Disposizioni in materia di tutela e protezione dei minori inseriti in contesti di criminalità organizzata

  • Pubblicato il 21 Marzo 2022
  • da I.S. G.B. Impallomeni, Milazzo (Messina)
Disposizioni in materia di tutela e protezione dei minori inseriti in contesti di criminalità organizzata

Onorevoli Senatori! La presente proposta di legge si prefigge di potenziare gli strumenti volti a fronteggiare il problema della criminalità minorile di matrice lato sensu “mafiosa” attraverso l’introduzione di misure che, nell’interesse del minore, favoriscano la prevenzione dei reati e il recupero dei minori stessi, anche intervenendo sul contesto familiare e sociale di provenienza, poiché tale contesto spesso ne determina una evoluzione in senso criminale del percorso di crescita. Negli ultimi decenni si è assistito allo sviluppo di un fenomeno che ha assunto proporzioni e caratteristiche allarmanti, quello dei cosiddetti “minori di mafia”, caratterizzato dal crescente coinvolgimento dei minorenni in attività tipiche della criminalità organizzata. Si tratta di un aspetto specifico della devianza minorile che si riscontra prevalentemente nelle regioni del Sud Italia, dove le consorterie sono radicate storicamente e dove il sottosviluppo economico, unito spesso all’assenza di adeguati servizi, fa sì che le organizzazioni criminali riescano ad ottenere il consenso dei giovani, attratti dalla prospettiva di facili guadagni e dalla convinzione di poter ottenere rispettabilità e riconoscimento sociale. In certi contesti territoriali “di frontiera” i giovani respirano sin dalla nascita la “cultura” mafiosa che con i suoi “disvalori” e i suoi codici comportamentali, riesce ad esercitare un forte potere di fascinazione. L’affiliazione dei minori avviene con modalità diverse a seconda dei territori e, come si evince dagli atti giudiziari e delle prefetture, i gruppi criminali si avvalgono dei minorenni per commissionare reati anche molto gravi: traffico di stupefacenti e di armi, estorsioni e omicidi. La non imputabilità del minorenne, infatti, spesso rappresenta un incentivo al reclutamento da parte delle cosche. In alcune realtà, come quella calabrese e siciliana, i contesti criminali presentano una forte connotazione familiare e proprio all’interno delle famiglie ai minori viene trasmesso un sistema di valori distorto volto a tramandare di generazione in generazione il potere e la gestione degli affari illeciti. I figli sono indotti a seguire le orme dei padri in una spirale di violenza e di prevaricazione che spesso li conduce o al carcere o alla morte. Emblematico in tal senso è il fenomeno calabrese delle ‘ndrine, vere e proprie famiglie di sangue all’interno delle quali i minori vengono allevati con l’idea della faida, dell’odio nei confronti di famiglie rivali. Altrettanto preoccupanti nella realtà partenopea le formazioni di gruppi di rampolli provenienti dalle famiglie camorristiche e definite “paranze dei bambini”. In tali contesti sociali e familiari avviene di fatto uno schiacciamento della personalità dei minori e una sistematica violazione dei loro diritti.
Alla luce del quadro delineato, appare evidente che, oltre agli interventi repressivi, sia necessario introdurre misure normative idonee ad interrompere la trasmissione dei modelli diseducativi mafiosi, nonché a spezzare la spirale perversa che alimenta l’impiego dei minori nelle attività criminali, al fine di tutelare i minorenni che subiscono nel corso della loro vita un vero e proprio indottrinamento mafioso.
In questa direzione si è mosso a partire dal 2011 il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria il quale ha inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale dei provvedimenti de potestate, adottando
provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori
coinvolti in attività mafiose e disponendo l’allontanamento dei minori dal contesto familiare pregiudizievole. A seguito di questa esperienza il 1° luglio 2017 è stato siglato un Accordo quadro
tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno, La Regione Calabria e gli uffici giudiziari calabresi finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere” con l’obiettivo di “Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesati di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche familiari”. In questa stessa direzione si inquadra la delibera del CSM del 31 ottobre 2017 nella quale si ribadisce la necessità di adottare interventi più incisivi e coordinati a tutela dei “minori” inseriti in famiglie mafiose, in quanto tali famiglie possono essere definite a tutti gli effetti “maltrattanti”, al pari di quelle in cui si ricorre alla violenza fisica o in cui uno dei genitori è tossicodipendente.
Il dovere educativo dei genitori nei confronti dei figli è richiamato all'articolo 30 della Costituzione: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli») e ribadito all'articolo 147 del
codice civile: «l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli» deve essere
assolto tenendo conto «delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni», nonché all'articolo 315-bis del medesimo codice civile: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». A tal proposito è opportuno richiamare anche le fonti internazionali, prima fra tutte la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, la quale stabilisce, all'articolo 19, che il minore deve essere protetto «contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento».
La presente proposta di legge, inoltre, intende intervenire sul fronte della prevenzione rafforzando i servizi territoriali e incentivando le logiche di rete inter istituzionali. Vi è, infatti, una stretta
correlazione tra degrado socio-economico e devianza giovanile, in quanto le organizzazioni
criminali reclutano i propri affiliati nelle periferie urbane e in tutti quei luoghi in cui la presenza dello Stato è più debole, in cui si registrano i tassi maggiori di disoccupazione e di dispersione
scolastica. Per tali ragioni è necessario presidiare i territori, offrire servizi efficienti, ampliare le
competenze dei Servizi Sociali comunali, dare ai giovani valide opportunità di formazione e di lavoro, anche attraverso percorsi di apprendistato volti all’acquisizione di competenze spendibili nel
mondo del Lavoro. In questa prospettiva bisogna agire in via prioritaria per contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica e della povertà educativa, finanziando nelle aree a rischio progetti ad hoc, attività didattiche integrative e laboratoriali condotte da personale specializzato e
appositamente formato, nella consapevolezza che solo attraverso azioni congiunte e sinergiche da parte delle istituzioni, delle associazioni e delle agenzie educative si potranno promuovere valori antagonisti a quelli su cui si fonda la cultura mafiosa e creare le condizioni per sottrarre i minori ad un destino già segnato di illegalità e devianza.
L'articolo 1 definisce le finalità della presente proposta di legge volta a tutelare ai minori che, subiscono un processo di indottrinamento mafioso e a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica nei contesti territoriali più svantaggiati e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale e devianza minorile.
L'articolo 2 propone modifiche al codice penale che mirano ad armonizzare e rafforzare la disciplina penale a tutela di minori inseriti in contesti di criminalità organizzata. In primo luogo,
l’articolo estende la disciplina relativa alla perdita della responsabilità genitoriale, quale pena accessoria della condanna per determinati delitti, alle ipotesi di coinvolgimento di minorenni sottoposti all'autorità parentale del condannato, con riferimento alle fattispecie criminali associative di cui all'articolo 416-bis del codice penale e alle altre ipotesi di reato realizzate in presenza dei
presupposti per l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dall’art. 416 bis.1 del codice penale.
L’articolo 3 interviene per modificare il sistema sanzionatorio per i reati minorili introducendo delle pene rieducative, come i lavori di pubblica utilità, e la figura del curatore familiare, in qualità di supervisore del minore nella esecuzione della sanzione.
L’art 4 interviene per migliorare il circuito informativo tra Autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile, al fine di favorire interventi coordinati e celeri a tutela dei minori coinvolti direttamente o indirettamente nei procedimenti.
L’art. 5 intende uniformare gli interventi giudiziari de potestate ancorandoli ai principi costituzionali e sottolineando il preminente “interesse superiore del minore”.
L’art.6 intende rendere più efficienti le misure speciali di protezione, assistenza e reinserimento sociale rivolte ai figli minorenni di coloro che scelgono di dissociarsi dalle logiche criminali, così come previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e dalla legge 11 gennaio 2018, n.6.
Gli articoli 7, 8 e 9 intervengono sul versante della realizzazione di una solida rete di supporto sociale e istituzionale volta a contrastare la criminalità minorile, attraverso il potenziamento dei Servizi Sociali comunali e l’Istituzione di un Ufficio Centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile.
L’articolo 10 presenta misure di contrasto alla dispersione scolastica, incentivando la formazione del personale scolastico e l’organizzazione di attività integrative pomeridiane.
L’art. 11 dispone la sospensione del reddito di cittadinanza per quei soggetti i cui figli minori non rispettano l’obbligo scolastico.
La presente proposta di Legge, nel suo complesso, intende attuare interventi sinergici volti a tutelare il superiore interesse del minore nonché a potenziare gli strumenti di prevenzione, nella consapevolezza che solo garantendo una rigenerazione dei tessuti sociali e culturali si potrà raggiungere l’obiettivo più ambizioso di contrastare in maniera efficace la criminalità organizzata riducendone sensibilmente il potere di fascinazione sulle giovani generazioni e riaffermando il ruolo dello Stato e i valori della Costituzione.


Art. 1.
(Finalità)


1. La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate:
a)    alla tutela e alla protezione socio-educativa dei minori che crescono in contesti inquinati dalla criminalità organizzata e che subiscono in ambito familiare un processo di indottrinamento mafioso;
b)    a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica nei contesti territoriali più svantaggiati e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale e devianza minorile.


Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

1. All’articolo 32, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“3-bis. La condanna alla reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. o per altro delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416-bis 1 c.p. produce, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”;
2. all’articolo 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole “pena pecuniaria”, si sopprimono le parole: “non superiore nel massimo a cinque euro”;
b)    al comma 2, in fine, aggiungere le parole: “o sostituirla con lavori socialmente utili”.
3. All’articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
“4-bis. Nei casi previsti dal presente articolo si applica altresì la pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale quando il fatto è commesso contro o con il coinvolgimento di un minore, nei cui confronti essa è esercitata, salvo che il giudice disponga altrimenti nel superiore interesse del minore medesimo”;
b)    dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
“6-bis. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale quando il fatto è commesso contro o con il coinvolgimento di un minore, nei cui confronti essa è esercitata, salvo che il giudice disponga altrimenti nel superiore interesse del minore medesimo”.
4. All’articolo 572, dopo il comma 2, si aggiunge il seguente comma:
“3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche a chiunque, in violazione dei doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, arrechi pregiudizio all’integrità psico-fisica di un minore sottoposto alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.”


Art. 3.
(Modifiche al codice di processo penale minorile - D.P.R. 448/1988)

1. All’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole “Il processo è sospeso per un periodo non superiore” si sopprimono le parole: “a tre anni” e si sostituiscono con le parole: “a un anno”;
b)    al comma 2, dopo le parole: “Con l’ordinanza di sospensione il giudice” si aggiungono le parole: “previa nomina di un curatore speciale del minore”;
c)    al comma 3 dopo le parole: “l’imputato” si aggiungono le parole: “il curatore speciale”.
2. All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole: “con la sanzione della semidetenzione e della libertà controllata”, aggiungere le parole: “lavori di pubblica utilità”;
b)    al comma 2, dopo le parole: “il magistrato di sorveglianza”, aggiungere le parole: “previa nomina di un curatore familiare”;
c)    è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Al curatore familiare è affidato il compito di ausilio e formazione dell’esercente la responsabilità genitoriale del minore e supervisione del minore nella esecuzione della sanzione comminata. Il curatore familiare ha l’obbligo di segnalare senza ritardo eventuali rilievi di incapacità genitoriale ai servizi sociali per gli adempimenti di competenza”.


Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1.    All’articolo 292 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. L’ordinanza con cui il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o nell’articolo 609-decies del codice penale nei confronti di chi abbia figli minorenni è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”;
2.    All’articolo 296, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Il provvedimento che dichiara la latitanza di chi abbia figli minorenni è comunicato senza indugio al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per le opportune iniziative a tutela dei minori, compresa l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”.
3.    All’articolo 347, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o dei delitti previsti dall’articolo 609-decies del codice penale, qualora emergano situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica di soggetti minorenni, la polizia giudiziaria, senza ritardo, segnala al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ogni notizia utile, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”.
4.    All’articolo 371 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
a)    “3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o nell’articolo 609-decies del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a
condotte dei genitori idonee a integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni”.
b)    3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro, avendo cura che l’eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall’articolo 362, comma 1-bis”.
5.    All’articolo 387-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. Nell’ipotesi in cui il soggetto arrestato o fermato per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o dei delitti previsti dall’articolo 609-decies del codice penale abbia figli minorenni, la polizia giudiziaria dà notizia dell’avvenuto arresto o fermo al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”.
6.    All’articolo 656, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
“3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa nei confronti di chi abbia figli minorenni è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile”.


Art. 5.
(Modifiche al codice civile)

1.    All’articolo 147, dopo le parole: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei principi costituzionali e di legge”.
2.    All’articolo 315-bis, dopo le parole: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei principi costituzionali e di legge”.
3.    All’articolo 316, dopo le parole “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo” sono inserite le seguenti: “e in conformità con i principi costituzionali e di legge”.
4. All’articolo 330 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei Servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia che, con la collaborazione dei servizi istituiti dagli enti locali, potranno operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia, proponendo al giudice del procedimento pendente o al pubblico ministero presso l’ufficio giudiziario competente per la promozione del relativo procedimento di modifica, modifiche e integrazioni dei provvedimenti vigenti. Il giudice adotta i provvedimenti di cui ai commi precedenti, là dove rappresentino una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
5.    All’articolo 333, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il giudice adotta i provvedimenti di cui al comma precedente, là dove rappresentino una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e
l’educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia che, con la collaborazione dei servizi istituiti dagli enti locali, potranno operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia, proponendo al giudice del procedimento pendente o al pubblico ministero presso l’ufficio giudiziario competente per la promozione del relativo procedimento di modifica, modifiche e integrazioni dei provvedimenti vigenti. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.
6.    All’articolo 332 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Nel caso di ammissione a un piano provvisorio di protezione o della delibera di speciali misure di protezione in favore di un soggetto maggiorenne con figli di età inferiore a diciotto anni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni e al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali interventi di cui al primo comma qualora ne ricorrano i presupposti”.

Art. 6.
(Misure per il reinserimento sociale dei minorenni sottoposti alle speciali misure di protezione)

1.    Nei casi in cui soggetti minorenni, nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, sono affidati a persone non indicate nella proposta stessa o che rifiutano l’applicazione di tali misure, la commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ne dà tempestiva comunicazione all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile.
2.    Nei casi in cui è segnalato dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza o risulta comunque dalle indagini il rischio di una situazione di imminente pregiudizio o pericolo per un soggetto minorenne, tale da richiedere provvedimenti urgenti, il procuratore della Repubblica, contestualmente alla proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione, ne dà tempestiva comunicazione all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell’ultima residenza del minore, per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 e del capo II del titolo IX del libro I del codice civile. La segnalazione è altresì operata per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 332 del codice civile.
3.    Intervenuta la proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione e sino alla deliberazione della commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall’articolo 17 del medesimo decreto-legge, specificandone l’importo e la destinazione, al fine di assicurare, mediante personale specializzato appartenente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche presenti nel territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazione di disagio.
4.    Intervenuta la proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione e sino alla deliberazione della commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall’articolo 17 del medesimo decreto-legge, specificandone l’importo e la destinazione, al fine di assicurare, tramite intese con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, l’assolvimento degli obblighi scolastici da parte dei minori e di assicurare la loro tutela.


Art. 7.
(Istituzione di un Ufficio centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile)

1.    È istituito, presso il Ministero della Giustizia un Ufficio centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile, quale organismo con compiti di monitoraggio e coordinamento dei programmi finalizzati a contrastare il fenomeno della criminalità minorile e giovanile di stampo mafioso.
2.    L’ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di raccordo tra i Ministeri, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le associazioni attive nel campo di contrasto alle mafie. Svolge altresì azioni di monitoraggio e di elaborazione di programmi a livello europeo, nazionale e territoriale.
3.    L’ufficio ha il compito specifico di elaborare una mappatura delle aree a rischio criminalità minorile.


Art. 8.
(Istituzione presso gli Enti locali del Garante dei diritti dell’infanzia)

1.    Ogni Ente Locale con popolazione superiore ai 15000 abitanti ha l’obbligo di istituire con apposita delibera e apposito regolamento la figura del Garante dei diritti dell’infanzia, con compiti formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge n. 112 del 12.07.2011.

Art. 9.
(Istituzione delle équipe antimafia minors)


1. Presso i Servizi Sociali degli Enti locali ricadenti nelle aree a rischio, sono istituite le équipe antimafia minors (EAM), con l’obiettivo di elaborare mirate strategie di intervento e recupero in favore dei minori vittime di mafia e dei loro nuclei familiari.
2. Le EAM, formate da almeno 4 unità di personale, sono composte dalle seguenti figure professionali:
a)    assistenti sociali esperti in ambito minorile;
b)    specialisti in psicologia dell’età evolutiva;
c)    mediatori culturali, limitatamente agli interventi riguardanti i minori stranieri;
d)    esperti in sociologia criminale.
3. Le EAM collaborano con l’U.S.S.M. della Giustizia minorile, costituiscono il referente per il tribunale per i minorenni e per gli altri uffici giudiziari del distretto della corte d’appello competente per territorio per tutti i procedimenti civili e amministrativi concernenti i soggetti minorenni.
4. Le EAM si interfacciano e collaborano con le Aziende Sanitarie Locali, con le Istituzioni scolastiche, con le associazioni di volontariato, con l’eventuale tutore/curatore del minore nominato dal Tribunale, con gli eventuali responsabili delle famiglie affidatarie o delle strutture comunitarie che hanno in carico i minori.


Art. 10.
(Misure contro la dispersione scolastica e la povertà educativa)

1. Al fine di attuare un efficace contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, le Scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nelle aree a rischio individuate dall’Ufficio centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità, hanno facoltà di:
a)    richiedere la formazione di classi con un minor numero di alunni, in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009;
b)    richiedere l’intervento di figure professionali specializzate (psicologi, sociologi, educatori);
c)    attivare corsi di formazione specifici per il personale ATA e i docenti;
d)    istituire équipe educative specializzate in antimafia;
e)    richiedere fondi ad hoc per attivare specifici Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento in collaborazione con le aziende e le associazioni del territorio rivolti ai minori segnalati dai Servizi Sociali comunali o dall’U.S.S.M. della Giustizia minorile;
f)    richiedere fondi e personale necessario ad avviare attività didattiche integrative pomeridiane;
g)    stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportive al fine di avviare attività ricreative e ludiche pomeridiane nei locali scolastici.
2. Presso ciascun Ambito Territoriale degli Uffici Scolastici Regionali è nominato un Referente per la legalità e la dispersione scolastica, con compiti di coordinamento e raccordo per facilitare la comunicazione inter istituzionale e favorire l’individuazione dei bisogni delle singole scuole e l’attuazione delle misure di contrasto della dispersione scolastica e della criminalità minorile.


Art. 11.
(Modifiche al Decreto-Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.)


1. All’articolo 18-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Ai soggetti per i quali è stato accertato che i figli minori non rispettano l’obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, c.622 è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali erogati dagli enti di previdenza obbligatoria”.
Art. 12.
(Istituzione del Fondo per il contrasto della criminalità minorile e della povertà educativa)
1.    Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito il Fondo per il contrasto della criminalità minorile e della povertà educativa, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinato all’attuazione e alla sperimentazione di progetti in favore dei minori a rischio criminalità e marginalità sociale.
2.    Il Fondo è aperto anche al contributo dei privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, che intendono realizzare o promuovere gli interventi e i progetti di cui al comma 1 nel territorio nazionale attraverso donazioni liberali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta.
3.    Il Ministero della Giustizia con proprio decreto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione e di erogazione delle risorse del fondo, anche ai fini di quanto disposto al comma 2.


Art. 13.
(Copertura finanziaria)


Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: una rimodulazione delle risorse già stanziate nella Legge di bilancio 2022;
a)    gli stanziamenti del PNRR destinati all’inclusione e coesione all'istruzione;
b)    il Fondo per il contrasto della criminalità minorile e della povertà educativa di cui all’art. 12 del presente disegno di legge.

 

il 30/03/2022
J. G. - Milazzo (ME)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 9.1
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
“Le EAM cooperano con il capo della polizia locale e con l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, avvalendosi degli stanziamenti previsti dall’articolo 17 del decreto legge 15 Gennaio di 1991, n.82.”
Approvato
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 2
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 30/03/2022
G. L. - Milazzo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.2
Aggiungere, infine, il seguente periodo:
All'articolo 731 sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole "istruzione elementare" con le parole "istruzione obbligatoria per legge",
b) sostituire, infine, le parole "euro trenta" con le parole "euro trecento".
Approvato
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il 30/03/2022
M. F. - Milazzo(ME)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 12.1
Al comma 1, sostituire le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "15 milioni di euro".
Approvato
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il 30/03/2022
S. M. - Milazzo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
All’art.2, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’art.32 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo la parola “ergastolo” è inserito il seguente periodo: “ o alla reclusione non inferiore a cinque anni per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. o per altro delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416 ter c.p.”
al comma 2, dopo la parola: “ergastolo” è inserito il seguente periodo: “o alla reclusione non inferiore a cinque anni per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. o per altro delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416 ter c.p.”.
al comma 3, dopo le parole: “cinque anni” è inserito il seguente periodo: “o alla reclusione non inferiore a due anni per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. o per altro delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416 ter c.p. “.
Approvato
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il 02/04/2022
S. L. G. - Milazzo
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 11.0.1
(modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 recante disposizioni urgenti in materia nel reinserimento al lavoro dei care leavers)
All’articolo 67 bis comma 1, le parole “al compimento della maggiore età”, vengono sostituite con “maggiori di anni 16”.
Viene inserito dopo il comma 1, il seguente comma:
2 La quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n.68, è attribuita anche in favore di genitori disoccupati di minori a rischio con tendenza a delinquere, purché non destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di imitazione della podestà genitoriale

Emendamento 11.0.2
Introduzione nel c.p.c. dell’art. 556 bis c.p.c.
Beni immobili impignorabili (prima casa di abitazione)
Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c»;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta preventiva ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. In ogni caso l’iscrizione ipotecaria si cancella automaticamente se non si procede a pignoramento entro successivi sei mesi.
2. L’ufficiale giudiziario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 15 c.p.c. e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Emendamento 11.0.3
Modifica al Dispositivo dell'art. 560 Codice di procedura civile
Al comma 3, sostituire le parole “che con lui convivono” con le parole “anche se non conviventi”
Al comma 6 dopo il punto segue “Se al momento della espropriazione l’immobile è locato i proventi della locazione vengono acquisiti alla procedura esecutiva e decurtati dal credito”.
Approvato
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il 03/04/2022
L. F. - Milazzo (ME)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 8.1
Al comma 1, sostituire le parole: “ai 15000 abitanti” con le seguenti: “ai 5000 abitanti”.
Approvato
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il 04/04/2022
A. T. - Milazzo (ME)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1
Aggiungere in fine le seguenti parole << il curatore familiare, ove necessario, può richiedere di essere affiancato, nel corso del suo lavoro, da un’equipe di figure specializzate.>>.
Approvato
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Onorevoli Senatori! La presente proposta di legge si prefigge di potenziare gli strumenti volti a fronteggiare il problema della criminalità minorile di matrice lato sensu “mafiosa” attraverso l’introduzione di misure che, nell’interesse del minore, favoriscano la prevenzione dei reati e il recupero dei minori stessi, anche intervenendo sul contesto familiare e sociale di provenienza, poiché tale contesto spesso ne determina una evoluzione in senso criminale del percorso di crescita. Negli ultimi decenni si è assistito allo sviluppo di un fenomeno che ha assunto proporzioni e caratteristiche allarmanti, quello dei cosiddetti “minori di mafia”, caratterizzato dal crescente coinvolgimento dei minorenni in attività tipiche della criminalità organizzata. Si tratta di un aspetto specifico della devianza minorile che si riscontra prevalentemente nelle regioni del Sud Italia, dove le consorterie sono radicate storicamente e dove il sottosviluppo economico, unito spesso all’assenza di adeguati servizi, fa sì che le organizzazioni criminali riescano ad ottenere il consenso dei giovani, attratti dalla prospettiva di facili guadagni e dalla convinzione di poter ottenere rispettabilità e riconoscimento sociale. In certi contesti territoriali “di frontiera” i giovani respirano sin dalla nascita la “cultura” mafiosa che con i suoi “disvalori” e i suoi codici comportamentali, riesce ad esercitare un forte potere di fascinazione. L’affiliazione dei minori avviene con modalità diverse a seconda dei territori e, come si evince dagli atti giudiziari e delle prefetture, i gruppi criminali si avvalgono dei minorenni per commissionare reati anche molto gravi: traffico di stupefacenti e di armi, estorsioni e omicidi. La non imputabilità del minorenne, infatti, spesso rappresenta un incentivo al reclutamento da parte delle cosche. In alcune realtà, come quella calabrese e siciliana, i contesti criminali presentano una forte connotazione familiare e proprio all’interno delle famiglie ai minori viene trasmesso un sistema di valori distorto volto a tramandare di generazione in generazione il potere e la gestione degli affari illeciti. I figli sono indotti a seguire le orme dei padri in una spirale di violenza e di prevaricazione che spesso li conduce o al carcere o alla morte. Emblematico in tal senso è il fenomeno calabrese delle ‘ndrine, vere e proprie famiglie di sangue all’interno delle quali i minori vengono allevati con l’idea della faida, dell’odio nei confronti di famiglie rivali. Altrettanto preoccupanti nella realtà partenopea le formazioni di gruppi di rampolli provenienti dalle famiglie camorristiche e definite “paranze dei bambini”. In tali contesti sociali e familiari avviene di fatto uno schiacciamento della personalità dei minori e una sistematica violazione dei loro diritti.
Alla luce del quadro delineato, appare evidente che, oltre agli interventi repressivi, sia necessario introdurre misure normative idonee ad interrompere la trasmissione dei modelli diseducativi mafiosi, nonché a spezzare la spirale perversa che alimenta l’impiego dei minori nelle attività criminali, al fine di tutelare i minorenni che subiscono nel corso della loro vita un vero e proprio indottrinamento mafioso.
In questa direzione si è mosso a partire dal 2011 il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria il quale ha inaugurato un nuovo filone giurisprudenziale dei provvedimenti de potestate, adottando
provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori
coinvolti in attività mafiose e disponendo l’allontanamento dei minori dal contesto familiare pregiudizievole. A seguito di questa esperienza il 1° luglio 2017 è stato siglato un Accordo quadro
tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Interno, La Regione Calabria e gli uffici giudiziari calabresi finalizzato alla realizzazione del progetto “Liberi di scegliere” con l’obiettivo di “Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesati di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche familiari”. In questa stessa direzione si inquadra la delibera del CSM del 31 ottobre 2017 nella quale si ribadisce la necessità di adottare interventi più incisivi e coordinati a tutela dei “minori” inseriti in famiglie mafiose, in quanto tali famiglie possono essere definite a tutti gli effetti “maltrattanti”, al pari di quelle in cui si ricorre alla violenza fisica o in cui uno dei genitori è tossicodipendente.
Il dovere educativo dei genitori nei confronti dei figli è richiamato all'articolo 30 della Costituzione: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli») e ribadito all'articolo 147 del
codice civile: «l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli» deve essere
assolto tenendo conto «delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni», nonché all'articolo 315-bis del medesimo codice civile: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». A tal proposito è opportuno richiamare anche le fonti internazionali, prima fra tutte la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, la quale stabilisce, all'articolo 19, che il minore deve essere protetto «contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento».
La presente proposta di legge, inoltre, intende intervenire sul fronte della prevenzione rafforzando i servizi territoriali e incentivando le logiche di rete inter istituzionali. Vi è, infatti, una stretta
correlazione tra degrado socio-economico e devianza giovanile, in quanto le organizzazioni
criminali reclutano i propri affiliati nelle periferie urbane e in tutti quei luoghi in cui la presenza dello Stato è più debole, in cui si registrano i tassi maggiori di disoccupazione e di dispersione
scolastica. Per tali ragioni è necessario presidiare i territori, offrire servizi efficienti, ampliare le
competenze dei Servizi Sociali comunali, dare ai giovani valide opportunità di formazione e di lavoro, anche attraverso percorsi di apprendistato volti all’acquisizione di competenze spendibili nel
mondo del Lavoro. In questa prospettiva bisogna agire in via prioritaria per contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica e della povertà educativa, finanziando nelle aree a rischio progetti ad hoc, attività didattiche integrative e laboratoriali condotte da personale specializzato e
appositamente formato, nella consapevolezza che solo attraverso azioni congiunte e sinergiche da parte delle istituzioni, delle associazioni e delle agenzie educative si potranno promuovere valori antagonisti a quelli su cui si fonda la cultura mafiosa e creare le condizioni per sottrarre i minori ad un destino già segnato di illegalità e devianza.
L'articolo 1 definisce le finalità della presente proposta di legge volta a tutelare ai minori che, subiscono un processo di indottrinamento mafioso e a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica nei contesti territoriali più svantaggiati e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale e devianza minorile.
L'articolo 2 propone modifiche al codice penale che mirano ad armonizzare e rafforzare la disciplina penale a tutela di minori inseriti in contesti di criminalità organizzata. In primo luogo,
l’articolo estende la disciplina relativa alla perdita della responsabilità genitoriale, quale pena accessoria della condanna per determinati delitti, alle ipotesi di coinvolgimento di minorenni sottoposti all'autorità parentale del condannato, con riferimento alle fattispecie criminali associative di cui all'articolo 416-bis del codice penale e alle altre ipotesi di reato realizzate in presenza dei
presupposti per l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dall’art. 416 bis.1 del codice penale.
L’articolo 3 interviene per modificare il sistema sanzionatorio per i reati minorili introducendo delle pene rieducative, come i lavori di pubblica utilità, e la figura del curatore familiare, in qualità di supervisore del minore nella esecuzione della sanzione.
L’art 4 interviene per migliorare il circuito informativo tra Autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile, al fine di favorire interventi coordinati e celeri a tutela dei minori coinvolti direttamente o indirettamente nei procedimenti.
L’art. 5 intende uniformare gli interventi giudiziari de potestate ancorandoli ai principi costituzionali e sottolineando il preminente “interesse superiore del minore”.
L’art.6 intende rendere più efficienti le misure speciali di protezione, assistenza e reinserimento sociale rivolte ai figli minorenni di coloro che scelgono di dissociarsi dalle logiche criminali, così come previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e dalla legge 11 gennaio 2018, n.6.
Gli articoli 7, 8 e 9 intervengono sul versante della realizzazione di una solida rete di supporto sociale e istituzionale volta a contrastare la criminalità minorile, attraverso il potenziamento dei Servizi Sociali comunali e l’Istituzione di un Ufficio Centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile.
L’articolo 10 presenta misure di contrasto alla dispersione scolastica, incentivando la formazione del personale scolastico e l’organizzazione di attività integrative pomeridiane.
L’art. 11 dispone la sospensione del reddito di cittadinanza per quei soggetti i cui figli minori non rispettano l’obbligo scolastico.
La presente proposta di Legge, nel suo complesso, intende attuare interventi sinergici volti a tutelare il superiore interesse del minore nonché a potenziare gli strumenti di prevenzione, nella consapevolezza che solo garantendo una rigenerazione dei tessuti sociali e culturali si potrà raggiungere l’obiettivo più ambizioso di contrastare in maniera efficace la criminalità organizzata riducendone sensibilmente il potere di fascinazione sulle giovani generazioni e riaffermando il ruolo dello Stato e i valori della Costituzione.

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate:
a)    alla tutela e alla protezione socio-educativa dei minori che crescono in contesti inquinati dalla criminalità organizzata e che subiscono in ambito familiare un processo di indottrinamento mafioso;
b)    a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica nei contesti territoriali più svantaggiati e maggiormente esposti al rischio di marginalità sociale e devianza minorile.


Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

1. All’art.32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo la parola “ergastolo” è inserito il seguente periodo: “o alla reclusione non inferiore a cinque anni per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. o per altro delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416 ter c.p.”;
b)    al comma 2, dopo la parola: “ergastolo” è inserito il seguente periodo: “o alla reclusione non inferiore a cinque anni per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. o per altro delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416 ter c.p.”;
c)    al comma 3, dopo le parole: “cinque anni” è inserito il seguente periodo: “o alla reclusione non inferiore a due anni per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. o per altro delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416 ter c.p.”.
2. all’articolo 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole “pena pecuniaria”, si sopprimono le parole: “non superiore nel massimo a cinque euro”;
b)    al comma 2, in fine, aggiungere le parole: “o sostituirla con lavori socialmente utili”.
3. All’articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
“4-bis. Nei casi previsti dal presente articolo si applica altresì la pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale quando il fatto è commesso contro o con il coinvolgimento di un minore, nei cui confronti essa è esercitata, salvo che il giudice disponga altrimenti nel superiore interesse del minore medesimo”;
b)    dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
“6-bis. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale quando il fatto è commesso contro o con il coinvolgimento di un minore, nei cui confronti essa è esercitata, salvo che il giudice disponga altrimenti nel superiore interesse del minore medesimo”.
4. All’articolo 572, dopo il comma 2, si aggiunge il seguente comma:
“3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche a chiunque, in violazione dei doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, arrechi pregiudizio all’integrità psico-fisica di un minore sottoposto alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.”
5. All’articolo 731 sono apportate le seguenti modifiche:
a) si sostituiscono le parole “istruzione elementare” con le parole “istruzione obbligatoria per
 
b) si sostituiscono, in fine, le parole “euro trenta” con le parole “euro trecento”.

Art. 3.
(Modifiche al codice di processo penale minorile - D.P.R. 448/1988)

1. All’articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole “Il processo è sospeso per un periodo non superiore” si sopprimono le parole: “a tre anni” e si sostituiscono con le parole: “a un anno”;
b)    al comma 2, dopo le parole: “Con l’ordinanza di sospensione il giudice” si aggiungono le parole: “previa nomina di un curatore speciale del minore”;
c)    al comma 3 dopo le parole: “l’imputato” si aggiungono le parole: “il curatore speciale”.
2. All’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole: “con la sanzione della semidetenzione e della libertà controllata”, aggiungere le parole: “lavori di pubblica utilità”;
b)    al comma 2, dopo le parole: “il magistrato di sorveglianza”, aggiungere le parole: “previa nomina di un curatore familiare”;
c)    è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Al curatore familiare è affidato il compito di ausilio e formazione dell’esercente la responsabilità genitoriale del minore e supervisione del minore nella esecuzione della sanzione comminata. Il curatore familiare ha l’obbligo di segnalare senza ritardo eventuali rilievi di incapacità genitoriale ai servizi sociali per gli adempimenti di competenza. Il curatore familiare, ove necessario, può richiedere di essere affiancato, nel corso del suo lavoro, da un’équipe di figure specializzate”.


Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1.    All’articolo 292 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. L’ordinanza con cui il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o nell’articolo 609-decies del codice penale nei confronti di chi abbia figli minorenni è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”;
2.    All’articolo 296, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Il provvedimento che dichiara la latitanza di chi abbia figli minorenni è comunicato senza indugio al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per le opportune iniziative a tutela dei minori, compresa l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”.
3. All’articolo 347, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o dei delitti previsti dall’articolo 609-decies del codice penale, qualora emergano situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica di soggetti minorenni, la polizia giudiziaria, senza ritardo, segnala al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ogni notizia utile, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”.
4. All’articolo 371 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
a)    “3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o nell’articolo 609-decies del codice penale, ove emergano situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica di soggetti minorenni, riconducibili a
condotte dei genitori idonee a integrare i presupposti per un provvedimento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni”.
b)    3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, si applicano le disposizioni del comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro, avendo cura che l’eventuale audizione del minore avvenga contestualmente in una sola volta con le cautele previste dall’articolo 362, comma 1-bis”.
5. All’articolo 387-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. Nell’ipotesi in cui il soggetto arrestato o fermato per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice o dei delitti previsti dall’articolo 609-decies del codice penale abbia figli minorenni, la polizia giudiziaria dà notizia dell’avvenuto arresto o fermo al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ovvero delle misure di cui all’articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835”.
6. All’articolo 656, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
“3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa nei confronti di chi abbia figli minorenni è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile”.


Art. 5.
(Modifiche al codice civile)

1.    All’articolo 147, dopo le parole: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei principi costituzionali e di legge”.
2.    All’articolo 315-bis, dopo le parole: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei principi costituzionali e di legge”.
3.    All’articolo 316, dopo le parole “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo” sono inserite le seguenti: “e in conformità con i principi costituzionali e di legge”.
4. All’articolo 330 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei Servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia che, con la collaborazione dei servizi istituiti dagli enti locali, potranno operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia, proponendo al giudice del procedimento pendente o al pubblico ministero presso l’ufficio giudiziario competente per la promozione del relativo procedimento di modifica, modifiche e integrazioni dei provvedimenti vigenti. Il giudice adotta i provvedimenti di cui ai commi precedenti, là dove rappresentino una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
5.    All’articolo 333, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il giudice adotta i provvedimenti di cui al comma precedente, là dove rappresentino una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e
l’educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia che, con la collaborazione dei servizi istituiti dagli enti locali, potranno operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia, proponendo al giudice del procedimento pendente o al pubblico ministero presso l’ufficio giudiziario competente per la promozione del relativo procedimento di modifica, modifiche e integrazioni dei provvedimenti vigenti. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.
6.    All’articolo 332 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Nel caso di ammissione a un piano provvisorio di protezione o della delibera di speciali misure di protezione in favore di un soggetto maggiorenne con figli di età inferiore a diciotto anni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni e al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali interventi di cui al primo comma qualora ne ricorrano i presupposti”.


Art. 6.
(Misure per il reinserimento sociale dei minorenni sottoposti alle speciali misure di protezione)

1.    Nei casi in cui soggetti minorenni, nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, sono affidati a persone non indicate nella proposta stessa o che rifiutano l’applicazione di tali misure, la commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ne dà tempestiva comunicazione all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile.
2.    Nei casi in cui è segnalato dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza o risulta comunque dalle indagini il rischio di una situazione di imminente pregiudizio o pericolo per un soggetto minorenne, tale da richiedere provvedimenti urgenti, il procuratore della Repubblica, contestualmente alla proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione, ne dà tempestiva comunicazione all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni e a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito è il luogo dell’ultima residenza del minore, per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 e del capo II del titolo IX del libro I del codice civile. La segnalazione è altresì operata per l’eventuale adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 332 del codice civile.
3.    Intervenuta la proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione e sino alla deliberazione della commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall’articolo 17 del medesimo decreto-legge, specificandone l’importo e la destinazione, al fine di assicurare, mediante personale specializzato appartenente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche presenti nel territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazione di disagio.
4.    Intervenuta la proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione e sino alla deliberazione della commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l’autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall’articolo 17 del medesimo decreto-legge, specificandone l’importo e la destinazione, al fine di assicurare, tramite intese con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, l’assolvimento degli obblighi scolastici da parte dei minori e di assicurare la loro tutela.


Art. 7.
(Istituzione di un Ufficio centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile)

1. È istituito, presso il Ministero della Giustizia un Ufficio centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile, quale organismo con compiti di monitoraggio e coordinamento dei programmi finalizzati a contrastare il fenomeno della criminalità minorile e giovanile di stampo mafioso.
2.    L’ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di raccordo tra i Ministeri, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le associazioni attive nel campo di contrasto alle mafie. Svolge altresì azioni di monitoraggio e di elaborazione di programmi a livello europeo, nazionale e territoriale.
3.    L’ufficio ha il compito specifico di elaborare una mappatura delle aree a rischio criminalità minorile.


Art. 8.
(Istituzione presso gli Enti locali del Garante dei diritti dell’infanzia)

1. Ogni Ente Locale con popolazione superiore ai 5000 abitanti ha l’obbligo di istituire con apposita delibera e apposito regolamento la figura del Garante dei diritti dell’infanzia, con compiti formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge n. 112 del 12.07.2011.


Art. 9.
(Istituzione delle équipe antimafia minors)

1. Presso i Servizi Sociali degli Enti locali ricadenti nelle aree a rischio, sono istituite le équipe antimafia minors (EAM), con l’obiettivo di elaborare mirate strategie di intervento e recupero in favore dei minori vittime di mafia e dei loro nuclei familiari.
2. Le EAM, formate da almeno 4 unità di personale, sono composte dalle seguenti figure professionali:
a)    assistenti sociali esperti in ambito minorile;
b)    specialisti in psicologia dell’età evolutiva;
c)    mediatori culturali, limitatamente agli interventi riguardanti i minori stranieri;
d)    esperti in sociologia criminale.
3. Le EAM collaborano con l’U.S.S.M. della Giustizia minorile, costituiscono il referente per il tribunale per i minorenni e per gli altri uffici giudiziari del distretto della corte d’appello competente per territorio per tutti i procedimenti civili e amministrativi concernenti i soggetti minorenni.
4. Le EAM si interfacciano e collaborano con le Aziende Sanitarie Locali, con le Istituzioni scolastiche, con le associazioni di volontariato, con l’eventuale tutore/curatore del minore nominato dal Tribunale, con gli eventuali responsabili delle famiglie affidatarie o delle strutture comunitarie che hanno in carico i minori. Le EAM cooperano con il capo della polizia locale e con l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, avvalendosi degli stanziamenti previsti dall’articolo 17 del Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 82.


Art. 10.
(Misure contro la dispersione scolastica e la povertà educativa)

1. Al fine di attuare un efficace contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, le Scuole di ogni ordine e grado, ricadenti nelle aree a rischio individuate dall’Ufficio centrale per la prevenzione e il contrasto della criminalità, hanno facoltà di:
a)    richiedere la formazione di classi con un minor numero di alunni, in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009;
b)    richiedere l’intervento di figure professionali specializzate (psicologi, sociologi, educatori);
c)    attivare corsi di formazione specifici per il personale ATA e i docenti;
d)    istituire équipe educative specializzate in antimafia;
e)    richiedere fondi ad hoc per attivare specifici Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento in collaborazione con le aziende e le associazioni del territorio rivolti ai minori segnalati dai Servizi Sociali comunali o dall’U.S.S.M. della Giustizia minorile;
f)    richiedere fondi e personale necessario ad avviare attività didattiche integrative pomeridiane;
g)    stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportive al fine di avviare attività ricreative e ludiche pomeridiane nei locali scolastici.
2. Presso ciascun Ambito Territoriale degli Uffici Scolastici Regionali è nominato un Referente per la legalità e la dispersione scolastica, con compiti di coordinamento e raccordo per facilitare la comunicazione inter istituzionale e favorire l’individuazione dei bisogni delle singole scuole e l’attuazione delle misure di contrasto della dispersione scolastica e della criminalità minorile.


Art. 11.
(Modifiche al Decreto-Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.)

1. All’articolo 18-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Ai soggetti per i quali è stato accertato che i figli minori non rispettano l’obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, c.622 è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali erogati dagli enti di previdenza obbligatoria”.


Art.11-bis
(Modifiche al testo del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All’articolo 67-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, le parole “al compimento della maggiore età” vengono sostituite con “al
compimento del sedicesimo anno di età”;
b)    dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-bis: “La quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n.68, è attribuita anche in favore di genitori disoccupati di minori a rischio con tendenza a delinquere, purché non destinatari di un provvedimento dell’autorità giudiziaria di imitazione della podestà genitoriale”.


Art.11-ter
(Modifiche al Codice di procedura civile)

1. Dopo l’articolo 556 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 556-bis:
“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'ufficiale giudiziario:
a)    non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b)    non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c»;
c)    nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta preventiva ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. In ogni caso l’iscrizione ipotecaria si cancella automaticamente se non si procede al pignoramento entro i successivi sei mesi;
d)    non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 15 c.p.c. e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
2. All’Art. 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 3, si sostituiscono le parole “che con lui convivono” con le parole “anche se non conviventi”;
b)    al comma 6, in fine, è aggiunto quanto segue: “Se al momento della espropriazione dell’immobile è locato i proventi della locazione vengono acquisiti alla procedura esecutiva e decurtati dal credito”.


Art. 12.
(Istituzione del Fondo per il contrasto della criminalità minorile e della povertà educativa)

1.    Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito il Fondo per il contrasto della criminalità minorile e della povertà educativa, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinato all’attuazione e alla sperimentazione di progetti in favore dei minori a rischio criminalità e marginalità sociale.
2.    Il Fondo è aperto anche al contributo dei privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, che intendono realizzare o promuovere gli interventi e i progetti di cui al comma 1 nel territorio nazionale attraverso donazioni liberali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta.
3.    Il Ministero della Giustizia con proprio decreto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione e di erogazione delle risorse del fondo, anche ai fini di quanto disposto al comma 2.


Art. 13.
(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:
a)    una rimodulazione delle risorse già stanziate nella Legge di bilancio 2022;
b)    gli stanziamenti del PNRR destinati all’inclusione e coesione all'istruzione;
c)    il Fondo per il contrasto della criminalità minorile e della povertà educativa di cui all’art. 12 del presente disegno di legge.