Delega al Governo in materia di parziale riordino dei cicli scolastici per favorire scelte di indirizzo più autonome e attinenti alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli studenti

  • Pubblicato il 02 Aprile 2019
  • da Istituto Tecnico Economico “Eugenio Montale”, Tradate (Varese)
Delega al Governo in materia di parziale riordino dei cicli scolastici per favorire scelte di indirizzo più autonome e attinenti alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli studenti

ONOREVOLI SENATORI. –  Il disegno di legge in oggetto intende venire incontro ad un'esigenza sentita fortemente dalla maggior parte degli studenti.
Soprattutto in una situazione di complessità crescente qual è quella degli ultimi decenni (in cui nel mercato del lavoro aumentano le specializzazioni nell'ambito di settori tradizionali e nuovi) è molto difficile per i preadolescenti riuscire a capire l'indirizzo della scuola secondaria di secondo grado per cui si sentono portati.
Siamo lontani dal poter affermare che la maggior parte dei ragazzi, al termine della scuola secondaria di primo grado, effettui scelte di indirizzo autonome e attinenti alle proprie capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Molti studenti riferiscono di aver effettuato la predetta scelta più che altro per omologazione verso altri amici o, peggio, casualmente o condizionati da desideri e aspettative dei genitori, come nel caso di deposizione acquisita in sede di audizione informale di testi significativi.
Anche da quanto recentemente rilevato dalle neuroscienze e considerato negli studi preparatori al presente disegno di legge, possiamo trovare conferma che a 13 anni si è tendenzialmente troppo piccoli e condizionati per effettuare una scelta così importante. Non solo, molto spesso, le famiglie non riescono ad aiutare adeguatamente un figlio a scegliere la scuola giusta e a fornirgli strumenti idonei a non essere condizionato o rallentato da ostacoli che trovano origine in fattori socio-economici o altri disagi.
Nonostante tutti gli ausili all'orientamento messi attualmente in campo dalla normativa vigente e quanto sancito del combinato disposto dell'art. 2, lettera i) della legge 28 marzo 2003, n. 53 e l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (che prevedono e auspicano facilitazioni nella possibilità di cambiare percorso di istruzione secondaria di secondo grado), il tradizionale momento della scelta genera a carico dei ragazzi, del sistema scolastico e della produttività e competitività nazionale i seguenti tre ordini di problemi ed inefficienze che spesso risultano esiziali:
1) i ragazzi che frequentano corsi di studi scelti superficialmente e in difformità dai predetti tre criteri, molto spesso si apprestano a intraprendere la giornata lavorativa con apatia, svogliatezza e con forti difficoltà;
2) nel medio-lungo periodo tra l'iscrizione e lo sbocco finale del corso di studi scelto, si possono verificare con maggior frequenza: bocciature, abbandoni, cambi di corso di studi e un misero limitarsi a vivacchiare con alta percentuale di approdo ad esiti lavorativi del tutto incongruenti rispetto alla scelta effettuata al termine della scuola secondaria di primo grado;
3) oltre alla perdita di tempo, energie, risorse, felicità ed entusiasmo dei singoli studenti vanno messe in conto anche le ingenti uscite affrontate dal sistema scolastico e dal Paese che ben potrebbe allocare le complessive risorse in maniera più efficiente ed efficace.
Per evitare questi inconvenienti, è stato approfondito lo studio dell'attuale assetto normativo del sistema scolastico italiano e si sono tratti spunti dall'analisi del funzionamento dei sistemi scolastici di cinque Stati europei (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Finlandia) nonché della pregressa, inattuata Riforma Berlinguer. Alla luce dei predetti approfondimenti si è avvertito il concreto rischio di apportare sbilanciamenti perniciosi al complesso e articolato sistema normativo su cui si basa l’intera macchina amministrativa scolastica. Pertanto, al fine di preservare la struttura complessiva delle vigenti riforme portanti (Moratti e Gelmini) in materia di cicli scolastici e armonizzarvisi quanto più possibile, si è optato per la forma della legge delega, lasciando il compito di regolare la materia, nella forma e nei dettagli, al Governo attraverso lo strumento del decreto legislativo, sulla base dei principi e criteri direttivi che ci si accinge ad illustrare qui di seguito.
Con il presente disegno di legge si intende delegare il Governo alla parziale modifica dei cicli scolastici in modo tale da favorire nei ragazzi la predetta più ponderata e consapevole scelta, innanzitutto, mediante l'allungamento della scuola secondaria di primo grado di due anni con contestuale riduzione della scuola secondaria di secondo grado a un triennio specialistico.
Detto biennio aggiuntivo, renderà la scuola dell'obbligo uguale per tutti, consentirà un approfondimento delle discipline fondamentali comuni a tutti i successivi indirizzi e - per evitare dispendiosi rimaneggiamenti dell'edilizia scolastica – si svolgerà utilizzando le strutture edili degli attuali istituti sede di scuola secondaria di secondo grado. I ragazzi potranno scegliere di frequentare il biennio aggiuntivo presso gli istituti più vicini a casa, decidendo in seguito, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo e superato il conseguente esame di Stato, se optare per il triennio specialistico proposto da quell'istituto o spostarsi in altro istituto contenente l'indirizzo scelto.
Sul piano didattico, deve prevedersi la possibilità di permanenza a scuola anche durante il primo pomeriggio, sia per fare esperienza pratica di quanto studiato a livello teorico la mattina, sia per consentire di esaurire il tempo di comprensione e studio delle discipline in un ambiente scolastico che diventi una seconda casa. Ciò favorisce maggiore uniformità tra gli studenti, garantisce pari opportunità agli studenti più disagiati (che sarebbero aiutati a studiare e fare esperienza in un ambiente più tranquillo e ricco di stimoli) e permette a tutti la fruizione di un tempo extrascolastico utile per dedicarsi alle relazioni, allo svago e agli ulteriori interessi della vita.
Sempre sul piano didattico, deve incentivarsi l'utilizzo dei tablet e delle dispense formulate dai ragazzi con l'ausilio dei docenti in sostituzione dei libri di testo. In tal modo, gli studenti possono provvedere alla ricerca e approfondimento in tempo reale dei temi trattati ed essere artefici della rielaborazione dei contenuti studiati, risparmiando sull'acquisto dei libri cartacei.
Questi ultimi due accorgimenti hanno lo scopo di rendere più familiare e amichevole l'ambiente scolastico nei confronti degli studenti che palesano disagi e conseguenti rischi di sconforto, oppositività e abbandono.
Sul versante dell'orientamento si propongono due ulteriori ausili:
1) l'approccio empirico allo studio con progressiva esperienza diretta di tipo laboratoriale - sul modello della scuola finlandese - durante i dieci anni di scuola dell'obbligo, in modo da aiutare a differenziare le possibili attitudini e abilità e permettere un più proficuo discernimento sulla scelta dell'indirizzo del successivo triennio. In aggiunta a ciò, nell'arco dell'ultimo biennio della scuola dell'obbligo, dovranno prevedersi da tre a cinque brevi esperienze da almeno quaranta ore di alternanza scuola-lavoro di tipo esplorativo: non pratica lavorativa che attua un indirizzo già scelto, ma brevi esperienze in realtà lavorative atte a testare i settori occupazionali in cui sboccano gli indirizzi di studio tra i quali lo studente ha in mente di effettuare la scelta.
2) l'istituzione della figura dello psicologo d'istituto per tutto il periodo della scuola dell'obbligo col compito di somministrare periodicamente (almeno una volta all'anno) dei test psico-attitudinali ad ogni ragazzo per poter fornire, unitamente alla valutazione didattica di competenza dei docenti, anche una valutazione relativa alle attitudini lavorative. Alla fine della scuola dell'obbligo, i ragazzi fruiranno di uno strumento importante, frutto di un monitoraggio costante e profondo su aspetti interessanti per la scelta di indirizzo che non sono facilmente rilevabili con gli ordinari strumenti di valutazione didattica da parte dei consigli di classe e delle famiglie.

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di parziale riordino dei cicli scolastici per favorire scelte di indirizzo più autonome e attinenti alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli studenti)

1.    Al fine di implementare gli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e  corroborare la piena realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di parziale riordino dei cicli scolastici per favorire scelte di indirizzo più autonome e attinenti alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli studenti che si accingono a passare dal primo al secondo ciclo di istruzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)    il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di cinque anni; la scuola secondaria di primo grado si articola in un triennio e in un successivo biennio che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo, a seguito del superamento dell'esame di Stato, con il secondo ciclo di istruzione; per consentire l'allocazione ottimale del patrimonio edilizio esistente, il secondo biennio della scuola secondaria di primo grado sarà incardinato all'interno degli istituti sede di scuola secondaria di secondo grado e potrà essere frequentato dagli studenti fino al completamento del primo ciclo di studi senza alcun vincolo di successiva iscrizione agli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado offerti dall'istituto frequentato;
b)    durante il primo ciclo di studi, al fine di garantire pari opportunità, una partecipazione attiva e sano protagonismo tra gli studenti, devono promuoversi con adeguate misure:
- la possibilità di permanenza a scuola durante il pomeriggio degli studenti per l'effettuazione di attività di educazione tra pari, per fornire ausilio ai ragazzi che palesano maggiori difficoltà nello studio individuale domestico e la programmazione delle esperienze o approfondimenti didattici di tipo empirico;
- l'utilizzo prioritario come strumento didattico dei tablet e di dispense redatte dagli studenti con l'ausilio dei docenti anziché dei libri di testo cartacei;
c)    durante il primo ciclo di studi, al fine di implementare gli strumenti di orientamento per una scelta ottimale dell'indirizzo del secondo ciclo di studi si dispone:
- la promozione di un approccio empirico ed altamente esperienziale all'apprendimento, garantito dal frequente svolgimento di attività laboratoriali e tecnico-pratiche volte anche a garantire il contatto con le tradizionali e recenti attività lavorative dell'umanità;
- nell'arco dell'ultimo biennio della scuola dell'obbligo, dovranno prevedersi da tre a cinque brevi esperienze di almeno quaranta ore cadauna di alternanza scuola-lavoro di tipo esplorativo in settori occupazionali costituenti lo sbocco naturale di indirizzi del secondo ciclo di studi tra i quali lo studente è in procinto di effettuare la scelta;
- l'istituzione della figura dello psicologo d'istituto col compito di somministrare agli studenti, almeno una volta all'anno, test psico-attitudinali che consentano di affiancare alla valutazione didattica di competenza dei docenti, anche una valutazione relativa alle attitudini lavorative e costituisca, altresì, supporto a istituzioni scolastiche, studenti e le famiglie nella prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo, disagio, abbandono e di dispersione scolastica;
d)    il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; i licei hanno durata triennale; l'attività didattica si sviluppa in un periodo biennale e in un terzo anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al terzo anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Art. 2.
(Procedura)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dall'articolo 1, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativi può essere comunque adottato.

il 24/04/2019
M. Z. - TRADATE VA
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la parola: «ventiquattro» e le parole: «un decreto legislativo recante» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la possibilità di permanenza a scuola durante il pomeriggio degli studenti», inserire le seguenti: «, sotto la supervisione e il coordinamento di insegnanti,».
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
M. Z. - TRADATE VA
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 2, comma 1, sostituire l'iniziale articolo: «Il» con l'avverbio: «Ogni».
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2
il 24/04/2019
C. D. - Tradate (VA)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “dalla scuola secondaria di primo grado della durata di”, sostituire la parola “cinque” con “quattro”;
b) sempre al comma 1, lettera a), dopo le parole: “ la scuola secondaria di primo grado si articola in un triennio e in un successivo”, sostituire la parola: “biennio” con “anno”;
c) sempre al comma 1, lettera a), dopo le parole: “l'allocazione ottimale del patrimonio edilizio esistente,” sostituire le parole: “il secondo biennio” con le parole: “l'ultimo anno”;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: “nell'arco dell'ultimo,” sostituire la parola: “biennio” con la parola: “anno”;
e) al comma 1, lettera d), dopo le parole: “i licei hanno durata” sostituire la parola: “triennale” con la parola: “quadriennale”;
f) sempre al comma 1, lettera d), sostituire le parole: “l'attività didattica si sviluppa in un periodo biennale e in un terzo anno” con le parole: “ l'attività didattica si sviluppa in un anno propedeutico in cui si impartiscono i rudimenti dell'indirizzo scelto, in un successivo biennio e in un quinto anno ”;
g) infine, sempre al comma 1, lettera d), dopo le parole: “l'ammissione al” contenute nell'ultimo periodo sostituire la parola: “terzo” con la parola: “quarto”.
Respinto
  • Voti totali: 19
  • Favorevoli: 5
  • Contrari: 14
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
J. L. - Tradate VA
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo l, comma 1, lettera a), dopo le parole: “l'allocazione ottimale del patrimonio edilizio esistente,” sostituire le parole: “il secondo” con le parole: “l'ultimo”.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
I. P. - Tradate(VA)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 1, comma 1, lettera b) dopo l'ultimo periodo, inserire la seguente locuzione: «- la possibilità di incentivi economici a favore degli studenti capaci e meritevoli che effettuano proficuamente l'attività di educazione tra pari».
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
Z. R. - Tradate VA
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:
“2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione e il coordinamento della normativa sino ad ora vigente con le disposizioni introdotte dalla presente legge. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al primo periodo è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo
117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, il Governo provvede:
a) alla riformulazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione del merito
scolastico e valutazione dell'efficacia dell'educazione tra pari ai fini della corresponsione di incentivi economici;
c) alla definizione dei criteri di selezione e retribuzione degli psicologi d'istituto nonché dei docenti che svolgeranno il ruolo di supervisori e coordinatori dei gruppi di educazione tra pari.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, per far fronte alle innovazioni e consentire l'attuazione dei fini perseguiti dalla presente legge”.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 2, sostituire la parola: “Procedura” con le seguenti parole:  “Disposizioni attuative e oneri finanziari”.
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 2

ONOREVOLI SENATORI. –  Il disegno di legge in oggetto intende venire incontro ad un'esigenza sentita fortemente dalla maggior parte degli studenti.
Soprattutto in una situazione di complessità crescente qual è quella degli ultimi decenni (in cui nel mercato del lavoro aumentano le specializzazioni nell'ambito di settori tradizionali e nuovi) è molto difficile per i preadolescenti riuscire a capire l'indirizzo della scuola secondaria di secondo grado per cui si sentono portati.
Siamo lontani dal poter affermare che la maggior parte dei ragazzi, al termine della scuola secondaria di primo grado, effettui scelte di indirizzo autonome e attinenti alle proprie capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Molti studenti riferiscono di aver effettuato la predetta scelta più che altro per omologazione verso altri amici o, peggio, casualmente o condizionati da desideri e aspettative dei genitori, come nel caso di deposizione acquisita in sede di audizione informale di testi significativi.
Anche da quanto recentemente rilevato dalle neuroscienze e considerato negli studi preparatori al presente disegno di legge, possiamo trovare conferma che a 13 anni si è tendenzialmente troppo piccoli e condizionati per effettuare una scelta così importante. Non solo, molto spesso, le famiglie non riescono ad aiutare adeguatamente un figlio a scegliere la scuola giusta e a fornirgli strumenti idonei a non essere condizionato o rallentato da ostacoli che trovano origine in fattori socio-economici o altri disagi.
Nonostante tutti gli ausili all'orientamento messi attualmente in campo dalla normativa vigente e quanto sancito del combinato disposto dell'art. 2, lettera i) della legge 28 marzo 2003, n. 53 e l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (che prevedono e auspicano facilitazioni nella possibilità di cambiare percorso di istruzione secondaria di secondo grado), il tradizionale momento della scelta genera a carico dei ragazzi, del sistema scolastico e della produttività e competitività nazionale i seguenti tre ordini di problemi ed inefficienze che spesso risultano esiziali:
1) i ragazzi che frequentano corsi di studi scelti superficialmente e in difformità dai predetti tre criteri, molto spesso si apprestano a intraprendere la giornata lavorativa con apatia, svogliatezza e con forti difficoltà;
2) nel medio-lungo periodo tra l'iscrizione e lo sbocco finale del corso di studi scelto, si possono verificare con maggior frequenza: bocciature, abbandoni, cambi di corso di studi e un misero limitarsi a vivacchiare con alta percentuale di approdo ad esiti lavorativi del tutto incongruenti rispetto alla scelta effettuata al termine della scuola secondaria di primo grado;
3) oltre alla perdita di tempo, energie, risorse, felicità ed entusiasmo dei singoli studenti vanno messe in conto anche le ingenti uscite affrontate dal sistema scolastico e dal Paese che ben potrebbe allocare le complessive risorse in maniera più efficiente ed efficace.
Per evitare questi inconvenienti, è stato approfondito lo studio dell'attuale assetto normativo del sistema scolastico italiano e si sono tratti spunti dall'analisi del funzionamento dei sistemi scolastici di cinque Stati europei (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Finlandia) nonché della pregressa, inattuata Riforma Berlinguer. Alla luce dei predetti approfondimenti si è avvertito il concreto rischio di apportare sbilanciamenti perniciosi al complesso e articolato sistema normativo su cui si basa l’intera macchina amministrativa scolastica. Pertanto, al fine di preservare la struttura complessiva delle vigenti riforme portanti (Moratti e Gelmini) in materia di cicli scolastici e armonizzarvisi quanto più possibile, si è optato per la forma della legge delega, lasciando il compito di regolare la materia, nella forma e nei dettagli, al Governo attraverso lo strumento del decreto legislativo, sulla base dei principi e criteri direttivi che ci si accinge ad illustrare qui di seguito.
Con il presente disegno di legge si intende delegare il Governo alla parziale modifica dei cicli scolastici in modo tale da favorire nei ragazzi la predetta più ponderata e consapevole scelta, innanzitutto, mediante l'allungamento della scuola secondaria di primo grado di due anni con contestuale riduzione della scuola secondaria di secondo grado a un triennio specialistico.
Detto biennio aggiuntivo, renderà la scuola dell'obbligo uguale per tutti, consentirà un approfondimento delle discipline fondamentali comuni a tutti i successivi indirizzi e - per evitare dispendiosi rimaneggiamenti dell'edilizia scolastica – si svolgerà utilizzando le strutture edili degli attuali istituti sede di scuola secondaria di secondo grado. I ragazzi potranno scegliere di frequentare il biennio aggiuntivo presso gli istituti più vicini a casa, decidendo in seguito, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo e superato il conseguente esame di Stato, se optare per il triennio specialistico proposto da quell'istituto o spostarsi in altro istituto contenente l'indirizzo scelto.
Sul piano didattico, deve prevedersi la possibilità di permanenza a scuola anche durante il primo pomeriggio, sia per fare esperienza pratica di quanto studiato a livello teorico la mattina, sia per consentire di esaurire il tempo di comprensione e studio delle discipline in un ambiente scolastico che diventi una seconda casa. Ciò favorisce maggiore uniformità tra gli studenti, garantisce pari opportunità agli studenti più disagiati (che sarebbero aiutati a studiare e fare esperienza in un ambiente più tranquillo e ricco di stimoli) e permette a tutti la fruizione di un tempo extrascolastico utile per dedicarsi alle relazioni, allo svago e agli ulteriori interessi della vita.
Sempre sul piano didattico, deve incentivarsi l'utilizzo dei tablet e delle dispense formulate dai ragazzi con l'ausilio dei docenti in sostituzione dei libri di testo. In tal modo, gli studenti possono provvedere alla ricerca e approfondimento in tempo reale dei temi trattati ed essere artefici della rielaborazione dei contenuti studiati, risparmiando sull'acquisto dei libri cartacei.
Questi ultimi due accorgimenti hanno lo scopo di rendere più familiare e amichevole l'ambiente scolastico nei confronti degli studenti che palesano disagi e conseguenti rischi di sconforto, oppositività e abbandono.
Sul versante dell'orientamento si propongono due ulteriori ausili:
1) l'approccio empirico allo studio con progressiva esperienza diretta di tipo laboratoriale - sul modello della scuola finlandese - durante i dieci anni di scuola dell'obbligo, in modo da aiutare a differenziare le possibili attitudini e abilità e permettere un più proficuo discernimento sulla scelta dell'indirizzo del successivo triennio. In aggiunta a ciò, nell'arco dell'ultimo biennio della scuola dell'obbligo, dovranno prevedersi da tre a cinque brevi esperienze da almeno quaranta ore di alternanza scuola-lavoro di tipo esplorativo: non pratica lavorativa che attua un indirizzo già scelto, ma brevi esperienze in realtà lavorative atte a testare i settori occupazionali in cui sboccano gli indirizzi di studio tra i quali lo studente ha in mente di effettuare la scelta.
2) l'istituzione della figura dello psicologo d'istituto per tutto il periodo della scuola dell'obbligo col compito di somministrare periodicamente (almeno una volta all'anno) dei test psico-attitudinali ad ogni ragazzo per poter fornire, unitamente alla valutazione didattica di competenza dei docenti, anche una valutazione relativa alle attitudini lavorative. Alla fine della scuola dell'obbligo, i ragazzi fruiranno di uno strumento importante, frutto di un monitoraggio costante e profondo su aspetti interessanti per la scelta di indirizzo che non sono facilmente rilevabili con gli ordinari strumenti di valutazione didattica da parte dei consigli di classe e delle famiglie.

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di parziale riordino dei cicli scolastici per favorire scelte di indirizzo più autonome e attinenti alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli studenti)
1. Al fine di implementare gli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e corroborare la piena realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di parziale riordino dei cicli scolastici per favorire scelte di indirizzo più autonome e attinenti alle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli studenti che si accingono a passare dal primo al secondo ciclo di istruzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di cinque anni; la scuola secondaria di primo grado si articola in un triennio e in un successivo biennio che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo, a seguito del superamento dell'esame di Stato, con il secondo ciclo di istruzione; per consentire l'allocazione ottimale del patrimonio edilizio esistente, l'ultimo biennio della scuola secondaria di primo grado sarà incardinato all'interno degli istituti sede di scuola secondaria di secondo grado e potrà essere frequentato dagli studenti fino al completamento del primo ciclo di studi senza alcun vincolo di successiva iscrizione agli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado offerti dall'istituto frequentato;
b) durante il primo ciclo di studi, al fine di garantire pari opportunità, una partecipazione attiva e sano protagonismo tra gli studenti, devono promuoversi con adeguate misure:
- la possibilità di permanenza a scuola durante il pomeriggio degli studenti, sotto la supervisione e il coordinamento di insegnanti, per l'effettuazione di attività di educazione tra pari, per fornire ausilio ai ragazzi che palesano maggiori difficoltà nello studio individuale domestico e la programmazione delle esperienze o approfondimenti didattici di tipo empirico;
- l'utilizzo prioritario come strumento didattico dei tablet e di dispense redatte dagli studenti con l'ausilio dei docenti anziché dei libri di testo cartacei
- la possibilità di incentivi economici a favore degli studenti capaci e meritevoli che effettuano proficuamente l'attività di educazione tra pari;
c) durante il primo ciclo di studi, al fine di implementare gli strumenti di orientamento per una scelta ottimale dell'indirizzo del secondo ciclo di studi si dispone:
- la promozione di un approccio empirico ed altamente esperienziale all'apprendimento, garantito dal frequente svolgimento di attività laboratoriali e tecnico-pratiche volte anche a garantire il contatto con le tradizionali e recenti attività lavorative dell'umanità;
- nell'arco dell'ultimo biennio della scuola dell'obbligo, dovranno prevedersi da tre a cinque brevi esperienze di almeno quaranta ore cadauna di alternanza scuola-lavoro di tipo esplorativo in settori occupazionali costituenti lo sbocco naturale di indirizzi del secondo ciclo di studi tra i quali lo studente è in procinto di effettuare la scelta;
- l'istituzione della figura dello psicologo d'istituto col compito di somministrare agli studenti, almeno una volta all'anno, test psico-attitudinali che consentano di affiancare alla valutazione didattica di competenza dei docenti, anche una valutazione relativa alle attitudini lavorative e costituisca, altresì, supporto a istituzioni scolastiche, studenti e le famiglie nella prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo, disagio, abbandono e di dispersione scolastica;
d) il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; i licei hanno durata triennale; l'attività didattica si sviluppa in un periodo biennale e in un terzo anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al terzo anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Art. 2.
(Disposizioni attuative e oneri finanziari)
1. Ogni decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dall'articolo 1, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativi può essere comunque adottato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione e il coordinamento della normativa sino ad ora vigente con le disposizioni introdotte dalla presente legge. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al primo periodo è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il Governo provvede:
a) alla riformulazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione del merito scolastico e valutazione dell'efficacia dell'educazione tra pari ai fini della corresponsione di incentivi economici;
c) alla definizione dei criteri di selezione e retribuzione degli psicologi d'istituto nonché dei docenti che svolgeranno il ruolo di supervisori e coordinatori dei gruppi di educazione tra pari.
4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone, altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, per far fronte alle innovazioni e consentire l'attuazione dei fini perseguiti dalla presente legge.

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