Estensione ai social network della normativa sul silenzio elettorale

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da Liceo Don Carlo La Mura, Angri (Salerno)
Estensione ai social network della normativa sul silenzio elettorale

Onorevoli senatori! Il diritto di voto, sancito dalla nostra Costituzione, all'art. 48, rappresenta uno dei pilastri della democrazia e della sovranità popolare in un Paese. A garanzia del libero esercizio di questo diritto fondamentale, sono previste nel nostro ordinamento una serie di indicazioni: una su tutte il “silenzio elettorale”.
Il silenzio elettorale è una misura volta ad assicurare agli elettori un giorno in cui poter riflettere sulle proposte e le idee avanzate dai candidati, così da poter fare una scelta quanto più ponderata possibile, lontani dai rumori della campagna elettorale.
Ora, la legge che disciplina il silenzio elettorale risale al 1956. L'articolo 9 della legge n. 212 del 1956, come modificato dalla legge n. 130 del 1975, dispone al primo comma che: «Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda». Con la legge di conversione n. 10 del 1985 è stato introdotto nel decreto-legge n. 807 del 1984 l'articolo 9-bis (Divieto di propaganda elettorale) che così statuisce: «Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale».
Niente però è stabilito per quei “luoghi” virtuali che oggi rappresentano l'evoluzione principale del nuovo modo di fare informazione e di comunicare: mi riferisco al mondo del web e dei social network.
Le norme attuali sono inidonee a regolamentare il silenzio elettorale sui social network e, quindi, assistiamo, in occasione delle varie tornate elettorali, ad evidenti violazioni di regole che hanno il solo scopo di tutelare il libero convincimento dell'elettore da influenze e pressioni.
Riteniamo, dunque, che sia necessario adeguare l'attuale sistema normativo alle esigenze e necessità che la moderna tecnologia ci impone e quindi confidiamo nella rapida approvazione del presente disegno di legge.


Art. 1
(Modifiche all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212)

1.    All'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n.  212, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “E' altresì vietato, nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni, ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici, di fare propaganda attraverso la rete internet e i canali di social network”.
2.    L'ultimo comma dell'art. 9 della suddetta legge è sostituito dal seguente: “Chiunque contravviene alle norme del presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro”.

il 31/03/2023
A. R. - Angri(SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Dopo l'art. 1, aggiungere il seguente art. 2: "L'articolo 9-bis del decreto-legge 6
dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito
dal seguente: <<E' fatto divieto, nel giorno precedente ed in quelli fissati per le elezioni, alle emittenti radiotelevisive private e pubbliche, nonché ai siti internet e alle piattaforme social network, di diffondere propaganda elettorale.>>"
Approvato
  • Voti totali: 13
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  • Astenuti: 0

Onorevoli senatori! Il diritto di voto, sancito dalla nostra Costituzione, all'art. 48, rappresenta uno dei pilastri della democrazia e della sovranità popolare in un Paese. A garanzia del libero esercizio di questo diritto fondamentale, sono previste nel nostro ordinamento una serie di indicazioni: una su tutte il “silenzio elettorale”. Il silenzio elettorale è una misura volta ad assicurare agli elettori un giorno in cui poter riflettere sulle proposte e le idee avanzate dai candidati, così da poter fare una scelta quanto più ponderata possibile, lontani dai rumori della campagna elettorale. Ora, la legge che disciplina il silenzio elettorale risale al 1956. L'articolo 9 della legge n. 212 del 1956, come modificato dalla legge n. 130 del 1975, dispone al primo comma che: «Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda». Con la legge di conversione n. 10 del 1985 è stato introdotto nel decreto-legge n. 807 del 1984 l'articolo 9-bis (Divieto di propaganda elettorale) che così statuisce: «Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale». Niente però è stabilito per quei “luoghi” virtuali che oggi rappresentano l'evoluzione principale del nuovo modo di fare informazione e di comunicare: mi riferisco al mondo del web e dei social network. Le norme attuali sono inidonee a regolamentare il silenzio elettorale sui social network e, quindi, assistiamo, in occasione delle varie tornate elettorali, ad evidenti violazioni di regole che hanno il solo scopo di tutelare il libero convincimento dell'elettore da influenze e pressioni. Riteniamo, dunque, che sia necessario adeguare l'attuale sistema normativo alle esigenze e necessità che la moderna tecnologia ci impone e quindi confidiamo nella rapida approvazione del presente disegno di legge.


Art. 1
(Modifiche all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212)


1.  All'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “E' altresì vietato, nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni, ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici, di fare propaganda attraverso la rete internet e i canali di social network”.
2. L'ultimo comma dell'art. 9 della suddetta legge è sostituito dal seguente: “Chiunque contravviene alle norme del presente articolo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro”.

Art. 2
(Modifiche all’art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807)


 L’art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente: “È fatto divieto, nel giorno precedente e in quelli fissati per le elezioni, alle emittenti radiotelevisive private e pubbliche, nonché ai siti internet e alle piattaforme social network, di diffondere propaganda elettorale”.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il silenzio elettorale è una misura introdotta in Italia il 4 aprile 1956 con la Legge 212, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale", che, all'articolo 9, come modificato dalla legge n. 130 del 1975, dispone al primo comma che: "Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali".
Inoltre l’articolo 9 bis del decreto legge del 6 dicembre 1984, n.807, specifica che “nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”.
Il silenzio elettorale garantisce la possibilità al cittadino di ponderare la propria scelta alle urne senza l’interferenza costante e invadente della propaganda. Ma Da quando Facebook, Twitter, Instagram e tante altre piattaforme fanno parte delle nostre vite, la politica è riuscita a scavalcare i limiti imposti dal silenzio elettorale. Come abbiamo precedentemente visto infatti, l’articolo 9 stabilisce con precisione luoghi e momenti in cui non è possibile fare propaganda, ma non menziona in alcun modo internet o le piattaforme digitali.
D’altronde, stiamo parlando di una normativa del 1956, molto vecchia rispetto ai moderni strumenti introdotti nella società. Non siamo neanche di fronte a una mancata applicazione della legge: in realtà, si può parlare di un vero e proprio vuoto legislativo.
Per far fronte al gap normativo, in occasione delle ultime elezioni europee, l’Agcom ha stilato delle linee guida specifiche per le piattaforme digitali, come Facebook o Google. Il documento si intitola ‘Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019’, ed è stato redatto anche come misura di contrasto alla disinformazione sul web.
L’Agcom ha preso accordi con le piattaforme online, che si sono impegnate a segnalare eventuali contenuti illeciti, per procedere alla loro rimozione. Per quanto riguarda il silenzio elettorale, “La normativa vigente vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sebbene l’Autorità non sia competente a conoscere delle fattispecie di violazione del ‘silenzio elettorale’, ritiene particolarmente importante richiamare l’attenzione su queste disposizioni che si fondano su principi strumentali a garantire una effettiva tutela dell’elettore e, come tali, validi per ogni mezzo di diffusione”.
Ma si tratta soltanto di linee guida e non di una legge. Il compito di vigilare sul rispetto del silenzio elettorale spetta al ministero dell’Interno, nello specifico alla Direzione centrale dei servizi elettorale, che “svolge la funzione di supporto giuridico e tecnico-organizzativo agli uffici elettorali delle prefetture e dei comuni sui procedimenti elettorali, sulla tenuta e revisione delle liste elettorali e in materia di vigilanza sulla propaganda elettorale”.
E c’è da dire, purtroppo, che spesso questa norma resta inapplicata e che per alcuni politici violare il silenzio - per distrazione o volontariamente - è diventata una prassi; ciò perché al giorno d’oggi la comunicazione politica e la propaganda si svolgono con nuovi mezzi più difficili da monitorare rispetto alla carta stampata o ai comizi: i social network come Facebook e Instagram.

 

Approfondimento tematico


Il silenzio elettorale può definirsi come l’interruzione di comportamenti di natura propagandistica da parte di qualsiasi soggetto politico attivo o passivo.  Più precisamente, il silenzio elettorale vige nel giorno precedente alle urne e in quello in cui i seggi sono aperti per le votazioni. Termina, invece, con l'avvio dello scrutinio delle schede elettorali.
Per propaganda elettorale si intende quel complesso di attività volte a condizionare la capacità volitiva degli aventi diritto al voto nel periodo antecedente alle elezioni. Il fine ultimo della sua regolamentazione è quindi, da un lato, quello di impedire che le pressioni sull’elettorato superino livelli tollerabili per l’effettuazione della sua libera scelta; dall’altro, di limitare, sulla base del principio di eguaglianza, lo strapotere di alcuni concorrenti.
 Prima della nascita dei grandi partiti di massa e considerata l’esiguità della platea degli elettori in ragione del ristretto suffraggio, la propaganda politica di età liberale era certamente “elitaria”. L’avvento della democrazia pluralistica ha comportato l’inevitabile concorrenza dei mezzi d’informazione, introducendo così il tema della sostanziale uguaglianza delle chances tra concorrenti, sia come singoli sia come partiti, per la scelta dell’indirizzo politico mediante il libero esercizio del voto popolare. Il silenzio elettorale è una misura introdotta nel 1956, che vieta ogni forma di propaganda, che sia l’affissione di un poster, un’intervista rilasciata a un giornale o un comizio di piazza. Essa cerca di assicurare agli elettori un giorno in cui poter riflettere sulle proposte e le idee avanzate dai candidati durante la campagna elettorale, così da poter fare una scelta quanto più ponderata possibile.
Anche nella nostra Carta Costituzionale si intende tutelare il libero esercizio di voto: dal combinato disposto degli artt. 21 e 48, infatti, sembrerebbe derivare sia un diritto costituzionale a convincere, sia un diritto costituzionale ad essere convinti. La libertà di manifestare il proprio pensiero mediante “ogni altro mezzo di diffusione” determina la scelta di votare in modo personale, libero, uguale e segreto.  Spetta all’ordinamento costituzionale tutelare la genuinità del voto attraverso standard minimi di garanzia. Tale compito viene assolto dallo Stato rimuovendo qualsiasi interferenza interna o esterna e allo stesso modo qualsiasi forma di coercizione diretta o indiretta.
In particolare, con riferimento all’art. 48 Cost. si ritiene infatti «che dal principio di libertà del voto discenda la neccessità di regolamentare la propaganda elettorali. Questa legislazione ha una duplice finalità: da un lato, è chiamata ad assicurare che l’elettore sia posto nelle condizioni di esprimere una scelta libera e consapevole avendo potuto ascoltare i programmi delle diverse forze politiche, dall’altro, serve a garantire eguali opportunità fra i concorrenti.
Già negli anni ottanta la giurisprudenza costituzionale con riguardo allo strumento televisivo riconosceva «che, per la sua notoria capacità di immediata e capillare penetrazione nell’ambito sociale attraverso la diffusione nell’interno delle abitazioni e per la forza suggestiva della immagine unita alla parola, dispiega una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla formazione dell’opinione pubblica nonché sugli indirizzi socio-culturali, di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa».
Per quanto riguarda il Web, invece, non esiste una specifica normativa, e il tema del rispetto del silenzio elettorale sul web e, in particolare, sui social network, è stato più volte sollevato nel corso degli ultimi anni. L'interrogativo al centro del dibattito è se il divieto di fare propaganda elettorale il giorno antecedente al voto valga anche per il web o meno. In occasione delle ultime elezioni europee, l'Agcom ha predisposto delle linee guida relative alle piattaforme digitali, come Facebook o Google, con le quali sono stati assunti degli accordi sulla parità di informazione. Ma si tratta di semplici linee guida e non espressamente relative al silenzio elettorale.
Il mancato adeguamento dei social network alle regole della par condicio e le continue violazioni di quest’ultima in sede digitale pongono una questione giuridica, che, a nostro avviso merita di trovare una soluzione.