Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

  • Pubblicato il 15 Marzo 2023
  • da I. P. Servizi Galvani Iodi, Reggio Emilia
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l’esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

Onorevoli senatori! - Sapete quanti sono i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero? Sono quasi 6 milioni. Questo significa che circa il 10% degli italiani vota all'estero!
Il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere oggi vuole rispondere appieno alla nostra Carta Costituzionale ed in particolare all’art. 48, comma 3 con la finalità di assicurare l’effettività dell’esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all’estero e il rispetto delle caratteristiche del voto previste dal comma 2 dello stesso articolo, soprattutto quello della personalità.
Le recenti elezioni politiche del settembre 2022 hanno evidenziato, come già accaduto nel corso di altre tornate politiche, la fragilità di una normativa che, seppure relativa a una materia certamente complessa e di non semplice soluzione, pare non essere in grado di assicurare la correttezza e la regolarità delle operazioni di voto.
In particolare, l’attuale sistema non assicura che il diritto voto sia effettivamente “personale”, ossia esercitato da chi ne ha la titolarità, così come previsto dal dettato costituzionale! Diverse segnalazioni e denunce, portate alla ribalta della cronaca da inchieste televisive, financo querele alla Procura di Roma, hanno evidenziato diverse falle del sistema, così come è congegnato dalla legge. A titolo di esempio, non vi è la garanzia che chi riceve il plico elettorale sia effettivamente la persona titolare del diritto di voto, così come può accadere che i plichi elettorali diventino merce di scambio per il migliore offerente, posto che chiunque ne abbia il possesso potrebbe compiere agevolmente le operazioni di voto. Inoltre, il voto per corrispondenza potrebbe rendere più facile la falsificazione delle schede elettorali, dato che è accaduto che in alcuni Paesi il numero delle schede votate fosse maggiore rispetto al numero degli aventi diritto. Inoltre, a differenza del voto “in presenza”, la scheda compilata non viene immediatamente spedita, quindi l’elettore, con una foto, potrebbe dimostrare il voto dato al partito o alla coalizione e utilizzarla per la pratica illegale del “voto di scambio”. Per non parlare della spedizione delle schede, inviate dai Consolati dei diversi Paesi in Italia attraverso l’utilizzo di sistemi di posta tradizionali, certamente poco sicuri e tutt’altro che indenni dal rischio di manomissione.
E’ per tali ragioni che presentiamo la proposta di legge recante “Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, "Norme per l’esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” che si pone l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero più sicura, trasparente e aderente al dettato costituzionale, e questo, onorevoli Senatori, attraverso la previsione del voto elettronico in sostituzione di quello per corrispondenza, che ha il vantaggio di garantire la personalità del diritto di voto attraverso una doppia verifica dell’elettore, ossia attraverso l’identificazione digitale e l’utilizzo della tessera elettorale con QR code contenente i dati anagrafici dell’elettore stesso.
Il progetto di legge è composto di 13 articoli.
L’articolo 1 reca modifiche ed integrazioni all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, prevedendo, in luogo del voto per corrispondenza, il voto elettronico e la predisposizione, da parte del Ministero degli affari esteri, di un’apposita app per l’esercizio del diritto di voto elettronico. Agli uffici consolari è poi demandato il compito di predisporre, in occasione delle tornate elettorali, apposite postazioni elettroniche presso gli edifici adibiti ad Ufficio elettorale a disposizione degli elettori che ne necessitano.
L’articolo 2 reca modifiche all’articolo 2 della legge n. 459 del 2001 affidando agli uffici consolari dei diversi Stati esteri il compito di invitare i cittadini italiani ivi residenti ai fini della loro identificazione e del contestuale rilascio della tessera elettorale contenente il QR code con i dati anagrafici dell’elettore, unitamente a un documento informativo che illustri all’elettore le modalità di installazione dell’app necessaria per esercitare il diritto di voto.
L’articolo 3 abroga i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 7 della legge n. 459 del 2001 relativi alla previsione di uffici decentrati per la circoscrizione Estero, alla loro composizione e alle loro funzioni.
L’articolo 4 modifica l’articolo 11 della legge n. 459 del 2001 assegnando al Ministero degli affari esteri il compito di predisporre, in formato digitale, le schede elettorali da inserire nell’app di voto e le modalità di votazione da parte dell’elettore, che vota spuntando il nome o i nomi dei candidati nel menù a tendina presente a fianco del contrassegno del partito o della coalizione prescelto.
L’articolo 5 reca modifiche all’articolo 12 della legge n. 459 del 2001 attribuendo al Ministero degli affari esteri il compito di inserire nell’app di voto i nominativi dei candidati presenti nelle liste consegnate dal Ministero dell’interno. Semplifica inoltre, anche abrogando alcuni commi, il contenuto del plico che gli uffici consolari inviano agli elettori e le incombenze a carico degli stessi, che non devono più provvedere a trasmettere il plico contenente le schede votate.
L’articolo 6 reca modifiche all’articolo 13 della legge n. 459 del 2001 nella parte in cui prevede la costituzione di un unico seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, in luogo dei diversi seggi elettorali da costituirsi ogni 5.000 elettori.
L’articolo 7 abroga il comma 01 dell’articolo 15 della legge n. 459 del 2001 relativo all’invio dei verbali dei seggi da parte degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero all’ufficio centrale.
L’articolo 8 prevede la modifica dell’articolo 18 della legge n. 459 del 2001 con la previsione del voto elettronico in luogo di quello per corrispondenza.
L’articolo 9 modifica l’articolo 20 della legge n. 459 del 2001 sostituendo il voto per corrispondenza col voto elettronico.
L’articolo 10 sopprime integralmente l’articolo 14 della legge n. 459 del 2001.
L’articolo 11 prevede l’adozione di un regolamento di attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge, al fine di modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, di attuazione della legge n. 459 del 2001, indicando che lo schema di regolamento debba essere trasmesso ai due rami del Parlamento per ricevere il parere delle Commissioni competenti per materia.

L’articolo 12 reca la copertura finanziaria. E’ a tal fine previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa riferite alle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum disposte dalla legge di approvazione del bilancio.
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge n. 459 del 2001

1.    Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all’estero) è sostituito dal seguente:
“1. Gli elettori di cui al comma 1 votano con voto elettronico, mediante apposita app di cui al comma 2-bis e identità digitale di cui al comma 2-quater dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).”.
2.    Dopo il comma 2 dell’articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“2-bis. In occasione di ogni elezione o di referendum, il Ministero degli affari esteri predispone apposita app per l’esercizio del voto elettronico.”.
“2-ter. Al fine di assicurare l’effettivo esercizio del diritto di voto, gli uffici consolari di cui all’articolo 3 predispongono apposite postazioni elettroniche presso gli edifici adibiti ad Ufficio elettorale a disposizione degli elettori che ne necessitano.”.


ART. 2
Modifiche all’articolo 2 della legge n. 459 del 2001

1.    Al comma 1 dell’articolo 2, le parole “per corrispondenza” sono sostituite dalla parola “elettronico”.
2.    Il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli uffici consolari, di cui all’articolo 3, invitano i cittadini italiani residenti all’estero, che godono del diritto di elettorato attivo presso le sedi diplomatiche, secondo una pianificazione temporale, per la loro identificazione e il contestuale rilascio della tessera elettorale cartacea, contenente il QR code con i dati anagrafici dell’elettore. L’ufficio consolare rilascia altresì all’elettore un documento informativo contenente le indicazioni per installare l’app occorrente per l’esercizio del diritto di voto, il suo funzionamento e le istruzioni d’uso. Su richiesta dell’elettore, il documento informativo viene altresì inviato tramite e-mail.”.


ART. 3
Modifiche all’articolo 7 della legge n. 459 del 2001

1.    I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 7 sono abrogati.


ART. 4
Modifiche all’articolo 11 della legge n. 459 del 2001

1.    Il primo capoverso del comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“1. Le schede, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione, sono predisposte, in formato digitale, dal Ministero degli affari esteri attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione.”.
2.    Nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 11, le parole “, nell’ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe” sono sostituite dalle seguenti parole “è previsto lo spazio”.
3.    Nel primo capoverso del comma 3 dell’articolo 11, la parola “tracciando” è sostituita dalla parola “spuntando”.
4.    Nel terzo capoverso del comma 3 dell’articolo 11, le parole “scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta” sono sostituite dalle parole “spuntando il cognome del candidato nell’apposito spazio”.
5.    Nell’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 11, la parola “tracciato” è sostituita dalla parola “spuntato”.


ART. 5
Modifiche all’articolo 12 della legge n. 459 del 2001

1.    Il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“1.  Il Ministero dell’interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati. Il Ministero degli affari esteri, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell’interno, inserisce i nominativi dei candidati nell’app di voto non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. “.
2.    Il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.
3.    Il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, un plico contenente le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all’articolo 6 e le istruzioni relative alle modalità di voto elettronico.”
4.    Il comma 4 dell’articolo 12 è abrogato.
5.    Il comma 5 dell’articolo 12 e sostituito dal seguente:
“5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare.”
6.    I commi 6, 7, 7 bis e 8 dell’articolo 12 sono abrogati.


ART. 6
Modifiche all’articolo 13 della legge n. 459 del 2001

1.    Il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“1. Presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati elettronicamente.”
2.    Il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“2. Per la costituzione del seggio e per l’onorario da corrispondere ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero”.
3.    Nel comma 3 dell’articolo 13, le parole “costituito presso ciascun seggio” sono soppresse.


ART. 7
Modifiche all’articolo 15 della legge n. 459 del 2001

1.    Il comma 01 è soppresso.
2.    Al comma 1 dell’articolo 15, le parole “e ricevuti i verbali degli uffici decentrati” sono soppresse.


ART. 8
Modifiche all’articolo 18 della legge n. 459 del 2001

1.    Al comma 2 dell’articolo 18, le parole “per corrispondenza” sono sostituite dalle parole “con voto elettronico”.


ART. 9
Modifiche all’articolo 20 della legge n. 459 del 2001

1.    Al comma 1-bis dell’articolo 20  le parole “per corrispondenza” sono sostituite dalla parola “elettronico”.


ART. 10
Abrogazioni

1.    L’articolo 14 della legge n. 459 del 2001 è abrogato.


ART. 11
Disposizioni attuative

1.    Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del voto elettronico per i cittadini italiani residenti all’estero, introdotte dalla presente legge.
2.    Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.


Art. 12
Disposizioni finanziarie

1.    Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa riferite alle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum disposte dalla legge di approvazione del bilancio.


Art.13
Entrata in vigore

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

il 31/03/2023
E. M. - Reggio Emilia (RE)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 2.1
All’articolo 2, comma 2, la parola “e-mail” è sostituita dalle parole “posta elettronica”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 2
il 31/03/2023
E. K. - galvani iodi RE
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 12.1
Al comma 1 dell’articolo 12, dopo le parole “Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge” sono aggiunte le seguenti “, pari a 20 milioni di euro, fatto salvo il risparmio di spesa derivante dal minor onere per gestione e personale, oltre che per facilitazione di viaggio, pari a 11 milioni,”
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 3
il 31/03/2023
I. M. - Reggio Emilia
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 2.0.1
Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

ART. 2-bis
Modifiche all’articolo 4-bis della legge n. 459 del 2001

All’articolo 4-bis, primo capoverso del primo comma, le parole “per corrispondenza” sono sostituite dalle parole “con voto elettronico”.
All’articolo 4-bis, alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente:
“1-bis “Per votare per corrispondenza, l’elettore segue l’iter di identificazione di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge.”
All’articolo 4 bis, terzo capoverso del secondo comma, le parole “plico elettorale” sono sostituite dalla parola “plico”.
Il comma 4 dell’articolo 4 bis è abrogato.
Al comma 5 dell’articolo 4 bis, le parole “tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa.” sono sostituite dalle seguenti: “di esercizio del diritto di voto”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 1
il 31/03/2023
M. A. - reggio emilia
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 6.1
All’articolo 6, comma 3, dopo le parole “sono soppresse”, aggiungere le seguenti parole “e la parola “quattro” è sostituita dalla parola “due”".
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 4

Onorevoli senatori! - Sapete quanti sono i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero? Sono quasi 6 milioni. Questo significa che circa il 10% degli italiani vota all'estero! Il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere oggi vuole rispondere appieno alla nostra Carta Costituzionale ed in particolare all’art. 48, comma 3 con la finalità di assicurare l’effettività dell’esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all’estero e il rispetto delle caratteristiche del voto previste dal comma 2 dello stesso articolo, soprattutto quello della personalità. Le recenti elezioni politiche del settembre 2022 hanno evidenziato, come già accaduto nel corso di altre tornate politiche, la fragilità di una normativa che, seppure relativa a una materia certamente complessa e di non semplice soluzione, pare non essere in grado di assicurare la correttezza e la regolarità delle operazioni di voto. In particolare, l’attuale sistema non assicura che il diritto voto sia effettivamente “personale”, ossia esercitato da chi ne ha la titolarità, così come previsto dal dettato costituzionale! Diverse segnalazioni e denunce, portate alla ribalta della cronaca da inchieste televisive, financo querele alla Procura di Roma, hanno evidenziato diverse falle del sistema, così come è congegnato dalla legge. A titolo di esempio, non vi è la garanzia che chi riceve il plico elettorale sia effettivamente la persona titolare del diritto di voto, così come può accadere che i plichi elettorali diventino merce di scambio per il migliore offerente, posto che chiunque ne abbia il possesso potrebbe compiere agevolmente le operazioni di voto. Inoltre, il voto per corrispondenza potrebbe rendere più facile la falsificazione delle schede elettorali, dato che è accaduto che in alcuni Paesi il numero delle schede votate fosse maggiore rispetto al numero degli aventi diritto. Inoltre, a differenza del voto “in presenza”, la scheda compilata non viene immediatamente spedita, quindi l’elettore, con una foto, potrebbe dimostrare il voto dato al partito o alla coalizione e utilizzarla per la pratica illegale del “voto di scambio”. Per non parlare della spedizione delle schede, inviate dai Consolati dei diversi Paesi in Italia attraverso l’utilizzo di sistemi di posta tradizionali, certamente poco sicuri e tutt’altro che indenni dal rischio di manomissione. E’ per tali ragioni che presentiamo la proposta di legge recante “Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, "Norme per l’esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” che si pone l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero più sicura, trasparente e aderente al dettato costituzionale, e questo, onorevoli Senatori, attraverso la previsione del voto elettronico in sostituzione di quello per corrispondenza, che ha il vantaggio di garantire la personalità del diritto di voto attraverso una doppia verifica dell’elettore, ossia attraverso l’identificazione digitale e l’utilizzo della tessera elettorale con QR code contenente i dati anagrafici dell’elettore stesso. Il progetto di legge è composto di 13 articoli.
L’articolo 1 reca modifiche ed integrazioni all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, prevedendo, in luogo del voto per corrispondenza, il voto elettronico e la predisposizione, da parte del Ministero degli affari esteri, di un’apposita App per l’esercizio del diritto di voto elettronico. Agli uffici consolari è poi demandato il compito di predisporre, in occasione delle tornate elettorali, apposite postazioni elettroniche presso gli edifici adibiti ad Ufficio elettorale a disposizione degli elettori che ne necessitano.
L’articolo 2 reca modifiche all’articolo 2 della legge n. 459 del 2001 affidando agli uffici consolari dei diversi Stati esteri il compito di invitare i cittadini italiani ivi residenti ai fini della loro identificazione e del contestuale rilascio della tessera elettorale contenente il QR code con i dati anagrafici dell’elettore, unitamente a un documento informativo che illustri all’elettore le modalità di installazione dell’app necessaria per esercitare il diritto di voto.
L’articolo 3 abroga i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 7 della legge n. 459 del 2001 relativi alla previsione di uffici decentrati per la circoscrizione Estero, alla loro composizione e alle loro funzioni.
L’articolo 4 modifica l’articolo 11 della legge n. 459 del 2001 assegnando al Ministero degli affari esteri il compito di predisporre, in formato digitale, le schede elettorali da inserire nell’app di voto e le modalità di votazione da parte dell’elettore, che vota spuntando il nome o i nomi dei candidati nel menù a tendina presente a fianco del contrassegno del partito o della coalizione prescelto.
L’articolo 5 reca modifiche all’articolo 12 della legge n. 459 del 2001 attribuendo al Ministero degli affari esteri il compito di inserire nell’app di voto i nominativi dei candidati presenti nelle liste consegnate dal Ministero dell’interno. Semplifica inoltre, anche abrogando alcuni commi, il contenuto del plico che gli uffici consolari inviano agli elettori e le incombenze a carico degli stessi, che non devono più provvedere a trasmettere il plico contenente le schede votate.
L’articolo 6 reca modifiche all’articolo 13 della legge n. 459 del 2001 nella parte in cui prevede la costituzione di un unico seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, in luogo dei diversi seggi elettorali da costituirsi ogni 5.000 elettori.
L’articolo 7 abroga il comma 01 dell’articolo 15 della legge n. 459 del 2001 relativo all’invio dei verbali dei seggi da parte degli uffici decentrati per la circoscrizione Estero all’ufficio centrale.
L’articolo 8 prevede la modifica dell’articolo 18 della legge n. 459 del 2001 con la previsione del voto elettronico in luogo di quello per corrispondenza.
L’articolo 9 modifica l’articolo 20 della legge n. 459 del 2001 sostituendo il voto per corrispondenza col voto elettronico.
L’articolo 10 sopprime integralmente l’articolo 14 della legge n. 459 del 2001.
L’articolo 11 prevede l’adozione di un regolamento di attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge, al fine di modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, di attuazione della legge n. 459 del 2001, indicando che lo schema di regolamento debba essere trasmesso ai due rami del Parlamento per ricevere il parere delle Commissioni competenti per materia.
L’articolo 12 reca la copertura finanziaria. È a tal fine previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa riferite alle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum disposte dalla legge di approvazione del bilancio.
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


ART. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge n. 459 del 2001


    1.    Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l’esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all’estero) è sostituito dal seguente:
“1. Gli elettori di cui al comma 1 votano con voto elettronico, mediante apposita app di cui al comma 2-bis e identità digitale di cui al comma 2-quater dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).”.
    2.    Dopo il comma 2 dell’articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“2-bis. In occasione di ogni elezione o di referendum, il Ministero degli affari esteri predispone apposita app per l’esercizio del voto elettronico.”.
“2-ter. Al fine di assicurare l’effettivo esercizio del diritto di voto, gli uffici consolari di cui all’articolo 3 predispongono apposite postazioni elettroniche presso gli edifici adibiti ad Ufficio elettorale a disposizione degli elettori che ne necessitano.”.


ART. 2
Modifiche all’articolo 2 della legge n. 459 del 2001


1.    Al comma 1 dell’articolo 2, le parole “per corrispondenza” sono sostituite dalla parola “elettronico”.
2.    Il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli uffici consolari, di cui all’articolo 3, invitano i cittadini italiani residenti all’estero, che godono del diritto di elettorato attivo presso le sedi diplomatiche, secondo una pianificazione temporale, per la loro identificazione e il contestuale rilascio della tessera elettorale cartacea, contenente il QR code con i dati anagrafici dell’elettore. L’ufficio consolare rilascia altresì all’elettore un documento informativo contenente le indicazioni per installare l’app occorrente per l’esercizio del diritto di voto, il suo funzionamento e le istruzioni d’uso. Su richiesta dell’elettore, il documento informativo viene altresì inviato tramite posta elettronica”.


ART. 2-bis
Modifiche all’articolo 4-bis della legge n. 459 del 2001


All’articolo 4-bis, primo capoverso del primo comma, le parole “per corrispondenza” sono sostituite dalle parole “con voto elettronico”.
All’articolo 4-bis, alla fine del primo comma, è aggiunto il seguente:
“1-bis “Per votare per corrispondenza, l’elettore segue l’iter di identificazione di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge.”
All’articolo 4 bis, terzo capoverso del secondo comma, le parole “plico elettorale” sono sostituite dalla parola “plico”.
Il comma 4 dell’articolo 4 bis è abrogato.

Al comma 5 dell’articolo 4 bis, le parole “tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa.” sono sostituite dalle seguenti: “di esercizio del diritto di voto”.
 


ART. 3
Modifiche all’articolo 7 della legge n. 459 del 2001


1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 7 sono abrogati.


ART. 4
Modifiche all’articolo 11 della legge n. 459 del 2001


1.    Il primo capoverso del comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“1. Le schede, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione, sono predisposte, in formato digitale, dal Ministero degli affari esteri attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione.”.
2.    Nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 11, le parole “, nell’ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe” sono sostituite dalle seguenti parole “è previsto lo spazio”.
3.    Nel primo capoverso del comma 3 dell’articolo 11, la parola “tracciando” è sostituita dalla parola “spuntando”.
4.    Nel terzo capoverso del comma 3 dell’articolo 11, le parole “scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta” sono sostituite dalle parole “spuntando il cognome del candidato nell’apposito spazio”.
5.    Nell’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 11, la parola “tracciato” è sostituita dalla parola “spuntato”.


ART. 5
Modifiche all’articolo 12 della legge n. 459 del 2001


1.    Il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“1. Il Ministero dell’interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati. Il Ministero degli affari esteri, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell’interno, inserisce i nominativi dei candidati nell’app di voto non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. “.
2.    Il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.
3.    Il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, un plico contenente le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all’articolo 6 e le istruzioni relative alle modalità di voto elettronico.”
4.    Il comma 4 dell’articolo 12 è abrogato.
5.    Il comma 5 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare.” 6. I commi 6, 7, 7 bis e 8 dell’articolo 12 sono abrogati.


ART. 6
Modifiche all’articolo 13 della legge n. 459 del 2001


1. Il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“1. Presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati elettronicamente.”
2. Il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“2. Per la costituzione del seggio e per l’onorario da corrispondere ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero”.
3.    Nel comma 3 dell’articolo 13, le parole “costituito presso ciascun seggio”
sono soppresse e la parola “quattro” è sostituita dalla parola “due”.


ART. 7
Modifiche all’articolo 15 della legge n. 459 del 2001


1.    Il comma 01 è soppresso.
2.    Al comma 1 dell’articolo 15, le parole “e ricevuti i verbali degli uffici decentrati” sono soppresse.
 
ART. 8
Modifiche all’articolo 18 della legge n. 459 del 2001


    1.    Al comma 2 dell’articolo 18, le parole “per corrispondenza” sono sostituite
dalle parole “con voto elettronico”.


ART. 9
Modifiche all’articolo 20 della legge n. 459 del 2001


    1.    Al comma 1-bis dell’articolo 20 le parole “per corrispondenza” sono
sostituite dalla parola “elettronico”.


ART. 10
Abrogazioni


    1.    L’articolo 14 della legge n. 459 del 2001 è abrogato.


ART. 11
Disposizioni attuative


1.    Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del voto elettronico per i cittadini italiani residenti all’estero, introdotte dalla presente legge.
2.    Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.


Art. 12
Disposizioni finanziarie


    1.    Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, fatto salvo il risparmio di spesa derivante dal minor onere per gestione e personale, oltre che per facilitazione di viaggio, pari a 11 milioni, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa riferite alle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum disposte dalla legge di approvazione del bilancio.


Art.13
Entrata in vigore


    1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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