Disposizioni in materia di transizione ecologica

  • Pubblicato il 16 Marzo 2023
  • da Liceo scientifico statale E. Fermi, Padova
Disposizioni in materia di transizione ecologica

ONOREVOLI SENATRICI, ONOREVOLI SENATORI,  un argomento che, negli ultimi decenni, ha occupato un ruolo importante nel dibattito pubblico e che ora necessita di una sempre maggiore attenzione da parte di ciascuno, è quello del riscaldamento climatico. Questo tema non è nuovo alla società ed ai consessi internazionali: già dal 1992, con la nascita delle Cop (Conferenze delle Parti), organizzate e presiedute dai  Paesi che avevano aderito alla  Convenzione quadro delle Nazioni Unite  sui cambiamenti climatici, si erano  cominciati a compiere i primi passi verso una presa di coscienza maggiore  sull’argomento. Nel 2015, infatti, i Capi di Stato e di Governo mondiali si sono riuniti a Parigi e hanno sottoscritto il progetto dell’“Agenda 2030”, al fine di arginare, cooperando, il problema del riscaldamento climatico. È doveroso ricordare, inoltre, la nascita di movimenti popolari per sensibilizzare le comunità civili e spingere i Capi dei vari Governi ad adottare soluzioni più drastiche in vista di una riduzione delle emissioni derivate dai diversi tipi di produzione energetica. Per indurre le persone a riflettere seriamente sull’impatto ambientale delle loro azioni e a modificare i propri stili di vita, ai fini di un maggiore controllo dei cambiamenti ambientali, sono necessari leggi e aiuti finanziari affinché si produca energia da fonti  rinnovabili, diminuendo, così, il rilascio di  materiali e sostanze inquinanti nell’ambiente.  
Focalizzarsi sui diversi metodi mediante i quali possono essere sfruttate al meglio le diverse fonti energetiche e, in particolare, definire con precisione le indispensabili linee di azione per limitare lo spreco di  energia sono quindi atti ineludibili.  Secondo quanto riportato da Eicom energia, Energit e Sorgenia, e con riferimento alle evidenze emerse da recenti ed accreditate conferenze, l’energia prodotta da  fonti rinnovabili non è adeguatamente  sfruttata. Energie di natura idroelettrica, solare e geotermica, ad esempio, sarebbero in grado di produrre potenzialmente quantità  sufficienti a soddisfare una percentuale maggiore del fabbisogno della collettività  rispetto a quella corrente. Attualmente, la normativa vigente presenta alcuni richiami alla questione sulle fonti rinnovabili: provvedimenti varati tra il 2011 e il 2022, infatti, definiscono, per esempio, le agevolazioni fiscali e regolano l’installazione di pannelli fotovoltaici. Ne riportiamo qui di seguito alcuni esempi: l’articolo 16-bis del Decreto Legislativo dell’1 marzo 2022, tra gli altri, introduce una serie di strumenti fiscali incentivanti, mentre l’articolo 44 del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 definisce le sanzioni in materia di autorizzazione alla costruzione e  all’esercizio di impianti energetici. Tuttavia, crediamo si possa e si debba fare di più, riteniamo che queste norme possano essere implementate ed il disegno di legge presentato punta, perciò, a definire norme più stringenti finalizzate ad una risposta più sistemica all’emergenza  ambientale.

Articolo 1
(Finalità)


1. La transizione ecologica italiana procede troppo lentamente in vista del raggiungimento dei traguardi dell'obiettivo 7 dell'Agenda 2030, "Energia Pulita e Accessibile".
2. La presente proposta di Legge reca disposizioni finalizzate:  
a) al contributo di rinnovamento definitivo nell'ambito energetico nazionale e per favorire la transizione ecologica, con l’installazione di impianti fotovoltaici nel 60% degli edifici pubblici italiani, primi tra tutti le scuole, determinandone l'autosufficienza energetica entro l'anno 2050;  
b) alla determinazione di una maggiore indipendenza energetica del nostro Paese: l’impiego del fotovoltaico mira alla stabilizzazione delle forniture di energia, diminuendo il fabbisogno di idrocarburi o gas nelle quantità attuali;
c) al possibile rendimento economico sia da parte della collettività, sia da parte di scuole e di aziende specializzate in tali attività, sfruttando come incentivo l’attuale ritorno economico potenziale degli impianti fotovoltaici e utilizzando i fondi del PNRR, come previsto dalle direttive dell’UE.
d) a razionalizzare le emissioni nazionali rispetto al “Green Deal” europeo, ovvero il piano con il quale l'Europa punta a dare una direzione più sostenibile alla propria economia, garantendo un'impronta ambientale ridotta almeno del 50%;
e) all'incentivazione delle comunità energetiche, come occasione di risparmio in bolletta e di innovazione ambientale, tecnologica e sociale.


Articolo 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) fonti di energia rinnovabili, quelle fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei “tempi umani” e il cui utilizzo non pregiudica le risorse per le generazioni future,  come ad esempio l’eolica, la solare, la geotermica, del moto ondoso,  mareomotrice, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas  residuati dai processi di depurazione biogas;
b) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), quello strumento previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativi ad impianti a fonti rinnovabili: il decreto sancisce che varie misure e tipologie di impianti energetici possano essere realizzati senza bisogno di autorizzazione unica regionale, ma grazie a una “procedura abilitativa semplificata” descritta all’articolo 6 dello stesso decreto;
c) Autorizzazione Unica (AU), l’autorizzazione che permette la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, previa autorizzazione di tutte le amministrazioni interessate nell’ambito della Conferenza dei Servizi e il responso positivo dell’eventuale Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La procedura può durare fino a 90 giorni;  
d) edilizia libera, l’insieme dei lavori effettuabili senza richiedere determinate autorizzazioni o senza bisogno di depositare documenti e  comunicazioni di inizio attività.  


Articolo 3
(Procedura di selezione delle imprese)


1. Le imprese finanziabili per l’installazione degli impianti dallo Stato dovranno essere selezionate dai singoli enti pubblici attraverso specifici concorsi in cui sarà richiesto di presentare un piano di azione. Il piano dovrà contenere:
        a) un progetto realizzabile che illustri la disposizione dell’impianto ed i tempi previsti per il completamento dell’opera, tenendo conto degli spazi e delle misure riguardanti l'edificio;
                   b) un preventivo che definisca i materiali utilizzati e i loro costi;
      c) un certificato di sostenibilità ambientale


Articolo 4
(Procedura di installazione)


1. L’iter burocratico per installare un impianto fotovoltaico con accumulo varia in base a diversi fattori:
a) al contributo che il fotovoltaico può offrire alla transizione energetica italiana.  
b) allo snellimento delle procedure amministrative legate all’installazione ed alla conseguente diffusione del fotovoltaico, come stabilito dalla Direttiva europea 2009/28/CE.
c) alla ricezione, da parte dell'Italia, della Direttiva con le Linee Guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011.
2. Nello specifico, l’iter burocratico richiesto varia in funzione della potenza dell’impianto:
a) nel caso superi i 20 kW, è necessaria l’Autorizzazione Unica (AU), rilasciata dalla Regione o dalle Province sue delegate;
b) al di sotto della soglia dei 20 kW di potenza si incontrano diverse casistiche, in virtù delle quali può essere sufficiente la comunicazione  al Comune di residenza o essere richiesta la Procedura Abilitativa  Semplificata (PAS).
3. La comunicazione al Comune è prevista per impianti di piccole dimensioni, la cui installazione è assimilabile ad attività di edilizia libera, ovvero:
a) l’impianto è aderente o integrato nel tetto dell’edificio (stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, senza modifiche alla sagoma della costruzione) e non ne supera la superficie, non ricadendo, in tal modo, nella legislazione del Codice dei Beni Culturali  e del Paesaggio;
b) l’impianto è compatibile con il regime di Scambio sul Posto (SSP) ed  è realizzato su superfici esistenti o loro pertinenti al di fuori di un centro  storico. In questi casi è sufficiente effettuare la comunicazione di inizio  dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione firmata dal  progettista, senza attese.
4. Se l’impianto è al di sotto della soglia dei 20 kW, ma non rientra nei casi già citati, è necessaria la PAS che deve essere inviata al Comune 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, insieme alla relazione del progettista e agli elaborati progettuali  riguardo le norme urbanistiche, edili, di sicurezza e igienico-sanitarie;  solo una volta trascorso un mese dalla presentazione, senza riscontri da parte del Comune, è possibile procedere con i lavori.  


Articolo 5
(Obbiettivi)


1. Al fine di raggiungere una copertura del 60% degli edifici pubblici alimentati da fonti rinnovabili, è necessario porre degli obiettivi secondari, i quali prevedono che:
a) entro il 2035, il 30% degli edifici pubblici nazionali dovrà attingere energeticamente da fonti rinnovabili per il 60%  
b) entro il 2040 il 50% degli edifici pubblici nazionali dovrà essere alimentato energeticamente per il 60% da fonti rinnovabili;
c) entro il 2050 il 60% degli edifici pubblici nazionali dovrà essere coperto energeticamente per il 60% da fonti rinnovabili.


         Articolo 6
                 (Misure di sostegno)


1. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero dell’Economia, con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, definiscono le modalità di finanziamento delle imprese di cui all’art. 3.
2. Tramite appositi canali tematici, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero dell’Economia forniscono tutte le informazioni tecniche e di supporto alle amministrazioni pubbliche interessate dai lavori di installazione prevedendo altresì percorsi privilegiati per l’accesso ai finanziamenti europei previsti dal PNRR e strumenti di co-finanziamento nazionali.


  Articolo 7
(Controlli e sanzioni)


1. Le imprese a cui vengono affidati i lavori dovranno presentare, con cadenza mensile, una rendicontazione delle spese sostenute e dei progressi dell’installazione.  
2. Il seguente disegno di legge prevede sanzioni pecuniarie ai danni di chi non rispetta la normativa e sono le seguenti:
a) Se entro il giorno 1 gennaio dell'anno 2032 non si saranno avviate le procedure di attuazione per l'installazione dei pannelli, il responsabile di tale ritardo dovrà versare allo Stato un risarcimento di euro 250, da  versare entro trenta giorni, dopo i quali l’ammenda prevede un aumento  di denaro, arrivando ad una sanzione di euro 500. Se dopo sessanta giorni l’ammenda non sarà ancora stata versata, diverrà di euro 1000. Se entro sei mesi risulterà ancora da versare, suddetto responsabile sarà imputabile penalmente.  
b) Seguiranno ulteriori sanzioni pecuniarie per ogni tre mesi di ritardo di euro 250, e in caso di mancato pagamento, le conseguenze saranno  quelle scritte al punto a).
c) Dopo dodici mesi di ritardo, l’ammenda trimestrale sarà raddoppiata.
d) Dopo ventiquattro mesi di ritardo, l’ammenda trimestrale sarà triplicata.


Articolo 8
(Copertura finanziaria)


1. All’attuazione del piano di riforma energetica della presente Legge concorrono:  
a) fondi ricavati dalle sanzioni pecuniarie relative ai crimini ambientali, sancite dall'articolo 257 del Codice dell’ambiente e dal Fondo Nazionale per l’Ambiente;  
b) gli stanziamenti del PNRR destinati alla Missione 2, i cui obiettivi sono la rivoluzione verde e la transizione ecologica;
c) fondi ricavati dalle sanzioni previste dagli articoli 452-bis, 452-sexies, 452-terdecies del Codice Penale, Libro 1, Titolo 1.

il 28/03/2023
G. A. - padova
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamenti soppressivi di periodo/parole:
4.1 All’articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera c)
4.2 All’articolo 4, comma 1, sopprimere le parole “a diversi fattori”
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 28/03/2023
G. A. - padova
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamenti sostitutivi di periodo/parole:
5.1 All’articolo 5, comma 1, sostituire la parola “del” con le parole “per almeno il”
1.1 All'articolo 1, comma 2, lettera a), sostituire le parole “60%” e “2050” rispettivamente con le parole “30%” e “2035”.
4.3 All’articolo 4, comma 1, sostituire le parole contenute sotto la lettera b) con le parole “all’incremento della richiesta d’installazione del medesimo.”
5.2 All'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire la parola “2035” con la seguente “2030”
5.3 All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire la parola “50%” con la seguente “45%”
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 2
il 28/03/2023
G. A. - padova
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamenti aggiuntivi di periodo/parole:
1.2 All'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole “l’anno 2035”, inserire le seguenti: “come palesatosi necessario alla luce del rapporto finale dell’IPCC dello scorso 20 marzo.”
2.1 All’articolo 2, comma 1, lettera a), inserire il seguente:
“a-bis) edifici e spazi pubblici: gli immobili ordinariamente destinati allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico quali le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le biblioteche pubbliche, le palestre pubbliche; i luoghi di aggregazione del corpo sociale, quali i parchi, gli stadi e gli spazi ricreativi per gli anziani;”
“a-ter) impianto fotovoltaico, speciale impianto elettrico che produce energia da una fonte rinnovabile e inesauribile: il sole;”
“a-quater) risparmio energetico: insieme delle azioni finalizzate a risparmiare energia in particolare la riduzione degli sprechi di energia e di risorse nelle attività quotidiane e nella produzione industriale;”
“a-quinquies) autosufficienza, da intendersi come parziale copertura del fabbisogno energetico complessivo.”
Approvato
  • Voti totali: 20
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 0

ONOREVOLI SENATRICI, ONOREVOLI SENATORI, un argomento che, negli ultimi decenni, ha occupato un ruolo importante nel dibattito pubblico e che ora necessita di una sempre maggiore attenzione da parte di ciascuno, è quello del riscaldamento climatico. Questo tema non è nuovo alla società ed ai consessi internazionali: già dal 1992, con la nascita delle Cop (Conferenze delle Parti), organizzate e presiedute dai Paesi che avevano aderito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si erano cominciati a compiere i primi passi verso una presa di coscienza maggiore sull’argomento. Nel 2015, infatti, i Capi di Stato e di Governo mondiali si sono riuniti a Parigi e hanno sottoscritto il progetto dell’“Agenda 2030”, al fine di arginare, cooperando, il problema del riscaldamento climatico. È doveroso ricordare, inoltre, la nascita di movimenti popolari per sensibilizzare le comunità civili e spingere i Capi dei vari Governi ad adottare soluzioni più drastiche in vista di una riduzione delle emissioni derivate dai diversi tipi di produzione energetica. Per indurre le persone a riflettere seriamente sull’impatto ambientale delle loro azioni e a modificare i propri stili di vita, ai fini di un maggiore controllo dei cambiamenti ambientali, sono necessari leggi e aiuti finanziari affinché si produca energia da fonti rinnovabili, diminuendo, così, il rilascio di materiali e sostanze inquinanti nell’ambiente. Focalizzarsi sui diversi metodi mediante i quali possono essere sfruttate al meglio le diverse fonti energetiche e, in particolare, definire con precisione le indispensabili linee di azione per limitare lo spreco di energia sono quindi atti ineludibili. Secondo quanto riportato da Eicom energia, Energit e Sorgenia, e con riferimento alle evidenze emerse da recenti ed accreditate conferenze, l’energia prodotta da fonti rinnovabili non è adeguatamente sfruttata. Energie di natura idroelettrica, solare e geotermica, ad esempio, sarebbero in grado di produrre potenzialmente quantità sufficienti a soddisfare una percentuale maggiore del fabbisogno della collettività rispetto a quella corrente. Attualmente, la normativa vigente presenta alcuni richiami alla questione sulle fonti rinnovabili: provvedimenti varati tra il 2011 e il 2022, infatti, definiscono, per esempio, le agevolazioni fiscali e regolano l’installazione di pannelli fotovoltaici. Ne riportiamo qui di seguito alcuni esempi: l’articolo 16-bis del Decreto Legislativo dell’1 marzo 2022, tra gli altri, introduce una serie di strumenti fiscali incentivanti, mentre l’articolo 44 del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 definisce le sanzioni in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti energetici. Tuttavia, crediamo si possa e si debba fare di più, riteniamo che queste norme possano essere implementate ed il disegno di legge presentato punta, perciò, a definire norme più stringenti finalizzate ad una risposta più sistemica all’emergenza ambientale.


Articolo 1
(Finalità)

1. La transizione ecologica italiana procede troppo lentamente in vista del raggiungimento dei traguardi dell'obiettivo 7 dell'Agenda 2030, "Energia Pulita e Accessibile".
2. La presente proposta di Legge reca disposizioni finalizzate:
a) al contributo di rinnovamento definitivo nell'ambito energetico nazionale e per favorire la transizione ecologica, con l’installazione di impianti fotovoltaici nel 30% degli edifici pubblici italiani, primi tra tutti le scuole, determinandone l'autosufficienza energetica entro l'anno 2035 come palesatosi necessario alla luce del rapporto finale dell’IPCC dello scorso 20 marzo;
b) alla determinazione di una maggiore indipendenza energetica del nostro Paese: l’impiego del fotovoltaico mira alla stabilizzazione delle forniture di energia, diminuendo il fabbisogno di idrocarburi o gas nelle quantità attuali;
c) al possibile rendimento economico sia da parte della collettività, sia da parte di scuole e di aziende specializzate in tali attività, sfruttando come incentivo l’attuale ritorno economico potenziale degli impianti fotovoltaici e utilizzando i fondi del PNRR, come previsto dalle direttive dell’UE.
d) a razionalizzare le emissioni nazionali rispetto al “Green Deal” europeo, ovvero il piano con il quale l'Europa punta a dare una direzione più sostenibile alla propria economia, garantendo un'impronta ambientale ridotta almeno del 50%;
e) all'incentivazione delle comunità energetiche, come occasione di risparmio in bolletta e di innovazione ambientale, tecnologica e sociale.


Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) fonti di energia rinnovabili, quelle fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei “tempi umani” e il cui utilizzo non pregiudica le risorse per le generazioni future, come ad esempio l’eolica, la solare, la geotermica, del moto ondoso, mareomotrice, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione biogas;
a-bis) edifici e spazi pubblici: gli immobili ordinariamente destinati allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico quali le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le biblioteche pubbliche, le palestre pubbliche; i luoghi di aggregazione del corpo sociale, quali i parchi, gli stadi e gli spazi ricreativi per gli anziani;”
“a-ter) impianto fotovoltaico, speciale impianto elettrico che produce energia da una fonte rinnovabile e inesauribile: il sole;”
“a-quater) risparmio energetico: insieme delle azioni finalizzate a risparmiare energia in particolare la riduzione degli sprechi di energia e di risorse nelle attività quotidiane e nella produzione industriale;”
“a-quinquies) autosufficienza, da intendersi come parziale copertura del fabbisogno energetico complessivo.
b) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), quello strumento previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativi ad impianti a fonti rinnovabili: il decreto sancisce che varie misure e tipologie di impianti energetici possano essere realizzati senza bisogno di autorizzazione unica regionale, ma grazie a una “procedura abilitativa semplificata” descritta all’articolo 6 dello stesso decreto;
c) Autorizzazione Unica (AU), l’autorizzazione che permette la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, previa autorizzazione di tutte le amministrazioni interessate nell’ambito della Conferenza dei Servizi e il responso positivo dell’eventuale Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La procedura può durare fino a 90 giorni; d) edilizia libera, l’insieme dei lavori effettuabili senza richiedere determinate autorizzazioni o senza bisogno di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività.  


Articolo 3
(Procedura di selezione delle imprese)

1.    Le imprese finanziabili per l’installazione degli impianti dallo Stato dovranno essere selezionate dai singoli enti pubblici attraverso specifici concorsi in cui sarà richiesto di presentare un piano di azione. Il piano dovrà contenere:
2.    a) un progetto realizzabile che illustri la disposizione dell’impianto ed i tempi previsti per il completamento dell’opera, tenendo conto degli spazi e delle misure riguardanti l'edificio;
b) un preventivo che definisca i materiali utilizzati e i loro costi;
3.    c) un certificato di sostenibilità ambientale


Articolo 4
(Procedura di installazione)

1. L’iter burocratico per installare un impianto fotovoltaico con accumulo varia in base:
a) al contributo che il fotovoltaico può offrire alla transizione energetica italiana.  
b) all’incremento della richiesta d’installazione del medesimo.
2. Nello specifico, l’iter burocratico richiesto varia in funzione della potenza dell’impianto:
a) nel caso superi i 20 kW, è necessaria l’Autorizzazione Unica (AU), rilasciata dalla Regione o dalle Province sue delegate;
b) al di sotto della soglia dei 20 kW di potenza si incontrano diverse casistiche, in virtù delle quali può essere sufficiente la comunicazione al Comune di residenza o essere richiesta la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
3. La comunicazione al Comune è prevista per impianti di piccole dimensioni, la cui installazione è assimilabile ad attività di edilizia libera, ovvero:
a) l’impianto è aderente o integrato nel tetto dell’edificio (stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, senza modifiche alla sagoma della costruzione) e non ne supera la superficie, non ricadendo, in tal modo, nella legislazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
b) l’impianto è compatibile con il regime di Scambio sul Posto (SSP) ed è realizzato su superfici esistenti o loro pertinenti al di fuori di un centro storico. In questi casi è sufficiente effettuare la comunicazione di inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione firmata dal progettista, senza attese
4. Se l’impianto è al di sotto della soglia dei 20 kW, ma non rientra nei casi già citati, è necessaria la PAS che deve essere inviata al Comune 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, insieme alla relazione del progettista e agli elaborati progettuali riguardo le norme urbanistiche, edili, di sicurezza e igienico-sanitarie; solo una volta trascorso un mese dalla presentazione, senza riscontri da parte del Comune, è possibile procedere con i lavori.  


Articolo 5
(Obbiettivi)

1. Al fine di raggiungere una copertura per almeno il 60% degli edifici pubblici alimentati da fonti rinnovabili, è necessario porre degli obiettivi secondari, i quali prevedono che:
a) entro il 2030, il 30% degli edifici pubblici nazionali dovrà attingere energeticamente da fonti rinnovabili per il 60%
b) entro il 2040 il 45% degli edifici pubblici nazionali dovrà essere alimentato energeticamente per il 60% da fonti rinnovabili;
c) entro il 2050 il 60% degli edifici pubblici nazionali dovrà essere coperto energeticamente per il 60% da fonti rinnovabili.


Articolo 6
(Misure di sostegno)

1. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero dell’Economia, con propri decreti da emanarsi entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, definiscono le modalità di finanziamento delle imprese di cui all’art. 3.
2. Tramite appositi canali tematici, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero dell’Economia forniscono tutte le informazioni tecniche e di supporto alle amministrazioni pubbliche interessate dai lavori di installazione prevedendo altresì percorsi privilegiati per l’accesso ai finanziamenti europei previsti dal PNRR e strumenti di co-finanziamento nazionali.


Articolo 7

(Controlli e sanzioni)

1. Le imprese a cui vengono affidati i lavori dovranno presentare, con cadenza mensile, una rendicontazione delle spese sostenute e dei progressi dell’installazione.
2. Il seguente disegno di legge prevede sanzioni pecuniarie ai danni di chi non rispetta la normativa e sono le seguenti:
a) Se entro il giorno 1 gennaio dell'anno 2032 non si saranno avviate le procedure di attuazione per l'installazione dei pannelli, il responsabile di tale ritardo dovrà versare allo Stato un risarcimento di euro 250, da versare entro trenta giorni, dopo i quali l’ammenda prevede un aumento di denaro, arrivando ad una sanzione di euro 500. Se dopo sessanta giorni l’ammenda non sarà ancora stata versata, diverrà di euro 1000. Se entro sei mesi risulterà ancora da versare, suddetto responsabile sarà imputabile penalmente.
b) Seguiranno ulteriori sanzioni pecuniarie per ogni tre mesi di ritardo di euro 250, e in caso di mancato pagamento, le conseguenze saranno quelle scritte al punto a).
c) Dopo dodici mesi di ritardo, l’ammenda trimestrale sarà raddoppiata.
d) Dopo ventiquattro mesi di ritardo, l’ammenda trimestrale sarà triplicata.


Articolo 8
(Copertura finanziaria)

1. All’attuazione del piano di riforma energetica della presente Legge concorrono:
a) fondi ricavati dalle sanzioni pecuniarie relative ai crimini ambientali, sancite dall'articolo 257 del Codice dell’ambiente e dal Fondo Nazionale per l’Ambiente;
b) gli stanziamenti del PNRR destinati alla Missione 2, i cui obiettivi sono la rivoluzione verde e la transizione ecologica;
c) fondi ricavati dalle sanzioni previste dagli articoli 452-bis, 452-sexies, 452-terdecies del Codice Penale, Libro 1, Titolo 1.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

L'imminente scadenza dei termini per la realizzazione degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030, come proposti dall’ONU, e la indifferibile necessità di un cambiamento volto a salvaguardare l’ambiente, ci hanno indotto a concentrare la nostra attenzione, per la redazione del disegno di legge da redigere per la partecipazione al progetto-concorso, sulla ricerca ed approfondimenti sul tema dello sviluppo di un sistema energetico sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.
Il nostro Ddl si innesta sulla normativa in essere, ed in particolare aggiorna il Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, non più adeguata a moderni processi che richiedono:
-    agevolazioni per la installazione di impianti fotovoltaici e per la contestuale parallela promozione di una maggiore consapevolezza del ruolo che le fonti ecosostenibili devono giocare nel sistema di approvvigionamento energetico;
-    il recupero dei ritardi dovuti ad oggettive limitazioni che rendono oltremodo lunghe, complesse e costose le procedure di installazione di impianti fotovoltaici;
-    l’indifferibilità di sistematici investimenti nella ricerca finalizzata alla transizione ecologica.

Le vicende internazionali che hanno segnato la storia di questo ultimo anno ci hanno lasciato perplessi e confusi ma nel contempo ci hanno fatto toccar con mano la tematica e le criticità del sistema energetico tradizionale.
Non possiamo continuare ad illuderci che tutto possa continuare allo stesso modo, che possiamo continuare a vivere su un pianeta sempre più irrimediabilmente malato, che possiamo continuare a rinviare scelte fondamentali che vanno assunte per garantire diritti, dignità e futuro alla nostra generazione ed a quelle prossime.
Assistiamo a disastri climatici hanno colpito intere città e regioni, alla migrazione di intere popolazioni in cerca di salvezza o di opportunità per migliorare le proprie condizioni di vita, a continui incendi e distruzione di migliaia di ettari di bosco, la deforestazione è ormai un flagello che colpisce anche regioni come la Svezia dove il clima dovrebbe essere freddo e pungente, i fenomeni alluvionali sono sempre più frequenti e catastrofici con ingenti danni in termini di vite umane e di conseguenze per il settore agricolo.
Tutto ciò non può lasciarci inerti, dobbiamo essere protagonisti di un radicale cambiamento, dobbiamo avere il coraggio di superare ogni ostacolo, ogni diffidenza per il nostro bene e per il nostro futuro.
Il contesto normativo vigente è contenuto nel decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 emanato in attuazione della Direttiva UE 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, per la regolamentazione delle procedure di approvazione e installazione degli impianti e per la  promozione dell'uso di energia rinnovabile.
Nello specifico si evidenzia la portata dell’art. 6 che disciplina la procedura di abilitazione semplificata dei sistemi fotovoltaici ed introduce la comunicazione da trasmettere, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, al Comune per segnalare la volontà di dotarsi di un impianto fotovoltaico, comunicazione che deve essere corredata dalla documentazione tecnica di idoneità, rilasciata da un’azienda certificata.
In assenza di segnalazione o in caso di documentazione insufficiente, il Comune non rilascia nulla osta per l’avvio dei lavori e l’interessato ha facoltà di inoltrare nuova comunicazione che tiene conto dei rilievi opposti dagli uffici tecnici comunali.
I lavori di cui alla comunicazione devono concludersi entro il termine di 3 anni e nel caso in cui si superi detto termine si dovrà presentare una nuova dichiarazione per fruire di un periodo supplementare necessario al completamento dei lavori    .
Le regioni e le province autonome possono estendere la procedura ad impianti con potenza nominale fino a 1 MW elettrico.
La comunicazione per gli impianti ad energia rinnovabile consiste nell'autorizzare le Regioni e le Province autonome a estendere la potenza nominale delle fonti rinnovabili fino a 50KW, per gli impianti fotovoltaici di ogni potenza da costruire sugli edifici, salvo la disciplina che riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e della tutela delle risorse idriche.
Fondamentale quanto disposto dall’articolo 10 in ordine alle misure di incentivazione previste per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Beneficiano degli incentivi gli impianti a norma, ovvero quelli che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche stabilite dalla normativa tecnica europea. Tale normativa, comprendente i sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili, è trasmessa dall'UNI e dal CEI al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto è stabilita tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle norme tecniche, con riguardo alle diverse taglie di impianto, e non può essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione.
L’articolo 44 richiama invece le sanzioni amministrative previste nel caso di violazione degli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all’uso di impianti fotovoltaici. L’omessa autorizzazione comporta una sanzione amministrativa che varia da 1.000 a 150.000 euro a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore responsabile dei lavori.
L'entità della sanzione è determinata in considerazione della parte dell'impianto non autorizzata: da 40 a 240 euro per ogni chilowatt termico, in caso di impianti termici che producono energia; da 60 a 360 euro per ogni chilowatt elettrico, in caso di impianti non termici che producono energia. La potestà sanzionatoria è assegnata alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.

L’art. 10 introduce le condizioni per l’estensione del modello unico semplificato, contenute nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 Maggio 2015, intitolato “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", secondo il quale è possibile richiedere il ritiro dell’energia elettrica (da parte del GSE, sugli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, secondo le disposizioni tributarie in materia di imposta sull’energia elettrica) e l’installazione degli strumenti urbanistici comunali - impianti fotovoltaici e termici - anche nelle zone A, sugli edifici o su strutture fuori terra, diversi dagli edifici manufatti che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non necessita dell'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5.
L’articolo 16-bis richiama alcune procedure rivolte ad incrementare la produzione nazionale e l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili. All’uopo, stabilisce innanzitutto che il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) offra un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotte da impianti presenti all’interno del territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti con durata non inferiore a tre anni. Lo stesso articolo stabilisce inoltre l’obbligo, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, di emanare disposizioni al fine di stabilire il prezzo di vendita offerto dal GSE, considerando diversi fattori legati alle tecnologie e ai differenti metodi di produzione degli impianti a fonti rinnovabili e le modalità atte a garantire che il medesimo prezzo sia direttamente applicato al cliente finale; le modalità con le quali il GSE cede l’energia al cliente finale, dando priorità ai clienti industriali, specialmente i più energivori; alle piccole e medie imprese, nonché alle zone insulari; e, infine, le modalità di coordinamento con quanto previsto dal Dlgs n. 199/2021, ovvero “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, attualmente gestite sempre dal GSE.
Uno dei temi più discussi riguardo all’installazione di pannelli fotovoltaici e, più in generale, alla transizione ecologica è quello del costo per i materiali e per i lavori di messa in opera.
La crisi sanitaria pandemica e la conseguente crisi economica, seguita dagli effetti della guerra in corso in Ucraina, ha ribaltato sui cittadini aumenti spropositati dei costi energetici e delle materie prime e ciò ha indubbiamente determinato (e determina attualmente) una maggiore resistenza al passaggio all'energia rinnovabile.
L'articolo 25 consente di contrastare l’eccessivo aumento dei costi dei materiali per gli appalti pubblici, attraverso una valutazione realistica delle variazioni dei prezzi che possa calmierare i processi inflazionistici.

Approfondimento tematico

I pannelli fotovoltaici sono dispositivi che utilizzano l'energia del sole per generare elettricità, costituiti da celle solari, realizzate principalmente con silicio e altri materiali semiconduttori, che trasformano la luce solare in energia elettrica. I pannelli fotovoltaici hanno molteplici vantaggi: in primo luogo, sono una fonte di energia pulita e rinnovabile, cioè priva di emissioni di anidride carbonica o altri gas serra; inoltre, non producono rumore o altri tipi di inquinamento acustico. Questi dispositivi sono relativamente facili da installare e possono essere utilizzati sia in aree rurali che urbane ma l'acquisto e l'installazione iniziale possono risultare onerosi, anche se i costi stanno diminuendo rapidamente negli ultimi anni. Il loro funzionamento dipende unicamente dalla luce solare, quindi la produzione di elettricità non avviene durante le ore notturne o in caso di copertura nuvolosa anche se tale rischio è mitigato grazie all'utilizzo di sistemi di supporto all'energia solare, come batterie di riserva.
L’analisi dei vantaggi e degli svantaggi evidenzia la convenienza dell’installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici, in particolare in quelli pubblici.
SVANTAGGI DEL SISTEMA ENERGETICO ATTUALE
Il sistema energetico italiano, attualmente, presenta numerose criticità:
-    SISTEMA ANCORATO A VECCHI METODI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
L'Italia utilizza una quantità smisurata di combustibili fossili, primi fra tutti petrolio, gas naturale e carbone: nel 2019, l’80% di tutta l'energia è stato prodotto mediante la loro combustione e questo impatta decisamente sui cambiamenti climatici in atto. Attraverso la combustione, infatti, vengono rilasciati nell’atmosfera milioni di tonnellate di anidride carbonica e di altri gas serra e la quantità di CO2 presente nell’atmosfera continua ad aumentare con conseguente aumento delle temperature ed effetti disastrosi per gli ecosistemi. Secondo il Global Energy Perspective 2019 di McKinsey, nel 2019 le fonti fossili erano responsabili dell’83% delle emissioni totali di CO2 e la produzione di elettricità attraverso il carbone incideva, da sola, per il 36%.
-    DIPENDENZA PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILI
I combustibili fossili determinano, in più, la dipendenza del nostro Paese dall’estero, in particolare da paesi fornitori come la Russia, esponendoci al rischio di embargo in caso di conflitti e di crisi nei rapporti internazionali. L'Italia è tra i Paesi con la più alta dipendenza energetica dall'estero (fino a due anni fa, il 77% del fabbisogno energetico nazionale arriva dalle importazioni di suddetti combustibili).
-    ENORME DISPENDIO DI RISORSE FINANZIARIE
Per i combustibili fossili il nostro Paese spende ogni anno enormi cifre di denaro: nel 2021, sono stati spesi ben 41,8 miliardi di euro per finanziare attività, opere e progetti connessi ai combustibili fossili. Almeno 213,9 miliardi sono stati spesi negli anni dal 2011 al 2021: soldi che, come afferma Legambiente, “avrebbero potuto essere utilizzati per lo sviluppo di 13 GW/anno di fonti rinnovabili, in grado di produrre 19 TWh/anno di energia elettrica, ovvero circa il 6% del fabbisogno elettrico nazionale. Numeri che, in 11 anni, avrebbero già traghettato l’Italia all’obiettivo del 100% elettrico da fonti rinnovabili, permettendo al Paese un risparmio di consumo di gas di 4 miliardi di metri cubi all’anno, arrivando così a 44 miliardi di metri cubi complessivi dopo 11 anni, pari al 59,4% dei consumi nazionali di gas”. In Italia, dei 3,2 miliardi di dollari totali investiti per il finanziamento dell’energia, tra il 2019 e il 2022, solo 112 milioni hanno sostenuto progetti di energia pulita: quasi il 90% è stato speso in combustibili fossili e solo il 3,5% nelle fonti rinnovabili; il restante 6,7% ha coperto ad altre voci non meglio definite.
-    SOSTEGNO DI POLITICHE DI INCENTIVAZIONE
È anche giusto ricordare, però, che, nel 2021, la quota di energia primaria ricavata da fonti rinnovabili a livello mondiale è arrivata al 13,5%, mentre la quota di produzione mondiale di energia elettrica rinnovabile al 25%. In Europa, nel 2020, le risorse rinnovabili finalizzate alla produzione di elettricità hanno superato per la prima volta i combustibili fossili, secondo il rapporto annuale pubblicato da Ember ed Agora Energiewende; ancora, la percentuale di energia elettrica prodotta a partire da energie rinnovabili, con energia eolica e solare in sostituzione del carbone, ha raggiunto quota 38,2%, superando di poco più di un punto percentuale il valore dell’elettricità derivante dai combustibili fossili. In Italia, al 2020, la media nazionale delle fonti rinnovabili sui consumi lordi finali ha raggiunto il 19%. La produzione elettrica rinnovabile, registrata nel 2021, si è attestata al 36%: un dato importante ma che non è sufficiente, perché dovrà superare l'80% entro il 2030. Confortanti però sono i dati riportati dal GSE nella loro nota trimestrale del 31/12/2022 che attestano che il fotovoltaico, come metodo per generare energia rinnovabile, è quello che i privati apprezzano di più, con un incremento in impianti del +21% rispetto al 2021. Anche con impianti a basso reddito energetico, la produzione energetica è aumentata fino a 28,2 TWh, + 12,5% rispetto al 2021. Siamo certi che incentivi statali a tal fine sarebbero determinanti per una crescita ancor più significativa.

VANTAGGI DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Risparmio: i pannelli sfruttano l’energia dei raggi solari e la trasformano in elettricità pulita e no cost, in quanto non dipendente da forniture di carburante.
Impatto ambientale: un impianto fotovoltaico non produce alcun tipo di inquinamento.
Energia green e rinnovabile: nel nostro paese l’energia solare è disponibile e sfruttabile quasi ogni giorno, ed è rinnovabile.
Costi di manutenzione ridotti: un impianto fotovoltaico non richiede una manutenzione frequente; il solo compito del proprietario è eventualmente quello di tenere puliti i pannelli, al fine di massimizzare la produzione di energia elettrica.
Usura ridotta: il fotovoltaico va cambiato dopo una decina d’anni.
Indipendenza energetica: durante il giorno le batterie accumulano l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico per renderle disponibili al momento del bisogno.
Aumento della classe energetica: un edificio dotato di un impianto fotovoltaico registra anche un aumento della classe energetica e quindi un apprezzamento del valore immobiliare.
Possibilità di aderire allo scambio sul posto: chi installa un impianto fotovoltaico può accedere al meccanismo di “Scambio sul Posto”. Questo servizio è una forma di autoconsumo che permette di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento diverso da quello in cui avviene la produzione.
Smaltimento dei pannelli a carico del produttore: i pannelli fotovoltaici degli impianti fino a 10 kW sono considerati rifiuti RAEE domestici (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) secondo quanto previsto dal D.lgs. 49/2014. Ciò comporta che la responsabilità dello smaltimento dei moduli sia del produttore, quindi non sussistono spese per smaltire i pannelli e al termine del ciclo di vita basta conferire i rifiuti all’isola ecologica o al centro di raccolta di rifiuti RAEE più vicino.
Modularità del sistema (per incrementare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero di moduli) secondo le reali esigenze dell’utente, semplificandone l’aggiornamento eventuale.

IL PAYBACK POTENZIALE
Il payback potenziale degli impianti energetici fotovoltaici dipende molto dalla tipologia di impianto che si intende installare e dal fatto che tutto venga eseguito a prezzo normale di mercato o tramite accordi speciali. In generale, è risaputo che anche gli impianti meno performanti hanno un tempo di ammortamento massimo di circa 10 anni, e solo dopo tale periodo offrono un effettivo ritorno. Però, grazie al fatto che, in confronto ad altri impianti che producono energia, un grande vantaggio dei sistemi fotovoltaici, assieme ad altri che sfruttano le risorse naturali rinnovabili (come gli eolici e gli impianti idrici), è di non richiedere spese di rifornimento di carburante per l’impianto, ed il fatto che la maggior parte dei costi vengano da tasse sul commercio di tali impianti, risentendo di un calo dei prezzi fino al 50% se rimosse dall’equazione, l’operazione per lo stesso Stato italiano si rivelerebbe molto più economica da attuare di quanto potrebbe sembrare, rendendolo un progetto maggiormente applicabile anche su larga scala: basti immaginare che un impianto base da 3 Kw vedrebbe ridursi il prezzo base, da 6.600 euro a 3.300 euro.

COME FACILITARE PER IL SETTORE PUBBLICO L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

I fattori determinanti per la produzione elettrica non presentano molte criticità poiché consistono in: ● Radiazione solare incidente;
● Inclinazione ed orientamento dei moduli. La migliore inclinazione, detta angolo di tilt, è data dalla formula : β= lat - δ (dove lat è il valore in gradi della latitudine, mentre δ è l’angolo di declinazione solare);
● Presenza o meno di ombreggiamenti;
● Prestazioni tecniche dei componenti dell’Impianto: le autorizzazioni necessarie sono, grazie anche a direttive di sicurezza e leggi attualmente in vigore, facilmente erogabili dagli stessi comuni tramite procedure conformi alle PAS (Procedure Autorizzative Semplificate), con impianti di potenza minore a 20 kW o con Autorizzazione Unica per quelli di potenza maggiore.

COMPONENTI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Generatore fotovoltaico
Il componente elementare del generatore è la cella fotovoltaica in cui avviene la conversione della radiazione solare in corrente elettrica. Ne esistono diverse tipologie:
● Pannelli solari monocristallini: sono realizzati con celle solari ottenute da un unico cristallo di silicio. I vantaggi principali sono l’efficienza (circa 20%), la durata elevata e il mantenimento del rendimento nel tempo; il costo è intorno a 0,70 €/W.
● Pannelli solari policristallini: sono realizzati con celle solari ottenute da più cristalli di silicio. L’efficienza è circa il 17%, la durata è elevata ed anche il mantenimento delle prestazione (85% del rendimento iniziale dopo 20 anni); il prezzo è leggermente inferiore alla tipologia precedente: 0,67 €/W.
● Pannelli solari a film sottile: sono realizzati con celle solari in materiali come il silicio amorfo o il CIGS (Cobalto, Indio, Gallio e Selenio). Sono caratterizzati da una bassa efficienza (circa 9%), ma sono anche i più economici (0,52-0,56 €/W). Un impianto fotovoltaico è costituito da un generatore (i pannelli fotovoltaici), un sistema di conversione della potenza (inverter) e da un eventuale accumulatore di energie (le batterie). È necessario collegare il sistema alla rete elettrica. Una volta installati, i pannelli dovranno essere collegati alla rete elettrica attraverso un apposito contatore; sarà poi possibile utilizzare l'energia prodotta dai pannelli o immetterla nella rete elettrica. Inverter L’inverter costituisce il sistema di condizionamento e controllo ed è necessario per la conversione dell’energia elettrica continua in alternata. Sistemi di accumulo L’energia elettrica può essere accumulata in grandi bobine elettriche oppure mediante altre forme di energia: energia cinetica, grazie a volani o gas compressi; energia gravitazionale nei bacini d’acqua; energia chimica nei combustibili di sintesi o elettrochimica negli accumulatori elettrici (batterie).

UN PICCOLO ESEMPIO: Un risparmio energetico di circa 230mila euro l'anno è stato registrato dall'Ospedale del Mare di Napoli, grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici. Lo ha spiegato il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. Risparmio che è stato possibile grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico di 3.700 metri quadrati, capace di produrre circa 825.000 KWh all'anno, ed entrato in funzione ormai da aprile.
CONCLUSIONI

Abbiamo visto che i vantaggi dei pannelli fotovoltaici offerti nel lungo periodo sono molteplici: il risparmio dovuto all'assenza di spese per il carburante, la versatilità di installazione degli impianti, la riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili, il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda per la transizione ecologica proposta dall’Europa, la minor dipendenza energetica dagli altri Paesi e la riduzione dei prezzi dell'energia. Inoltre, gli sforzi fatti dall'Unione Europea in campo ambientale, per ridurre l'impiego di combustibili fossili, sono un ulteriore incentivo per promuovere la produzione di energia rinnovabile e, quindi, l'installazione degli impianti fotovoltaici nel nostro Paese, nonché un motivo in più per incominciare ad usare di più tutte quelle energie rinnovabili che il nostro paese possiede ma che utilizziamo così poco oltre al settore idroelettrico. Perciò, come si è potuto dimostrare, l'utilizzo di tali energie rinnovabili non deve più essere inteso come una semplice alternativa, ma come una vera necessità.

FONTI
https://www.openpolis.it/quanto-litalia-dipende-dai-combustibili-fossili/ https://ourworldindata.org/energy/country/italy
https://quifinanza.it/green/combustibili-fossili-cosa-sono-quali-sono/496111/ https://asvis.it/goal7/notizie/379-14099/litalia-non-cambia-direzione-nel-2021-i-sussidi-ai-fossili-sono-aumentati-ancora#
https://www.italiasolare.eu/is-news/litalia-e-il-sesto-finanziatore-di-combustibili-fossili-al-mondo/ https://italyforclimate.org/500-miliardi-di-euro-gli-eventi-climatici-estremi-presentano-il-contoalleuropa/
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/transizione-energetica/cambiamento-climati co-cause-conseguenze https://casa.engie.it/magazine/impianto-fotovoltaico-vantaggi-e-svantaggi/
https://www.enel.it/it/luce-e-gas/elettrificazione/usi-consumi/guida-installazione-fotovoltaico https://www.gse.it/normativa/autorizzazioni Code=it&DocumentPartId=&Action=Launch
http://www.ingstudio.eu/home/servizi/impianti-fotovoltaici-2/un-impianto-fotovoltaico/ https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/ammortamento-impianto-fotovoltaico https://www.eet-solare.it/blog/i-tuoi-risparmi-e-lammortamento-degli-impianti-fotovoltaici/ https://www.lifegate.it/pay-back-time-energetico-delle-celle-fotovoltaiche https://www.centricabusinesssolutions.it/blogpost/impianto-fotovoltaico-e-payback-period-qu anto-tempo-occorre
https://www.gse.it/dati-e-scenari/statistiche
https://www.fanpage.it/napoli/lospedale-del-mare-di-napoli-col-fotovoltaico-risparmia-230mila -euro-in-bolletta-allanno