Modifica all'articolo 8 della Costituzione

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da I.I.S.S. "Notarangelo-Rosati", Foggia
Modifica all'articolo 8 della Costituzione

Onorevoli Senatori! - La proposta di modifica costituzionale prevede la cancellazione dell’art. 7 del testo vigente, in quanto si ritiene una superflua specificazione. La Stato Italiano è di per sé indipendente e sovrano rispetto alla Chiesa Cattolica, e - evidentemente – i rispettivi ambiti di interesse sono distinti e separati e tali devono rimanere.
A seguito di tali considerazioni, la previsione di una clausola di garanzia ulteriore appare una eccessiva, quanto inutile forma di tutela, non più giustificata dalla evoluzione storica.
A tal proposito, quanto già previsto nel primo comma dell’art.8, è più che sufficiente a salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza di tutte le confessioni religiose.


Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].
Art. 8.
La proposta di modifica dell’art. 8, prevede la sola cancellazione della dicitura “diverse dalla cattolica” nel secondo comma, proprio perché non si vuole più rimarcare alcuna differenziazione o rapporto di sudditanza storica tra religioni.
In effetti, si ricorda che all’epoca dei padri costituenti, era ben viva nella coscienza e nell’animo dei cittadini l’idea di religione cattolica come religione di Stato: pertanto, all’atto della scrittura del testo della Costituzione, si è cercato di conservare lo status di “prima tra pari”, quale titolo dovuto alla religione cattolica romana.
Allo stato dei fatti e alla luce della considerazione che l’Italia è sempre più proiettata in scenari internazionali, ormai irreversibilmente multietnici e multiconfessionali, è impensabile che si possa anche solo immaginare di dover riconoscere tale status alla Religione cattolica.
Su queste premesse, si propone la seguente formulazione dell’art. 8:
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

 

il 15/04/2019
S. C. - Ancona (AN)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 7.1
Abrogazione del primo comma dell'Art. 7 Cost.
Respinto
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 15/04/2019
S. C. - Ancona (AN)
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 7.2
Abrogare la dicitura "I loro rapporti" e sostituirla con "I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica"
Respinto
  • Voti totali: 1
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 24/04/2019
S. M. - Foggia
ha proposto il seguente emendamento:
Onorevoli senatori, onorevoli senatrici,
Il fenomeno religioso rappresenta un elemento di sistema, in quanto incide non soltanto sull’identità della persona, ma sulla vita della stessa società, capace di caratterizzare le dinamiche politiche e istituzionali di molti ordinamenti statali contemporanei.
Tale constatazione appare confermata dal fatto che, in molti ordinamenti statali, soprattutto europei, la presenza delle diverse religioni conserva un ruolo significativo nelle società civili per la loro capacità di ridefinire confini, di marcare spazi, ma anche, per la loro capacità di apertura al confronto, al dialogo, alla promozione dei valori comuni ed indispensabili che caratterizzano la società civile e l’etica di ogni Stato.
Le confessioni religiose, attraverso una profonda riflessione su sé stesse, e mediante il recupero e la riscoperta di valori comunque radicati nel proprio patrimonio genetico e dogmatico, hanno tradotto positivamente alcune istanze proprie dell’umanesimo contemporaneo in una maggiore attenzione, anche sotto il profilo “terreno”, verso l’uomo e verso la sfera intangibile dei suoi diritti fondamentali.
Tale atteggiamento confessionale sembra aver consentito alle comunità religiose di recuperare un propria collocazione nell’ambito dello “spazio pubblico” nazionale e internazionale e, quindi, di ricoprire un particolare ruolo propulsivo nella ridefinizione di valori universali e comuni. Le istituzioni europee, caratterizzate da radici cristiane, si ispirano proprio a questa eredità da

cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili. Alla luce di questa impostazione, a livello giuridico europeo, è rilevabile la tendenza a riconoscere e a salvaguardare l’identità specifica e il ruolo sociale delle Chiese e delle Confessioni religiose. Esse, infatti, hanno sempre rivestito e continuano a rivestire un ruolo per molti versi determinante nell’educare ai valori portanti della convivenza, nel proporre risposte alle domande fondamentali riguardanti il senso della vita, nel promuovere la cultura e l’identità dei popoli, nell’offrire all’Europa ciò che concorre a darle un auspicabile e necessario fondamento spirituale.
Nella specie, in occasione dei passaggi cruciali verso la democrazia che hanno caratterizzato la vita dei Paesi europei ex comunisti, le confessioni religiose hanno dimostrato di possedere una particolare “forza politica valoriale” di livello nazionale che ha accompagnato gli stessi processi di democratizzazione dei rispettivi sistemi statali. Conseguentemente, nel riconoscere l’importanza delle identità delle varie religioni e del contributo che esse stesse possono offrire al mantenimento della democrazia all’interno degli Stati nazionali, particolarmente europei, è importante sottolineare due aspetti: da un lato la presenza dei fenomeni migratori, il multiculturalismo, il ruolo delle religioni nella ricerca di soluzioni “politiche” ai problemi etici ad esse gradite; dall’altro il diffondersi di fondamentalismi, particolarmente di stampo islamico, mette in serio pericolo il dispositivo stesso della Democrazia, rifiutato da questi perché valorizza la riflessione critica e l’atteggiamento mentale e pratico di messa in discussione del dato, dell’Istituto ,del tramandato.
Il riferimento è rivolto a Stati basati su principi di democrazia sostanziale, il cui la democrazia è intesa come valore e non come semplice “regola procedurale”, la cui società è caratterizzata dai principi del pluralismo, della non discriminazione, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e della uguaglianza sostanziale.
Nello specifico si intende prendere come punto di riferimento lo Stato Italiano, ove la religione cattolica rientra nell’area del patrimonio storico, culturale e identitario del paese e dove i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica devono essere necessariamente stipulati da accordi bilaterali in quanto trattasi di due istituzioni autonome , stante il carattere di originarietà in entrambi. Tutto ciò non toglie che l’Ordinamento giuridico italiano consideri anche le altre confessioni religiose quali sistemi valoriali che concorrono a esprimere l’essenza della società civile sottostante, riconoscendo l’eminente funzione svolta dai soggetti confessionali nella sfera “pubblica” e, di conseguenza, il riconoscimento giuridico di una loro specifica rilevanza costituzionale. Anche esse, riversando nel tessuto della collettività nazionale i loro valori spirituali, sono chiamate a concorrere alla costruzione e alla qualificazione delle fondamenta morali, delle basi etiche, della comunità civile e del sistema democratico statale.
Le confessioni religiose presenti in Italia - in quanto portatrici di dottrine costituenti elementi di integrazione del “patrimonio storico e culturale” italiano - godono, dunque, di una particolare rilevanza sul piano costituzionale, segnatamente in ragione della particolare funzione da esse stesse esercitata, in modo specifico, nella sfera “pubblica” dell’ordinamento statale italiano.
Per tentare di argomentare questo assunto, occorre osservare, in primo luogo, che le confessioni religiose - in qualità di “formazioni sociali” ove si svolge la personalità umana - sono dirette a concorrere alla formazione, alla promozione e allo sviluppo dei singoli aderenti (argomento ex art. 2 e 3, secondo comma, Cost. italiana). Nella specie, esse sono volte a stimolare la crescita della persona, e a favorirne la socialità e l’integrazione nella sfera delle relazioni umane e nella vita della collettività statuale.
Nonostante le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, attualmente presenti in Italia non possano definirsi come Istituzioni autonome con un autonomo potere legislativo, esecutivo e giudiziario non riconducibile all’ordinamento statuale ( mancando, pertanto, del carattere della “originarietà”), esse sono comunque considerate dall’ordinamento italiano, nel quadro del previsto sistema pluralistico-istituzionale, come corpi sociali afferenti alla fitta rete di relazioni caratterizzanti l'esperienza giuridica della comunità statuale.

Ne consegue che la presenza attiva delle religioni in Italia non può essere intesa come un privilegio per favorire un utilizzo strumentale della fede, quanto piuttosto come una presenza che è tesa a realizzare il principio della democrazia sostanziale, in un quadro di effettivo pluralismo, per essere riconosciute e valorizzate per il contributo positivo da esse arrecato alla collettività .
In questa prospettiva - come esattamente precisato dalla stessa Corte costituzionale italiana - la laicità dello Stato implica “garanzia” di riconoscimento di un regime di pluralismo religioso e culturale, oltre al “diritto a pretendere nell’ordinamento statale una disciplina giuridica negoziata dalle autorità confessionali con le competenti autorità statali (c.d. principio pattizio, di cui al 2° comma dell’art. 7 e al 3° comma dell’art. 8).
Con la “negoziazione legislativa” fra Stato e istituzioni religiose prevista dagli artt. 7 e 8 della Cost. Italiana, lo stesso testo costituzionale ha inteso valorizzare il ruolo e la partecipazione “democratica” delle confessioni religiose al procedimento di produzione delle norme bilaterali concernenti determinate “materie miste”, considerando la disciplina giuridica, di volta in volta prodotta attraverso l’accordo bilaterale e pattizio, esecutiva e imperativa anche nei confronti delle competenti autorità italiane. La partecipazione “democratica” delle istituzioni religiose a tali processi decisionali riguardanti il livello sovrano del “potere legislativo” concorre a delineare un quadro democratico aperto, di tipo pluralistico e di carattere partecipativo e “diffuso”: evidenziando, così, anche da questa particolare angolazione, la natura essenzialmente sostanziale, e non meramente formale, del sistema democratico italiano.
Alla luce di quanto esposto sino ad ora propongo alla vostra attenzione i seguenti emendamenti al disegno di legge di modifica costituzionale:

Art 7. Proposta di emendamento.
Far precedere il secondo comma dal seguente: “ Stante in entrambi il carattere di originarietà, “

Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


Art 8. Proposta di emendamento.
Far precedere il secondo comma dal seguente: “Tali libertà concorrono a realizzare il principio di democrazia sostanziale in un quadro di effettivo pluralismo”

Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
Approvato
  • Voti totali: 16
  • Favorevoli: 16
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - La proposta di modifica costituzionale prevede la cancellazione dell’art. 7 del testo vigente, in quanto si ritiene una superflua specificazione. La Stato Italiano è di per sé indipendente e sovrano rispetto alla Chiesa Cattolica, e - evidentemente – i rispettivi ambiti di interesse sono distinti e separati e tali devono rimanere.
A seguito di tali considerazioni, la previsione di una clausola di garanzia ulteriore appare una eccessiva, quanto inutile forma di tutela, non più giustificata dalla evoluzione storica.
A tal proposito, quanto già previsto nel primo comma dell’art.8, è più che sufficiente a salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza di tutte le confessioni religiose.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Stante in entrambi il carattere di originalità, le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].


Art. 8.

La proposta di modifica dell’art. 8, prevede la sola cancellazione della dicitura “diverse dalla cattolica” nel secondo comma, proprio perché non si vuole più rimarcare alcuna differenziazione o rapporto di sudditanza storica tra religioni.

Tali libertà concorrono a realizzare il principio di democrazia sostanziale in un quadro di effettivo pluralismo, in effetti, si ricorda che all’epoca dei padri costituenti, era ben viva nella coscienza e nell’animo dei cittadini l’idea di religione cattolica come religione di Stato: pertanto, all’atto della scrittura del testo della Costituzione, si è cercato di conservare lo status di “prima tra pari”, quale titolo dovuto alla religione cattolica romana.

Allo stato dei fatti e alla luce della considerazione che l’Italia è sempre più proiettata in scenari internazionali, ormai irreversibilmente multietnici e multiconfessionali, è impensabile che si possa anche solo immaginare di dover riconoscere tale status alla Religione cattolica.

Su queste premesse, si propone la seguente formulazione dell’art. 8:

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

 

Nel sistema giuridico italiano, vige il principio della laicità dello Stato e della libertà di culto dei cittadini, cui si affianca una uguaglianza che, in linea di principio, interessa tutte le confessioni religiose rispetto alla legge.
Ne consegue che, a seguito della promulgazione della Carta Costituzionale, lo Stato Italiano ha riconosciuto a tutti i cittadini la libertà di scegliere se aderire e professare una qualsivoglia religione o culto, ponendo come unico limite il rispetto della legge.
Le confessioni religiose sono libere di costituirsi in qualità di Enti morali, Chiese, Confessioni, ecc. riconosciute dalla legge italiana, quindi dallo Stato, o meno. A seguito del riconoscimento, potrebbero concludere accordi bilaterali con lo Stato Italiano, finalizzate ad una migliore regolamentazione dei reciproci rapporti.
“Nel corso della storia patria la prima forma di accordo bilaterale è quella del 1929 tra Stato e Chiesa Cattolica denominato “Patti Lateranensi”. Fino al 1984 tali Patti hanno disciplinato i rapporti tra Stato e religione cattolica, e hanno condizionato la formulazione letterale e sostanziale della Carta Costituzionale del 1948.
Precedentemente ai Patti Lateranensi il rapporto tra Stato e Chiesa era disciplinato unilateralmente dalla cosiddetta «legge delle Guarentigie», approvata dal Parlamento italiano il 13 maggio 1871 dopo la presa di Roma. Questa legge però non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da Pio IX in poi.

A seguito dei Patti Lateranensi la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano ed ha accantonato definitivamente ogni pretesa giuridica sul territorio di Roma. Con i Patti Lateranensi l’Italia riconosce la Città del Vaticano come Stato sovrano e indipendente; viene riconosciuto il carattere cattolico dello Stato Italiano; assicurato il libero potere spirituale della Chiesa e la libertà di culto; stabiliti gli effetti civili del matrimonio canonico e l’obbligatorietà dell’insegnamento della dottrina cattolica nelle scuole.”
Solo nel 1984, con la revisione bilaterale dei Patti, la religione cattolica ha smesso di essere religione di Stato, ottenendo, in cambio, altri privilegi, di natura prevalentemente economica.
La prevalenza di esponenti politici appartenenti alla D.C. (Democrazia Cristiana) in seno all’Assemblea Costituente, ha prodotto il testo degli attuali artt.7 e 8 della Costituzione, il che spiega come mai sia presente un rinvio ai Patti Lateranensi e si faccia esplicita menzione della religione cattolica, anziché prevedere un generico richiamo a tutte le confessioni religiose.

Approfondimento tematico

Sul testo dell’art 7, in seno all’Assemblea Costituente, si creò una prima spaccatura tra le opposizioni. La posta in gioco era troppo alta per rischiare di fallire. In discussione, c’era la possibilità di perdere il primato, i benefici, i vantaggi economici che, da millenni, appartenevano alla Chiesa. Grande fu perciò la pressione della Chiesa Cattolica, sia sugli esponenti del partito cattolico, che su quelli della opposizione, a tal punto che anche il P.C.I. (Partito Comunista Italiano) votò favorevolmente il testo proposto dalla D.C., decretandone una approvazione per larga maggioranza.
Vittorio Foa, ebreo, partigiano e membro del partito d’Azione, con il quale entrò a far parte della Costituente, in una intervista dichiarò: «Oggi lo sappiamo più di allora. C'è una lettera una lettera del 15 marzo 1947 scritta a De Gasperi dal presidente dell'Azione cattolica, Vittorino Veronese, che è, tragica nella sua brutalità. Come scrivesse sotto dettatura, Veronese intimava al capo del governo di dar corso al "desiderio preciso della stessa autorità ecclesiastica", e arrivava a minacciare che "dipenderà da tale votazione la preferenza dei cattolici stessi nelle future elezioni politiche". In altre parole, il Vaticano avrebbe annientato la Dc, se solo questa avesse ceduto sull'articolo 7 nella  
formulazione a esso gradita. De Gasperi intimamente non sopportava queste pressioni. E lo fece intuire nel suo discorso del 25 marzo: quando chiese che si votasse l'articolo 7 non per obbedire alle pretese della Chiesa, ma, al contrario, per portare la gerarchia ecclesiastica a promettere fedeltà alla nuova Repubblica, in forza del giuramento imposto a ogni nuovo vescovo proprio dal Concordato».
A tal proposito è condivisibile la tesi di Antonio Gambino nell’articolo “Così la Chiesa salvò i suoi privilegi” che recita:
“Poiché è certo che il rapporto fra Stato italiano e Santa Sede non sarebbe cambiato anche senza l'inserimento del Concordato nella Costituzione, ciò che interessava al Vaticano erano le clausole sulla posizione della Chiesa nella società italiana. E cioè, in particolare:
1.    l'indicazione della «religione cattolica apostolica romana (come) la sola religione dello Stato».
2.    il riconoscimento del carattere sacro della città di Roma, e l'impegno del governo italiano a «impedire» tutto ciò che potesse contrastarlo;
3.    l'altro, e ben più grave, impegno del governo italiano a non mantenere negli uffici pubblici (e quindi anche nell'insegnamento) «sacerdoti apostati o irretiti da censura»;
4.    il riconoscimento di tutti gli effetti civili al «sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico»;
5.    l'equiparazione tra l'insegnamento della religione e quello della dottrina cattolica, sulla base del principio che «l'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica».
Erano state queste concessioni da parte del governo italiano che, il 13 febbraio del 1929, due giorni dopo la firma del Concordato, avevano spinto Pio XI a dire che, per il loro conseguimento, «ci voleva un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale». Ma fu anche tutto l'insieme di questi privilegi (i quali, come papa Ratti intuiva, non potevano accordarsi con una impostazione liberale) che, 18 anni dopo, convinse la maggioranza del centro-sinistra italiano a rifiutare l'invito alla realpolitik di Togliatti, per votare compattamente contro l'articolo 7.”
Premesso tutto, ciò appare chiaro il motivo per il quale fu introdotto l’art.7, dal testo apparentemente incomprensibile: conservare lo status quo.
Art.7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].