Disposizioni per la realizzazione della rete unica di telecomunicazioni

  • Pubblicato il 02 Aprile 2019
  • da Liceo Scientifico e Linguistico “Ettore Majorana”, Roma
Disposizioni per la realizzazione della rete unica di telecomunicazioni

La realizzazione delle reti a banda ultra larga permette di conseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea ovvero: aumentare l’interoperabilità e gli standard, consolidare la fiducia, la sicurezza online, un accesso a internet superveloce per tutti, investire nella ricerca e nell’innovazione, migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale.
Nel progetto strategico “Europa 2020”, è presente un punto chiave che riguarda lo sviluppo delle reti internet.
In Italia il servizio telefonico è gestito da vari operatori che offrono agli utenti reti di diverso tipo. Nel settore della rete è presente Cassa depositi e prestiti, che in comproprietà con Enel, possiede Open Fiber, società che ha il compito di posare la fibra a banda ultra larga anche nelle zone a “fallimento di mercato”; è, inoltre, presente Tim che possiede sia la rete in fibra sia la vecchia rete in rame sulle quali viaggia il traffico voce e dati.
Per ottenere una rete unica bisogna avere un unico operatore, anche con il coinvolgimento di partecipate pubbliche, che gestisca tutta l’infrastruttura al fine di realizzare un mercato unico, un servizio omogeneo ed evitare la frammentazione degli investimenti.
Il 5g mobile avrà bisogno di reti in fibra ottica nelle case, dove poggiarsi, per offrire servizi in banda ultra larga (oltre i 30 Mbps), una infrastruttura su cui l’Italia è ancora molto indietro. La velocità media di Internet in Italia, in base agli ultimi dati di M-Lab, è di 15 Mbps, il che ci posiziona al 43° posto nel mondo per la velocità di connessione.

L’Italia è ai vertici della produzione manifatturiera nel mondo, il futuro del lavoro si presenta più incerto nei paesi europei a industrializzazione “matura”, per tecnologia e qualità dei manufatti, L’incidenza dell’occupazione manifatturiera negli Stati Uniti è scesa dal 22,5% del 1980 al 10% del 2015 e si ridurrà a poco meno del 3% entro il 2030. Questo processo coinvolgerà anche l’Italia, quindi si rende necessario investire nel futuro che viaggia sulla banda ultra larga dove ci saranno automobili in grado di dialogare con altre auto o con la strada, operazioni chirurgiche eseguite a distanza, applicazioni in realtà aumentata per il lavoro e il tempo libero (nuovi mestieri).
La ratio del presente disegno di legge, che definisce la rete internet come bene comune, è quella di far convergere tutti gli operatori presenti nel settore in un’unica società di nuova costituzione al fine di realizzare una rete a banda ultra larga anche nelle zone a fallimento di mercato; così facendo riusciremo a contrastare il digital divide ed essere competitivi con i paesi che hanno maggiormente investito nel settore.
Negli articoli del disegno di legge, che apporta modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, completando il percorso previsto dall’art 23 ter del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (decreto fiscale), verranno illustrate le definizioni, le finalità, la disposizione per la convergenza dei diversi operatori in un unico soggetto giuridico e le eventuali coperture finanziarie per l’attuazione del disegno di legge.
L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi del disegno di legge.
L'articolo 2 reca le definizioni.
L’articolo 3 riconosce internet quale bene comune e impegna lo Stato ad abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese.
L’articolo 4 aggiunge due commi all'articolo 50-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di garantire la convergenza dei diversi operatori in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione e le condizioni di accesso alla rete.
L’articolo 5 si occupa delle coperture finanziarie


Art. 1
(Finalità ed obiettivi)
La realizzazione delle reti a banda ultra larga permette di conseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. A tal fine il nostro disegno di legge si propone:
a)    di aumentare l’interoperabilità e gli standard;
b)    consolidare la fiducia, la sicurezza online;
c)    un accesso a internet superveloce per tutti;
d)    investire nella ricerca e nell’innovazione, migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale;
e)    posare la fibra a banda ultra larga anche nelle zone a “fallimento di mercato”;
f)    al fine di realizzare un mercato unico, un servizio omogeneo ed evitare la frammentazione degli investimenti, avere un unico operatore, anche con il coinvolgimento di partecipate pubbliche, che gestisca tutta l’infrastruttura.

Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della seguente legge si intende per:
a)    Infrastruttura: è il mezzo “fisico” (torri, siti, doppini telefonici di rame, cavi coassiali o fibre ottiche), che permette il trasporto delle informazioni, ha una vita utile che può superare i 50 anni.
b)    Tecnologia: è ciò che permette di trasmettere le informazioni per mezzo dell’infrastruttura (ISDN, ADSL, LTE), evolve in continuazione ed ha una vita utile di circa 5-15 anni.
c)    Banda larga: per banda larga si intendono tutte quelle connessioni che permettono una trasmissione di dati ad una velocità che va dai 2 Mbps ai 20 Mbps.
d)    Banda ultra larga: per banda ultra larga (BUL) si intendono tutte quelle connessioni che permettono una trasmissione di dati ad una velocità pari o maggiore di 30 Mbps.

Art. 3
(Internet come bene comune)
1.    Internet quale sistema integrato di interconnessione, sia un bene al quale tutti debbano poter accedere e partecipare al fine di riconoscere la necessità di garantire un accesso, un collegamento fisico, infrastrutturale a tutte le persone.
2.    Lo Stato, nel rispetto della normativa europea e nazionale, promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere.

Art. 4
(Misure per completare gli investimenti in reti a banda ultra larga)
Al fine di concorrere al completamento degli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed alla direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in modo da assicurare la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo 50-bis:
1)   dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:
“5-ter. Successivamente all’aggregazione volontaria, i beni costituenti le reti di accesso sono conferiti ad un soggetto gestore unico di nuova costituzione della rete in banda ultra larga che assicura gli investimenti necessari alla piena fruizione dei servizi di comunicazione elettronica a banda ultra larga su tutto il territorio nazionale.
5-quater. Il soggetto gestore unico, ferma restando la vigilanza e i poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assicura ai diversi operatori l’accesso alla rete a condizioni eque e non discriminatorie, sulla base di tariffe determinate dalla stessa Autorità al fine di massimizzare la concorrenza e realizzare le migliori condizioni di fruizione del servizio per i cittadini e le imprese.”

Art.5
(Coperture finanziarie)
Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

il 11/04/2019
R. Z. - Roma
ha proposto il seguente emendamento:
Relazione illustrativa
Nonostante la Direttiva NIS (direttiva UE 2016/1448) consentisse agli Stati membri di estendere l’ambito di applicazione delle proprie disposizioni anche a settori diversi da quelli elencanti nella Direttiva, il governo ha scelto di non avvalersi di questa possibilità. I settori che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto attuativo sono infatti solo quelli espressamente previsti dalla Direttiva (ossia energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile e infrastrutture digitali; nonché motori di ricerca, servizi cloud e piattaforme di commercio elettronico).
Vista l’imponente mole di dati (anche sensibili) che la pubblica amministrazione tratta ed il ruolo chiave che la stessa ricopre per l’economia e per la sicurezza del Paese, con il presente emendamento si delega il Governo ad estendere a tutta la pubblica amministrazione il ruolo di autorità competente NIS.
Art. 4-bis
Rafforzamento del livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
Al presente disegno di legge si aggiunge l’art. 4-bis:
Al fine di rafforzare quanto previsto dalla direttiva UE 2016/1448 e conseguire un maggior livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, si delega il Governo ad emanare, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, un DPCM volto ad implementare le autorità competenti NIS così come previste all’art. 7 comma 1 del decreto legislativo 1 maggio 2018 n. 65.
Per implementazione si intende il coinvolgimento di tutta la Pubblica Amministrazione.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

La realizzazione delle reti a banda ultra larga permette di conseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea ovvero: aumentare l’interoperabilità e gli standard, consolidare la fiducia, la sicurezza online, un accesso a internet superveloce per tutti, investire nella ricerca e nell’innovazione, migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale.
Nel progetto strategico “Europa 2020”, è presente un punto chiave che riguarda lo sviluppo delle reti internet.
In Italia il servizio telefonico è gestito da vari operatori che offrono agli utenti reti di diverso tipo. Nel settore della rete è presente Cassa depositi e prestiti, che in comproprietà con Enel, possiede Open Fiber, società che ha il compito di posare la fibra a banda ultra larga anche nelle zone a “fallimento di mercato”; è, inoltre, presente Tim che possiede sia la rete in fibra sia la vecchia rete in rame sulle quali viaggia il traffico voce e dati.
Per ottenere una rete unica bisogna avere un unico operatore, anche con il coinvolgimento di partecipate pubbliche, che gestisca tutta l’infrastruttura al fine di realizzare un mercato unico, un servizio omogeneo ed evitare la frammentazione degli investimenti.
Il 5g mobile avrà bisogno di reti in fibra ottica nelle case, dove poggiarsi, per offrire servizi in banda ultra larga (oltre i 30 Mbps), una infrastruttura su cui l’Italia è ancora molto indietro. La velocità media di Internet in Italia, in base agli ultimi dati di M-Lab, è di 15 Mbps, il che ci posiziona al 43° posto nel mondo per la velocità di connessione.

L’Italia è ai vertici della produzione manifatturiera nel mondo, il futuro del lavoro si presenta più incerto nei paesi europei a industrializzazione “matura”, per tecnologia e qualità dei manufatti, L’incidenza dell’occupazione manifatturiera negli Stati Uniti è scesa dal 22,5% del 1980 al 10% del 2015 e si ridurrà a poco meno del 3% entro il 2030. Questo processo coinvolgerà anche l’Italia, quindi si rende necessario investire nel futuro che viaggia sulla banda ultra larga dove ci saranno automobili in grado di dialogare con altre auto o con la strada, operazioni chirurgiche eseguite a distanza, applicazioni in realtà aumentata per il lavoro e il tempo libero (nuovi mestieri).
La ratio del presente disegno di legge, che definisce la rete internet come bene comune, è quella di far convergere tutti gli operatori presenti nel settore in un’unica società di nuova costituzione al fine di realizzare una rete a banda ultra larga anche nelle zone a fallimento di mercato; così facendo riusciremo a contrastare il digital divide ed essere competitivi con i paesi che hanno maggiormente investito nel settore.
Negli articoli del disegno di legge, che apporta modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, completando il percorso previsto dall’art 23 ter del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (decreto fiscale), verranno illustrate le definizioni, le finalità, la disposizione per la convergenza dei diversi operatori in un unico soggetto giuridico e le eventuali coperture finanziarie per l’attuazione del disegno di legge.
L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi del disegno di legge.
L'articolo 2 reca le definizioni.
L’articolo 3 riconosce internet quale bene comune e impegna lo Stato ad abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese.
L’articolo 4 aggiunge due commi all'articolo 50-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di garantire la convergenza dei diversi operatori in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione e le condizioni di accesso alla rete.
L’articolo 5 si occupa delle coperture finanziarie

Art. 1
(Finalità ed obiettivi)
La realizzazione delle reti a banda ultra larga permette di conseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea. A tal fine il nostro disegno di legge si propone:
a) di aumentare l’interoperabilità e gli standard;
b) consolidare la fiducia, la sicurezza online;
c) un accesso a internet superveloce per tutti;
d) investire nella ricerca e nell’innovazione, migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale;
e) posare la fibra a banda ultra larga anche nelle zone a “fallimento di mercato”;
f) al fine di realizzare un mercato unico, un servizio omogeneo ed evitare la frammentazione degli investimenti, avere un unico operatore, anche con il coinvolgimento di partecipate pubbliche, che gestisca tutta l’infrastruttura.

Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della seguente legge si intende per:
a) Infrastruttura: è il mezzo “fisico” (torri, siti, doppini telefonici di rame, cavi coassiali o fibre ottiche), che permette il trasporto delle informazioni, ha una vita utile che può superare i 50 anni.
b) Tecnologia: è ciò che permette di trasmettere le informazioni per mezzo dell’infrastruttura (ISDN, ADSL, LTE), evolve in continuazione ed ha una vita utile di circa 5-15 anni.
c) Banda larga: per banda larga si intendono tutte quelle connessioni che permettono una trasmissione di dati ad una velocità che va dai 2 Mbps ai 20 Mbps.
d) Banda ultra larga: per banda ultra larga (BUL) si intendono tutte quelle connessioni che permettono una trasmissione di dati ad una velocità pari o maggiore di 30 Mbps.
Art. 3
(Internet come bene comune)
1. Internet quale sistema integrato di interconnessione, sia un bene al quale tutti debbano poter accedere e partecipare al fine di riconoscere la necessità di garantire un accesso, un collegamento fisico, infrastrutturale a tutte le persone.
2. Lo Stato, nel rispetto della normativa europea e nazionale, promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere.

Art. 4
(Misure per completare gli investimenti in reti a banda ultra larga)
Al fine di concorrere al completamento degli investimenti in reti a banda ultra larga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed alla direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in modo da assicurare la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:
“5-ter. Successivamente all’aggregazione volontaria, i beni costituenti le reti di accesso sono conferiti ad un soggetto gestore unico di nuova costituzione della rete in banda ultra larga che assicura gli investimenti necessari alla piena fruizione dei servizi di comunicazione elettronica a banda ultra larga su tutto il territorio nazionale.
5-quater. Il soggetto gestore unico, ferma restando la vigilanza e i poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assicura ai diversi operatori l’accesso alla rete a condizioni eque e non discriminatorie, sulla base di tariffe determinate dalla stessa Autorità al fine di massimizzare la concorrenza e realizzare le migliori condizioni di fruizione del servizio per i cittadini e le imprese.”

Art. 4-bis
(Rafforzamento del livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)
Al fine di rafforzare quanto previsto dalla direttiva UE 2016/1448 e conseguire un maggior livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, si delega il Governo ad emanare, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, un DPCM volto ad implementare le autorità competenti NIS così come previste all’art. 7 comma 1 del decreto legislativo 1 maggio 2018 n. 65.
Per implementazione si intende il coinvolgimento di tutta la Pubblica Amministrazione.

Art.5
(Coperture finanziarie)
Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Con riferimento alle norme vigenti in materia di banda larga ed ultra larga, il legislatore, in questi anni, ha emanato diversi interventi legislativi, dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche al Crescita 2.0, ai vari decreti “Sviluppo” e al “decreto fibra”, che formano il quadro normativo vigente per la messa in opera delle reti in fibra ottica. Tra gli obiettivi degli interventi vi è la semplificazione amministrativa e burocratica, la riduzione dei tempi di rilascio, l’omogeneizzazione sul territorio delle prassi autorizzative, il contenimento degli oneri a carico degli operatori.
Di seguito si riporta un elenco esaustivo delle norme che hanno trattato la materia.

D.lgs. 1 agosto 2003 n.259, il Codice è un corpo organico di norme inerenti le comunicazioni elettroniche, delinea, sul piano regolamentare, la convergenza del settore delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, armonizzando tutte le reti di trasmissione ed i servizi correlati in un unico quadro normativo.

D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, il Codice raggruppa un insieme di norme inerenti l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella Pubblica Amministrazione, individua la modalità digitale quale forma privilegiata di relazione della PA con cittadini e imprese.

Art. 30 del D.lgs. 6 luglio 2011 n. 98, la disposizione prevede la definizione di un progetto strategico nel quale siano individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultra larga ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, specificando inoltre le fonti con le quali finanziare le opere. Costituisce quindi il presupposto per la “Strategia italiana per la Banda Ultra Larga”, approvata dal Governo a marzo 2015.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 Il c.d. “Decreto scavi” nazionale prevede standard tecnici per le operazioni di scavo uniformi sull’intero territorio nazionale, con lo scopo di far convergere le diverse regolamentazioni locali verso assetti comuni e favorevoli all’uso delle nuove tecnologie, al fine di agevolare la diffusione della larga e ultra larga. In particolare, introduce una disciplina favorevole all’utilizzo diffuso delle tecniche di scavo a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di accelerare le attività di posa delle nuove reti senza venir meno agli irrinunciabili principi di salvaguardia della sicurezza del traffico e della circolazione stradale.

Art. 6 comma 4 ter del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, la disposizione prevede la definizione di un decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione di ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultra larga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.

Direttiva 2014/61/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
La direttiva ha lo scopo di facilitare e incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. In essa vengono definiti i requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche, al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in tali settori.

L. 16/2014 del 11 novembre 2014 (conversione in legge del D.L. 133/2014 c.d. Sblocca Italia), all’art. 6 ter comma 2 introduce nel nostro ordinamento una nuova normativa in materia di predisposizione alla ricezione della banda larga per gli edifici di nuova costruzione imponendo al costruttore l’obbligo di realizzare una infrastruttura a fibra ottica e un adeguato punto di eccesso. In particolare viene introdotto l’art. 135-bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La disposizione rende obbligatoria, in caso di costruzioni di nuovi edifici o ristrutturazioni significative di edifici esistenti, l’installazione di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, il decreto costituisce il principale strumento normativo di accompagnamento della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga. Di particolare interesse per gli Enti locali sono le previsioni relative ai tempi per la concessione delle autorizzazioni agli interventi, alle tecniche di posa della fibra ottica e agli oneri applicabili agli operatori.

D.M. Ministero dello sviluppo economico 11 maggio 2016, Il decreto istituisce il SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di soprasuolo e sottosuolo, ne declina gli aspetti tecnici e procedurali, nonché gli obblighi e relative sanzioni in caso di inadempienza, per il conferimento dati a da parte dei proprietari e dei concessionari delle infrastrutture di rete, compresi i Comuni

Circolare n. 37 del 6 luglio 2017, si rivolge alle Soprintendenze e agli uffici territoriali del MibACT fornendo dettagli operativi sulle tecniche di realizzazione delle reti di comunicazione elettronica e indicazioni operative da tenere in caso di richiesta, da parte degli Enti locali in fase di rilascio di autorizzazione all’intervento, di autorizzazioni inerenti la tutela del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico, da esprimersi in sede di Conferenza dei servizi o preliminarmente rispetto all’autorizzazione.

Art. 23 ter decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 (decreto fiscale), convertito in legge n. 136 del 17 dicembre 2018. L’art. 23 ter (misure per potenziare gli investimenti a banda ultra larga) apporta modifiche al codice delle comunicazioni, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, al fine di consentire all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) di poter indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un unico soggetto giuridico al fine di massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate in banda ultra larga.

Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in data 17 dicembre 2018.
La direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione.
Entro il 21 dicembre 2020, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Approfondimento tematico

La banda ultralarga è la trasmissione e ricezione di una grande quantità di dati simultaneamente lungo lo stesso cavo o mezzo radio, ovvero quell’internet veloce che permette di far viaggiare filmati, musica ed altri file in tempi estremamente ridotti.

Nel tempo dal concetto di banda larga, che è un concetto dinamico, legato all’incremento della velocità di connessione delle nuove reti, si è passati a quello di banda ultra larga. All’inizio di questo decennio un territorio era considerato in digital divide (ovvero privo di infrastrutture di connessione) se la velocità era inferiore ai 2 Mbps.

La legislazione italiana e quella europea non definiscono la banda larga, ma esiste una definizione quantitativa della banda larga fornita dal Telecommunication Standardization Sector dell’ITU (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni), l’agenzia dell’Onu ha circoscritto la banda larga alla capacità trasmissiva superiore a 1.5 Mbit/s (Megabitvper secondo) negli Stati Uniti e 2 Mbit/s in Europa.

In base ai dati raccolti da numerosi enti e società, possiamo affermare che per banda larga si intende qualsiasi connessione a internet che va dai 2 ai 20 Mbps in download e con il termine “banda ultralarga”,tutte quelle connessioni che permettono una trasmissione di dati ad una velocità pari o maggiore di 30 Mbps.
La banda ultralarga (BUL) sarà una risorsa indispensabile per lo sviluppo economico e sociale del paese.
Una distinzione necessaria è quella tra infrastruttura e tecnologia.
L’infrastruttura è il mezzo “fisico” (torri, siti, doppini telefonici di rame, cavi coassiali o fibre ottiche), che permette il trasporto delle informazioni, ha una vita utile che può superare i 50 anni.
La tecnologia è ciò che permette di trasmettere le informazioni per mezzo dell’infrastruttura (ISDN, ADSL, LTE), evolve in continuazione ed ha una vita utile di circa 5-15 anni.
Gli esperti del settore in un convegno - IEEE Technology Time Machine di San Jose – tenutosi in California nel 2014, indicano l’imminente raggiungimento del limite del rame, l’evoluzione delle tecnologie wireless (WLAN e LTE) fino al Terabit al secondo e le potenzialità delle fibre ottiche sia per l’accesso che per il trasporto per raggiungere i 100 Terabit al secondo.
L’evoluzione del mercato dei nuovi servizi a banda ultralarga porta con sé l’esigenza di un forte rinnovamento delle reti TLC, in termini di funzionalità, prestazioni, sistemi di gestione, monitoraggio e offerta al cliente finale.
Il passaggio alla rete di accesso di nuova generazione (Next Generation Network Access, NGAN) potrà trarre vantaggio da un’ampia diffusione della fibra ottica in prossimità dell’utenza finale.
La fibra ottica permetterà un forte miglioramento della rete per la banda mobile, sia di terza che di quarta generazione, perché permetterà la connessione di tutte le base station con flussi ad altissima capacità.
In Italia, la disponibilità di accesso a reti fisse a banda larga ha raggiunto il 97% della popolazione e quella a banda ultralarga si attesta intorno al 35%.
L’Italia si sta impegnando fortemente per raggiungere gli obiettivi preposti dal resto degli stati europei e quindi per offrire a tutti i cittadini l’accesso all’internet veloce. A questo proposito, l’Agenda digitale Europea si è posta due obiettivi principali: il primo riguarda la connettività di base, almeno 2 Mbps per tutti i cittadini europei. Il secondo, invece, deve essere attuato entro il 2020 e si propone di portare la connettività ad almeno 30 Mbps per tutti i cittadini europei, assicurando che almeno il 50% delle famiglie si abboni a connessioni internet di oltre 100 Mbps. Questo programma d’intervento è stato presentato dal Governo italiano nel 2015 con il nome di “Strategia italiana per la banda ultralarga”. Questa strategia si compone di un mix di strumenti mirati a velocizzare e stimolare la domanda di servizi digitali:
-    risorse finanziarie: circa 7 miliardi di euro di fondi pubblici affiancati dagli investimenti degli operatori privati;
-    interventi normativi tesi a semplificare l’iter del rilascio delle relative autorizzazioni accorciandone le tempistiche;
-    strumenti tecnologici di supporto, prima di tutto il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) istituito nel 2016 con lo scopo di mappare tutte le infrastrutture di reti presenti sul territorio, con particolare riferimento a quelle idonee ad ospitare la fibra ottica.

Infratel, il soggetto attuatore del Piano BUL del Governo e Open Fiber, società in house del Mise, hanno presentato ai rappresentanti delle Regioni sia il “Grande progetto Piano BUL 2020”, il Piano Strategico Banda ultra larga del Ministero dello Sviluppo Economico per le aree bianche, sia i programmi dei lavori per il 2019. Nel dettaglio i principali obiettivi per il 2019 sono:
•    2.000 cantieri
•    500 collaudi
•    avvio vendite dei servizi ai cittadini nei Comuni collaudati
In 4 comuni pilota – Anguillara Sabazia (RM), Campagnano Romano (RM), San Giovanni La Punta (CT) e Fino Mornasco (CO) – è già stata avviata in via sperimentale la commercializzazione dei servizi di connettività.
Così come è importante aprire nuovi cantieri e fondamentale anche chiuderli e Open Fiber, società che porta la fibra ottica a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale, per il 2019 – 2020 conta di aprire nel 2019 più della meta dei cantieri ed entro fine anno di chiuderne 850.iber: “Più della metà dei cantieri sarà aperto nel 2019 (circa 2000) ed entro fine anno ne saranno chiusi 850.
Il piano illustrato riguarda le cosiddette aree bianche o a fallimento di mercato in cui Open Fiber sta realizzando una rete di accesso in fibra ottica dopo essersi aggiudicata tutti e tre i bandi Infratel, società inhouse del MISE. L’intero progetto prevede il cablaggio di 7.635 comuni in tutte e 20 le regioni italiane.
Alla fine di febbraio sono stati aperti cantieri in fibra ottica FTTH – Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e imprese – in oltre 1000 comuni, a cui si aggiungono 310 cantieri in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), grazie ai quali sarà possibile arrivare a coprire case sparse e luoghi difficilmente raggiungibili. Attualmente, sono in lavorazione oltre 1.9 milioni di unità immobiliari.
L’obiettivo del Piano BUL 2020 consiste nel costruire una rete di proprietà pubblica che verrà messa a disposizione di tutti gli operatori che vorranno attivare servizi verso cittadini ed imprese. L’intervento pubblico in tali aree è ritenuto necessario per correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate dall’assenza di iniziativa privata da parte delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore coesione sociale e territoriale mediante l’accesso ai mezzi di comunicazione tramite la rete a banda ultra larga.