Introduzione del divieto dell’uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto all’oblio

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da I.I.S. "Tiberio-Boccardi", Termoli (Campobasso)
Introduzione del divieto dell’uso anonimo della rete internet  e disposizioni in materia di tutela del diritto all’oblio

Quel che appare indiscutibile è la necessità di mettere a punto una politica costituzionale per Internet, il cui popolo, oggi tre miliardi di persone, non può essere affidato ad una libertà garantita dall’assenza di regole, come ancora si dice.
Stefano Rodotà


La rete internet e la sua fruizione interpellano i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale quale diritto vivente.
La libertà di pensiero, certo, ma - come naturale contrappasso - la tutela della dignità umana, i principi di uguaglianza e di non discriminazione.
È a tutti noto – le cronache giornalistiche e giudiziarie sono lì a fornirci una chiave di lettura reale e composita, scevra da ogni scorciatoia semplicistica e di comodo - che la rete internet possa essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo: si pensi, sui tutti, ai messaggi in cui si istiga l’odio per il diverso.
Senza scomodare le strategie di contrasto al terrorismo internazionale, si pone in modo sempre più impellente la necessità di gestire e normare il fenomeno delle notizie diffuse sul web che offendono interessi primari e costituzionalmente tutelati della persona: la sua reputazione e la sua dignità.
Alcuni paesi europei (Francia e Germania) hanno inteso attivare procedure normative finalizzate ad eliminare dai social i contenuti palesemente falsi ed offensivi, con la previsione di multe fino a 5 milioni di euro in caso di mancata eliminazione delle notizie false ed inappropriate.
È evidente che la proposta di legge non intende affatto limitare i principi fondamentali previsti dall’art. 21 della nostra Carta Costituzionale; anzi, il divieto di un accesso anonimo, rende quel diritto ancora più pieno e responsabile.
Spesso, a fronte di reati odiosi commessi in rete, la magistratura - non potendo risalire al proprietario del «profilo» attraverso il quale è stato commesso il reato – è necessariamente indotta a richiedere l’archiviazione del procedimento penale attivato dalla vittima.
Quest’ultima, pertanto, a fronte dell’altrui asserito esercizio del diritto di espressione del proprio pensiero, si trova privata della tutela all’azione legale dei propri diritti, in palese violazione dell’art. 24 della nostra Costituzione.
 
Riteniamo imprescindibile, pertanto, una procedura di registrazione che consenta al fruitore della rete di accedervi con le proprie generalità.
Attraverso questa misura, gli hosting provider - dall’inglese to host (ospitare), in informatica il servizio che colloca su un server i dati relativi alle pagine di un sito web, si chiama hosting – potranno, se interpellati a seguito della attivazione di un procedimento penale, e solo in questo caso, fornire alle Forze dell’ordine i dati anagrafici collegati al profilo per cui si ipotizza il reato.
Nella direzione auspicata si colloca anche la proposta di regolamento «e-Evidence» adottata dalla Commissione europea, che giunge dopo l’adozione di due accordi transnazionali - la Convenzione sulla cibercriminalità (Consiglio d’Europa, 2001) e la Direttiva sulla conservazione obbligatoria dei dati sul traffico delle comunicazioni (Unione europea, 2006) - che hanno fornito copertura alle norme nazionali per porre limiti alla libertà comunicativa.
Il pacchetto di provvedimenti proposti dalla Commissione lo scorso 17 aprile 2018, comprensivo della proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (di seguito, anche “proposta di Regolamento e-Evidence”) e della proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, costituisce senz’altro un rilevante punto di svolta nel processo di adeguamento degli strumenti di formazione e circolazione probatoria in ambito transnazionale alle nuove sfide della società dell’informazione digitale.
Al netto di questa nuova importante regolamentazione i governi hanno cercato comunque di trovare punti di “chekpoint”, per la regolamentazione: hanno creato regole che richiedevano agli utenti di identificarsi o che richiedevano la presenza di intermediari di comunicazione per effettuare le identificazioni; hanno introdotto regole di conservazione dei dati in modo che gli intermediari delle comunicazioni avrebbero preservato i dati che avrebbero condotto a indagini su reati basati su Internet.
Il pacchetto di proposte, e le misure ivi contemplate, reagiscono alla constata inadeguatezza degli strumenti normativi esistenti che, per un verso, non prevedono alcun riferimento specifico all’utilizzo delle tecnologie digitali e di Internet e, per altro, si fondano sull’ineliminabile ruolo di mediazione delle autorità giudiziarie degli stati interessati.
Questo scenario ha reso indifferibile l’esigenza di introdurre norme ad hoc che tenessero in conto non soltanto l’opportunità di definire misure di carattere speciale rispondenti alle caratteristiche tecniche di Internet e del digitale ma anche l’urgenza di attivare meccanismi di formazione e acquisizione di prove in grado di prescindere dalla dinamica fondata sul necessario coinvolgimento delle autorità nazionali.
La scelta di non prevedere nuove ipotesi di reato commessi a mezzo web tende non solo a privilegiare gli orientamenti finalizzati al cd. diritto penale minimo ma ad introdurre gli strumenti mancanti nelle attività di contrasto. 
Si ritiene, infine, da un punto di vista normativo di proporre l’introduzione dell’articolo 16-bis nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, volto a prevedere l’obbligo per i fornitori di servizi di memorizzazione permanente di richiedere all’atto di iscrizione del destinatario del servizio un documento d’identità in corso di validità, stabilendo la relativa sanzione in caso di non osservanza.
Per quanto concerne, invece, il cd. diritto all’oblio – quale diritto volto a bloccare la diffusione di informazioni pregiudizievoli dell’onore di una persona, con particolare riferimento ai precedenti giudiziari ma non limitatamente a questi identificando, questo diritto, la “pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, di recuperare il dominio sui fatti personali dopo che questi sono stati legittimamente divulgati - la proposta tende a dare attuazione alle diverse recenti pronunce della Corte di cassazione e dell’entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che ha recepito – seppure con evidenti lacune - i princìpi che sono alla base di tale diritto.
Nell’analisi anche corporativistica del suddetto diritto – in una prospettiva che riguardi non solo l’UE ma anche gli USA - si è riscontrato un conflitto che si è venuto a creare tra il diritto in oggetto e quello alla libertà di informazione.
Da questo punto di vista abbiamo già notato come la questione sia stata affrontata dai diversi Paesi con una netta differenziazione esistente tra l’impostazione europea e quella statunitense.
La prima, infatti, privilegia un approccio che rende necessaria un’opera di bilanciamento tra i due diritti: l’esistenza del diritto all’oblio da parte di un soggetto comporta necessariamente il sacrificio del diritto di terzi di conoscere informazioni che lo riguardano.
Completamente differente è, invece, l’atteggiamento negli Stati Uniti d’America in cui non vi è alcun riconoscimento generale del diritto all’oblio, ritenuto in conflitto con il primo emendamento, ma solo statuizioni singole poiché viene osservato come il principio costituzionale di libertà di parola e di stampa renda impossibile l’introduzione di un diritto all’oblio.
Unica possibilità riconosciuta all’individuo è, quindi, quella di eliminare le informazioni che egli stesso ha inserito. In tal modo non è possibile richiedere la cancellazione di materiale pubblicato da terzi, poiché questo rappresenterebbe una vera e propria censura che inciderebbe, limitandola, sulla libertà d’espressione.
Il secondo aspetto critico, non affatto secondario, riguarda invece il fattore tecnologico.
La possibilità di fare ritorno alla condizione di anonimato preesistente a un qualsiasi trattamento di dati personali, infatti, è allo stato attuale seriamente ostacolata dalla diffusione di nuovi strumenti, che hanno determinato una propagazione e una dispersione di dati che riduce, quando non rende pressoché impossibile, il controllo da parte degli interessati sulle informazioni e sulle notizie che li riguardano. 
Una volta che il web si appropria di un dato e che questo viene quindi reso di dominio pubblico, la sua duplicazione in ulteriori pagine oltre quella iniziale sottrae completamente al titolare dell’informazione il potere di disporne.
La supina accettazione dei termini d’uso da parte degli utenti, rende la posizione dei titolari del trattamento dei dati ancora più delicata, poiché la scarsa alfabetizzazione informatica dei soggetti che fanno uso di internet spesso conduce a patologie quali situazioni di revenge porn o hackeraggio di dati personali che si sostanziano in un reato, ma che una volta messi in rete divengono disponibili a tutti sfuggendo al controllo non solo dei legittimi proprietari ma anche di coloro che hanno violato la privacy, o peggio, di questi.
Secondo l’orientamento giurisprudenza univoco il diritto del soggetto a pretendere che le proprie vicende passate e personali siano pubblicamente dimenticate trova un limite solo quando vi sia l’attuale e concreta utilità della notizia che deve, comunque, essere sempre riportata entro i limiti della «continenza espositiva».
La Corte di cassazione ha infatti da tempo affermato che «è riconosciuto un “diritto all’oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione».
La proposta di legge, infine, cerca di allineare la legislazione italiana anche ai princìpi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella nota decisione sul caso Google Spain che ha, di fatto, «formalizzato» il diritto all’oblio quale espressione del diritto alla riservatezza nelle vicende personali diffuse via web che non siano più di pubblico interesse.
Se già vi sono esempi di tribunali di merito che hanno applicato concretamente i princìpi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, oggi più che mai appare il momento giusto affinché si proceda alla regolamentazione di un fenomeno che non si può lasciare solo alle aule dei tribunali, senza un intervento legislativo coerente con i tempi.
II diritto all'oblio ha trovato disciplina nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, che ha abrogato la Dir. 95/46/C" (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ma la lacunosità esige da parte del legislatore un intervento puntuale e mirato al superamento delle discrasie poste in evidenza nella scheda di lettura normativa.
La suddetta scheda di lettura normativa propone, oltre ad un approfondimento normativo del diritto all’oblio, un approccio corporativistico del suddetto diritto; riporta – ponendola a base delle problematiche applicative pratiche – come una specie di problem solving – una recente sentenza di merito (Tribunale di Milano del 05.09.2018) e il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 21.12.2017. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea risulta rilevante la sentenza pronunciata in data 13 maggio 2014 in relazione al caso Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (causa C−131/12). 
Per quanto riguarda, invece, i regolamenti europei si ritiene di rilevante importanza, a corredo di questa proposta, il citato Regolamento e-Evidence (iniziativa legislativa presentata dalla Commissione europea il 17 aprile 2018 per agevolare l’acquisizione transnazionale e la conservazione delle prove elettroniche in materia penale (e-evidence).
Nel merito della materia trattata una traccia importante è stato il contributo della professoressa Michela Monetti (osservatorio costituzionale, 2014) e della dott.ssa Aurora Vesto (rivista di diritto dei media, 2018).
 
ART. 1.
(Misure per contrastare l’anonimato on line).
1.    Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – (Obblighi di identificazione). – 1. I fornitori di servizi di memorizzazione permanente hanno l’obbligo di richiedere, all’atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d’identità in corso di validità.
2.    L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
3.    Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 sono applicate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un mese dall’accertamento».

ART. 2.
(Diritto all’oblio).
1.    I soggetti dei quali sono state pubblicate immagini o ai quali sono stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità ovvero riconducibili a fattispecie prive ormai - atteso il lasso di tempo intercorso - di qualsivoglia interesse pubblico alla diffusione della notizia possono chiedere che siano cancellati, dai siti della rete internet e dai motori di ricerca, i contenuti diffamatori o i dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge e le notizie sulla loro persona che non rivestono rilevanza attuale o motivo di pubblico interesse.
2.    L’interessato, in caso di rifiuto o di
omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere all’autorità giudiziaria o a quella amministrativa avente funzioni di vigilanza di ordinare la rimozione delle immagini o dei dati dai siti della rete internet e dai motori di ricerca, ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione. Qualora l’autorità giudiziaria o quella amministrativa abbia ordinato la rimozione ovvero inibito l’ulteriore diffusione delle immagini o dei dati, il gestore del sito o del motore ricerca che ha rifiutato od omesso la cancellazione ovvero che non ha sospeso la diffusione delle immagini o dei dati è punito con un’ammenda pari a 1 milione di euro.
3.    In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

il 15/04/2019
L. V. - ancona
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 2.3
All’Art. 2 comma 3 aggiungere alle parole :“ eredi e convivente” la dicitura “genitori o chi ne ha la tutela”.
Respinto
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 12
  • Astenuti: 1
il 15/04/2019
A. L. - Ancona
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 4
Si aggiunge l'Art. 4 che recita: "Il diritto all'oblio può essere esercitato anche dal minore emancipato ovvero per i minorenni dai genitori o da chi ne fa le veci".
Respinto
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 5
  • Contrari: 8
  • Astenuti: 0
il 23/04/2019
C. S. - Termoli (Campobasso)
ha proposto il seguente emendamento:
All'art. 2 si aggiunga il comma 4 che recita:
"La rimozione di cui al presente articolo - salvo che il fatto costituisca reato accertato anche con sentenza non passata in giudicato - non può essere chiesta relativamente ai dati pubblicati da un giornalista professionista nell’ esercizio della sua professione, ovvero dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69"
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Quel che appare indiscutibile è la necessità di mettere a punto una politica costituzionale per Internet, il cui popolo, oggi tre miliardi di persone, non può essere affidato ad una libertà garantita dall’assenza di regole, come ancora si dice.
Stefano Rodotà


La rete internet e la sua fruizione interpellano i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale quale diritto vivente.
La libertà di pensiero, certo, ma - come naturale contrappasso - la tutela della dignità umana, i principi di uguaglianza e di non discriminazione.
È a tutti noto – le cronache giornalistiche e giudiziarie sono lì a fornirci una chiave di lettura reale e composita, scevra da ogni scorciatoia semplicistica e di comodo - che la rete internet possa essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo: si pensi, sui tutti, ai messaggi in cui si istiga l’odio per il diverso.
Senza scomodare le strategie di contrasto al terrorismo internazionale, si pone in modo sempre più impellente la necessità di gestire e normare il fenomeno delle notizie diffuse sul web che offendono interessi primari e costituzionalmente tutelati della persona: la sua reputazione e la sua dignità.
Alcuni paesi europei (Francia e Germania) hanno inteso attivare procedure normative finalizzate ad eliminare dai social i contenuti palesemente falsi ed offensivi, con la previsione di multe fino a 5 milioni di euro in caso di mancata eliminazione delle notizie false ed inappropriate.
È evidente che la proposta di legge non intende affatto limitare i principi fondamentali previsti dall’art. 21 della nostra Carta Costituzionale; anzi, il divieto di un accesso anonimo, rende quel diritto ancora più pieno e responsabile.
Spesso, a fronte di reati odiosi commessi in rete, la magistratura - non potendo risalire al proprietario del «profilo» attraverso il quale è stato commesso il reato – è necessariamente indotta a richiedere l’archiviazione del procedimento penale attivato dalla vittima.
Quest’ultima, pertanto, a fronte dell’altrui asserito esercizio del diritto di espressione del proprio pensiero, si trova privata della tutela all’azione legale dei propri diritti, in palese violazione dell’art. 24 della nostra Costituzione.
 
Riteniamo imprescindibile, pertanto, una procedura di registrazione che consenta al fruitore della rete di accedervi con le proprie generalità.
Attraverso questa misura, gli hosting provider - dall’inglese to host (ospitare), in informatica il servizio che colloca su un server i dati relativi alle pagine di un sito web, si chiama hosting – potranno, se interpellati a seguito della attivazione di un procedimento penale, e solo in questo caso, fornire alle Forze dell’ordine i dati anagrafici collegati al profilo per cui si ipotizza il reato.
Nella direzione auspicata si colloca anche la proposta di regolamento «e-Evidence» adottata dalla Commissione europea, che giunge dopo l’adozione di due accordi transnazionali - la Convenzione sulla cibercriminalità (Consiglio d’Europa, 2001) e la Direttiva sulla conservazione obbligatoria dei dati sul traffico delle comunicazioni (Unione europea, 2006) - che hanno fornito copertura alle norme nazionali per porre limiti alla libertà comunicativa.
Il pacchetto di provvedimenti proposti dalla Commissione lo scorso 17 aprile 2018, comprensivo della proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (di seguito, anche “proposta di Regolamento e-Evidence”) e della proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, costituisce senz’altro un rilevante punto di svolta nel processo di adeguamento degli strumenti di formazione e circolazione probatoria in ambito transnazionale alle nuove sfide della società dell’informazione digitale.
Al netto di questa nuova importante regolamentazione i governi hanno cercato comunque di trovare punti di “chekpoint”, per la regolamentazione: hanno creato regole che richiedevano agli utenti di identificarsi o che richiedevano la presenza di intermediari di comunicazione per effettuare le identificazioni; hanno introdotto regole di conservazione dei dati in modo che gli intermediari delle comunicazioni avrebbero preservato i dati che avrebbero condotto a indagini su reati basati su Internet.
Il pacchetto di proposte, e le misure ivi contemplate, reagiscono alla constata inadeguatezza degli strumenti normativi esistenti che, per un verso, non prevedono alcun riferimento specifico all’utilizzo delle tecnologie digitali e di Internet e, per altro, si fondano sull’ineliminabile ruolo di mediazione delle autorità giudiziarie degli stati interessati.
Questo scenario ha reso indifferibile l’esigenza di introdurre norme ad hoc che tenessero in conto non soltanto l’opportunità di definire misure di carattere speciale rispondenti alle caratteristiche tecniche di Internet e del digitale ma anche l’urgenza di attivare meccanismi di formazione e acquisizione di prove in grado di prescindere dalla dinamica fondata sul necessario coinvolgimento delle autorità nazionali.
La scelta di non prevedere nuove ipotesi di reato commessi a mezzo web tende non solo a privilegiare gli orientamenti finalizzati al cd. diritto penale minimo ma ad introdurre gli strumenti mancanti nelle attività di contrasto. 
Si ritiene, infine, da un punto di vista normativo di proporre l’introduzione dell’articolo 16-bis nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, volto a prevedere l’obbligo per i fornitori di servizi di memorizzazione permanente di richiedere all’atto di iscrizione del destinatario del servizio un documento d’identità in corso di validità, stabilendo la relativa sanzione in caso di non osservanza.
Per quanto concerne, invece, il cd. diritto all’oblio – quale diritto volto a bloccare la diffusione di informazioni pregiudizievoli dell’onore di una persona, con particolare riferimento ai precedenti giudiziari ma non limitatamente a questi identificando, questo diritto, la “pretesa a riappropriarsi della propria storia personale, di recuperare il dominio sui fatti personali dopo che questi sono stati legittimamente divulgati - la proposta tende a dare attuazione alle diverse recenti pronunce della Corte di cassazione e dell’entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che ha recepito – seppure con evidenti lacune - i princìpi che sono alla base di tale diritto.
Nell’analisi anche corporativistica del suddetto diritto – in una prospettiva che riguardi non solo l’UE ma anche gli USA - si è riscontrato un conflitto che si è venuto a creare tra il diritto in oggetto e quello alla libertà di informazione.
Da questo punto di vista abbiamo già notato come la questione sia stata affrontata dai diversi Paesi con una netta differenziazione esistente tra l’impostazione europea e quella statunitense.
La prima, infatti, privilegia un approccio che rende necessaria un’opera di bilanciamento tra i due diritti: l’esistenza del diritto all’oblio da parte di un soggetto comporta necessariamente il sacrificio del diritto di terzi di conoscere informazioni che lo riguardano.
Completamente differente è, invece, l’atteggiamento negli Stati Uniti d’America in cui non vi è alcun riconoscimento generale del diritto all’oblio, ritenuto in conflitto con il primo emendamento, ma solo statuizioni singole poiché viene osservato come il principio costituzionale di libertà di parola e di stampa renda impossibile l’introduzione di un diritto all’oblio.
Unica possibilità riconosciuta all’individuo è, quindi, quella di eliminare le informazioni che egli stesso ha inserito. In tal modo non è possibile richiedere la cancellazione di materiale pubblicato da terzi, poiché questo rappresenterebbe una vera e propria censura che inciderebbe, limitandola, sulla libertà d’espressione.
Il secondo aspetto critico, non affatto secondario, riguarda invece il fattore tecnologico.
La possibilità di fare ritorno alla condizione di anonimato preesistente a un qualsiasi trattamento di dati personali, infatti, è allo stato attuale seriamente ostacolata dalla diffusione di nuovi strumenti, che hanno determinato una propagazione e una dispersione di dati che riduce, quando non rende pressoché impossibile, il controllo da parte degli interessati sulle informazioni e sulle notizie che li riguardano. 
Una volta che il web si appropria di un dato e che questo viene quindi reso di dominio pubblico, la sua duplicazione in ulteriori pagine oltre quella iniziale sottrae completamente al titolare dell’informazione il potere di disporne.
La supina accettazione dei termini d’uso da parte degli utenti, rende la posizione dei titolari del trattamento dei dati ancora più delicata, poiché la scarsa alfabetizzazione informatica dei soggetti che fanno uso di internet spesso conduce a patologie quali situazioni di revenge porn o hackeraggio di dati personali che si sostanziano in un reato, ma che una volta messi in rete divengono disponibili a tutti sfuggendo al controllo non solo dei legittimi proprietari ma anche di coloro che hanno violato la privacy, o peggio, di questi.
Secondo l’orientamento giurisprudenza univoco il diritto del soggetto a pretendere che le proprie vicende passate e personali siano pubblicamente dimenticate trova un limite solo quando vi sia l’attuale e concreta utilità della notizia che deve, comunque, essere sempre riportata entro i limiti della «continenza espositiva».
La Corte di cassazione ha infatti da tempo affermato che «è riconosciuto un “diritto all’oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione».
La proposta di legge, infine, cerca di allineare la legislazione italiana anche ai princìpi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella nota decisione sul caso Google Spain che ha, di fatto, «formalizzato» il diritto all’oblio quale espressione del diritto alla riservatezza nelle vicende personali diffuse via web che non siano più di pubblico interesse.
Se già vi sono esempi di tribunali di merito che hanno applicato concretamente i princìpi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, oggi più che mai appare il momento giusto affinché si proceda alla regolamentazione di un fenomeno che non si può lasciare solo alle aule dei tribunali, senza un intervento legislativo coerente con i tempi.
II diritto all'oblio ha trovato disciplina nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, che ha abrogato la Dir. 95/46/C" (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ma la lacunosità esige da parte del legislatore un intervento puntuale e mirato al superamento delle discrasie poste in evidenza nella scheda di lettura normativa.
La suddetta scheda di lettura normativa propone, oltre ad un approfondimento normativo del diritto all’oblio, un approccio corporativistico del suddetto diritto; riporta – ponendola a base delle problematiche applicative pratiche – come una specie di problem solving – una recente sentenza di merito (Tribunale di Milano del 05.09.2018) e il provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 21.12.2017. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea risulta rilevante la sentenza pronunciata in data 13 maggio 2014 in relazione al caso Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (causa C−131/12). 
Per quanto riguarda, invece, i regolamenti europei si ritiene di rilevante importanza, a corredo di questa proposta, il citato Regolamento e-Evidence (iniziativa legislativa presentata dalla Commissione europea il 17 aprile 2018 per agevolare l’acquisizione transnazionale e la conservazione delle prove elettroniche in materia penale (e-evidence).
Nel merito della materia trattata una traccia importante è stato il contributo della professoressa Michela Monetti (osservatorio costituzionale, 2014) e della dott.ssa Aurora Vesto (rivista di diritto dei media, 2018).

ART. 1.
(Misure per contrastare l’anonimato on line).
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. – (Obblighi di identificazione). – 1. I fornitori di servizi di memorizzazione permanente hanno l’obbligo di richiedere, all’atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d’identità in corso di validità.
2. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 sono applicate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un mese dall’accertamento».

ART. 2.
(Diritto all’oblio).
1. I soggetti dei quali sono state pubblicate immagini o ai quali sono stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità ovvero riconducibili a fattispecie prive ormai - atteso il lasso di tempo intercorso - di qualsivoglia interesse pubblico alla diffusione della notizia possono chiedere che siano cancellati, dai siti della rete internet e dai motori di ricerca, i contenuti diffamatori o i dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge e le notizie sulla loro persona che non rivestono rilevanza attuale o motivo di pubblico interesse.
2. L’interessato, in caso di rifiuto o di
omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere all’autorità giudiziaria o a quella amministrativa avente funzioni di vigilanza di ordinare la rimozione delle immagini o dei dati dai siti della rete internet e dai motori di ricerca, ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione. Qualora l’autorità giudiziaria o quella amministrativa abbia ordinato la rimozione ovvero inibito l’ulteriore diffusione delle immagini o dei dati, il gestore del sito o del motore ricerca che ha rifiutato od omesso la cancellazione ovvero che non ha sospeso la diffusione delle immagini o dei dati è punito con un’ammenda pari a 1 milione di euro.
3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
4. La rimozione di cui al presente articolo - salvo che il fatto costituisca reato accertato anche con sentenza non passata in giudicato - non può essere chiesta relativamente ai dati pubblicati da un giornalista professionista nell’ esercizio della sua professione, ovvero dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Il diritto all'oblio contesto normativo vigente

 Il diritto all'oblio nei Paesi UE e USA

Provvedimento del Garante per la privacy

Sentenza della Corte di Giustizia Europea

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale

Dichiarazione dei diritti in Internet

Il diritto alla riservatezza dei dati personali e la tutela dell'identità digitale

Approfondimento tematico

Ci siamo posti domande banali: “E’ mai possibile che un mondo complesso come internet non abbia delle regole”? ed ancora: “E’ bene che i limiti che incontriamo nel nostro conversare e/o nel nostro confrontarci debbano valere anche quando – solo apparentemente – abbiamo di fronte uno schermo piatto e luminoso e non persone in carne ed ossa”?
La banalità era connessa all’esigenza di far sì che il diritto regolasse questo pezzo di vita come regola la proprietà delle cose, le condotte illecite, l’ordinaria vita di relazione. 
Uno degli snodi centrali sono i tempi moderni di questa nuova rivoluzione fatta non più di macchine ma di connessioni, di memorie digitali da cui l’accezione rimozione è sparita.
Di converso, pertanto, ci ponevamo domande altrettanto banali: “Se è fondamentale essere connessi ci deve essere un diritto che sancisca l’accesso alla rete quale diritto fondamentale”?
Ovvero: “Perché non considerare le opportunità di un mondo invece di soffermarci sempre sui suoi limiti”?
Partendo da casi concreti e da episodi di vita vissuta, comprendiamo perché il libero accesso alla Rete sia da considerare non un semplice diritto ma un diritto “fondamentale”, e quanto esso possa cambiare la vita non solo di un uomo ma anche il corso della storia politica, culturale ed economica di un Paese. 
Ci siamo trovati, quindi, ad interfacciarci non più con una parola (internet) ma con un vocabolario: spazio, diritti, accesso, cultura, uguaglianza, privacy, identità, anonimato, oblio, cittadinanza, sicurezza, democrazia. 
Il nostro sforzo si è dovuto necessariamente circoscrivere ai concetti di privacy, identità ed anonimato.
Lo abbiamo fatto a partire da quella che era l’informazione prima di internet ovvero il giornale di carta che conteneva le notizie del giorno e che, spesso, nel giro di poche ore diveniva carta straccia.
Ora – invece - la conoscenza, il passato, restano. E restano in modo indelebile. 
All’interno dei server delle grandi webfarms la memoria non si dissolve e nulla viene dimenticato, nulla si dissolve. Non vi è spazio per la rimozione.
Il primo quesito, magari anche rileggendo l’art. 27 della nostra Costituzione, riguarda appunto il diritto di "dimenticare", di essere dimenticati. 
“La reintegrazione dell'individuo nella società: la società che definisce le sue regole, ne definisce anche le sanzioni che, dai tempi di Cesare Beccaria, assumono il significato della rieducazione e reintegrazione sociale sostituendosi al medioevale concetto di punizione. Questa reintegrazione sociale – sostiene Antonio Rossano - richiede che un individuo venga liberato dal peso dei reati che ha commesso, una volta che ne abbia pagata la giusta sanzione, attraverso l'oblio. Una cultura evoluta implicherebbe la capacità e gli strumenti tecnologici adatti a "contestualizzare" le informazioni: riuscire a collocarle in uno specifico intervallo temporale, definire se gli avvenimenti descritti in quel contesto hanno o meno effetto sul presente, se essi sono terminati e se quell'informazione è ancora di interesse per il pubblico”
Ma quello della reintegrazione è forse solo il più evidente dei casi in cui il diritto alla privacy di un individuo confligge con la permanenza della memoria.
Non è un caso, inoltre, come in contesti globalizzati la regolamentazione non possa essere locale.
Proprio per questo i legislatori europei, di fronte ad una tecnologia che non dimentica, si sono posti il problema di fare in modo che, quello che viene definito "diritto all'oblio" possa essere applicato, di fatto, alleggerendo un individuo dalla permanenza degli errori del passato o da informazioni non più rilevanti per la società. In che modo? Con una legge. 
A dire il vero la legge in questione era in realtà una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014, denominata "Costeja" dal nome della persona oggetto della stessa. 
La Corte ha constatato che, esplorando Internet in modo automatizzato, il gestore di un motore di ricerca «raccoglie» dati ai sensi della Direttiva 95/46/CE. Il gestore «estrae», «registra» e «organizza» tali dati nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima di «metterli a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati. Un trattamento di dati personali effettuato da un gestore siffatto consente a qualsiasi utente di Internet, allorché effettua una ricerca a partire dal nome di una persona fisica, di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona su Internet. Qualora si constati, in seguito a una richiesta della persona interessata, che l’inclusione di tali link nell’elenco è, allo stato attuale, incompatibile con la Direttiva, le informazioni e i link figuranti in tale elenco devono essere cancellati
Nella sentenza, fondata sulla direttiva europea 95/46 che disciplina la privacy per i paesi membri dell'Unione, la Corte riconosce, quindi, che i motori di ricerca sono i "responsabili del trattamento" dei dati da loro indicizzati e, quindi, impone al motore di ricerca (in quel caso Google) la de-indicizzazione dei risultati per le ricerche associate al nominativo cui viene riconosciuto il diritto all'oblio. 
Il “diritto all’oblio” si declina in tre accezioni. Tradizionalmente è il diritto di un soggetto a non rendere noti dati attinenti la propria persona per accadimenti legittimamente pubblicati e rispetto a quali è trascorso un notevole lasso di tempo. Nel secondo significato non si fa più riferimento al periodo che intercorre tra la pubblicazione dell’informazione e la sua ripubblicazione bensì a quello di permanenza della stessa on-line. La terza accezione è quella che si riferisce al diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati personali o all’opposizione al trattamento degli stessi come previsto dall’art. 12 della direttiva 95/46/CE le cui disposizioni hanno dato vita al D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ma il diritto all'oblio confligge con un altro importante diritto dell'individuo: il diritto all'informazione e alla libertà di espressione. 
Se un reato o una notizia sono considerati di interesse per la società e per la completezza dell'informazione, i cittadini hanno diritto a che quella notizia resti disponibile. Il conflitto viene risolto dalla Corte equilibrando i due diritti, sulla base di quanto già disposto dalla direttiva sulla privacy. 
In ogni caso e contrariamente a quanto è stato impropriamente in molte sedi riportato nessun dato viene cancellato o rimosso dai server e, soprattutto, dai risultati delle ricerche. Ovvero verranno solo oscurati i risultati delle ricerche fatte in base al nominativo della persona cui è stato riconosciuto il diritto all'oblio, ma non i risultati, pertinenti lo stesso argomento, relativi ad altre chiavi di ricerca. 
La sentenza della Corte ha tuttavia nell'immediato creato un "vuoto normativo" o, se vogliamo applicativo, non essendovi in essa elementi utili per codificare i criteri di applicazione: chi e secondo quali regole poteva richiedere l'applicazione del diritto all'oblio. 
"La sentenza della Corte di Giustizia ha tentato di individuare un giusto equilibrio – sostiene Antonello Soro, già Garante italiano per la protezione dei dati personali - tra l'interesse a reperire facilmente informazioni in rete ed il diritto all'oblio degli utenti. Per tale ragione è stata prevista soltanto la possibilità di ottenere la rimozione di un link che veicola l'informazione ove associato ad un nominativo, con la conseguenza che la notizia continuerà ad essere reperibile ed accessibile  utilizzando, ad esempio, altre chiavi di ricerca. La tutela dell'oblio, lungi dall'essere una questione puramente culturale, impedisce a soggetti privati quali i motori di ricerca, che perseguono interessi puramente economici, di avere il potere di fornire una rappresentazione distorta della personalità e dell'identità degli utenti".
Apparentemente diverso è il tema correlato alla tutela dell’accesso anonimo ad internet.
Moltissimi pensatori, scrittori e artisti – in epoche storiche lontane ovvero ancora oggi in contesti illiberali - spesso nascondevano la propria identità ricorrendo a degli pseudonimi per evitare ripercussioni e ritorsioni, al fine di poter esprimere le proprie opinioni. 
Vi sono tante motivazioni valide per restare nell’ombra dell’anonimato, da possibili rappresaglie legali o economiche al più semplice desiderio di tutelare il proprio diritto alla privacy.
In tal senso la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, nel 1995, recitò “[…] l’identità di un autore non è differente da altre componenti del contenuto di un documento che l’autore è libero di includere o escludere […]. L’anonimato offre ad uno scrittore che può essere impopolare un modo per assicurarsi che i lettori non accolgano il suo messaggio con pregiudizio semplicemente perché non gradiscono chi lo propone.” [(McIntyre v. Ohio Elections Commission, 514 U.S. 334 (1995)].

Cerchiamo di trovare, all’interno del nostro ordinamento giuridico, un diritto che faccia riferimento all’anonimato.

Innanzitutto, nell’ordinamento italiano non è riconosciuto un generale diritto all’anonimato, salvo che norme speciali non lo prevedano espressamente.

Il nostro codice civile prevede il diritto al nome, ex art. 6, e il diritto ad uno pseudonimo, ex art. 9, qualora questo abbia acquisito la stessa importanza del nome tale da consentire l’identificazione tra i consociati.

Contrariamente alle disposizioni del codice civile, la Dichiarazione dei diritti di internet, approvata nel luglio 2015, tutela espressamente il diritto all’anonimato. 

L’art. 10 statuisce, al primo comma, che “Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l’anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure”.

Occorre subito rimarcare che la suddetta Dichiarazione  - documento frutto di un progetto dal forte valore culturale e politico -  non ha alcun valore vincolante sull’attività del legislatore.
Data la natura extra territoriale di internet, la questione va affrontata anche da un punto di vista comunitario ed internazionale.
Negli Stati Uniti, la Corte Suprema nella sopracitata sentenza ha chiarito che “L’anonimato è uno scudo dalla tirannia della maggioranza […] esemplifica in tal modo lo scopo alla base del Bill of Rights e del Primo Emendamento, in particolare: proteggere gli individui impopolari dalle rappresaglie e le loro idee dalla soppressione, per mano di una società intollerante.”

Inoltre, il diritto degli individui alle comunicazioni anonime è stato stabilito dalla Corte Distrettuale della California del Nord in caso del 1999, in cui fu sancito che “Le persone possono interagire attraverso l’uso di pseudonimi o anonimamente a patto che tali atti non siano in violazione della legge.”

In Europa, invece, il diritto all’anonimato ha ricevuto un riconoscimento molto limitato, dal momento che, tradizionalmente, è stato sempre connesso al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. 
Infatti, gli art. 8 a 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per certi versi, finiscono per tutelare anche il diritto all’anonimità in rete. Queste previsioni, relative al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali e alla libera manifestazione del pensiero, non potrebbero trovare piena attuazione senza la possibilità di restare anonimi.
La questione ha anche un lato oscuro: essere irriconoscibili e irrintracciabili favorisce lo sviluppo di attività illecite, dalla diffamazione alla vendita o distribuzione di materiale illegale. Pertanto, molti ritengono che limitare l’uso delle comunicazioni anonime attraverso strumenti e procedure volte all’identificazione degli utenti sia un valido modus operandi finalizzato a regolare il cyberspazio.

È chiaro che sulla bilancia troviamo, da una parte la privacy degli utenti e, dall’altra, i diritti di coloro che vengono danneggiati da hate speech e fake news.

La giurisprudenza americana ha elaborato,  a tal proposito, la categoria dell’hate speech – spesso tradotto con la formula “incitamento all’odio” – per indicare un genere di parole e discorsi il cui scopo è quello di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo. Questo genere di offesa si radica in un qualsiasi tipo di discriminazione: razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale.

Inoltre, a quella dell’hate speech, sono connesse nuove categorie comportamentali:
Cyberbullismo: diffamazione, ingiurie, pressioni, molestie, interferenze illecite nella vita privata di un determinato individuo;
Cyberstalking: condotte reiterate volte a determinare un grave stato d’ansia o paura in un determinato individuo;
Grooming online: adescamento di minori a fini sessuali;
Sexting: invio o ricezione di email, messaggi e altre forme di comunicazione contenenti testi e/o immagini sessualmente esplicite;
Revenge Porn: pubblicazione online di immagini o video con scene di sesso esplicito riprese nel corso di una normale relazione intima e diffuse senza il consenso del partner a scopo vendicativo.
Questi ultimi elementi rendono oltremodo necessaria, pertanto, una normativa che disciplini l’accesso anonimo alla rete.