui all’art. 11 comma 1 s’intende automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante dalla violazione in materia di protezione dati di cui al precedente comma.


Art. 7.
Ricognizione e individuazione dei bisogni e delle attività socialmente utili

1. L’Ufficio individua, all’interno del proprio territorio e secondo le modalità prescelte, i principali bisogni della collettività. Sulla base di tale ricognizione, stila l’elenco delle attività socialmente utili maggiormente richieste.
2. Per ciascuna attività è indicata l’età minima necessaria richiesta per il suo svolgimento e i punti riconosciuti per il suo espletamento, utili ai fini del bonus.
3. I minori di età non possono svolgere attività che comportano l’assunzione di rischi significativi o pericoli di incolumità per sé o per gli altri. E’ cura dell’Ufficio individuare l’elenco di tali attività.


Art. 8.
Modalità di fruizione del servizio

1. Sono autorizzati a presentare domanda per la fruizione dei servizi le famiglie o i singoli residenti sul territorio del Comune. Le domande sono presentate secondo le modalità indicate dall’Ufficio e contengono l’indicazione del o dei servizi richiesti.
2. Qualora le domande pervenute fossero in numero tale da non poterne garantire il loro totale soddisfacimento, il gruppo di lavoro procede a una loro selezione dando priorità ai richiedenti con Isee più basso.


Art. 9.
Bonus-app

1. La gestione del servizio avviene attraverso l’applicazione “bonus-App”, realizzata e resa disponibile dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.


Art. 10.
Controllo e sanzioni

1. Il gruppo di lavoro
 effettua periodicamente controlli a campione per verificare la veridicità e la correttezza delle comunicazioni di cui all’art. 6, comma 1. I controlli sono espletati attraverso riscontri oggettivi, anche in forma di indagini e richieste ai soggetti fruitori del servizio.
2. Qualora si riscontrassero incongruenze tra il servizio svolto e quello dichiarato o altre irregolarità o scorrettezze, il gruppo di lavoro informa tempestivamente il Responsabile che irroga una sanzione commisurata alla gravità del comportamento.
3. Le sanzioni vanno dal richiamo verbale fino all’esclusione dal programma. E’ cura dell’Ufficio redigere il regolamento disciplinare.


Art. 11.
Assicurazione

1. L’Ufficio si occupa di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni causati dai giovani nell’espletamento delle loro attività.
2. In particolare l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dal pagare o rimborsare a Terzi qualsiasi somma che possa derivare da danni cagionati nell’espletamento delle sue funzioni per l’attività svolta.
3. Il costo relativo al premio assicurativo non è mai, in ogni caso, a carico dell’assicurato.


Art. 12.
Convenzioni

1. L’Ufficio stipula convenzioni con enti pubblici e privati del territorio al fine di ottenere agevolazioni, sconti, gratuità utili per la spendibilità del bonus, prevedendo al contempo forme di riconoscimento per il supporto e la collaborazione degli aderenti.


Art. 13.
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e di quello per le Politiche sociali, in eguale misura.


Art. 14.
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Difficoltà, disagio ed emergenza sono tre parole che hanno caratterizzato, a livello sociale, gli ultimi anni nel nostro Paese. Soprattutto i ragazzi in giovane età trovano realmente complesso sentirsi parte della comunità, riuscire ad assumersi le proprie responsabilità e impegnarsi in maniera costante in attività che possono arrecare benefici alla società. Questi sono i motivi principali per cui appare necessario l’intervento di una legge che fornisca, in maniera approfondita, ai giovani l’opportunità di contribuire al benessere della collettività in cui vivono e motivarli sempre di più all’impegno civico.  

Sebbene a livello locale siano presenti numerose iniziative promosse dai Comuni e da organizzazioni del terzo settore che mirano a coniugare tali obiettivi, manca una previsione legislativa che dia organicità a questa materia.

In rilievo, tra le leggi italiane che operano in materia di giovani, il “bonus cultura”, introdotto per la prima volta con Dpcm n. 136 del 4 agosto 2017 e, da allora, ripristinato ogni anno, da ultimo con la legge di bilancio per il 2022. Si tratta di un contributo di 500 euro erogato dallo Stato ai neo maggiorenni che può essere speso in attività culturali, come cinema, libri, musica, ingressi a musei, corsi di lingua straniera. Per ottenerlo, è necessario registrarsi sulla piattaforma 18app. L’obiettivo perseguito da tale norma è duplice: da un lato, promuovere la cultura in tutte le sue forme, dall’altro incentivare i giovani a coltivare la passione per la musica, la lettura, il cinema, lo spettacolo, le lingue straniere.
Tale norma differisce dalla nostra proposta di legge in quanto si limita a fornire ai giovani, gratuitamente, una carta prepagata, senza incentivo all’impegno e allo sviluppo del senso civico. Nel disegno di legge che proponiamo, invece, il bonus consegue allo svolgimento di un’attività socialmente utile. A nostro avviso, tale connotazione riveste una duplice finalità: da un lato, quella di far riflettere i giovani sull’importanza del dovere al lavoro, così come previsto dall’art. 4 della Costituzione (“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.), dall’altra quella di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive e lo spirito di solidarietà, secondo il disposto costituzionale dell’art. 2 Costituzione (“La Repubblica [...] richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.).
Stante le differenti finalità della normativa sul bonus cultura rispetto alla nostra proposta di legge, non riteniamo opportuna una modifica della normativa esistente, quanto piuttosto l’introduzione di una nuova previsione legislativa.

Un Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 27 febbraio 2020, su iniziativa del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha istituito, seguendo quanto previsto dall’art. 1, comma 413, della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) la  “carta nazionale giovani”, rivolta ai  cittadini italiani o europei con residenza in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. I giovani, che accedono alla carta tramite l’app IO, beneficiano infatti di sconti per attività culturali, servizi di ristorazione, alloggi, negozi e trasporti. La finalità della carta nazionale giovani è quella di facilitare la vita e creare nuove occasioni di crescita per i ragazzi, rendendoli autonomi nell’utilizzo dei propri dati in formato digitale. Come per il bonus cultura, anche la carta nazionale giovani non è di stimolo all’impegno civile.
Con la legge 6 marzo 2001, n. 64, viene istituito nel nostro Paese il Servizio Civile Nazionale, un servizio volontario destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso attività di solidarietà sociale, cooperazione nazionale e internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale. Il servizio civile riguarda un periodo di tempo prolungato ma comunque limitato e, nella sua concezione, impegna completamente il giovane ed è incompatibile con qualunque lavoro.

Per tutte le ragioni esposte, riteniamo dunque che non esista, nell’ordinamento giuridico italiano, una normativa vigente volta a raggiungere le finalità e le prerogative da noi individuate, per cui reputiamo necessaria l’introduzione di una legge ex novo in materia. Aggiungiamo inoltre che la nostra proposta di legge va anche nella direzione di contribuire all’attuazione delle previsioni contenute nella legge quadro sull’assistenza sociale (legge n. 328/2000), favorendo l’effettivo esercizio dei diritti soggettivi in essa contenuti posto che, come rilevato dal D.L. 4/2019 “la legge 328/2000 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali (FNPS), tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi”.

 

Approfondimento tematico

/media/uploads/approfondimento-tematico_un-giorno-in-senato.pdf