Disposizioni per la sperimentazione di un sistema telematico per l’esercizio del diritto di voto

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da I.I.S. G. B. Pentasuglia, Matera
Disposizioni per la sperimentazione di un sistema telematico per l’esercizio del diritto di voto

ONOREVOLI SENATORI! – L’articolo 48 della Costituzione italiana afferma che il voto è personale ed uguale, libero e segreto ed è garantito a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. La legge stabilisce requisiti e modalità affinché l’esercizio del diritto di voto sia reso effettivo anche per i cittadini residenti all’estero. Gli iscritti all’AIRE infatti e anche gli elettori italiani e i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi, in un paese estero in cui sono anagraficamente residenti nella data di svolgimento della consulta¬zione elettorale (elezioni politiche e referendum nazionali) possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (Legge 27/12/2001, n. 459, art. 4-bis).
Il diritto di votare in un Comune diverso da quello di residenza è inoltre previsto per alcune categorie di soggetti, come ad esempio Militari e gli appartenenti ai corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo Nazio¬nale dei Vigili del fuoco, Naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di embargo.
È evidente che tutto ciò determina una disparità di trattamento tra i cittadini per cui ad esempio oggi un studente che frequenta l’Erasmus a Madrid può esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza mentre uno studente lucano che studia al Politecnico di Milano può farlo solo prendendosi carico dei costi, sia economici sia in termini di tempo, necessari per tornare a casa. E’ pertanto necessario un intervento normativo che dia attuazione a quanto disposto dal principio di cui al secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione che richiede la rimozione di ogni ostacolo di ogni ordine economico e sociale che impedisca l’effettiva partecipazione al processo democratico del nostro Paese.
L’aumento esponenziale dei fuori sede, negli ultimi anni, ha quindi di fatto comportato una crescita lenta e incontrovertibile del fenomeno dell’astensionismo. Andando a visionare i dati acquisiti dall’ISTAT si può fa-cilmente osservare il calo dell’affluenza alle urne, rispetto al 2006, di oltre 20 punti percentuali rendendo il 2022 l’anno con la percentuale più bassa di votanti attivi nella storia della Repubblica con solo il 63,9% degli elettori che hanno espresso il loro diritto di voto contro l’84,2% di 14 anni prima.
Questo dato allarmante è il risultato di diversi fattori quali la disaffezione dei cittadini nei confronti della vita politica, la continua modifica delle leggi elettorali, il sistema maggioritario o le liste bloccate che impediscono al cittadino la scelta del proprio elettore ma certamente un’attenzione particolare occorre prestare anche ai numeri relativi a quel segmento di elettori che non possono votare perché sono domiciliati in un Comune diverso da quello di residenza. Secondo i dati ISTAT, i fuorisede ammontano a più di 5 milioni di persone nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, dei quali 591 mila studenti fuorisede. Altri dati forniti dall’ISTAT ci permettono di osservare la diretta correlazione tra le percentuali dei fuori sede e quelle dei votanti attivi delle rispettive regioni. Gli spostamenti vanno dal Sud verso il Nord e i dati delle elezioni di Settembre 2022 confermano che le regioni del mezzogiorno sono state quelle con l’affluenza minore di elettori.
Di seguito i dati delle regioni più colpite da questo fenomeno:
1.    Calabria: 50,8% degli elettori che hanno espresso il loro diritto di voto con 7% di elettori fuori-sede;
2.    Sardegna: 53,2% degli elettori con 6,5% di elettori fuorisede;
3.    Campania: 53,3% degli elettori con 4,9% di elettori fuorisede;
4.    Molise: 56,6% degli elettori con 7,2% di elettori fuorisede;
5.    Puglia: 56,6% degli elettori con 6,3% di elettori fuorisede;
6.    Sicilia: 57,3% degli elettori con 5,8% di elettori fuorisede;
7. Basilicata: 58,8% degli elettori con 7,8% di elettori fuorisede. Al contrario nelle regioni del Settentrione si verifica l’effetto opposto:
1.    Emilia-Romagna: 72% degli elettori con 2,7% fuorisede;
2.    Veneto: 70% degli elettori con 2,9% fuorisede;
3.    Lombardia: 70% degli elettori con 2,2% fuorisede;
4.    Piemonte: 66% degli elettori con 2,4% fuorisede;
5.    Trentino Alto-Adige: 66% degli elettori con 2,7% fuorisede.
Numerose sono le sollecitazioni che nel corso di oltre 10 anni sono pervenute in ordine al tema in oggetto, ma ad oggi l’Italia, insieme a Cipro e Malta, è l’unico paese in Europa a non riconoscere il diritto di votare al di fuori della Comune di residenza. Ad ogni tornata elettorale il tema riemerge e tante sono le riflessioni e i progetti di legge che ad oggi hanno tentato di trovare un equilibrio tra esigenze di non alterare la rappresentatività delle istituzioni, e quindi la democrazia, e il superamento dall’altro del fenomeno dell’astensionismo.
Il disegno di legge in oggetto, prevede la sperimentazione di un sistema telematico di voto per l’esercizio del quale l’elettore dovrà presentare domanda telematica con la propria Identità digitale all’ufficio elettora¬le del Comune di residenza.
Successivamente, dovrà recarsi all’Ufficio elettorale per l’identificazione e il rilascio di “codici di sicurezza” necessari per l’accesso alla piattaforma telematica con conseguente cancellazione dalla lista elettorale per quella consultazione. L’ufficio elettorale provvederà al rilascio di una ricevuta che attesta l’avvenuta pre¬sentazione delle domande, contenga i codici di sicurezza fondamentali per l’accesso alla piattaforma tele¬matica e indichi all’elettore la sezione del Comune in cui è stato eletto il domicilio in cui poter votare. Si procederà alla creazione di una piattaforma centralizzata, che metterà in collegamento ciascun collegio e¬lettorale e consentirà a ciascun cittadino di poter esprimere il proprio voto con riferimento al proprio colle¬gio elettorale di appartenenza in modo da non determinare un’alterazione della rappresentanza. Il sistema telematico genererà un elenco di elettori che hanno espresso la volontà di votare nel Comune di domicilio, distinto per le relative sezioni elettorali a cui ciascun elettore verrà assegnato in base al luogo di domicilio.
Il Presidente del seggio riceverà un elenco generato dal sistema dei cittadini aventi diritto al voto sulla rela¬tiva sezione; in ognuna di quest’ultime verrà istituito un seggio telematico.
L’utilizzo dei codici di sicurezza permetterà all’elettore l’accesso ad un’applicazione, predisposta dal Mini¬stero dell’Interno, la quale genererà una “chiave di voto” di durata limitata e utilizzabile una sola volta che consentirà all’elettore di esprimere il voto in sicurezza con riferimento al collegio elettorale di competenza.
Il Presidente di seggio consentirà l’esercizio del voto verificando l’identità mediante esibizione di un docu¬mento di identità in corso di validità e tessera elettorale. L’elettore accederà alla piattaforma utilizzando la propria identità digitale e i codici di sicurezza rilasciati dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza. L’applicativo verificherà che i dati inseriti siano corretti e l’inserimento della chiave di voto permetterà all’elettore l’espressione del proprio diritto di voto. Una volta effettuato l’operazione di voto il Presidente registrerà che il cittadino ha votato.
La partecipazione diretta alla vita politica del proprio paese è un principio fondamentale della democrazia ed è dunque necessario adottare al più presto un provvedimento normativo che garantisca a tutte le cate¬gorie di cittadini parità nell’esercizio del diritto di voto.


Art. 1
(Diritto di voto nel comune di attuale domicilio per i fuorisede)


1. Gli elettori che per per motivi di studio, lavoro o cura sono temporaneamente domiciliati in un Comune ubicato in un territorio differente dal Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti come elettori hanno la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel Comune in cui hanno designato il proprio attuale domicilio.


Art. 2
(Indicazioni generali per espletare il diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza)


1. Per l’esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza, gli elettori che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l’onere di presentare una domanda in via telematica, utilizzando l’identità digitale SPID all’Ufficio elettorale del Comune di residenza 45 giorni prima della data prevista dalla consultazione elettorale.
2. L’elettore ha l’obbligo di allegare la seguente certificazione:
a)    il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una Regione diversa da quella in cui l'elettore ha il Comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;
b)    una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un Comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
c)    un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una Regione diversa da quella dove si trova il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la
richiesta è presentata per motivi di cura.
    3.    L’elettore successivamente, nel termine dei 45 giorni, deve recarsi all’ufficio elettorale per
l’identificazione e il rilascio di codici di sicurezza necessari per l’accesso alla piattaforma, validi una sola volta.
    4.    L’Ufficio elettorale provvederà al rilascio di una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione
della domanda, contenga i codici di sicurezza fondamentali per l’accesso alla piattaforma telematica e indichi all’elettore la sezione del Comune in cui è stato eletto il domicilio in cui poter votare.


Art. 3
(Realizzazione plico virtuale)


1.    Verrà creato un server che metterà in collegamento tutti i collegi elettorali generando il plico virtuale relativo al collegio elettorale di competenza.
2.    L’utilizzo dei codici di sicurezza permetterà all’elettore l’accesso ad un’applicazione, predisposta dal Ministero dell’Interno, la quale genererà una “chiave di voto” di durata limitata e utilizzabile una sola volta che consentirà all’elettore di esprimere il voto in sicurezza con riferimento al collegio elettorale di competenza.


Art. 4
(Formazione elenco aggiuntivo degli elettori per sezione)


1.    Il sistema telematico genera un elenco di elettori che hanno espresso la volontà di votare nel Comune di domicilio distinto per le relative sezioni elettorali, a cui verranno assegnati in base al luogo di domicilio.
2.    Il Presidente del seggio riceve un elenco generato dal sistema dei cittadini aventi diritto al voto sulla relativa sezione.
3.    In ogni sezione verrà istituito un seggio telematico.


Art. 5
(Accesso alla piattaforma)


1.    Il Presidente di seggio consente l’esercizio del diritto di voto verificando l’identità mediante l’esibizione di un documento di identità in corso di validità, tessera elettorale e ricevuta di presentazione della domanda telematica.
2.    L’elettore accede alla piattaforma utilizzando la propria identità digitale e i codici di sicurezza rilasciati dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza.
3.    L’applicativo verifica che i dati inseriti siano corretti e l’inserimento della chiave di voto permetterà all’elettore l’espressione del proprio diritto di voto.


Art. 6
(Validazione del voto)


1.    Per concludere la procedura telematica di voto è necessario che il cittadino si disconnetta dal sistema e solo in quel momento il voto sarà registrato e la “chiave di voto” sarà eliminata garantendo la memorizzazione della scheda elettorale nel Comune di residenza dell’elettore senza possibilità di alcuna alterazione.
2.    Il Presidente di seggio, terminata l’operazione di voto, registra su un apposito verbale che l’elettore ha votato.


Art. 7
(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in occasione delle consultazioni referendarie, per le elezioni del Parlamento europeo spettanti all’Italia (Legge 24 gennaio 1979, n.18), per le elezioni dei rappresentanti della Camera dei deputati (D.P.R. 20 marzo 1957, n.361), per le elezioni dei rappresentati al Senato della Repubblica (D.L.G.S. 20 dicembre 1993, n.533).


Art. 8
(Delega al Governo per la realizzazione della piattaforma con relativo applicativo)


1. Ai sensi dell’articolo 76 Cost., entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)    La realizzazione di un sistema telematico, con relativo applicativo, che garantisca che il voto sia personale grazie all’utilizzo della propria identità digitale SPID;Le modalità telematiche di voto devono garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 48 Cost. in merito alla libertà e segretezza del voto.

   Art. 9
(Copertura finanziaria)


1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione della quota eventualmente richiesta del Fondo di cui all’art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

il 22/03/2023
M. S. - Matera
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1

All'art. 3, al comma 1, sostituire le parole: "Verrà creato un server che" con le seguenti: "Il server".
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 22/03/2023
M. D. G. - Matera
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.2

All'art. 3, al comma 2, dopo le parole: "di durata limitata" inserire le seguenti: "allo scadere della consultazione elettorale".
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 1
il 22/03/2023
P. C. - Garaguso (MT)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.1
All'art. 4, al comma 1, sostituire le parole: "a cui verranno" con le seguenti: "alle quali sono stati".
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 5
  • Astenuti: 1
il 22/03/2023
M. G. - Matera
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.2
All'art. 4, al comma 2, dopo la parola: "elenco" inserire le seguenti: "digitale scaricabile".
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 2
il 22/03/2023
L. D. M. - matera
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.3
All'art. 4, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2 bis. Il Presidente di seggio procede a scaricare in formato cartaceo l'elenco dei cittadini aventi diritto di voto nella relativa sezione sul quale l'elettore apporrà la propria firma"
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 3
il 22/03/2023
D. G. - Matera (MT)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento n. 6.1
All'art. 6, al comma 1, sostituire le parole: "Per concludere la procedura telematica di voto è necessario che il cittadino si disconnetta dal sistema" con le parole: "Una volta che il cittadino ha votato il sistema, dopo aver chiesto conferma dell'espressione di voto, procederà all'automatica disconnessione".
Approvato
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 5

ONOREVOLI SENATORI! – L’articolo 48 della Costituzione italiana afferma che il voto è personale ed uguale, libero e segreto ed è garantito a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. La legge stabilisce requisiti e modalità affinché l’esercizio del diritto di voto sia reso effettivo anche per i cittadini residenti all’estero. Gli iscritti all’AIRE infatti e anche gli elettori italiani e i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi, in un paese estero in cui sono anagraficamente residenti nella data di svolgimento della consultazione elettorale (elezioni politiche e referendum nazionali) possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (Legge 27/12/2001, n. 459, art. 4-bis). Il diritto di votare in un Comune diverso da quello di residenza è inoltre previsto per alcune categorie di soggetti, come ad esempio Militari e gli appartenenti ai corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di embargo. È evidente che tutto ciò determina una disparità di trattamento tra i cittadini per cui ad esempio oggi un studente che frequenta l’Erasmus a Madrid può esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza mentre uno studente lucano che studia al Politecnico di Milano può farlo solo prendendosi carico dei costi, sia economici sia in termini di tempo, necessari per tornare a casa. È pertanto necessario un intervento normativo che dia attuazione a quanto disposto dal principio di cui al secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione che richiede la rimozione di ogni ostacolo di ogni ordine economico e sociale che impedisca l’effettiva partecipazione al processo democratico del nostro Paese. L’aumento esponenziale dei fuori sede, negli ultimi anni, ha quindi di fatto comportato una crescita lenta e incontrovertibile del fenomeno dell’astensionismo. Andando a visionare i dati acquisiti dall’ISTAT si può facilmente osservare il calo dell’affluenza alle urne, rispetto al 2006, di oltre 20 punti percentuali rendendo il 2022 l’anno con la percentuale più bassa di votanti attivi nella storia della Repubblica con solo il 63,9% degli elettori che hanno espresso il loro diritto di voto contro l’84,2% di 14 anni prima. Questo dato allarmante è il risultato di diversi fattori quali la disaffezione dei cittadini nei confronti della vita politica, la continua modifica delle leggi elettorali, il sistema maggioritario o le liste bloccate che impediscono al cittadino la scelta del proprio elettore ma certamente un’attenzione particolare occorre prestare anche ai numeri relativi a quel segmento di elettori che non possono votare perché sono domiciliati in un Comune diverso da quello di residenza. Secondo i dati ISTAT, i fuorisede ammontano a più di 5 milioni di persone nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, dei quali 591 mila studenti fuorisede. Altri dati forniti dall’ISTAT ci permettono di osservare la diretta correlazione tra le percentuali dei fuori sede e quelle dei votanti attivi delle rispettive regioni. Gli spostamenti vanno dal Sud verso il Nord e i dati delle elezioni di settembre 2022 confermano che le regioni del mezzogiorno sono state quelle con l’affluenza minore di elettori.
Di seguito i dati delle regioni più colpite da questo fenomeno:
1.    Calabria: 50,8% degli elettori che hanno espresso il loro diritto di voto con 7% di elettori fuori-sede;
2.    Sardegna: 53,2% degli elettori con 6,5% di elettori fuorisede;
3.    Campania: 53,3% degli elettori con 4,9% di elettori fuorisede;
4.    Molise: 56,6% degli elettori con 7,2% di elettori fuorisede;
5.    Puglia: 56,6% degli elettori con 6,3% di elettori fuorisede;
6.    Sicilia: 57,3% degli elettori con 5,8% di elettori fuorisede;
7. Basilicata: 58,8% degli elettori con 7,8% di elettori fuorisede. Al contrario nelle regioni del Settentrione si verifica l’effetto opposto:
1.    Emilia-Romagna: 72% degli elettori con 2,7% fuorisede;
2.    Veneto: 70% degli elettori con 2,9% fuorisede;
3.    Lombardia: 70% degli elettori con 2,2% fuorisede;
4.    Piemonte: 66% degli elettori con 2,4% fuorisede;
5.    Trentino Alto-Adige: 66% degli elettori con 2,7% fuorisede.
Numerose sono le sollecitazioni che nel corso di oltre 10 anni sono pervenute in ordine al tema in oggetto, ma ad oggi l’Italia, insieme a Cipro e Malta, è l’unico paese in Europa a non riconoscere il diritto di votare al di fuori della Comune di residenza. Ad ogni tornata elettorale il tema riemerge e tante sono le riflessioni e i progetti di legge che ad oggi hanno tentato di trovare un equilibrio tra esigenze di non alterare la rappresentatività delle istituzioni, e quindi la democrazia, e il superamento dall’altro del fenomeno dell’astensionismo. Il disegno di legge in oggetto, prevede la sperimentazione di un sistema telematico di voto per l’esercizio del quale l’elettore dovrà presentare domanda telematica con la propria Identità digitale all’ufficio elettorale del Comune di residenza. Successivamente, dovrà recarsi all’Ufficio elettorale per l’identificazione e il rilascio di “codici di sicurezza” necessari per l’accesso alla piattaforma telematica con conseguente cancellazione dalla lista elettorale per quella consultazione. L’ufficio elettorale provvederà al rilascio di una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione delle domande, contenga i codici di sicurezza fondamentali per l’accesso alla piattaforma telematica e indichi all’elettore la sezione del Comune in cui è stato eletto il domicilio in cui poter votare. Si procederà alla creazione di una piattaforma centralizzata, che metterà in collegamento ciascun collegio elettorale e consentirà a ciascun cittadino di poter esprimere il proprio voto con riferimento al proprio collegio elettorale di appartenenza in modo da non determinare un’alterazione della rappresentanza. Il sistema telematico genererà un elenco di elettori che hanno espresso la volontà di votare nel Comune di domicilio, distinto per le relative sezioni elettorali a cui ciascun elettore verrà assegnato in base al luogo di domicilio. Il Presidente del seggio riceverà un elenco generato dal sistema dei cittadini aventi diritto al voto sulla relativa sezione; in ognuna di quest’ultime verrà istituito un seggio telematico. L’utilizzo dei codici di sicurezza permetterà all’elettore l’accesso ad un’applicazione, predisposta dal Ministero dell’Interno, la quale genererà una “chiave di voto” di durata limitata e utilizzabile una sola volta che consentirà all’elettore di esprimere il voto in sicurezza con riferimento al collegio elettorale di competenza. Il Presidente di seggio consentirà l’esercizio del voto verificando l’identità mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità e tessera elettorale. L’elettore accederà alla piattaforma utilizzando la propria identità digitale e i codici di sicurezza rilasciati dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza. L’applicativo verificherà che i dati inseriti siano corretti e l’inserimento della chiave di voto permetterà all’elettore l’espressione del proprio diritto di voto. Una volta effettuato l’operazione di voto il Presidente registrerà che il cittadino ha votato. La partecipazione diretta alla vita politica del proprio paese è un principio fondamentale della democrazia ed è dunque necessario adottare al più presto un provvedimento normativo che garantisca a tutte le categorie di cittadini parità nell’esercizio del diritto di voto.


Art. 1
(Diritto di voto nel comune di attuale domicilio per i fuorisede)

1. Gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura sono temporaneamente domiciliati in un Comune ubicato in un territorio differente dal Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti come elettori hanno la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel Comune in cui hanno designato il proprio attuale domicilio.

Art. 2
(Indicazioni generali per espletare il diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza)

1. Per l’esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza, gli elettori che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l’onere di presentare una domanda in via telematica, utilizzando l’identità digitale SPID all’Ufficio elettorale del Comune di residenza 45 giorni prima della data prevista dalla consultazione elettorale.
2. L’elettore ha l’obbligo di allegare la seguente certificazione:
a)    il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una Regione diversa da quella in cui l'elettore ha il Comune di residenza, se la richiesta è presentata da uno studente fuorisede;
b)    una copia del contratto di lavoro, o una certificazione del proprio datore di lavoro, se la richiesta è presentata da un lavoratore domiciliato in un Comune situato in una regione diversa da quella dove si trova il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
c)    un certificato medico che attesta la necessità di eleggere il domicilio in un comune situato in una Regione diversa da quella dove si trova il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, se la richiesta è presentata per motivi di cura.
    3.    L’elettore successivamente, nel termine dei 45 giorni, deve recarsi all’ufficio elettorale per l’identificazione e il rilascio di codici di sicurezza necessari per l’accesso alla piattaforma, validi una sola volta.
    4.    L’Ufficio elettorale provvederà al rilascio di una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione
della domanda, contenga i codici di sicurezza fondamentali per l’accesso alla piattaforma telematica e indichi all’elettore la sezione del Comune in cui è stato eletto il domicilio in cui poter votare.


Art. 3
(Realizzazione plico virtuale)

1.    Il server metterà in collegamento tutti i collegi elettorali generando il plico virtuale relativo al collegio elettorale di competenza.
2.    L’utilizzo dei codici di sicurezza permetterà all’elettore l’accesso ad un’applicazione, predisposta dal Ministero dell’Interno, la quale genererà una “chiave di voto” di durata limitata allo scadere della consultazione elettorale e utilizzabile una sola volta che consentirà all’elettore di esprimere il voto in sicurezza con riferimento al collegio elettorale di competenza.


Art. 4
(Formazione elenco aggiuntivo degli elettori per sezione)

1.    Il sistema telematico genera un elenco di elettori che hanno espresso la volontà di votare nel Comune di domicilio distinto per le relative sezioni elettorali alle quali sono stati assegnati in base al luogo di domicilio.
2.    Il Presidente del seggio riceve un elenco digitale scaricabile generato dal sistema dei cittadini aventi diritto al voto sulla relativa sezione.
3.    Il Presidente di seggio procede a scaricare in formato cartaceo l’elenco dei cittadini aventi diritto al voto nella relativa sezione sul quale l’elettore apporrà la propria firma.
4.    In ogni sezione verrà istituito un seggio telematico.


Art. 5
(Accesso alla piattaforma)

1.    Il Presidente di seggio consente l’esercizio del diritto di voto verificando l’identità mediante l’esibizione di un documento di identità in corso di validità, tessera elettorale e ricevuta di presentazione della domanda telematica.
2.    L’elettore accede alla piattaforma utilizzando la propria identità digitale e i codici di sicurezza rilasciati dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza.
3.    L’applicativo verifica che i dati inseriti siano corretti e l’inserimento della chiave di voto permetterà all’elettore l’espressione del proprio diritto di voto.


Art. 6
(Validazione del voto)

1.    Una volta che il cittadino ha votato il sistema, dopo aver chiesto conferma dell’espressione di voto, procederà all’automatica disconnessione dal sistema e solo in quel momento il voto sarà registrato e la “chiave di voto” sarà eliminata garantendo la memorizzazione della scheda elettorale nel Comune di residenza dell’elettore senza possibilità di alcuna
alterazione.
2.    Il Presidente di seggio, terminata l’operazione di voto, registra su un apposito verbale che l’elettore ha votato.


Art. 7
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in occasione delle consultazioni referendarie, per le elezioni del Parlamento europeo spettanti all’Italia (Legge 24 gennaio 1979, n.18), per le elezioni dei rappresentanti della Camera dei deputati (D.P.R. 20 marzo 1957, n.361), per le elezioni dei rappresentati al Senato della Repubblica (D.L.G.S. 20 dicembre 1993, n.533).


Art. 8
(Delega al Governo per la realizzazione della piattaforma con relativo applicativo)

1. Ai sensi dell’articolo 76 Cost., entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)    La realizzazione di un sistema telematico, con relativo applicativo, che garantisca che il voto sia personale grazie all’utilizzo della propria identità digitale SPID;
b)    Le modalità telematiche di voto devono garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 48 Cost. in merito alla libertà e segretezza del voto.


Art. 9
(Copertura finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione della quota eventualmente richiesta del Fondo di cui all’art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

approfondimento normativo

Approfondimento tematico

Sperimentazione di un sistema telematico per l’esercizio del diritto di voto.
Il diritto di voto è riconosciuto nell’articolo 48 della Costituzione in cui si afferma che il voto è personale, uguale, libero e segreto ed è un diritto/dovere il suo esercizio. Eppure il diritto di elettorato attivo ancora oggi, in un’era di profondi cambiamenti incontra difficoltà al suo effettivo esercizio legate ai frequenti trasferimenti che per motivi diversi, di studio, di lavoro o di cura determinano l’impossibilità di esercitare tale diritto nel Comune di residenza, nelle cui liste elettorali l’elettore risulta iscritto. La possibilità di votare in un comune diverso da quello di residenza è già previsto in alcuni casi e per talune categorie di soggetti.
Alle ultime elezioni, infatti, non solo gli iscritti all’AIRE ma anche gli elettori italiani e i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi, in un paese estero in cui sono anagraficamente residenti nella data di svolgimento della consultazione elettorale (elezioni politiche e referendum nazionali) possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (Legge 27/12/2001, n. 459, art. 4-bis).
Il diritto di votare in un comune diverso da quello di residenza è inoltre previsto per alcune categorie di soggetti, come ad esempio Militari e gli appartenenti ai corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di embargo.
E’ evidente che ciò determina una disparità di trattamento tra i cittadini per cui ad esempio oggi un studente che frequenta l’Erasmus a Madrid può esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza mentre uno studente lucano che studia al Politecnico di Milano può farlo solo prendendosi carico dei costi, sia economici sia in termini di tempo, necessari per tornare a casa. E’ pertanto necessario un intervento normativo che dia attuazione a quanto disposto dal principio di cui al secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione che richiede la rimozione di ogni ostacolo di ogni ordine economico e sociale che impedisca l’effettiva partecipazione al processo democratico del nostro Paese.
Il disegno di legge in oggetto nasce quindi dalla necessità di dare effettività al diritto e dovere di voto per tutti coloro che per motivi diversi non possono raggiungere i Comuni di residenza, in occasione delle consultazioni elettorali, indicando modalità concrete per il suo esercizio al fine di consentire ai cittadini la partecipazione in condizione di parità alla vita politica del nostro Stato.
Nell’elaborazione del nostro disegno di legge si è partiti dall’analisi delle proposte di legge già in esame presso le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato e la cui discussione va attualmente nel senso di favorire il voto per corrispondenza o il voto anticipato per coloro che ne facciano richiesta.
Entrambi accolgono le numerose sollecitazioni che nel corso di oltre 10 anni sono pervenute in ordine al tema in oggetto. Ad ogni tornata elettorale, infatti, il tema riemerge e numerosi sono le riflessioni e i progetti di legge che ad oggi hanno tentato di trovare un equilibrio tra esigenze di non alterare la rappresentatività delle istituzioni, e quindi la democrazia, e il superamento del fenomeno dell’astensionismo legato in parte alla disaffezione rispetto alla politica ma anche alle difficoltà di esercitare il proprio diritto/dovere di voto per coloro che per motivi diversi sono lontani dal Comune di residenza dove sono iscritti come elettori.
I dati infatti sull’astensionismo mostrano un calo dei votanti lento e inesorabile. Si è passati infatti dal 84,2% del 2006 al 75,2% del 2013. Ancora più tragica la situazione nell'anno 2022, anno nel quale si è registrata la percentuale più bassa di tutti i tempi in Italia, ovvero il 63,9%.
Più nel dettaglio, la Regione in cui si è votato di meno è stata la Calabria (50,8% di affluenza), seguita dalla Sardegna (53,2%), dalla Campania (53,3%), dal Molise (56,6%), dalla Puglia (56,6%), dalla Sicilia (57,3%) e dalla Basilicata (58,8%).
Se si confrontano questi dati con quelli relativi alla presenza dei fuorisede, queste regioni sono anche quelle con la maggiore incidenza di persone che abitano fuori dal proprio comune di residenza per studio o lavoro.
Molte possono essere le ragioni di questa disaffezione alle urne, dalla continua modifica delle leggi elettorali, al sistema maggioritario o alle liste bloccate che impediscono al cittadino la scelta del proprio elettore, ma certamente un’attenzione particolare occorre prestare anche ai numeri relativi a quel segmento di elettori che non possono votare perché sono domiciliati in un Comune diverso da quello di residenza.
Infatti, da un’attenta attività di ricerca riguardante il fenomeno dei fuorisede, considerando anche i lavoratori, si evince che secondo i dati ISTAT 2022, i fuorisede ammontano a circa 4,9 milioni di persone nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni, mentre i dati più aggiornati in merito agli studenti fuorisede si aggirano intorno ai 591 mila. Secondo una stima del fenomeno relativamente all’anno accademico 2017/2018, circa 32% dei ragazzi provenienti dal Sud e dalle isole italiane frequenta l’università fuori dalla propria regione. A sperimentare l’abbandono dei propri territori sono soprattutto le regioni più piccole come Valle d’Aosta (78%) e la nostra regione, la Basilicata (77%), mentre i residenti che sperimentano una minore mobilità provengono dal Lazio (12%), Lombardia (14%) e Toscana (16%). Il flusso migratorio va nella direzione Sud verso Nord. Guardando le regioni che importano più studenti universitari troviamo l’Emilia Romagna, Lombardia e Lazio che raccolgono da sole quasi la metà di studenti universitari (48%). Tra le regioni del Sud Italia, la Campania con un tasso di abbandono del 17%, probabilmente dovuto alla presenza di 7 atenei e la Sardegna (20%), per la sua specificità geografica, vantano tassi di abbandono bassi e si presentano come due eccezioni rispetto alla zona di riferimento. Il fenomeno degli studenti fuorisede rimane pertanto espressione di una buona fetta della popolazione giovanile.
L'Italia, oltre a Cipro e Malta, è l'unico Paese in Europa a non riconoscere il diritto di poter votare nella città in cui si vive per le elezioni politiche. Persino Stati come Ungheria e Polonia hanno sistemi che consentono il voto a distanza.
La garanzia di far accedere ogni persona alle urne è un argomento che viene trattato ciclicamente elettorali, restando ancora oggi accantonato nelle Commissioni parlamentari, sia alla Camera sia al Senato. Si citano a riguardo alcune proposte di legge in particolare Atto Camera n.1714 - Proposta di legge: Madia e altri (Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione) , presentato in Commissione il 28 marzo 2019 e il cui esame è iniziato il 5/05/2021 e Atto Senato n.496 - Proposta di legge: Ginetti e altri (Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto per gli studenti universitari fuorisede alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo), assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 20/09/2018 il cui esame non è ancora iniziato.
Per la realizzazione dell’idea progettuale, sul piano metodologico, si è proceduto attraverso un’articolazione per gruppi di lavoro ad una prima attività di ricerca in ordine alla dimensione del fenomeno, alle aree territoriali più interessate e all’analisi delle proposte già in esame nelle diverse Commissioni di Camera e Senato, attraverso la consultazione del sito internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Senza tralasciare il quadro normativo italiano di riferimento, in particolare il DPR 30 Marzo 1957 n. 361 e successive modifiche, il D. Lgs. 20 Dicembre 1993 n.533, l’attuale sistema elettorale (L.165/2017) nonché gli atti alla Camera e Senato ancora in discussione, l’attività di ricerca si è spinta a valutare l’attivazione del voto telematico già sperimentato in altre nazioni, i cui risultati appaiono decisamente positivi.
Il disegno di legge in oggetto, prevede la sperimentazione di un sistema telematico di voto per l’esercizio del quale l’elettore dovrà presentare domanda telematica con la propria Identità digitale all’ufficio elettorale del Comune di residenza.
Successivamente, dovrà recarsi all’ufficio elettorale per l’identificazione e il rilascio di “codici di sicurezza” necessari per l’accesso alla piattaforma telematica con conseguente cancellazione dalla lista elettorale per quella consultazione. L’ufficio elettorale provvederà al rilascio di una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione delle domande, contenga i codici di sicurezza fondamentali per l’accesso alla piattaforma telematica e indichi all’elettore la sezione del Comune in cui è stato eletto il domicilio in cui poter votare. Si procederà alla creazione di una piattaforma centralizzata, che metterà in collegamento ciascun collegio elettorale e consentirà a ciascun cittadino di poter esprimere il proprio voto con riferimento al proprio collegio elettorale di appartenenza in modo da non determinare un’alterazione della rappresentanza. Il sistema telematico genererà un elenco di elettori che hanno espresso la volontà di votare nel Comune di domicilio, distinto per le relative sezioni elettorali a cui ciascun elettore verrà assegnato in base al luogo di domicilio.
Il Presidente del seggio riceve un elenco generato dal sistema dei cittadini aventi diritto al voto sulla relativa sezione; in ognuna di quest’ultime verrà istituito un seggio telematico.
L’utilizzo dei codici di sicurezza permetterà all’elettore l’accesso ad un’applicazione, predisposta dal Ministero dell’Interno, la quale genererà una “chiave di voto” di durata limitata e utilizzabile una sola volta che consentirà all’elettore di esprimere il voto in sicurezza con riferimento al collegio elettorale di competenza.
Il Presidente di seggio consentirà l’esercizio del voto, verificando l’identità mediante esibizione di documento di identità in corso di validità e tessera elettorale. L’elettore accederà alla piattaforma utilizzando la propria identità digitale e i codici di sicurezza, rilasciati dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza. L’applicativo verificherà che i dati inseriti siano corretti e l’inserimento della chiave di voto permetterà all’elettore l’espressione del proprio diritto di voto. Una volta effettuato l’operazione di voto il Presidente registrerà che il cittadino ha votato.
La partecipazione diretta alla vita politica del proprio paese è un principio fondamentale della democrazia ed è dunque necessario adottare al più presto un provvedimento normativo che garantisca parità di tutte le categorie di cittadini nell’esercizio del diritto di voto.