Misure per la sostenibilità energetica degli istituti scolastici, degli immobili comunali e provinciali

  • Pubblicato il 16 Marzo 2023
  • da Istituto Tecnico Lorenzo Mossa, Oristano
Misure per la sostenibilità energetica degli istituti scolastici, degli immobili comunali e provinciali

Onorevoli senatori! Con il presente disegno di legge si intendono favorire gli interventi finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica nonché le misure per il risparmio energetico negli edifici pubblici. Nella fattispecie si vogliono incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici, di impianti solari termici e le iniziative di riqualificazione dell’illuminazione degli edifici pubblici attraverso la sostituzione degli impianti con nuove tecnologie LED. In questo modo si vuole offrire agli enti locali un ulteriore strumento affinché gli edifici pubblici individuati nella presente legge raggiungano, entro il 2030, almeno la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199. Obiettivo che rimane come soglia minima a cui tendere ma si ritiene che la presente proposta di legge, unita alla normativa vigente, possa essere un valido sostegno per gli enti locali affinché, entro la data stabilita, la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici negli edifici pubblici sia più elevata rispetto a quanto richiesto.

In questo modo gli enti pubblici locali che rappresentano, anche ai sensi del principio di sussidiarietà come stabilito dall’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea e dall’art. 118 della Costituzione Italiana, il livello essenziale e più vicino nel rapporto fra Stato e cittadini, diventano protagonisti del processo di transizione energetica agendo su tre elementi:

  1. diminuzione dell’emissione di CO2 e contrasto del cambiamento climatico secondo quanto stabilito dall’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 sottoscritta a livello globale dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015;
  2. riduzione delle spese di gestione degli edifici pubblici nell’ottica del risparmio della finanza pubblica;
  3. diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico nella prospettiva dell’autosufficienza energetica come richiesto dal piano RePower dell’Unione Europea, dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia, nonché dall’Agenda 2030.

In riferimento al punto n. 1 è noto come, dal 1992, con il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro e dal 1997 con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, gli Stati del pianeta abbiano intrapreso un difficile percorso per la riduzione dell’emissione di CO2, per il contrasto al cambiamento climatico e per il contenimento della soglia di aumento della temperatura globale del pianeta entro almeno 1,5°C come stabilito dall’Accordo di Parigi sottoscritto il 22 ottobre del 2016.

Il percorso verso il contrasto ai cambiamenti climatici passa attraverso l’impiego di fonti rinnovabili che sono certamente sostenibili anche dal punto di vista economico. In questo quadro le politiche che si intendono portare avanti hanno un riflesso sulla finanza pubblica in quanto comportano una minore spesa, capace di sopperire al costo dell’investimento iniziale. Già nel medio periodo gli investimenti sulle energie rinnovabili riducono le spese di gestione degli edifici pubblici, nell’ottica del risparmio della finanza pubblica e della diminuzione della spesa corrente negli enti locali, con conseguente possibile ricaduta anche sui trasferimenti statali verso detti enti.

La guerra tra la Russia e l’Ucraina, con le note conseguenze nei rapporti internazionali fra gli Stati, ha messo in luce la precarietà del sistema di rifornimento di materie prime energetiche degli Stati europei e del nostro Paese in particolare, la cui dipendenza dal gas proveniente dalla Russia nei primi 10 mesi del 2021 era del 39,68% secondo i dati forniti dal “Il Sole 24 ORE”. La mutazione dei rapporti internazionali e le sanzioni verso la Russia erogate dall’Unione Europea, hanno imposto la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre il ricorso ai combustibili fossili per la produzione di energia. In questo quadro l’Unione Europea ha implementato le misure volte a una prospettiva di autosufficienza energetica che l’Italia ha recepito - integrando quanto stabilito con il Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia del 21 gennaio 2020 - attraverso il piano RePower dell’Unione Europea del 8 maggio 2022 e il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale come da decreto ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022.

Da qui, dunque, l'importanza dell'attuale disegno di legge che mira a incidere nelle politiche energetiche, riducendo il consumo di combustibili fossili, incentivando l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici e innescando un meccanismo virtuoso di risparmio della finanza pubblica; pertanto, in considerazione della particolare rilevanza della materia trattata si confida nell’approvazione del presente disegno di legge da parte dell’Assemblea.

 

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

La presente legge interviene nella materia della finanza locale attraverso la concessione di agevolazioni rivolte agli enti locali con lo scopo di stimolare la realizzazione di interventi per l’autoproduzione di energia elettrica e misure per il risparmio energetico negli edifici pubblici.

Si intende sostenere il processo di transizione energetica con la tendenza a raggiungere per tutti gli edifici pubblici la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici come previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

In tal modo la finalità della presente legge è contribuire alla diminuzione dell’emissione di CO2 e al contrasto del cambiamento climatico, ridurre le spese di gestione degli edifici pubblici nell’ottica del risparmio della finanza pubblica, favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico nell’ottica dell’autosufficienza energetica come richiesto dal piano RePower dell’Unione Europea, dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia, nonché dall’Agenda 2030.

 

Art. 2

(Ambito di applicazione)

 

La presente legge si applica agli edifici pubblici di proprietà delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, di seguito denominati enti locali, comprese le strutture momentaneamente non utilizzate o oggetto di cambio di destinazione d’uso purché in possesso dei requisiti di sicurezza strutturale.

L’intervento viene rivolto in via prioritaria, e secondo il seguente ordine, agli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo, alle strutture del sistema integrato zero sei anni, alle ludoteche, ai centri di aggregazione sociale, alle biblioteche, alle case comunali e alle strutture delle amministrazioni provinciali, alle palestre, alle strutture sportive e ricreative.

Gli edifici di cui al primo comma del presente articolo che usufruiscono delle agevolazioni della presente legge non possono essere venduti né alienati per un periodo di almeno 15 anni.

 

Art. 3

(Definizioni)

 

Al fine della presente legge si intendono:

  1. Impianto fotovoltaico: impianto elettrico che produce energia da una fonte rinnovabile e inesauribile come quella solare.
  2. Impianto solare termico: sistema che sfruttando i raggi solari trasforma l'energia solare in energia termica senza produrre emissioni dannose.
  3.  Pannello solare ibrido: tecnologia di ultima generazione che incorpora le funzioni di cui alle lettere a e b del presente comma.
  4. Risparmio energetico: riduzione dei consumi di energia elettrica finalizzato alla riduzione dei costi energetici e alla promozione dell’efficienza energetica con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere una maggiore sostenibilità energetica.
  5. Efficientamento energetico: utilizzo ottimale delle fonti energetiche riducendo al minimo gli sprechi e le perdite di energia consentendo un risparmio energetico e una riduzione dei costi di esercizio.
  6. Comunità energetiche: soggetto giuridico autonomo tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che si dotano di infrastrutture per la produzione, lo scambio e il consumo di energia da fonti rinnovabili su scala locale.
  7. Autoproduzione di energia elettrica: produzione autonoma di energia elettrica destinata principalmente all’autoconsumo.
  8. Edificio pubblico: immobile destinato a finalità di carattere pubblico. Per edifici pubblici, nella presente legge, si intendono le scuole, le case comunali, le sedi delle amministrazioni provinciali, le biblioteche, i centri di aggregazione sociale, le ludoteche e qualsiasi edificio di proprietà delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane.

 

 

 

Art. 4

(Misura prevista)

 

Gli enti locali installano negli edifici di cui all’art. 2, comma 2 impianti fotovoltaici e impianti solari termici su tutta l’area della copertura e sulle facciate, nonché possono realizzare pensiline mobili con copertura attraverso pannelli fotovoltaici nelle aree di pertinenza ai sensi della normativa vigente.

Gli impianti solari fotovoltaici e gli impianti solari termici posti in funzione prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere integrati e implementati ai fini di un aumento della capacità di produzione.

Gli enti locali possono integrare o sostituire gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con misure finalizzate al risparmio energetico consistenti in iniziative di riqualificazione dell’illuminazione degli edifici pubblici attraverso la sostituzione degli impianti con nuove tecnologie LED.

Le strutture momentaneamente non utilizzate o oggetto di cambio di destinazione d’uso sono escluse dagli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.

 

Art. 5

(Agevolazioni in materia di finanza locale)

 

Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali secondo quanto stabilito dall’art. 4 della presente legge, per gli anni 2023-2030 i medesimi enti possono assumere nuovi  mutui  e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui  al  comma  1  dell'articolo  204  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la contrazione di nuovi mutui o altre forme di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero reperibili sul mercato, ai fini degli interventi previsti dall’art. 4 della presente legge, lo Stato assicura il pagamento della differenza fra il tasso di interesse stabilito al momento della contrazione del mutuo (mutuo a tasso fisso) ovvero il tasso di interesse di periodo (mutuo a tasso variabile) e il tasso ufficiale di sconto della BCE.

 

Art. 6

(Comunità energetiche)

 

Gli enti locali che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 5 della presente legge diventano promotori, nei territori di propria competenza, della costituzione di comunità energetiche ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

 

 

Art. 7

(Copertura finanziaria)

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:

  1. per l’anno 2023 mediante una rimodulazione delle risorse già stanziate nella legge di bilancio per il 2023 e mediante gli stanziamenti del PNRR destinati alla sostenibilità e all’efficienza energetica.
  2. per gli anni 2024-2030 mediante le risorse reperibili dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

il 29/03/2023
D. T. - Oristano
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 3.1
All’articolo 3, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera: "c-bis) Sistemi di accumulo a batteria solare: batterie in grado di immagazzinare l'energia elettrica, non immediatamente consumata, prodotta dai pannelli fotovoltaici per renderla disponibile al bisogno, nelle ore notturne o nei momenti di scarsa irradiazione solare."
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 29/03/2023
M. M. - Oristano
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 4.1
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «impianti fotovoltaici», aggiungere le seguenti: «, corredati anche da sistemi di accumulo a batteria solare,»
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2
il 30/03/2023
G. L. - Oristano (OR)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 5.1
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5
(Agevolazioni in materia di finanza locale)

Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali secondo quanto stabilito dall’art. 4 della presente
legge, per gli anni 2023-2030 i medesimi enti possono assumere nuovi mutui presso la Cassa
Depositi e Prestiti, lo Stato assicura il pagamento del tasso di interesse stabilito al momento della
contrazione del mutuo (mutuo a tasso fisso).»
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 30/03/2023
R. F. - Oristano
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 7.1
All' articolo 7, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla legge di contabilità e finanza
pubblica.» con le seguenti: «dall’art. 1 commi 634-652 della legge
27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106 e dall’art. 1 comma 64 lettera a) della legge 29
dicembre 2022 n. 197.»
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 1
il 30/03/2023
D. T. - Oristano
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole da:«alle palestre» a «ricreative»
Respinto
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 13
  • Astenuti: 4

Onorevoli senatori! Con il presente disegno di legge si intendono favorire gli interventi finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica nonché le misure per il risparmio energetico negli edifici pubblici. Nella fattispecie si vogliono incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici, di impianti solari termici e le iniziative di riqualificazione dell’illuminazione degli edifici pubblici attraverso la sostituzione degli impianti con nuove tecnologie LED. In questo modo si vuole offrire agli enti locali un ulteriore strumento affinché gli edifici pubblici individuati nella presente legge raggiungano, entro il 2030, almeno la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199. Obiettivo che rimane come soglia minima a cui tendere ma si ritiene che la presente proposta di legge, unita alla normativa vigente, possa essere un valido sostegno per gli enti locali affinché, entro la data stabilita, la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici negli edifici pubblici sia più elevata rispetto a quanto richiesto.
In questo modo gli enti pubblici locali che rappresentano, anche ai sensi del principio di sussidiarietà come stabilito dall’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea e dall’art. 118 della Costituzione Italiana, il livello essenziale e più vicino nel rapporto fra Stato e cittadini, diventano protagonisti del processo di transizione energetica agendo su tre elementi:
1.    diminuzione dell’emissione di CO2 e contrasto del cambiamento climatico secondo quanto stabilito dall’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 sottoscritta a livello globale dall’Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015;
2.    riduzione delle spese di gestione degli edifici pubblici nell’ottica del risparmio della finanza pubblica;
3.    diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico nella prospettiva dell’autosufficienza energetica come richiesto dal piano RePower dell’Unione Europea, dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia, nonché dall’Agenda 2030.
In riferimento al punto n. 1 è noto come, dal 1992, con il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro e dal 1997 con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, gli Stati del pianeta abbiano intrapreso un difficile percorso per la riduzione dell’emissione di CO2, per il contrasto al cambiamento climatico e per il contenimento della soglia di aumento della temperatura globale del pianeta entro almeno 1,5°C come stabilito dall’Accordo di Parigi sottoscritto il 22 ottobre del 2016.
Il percorso verso il contrasto ai cambiamenti climatici passa attraverso l’impiego di fonti rinnovabili che sono certamente sostenibili anche dal punto di vista economico. In questo quadro le politiche che si intendono portare avanti hanno un riflesso sulla finanza pubblica in quanto comportano una minore spesa, capace di sopperire al costo dell’investimento iniziale. Già nel medio periodo gli investimenti sulle energie rinnovabili riducono le spese di gestione degli edifici pubblici, nell’ottica del risparmio della finanza pubblica e della diminuzione della spesa corrente negli enti locali, con conseguente possibile ricaduta anche sui trasferimenti statali verso detti enti.
La guerra tra la Russia e l’Ucraina, con le note conseguenze nei rapporti internazionali fra gli Stati, ha messo in luce la precarietà del sistema di rifornimento di materie prime energetiche degli Stati europei e del nostro Paese in particolare, la cui dipendenza dal gas proveniente dalla Russia nei primi 10 mesi del 2021 era del 39,68% secondo i dati forniti dal “Il Sole 24 ORE”. La mutazione dei rapporti internazionali e le sanzioni verso la Russia erogate dall’Unione Europea, hanno imposto la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre il ricorso ai combustibili fossili per la produzione di energia. In questo quadro l’Unione Europea ha implementato le misure volte a una prospettiva di autosufficienza energetica che l’Italia ha recepito - integrando quanto stabilito con il Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia del 21 gennaio 2020 - attraverso il piano RePower dell’Unione Europea del 8 maggio 2022 e il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale come da decreto ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022.
Da qui, dunque, l'importanza dell'attuale disegno di legge che mira a incidere nelle politiche energetiche, riducendo il consumo di combustibili fossili, incentivando l’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici e innescando un meccanismo virtuoso di risparmio della finanza pubblica; pertanto, in considerazione della particolare rilevanza della materia trattata si confida nell’approvazione del presente disegno di legge da parte dell’Assemblea.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge interviene nella materia della finanza locale attraverso la concessione di agevolazioni rivolte agli enti locali con lo scopo di stimolare la realizzazione di interventi per l’autoproduzione di energia elettrica e misure per il risparmio energetico negli edifici pubblici.
Si intende sostenere il processo di transizione energetica con la tendenza a raggiungere per tutti gli edifici pubblici la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici come previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.
2. In tal modo la finalità della presente legge è contribuire alla diminuzione dell’emissione di CO2 e al contrasto del cambiamento climatico, ridurre le spese di gestione degli edifici pubblici nell’ottica del risparmio della finanza pubblica, favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico nell’ottica dell’autosufficienza energetica come richiesto dal piano RePower dell’Unione Europea, dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l’Energia, nonché dall’Agenda 2030.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli edifici pubblici di proprietà delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, di seguito denominati enti locali, comprese le strutture momentaneamente non utilizzate o oggetto di cambio di destinazione d’uso purché in possesso dei requisiti di sicurezza strutturale.
2. L’intervento viene rivolto in via prioritaria, e secondo il seguente ordine, agli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo, alle strutture del sistema integrato zero sei anni, alle ludoteche, ai centri di aggregazione sociale, alle biblioteche, alle case comunali e alle strutture delle amministrazioni provinciali, alle palestre, alle strutture sportive e ricreative.
3. Gli edifici di cui al primo comma del presente articolo che usufruiscono delle agevolazioni della presente legge non possono essere venduti né alienati per un periodo di almeno 15 anni.
 
Art. 3
(Definizioni)

1. Al fine della presente legge si intendono:
a)    Impianto fotovoltaico: impianto elettrico che produce energia da una fonte rinnovabile e inesauribile come quella solare.
b)    Impianto solare termico: sistema che sfruttando i raggi solari trasforma l'energia solare in energia termica senza produrre emissioni dannose.
c)     Pannello solare ibrido: tecnologia di ultima generazione che incorpora le funzioni di cui alle lettere a e b del presente comma.
d)    Sistemi di accumulo a batteria solare: batterie in grado di immagazzinare l'energia elettrica, non immediatamente consumata, prodotta dai pannelli fotovoltaici per renderla disponibile al bisogno, nelle ore notturne o nei momenti di scarsa irradiazione solare.
e)    Risparmio energetico: riduzione dei consumi di energia elettrica finalizzato alla riduzione dei costi energetici e alla promozione dell’efficienza energetica con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere una maggiore sostenibilità energetica.
f)    Efficientamento energetico: utilizzo ottimale delle fonti energetiche riducendo al minimo gli sprechi e le perdite di energia consentendo un risparmio energetico e una riduzione dei costi di esercizio.
g)    Comunità energetiche: soggetto giuridico autonomo tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che si dotano di infrastrutture per la produzione, lo scambio e il consumo di energia da fonti rinnovabili su scala locale.
h)    Autoproduzione di energia elettrica: produzione autonoma di energia elettrica destinata principalmente all’autoconsumo.
i)    Edificio pubblico: immobile destinato a finalità di carattere pubblico. Per edifici pubblici, nella presente legge, si intendono le scuole, le case comunali, le sedi delle amministrazioni provinciali, le biblioteche, i centri di aggregazione sociale, le ludoteche e qualsiasi edificio di proprietà delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane.

Art. 4
(Misura prevista)

1. Gli enti locali installano negli edifici di cui all’art. 2, comma 2 impianti fotovoltaici, corredati anche da sistemi di accumulo a batteria solare, e impianti solari termici su tutta l’area della copertura e sulle facciate, nonché possono realizzare pensiline mobili con copertura attraverso pannelli fotovoltaici nelle aree di pertinenza ai sensi della normativa vigente.
2. Gli impianti solari fotovoltaici e gli impianti solari termici posti in funzione prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere integrati e implementati ai fini di un aumento della capacità di produzione.
3. Gli enti locali possono integrare o sostituire gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con misure finalizzate al risparmio energetico consistenti in iniziative di riqualificazione dell’illuminazione degli edifici pubblici attraverso la sostituzione degli impianti con nuove tecnologie LED.
4. Le strutture momentaneamente non utilizzate o oggetto di cambio di destinazione d’uso sono escluse dagli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5
(Agevolazioni in materia di finanza locale)

1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali secondo quanto stabilito dall’art. 4 della presente legge, per gli anni 2023-2030 i medesimi enti possono assumere nuovi mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato assicura il pagamento del tasso di interesse stabilito al momento della contrazione del mutuo (mutuo a tasso fisso).

Art. 6
(Comunità energetiche)

1. Gli enti locali che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 5 della presente legge diventano promotori, nei territori di propria competenza, della costituzione di comunità energetiche ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede:
a)    per l’anno 2023 mediante una rimodulazione delle risorse già stanziate nella legge di bilancio per il 2023 e mediante gli stanziamenti del PNRR destinati alla sostenibilità e all’efficienza energetica.
a)    per gli anni 2024-2030 mediante le risorse reperibili dall’art. 1 commi 634-652 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106 e dall’art. 1 comma 64 lettera a) della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il percorso verso il contrasto ai cambiamenti climatici vede il suo punto di partenza nella conferenza di Rio de Janeiro del 1992. Da allora la discussione sulla riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera ha condizionato le politiche dei governi mondiali, si è intrecciata con le strategie per l’accaparramento e il controllo delle fonti energetiche e ha condizionato il rapporto fra Paesi in fase di industrializzazione – maggiormente propensi a un approccio morbido sui temi ambientali – e i paesi industrializzati – più favorevoli ad interventi miranti a ridurre, fino ad annullare l’impiego di combustibili fossili. In questo quadro, negli ultimi trent’anni le iniziative a livello mondiale sono molteplici, spesso si sono concluse con difficili mediazioni, e hanno avuto come soggetto attivo l’ONU insieme alle sue strutture. L’Unione Europea ha sempre recepito le intese stabilite a livello globale, emanando direttive che l’Italia ha poi trasformato in atti normativi.

Pertanto, il presente approfondimento normativo segue due binari: gli accordi presi a livello internazionale e le direttive europee intervenute; l’evoluzione della legislazione italiana in tema di sviluppo di energie sostenibili.

In questo quadro è sopraggiunta la guerra in Ucraina che ha rilanciato la discussione sulla diversificazione delle fonti energetiche, sull’obiettivo dell’indipendenza energetica e sull’impiego delle energie rinnovabili.

 

Accordi internazionali in materia ambientale e i piani strategici di azione che hanno inciso sulle scelte politiche e legislative in particolare dei paesi industrializzati e dell’Unione Europea

 

-Summit della Terra, detto Eco92 tenutosi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. È stata la prima conferenza mondiale dei Capi di Stato sull'ambiente, svoltosi alla presenza di 172 governi.

-Protocollo di Kyoto, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici, adottato a Kyoto, in Giappone, l’11 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005.

Il Protocollo di Kyoto fa seguito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), ha regolamentato le emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas-serra, primo tra tutti l'anidride carbonica (CO2). La caratteristica principale del Protocollo di Kyoto è che stabilisce obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra per i paesi aderenti: 37 paesi industrializzati e la Comunità Europea.

Il Protocollo è stato ratificato dall'UE (che si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990) e successivamente dai suoi Stati membri. La percentuale fissata a livello europeo è stata ripartita in maniera differenziata tra gli Stati Membri. In tale contesto l'Italia (che ha provveduto alla ratifica con la L. 120/2002) si è impegnata a ridurre entro il 2012 le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990.

- Il Green Deal europeo adottato l’11 dicembre 2019 è un pacchetto di iniziative politiche, che mira a impostare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo finale di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto comprende iniziative riguardanti il clima, l'ambiente, l'energia, i trasporti, l'industria, l'agricoltura e la finanza sostenibile. Dato che il 75% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE deriva dall'uso e dalla produzione di energia, la decarbonizzazione del settore energetico è fondamentale per raggiungere un UE climaticamente neutra.

-L’Agenda 2030 è un piano strategico di azione elaborato dall’Onu nel 2015, al fine di migliorare la vita nel pianeta sotto diversi aspetti: in particolare l’obiettivo 7 si prefigge lo scopo di aumentare la produzione di energia riducendone i costi, abbandonando le fonti basate su combustibili fossili e investendo in energia solare, eolica e termica.

- L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016, ratificato da parte di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra, approvato da tutti i Paesi membri dell'UE la porterà a diventare la prima economia e società a impatto climatico zero entro il 2050.Come previsto dall'accordo, l'UE ha presentato la sua strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni e i suoi piani aggiornati in materia di clima prima della fine del 2020, impegnandosi a ridurre le sue emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

- Il Quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 è stato presentato dalla Commissione il 22 gennaio 2014 ha sempre come obiettivo la riduzione dei gas serra del 40% rispetto all’anno 1990.

- REPowerEU è il piano della Commissione europea del 8 maggio 2022 per rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Ha l’obiettivo di assicurare la diversificazione delle forniture e accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili.

 

 

Provvedimenti normativi adottati dal nostro Paese per raggiungere e implementare gli obiettivi fissati in sede UE su efficienza energetica e fonti rinnovabili

-Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. Nell’art. 5 comma 15 in particolare si dice: “Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate”

- Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) prevede: l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con risorse da destinare, fra gli altri, ad interventi per la riduzione delle emissioni, per il risparmio energetico, per la sostenibilità ambientale, e in generale, per programmi di investimento e progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali;  per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l’assegnazione ai Comuni di contributi, nel limite complessivo di € 500 milioni annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green New Deal italiano; affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale intervento è rivolto agli edifici scolastici che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli interventi da realizzare sono individuati in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico, della riduzione dei costi di gestione per gli Enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. Per attuare quanto previsto dal piano sono stati stanziati € 40 milioni complessivi per gli anni 2020-2023.

- D.L. 111/2019 (c.d. decreto clima) è stato emanato, principalmente, al fine ad adottare misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in coordinamento con il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima).

- Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, pubblicato il 21 gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con questo testo si recepiscono le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima e quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.

-Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”) ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

-Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale (6 ottobre 2022) è stato approvato dal Ministero della Transizione Ecologica il quale segnala che, per rispettare gli impegni presi dal Governo in ottica decarbonizzazione per il 2030. Il Piano consentirà nel medio termine (a partire dalla seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e comunque di ridurre l’uso del gas in generale, nel breve termine, al fine di risparmiare gas e evitare il più possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali anche in previsione della stagione 2023-2024. Nel Piano, tra l'altro, si prevede l’abbassamento del riscaldamento di un grado; la riduzione del periodo di accensione dei riscaldamenti di 15 giorni (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine.

-Il PNRR è un documento approvato a fine aprile 2021 dal Parlamento italiano. Attraverso il PNRR l’Italia ha voluto illustrare alla commissione europea in che modo intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Ricovery Fund. Tra i vari obiettivi contenuti all’interno del sopracitato documento vi è l’incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Traguardo realizzabile attraverso lo sviluppo di: comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, impianti utility-scale (attraverso una semplificazione della burocrazia), sviluppo del biometano e soluzioni innovative e offshore.

Approfondimento tematico

Il disegno di legge che si presenta ha lo scopo di incentivare l’autoproduzione, finalizzata all’autoconsumo, di energia elettrica negli edifici pubblici. In questo contesto, si individuano misure per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici e impianti solari termici unite a iniziative di riqualificazione dell’illuminazione degli edifici di proprietà degli enti locali attraverso la sostituzione degli impianti con nuove tecnologie LED.

Si vuole individuare l’ente locale (il comune, la provincia e la città metropolitana) come elemento propulsore di buone pratiche nel settore energetico per favorire il percorso verso il contrasto ai cambiamenti climatici; limitare la spesa corrente dei bilanci degli stessi enti, con la riduzione delle spese di gestione degli edifici pubblici, nell’ottica del risparmio della finanza pubblica; contribuire al processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico nella prospettiva dell’autosufficienza energetica come stabilito dalle recenti disposizioni seguite alla guerra in Ucraina.

Si interviene primariamente sugli enti locali in quanto, a seguito dell’affermazione del principio di sussidiarietà, come stabilito dall’art. 5 del Trattato sull’Unione Europea e dall’art. 118 della Costituzione Italiana, rappresentano oggi il livello essenziale e più vicino nel rapporto fra Stato e cittadini. Gli stessi studenti, promotori della presente legge, usufruiscono e si confrontano quotidianamente con i servizi offerti dagli enti locali e sentono il dovere di intervenire, avanzando delle proposte, all’interno della più generale tematica dei cambiamenti ambientali.

Oggi, gli enti locali hanno molteplici opportunità per installare degli impianti fotovoltaici negli edifici pubblici attraverso le risorse dei propri bilanci, l’accensione di mutui facendo così ricorso all’indebitamento, la partecipazione a bandi regionali, nazionali o attraverso i progetti in essere a valere sui fondi del PNRR.

Ad oggi però, a titolo di esempio, secondo i dati de Il Sole 24 ORE sono solo qualche centinaio gli edifici scolastici dotati di impianti fotovoltaici mentre, per quanto riguarda i comuni dotati di impianti fotovoltaici nei propri immobili, secondo uno studio di Legambiente, sono 868 su un totale di 7901. Lo studio, inoltre, mette in evidenza come la crescita sia lenta sebbene costante.

Da quanto analizzato, appare evidente che, nonostante le disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, la strada da percorrere sia ancora lunga e, soprattutto, si renda necessaria per gli enti locali la proposta di uno strumento legislativo che fornisca un ulteriore incentivo.

Il decreto sopra citato ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, attraverso disposizioni per lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico fissati per il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050: In questo quadro, istituisce un obbligo di impiego dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e incrementa al 60% (rispetto a un precedente 50%) la copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici per le abitazioni private (edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) e al 65% la quota per gli edifici pubblici. Energia che viene utilizzata per la copertura di consumi di elettricità, calore e illuminazione.

Il nuovo strumento legislativo che si vuole proporre consiste in disposizioni in materia di finanza locale al fine di creare una leva a disposizione degli enti locali per intervenire e creare un meccanismo virtuoso. Si vuole incidere sulle modalità di indebitamento degli enti pubblici al fine di offrire mutui a tasso zero o a tasso agevolato con l’obiettivo di rendere sostenibile per i comuni, le province e le città metropolitane l’investimento su interventi finalizzati all’uso delle energie rinnovabili affinché ottengano un risparmio sulla spesa corrente, con una diminuzione dei costi energetici, che permetta nel breve periodo l’ammortamento dell’investimento e nel medio periodo un risparmio della spesa pubblica. Qualora si renda necessario è possibile prevedere una deroga al limite di indebitamento dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In aggiunta alle agevolazioni finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, impianti solari termici o a misure di risparmio energetico, gli enti locali devono farsi promotori della costituzione nei territori di propria competenza di Comunità energetiche, con l’obiettivo di incentivare l’autoconsumo energetico.

Le Comunità energetiche nascono a seguito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe (decreto legge del 30 dicembre 2019 n. 162) che recepisce la Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Si tratta di soggetti giuridici che si basano sulla partecipazione aperta e volontaria di persone fisiche, PMI, enti locali e amministrazioni comunali per condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso impianti di produzione distribuita. Le Comunità energetiche presentano effetti positivi sui soggetti partecipanti. In particolare, secondo EnelX Italia, si hanno:

Benefici economici derivanti dai meccanismi di incentivazione dell’energia prodotta e utilizzata, e producendo un reddito (“reddito energetico”) che la comunità è in grado di redistribuire.

Benefici ambientali, evitando di produrre energia da fonti fossili liberando CO2 e annullando la dissipazione di energia in perdite di rete.

Benefici sociali, stimolando l’aggregazione sociale sul territorio, educando i cittadini a una cultura rivolta alla sostenibilità urbana e coinvolgendo tutte le fasce della popolazione.

In conclusione, la proposta che si intende avanzare produce molteplici ricadute dal punto di vista ambientale, economico e sociale