Riforma dell’art.75 della costituzione della repubblica italiana che regola l’istituto del referendum abrogativo

  • Pubblicato il 02 Aprile 2019
  • da Liceo classico e musicale "Domenico Cirillo", Aversa (Caserta)
Riforma dell’art.75 della costituzione della repubblica italiana che regola l’istituto del referendum abrogativo

Onorevoli Senatori! - Quando i padri costituenti nel 1947, si riunirono nella II Sottocommissione per discutere sulla necessità di formulare una proposta idonea per salvaguardare le minoranze e per far partecipare di più il popolo alle faccende dello Stato, emerse l’esigenza di porre dei limiti restrittivi all’istituto referendario, in quanto i costituenti, usciti dal regime dittatoriale, nutrivano diffidenza nei confronti di eventuali soluzioni plebiscitarie autoritarie. Tutti i partiti politici, chi più chi meno, della DC al PCI sottolinearono la necessità che tale istituto avesse delle limitazioni in termini di applicazione e di quorum sia di richiesta che di approvazione, fino ad arrivare alla sintesi enucleata nell’art.75. Da allora in Italia ci sono stati 67 referendum abrogativi. Il primo referendum abrogativo risale al 1974, quando il mondo cattolico chiedeva di abrogare la legge Fortuna-Baslini, con la quale era stato introdotto il divorzio. Con un’affluenza superiore all’87%, vinse il fronte del no con il 59,30% dei voti. Nello stesso decennio ci furono altri due quesiti (uno su ordine pubblico e l’altro sul finanziamento pubblico ai partiti), entrambi con quorum raggiunto e vittoria del no. Il vero boom del fenomeno è avvenuto negli anni ’90, quando si sono tenuti 32 referendum abrogativi, di cui 24 promossi dal partito radicale. Di questi 32, il 34% non ha superato la soglia di validità richiesta. Anche gli anni 2000 sono stati caratterizzati da un numero elevato di referendum (16), ma nessuno ha raggiunto il quorum. Guardando i numeri in totale, scopriamo che il 40,91% dei 66 quesiti abrogativi non ha raggiunto il quorum necessario. Di quelli risultati validi, il 58,97% ha avuto esito positivo (vittoria del sì), e il restante 41,03% esito negativo (vittoria del no). Il raggiungimento del quorum ha due motivazioni. Il primo è che sancisce o meno la validità dell’esito del voto: per quanto il sì possa aver vinto, se la maggioranza degli aventi diritto non partecipa alla consultazione, il risultato non sarà valido. Il secondo motivo è puramente economico: quando infatti un referendum abrogativo raggiunge il quorum, scattano i rimborsi da parte dello stato per i comitati promotori. In pratica ai comitati promotori, nel caso di quesito dichiarato ammissibile e quorum raggiunto, viene riconosciuto un rimborso pari a un euro per ogni firma valida raccolta. Una forma di finanziamento pubblico che da un lato risarcisce i comitati civici che si attivano per proporre un referendum, dall’altro rimborsa anche quei partiti politici che hanno fatto di questo strumento un loro cavallo di battaglia. Il frequente ricorso al referendum in questi anni evidenzia, a nostro parere, un bisogno di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini che non riesce ad essere soddisfatto dall’istituto referendario come previsto dall’art 75. Esso, infatti, interviene solo dopo che la legge è stata varata dal parlamento e non sempre, inoltre, gli esiti del referendum hanno un seguito. La legge 352 del 1970 detta le norme per rispettare l’esito del voto, negativo o positivo che sia. L’articolo 38 sancisce che qualora l’esito della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l’abrogazione della stessa legge per un periodo di 5 anni. Qualora invece il quesito venga approvato, l’articolo 37 dispone che il Presidente della Repubblica debba dichiarare l’avvenuta abrogazione della legge tramite decreto pubblicato in gazzetta ufficiale. L’abrogazione ha valore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto.
Ma una volta che una norma è stata cancellata, o parzialmente cancellata, da un referendum popolare, è possibile per il parlamento o il governo ri-legiferare sulla materia? Come sancito dalla sentenza 199 (2012) della Corte costituzionale la risposta è no, ma, come sempre, ci sono delle eccezioni. Non è dunque possibile per parlamento e governo modificare quanto deciso dagli elettori, a meno che non si verifichino dei cambiamenti strutturali del quadro politico, o del contesto generale. Definizione ambigua e aperta a infinite interpretazioni, che rende possibili le eccezioni. E a proposito di eccezioni, l’esempio forse più calzante è il referendum del 1993 per l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, di fatto, poi, reintrodotto lo stesso anno dal parlamento sotto forma di rimborso elettorale. Da tutto ciò si evince la necessità di dare la possibilità all’iniziativa popolare di indire referendum propositivo o d’indirizzo, con il quale approvare i principi e i criteri direttivi di norme di legge da introdurre nell’ordinamento, principi e criteri direttivi a cui gli organi legislativi dovranno attenersi nel disciplinare con legge o atti aventi forza di legge la materia oggetto della consultazione referendaria. Tale ampliamento dell’istituto referendario, sulla scorta di altri sistemi normativi vigenti (vedi ad es. la Repubblica di San Marino e la Svizzera), risponde meglio all’ attuale esigenza della società italiana di norme che favoriscano le pratiche partecipative e che consentano di tradurle in azione legislativa concreta. Dovrà essere, comunque, inammissibile il referendum propositivo o d’indirizzo quando i principi e criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale possono condurre all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali della Costituzione della Repubblica Italiana e limitazione dei diritti fondamentali dell’uomo.
Un altro limite della norma è il quorum, sia di approvazione che di richiesta. Relativamente al primo punto, abbiamo già citato un consistente numero di referendum che nella storia della Repubblica non hanno raggiunto il quorum. Noi riteniamo che, pur essendo necessario fissare un quorum di approvazione allo scopo di dare significato ad un esito elettorale le cui conseguenze ricadranno sull’intera popolazione, il tetto fissato dall’art. 75 della Costituzione della maggioranza degli aventi diritto al voto, sia eccessivo. Il caso più recente è quello del referendum abrogativo del 2016, che si tenne il 17 aprile 2016, per proporre l'abrogazione della norma che estende la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi in zone di mare (entro 12 miglia nautiche dalla costa) sino all'esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti. Malgrado la netta preponderanza dei suffragi favorevoli all'abrogazione della norma (pari all'85,85% dei voti validi), il referendum non produsse effetti poiché votò soltanto il 31,19% degli elettori residenti in Italia e all'estero: per l'efficacia della consultazione era infatti richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. È stato il primo referendum abrogativo chiesto da almeno cinque Consigli regionali nella storia della Repubblica Italiana: tutti i precedenti 66 quesiti referendari votati a partire dal 1974 furono indetti previa raccolta di firme dei cittadini. Il 17 aprile 2016 più dell’80% degli elettori delle regioni meridionali ha votato per il SI, perché il problema era più sentito, ma il quorum non è stato raggiunto. Un quorum di approvazione pari ad un terzo degli aventi diritto al voto sarebbe più idoneo, a nostro parere, da un lato per garantire, comunque, che l’esito sia conforme alla volontà di un numero consistente di cittadini e dall’altro per consentire anche alle minoranze una legittima rappresentanza delle proprie istanze. Agirebbe, inoltre, da deterrente alla poco lineare pratica di disincentivare la partecipazione al voto referendario con il boicottaggio. Riguardo al quorum di richiesta le 500.000 firme, rappresenta un numero troppo elevato che spesso non consente di portare avanti le proposte referendarie, anche per le difficoltà burocratiche previste dalla norma attuativa Legge 25 maggio 352 del 1970. Pertanto, riteniamo che il numero di 350.000 firme sia più idoneo a favorire l’utilizzo dello strumento referendario e auspichiamo che si riveda anche la norma attuativa, in particolare gli art.7/8 in modo da estendere la possibilità di autentica delle firme ad altri funzionari pubblici, rispetto a quelli previsti, allo scopo di facilitare la procedura di raccolta.
Relativamente alla tecnica che avremmo potuto seguire nell’elaborare una proposta di riforma dell’istituto referendario al fine di introdurre nel nostro ordinamento il referendum propositivo o d’indirizzo, le vie possibili erano due: A) Introduzione di un nuovo articolo; B) Modifica dell’articolo 75.
È stata scelta l’opzione B essendo la proposta di non complessa articolazione e per avere una disciplina, il più possibile organica dei due tipi di referendum, quello abrogativo e quello propositivo o d’indirizzo. Tanto al fine di evitare, per quanto possibile, controversie interpretative. Si è scelto, altresì, di precisare con qualche ripetizione quali sono le norme comuni alle due tipologie referendarie anche se ciò ha comportato un appesantimento linguistico e stilistico.
Ai fini di una più agevole lettura sono state circoscritte le innovazioni del testo con le parentesi quadre, inserendo così la parte innovativa nel testo vigente dell’articolo 75.

È indetto un referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o atto avente valori di legge è, altresì, [indetto referendum popolare propositivo o d’indirizzo per proporre i criteri direttivi di norme di leggi da introdurre nell’ordinamento, criteri direttivi ai quali gli organi legislativi dovranno attenersi nel disciplinare con legge la materia oggetto della Costituzione referendaria] quando la richiedono [350.000 elettori] o 5 Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum abrogativo [e propositivo o d’indirizzo] per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e d’indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

[Non è ammesso il referendum propositivo o d’indirizzo quando i principi e i criteri direttivi, sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale, possano condurre all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali della Costituzione italiana e qualora abbia come oggetto la limitazione dei diritti fondamentali dell’uomo]
 
 Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati, la proposta soggetta al referendum [abrogativo o propositivo d’indirizzo ] è approvata se ha partecipato alla votazione [il 35% degli aventi diritto] e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.

La legge determina la modalità di attuazione del referendum [abrogativo e di quello propositivo o d’indirizzo].
 

il 23/04/2019
A. D. - Parete
ha proposto il seguente emendamento:
I Emendamento

Il comma n. 1 è modificato come segue:
- Il punto “quando la richiedono 350.000 elettorio 5 Consigli regionali” è sostituito dal seguente punto: “quando la richiedono 400.000 elettori o 5 Consigli regionali”.

Questa modifica è giustificata, in quanto il precedente numero è da ritenersi basso e quindi fautore di proposte che non saranno largamente approvate, visto che favorisce una piccola minoranza e non il bene nazionale. Non si è scelto di alzare l’asticella a 500.000 elettori (come previsto dall’attuale legge), perché si vogliono tutelare le minoranze. Dunque viene proposto questo cambiamento per salvaguardare le minoranze, ma facendo sì che venga tutelato non il bene di un gruppo di cittadini, bensì il bene di tutto il Paese.
Respinto
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 6
  • Contrari: 15
  • Astenuti: 0
il 23/04/2019
A. D. - Parete
ha proposto il seguente emendamento:
II Emendamento

Il comma n. 4 è modificato come segue:
- Il punto “la proposta soggetta al referendum [abrogativo o propositivo d’indirizzo ] è approvata se ha partecipato alla votazione il 35% degli aventi diritto” è sostituito dal seguente punto “la proposta soggetta al referendum [abrogativo o propositivo d’indirizzo ] è approvata se ha partecipato alla votazione il 40% degli aventi diritto”

Questa modifica è giustificata, in quanto la percentuale del 40% rappresenta una via di mezzo tra la normativa vigente e il disegno di legge di riforma dell’art. 75 della Costituzione, dando voce così sia alle minoranze sia al bene nazionale.
Respinto
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 14
  • Astenuti: 0
il 23/04/2019
A. D. - Parete
ha proposto il seguente emendamento:
III Emendamento

Tra il comma n. 3 e il comma n. 4 è aggiunto un nuovo comma:
- [Affinché venga tutelata la scelta popolare è necessario introdurre un limite massimo di 90 giorni, entro i quali la norma deve entrare in vigore ]

Questa aggiunta è giustificata in quanto molti referendum non sono mai entrati in vigore a causa dei lenti processi burocratici.
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 21
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 23/04/2019
M. L. D. R. - Aversa (CE)
ha proposto il seguente emendamento:
inserimento di un nuovo comma:
VI comma
Fatta presente la decisione decretata dall'esito del referendum (abrogativo, propositivo o di indirizzo), se ci si trova in casi straordinari di necessità o urgenza, venga emanato un decreto legge che funga da legge ponte (cioè una legge che regola la fase transitoria in vista di una nuova legge più organica) con valore di retroattività se entro 90 giorni non è convertito in legge. Poiché ritengo che, in casi di estrema urgenza, sopratutto sociale, ci sia bisogno di un immediato provvedimento che non puó essere ritardato per problemi legislativi.
Respinto
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 6
  • Contrari: 11
  • Astenuti: 4
il 23/04/2019
G. R. A. - Aversa
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento al IV comma del disegno di legge di riforma dell'art.75 della Costituzione:
Eliminare "se ha partecipato alla votazione il 35% degli avanti diritto e"

Il quarto comma dell’art. 75, pur riducendolo rispetto alla normativa vigente, condiziona l’approvazione della proposta referendaria ad un quorum di partecipazione. Ciò è risultato essere, nel corso degli anni, facile preda della propaganda politica ed ha ostacolato lo sviluppo di quel sentimento di responsabilità diretto, nei cittadini, che li porta ad occuparsi delle questioni vitali e a pronunziarsi su di esse in modo obbiettivo .

L’istituto del referendum ha uno straordinario effetto educativo in quanto stimola, nei cittadini, la conoscenza della legislazione spingendoli ad occuparsi dei problemi dello Stato e a sentire la responsabilità dell’andamento della cosa pubblica.

Per tale ragione, al fine di potenziare l’effetto della disposizione e rendere effettivo l’esercizio della Sovranità Popolare, con la presente proposta, si intende modificare il quarto comma dell’art. 75 della Costituzione ed eliminare il quorum ivi previsto.
Approvato
  • Voti totali: 21
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 8

Onorevoli Senatori! - Quando i padri costituenti nel 1947, si riunirono nella II Sottocommissione per discutere sulla necessità di formulare una proposta idonea per salvaguardare le minoranze e per far partecipare di più il popolo alle faccende dello Stato, emerse l’esigenza di porre dei limiti restrittivi all’istituto referendario, in quanto i costituenti, usciti dal regime dittatoriale, nutrivano diffidenza nei confronti di eventuali soluzioni plebiscitarie autoritarie. Tutti i partiti politici, chi più chi meno, della DC al PCI sottolinearono la necessità che tale istituto avesse delle limitazioni in termini di applicazione e di quorum sia di richiesta che di approvazione, fino ad arrivare alla sintesi enucleata nell’art.75. Da allora in Italia ci sono stati 67 referendum abrogativi. Il primo referendum abrogativo risale al 1974, quando il mondo cattolico chiedeva di abrogare la legge Fortuna-Baslini, con la quale era stato introdotto il divorzio. Con un’affluenza superiore all’87%, vinse il fronte del no con il 59,30% dei voti. Nello stesso decennio ci furono altri due quesiti (uno su ordine pubblico e l’altro sul finanziamento pubblico ai partiti), entrambi con quorum raggiunto e vittoria del no. Il vero boom del fenomeno è avvenuto negli anni ’90, quando si sono tenuti 32 referendum abrogativi, di cui 24 promossi dal partito radicale. Di questi 32, il 34% non ha superato la soglia di validità richiesta. Anche gli anni 2000 sono stati caratterizzati da un numero elevato di referendum (16), ma nessuno ha raggiunto il quorum. Guardando i numeri in totale, scopriamo che il 40,91% dei 66 quesiti abrogativi non ha raggiunto il quorum necessario. Di quelli risultati validi, il 58,97% ha avuto esito positivo (vittoria del sì), e il restante 41,03% esito negativo (vittoria del no). Il raggiungimento del quorum ha due motivazioni. Il primo è che sancisce o meno la validità dell’esito del voto: per quanto il sì possa aver vinto, se la maggioranza degli aventi diritto non partecipa alla consultazione, il risultato non sarà valido. Il secondo motivo è puramente economico: quando infatti un referendum abrogativo raggiunge il quorum, scattano i rimborsi da parte dello stato per i comitati promotori. In pratica ai comitati promotori, nel caso di quesito dichiarato ammissibile e quorum raggiunto, viene riconosciuto un rimborso pari a un euro per ogni firma valida raccolta. Una forma di finanziamento pubblico che da un lato risarcisce i comitati civici che si attivano per proporre un referendum, dall’altro rimborsa anche quei partiti politici che hanno fatto di questo strumento un loro cavallo di battaglia. Il frequente ricorso al referendum in questi anni evidenzia, a nostro parere, un bisogno di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini che non riesce ad essere soddisfatto dall’istituto referendario come previsto dall’art 75. Esso, infatti, interviene solo dopo che la legge è stata varata dal parlamento e non sempre, inoltre, gli esiti del referendum hanno un seguito. La legge 352 del 1970 detta le norme per rispettare l’esito del voto, negativo o positivo che sia. L’articolo 38 sancisce che qualora l’esito della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l’abrogazione della stessa legge per un periodo di 5 anni. Qualora invece il quesito venga approvato, l’articolo 37 dispone che il Presidente della Repubblica debba dichiarare l’avvenuta abrogazione della legge tramite decreto pubblicato in gazzetta ufficiale. L’abrogazione ha valore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto.
Ma una volta che una norma è stata cancellata, o parzialmente cancellata, da un referendum popolare, è possibile per il parlamento o il governo ri-legiferare sulla materia? Come sancito dalla sentenza 199 (2012) della Corte costituzionale la risposta è no, ma, come sempre, ci sono delle eccezioni. Non è dunque possibile per parlamento e governo modificare quanto deciso dagli elettori, a meno che non si verifichino dei cambiamenti strutturali del quadro politico, o del contesto generale. Definizione ambigua e aperta a infinite interpretazioni, che rende possibili le eccezioni. E a proposito di eccezioni, l’esempio forse più calzante è il referendum del 1993 per l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, di fatto, poi, reintrodotto lo stesso anno dal parlamento sotto forma di rimborso elettorale. Da tutto ciò si evince la necessità di dare la possibilità all’iniziativa popolare di indire referendum propositivo o d’indirizzo, con il quale approvare i principi e i criteri direttivi di norme di legge da introdurre nell’ordinamento, principi e criteri direttivi a cui gli organi legislativi dovranno attenersi nel disciplinare con legge o atti aventi forza di legge la materia oggetto della consultazione referendaria. Tale ampliamento dell’istituto referendario, sulla scorta di altri sistemi normativi vigenti (vedi ad es. la Repubblica di San Marino e la Svizzera), risponde meglio all’ attuale esigenza della società italiana di norme che favoriscano le pratiche partecipative e che consentano di tradurle in azione legislativa concreta. Dovrà essere, comunque, inammissibile il referendum propositivo o d’indirizzo quando i principi e criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale possono condurre all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali della Costituzione della Repubblica Italiana e limitazione dei diritti fondamentali dell’uomo.
Un altro limite della norma è il quorum, sia di approvazione che di richiesta. Relativamente al primo punto, abbiamo già citato un consistente numero di referendum che nella storia della Repubblica non hanno raggiunto il quorum. Noi riteniamo che, pur essendo necessario fissare un quorum di approvazione allo scopo di dare significato ad un esito elettorale le cui conseguenze ricadranno sull’intera popolazione, il tetto fissato dall’art. 75 della Costituzione della maggioranza degli aventi diritto al voto, sia eccessivo. Il caso più recente è quello del referendum abrogativo del 2016, che si tenne il 17 aprile 2016, per proporre l'abrogazione della norma che estende la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi in zone di mare (entro 12 miglia nautiche dalla costa) sino all'esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti. Malgrado la netta preponderanza dei suffragi favorevoli all'abrogazione della norma (pari all'85,85% dei voti validi), il referendum non produsse effetti poiché votò soltanto il 31,19% degli elettori residenti in Italia e all'estero: per l'efficacia della consultazione era infatti richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. È stato il primo referendum abrogativo chiesto da almeno cinque Consigli regionali nella storia della Repubblica Italiana: tutti i precedenti 66 quesiti referendari votati a partire dal 1974 furono indetti previa raccolta di firme dei cittadini. Il 17 aprile 2016 più dell’80% degli elettori delle regioni meridionali ha votato per il SI, perché il problema era più sentito, ma il quorum non è stato raggiunto. Un quorum di approvazione pari ad un terzo degli aventi diritto al voto sarebbe più idoneo, a nostro parere, da un lato per garantire, comunque, che l’esito sia conforme alla volontà di un numero consistente di cittadini e dall’altro per consentire anche alle minoranze una legittima rappresentanza delle proprie istanze. Agirebbe, inoltre, da deterrente alla poco lineare pratica di disincentivare la partecipazione al voto referendario con il boicottaggio. Riguardo al quorum di richiesta le 500.000 firme, rappresenta un numero troppo elevato che spesso non consente di portare avanti le proposte referendarie, anche per le difficoltà burocratiche previste dalla norma attuativa Legge 25 maggio 352 del 1970. Pertanto, riteniamo che il numero di 350.000 firme sia più idoneo a favorire l’utilizzo dello strumento referendario e auspichiamo che si riveda anche la norma attuativa, in particolare gli art.7/8 in modo da estendere la possibilità di autentica delle firme ad altri funzionari pubblici, rispetto a quelli previsti, allo scopo di facilitare la procedura di raccolta.
Relativamente alla tecnica che avremmo potuto seguire nell’elaborare una proposta di riforma dell’istituto referendario al fine di introdurre nel nostro ordinamento il referendum propositivo o d’indirizzo, le vie possibili erano due: A) Introduzione di un nuovo articolo; B) Modifica dell’articolo 75.
È stata scelta l’opzione B essendo la proposta di non complessa articolazione e per avere una disciplina, il più possibile organica dei due tipi di referendum, quello abrogativo e quello propositivo o d’indirizzo. Tanto al fine di evitare, per quanto possibile, controversie interpretative. Si è scelto, altresì, di precisare con qualche ripetizione quali sono le norme comuni alle due tipologie referendarie anche se ciò ha comportato un appesantimento linguistico e stilistico.
Ai fini di una più agevole lettura sono state circoscritte le innovazioni del testo con le parentesi quadre, inserendo così la parte innovativa nel testo vigente dell’articolo 75.

È indetto un referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o atto avente valori di legge è, altresì, [indetto referendum popolare propositivo o d’indirizzo per proporre i criteri direttivi di norme di leggi da introdurre nell’ordinamento, criteri direttivi ai quali gli organi legislativi dovranno attenersi nel disciplinare con legge la materia oggetto della Costituzione referendaria] quando la richiedono [350.000 elettori] o 5 Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum abrogativo [e propositivo o d’indirizzo] per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e d’indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

[Non è ammesso il referendum propositivo o d’indirizzo quando i principi e i criteri direttivi, sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale, possano condurre all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali della Costituzione italiana e qualora abbia come oggetto la limitazione dei diritti fondamentali dell’uomo].

[Affinché venga tutelata la scelta popolare è necessario introdurre un limite massimo di 90 giorni, entro i quali la norma deve entrare in vigore].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati, la proposta soggetta al referendum [abrogativo o propositivo d’indirizzo] è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa. La legge determina la modalità di attuazione del referendum [abrogativo e di quello propositivo o d’indirizzo].

Approfondimento

Approfondimento normativo

Articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede solo un referendum abrogativo totale o parziale nel caso in cui lo richiedano 500 mila elettori o 5 consigli regionali. L’articolo 75 inoltre stabilisce che gli aventi diritto a partecipare al referendum siano gli stessi chiamati alla votazione per la Camera de Deputati.

Articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che ogni regione abbia degli statuti regionali che devono garantire un regolare diritto di iniziativa sulle leggi e sul referendum e provvedimenti amministrativi, sempre in ottemperanza del dettato costituzionale.

Per quanto riguarda le leggi costituzionali, la possibilità di attuare un referendum abrogativo è regolata dall’articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce: entro 3 mesi dalla loro pubblicazione ne devono farne domanda un quinto dei membri di una camera o 500 mila elettori o 5 consigli regionali. Il referendum non è possibile in questo caso se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art 87 della Costituzione della Repubblica Italiana, comma 6
Il presidente della Repubblica indice un referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Per la presente breve trattazione è utile porre l’attenzione sui riferimenti normativi in materia di “quorum” e “limiti costituzionali” all’istituto referendario abrogativo di norme aventi forza di legge ex art. 75 Cost.

Riferimenti normativi in merito al quorum
Art.75 della Costituzione della Repubblica Italiana, comma 4
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina la modalità di attuazione del referendum.
Riferimenti normativi in merito ai limiti costituzionali 
Art. 75 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Art. 79 della Costituzione della Repubblica Italiana
Non si possono fare referendum per amnistia e per l’indulto 
È utile poi passare alla trattazione degli ulteriori limiti dell’istituto referendario elaborati dalla dottrina e disposti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale
Secondo la dottrina prevalente i limiti del referendum si suddividono in:
•    Limiti espliciti e limiti impliciti.
I limiti stabiliti dalla Costituzione sono esplicitamente previsti dall’art. 75 e dall’art. 138 della Costituzione
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi costituzionali il referendum è ammesso solo nei limiti di cui all’art. 138 Cost.
Passando ai limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale va evidenziato che:
La Corte costituzionale, con sentenza 16-17 maggio 1978, n. 68 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 39 limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

Pertanto, alla luce del disposto della sentenza 16/17 maggio 1978 n 68 i limiti previsti dall’articolo 75 in materia di referendum abrogativo sono affiancati anche da ulteriori limiti definiti dalla corte costituzionale, in cui sono individuate quattro categorie di limiti impliciti:

1.    La necessaria omogeneità del quesito referendario: ciascun quesito che contenga una tale pluralità di domande eterogenee da non poter venire ricondotto alle disposizioni dell’articolo 75 sarà considerato inammissibile;
2.     L’impossibilità di sottoporre a referendum le fonti che non abbiano forza di leggi ordinaria;
3.     L’impossibilità di sottoporre a referendum le leggi a contenuto; costituzionalmente vincolato, cioè le leggi che disciplinano materie su cui vi è un vincolo costituzionale
4.     L’impossibilità di rendere oggetto del referendum le leggi per cui l’articolo 75 (comma 2) non prevede l’iniziativa referendaria: tale limite, però, è esteso anche alle leggi vincolate e inerenti a quelle elencate dal suddetto articolo.

Di notevole rilievo è, poi, la disciplina delle norme attuative dell’Istituto referendario 
    
-    Legge 25 maggio n.352 del 1970 Legge 25 maggio 1970, n. 352
-    Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo 
al cui testo si rinvia per brevità di trattazione.
Tale legge, formata da 5 titoli e da 53 articoli, detta le norme attuative sui referendum previsti dalla Costituzione
 

Approfondimento tematico

Nel corso del nostro progetto didattico sono stati approfonditi i seguenti temi:
1.    Il dibattitto nell’Assemblea costituente sul tema del referendum abrogativo
2.    Il referendum sul divorzio e sull’aborto
3.    La storia dell’istituto referendario in Italia
4.    Il referendum propositivo negli Stati Uniti, in Svizzera e nella Repubblica di San Marino. 

1.Il dibattitto nell’Assemblea costituente sul tema del referendum abrogativo
Nel 1947, durante il dibattito nella II Sottocommissione si discusse sulla necessità di formulare una proposta idonea per salvaguardare le minoranze e per far partecipare di più il popolo alle faccende dello Stato, ovviamente con dei limiti ristrettivi, in quanto l’Italia era uscita da pochi anni da quell’era buia, il fascismo, in cui il popolo, sebbene ingannato, aveva fatto la differenza. Si possono, quindi, identificare due fazioni ben differenti l’una dall’altra: quelli propensi a formulare norme attraverso le quali il popolo poteva più facilmente partecipare alla vita politica e altri restii a tale concessione. Per esempio Lami Starnuti (partito Socialdemocratico) prese una posizione contro gli astenuti, che non dovevano essere presi in considerazione, diceva infatti che "chi non vota non può pesare sulle deliberazioni del corpo elettorale. È vero che l'assenza di una grande parte del corpo elettorale dal referendum toglie a questo molto del suo valore; ma a tale inconveniente si rimedia col fissare una quota elevata di elettori per la richiesta di referendum, come è appunto quella di un ventesimo proposto dall'onorevole Mortati (DC), la quale garantisce che si tratta di un problema che ha veramente agitato la coscienza popolare". Infatti Mortati propose che affinché il referendum fosse effettuato, almeno un ventesimo delle persone aventi diritto al voto dovevano richiederlo attraverso l’apposita firma (percentuale esorbitante, corrispondete alla cifra di ben un milione e mezzo di persone). Subito lo stesso Mortati capì che, così facendo, nessuna proposta di referendum sarebbe passata e quindi trasformò la percentuale in cifra: da un ventesimo si passò, infatti, a 500.000 elettori necessari per la richiesta del referendum. Anche il dibattito sul quorum di partecipazione fu molto acceso. Tra le persone restie al quorum di partecipazione vi era Grieco (PCI), paventando che avrebbe potuto riverberarsi anche sulla consultazione elettorale, "perché, fissando un quorum per il referendum, bisognerebbe fissarlo anche per le leggi elettorali". Il Presidente Terracini (PCI), a riguardo, diceva: "Non si comprende perché un deputato eletto col voto del trenta per cento degli elettori debba essere riconosciuto come capace di esprimere la volontà di un determinato raggruppamento della popolazione, mentre poi quando il trenta per cento di quel gruppo popolare esprime direttamente la sua volontà, questa non dovrebbe avere valore". Mortati espose la sua approvazione, ritenendo che il quorum, "se adottato, dovrebbe valere anche per le elezioni", dichiarandosi "favorevole al quorum, solo a patto che si introduca (per le elezioni) il voto obbligatorio". Fu approvato nella II Sottocommissione un quorum di partecipazione (determinato in due quinti), originariamente non previsto nella proposta del relatore. Riguardo al quorum di approvazione, fu prospettata da Perassi (PRI) "l'opportunità di dire espressamente che non si tiene conto delle schede nulle e di quelle bianche". In Assemblea plenaria si discusse sui vari tipi di quorum. Quello di richiesta e di approvazione furono approvati senza apportare modifiche all’unanimità; per il quorum di partecipazione, invece, si aprì una discussione per elevare la soglia minima da due a tre quinti degli aventi diritto al voto per rendere la votazione valida. Per Paolo Rossi (PSI) bisognava alzare il quorum perché, considerando anche le schede nulle, si sarebbe potuto abrogare una legge solo con la partecipazione del 40 per cento degli elettori iscritti. Anche il presidente della Commissione per la Costituzione Riuni era d’accordo. Ad obbiettare fu Perassi, ma non propose di aumentare la soglia ai tre quinti, bensì semplicemente alla maggioranza degli aventi diritto di voto. L’Assemblea approvò tale formulazione.

2. Il referendum sul divorzio e sull’aborto 
I due referendum che più hanno evidenziato il cambiamento profondo del paese rispetto alle ideologie e alle posizioni dei partiti tradizionali sono quelli sul divorzio e sull’ aborto. La vittoria dei NO rivelò un’Italia avviata sul cammino delle conquiste dei diritti civili e della parità di genere, come attesta anche la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 (L.151/1975). Un terremoto provocato dalla mobilitazione della società civile e dei movimenti delle donne ma che traeva la sua forza e origine dall’art.3 della nostra Costituzione. 
In base al lungo, travagliato e complesso dibattito sulla famiglia che si era svolto alla Costituente si erano venuti consolidando due modi di intendere la famiglia, collegati ad altrettante potenti ideologie. La famiglia cristiana intesa come nucleo morale preesistente a qualunque forma di aggregazione sociale propria dell’ideologia cattolica. Un modello di famiglia come luogo privilegiato della ricostruzione morale e materiale del paese, basata sull’interscambio, sull’educazione e sull’uguaglianza, espressione del pensiero laico e social-comunista. Alle spalle di questa battaglia per il divorzio ritroviamo anche il contesto storico e sociale degli Anni Sessanta, l’Italia del boom economico e la rottura del'68, col protagonismo dei movimenti collettivi e giovanili di protesta che condizionarono il sistema politico e istituzionale, contribuendo non poco a cambiare la politica e la mentalità della gente, anche nel lungo periodo. Il progetto di Legge Fortuna, presentato nell’ottobre del 1965 dal deputato socialista Loris Fortuna, prevede lo scioglimento del matrimonio in cinque casi specifici e contempla l’obbligo dell’assegno alimentare a favore del coniuge più debole economicamente e l’obbligo di mantenere, educare, istruire i figli nati dal matrimonio sciolto. In parallelo all’iter parlamentare del Progetto di Legge, si accende nel paese uno scontro incandescente fra il fronte antidivorzista e quello laico divorzista, un dibattito così aspro che si protrarrà per dieci anni, senza esclusione di colpi e di mezzi e forze in campo. Si mette in moto la mobilitazione della stampa e nel 1965 esce sul grande schermo il film documentario di Pasolini Comizi d’amore che mette a nudo l’arretratezza e il bigottismo dell’Italia post miracolo. La Camera il 1 dicembre 1970, dopo una seduta-fiume, approva in via definitiva, con 319 sì e 286 no, la legge Fortuna-Baslini, il secondo parlamentare che l’aveva integrata, a cinque anni dalla sua presentazione e dopo un iter parlamentare lungo, difficile, e conflittuale. Ma all’indomani dell’approvazione della legge fu presa la decisione da parte della Democrazia Cristiana di Amintore Fanfani e dal Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante di promuovere un Comitato per l’Abrogazione della stessa Legge tramite referendum. La notte del 12 maggio 1974, vince il No col 59,26 % alla proposta di abrogare la Legge approvata dal Parlamento italiano nel 1970 che regola “i casi di scioglimento” del matrimonio, ribattezzata la Legge sul Divorzio. Il risultato nettamente a favore di quanti volevano il mantenimento del divorzio (19.383.0000 voti pari appunto al 59,26% dei votanti) rivelò ancora un’Italia divisa, a distanza di anni dal referendum del 2 giugno 1946, la scelta fra monarchia o repubblica, anche se in maniera meno traumatica. Il NO risultava in vantaggio al Nord (ad eccezione del Veneto) e alle isole, Sicilia e Sardegna, e il SI vincente al Sud (le posizioni contrarie al divorzio prevalgono di poco in Campania, Puglia e Calabria) con la spaccatura dell’unità politica del mondo cattolico. La vittoria del no fu segno di grande coraggio. E non accadde che i “no” degli uomini fossero bilanciati dai “si" delle donne perché, anche se non si potevano distinguere i voti maschili da quelli femminili, tuttavia dove i no toccarono punte elevate era evidente che la maggioranza delle donne avesse votato “no”. Le donne dunque scelsero di poter esercitare quel diritto, di rompere il legame coniugale, a prescindere dalle conseguenze sociali che potevano essere ipotizzate o temute. Era evidente che sull’esito del referendum avevano influito ragioni morali e civili piuttosto che ideologiche e spesso contrarie alle indicazioni dei partiti. Dunque le trasformazioni del paese reale erano più avanzate e moderne, nelle pratiche quotidiane e nei quadri mentali, della capacità di lettura e di analisi della realtà dei partiti tradizionali. Il risultato sorprendente di questa battaglia faceva ipotizzare che non sarebbe durata a lungo anche quell’Italia che ubbidiva ciecamente ai diktat dei partiti. La libertà di uscire dai vincoli matrimoniali faceva intravvedere infatti una società più “laica” e più aperta ai diritti civili e sociali. La società civile era dunque pronta a nuove sfide.
I prodromi della 194 risalgono a gennaio del 1975, con l’arresto dei membri del Centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto di Firenze, fondato tra gli altri da Emma Bonino. Era un periodo di grande instabilità politica e sociale, e la rivoluzione sessuale era arrivata anche nel nostro Paese. Il divorzio era stato approvato da poco e i contraccettivi – che erano stati legalizzati solo di recente, anche se il loro utilizzo non era affatto diffuso. A questi fatti seguì un’ondata di proteste, che coincisero anche con l’inizio delle campagne pro-aborto delle associazioni femministe, della sinistra e del Partito Radicale. Due anni prima, una contadina di San Martino di Lupara, in provincia di Padova, Gigliola Pierobon, fu processata a 17 anni per essere ricorsa all’aborto clandestino. Il processo diventò un grande evento mediatico capace di portare nelle case degli italiani di ogni latitudine il tema dell’interruzione di gravidanza. Un cambiamento epocale nei costumi di un popolo che fino ad allora di aborto non aveva mai parlato. A favore della legalizzazione si schierarono alcuni gruppi politici e civili: Pci, Psi, Partito Radicale e il Movimento di liberazione della donna. Marco Pannella e Livio Zanetti, il direttore de L’Espresso, il 5 febbraio dello stesso anno cominciarono la raccolta firme per proporre un referendum abrogativo per la depenalizzazione dell’aborto. Il 10 gennaio del 1975, L’Espresso uscì con la storica copertina scandalosa che raffigurava una donna incinta e nuda messa in croce. Il numero fu sequestrato per vilipendio alla religione e Livio Zanetti fu arrestato. L’anno successivo, la Corte Costituzionale dichiarò non punibile l’aborto terapeutico. Il 6 dicembre oltre 20mila donne sfilarono a Roma per la loro autodeterminazione, a cui seguì la famosa manifestazione delle 50mila, cui parteciparono l’Unione delle donne Italiane e il Pci di Berlinguer, che fino a quel momento non si era schierato per non indispettire la Dc (erano gli anni del compromesso storico). Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile del 1976 con un Decreto del Presidente della Repubblica veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, ma lo stesso Presidente Leone il primo maggio fu costretto a ricorrere per la seconda volta allo scioglimento delle Camere. Erano forti i timori dei partiti per le divisioni che poteva provocare una nuova consultazione popolare dopo l'esperienza del referendum sul divorzio dell'anno precedente. Il bisogno di adeguare la normativa si è presentato al legislatore anche in seguito alla decisione della Corte Costituzionale. Dopo una sofferta discussione, il 22 maggio 1978 la Legge 194 fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il titolo “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Prima di allora infatti, l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato, con gli articoli 545 e seguenti. La 194 consente alla donna, di ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica. Il 17 maggio 1981 la legge fu sottoposta a referendum abrogativo. La 194 fu confermata con il 68 per cento dei voti contrari all’abrogazione della norma. Il referendum fu proposto dal Movimento per la vita di matrice cattolica, e puntava ad abrogare ogni circostanza ed ogni modalità dell’interruzione volontaria della gravidanza, previste dalla legge 194. Tra i quesiti referendari di quel 17 maggio ve ne erano anche altri, di cui uno sulla legge 194, proposto dai radicali, ma di matrice opposta, che voleva ampliare la legge sull’aborto e ampliare le possibilità di abortire. In entrambi i casi prevalsero i no e la legge 194 non venne modificata. Il referendum sull’aborto divise in maniera molto forte l’opinione pubblica italiana e le campagne per il sì e per il no furono molto accese.

3.La storia dell’istituto referendario in Italia
La storia del nostro paese inizia con un referendum. Era il 2 giugno del 1946 e i cittadini italiani furono chiamati a scegliere fra monarchia e repubblica. Da lì il rapporto del nostro paese con questo strumento si è evoluto e ha attraversato diverse fasi.
Il referendum rientra, insieme all’iniziativa legislativa popolare e alla petizione, tra gli istituti di partecipazione diretta dei cittadini alla democrazia. Nel nostro ordinamento sono previsti vari tipi di referendum, di cui i principali sono quello abrogativo e quello costituzionale.
Art. 75 della costituzione italiana – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. La prima tipologia, permette a 500 mila elettori (o cinque consigli regionali) di richiedere l’abrogazione parziale o totale di una legge. Per essere valido un referendum di questo tipo deve raggiungere il cosiddetto quorum, cioè devono aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Nella storia repubblicana si sono tenuti 66 referendum abrogativi.
La seconda tipologia, è il referendum costituzionale. In seguito all’approvazione di un disegno di legge di natura costituzionale, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una delle due camere o 500 mila elettori o cinque consigli regionali posso richiedere un referendum popolare.
A queste due tipologie principali, si aggiungono le eccezioni: il già menzionato referendum del 1946 per la scelta fra repubblica e monarchia, il referendum consultivo del 1989 per il conferimento del mandato costituente al parlamento europeo, reso possibile da una legge costituzionale ad hoc. Ma come sono andati in pratica i 70 referendum che si sono tenuti in Italia dal 1946 ad oggi? Fra i 67 referendum abrogativi, i 3 costituzionali, quello consultivo sul parlamento europeo e quello del 1946 sulla forma istituzionale dello stato, i cittadini italiani sono stati chiamati a dire la loro in 72 diverse occasioni. Con una media di 1 referendum all’anno (dal 1946 ad oggi), diventa importante capire quali siano stati i risultati, in termini di affluenza, di queste votazioni. Analisi particolarmente utile per i referendum abrogativi, sia perché sono stati i più ricorrenti, sia perché, a differenze delle altre tipologie, richiedono il raggiungimento di un quorum di validità. Il primo referendum abrogativo risale al 1974, quando il mondo cattolico chiedeva di abrogare la legge Fortuna-Baslini, con la quale era stato introdotto il divorzio. Con un’affluenza superiore all’87%, vinse il fronte del no con il 59,30% dei voti. Nello stesso decennio ci furono altri due quesiti (uno su ordine pubblico e l’altro sul finanziamento pubblico ai partiti), entrambi con quorum raggiunto e vittoria del no. Il vero boom del fenomeno è avvenuto negli anni ’90, quando si sono tenuti 32 referendum abrogativi, di cui 24 promossi dal partito radicale. Di questi 32, il 34% non ha superato la soglia di validità richiesta. Anche gli anni 2000 sono stati caratterizzati da un numero elevato di quesiti (16), ma nessuno ha raggiunto il quorum. Guardando i numeri in totale, scopriamo che il 40,91% dei 66 quesiti abrogativi non ha raggiunto il quorum necessario. Di quelli risultati validi, il 58,97% ha avuto esito positivo (vittoria del sì), e il restante 41,03% esito negativo (vittoria del no). Il raggiungimento del quorum ha importanza per una serie di motivi. Il primo è che sancisce o meno la validità dell’esito del voto: per quanto il sì possa aver vinto, se la maggioranza degli aventi diritto non partecipa alla consultazione, il risultato non sarà valido. Il secondo motivo è puramente economico: quando infatti un referendum abrogativo raggiunge il quorum, scattano i rimborsi da parte dello stato per i comitati promotori. In pratica ai comitati promotori, nel caso di quesito dichiarato ammissibile e quorum raggiunto, viene riconosciuto un rimborso pari a un euro per ogni firma valida raccolta. Una forma di finanziamento pubblico che da un lato risarcisce i comitati civici che si attivano per proporre un referendum, dall’altro rimborsa anche quei partiti politici che hanno fatto di questo strumento un loro cavallo di battaglia. Per esempio, grazie ai due referendum proposti nel 2011, l’Italia dei valori ha incassato oltre 1 milione di euro. Discorso analogo per il Comitato promotore per il sì ai referendum per l’acqua pubblica, che nel bilancio 2012 certificava 624.093 euro di rimborsi elettorali rimanenti grazie alla legge 157 del 1999. Esborsi confermati dalle pubblicazioni in gazzetta ufficiale, sia per i due referendum proposti dall’Italia dei valori, sia per quelli del comitato per l’acqua pubblica. Parliamo di 500.000 euro a quesito, per un totale di 2 milioni di euro. La legge 352 del 1970 regola le cose che devono accadere per rispettare l’esito del voto, negativo o positivo che sia. L’articolo 38 sancisce che qualora l’esito della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l’abrogazione della stessa legge per un periodo di 5 anni. Qualora invece il quesito venga approvato, l’articolo 37 dispone che il presidente della Repubblica debba dichiarare l’avvenuta abrogazione della legge tramite decreto pubblicato in gazzetta ufficiale. L’abrogazione ha valore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Ma una volta che una norma è stata cancellata, o parzialmente cancellata, da un referendum popolare, è possibile per il parlamento o il governo ri-legiferare sulla materia? Come sancito dalla sentenza 199 (2012) della corte costituzionale la risposta è no, ma come sempre ci sono delle eccezioni. Non è dunque possibile per parlamento e governo modificare quanto deciso dagli elettori, a meno che non si verifichino dei cambiamenti strutturali del quadro politico, o del contesto generale. Definizione ambigua e aperta a infinite interpretazioni, e che rende possibili le eccezioni. E a proposito di eccezioni, l’esempio forse più calzante è il referendum del 1993 per l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, di fatto poi reintrodotto lo stesso anno dal parlamento sotto forma di rimborso elettorale. Allontanandoci da quest’ambito non possiamo non citare i referendum non approvati per mancata raggiunta del quorum, il caso più recente è quello del referendum abrogativo del 2016 si tenne il 17 aprile 2016 per proporre l'abrogazione della norma che estende la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi in zone di mare (entro 12 miglia nautiche dalla costa) sino all'esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti. Malgrado la netta preponderanza dei suffragi favorevoli all'abrogazione della norma (pari all'85,85% dei voti validi), il referendum non produsse effetti poiché votò soltanto il 31,19% degli elettori residenti in Italia e all'estero: per l'efficacia della consultazione era infatti richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto (quorum).È stato il primo referendum abrogativo chiesto da almeno cinque Consigli regionali nella storia della Repubblica Italiana: tutti i precedenti 66 quesiti referendari votati a partire dal 1974 furono indetti previa raccolta di firme dei cittadini.

4.Il referendum propositivo negli Stati Uniti, in Svizzera e nella Repubblica di San Marino
In Svizzera il popolo è coinvolto in modo considerevole nelle decisioni politiche a livello federale. Tutti i cittadini svizzeri ottengono il diritto di voto e eleggibilità all’età di 18 anni. I cittadini hanno la possibilità di far valere le proprie richieste mediante tre strumenti, che costituiscono il fulcro della democrazia diretta: il referendum facoltativo, quello obbligatorio e l’iniziativa popolare. Il referendum popolare facoltativo è uno dei principali strumenti della democrazia diretta che permette al Popolo di pronunciarsi su alcune decisioni del Parlamento. Con il referendum facoltativo i cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una legge approvata dall’assemblea federale. A tal fine è necessario raccogliere 50 mila firme entro 100 giorni dalla pubblicazione del testo di legge. Un referendum popolare facoltativo può essere lanciato da qualsiasi cittadino avente diritto di voto, compresi gli Svizzeri all'estero. Non è necessario far parte di un comitato per lanciare un referendum, ma questo facilita il compito. Chi vuole lanciare un referendum, può costituire un comitato referendario. Questo tuttavia non è imperativo. Gli autori di un referendum hanno la possibilità di contattare la Cancelleria federale, di preferenza durante la sessione in cui la legge o l’atto legislativo sono adottati dall’Assemblea federale. In questo modo è possibile chiarire tempestivamente le questioni formali e giuridiche. Diversi movimenti politici possono lanciare un referendum contro la stessa legge o lo stesso decreto del Parlamento. Le loro firme saranno sommate. Prima che la legge contestata o il decreto contestato siano pubblicati nel Foglio federale, gli autori del referendum preparano le liste delle firme. Su domanda, la Cancelleria federale mette a loro disposizione modelli di liste di firme. Queste liste devono imperativamente contenere alcune indicazioni, segnatamente il titolo esatto della legge contestata o del decreto contestato e la data della loro adozione da parte dell'Assemblea federale, se lo desiderano, gli autori del referendum possono sottoporre le liste di firme alla Cancelleria federale per controllo. La raccolta delle firme può iniziare subito dopo la pubblicazione dell’atto legislativo contestato nel Foglio federale. Da quel momento il comitato ha 100 giorni di tempo per raccogliere 50 000 firme, per farle convalidare dai comuni e depositarle presso la Cancelleria federale. Alcuni atti votati dal parlamento, in particolare le modifiche della Costituzione, sono obbligatoriamente sottoposti al voto del popolo e dei Cantoni (referendum obbligatorio). Le modifiche costituzionali entrano in vigore solo se sono accettate in votazione dalla maggioranza del popolo e dei Cantoni. Il referendum obbligatorio è senza raccolte di firme. Per le modifiche costituzionali è richiesta una doppia maggioranza, la maggioranza di popolo e cantoni. Ossia è necessario avere sia la metà più uno dei voti a livello federale sia il riscontro positivo di almeno 12 cantoni. Iniziativa popolare. L’iniziativa popolare permette ai cittadini svizzeri di proporre. una modifica o un’estensione della Costituzione. È necessario raccogliere 100 mila firme entro 18 mesi affinché l’iniziativa popolare possa essere avviata. Anche in questo caso è necessaria la doppia maggioranza di popolo e cantoni.

Gli Stati Uniti possono vantare una lunga tradizione di democrazia diretta che affianca da circa un secolo le procedure dello stato nel processo decisionale. Diverse pratiche permettono ai cittadini di accedere alla sfera politica e due degli strumenti più importanti sono il referendum abrogativo e il referendum consultivo. (in inglese initiative). Comunque bisogna precisare che a livello federale gli USA non prevedono alcun tipo di referendum, mentre a livello locale la democrazia diretta è molto diffusa. Circa il 70% dei cittadini vive in città dove c’è l’initiative. Tutti gli stati, tranne il Delaware, hanno il referendum obbligatorio per le modifiche costituzionali.
Nella Repubblica di San Marino vi sono tre tipi di referendum:
il referendum abrogativo che può portare all’abrogazione, parziale o totale, di una legge o di una qualsiasi norma sammarinese. È ammesso:
 a) purché non abbia ad oggetto la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato di cui alla Dichiarazione dei diritti e purché non abbia ad oggetto la soppressione di diritti e principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese; è parimenti escluso il referendum abrogativo su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di tasse, imposte e tributi, di bilancio, di amnistia e indulto, nonché di ratifica di convenzioni e trattati internazionali;
b) purché la richiesta referendaria contenga l’esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità
il referendum propositivo o d’indirizzo, che può proporre criteri o indirizzi esecutivi per la stesura di una legge da parte dell’organo competente. è ammesso nei modi e per le finalità per le stesse materie per le quali è ammissibile il referendum abrogativo; può essere messo in atto purché sia richiesto da un numero di sessanta cittadini elettori costituiti in comitato promotore. Il referendum propositivo è ammesso purché non abbia ad oggetto limitazioni dell’esercizio del diritto di voto, del diritto al lavoro e della libera circolazione e stabilimento delle persone ed in generale violazione o limitazione dei diritti dell’uomo. È comunque inammissibile il referendum propositivo o d’indirizzo quando i principi e criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale possono condurre all’introduzione di norme in contrasto con i principi generali dell’ordinamento sammarinese contenuti nella Dichiarazione dei diritti. È inoltre richiesto per l’ammissibilità del referendum propositivo o d’indirizzo che il quesito referendario esprima distintamente ed in forma univoca i principi ed i criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale ed ai quali le norme regolatrici dovranno attenersi. Il Collegio Garante, verificato l'adempimento delle formalità di presentazione della domanda, accerta l’ammissibilità della richiesta di referendum propositivo o d'indirizzo in conformità a quanto richiesto dal presente articolo.
Referendum confermativo, tramite cui i cittadini possono ratificare o meno una legge approvata dal Consiglio Grande e Generale. La Reggenza, in caso di pronuncia di ammissibilità da parte del Collegio Garante del referendum confermativo di iniziativa popolare o in caso di referendum confermativo previsto dalle singole leggi o di iniziativa consiliare, fissa con proprio decreto la data di svolgimento del referendum da tenersi in un giorno di domenica compreso fra il sessantesimo ed il novantesimo giorno dalla data del decreto di indizione del referendum stesso. La campagna referendaria e le modalità di svolgimento della votazione sono le stesse previste per i referendum abrogativo e propositivo o di indirizzo.