Disposizioni in materia di Comunità Energetiche per la semplificazione dell’iter burocratico e l’incentivazione alla realizzazione di innovativi impianti fotovoltaici

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da Polo Liceale Statale R. Mattioli di Vasto (Chieti) e Liceo scientifico Liceo classico B. Pascal di Pescara, Vasto (Chieti) - Pescara
Disposizioni in materia di Comunità Energetiche per la semplificazione dell’iter burocratico e l’incentivazione alla realizzazione di innovativi impianti fotovoltaici

Onorevoli Senatori, il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere intende favorire il processo di transizione energetica favorendo la realizzazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche (CE). La Comunità Energetica rientra nel più vasto campo di lotta ai cambiamenti climatici in cui l’Europa è da tempo protagonista sullo scenario mondiale, attraverso politiche mirate di efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, uso efficiente delle risorse, mitigazione dell’impatto ambientale. Le Comunità Energetiche (CE) sono state “introdotte” dall’art.42 bis del Decreto Mille proroghe 2020 e permettono ai cittadini, cooperative e imprese di unirsi per «autoprodurre e condividere energia elettrica e termica prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili», secondo regole stabilite tra i membri delle comunità stesse con conseguenti benefici economici, sociali e ambientali, con un risparmio medio stimato in bolletta di almeno il 30%, migliorabile di molto a seconda delle scelte tecnologiche. Forme innovative di consumo possono essere attuate attraverso la CE, ossia una coalizione di utenti che, attraverso l'accettazione volontaria di un contratto, collaborano allo scopo di produrre, consumare e gestire energia attraverso uno o più impianti energetici locali. La realizzazione di impianti energetici viene effettuata rispettando il concetto della produzione nelle aree locali dove opera la comunità, all’interno di siti geografici autorizzati nel rispetto dei vincoli ambientali, in cui i cittadini riescono ad autoprodurre e consumare energia in un clima di collaborazione continua. La possibilità di produrre, consumare e scambiare energia prodotta da un impianto di generazione locale permette la realizzazione del principio di autoconsumo, che a sua volta favorisce un comportamento collaborativo e rispettoso dei valori fondamentali di cittadinanza tra gli individui. La nascita di una comunità energetica prevede l’aggregazione di un certo numero di individui produttori e consumatori di energia (prosumers) disposti a condividere impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
L’autoconsumo collettivo deve contribuire a soddisfare i fabbisogni energetici dell’individuo all’interno di un contesto sociale e ambientale specifico, realizzato con una produzione locale.
La comunità energetica, in quanto entità giuridica, può coprire varie parti della catena del valore (generazione, distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione).
Le attività relative alle Comunità Energetiche sono molto diversificate e includono:
•    Approvvigionamento energetico locale.
•    Autonomia energetica.  
•    Preferenza tecnologica per le fonti energetiche distribuite (rispetto agli impianti da fonti energetiche rinnovabili centralizzati o su larga scala).
•    Indipendenza dalla politica energetica nazionale e dai grandi operatori storici.  
•    Partecipazione attiva dei cittadini alla formazione del contesto energetico.  

Attualmente, in molti Stati europei, sono attive varie iniziative di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche, come alcune smart grid comunitarie, che rappresentano reti elettriche intelligenti basate su tecnologie digitali e sulla generazione distribuita dell'energia, con una vasta gamma di attività, che vanno dalla produzione, all’aggregazione, alla ricarica di veicoli elettrici, al riscaldamento locale, ai servizi di fognatura e alla produzione di biogas. A differenza di altri Paesi europei in Italia, fino ad oggi, manca un quadro normativo completo ed organico in grado di fornire un significato economico alle comunità energetiche rinnovabili (CER) e in generale a forme off-grid di produzione e autoconsumo di energia. Tra i progetti messi in campo per la realizzazione di CE non tutti sono riusciti a completare l’iter di attivazione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e solo alcune comunità hanno ricevuto le prime forme di incentivazione. L’analisi dei ritardi nell’avvio dei processi di progettazione e realizzazione delle CE può essere attribuita a diversi fattori come: i complessi percorsi burocratici, la mancanza di incentivi da parte del  Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MITE) e delle regole attuative da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le poche informazioni disponibili a identificare l’ambito di sviluppo delle CER, i ritardi nella ricezione degli incentivi, i preventivi “onerosi” per gli allacci alla rete. Le azioni urgenti da intraprendere sono la pubblicazione dei Decreti attuativi da parte del MITE ed in particolare l’approvazione di nuovi incentivi per facilitare la creazione delle CE.
Lo sviluppo delle CE permette ai cittadini italiani di contribuire attivamente alla transizione energetica, favorendo l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. La promozione delle CE favorisce il processo di sviluppo sostenibile del nostro Paese, rafforzando il dibattito pubblico sull’argomento e valorizzando nuove figure professionali, che occupandosi delle diverse esigenze energetiche possono favorire nuove opportunità di lavoro nel rispetto dell’ambiente.

ART.1
(Definizioni)


Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944, nonché al decreto legislativo 8 novembre 2021, n°199. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)    “prosumer locale”: una tipologia di produttore che consuma l’energia prodotta da fonti rinnovabili presenti in un preciso sito geografico autorizzato e soggetto a specifici vincoli ambientali.
b)    “autoconsumo comunitario”: il consumo in loco dell’energia prodotta da un impianto di generazione locale per rispondere ai propri fabbisogni energetici presenti all’interno dei componenti di una comunità energetica.


ART.2
(Finalità)


1.    La presente legge ha l’obiettivo di accelerare il processo di transizione energetica favorendo la realizzazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche (CE).
2.    La presente legge, inoltre, promuove la partecipazione attiva dei cittadini italiani nel percorso alla transizione energetica, favorendo l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.


ART.3
(Obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica)


1. Al fine di favorire il processo di costituzione delle Comunità Energetiche (CE) devono essere realizzate linee guide chiare e definite da parte delle Autorità Nazionali e Regionali competenti.
2. Nel rispetto delle esigenze ambientali devono essere stabiliti criteri certi per la sostenibilità economica e criteri precisi sui vincoli territoriali, dimensionali e di corretta progettazione.

ART.4
(Obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile)


Al fine di conseguire l’obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, stabilito nell’art.3 del Dlgs 8 novembre 2021, n°199, devono essere attuate procedure burocratiche semplificate per favorire l’iter autorizzativo delle CE.

ART.5
(Sistema di qualificazione e riconoscimento professionale)


1.La valutazione del progetto di realizzazione di un impianto energetico sostenibile, all’interno delle CE, richiede l’individuazione di specifiche figure professionali competenti in grado di valutare adeguatamente i requisiti tecnici nel suddetto progetto.
2.La formazione professionale del personale deve essere svolta con un percorso di apprendimento teorico e con attività laboratoriali di ricerca e sviluppo all’interno di impianti energetici sostenibili esistenti.
3.L’individuazione delle figure responsabili nella gestione delle CE viene effettuata all’interno di uno specifico albo professionale regionale, a cui si accede in base al possesso della relativa abilitazione.

ART.6
(Obiettivo di sensibilizzazione all’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili)


1.Le Istituzioni competenti devono favorire ed incentivare il dibattito pubblico sulla materia delle risorse energetiche rinnovabili per agevolare la riflessione sociale e la partecipazione collettiva alla realizzazione delle CE.
2.Alla realizzazione delle CE deve seguire il processo di disseminazione, con azioni e strategie volte a diffondere le informazioni sui risultati del progetto, in modo da amplificare l'impatto su individui, enti e comunità.

 

il 28/03/2023
D. M. - Angri (Sa)
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 1, comma 1, sostituire le parole : "del presente decreto", con le seguenti : "della presente legge".
Approvato
  • Voti totali: 26
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 29/03/2023
L. N. - Vasto (CH)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

La presente legge, pertanto, favorisce il contrasto alla povertà energetica con la realizzazione delle
CE, dove i membri possono monitorare e ottimizzare i consumi energetici individuali, riducendo la
spesa per le famiglie.
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 25
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 29/03/2023
G. C. - Vasto (CH)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 3, al comma 2, dopo la parola:《rispetto》 inserire le seguenti《delle caratteristiche morfologiche del territorio e》.
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 29/03/2023
C. P. - Vasto (CH)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

La realizzazione delle CE si promuove con la creazione di un sistema di incentivazione adeguato e di
strumenti finanziari utili agli specifici bisogni dei membri della comunità.
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 25
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 30/03/2023
D. L. - Vasto(CH)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

Al fine di agevolare la produzione di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici, occorre semplificare il rilascio della verifica di assoggettabilità a valutazione dell’impatto ambientale per i terreni agricoli.
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1
il 30/03/2023
L. F. - Vasto (CH)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 5, al comma 3, sostituire la parola: «regionale» con la parola «nazionale».
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 25
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 30/03/2023
E. F. - Vasto (CH)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente:

Allo scopo di incoraggiare lo sviluppo delle CE, si istituisce all’interno di ogni Regione un premio per riconoscere l’innovazione tecnologica e il valore sociale della responsabilità personale e collettiva, in riferimento alla tutela dell’ambiente.
Approvato
  • Voti totali: 25
  • Favorevoli: 24
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 1

Onorevoli Senatori, il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere intende favorire il processo di transizione energetica favorendo la realizzazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche (CE). La Comunità Energetica rientra nel più vasto campo di lotta ai cambiamenti climatici in cui l’Europa è da tempo protagonista sullo scenario mondiale, attraverso politiche mirate di efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, uso efficiente delle risorse, mitigazione dell’impatto ambientale. Le Comunità Energetiche (CE) sono state “introdotte” dall’art.42 bis del Decreto Milleproroghe 2020 e permettono ai cittadini, cooperative e imprese di unirsi per «autoprodurre e condividere energia elettrica e termica prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili», secondo regole stabilite tra i membri delle comunità stesse con conseguenti benefici economici, sociali e ambientali, con un risparmio medio stimato in bolletta di almeno il 30%, migliorabile di molto a seconda delle scelte tecnologiche. Forme innovative di consumo possono essere attuate attraverso la CE, ossia una coalizione di utenti che, attraverso l'accettazione volontaria di un contratto, collaborano allo scopo di produrre, consumare e gestire energia attraverso uno o più impianti energetici locali. La realizzazione di impianti energetici viene effettuata rispettando il concetto della produzione nelle aree locali dove opera la comunità, all’interno di siti geografici autorizzati nel rispetto dei vincoli ambientali, in cui i cittadini riescono ad autoprodurre e consumare energia in un clima di collaborazione continua. La possibilità di produrre, consumare e scambiare energia prodotta da un impianto di generazione locale permette la realizzazione del principio di autoconsumo, che a sua volta favorisce un comportamento collaborativo e rispettoso dei valori fondamentali di cittadinanza tra gli individui. La nascita di una comunità energetica prevede l’aggregazione di un certo numero di individui produttori e consumatori di energia (prosumers) disposti a condividere impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L’autoconsumo collettivo deve contribuire a soddisfare i fabbisogni energetici dell’individuo all’interno di un contesto sociale e ambientale specifico, realizzato con una produzione locale. La comunità energetica, in quanto entità giuridica, può coprire varie parti della catena del valore (generazione, distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione). Le attività relative alle Comunità Energetiche sono molto diversificate e includono:
•    Approvvigionamento energetico locale.  
•    Autonomia energetica.   
•    Preferenza tecnologica per le fonti energetiche distribuite (rispetto agli impianti da fonti energetiche rinnovabili centralizzati o su larga scala).
•    Indipendenza dalla politica energetica nazionale e dai grandi operatori storici.   
•    Partecipazione attiva dei cittadini alla formazione del contesto energetico.   
•    Attualmente, in molti Stati europei, sono attive varie iniziative di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche, come alcune smart grid comunitarie, che rappresentano reti elettriche intelligenti basate su tecnologie digitali e sulla generazione distribuita dell'energia, con una vasta gamma di attività, che vanno dalla produzione, all’aggregazione, alla ricarica di veicoli elettrici, al riscaldamento locale, ai servizi di fognatura e alla produzione di biogas.  
A differenza di altri Paesi europei in Italia, fino ad oggi, manca un quadro normativo completo ed organico in grado di fornire un significato economico alle comunità energetiche rinnovabili (CER) e in generale a forme off-grid di produzione e autoconsumo di energia. Tra i progetti messi in campo per la realizzazione di CE non tutti sono riusciti a completare l’iter di attivazione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e solo alcune comunità hanno ricevuto le prime forme di incentivazione.
L’analisi dei ritardi nell’avvio dei processi di progettazione e realizzazione delle CE può essere attribuita a diversi fattori come: i complessi percorsi burocratici, la mancanza di incentivi da parte del  Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MITE) e delle regole attuative da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le poche informazioni disponibili a identificare l’ambito di sviluppo delle CER, i ritardi nella ricezione degli incentivi, i preventivi “onerosi” per gli allacci alla rete. Le azioni urgenti da intraprendere sono la pubblicazione dei Decreti attuativi da parte del MITE ed in particolare l’approvazione di nuovi incentivi per facilitare la creazione delle CE. Lo sviluppo delle CE permette ai cittadini italiani di contribuire attivamente alla transizione energetica, favorendo l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. La promozione delle CE favorisce il processo di sviluppo sostenibile del nostro Paese, rafforzando il dibattito pubblico sull’argomento e valorizzando nuove figure professionali, che occupandosi delle diverse esigenze energetiche possono favorire nuove opportunità di lavoro nel rispetto dell’ambiente.
 
ART.1
(Definizioni)
 
Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944, nonché al decreto legislativo 8 novembre 2021, n°199. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) “prosumer locale”: una tipologia di produttore che consuma l’energia prodotta da fonti rinnovabili presenti in un preciso sito geografico autorizzato e soggetto a specifici vincoli ambientali.
b) “autoconsumo comunitario”: il consumo in loco dell’energia prodotta da un impianto di generazione locale per rispondere ai propri fabbisogni energetici presenti all’interno dei componenti di una comunità energetica.
 
ART.2
(Finalità)


1. La presente legge ha l’obiettivo di accelerare il processo di transizione energetica favorendo la realizzazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche (CE).
2. La presente legge, inoltre, promuove la partecipazione attiva dei cittadini italiani nel percorso alla transizione energetica, favorendo l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
3. La presente legge, pertanto, favorisce il contrasto alla povertà energetica con la realizzazione delle CE, dove i membri possono monitorare e ottimizzare i consumi energetici individuali, riducendo la spesa per le famiglie.     
 
ART.3
(Obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica)


1. Al fine di favorire il processo di costituzione delle Comunità Energetiche (CE) devono essere realizzate linee guide chiare e definite da parte delle Autorità Nazionali e Regionali competenti.
2. Nel rispetto delle caratteristiche morfologiche del territorio e delle esigenze ambientali devono essere stabiliti criteri certi per la sostenibilità economica e criteri precisi sui vincoli territoriali, dimensionali e di corretta progettazione.
3. La realizzazione delle CE si promuove con la creazione di un sistema di incentivazione adeguato e di strumenti finanziari utili agli specifici bisogni dei membri della comunità.      
 
ART.4
(Obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile)


1. Al fine di conseguire l’obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, stabilito nell’art.3 del Dlgs 8 novembre 2021, n°199, devono essere attuate procedure burocratiche semplificate per favorire l’iter autorizzativo delle CE.
2. Al fine di agevolare la produzione di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici, occorre semplificare il rilascio della verifica di assoggettabilità a valutazione dell’impatto ambientale per i terreni agricoli.
 
ART.5
(Sistema di qualificazione e riconoscimento professionale)


1. La valutazione del progetto di realizzazione di un impianto energetico sostenibile, all’interno delle CE, richiede l’individuazione di specifiche figure professionali competenti in grado di valutare adeguatamente i requisiti tecnici nel suddetto progetto.
2. La formazione professionale del personale deve essere svolta con un percorso di apprendimento teorico e con attività laboratoriali di ricerca e sviluppo all’interno di impianti energetici sostenibili esistenti.
3. L’individuazione delle figure responsabili nella gestione delle CE viene effettuata all’interno di uno specifico albo professionale nazionale, a cui si accede in base al possesso della relativa abilitazione.
 
ART.6
(Obiettivo di sensibilizzazione all’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili)


1. Le Istituzioni competenti devono favorire ed incentivare il dibattito pubblico sulla materia delle risorse energetiche rinnovabili per agevolare la riflessione sociale e la partecipazione collettiva alla realizzazione delle CE.
2. Alla realizzazione delle CE deve seguire il processo di disseminazione, con azioni e strategie volte a diffondere le informazioni sui risultati del progetto, in modo da amplificare l'impatto su individui, enti e comunità.
3. Allo scopo di incoraggiare lo sviluppo delle CE si istituisce all’interno di ogni Regione, un premio per riconoscere l’innovazione tecnologica e il valore sociale della responsabilità personale e collettiva, in riferimento alla tutela dell’ambiente.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

L’Unione Europea con il pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” (CEP-Clean Energy Package) ha trattato in modo più approfondito diversi temi energetici tra cui: le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, le prestazioni energetiche degli edifici e il mercato europeo.
In particolare, ci sono due direttive che regolamentano la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La direttiva UE 2018/2001, entrata in vigore il 24 dicembre 2018, vincola gli Stati membri a provvedere collettivamente ad adottare specifiche misure attuative in modo che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32% (articolo 1 e articolo 3, par. 1) e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14% del consumo finale in tale settore (articolo 25, par. 1). La direttiva UE 2018/2001 mette in evidenza le norme relative inerenti a:
- sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- autoconsumo collettivo da tali fonti (articolo 21 e articolo 22);
- utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento/ raffreddamento ed in quello dei trasporti;
-  cooperazione regionale tra gli Stati membri e i Paesi terzi su progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- procedure amministrative;
- informazione e formazione.

La direttiva UE 2019/944, stabilisce norme comuni per la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio dell’energia elettrica, con particolare attenzione ai consumatori. La responsabilizzazione e la tutela dei consumatori sono presenti all’interno di mercati energetici competitivi e flessibili, equi e sostenibili, caratterizzati dall’integrazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dalla libera concorrenza e dalla sicurezza degli approvvigionamenti.
Ad oggi le leggi italiane riguardanti i regolamenti dei consumi delle energie rinnovabili sono:
- Art. 42-bis “Autoconsumo da fonti rinnovabili”, inserito nel Decreto Milleproroghe 162/2019 (in vigore dal 01/03/2020. Modificato nella Legge del 28/02/2020 n. 8);
- Dlgs 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).
L’art.42-bis prevede limiti e regolamenti nella gestione delle energie rinnovabili. Ribadisce la possibilità di realizzare comunità energetiche e di partecipare a progetti per il consumo collettivo da fonti rinnovabili, sia nell’impresa che nelle abitazioni.  Apporta delle modifiche anche alla direttiva 2009/72 del Parlamento europeo e ripropone una libertà di scelta, per privati e imprese, circa la creazione di nuove rotte commerciali con la garanzia di prezzi ridotti, al fine di ottenere maggiori livelli di servizio favorendo lo sviluppo sostenibile. Il Dlgs 199/2021 ha lo scopo di velocizzare i percorsi di crescita rinnovabile, disponendo di indicazioni per le comunità energetiche, in conformità con gli obiettivi dell’UE di decarbonizzazione completa entro il 2050. In esso vengono elencati gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi, e i fattori burocratici per il raggiungimento degli obiettivi. Con questi metodi ci si è posti come scopo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

 

Approfondimento tematico

La produzione e il consumo di energia in modo più sostenibile rappresentano alcuni dei traguardi principali della nostra società. I problemi relativi all’energia e all’ambiente sono al vertice tra quelli da risolvere per garantire alle prossime generazioni un futuro sostenibile. L’utilizzo di nuove tecnologie rappresenta la strada da percorrere per la produzione energetica sostenibile che permette di sviluppare un’adeguata rete di distribuzione, necessaria a soddisfare le diverse esigenze energetiche. La costante ricerca del maggior rendimento possibile porta a non rispettare l’integrità dei diversi ecosistemi terrestri e a favorire il cambiamento climatico, con il riscaldamento globale e la perdita della biodiversità. Una nuova strategia energetica può essere realizzata quando il cittadino europeo diventa protagonista attivo nella gestione dell’economia dei flussi energetici, traendo benefici economici nel rispetto delle esigenze ambientali. Tra le forme tecnologicamente più innovative che si possono realizzare troviamo le Comunità Energetiche (CE), un raggruppamento di utenti che condividono attraverso l’accettazione di un contratto, la volontà di collaborare tra loro al fine di produrre, consumare e gestire energia, realizzando uno o più impianti energetici locali.
Le (CE) sono caratterizzate da uno specifico obiettivo, che è quello di fornire energia rinnovabile a costi accessibili per i propri membri, senza sottostare alle esigenze del profitto economico incondizionato. La realizzazione di impianti energetici viene effettuata rispettando il concetto della produzione locale, all’interno di siti geografici con specifiche autorizzazioni ambientali, in cui i cittadini possono autoprodurre e consumare energia interagendo positivamente.
Il concetto di autoconsumo permette di provvedere al proprio fabbisogno energetico, attraverso la produzione, l’accumulo e il consumo di energia nello stesso luogo. Così facendo il cittadino produttore e consumatore (prosumer) diventa protagonista attivo nella gestione dei flussi energetici, godendo di benefici economici, sia per la spesa individuale che per la vendita in rete della parte di energia non utilizzata, e così facendo può facilitare lo sviluppo sostenibile del Paese.
Le Comunità Energetiche “introdotte” dall’art.42 bis del Decreto Milleproroghe 2020, permettono a cittadini, cooperative e imprese di unirsi per “autoprodurre e condividere energia elettrica e termica prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, secondo regole stabilite tra i membri delle comunità stesse con conseguenti benefici economici, sociali e ambientali.
Le Comunità Energetiche di distinguono in:
“Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER o REC), inclusa nella direttiva (UE) 2018/2001;
 “Comunità Energetiche dei Cittadini” (CEC), inclusa nella direttiva (UE) 2019/944.   
Le attività relative alle Comunità Energetiche possono essere molto diversificate e includere:  
•    Approvvigionamento energetico locale.  
•    Autonomia energetica.  
•    Preferenza tecnologica per le fonti energetiche distribuite (rispetto agli impianti di fonti energetiche rinnovabili FER centralizzati o su larga scala).  
•    Indipendenza dalla politica energetica nazionale e dai grandi operatori storici.  
•    Partecipazione attiva dei cittadini alla formazione del contesto energetico.  
A differenza di altri Paesi europei in Italia, fino ad oggi, è mancato un quadro normativo organico che consentisse di dare un significato economico alla Comunità Energetica rinnovabile e in generale a forme off-grid di produzione e autoconsumo di energia.  
Le comunità energetiche offrono numerosi vantaggi sia a livello economico che ambientale. Tra i principali benefici si annoverano:
 
•    Risparmio economico (le CE consentono ai membri di condividere la produzione e l’uso dell’energia, riducendo i costi complessivi dell’energia elettrica. Inoltre, i membri possono vendere l’eccesso di energia prodotta ai fornitori di energia locale, ottenendo un reddito supplementare).

•    Benefici ambientali (le CE possono utilizzare fonti di energia rinnovabile come il sole, il vento e l’acqua per generare energia, riducendo così l’utilizzo di combustibili fossili e la conseguente emissione di gas serra e altre emissioni inquinanti. Questo aiuta a mitigare l’impatto del cambiamento climatico e a proteggere l’ambiente).

•    Contrasto alla povertà energetica (le CE possono aiutare a combattere la povertà energetica, poiché i membri possono condividere l’energia prodotta e i costi associati alla produzione e alla distribuzione dell’energia).

•    Risparmio energetico (le CE incoraggiano l’efficienza energetica e il risparmio di energia, poiché i membri sono incentivati a utilizzare l’energia in modo responsabile e a ridurre gli sprechi. Questo contribuisce anche a ridurre i costi complessivi dell’energia elettrica).

•    Economia collaborativa (le CE incoraggiano la collaborazione e la condivisione tra i membri, promuovendo l’economia collaborativa e il senso di comunità. Tale condizione può portare a una maggiore coesione sociale e a una maggiore fiducia tra i membri della comunità, poiché tutti lavorano insieme per un obiettivo comune).

Inoltre, le CE possono incoraggiare l’innovazione tecnologica e l’adozione di nuove tecnologie energetiche, come il sistema di batterie di stoccaggio dell’energia, la gestione intelligente dell’energia e l’integrazione della mobilità elettrica. Tutto questo può portare a un miglioramento generale dell’efficienza e dell’accessibilità dell’energia, non solo all’interno della comunità, ma anche a livello più ampio. In sintesi, le comunità energetiche rappresentano un modo innovativo e sostenibile per gestire l’energia elettrica, fornendo benefici economici, ambientali e sociali. L’adozione di tali modelli di energia collaborativa potrebbe quindi contribuire a un futuro più sostenibile ed equo per tutti i cittadini.