Promozione dell’imprenditorialità giovanile e femminile e dell’occupazione: interventi di primo impatto

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da Istituto tecnico commerciale "G.P. Chironi", Nuoro
Promozione dell’imprenditorialità giovanile e femminile e dell’occupazione: interventi di primo impatto

Onorevoli Senatori! - La presente proposta di legge intende far fronte all’emergenza occupazionale e all’allarmante situazione di crisi del sistema produttivo, attraverso strumenti di sostegno e di semplificazione dei procedimenti, attuabili nel breve periodo, finalizzati ad incentivare la creazione di piccole imprese giovanili e femminili e a favorire nuove opportunità di occupazione stabile, in conformità agli obiettivi della strategia di crescita europea 2020 e alla programmazione europea.
Gli aiuti previsti sono erogati nei limiti indicati dagli orientamenti e dalla normativa europea, in materia di aiuti di stato a finalità regionale mediante le somme già stanziate sul fondo regionale dell’occupazione alla voce spese correnti. Si fa ricorso a una intesa col Ministero dell’Economia e delle Finanze per definire le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni e di utilizzo del credito di imposta. I rapporti finanziari tra Stato e Regione in relazione alle minori entrate ed alla quota parte di imposte ad esse relativa da trasferire alla Regione ai sensi dello Statuto, al fine di assicurare la fruibilità del credito anche su più anni, la compensazione anche con imposte diverse e l’esclusione del contributo dal reddito imponibile. Le nuove imprese con un massimo di cinque addetti, comunque impiegati, avviate in forma individuale o familiare, o di società un nome collettivo, società a responsabilità limitata o società cooperativa, da uomini di età non superiore a 50 anni e donne di ogni età che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi o che negli ultimi dodici mesi non hanno lavorato, sono rimasti disoccupati o hanno svolto solo attività di collaborazione, possono ricevere, per un periodo massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data del primo pagamento delle imposte successivo all’inizio dell’attività d’impresa, un contributo d’avvio rapportato all’ammontare delle imposte sul reddito di impresa e di quelle sulle attività produttive, sotto forma di credito di imposta. Le agevolazioni sono incrementate nel caso in cui ad avviare e condurre l’impresa sono donne, in particolare con figli e familiari a carico. In aggiunta a tali misure, dal secondo anno di attività, sono rimborsate all’impresa le spese effettivamente sostenute per la registrazione di marchi o brevetti e la frequenza di corsi di formazione per l’imprenditore, i soci e i dipendenti.
Alle nuove imprese cosi costituite sono concessi prestiti a tasso zero da destinare alle spese di avvio (esercizio e investimento) attraverso un fondo per il microcredito ad esse riservato, stipulando una convenzione con i consorzi fidi di cui alle leggi regionali al fine di assicurare assistenza finanziaria e garanzie per l’accesso al credito.
Al fine di semplificare l’iter di avvio delle nuove imprese, il SUAP presta ogni assistenza, anche con un ufficio dedicato, per la presentazione della segnalazione di inizio attività e di ogni comunicazione e dichiarazione per lo svolgimento dell’attività produttiva, mentre la Regione interessata direttamente o tramite suoi enti, istituisce uno sportello dedicato all’assistenza tecnica ed amministrativa. Le misure a favore dell’occupazione riguardano le piccole imprese e i datori di lavoro, che hanno sede nella regione di riferimento e si tratta di aiuti erogati sotto forma di credito d’imposta. Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di soggetti molto svantaggiati, disoccupati, lavoratori precari, disabili e donne è concesso, per tre anni, un contributo rapportato ai contributi previdenziali a carico delle imprese, pari al totale del contributo previdenziale per il primo anno, al 75 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo. È il datore di lavoro a rifondere al lavoratore un quarto del contributo percepito con la retribuzione mediante scomputo delle somme dallo stesso dovute a titolo di contributi.
Sono previste agevolazioni maggiori per l’assunzione di donne, e riduzioni in caso di assunzioni con contratti a tempo indeterminato ma parziale.
L’erogazione del contributo è sospesa se l’impresa riduce il numero dei dipendenti o nel caso in cui sia accertata la violazione dei contratti collettivi di lavoro o delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Alla base della proposta legislativa c’è la consapevolezza che il settore produttivo debba continuare a innovare, a crescere, ma deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare attraverso un sostegno finanziario normato che renda più snelle le procedure. Occorre necessariamente cercare di sostenere il sistema economico e sociale, tema caldo per una percentuale sempre più alta di cittadini e cittadine, poiché è evidente che l’economia di una nazione cresce e si sviluppa in funzione della nascita di nuove imprese, portatrici di innovazione e, soprattutto, di linfa vitale nel campo dell’occupazione. Se poi queste nuove iniziative vengono attuate da giovani, si otterrà un riscontro anche nella attivazione di nuove tecnologie applicate nei settori specifici dello sviluppo.
In definitiva il nostro intento è quello di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell’impatto positivo sulla società data dalla presenza di un dinamico sistema delle imprese che non solo generano e distribuiscono ricchezza ma innovano prodotti e servizi, migliorando la vita di tutti e sono capaci di integrarsi in modo responsabile nel tessuto economico-sociale delle comunità locali e dei territori.
L’approvazione di questa proposta legislativa potrebbe essere un passo importante per dimostrare di dare fiducia ai giovani, alle loro idee imprenditoriali e alla risorsa imprenditoriale al femminile.

Art. 1
(Finalità e destinatari)
1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo, di incrementare i livelli di occupazione e di sviluppare un'imprenditorialità diffusa nel territorio regionale, la presente legge prevede misure per incentivare l'avvio di imprese di piccola dimensione giovanili e femminili e per favorire le nuove assunzioni in forma stabile in conformità agli obiettivi della strategia di crescita europea 2020 e alla programmazione europea.
2. Gli aiuti sono erogati nei limiti previsti dagli orientamenti e dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (ovvero nella misura consentita per gli aiuti di importanza de minimis).
3. Gli interventi della presente legge sono destinati a:
a) uomini di età non superiore ai 50 anni e donne di ogni età residenti in Sardegna che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi o che, non essendo più iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, negli ultimi dodici mesi non hanno svolto alcuna attività lavorativa, sono rimasti disoccupati o hanno svolto solo attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia;
b) soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, disoccupati, lavoratori precari, disabili, donne, residenti in Sardegna.

Art. 2
(Avvio di nuove imprese)
1. Le misure previste dagli articoli 3 e 4 sono riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che avviano un'impresa in forma individuale o familiare (articolo 230 bis del Codice civile) ovvero di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata o società cooperativa (articolo 2522 del Codice civile) purché i requisiti siano posseduti dalla maggioranza dei soci o da almeno un socio in caso di due soli soci.
2. Sono ammesse ai benefici le imprese avviate nelle modalità e forme descritte al comma 1 che abbiano fino a un massimo di cinque addetti comunque impiegati; dal calcolo sono esclusi gli apprendisti e i soggetti inseriti con contratto di formazione o di inserimento.
3. È data priorità alle imprese dei settori:
a) tutela e ripristino ambientale;
b) efficienza energetica e promozione delle fonti rinnovabili di energia;
c) turismo sostenibile;
d) agro-alimentare sostenibile;
e) servizi alle imprese.

Art. 3
(Agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate per trentasei mesi decorrenti dalla data del primo pagamento delle imposte successivo all'inizio dell'attività d'impresa, sotto forma di credito di imposta.
2. Per il periodo previsto è erogato a ciascuna impresa un contributo d'avvio rapportato all'ammontare delle imposte sul reddito di impresa e di quelle sulle attività produttive.
3. Il contributo è incrementato per le imprese avviate da donne anche in società, con priorità per le donne con figli o familiari anziani non autosufficienti a carico.
4. A decorrere dal secondo anno è inoltre erogato un contributo per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per:
a) registrazione di marchi o brevetti;
b) corsi di aggiornamento per l'imprenditore, i soci e i dipendenti.

Art. 4
(Accesso al credito)
1. La Regione istituisce un fondo per il micro credito riservato alle imprese di cui all'articolo 2, per la concessione di prestiti a tasso zero da destinare alle spese di avvio (esercizio ed investimento) dell'impresa.
2. La Regione stipula una convenzione con i consorzi fidi disciplinati dalle leggi regionali al fine di assicurare assistenza finanziaria e garanzie per l'accesso al credito alle imprese di cui all'articolo 2.

Art. 5
(Oneri amministrativi ed assistenza
1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presta ogni assistenza, anche con un ufficio dedicato, alle imprese suddette per la presentazione della segnalazione di inizio attività e di ogni comunicazione e dichiarazione per lo svolgimento dell'attività produttiva.
2. La Regione, direttamente o tramite suoi enti, istituisce uno sportello dedicato all'assistenza tecnica ed amministrativa, anche mediante forme di start-up ed incubatori, alle nuove imprese di cui alla presente legge.

Art. 6
(Misure per l'occupazione)
1. Le misure previste nel presente articolo si applicano alle piccole imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, associazioni) e ai lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, i lavoratori autonomi che esercitino l'attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli albi/registri competenti, con non più di nove dipendenti, escludendo dal calcolo gli apprendisti e i soggetti con contratto di formazione o di inserimento, con sede operativa nel territorio della Sardegna e sono erogate sotto forma di credito di imposta.
2. Per ogni nuova assunzione, fino a un massimo di due, con contratto a tempo pieno e indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è erogato un contributo rapportato ai contributi previdenziali a carico delle imprese.
3. Il contributo è concesso per tre anni ed è pari al 100 per cento del contributo previdenziale per il primo anno, al 75 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo.
4. Il datore di lavoro rifonde al lavoratore un quarto del contributo percepito con la retribuzione mediante scomputo delle somme dallo stesso dovute a titolo di contributi.
5. Il contributo è incrementato del 10 per cento in caso di assunzione di donne; è ridotto del 20 per cento in caso di assunzione a tempo parziale indeterminato.
6. Il contributo decade, con la conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nel caso in cui, durante il periodo di erogazione, si riduca il numero dei dipendenti dell'impresa, ovvero sia accertata la violazione dei contratti collettivi di lavoro ovvero delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche se riguarda lavoratori per i quali non è percepito il contributo.

Art. 7
(Accordo col Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta e i rapporti finanziari tra Stato e Regione in relazione alle minori entrate ed alla quota parte di imposte ad esse relativa da trasferire alla Regione ai sensi dello Statuto, sono definite con un'intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nell'ambito dell'intesa è assicurata la fruibilità del credito anche su più anni, la compensazione anche con imposte diverse e l'esclusione del contributo dal reddito imponibile.

Art. 8
(Verifica di attuazione)
1. Al fine di verificare la reale efficacia delle misure previste nella presente legge, è istituita una commissione apposita, nominata dal Consiglio regionale, con rappresentanti indicati dalle associazioni datoriali e sindacali. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva la composizione e le norme di funzionamento della commissione medesima. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione elabora e pubblica una relazione tesa a fornire indicazioni utili a verificare l'attuazione della norma e a suggerire eventuali interventi migliorativi.

Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Le spese di cui alla presente legge sono determinate in complessivi euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, di cui:
a) euro 5.000.000 per le agevolazioni mediante credito di imposta alle nuove imprese di cui all'articolo 3;
b) euro 5.000.000 per la costituzione del fondo per il micro credito di cui all'articolo 4;
c) euro 5.000.000 per i contributi per le nuove assunzioni di cui all'articolo 6.
2. Ai relativi oneri si fa fronte mediante le somme già stanziate sul fondo regionale per l'occupazione spese correnti.
3. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a portare le corrispondenti variazioni di bilancio a seguito della stipula dell'intesa di cui all'articolo 7.

il 11/04/2019
M. S. - Nuoro
ha proposto il seguente emendamento:
propongo l'aggiunta all'art.1 terzo comma lettera b) della dizione donne "vittima di violenza domestica con o senza figli minori", perché la violenza di genere è una piaga sociale evidente e concreta.Quindi è importante garantire alle donne vittime di violenza le risorse per uscire dalla violenza. Garantire alle donne, forme di aiuto concreto può avere un grande impatto, sia nell'accelerare la decisione di uscire dalla violenza, sia nel prevenire la recidiva, dando alle donne la possibilità di tornare a camminare a testa alta, sulle proprie gambe.
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 15/04/2019
M. S. - Nuoro
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento disegno di legge Chironi

Chiedo che venga sostituita la frase contenuta nell’art. 2 primo comma “art.2522 del Codice civile con la dizione “in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne”.
Questo emendamento riconosce il grande valore attribuito alla presenza di donne alla guida di imprese cooperative. Aumenta infatti nella nostra regione e non solo la presenza femminile nelle imprese cooperative, sia per quanto riguarda la leadership sia le risorse umane impiegate all’interno di questa tipologia di impresa. Una cooperativa su quattro è guidata da una donna e le esponenti del sesso debole rappresentano più del 40% dei soci. Se le donne che occupano posizioni di responsabilità nelle cooperative corrispondono al 23% del totale, la presenza rosa nei ruoli gestionali sale sino al 26%. Percentuali che sono cresciute nel tempo, basti pensare che le cooperative al femminile sono aumentate al 5% anche negli anni della crisi economica. Dando un rapido sguardo alle varie zone della penisola le donne alla guida delle cooperative sono presenti principalmente al Sud e al Centro, mentre le regioni del Nord mostrano percentuali minori.
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 15/04/2019
R. P. - Nuoro
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento Istituto Chironi

Propongo l’aggiunta all'art, 2 terzo comma lettera c della dizione “delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici;” perché la nostra regione prefigura un nuovo modello di gestione del sistema turistico locale, caratterizzato da un approccio integrato, cooperativo e collaborativo per promuovere una crescita sostenibile e esclusiva del nostro territorio. Quindi il sistema turistico della Sardegna vuole innovarsi investendo sul proprio capitale territoriale, con l’obiettivo di favorire gli investimenti dei privati in relazione all'evoluzione del settore.
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 17/04/2019
M. C. - Nuoro
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento all'art. 5 disegno di legge istituto Chironi

Chiedo che venga sostituita la frase contenuta nell’art.5 secondo comma “di start-up ed incubatori” con la dizione “d’incubatori d’impresa e innovazione o di attività legate all'esperienza del terzo settore”.
Questo emendamento propone come obiettivo un intervento strutturato per stimolare la nascita di giovani imprese con forte potenzialità di sviluppo, ad elevato contenuto innovativo e tecnologico, tali da consentire la crescita di occupazione aggiuntiva, di buon profilo professionale e in grado di accrescere le opportunità di posti di lavoro stabili. Questo anche grazie a un servizio di assistenza tecnica e amministrativa nei confronti delle nuove attività produttive. Di conseguenza poniamo all'attenzione di tutta la comunità regionale la necessità di porre in essere gli interventi necessari a consolidare la capacità delle istituzioni di accogliere e favorire il pieno dispiegamento del ruolo dei giovani nella società ; anche con adeguati supporti nei casi in cui sia da rafforzare la garanzia di pari opportunità di accesso alla cittadinanza da parte di gruppi e di individui particolarmente svantaggiati.
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - La presente proposta di legge intende far fronte all’emergenza occupazionale e all’allarmante situazione di crisi del sistema produttivo, attraverso strumenti di sostegno e di semplificazione dei procedimenti, attuabili nel breve periodo, finalizzati ad incentivare la creazione di piccole imprese giovanili e femminili e a favorire nuove opportunità di occupazione stabile, in conformità agli obiettivi della strategia di crescita europea 2020 e alla programmazione europea.
Gli aiuti previsti sono erogati nei limiti indicati dagli orientamenti e dalla normativa europea, in materia di aiuti di stato a finalità regionale mediante le somme già stanziate sul fondo regionale dell’occupazione alla voce spese correnti. Si fa ricorso a una intesa col Ministero dell’Economia e delle Finanze per definire le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni e di utilizzo del credito di imposta. I rapporti finanziari tra Stato e Regione in relazione alle minori entrate ed alla quota parte di imposte ad esse relativa da trasferire alla Regione ai sensi dello Statuto, al fine di assicurare la fruibilità del credito anche su più anni, la compensazione anche con imposte diverse e l’esclusione del contributo dal reddito imponibile. Le nuove imprese con un massimo di cinque addetti, comunque impiegati, avviate in forma individuale o familiare, o di società un nome collettivo, società a responsabilità limitata o società cooperativa, da uomini di età non superiore a 50 anni e donne di ogni età che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi o che negli ultimi dodici mesi non hanno lavorato, sono rimasti disoccupati o hanno svolto solo attività di collaborazione, possono ricevere, per un periodo massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data del primo pagamento delle imposte successivo all’inizio dell’attività d’impresa, un contributo d’avvio rapportato all’ammontare delle imposte sul reddito di impresa e di quelle sulle attività produttive, sotto forma di credito di imposta. Le agevolazioni sono incrementate nel caso in cui ad avviare e condurre l’impresa sono donne, in particolare con figli e familiari a carico. In aggiunta a tali misure, dal secondo anno di attività, sono rimborsate all’impresa le spese effettivamente sostenute per la registrazione di marchi o brevetti e la frequenza di corsi di formazione per l’imprenditore, i soci e i dipendenti.
Alle nuove imprese cosi costituite sono concessi prestiti a tasso zero da destinare alle spese di avvio (esercizio e investimento) attraverso un fondo per il microcredito ad esse riservato, stipulando una convenzione con i consorzi fidi di cui alle leggi regionali al fine di assicurare assistenza finanziaria e garanzie per l’accesso al credito.
Al fine di semplificare l’iter di avvio delle nuove imprese, il SUAP presta ogni assistenza, anche con un ufficio dedicato, per la presentazione della segnalazione di inizio attività e di ogni comunicazione e dichiarazione per lo svolgimento dell’attività produttiva, mentre la Regione interessata direttamente o tramite suoi enti, istituisce uno sportello dedicato all’assistenza tecnica ed amministrativa. Le misure a favore dell’occupazione riguardano le piccole imprese e i datori di lavoro, che hanno sede nella regione di riferimento e si tratta di aiuti erogati sotto forma di credito d’imposta. Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di soggetti molto svantaggiati, disoccupati, lavoratori precari, disabili e donne è concesso, per tre anni, un contributo rapportato ai contributi previdenziali a carico delle imprese, pari al totale del contributo previdenziale per il primo anno, al 75 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo. È il datore di lavoro a rifondere al lavoratore un quarto del contributo percepito con la retribuzione mediante scomputo delle somme dallo stesso dovute a titolo di contributi.
Sono previste agevolazioni maggiori per l’assunzione di donne, e riduzioni in caso di assunzioni con contratti a tempo indeterminato ma parziale.
L’erogazione del contributo è sospesa se l’impresa riduce il numero dei dipendenti o nel caso in cui sia accertata la violazione dei contratti collettivi di lavoro o delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Alla base della proposta legislativa c’è la consapevolezza che il settore produttivo debba continuare a innovare, a crescere, ma deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare attraverso un sostegno finanziario normato che renda più snelle le procedure. Occorre necessariamente cercare di sostenere il sistema economico e sociale, tema caldo per una percentuale sempre più alta di cittadini e cittadine, poiché è evidente che l’economia di una nazione cresce e si sviluppa in funzione della nascita di nuove imprese, portatrici di innovazione e, soprattutto, di linfa vitale nel campo dell’occupazione. Se poi queste nuove iniziative vengono attuate da giovani, si otterrà un riscontro anche nella attivazione di nuove tecnologie applicate nei settori specifici dello sviluppo.
In definitiva il nostro intento è quello di promuovere la conoscenza e la consapevolezza dell’impatto positivo sulla società data dalla presenza di un dinamico sistema delle imprese che non solo generano e distribuiscono ricchezza ma innovano prodotti e servizi, migliorando la vita di tutti e sono capaci di integrarsi in modo responsabile nel tessuto economico-sociale delle comunità locali e dei territori.
L’approvazione di questa proposta legislativa potrebbe essere un passo importante per dimostrare di dare fiducia ai giovani, alle loro idee imprenditoriali e alla risorsa imprenditoriale al femminile.

Art. 1
(Finalità e destinatari)
1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo, di incrementare i livelli di occupazione e di sviluppare un'imprenditorialità diffusa nel territorio regionale, la presente legge prevede misure per incentivare l'avvio di imprese di piccola dimensione giovanili e femminili e per favorire le nuove assunzioni in forma stabile in conformità agli obiettivi della strategia di crescita europea 2020 e alla programmazione europea.
2. Gli aiuti sono erogati nei limiti previsti dagli orientamenti e dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (ovvero nella misura consentita per gli aiuti di importanza de minimis).
3. Gli interventi della presente legge sono destinati a:
a) uomini di età non superiore ai 50 anni e donne di ogni età residenti in Sardegna che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi o che, non essendo più iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, negli ultimi dodici mesi non hanno svolto alcuna attività lavorativa, sono rimasti disoccupati o hanno svolto solo attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia;
b) soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, disoccupati, lavoratori precari, disabili, donne vittime di violenza domestica con o senza figli minori, residenti in Sardegna.

Art. 2
(Avvio di nuove imprese)
1. Le misure previste dagli articoli 3 e 4 sono riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), che avviano un'impresa in forma individuale o familiare (articolo 230 bis del Codice civile) ovvero di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata o società cooperativa (in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne) purché i requisiti siano posseduti dalla maggioranza dei soci o da almeno un socio in caso di due soli soci.
2. Sono ammesse ai benefici le imprese avviate nelle modalità e forme descritte al comma 1 che abbiano fino a un massimo di cinque addetti comunque impiegati; dal calcolo sono esclusi gli apprendisti e i soggetti inseriti con contratto di formazione o di inserimento.
3. È data priorità alle imprese dei settori:
a) tutela e ripristino ambientale;
b) efficienza energetica e promozione delle fonti rinnovabili di energia;
c) turismo sostenibile delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici;
d) agro-alimentare sostenibile;
e) servizi alle imprese.

Art. 3
(Agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate per trentasei mesi decorrenti dalla data del primo pagamento delle imposte successivo all'inizio dell'attività d'impresa, sotto forma di credito di imposta.
2. Per il periodo previsto è erogato a ciascuna impresa un contributo d'avvio rapportato all'ammontare delle imposte sul reddito di impresa e di quelle sulle attività produttive.
3. Il contributo è incrementato per le imprese avviate da donne anche in società, con priorità per le donne con figli o familiari anziani non autosufficienti a carico.
4. A decorrere dal secondo anno è inoltre erogato un contributo per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per:
a) registrazione di marchi o brevetti;
b) corsi di aggiornamento per l'imprenditore, i soci e i dipendenti.

Art. 4
(Accesso al credito)
1. La Regione istituisce un fondo per il micro credito riservato alle imprese di cui all'articolo 2, per la concessione di prestiti a tasso zero da destinare alle spese di avvio (esercizio ed investimento) dell'impresa.
2. La Regione stipula una convenzione con i consorzi fidi disciplinati dalle leggi regionali al fine di assicurare assistenza finanziaria e garanzie per l'accesso al credito alle imprese di cui all'articolo 2.

Art. 5
(Oneri amministrativi ed assistenza
1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presta ogni assistenza, anche con un ufficio dedicato, alle imprese suddette per la presentazione della segnalazione di inizio attività e di ogni comunicazione e dichiarazione per lo svolgimento dell'attività produttiva.
2. La Regione, direttamente o tramite suoi enti, istituisce uno sportello dedicato all'assistenza tecnica ed amministrativa, anche mediante forme d’incubatori d’impresa e innovazione o di attività legate all'esperienza del terzo settore, alle nuove imprese di cui alla presente legge.

Art. 6
(Misure per l'occupazione)
1. Le misure previste nel presente articolo si applicano alle piccole imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria), sotto qualsivoglia forma giuridica costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, consorzi, associazioni) e ai lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, i lavoratori autonomi che esercitino l'attività professionale secondo le norme vigenti, e le associazioni tra professionisti iscritti presso gli albi/registri competenti, con non più di nove dipendenti, escludendo dal calcolo gli apprendisti e i soggetti con contratto di formazione o di inserimento, con sede operativa nel territorio della Sardegna e sono erogate sotto forma di credito di imposta.
2. Per ogni nuova assunzione, fino a un massimo di due, con contratto a tempo pieno e indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è erogato un contributo rapportato ai contributi previdenziali a carico delle imprese.
3. Il contributo è concesso per tre anni ed è pari al 100 per cento del contributo previdenziale per il primo anno, al 75 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo.
4. Il datore di lavoro rifonde al lavoratore un quarto del contributo percepito con la retribuzione mediante scomputo delle somme dallo stesso dovute a titolo di contributi.
5. Il contributo è incrementato del 10 per cento in caso di assunzione di donne; è ridotto del 20 per cento in caso di assunzione a tempo parziale indeterminato.
6. Il contributo decade, con la conseguente revoca parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nel caso in cui, durante il periodo di erogazione, si riduca il numero dei dipendenti dell'impresa, ovvero sia accertata la violazione dei contratti collettivi di lavoro ovvero delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche se riguarda lavoratori per i quali non è percepito il contributo.

Art. 7
(Accordo col Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta e i rapporti finanziari tra Stato e Regione in relazione alle minori entrate ed alla quota parte di imposte ad esse relativa da trasferire alla Regione ai sensi dello Statuto, sono definite con un'intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nell'ambito dell'intesa è assicurata la fruibilità del credito anche su più anni, la compensazione anche con imposte diverse e l'esclusione del contributo dal reddito imponibile.

Art. 8
(Verifica di attuazione)
1. Al fine di verificare la reale efficacia delle misure previste nella presente legge, è istituita una commissione apposita, nominata dal Consiglio regionale, con rappresentanti indicati dalle associazioni datoriali e sindacali. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva la composizione e le norme di funzionamento della commissione medesima. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione elabora e pubblica una relazione tesa a fornire indicazioni utili a verificare l'attuazione della norma e a suggerire eventuali interventi migliorativi.

Art. 9
(Norma finanziaria)
1. Le spese di cui alla presente legge sono determinate in complessivi euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, di cui:
a) euro 5.000.000 per le agevolazioni mediante credito di imposta alle nuove imprese di cui all'articolo 3;
b) euro 5.000.000 per la costituzione del fondo per il micro credito di cui all'articolo 4;
c) euro 5.000.000 per i contributi per le nuove assunzioni di cui all'articolo 6.
2. Ai relativi oneri si fa fronte mediante le somme già stanziate sul fondo regionale per l'occupazione spese correnti.
3. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a portare le corrispondenti variazioni di bilancio a seguito della stipula dell'intesa di cui all'articolo 7.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Questa sintesi parte inizialmente dal progetto presente nel piano dell’offerta formativa del nostro istituto che mette in risalto l’importanza della cultura d’impresa come punto fondamentale nello sviluppo formativo delle giovani generazioni.
L’analisi è partita dalla definizione dell’imprenditore prevista dall’art.2082 del codice civile, un secondo elemento importante che è stato perfezionato alla fine degli anni novanta è il così detto registro delle imprese. Il Registro delle imprese è un registro pubblico che, già previsto dal codice civile, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 è uno strumento di pubblicità legale disposto dall’art.2188, attraverso il quale il legislatore ha inteso fornire la possibilità di acquistare informazioni sui dati e i fatti salienti delle imprese a quanti vengono in contatto con esse. Infatti gli stessi imprenditori avvertivano da sempre la necessità di ricevere e al contempo dare informazioni di carattere organizzativo, rilevanti per il sicuro svolgimento delle relazioni d’affari ed idonee a conferire certezza alle contrattazioni: esigenza che è stata soddisfatta attraverso il registro delle imprese. Il registro può avere efficacia costitutiva, ovvero diventa necessario affinché l’azienda possa nascere. L’art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n 580 ha inoltre disposto l’istituzione di appositi “uffici del registro” presso le camere di commercio di ciascuna provincia, ed ha, altresì esteso l’obbligo di iscrizione alle società semplici, ai piccoli imprenditori, e agli artigiani iscritti al relativo albo.
I punti sui quali ci siamo soffermati sono i provvedimenti presi per semplificare le procedure utili ad iniziare un’attività imprenditoriale da parte delle giovani generazioni.
Diversi sono stati i richiami nei Documenti di Progettazione Economico finanziaria (DEF), che in maniera più o meno ampia stimolavano l’entrata di nuove forze produttive nella nostra economia.
Il DEF del 2000 che vede un Italia sempre più europea, conferma la fisionomia della piccola e media impresa come elemento che caratterizza lo sviluppo economico del nostro paese.
Il DEF del 2004 introduce il tema “imprese “partendo da delle statistiche che riportano che negli ultimi decenni lo sviluppo dell’economia italiana è stato favorito in maniera determinante da un sistema produttivo basato su un elevato numero di piccole imprese.
Il DEF del 2008 apre la valutazione sul settore impresa italiana con una percentuale positiva di crescita anche nelle esportazioni.
Provvedimento importante che venne preso proprio nel 2008 per il rilancio dell’impresa giovanile fu il DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, che ha introdotto l’impresa in un giorno.
Abbiamo analizzato l’attività normativa del periodo della crisi del debito italiano nei governi Berlusconi e Monti, con la scarsa o assente crescita economica, con il prodotto interno lordo aumentato in termini reali solo del 4%.
In seguito prende avvio lo Statuto dell’imprenditore con la legge 180/2011, che si prefigge di riconoscere la piena iniziativa economica di un’impresa e quindi di tutelare i diritti della stessa, ivi compresi quelli degli imprenditori che ad essa fanno capo, si occupa anche di accreditare l’attività imprenditoriale (specie quella giovanile) al fine di facilitarne lo svolgimento.
Molto importante il decreto sviluppo n 83 del 2012 poiché contiene misure fondamentali per la crescita economica fondate su sgravi e incentivi da fornire alle imprese giovanili e femminili, e il rilancio di tutte quelle aree produttive che versavano in situazione di crisi (soprattutto al sud). Per fare tutto ciò sono state previste agevolazioni come bonus fiscali, finanziamenti agevolati e concessioni di garanzie.
In seguito è stato avviato ma non concluso presso la Camera dei Deputati, l’esame in sede referente, da parte delle commissioni riunite, affari costituzionali e affari sociali, di alcuni progetti di legge- tra i quali un disegno di legge del governo- che, partendo dal riconoscimento del valore sociale delle comunità giovanili, quale strumento di crescita civile e culturale della popolazione, dettano norme dirette da agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici e attraverso la disciplina dei principali aspetti di esse.
Dal 2013 il governo allora in carica ha proposto una serie di decreti tra i quali il “Decreto mille proroghe”, e il “Decreto destinazione Italia” e sotto forma di legge. “legge di Stabilità”, un ventaglio di modifiche atte ad incrementare la produttività e la velocità di esecuzione delle attività imprenditoriali (o le attività legate a questi). Oltre alle agevolazioni fiscali per chi assume e chi investe su ricerca e sviluppo, abbiamo nuovi fondi per la piccola e media impresa e nuove semplificazioni per le start-up, con in aggiunta un credito d’imposta del 50% per gli investimenti relativi a: assunzione di personale altamente qualificato, oppure costi per collaborazione con Università ed enti organismi di ricerca e con altre imprese come le start-up innovative.

Nella legge di stabilità del 2016 è stato introdotto il credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 effettuano l’acquisizione dei beni strumentali facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del sud Italia, nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea del 16 settembre 2014. Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assiste del sud Italia e delle isole tra le quali la Sardegna, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario.

FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE: IL MICROCREDITO

Il microcredito apparve esplicitamente nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo del 13/08/2010 n 141, che ha modificato gli art. 111 e 113 del testo Unico Bancario (TUB), il quale funge da testo base per disciplinare il settore bancario, creditizio e dell’intermediazione finanziaria. Con il decreto legislativo del 19/09/2012 si è arrivati all’attuale disposto degli art. 111 e 113 del TUB, che cerca di sostenere ed incrementare le imprese finanziate con le risorse dei fondi di microcredito, con una migliore informazione sulle possibilità di finanziamento. Il decreto 17 ottobre 2014 n 176. Oggi si parla di un importante opportunità per il microcredito in Sardegna; il POR Sardegna FSE 2014-2020 ha individuato una specifica priorità di investimento per incentivare l’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative. Infatti questo programma ha lo scopo di fornire ai disoccupati/inoccupati che desiderano mettersi in proprio, uno specifico supporto, personalizzato e qualificato di assistenza tecnica e consulenza per la creazione di nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo e l’accompagnamento nella fase di avvio delle medesime, attraverso l’erogazione di servizi prima e dopo la formazione dell’impresa.

PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Esame delle politiche europee che impegnano l’Unione ed i paesi membri a promuovere la parità tra uomini e donne, lottando contro ogni forma di discriminazione. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n 198 del 2006), emanato allo scopo di riordinare la normativa vigente sul tema. La promozione dell’imprenditorialità femminile costituisce uno dei principali obiettivi del Codice che le dedica anzitutto gli articoli 21 e 22 del capo V, i quali disciplinano la composizione, le finalità l’attività del Comitato per l’imprenditoria femminile. Si tratta di un organismo interministeriale (ne fanno parte i dicasteri del lavoro, delle attività produttive e dell’economia), cui partecipano anche i rappresentanti del mondo del credito e un'altra delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della piccola industria, della cooperazione del commercio dell’artigianato del turismo e dei servizi, le quali restano in carica per tre anni. Il comitato promuove lo studio, la ricerca e l’informazione sull’imprenditorialità femminile ed ha compiti di indirizzo e programmazione generale in ordine alle Azioni positive per l’imprenditoria femminile di cui si occupano gli articoli da 52 a 55 dello stesso codice. Inoltre varie misure statali incentivano la costituzione e l’accesso al credito delle donne imprenditrici, mediante la concessione di una garanzia pubblica, attraverso una convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento delle pari opportunità, ministero delle finanze e dello sviluppo economico con la costituzione di un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei abbiamo analizzato i temi dell’informazione, orientamento e accompagnamento alla creazione di imprese, uniti al miglioramento delle condizioni di vita e di accesso al mercato del lavoro.  A tal fine sono state istituite delle unità operative nelle varie regioni italiane per coordinare la realizzazione delle politiche ordinarie regionali finanziate con i fondi strutturali europei.
Concludendo, si può notare come il panorama degli strumenti istituzionali, normativi e finanziari (sovranazionali, statali, regionali e locali) sia piuttosto variegato, oltre che generalmente ed astrattamente idoneo ad affermare ed integrare il principio di pari opportunità nei contesti istituzionali finalizzati ad indirizzare il progresso economico-sociale delle nostre comunità.
Il successo degli interventi dipenderà dalla capacità di pianificare e realizzare, rapidamente ed efficacemente, le idee progettuali scaturenti dalla collaborazione tra i vari livelli di governo e la società civile: i pericoli in agguato consistono nella dispersione, cattivo utilizzo o mancata spesa delle risorse disponibili.

Approfondimento tematico

L’imprenditorialità è la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientra la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio oltre alla capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza utile a tutti nella vita quotidiana e nella società, serve per saper cogliere le opportunità e tradurle in lavoro, in impresa.
L’educazione all’imprenditorialità deve cominciare fin dalla scuola, come condizione indispensabile per l’adattabilità dei giovani a un mercato del lavoro globalizzato. L’ Unione Europea promuove l’imprenditorialità come fattore chiave per la competitività e sottolinea l’importanza di sviluppare una cultura d’impresa europea, attraverso progetti e iniziative per l’adozione della giusta mentalità d’impresa e potenziando l’acquisizione di abilità imprenditoriali. L’imprenditorialità è una competenza chiave nell’ambito del quadro europeo e rientra anche tra le azioni che figurano nella comunicazione della Commissione Europea sul ripensamento dell’istruzione in generale.
È con tale spirito che il nostro istituto ha iniziato il progetto “Un giorno in Senato”, con la predisposizione di un disegno di legge avente ad oggetto la costituzione di un’impresa giovanile e femminile che utilizza un finanziamento attraverso il microcredito.
Nella prima parte della nostra attività abbiamo affrontato l’importanza della cultura d’impresa nella scuola.
Un Paese che vuole garantire una crescita economica costante nel tempo deve favorire la nascita di nuove imprese. L’impresa non si crea da un giorno all’altro ma richiede una buona idea e un’ottima capacità manageriale da parte del potenziale imprenditore. Proprio per questo motivo il nostro Codice civile, all’art. 2082, non fornisce la definizione dell’impresa ma quella di “imprenditore” come colui che «esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi». Il potenziale imprenditore deve innanzitutto fare una valutazione personale per capire se possiede le attitudini professionali, in quanto queste incidono in modo determinante per il successo dell’impresa. È dunque essenziale, per chiunque voglia affrontare l’avventura di costituire una nuova impresa, valutare dapprima le proprie capacità, sia tecniche che manageriali. Per capacità tecniche si intendono tutte le competenze e conoscenze nel settore in cui l’impresa si vorrà collocare, mentre per capacità manageriali si intendono le competenze che il potenziale imprenditore deve possedere per avviare l’impresa. A quest’ultimo riguardo l’imprenditore, oltre alle adeguate risorse economiche, deve dimostrare una buona propensione al rischio, una buona resistenza allo stress abbinata alla creatività e alla capacità di stabilire relazioni umane, nonché tutta la flessibilità per l’adattamento e l’innovazione ai nuovi contesti di mercato e alle nuove prospettive di crescita per l’impresa. Accertata la capacità del potenziale imprenditore a esercitare professionalmente la sua attività, non resta che avviare l’impresa. L’avvio di un’impresa è un processo complesso che deve essere svolto in maniera rigorosa.
Infatti occorre individuare strategie operative a sostegno del contesto socio-economico attuale perché, mai come in questo momento cosi delicato e difficile, è importante non solo far passare un messaggio di vicinanza e aiuto al settore produttivo da parte delle istituzioni internazionali, nazionali e locali, ma anche far conoscere quali possono essere effettivamente le opzioni che vengono messe a disposizione di cittadini e imprenditori nei vari territori. È opportuno individuare i vari finanziamenti a sostegno dell’imprenditoria femminile e giovanile come motore di sviluppo della società. In Italia vi sono numerose norme che favoriscono l’imprenditoria giovanile e femminile ma c’è da evidenziare che tutte queste norme hanno un deficit generalizzato: la farraginosa macchina burocratica che lega l’intero iter dei finanziamenti. Per potere accedere a queste iniziative occorre infatti presentare decine di documenti, attendere mesi se non anni e, soprattutto, avere una disponibilità economica iniziale non indifferente, dato che quasi tutti i contributi vengono liquidati a presentazione fatture cioè dopo l’avvenuto pagamento.
Con il presente disegno di legge si vuole avviare a questo deficit per garantire ai giovani imprenditori e alle imprenditrici di avere certezze economico-finanziarie per l’avvio delle rispettive iniziative imprenditoriali.
A questo riguardo abbiamo approfondito la conoscenza del microcredito come strumento finanziario destinato a chi è in difficoltà nell’accesso al prestito bancario. È rivolto in particolare a imprese di recente costituzione che vengono accompagnate da tutor specializzati sia nella fase di avvio che di sviluppo del piano d’impresa.
Esistono vari operatori specializzati nella concessione del microcredito che mettono a disposizione risorse economiche per piani di promozione, sviluppo, crescita aziendale, ristrutturazione finanziaria, e rafforzamento patrimoniale.
L’intervento mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: rafforzare le competenze imprenditoriali anche per i lavoratori autonomi, aiutare le piccole e medie imprese che giocano un ruolo rilevante nell’economia del nostro paese; abbassare il tasso di disoccupazione e affrontare gli effetti della crisi economica, promuovendo l’accesso al mondo del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale o disoccupati, sostenendo i soggetti non bancabili a prendere in considerazione le sole iniziative imprenditoriali e non il merito creditizio basato su dati storici.
Questo ha portato all’istituzione di un fondo per il microcredito istituito presso varie regioni tra le quali la Sardegna, nell’ambito dei programmi operativi regionali in linea con la legislazione nazionale.
Abbiamo analizzato il contesto socio economico della Sardegna con la scelta degli organi di governo regionale sin dal 2008 di avvalersi di una leva d’azione innovativa rispetto al tradizionale sistema di intervento rappresentato dal ricorso agli incentivi a fondo perduto. Tra le possibili strade da intraprendere la nostra Regione ha individuato anche il sostegno all’imprenditorialità come uno dei possibili percorsi tesi a favorire nuova occupazione anche in settori innovativi. Su questa scia si è ritenuto opportuno un cambio di rotta a favore della creazione di impresa rispetto al tradizionale intervento a fondo perduto.
La scelta di istituire un fondo destinato al microcredito, cofinanziato dal FSE, si colloca in una strategia che mira anche a promuovere l’inclusione e l’integrazione sociale, condividendo l’importanza che l’Unione Europea dà a questo strumento, per la realizzazione della strategia di Lisbona per la coesione, la crescita e l’occupazione, nonché in considerazione della capacità del microcredito di contribuire all’emersione di forme di lavoro sommerso.
 Più precisamente, il fine peculiare perseguito dai decisori pubblici isolani attraverso lo strumento di micro finanza incentrato sul microcredito, prende le mosse dall’esigenza di combattere l’esclusione finanziaria cui incorrono fasce non trascurabili della popolazione, considerate le difficoltà legate al merito creditizio e all’assenza di garanzie reali, anche in considerazione del protrarsi della crisi economica. In  conclusione riteniamo che tra le principali finalità del nostro disegno di legge vi sono:  promuovere e sostenere progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività; promuovere e sostenere progetti per l’avvio di nuove imprese nei diversi settori economici; promuovere e sostenere azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza. L’approvazione di questa proposta legislativa potrebbe essere un passo importante per dimostrare di dare fiducia ai giovani e alle loro idee imprenditoriali.