Disposizioni per la modifica costituzionale dell’articolo 53 della Costituzione Repubblicana

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da Liceo Economico Sociale "Giovanni da San Giovanni", San Giovanni Valdarno (AR)
Disposizioni per la modifica costituzionale  dell’articolo 53 della Costituzione Repubblicana

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare intervenendo sulla Costituzione per impedire che ogni anno si possano avere approvazioni di sanatorie e condoni fiscali finalizzati ad estinguere rapporti giuridici tributari fra amministrazione finanziaria e contribuente.
Tali atteggiamenti e procedure legislative pur tese a risolvere posizioni fiscali del contribuente che risalgono nel tempo, mirano alle fondamenta la certezza della imposizione tributaria portando alle entrate dello stato un danno effettivo ed una perdita di credibilità nel corpo sociale ingenerando nei contribuenti la percezione che prima o poi vengano approvate norme che riducano il prelievo dovuto nell’anno finanziario di riferimento.
L’articolo 53 della Costituzione sostiene che tutti i cittadini, compresi anche gli stranieri e gli apolidi, ovvero coloro che non hanno cittadinanza ma che risiedono in Italia, hanno il dovere di pagare l’imposte. Tuttavia vi è un limite costituzionale: l’imposta che i cittadini sono tenuti a versare è progressiva all’aumentare della loro possibilità economica. Gli individui hanno quindi l’obbligo di pagare le imposte per rispettare la capacità contributiva e cioè la sua possibilità economica
Abbiamo scelto di modificare questa norma per impedire che la maggior parte delle persone che in Italia adempie al proprio dovere tributario nei termini e nei limiti della legge si trovino davanti altri concittadini che periodicamente legittimamente utilizzino questo beneficio: il condono fiscale. Proponiamo quindi di inserire una modifica nell’articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana approvata il 22 dicembre 1947 da un’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Questa modifica consiste nell’inserire il divieto di condoni fiscali. Qualsiasi persona che non paghi le tasse o le imposte non deve essere beneficiata bensì sanzionata.

 

Costituzione della Repubblica del 27/12/1947
Gazzetta Ufficiale 27/12/1947 n. 298

Art. 53
I.    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
II.    Il sistema tributario è informato a criteri di progressività


Art. 53 modificato
I.    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
II.    Il sistema tributario è informato a criteri di progressività
III.    È fatto divieto di approvazione di leggi che autorizzano condoni fiscali se non con il voto della maggioranza dei due terzi dei componenti di ogni ramo del Parlamento

 

il 10/04/2019
O. M. - San Giovanni Valdarno
ha proposto il seguente emendamento:
Liceo Economico Sociale "Giovanni da San Giovanni".
Proposta di modifica n. 1 al DDL costituzionale n. in revisione dell'articolo 53 della Costituzione.

1.1 Ciabini, Crini, Latini, Mantellassi.
Aggiungere al comma 4: "ogni altra sanatoria o condono in qualunque settore dell'ordinamento giuridico deve essere approvato con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento"
Approvato
  • Voti totali: 13
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 2
il 10/04/2019
C. M. - San Giovanni Valdarno
ha proposto il seguente emendamento:
Liceo Economico Sociale "Giovanni da San Giovanni".
Proposta di modifica n. 1 al DDL costituzionale n. in revisione dell'articolo 53 della Costituzione.

1.2 Menci, Nenciarini, Ricci
Al comma terzo, secondo rigo, sostituire "dei due terzi" con "assoluta in due votazioni successive a distanza di almeno tre mesi".
Approvato
  • Voti totali: 17
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 10/04/2019
C. R. - San Giovanni Valdarno
ha proposto il seguente emendamento:
Liceo Economico Sociale "Giovanni da San Giovanni".
Proposta di modifica n. 1 al DDL costituzionale n. in revisione dell'articolo 53 della Costituzione.

1.3 Ruscelli,Scarpino,Veyrat
Sostituire al comma tre, secondo rigo,"dei due terzi" con "tre quinti"
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 4

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che viene presentato intende operare intervenendo sulla Costituzione per impedire che ogni anno si possano avere approvazioni di sanatorie e condoni fiscali finalizzati ad estinguere rapporti giuridici tributari fra amministrazione finanziaria e contribuente.
Tali atteggiamenti e procedure legislative pur tese a risolvere posizioni fiscali del contribuente che risalgono nel tempo, mirano alle fondamenta la certezza della imposizione tributaria portando alle entrate dello stato un danno effettivo ed una perdita di credibilità nel corpo sociale ingenerando nei contribuenti la percezione che prima o poi vengano approvate norme che riducano il prelievo dovuto nell’anno finanziario di riferimento.
L’articolo 53 della Costituzione sostiene che tutti i cittadini, compresi anche gli stranieri e gli apolidi, ovvero coloro che non hanno cittadinanza ma che risiedono in Italia, hanno il dovere di pagare l’imposte. Tuttavia vi è un limite costituzionale: l’imposta che i cittadini sono tenuti a versare è progressiva all’aumentare della loro possibilità economica. Gli individui hanno quindi l’obbligo di pagare le imposte per rispettare la capacità contributiva e cioè la sua possibilità economica
Abbiamo scelto di modificare questa norma per impedire che la maggior parte delle persone che in Italia adempie al proprio dovere tributario nei termini e nei limiti della legge si trovino davanti altri concittadini che periodicamente legittimamente utilizzino questo beneficio: il condono fiscale. Proponiamo quindi di inserire una modifica nell’articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana approvata il 22 dicembre 1947 da un’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Questa modifica consiste nell’inserire il divieto di condoni fiscali. Qualsiasi persona che non paghi le tasse o le imposte non deve essere beneficiata bensì sanzionata.

Costituzione della Repubblica del 27/12/1947
Gazzetta Ufficiale 27/12/1947 n. 298

Art. 53
I. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
II. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 53 modificato
I. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
II. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
III. È fatto divieto di approvazione di leggi che autorizzano condoni fiscali se non con il voto della maggioranza dei tre quinti dei componenti di ogni ramo del Parlamento.
IV. Ogni altra sanatoria o condono in qualunque settore dell'ordinamento giuridico deve essere approvato con una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascun ramo del Parlamento.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Durante l’anno scolastico abbiamo analizzato le fonti giuridiche del nostro ordinamento ed incontrato anche alcuni esperti tributari e di politica economica. In tali sessioni abbiamo verificato che nella storia della repubblica vi sono state infinite leggi e/o normative secondarie, nelle quali si cercava, da parte del legislatore e/o dell’apparato burocratico dei ministeri, di dare continuità al percorso legislativo ed amministrativo attinente il sistema tributario nel suo complesso.
Specialmente negli ultimi 30 anni, studiando le fonti normative ci siamo accorti di un sistema che trova le sue ragioni nella esigenza della maggioranza parlamentare di turno di proporre un’idea di normativa finanziaria che alla fine partiva da un limitato o quando più ampio condono fiscale. Le leggi di bilancio annuali, ancorate sul documento di programmazione finanziaria ed a volte messe in esecuzione con un collegato successivo, come è avvenuta nella legge finanziaria 2019, si sono sempre basate su un'indicazione normativa parziale ispirate a politiche economiche di breve o brevissimo periodo e non a progetto ampio ed ancorato nel tempo.
Nella storia finanziaria ci sono state date diverse denominazioni per indicare una riforma fiscale duratura fino ad arrivare alla normativa dell’ultimo anno che indicavano le varie strategie e strumenti fiscali inserendolo in un percorso denominato quale cosiddetta “pace fiscale”.
Siamo convinti che dopo la riforma della amministrazione finanziaria posta in essere nel secolo diciannovesimo dal ministro Quintino Sella e dopo la riforma fiscale del secolo scorso degli anni successivi al secondo dopo guerra, nessuna serie impostazione tributaria sia stata proposta ed approvata in Italia; riteniamo pertanto che qualunque precisa, doverosa, indispensabile riforma fiscale e tributaria, su cui deve necessariamente fondarsi una seria politica economica, debba partire da una riforma costituzionale che ponga la condivisione parlamentare alla base della normativa fiscale con precisa indicazione politica che i condoni fiscali siano solo un’eccezione di politica economica concretizzabili in momenti storici e politici di trasformazione totale dei rapporti giuridici finanziari fra impositore pubblico e contribuente.
Per tale motivo presentiamo questa proposta di modifica della fonte costituzionale onde garantire in modo rigido ogni ipotesi di condono fiscale in parallelo alla normativa costituzionale dell’amnistia ed indulto.

Approfondimento tematico

Durante l’anno scolastico abbiamo analizzato le fonti giuridiche del nostro ordinamento ed incontrato anche alcuni esperti tributari e di politica economica. In tali sessioni abbiamo verificato che nella storia della repubblica vi sono state infinite leggi e/o normative secondarie, nelle quali si cercava, da parte del legislatore e/o dell’apparato burocratico dei ministeri, di dare continuità al percorso legislativo ed amministrativo attinente il sistema tributario nel suo complesso.
Specialmente negli ultimi 30 anni, studiando le fonti normative ci siamo accorti di un sistema che trova le sue ragioni nella esigenza della maggioranza parlamentare di turno di proporre un’idea di normativa finanziaria che alla fine partiva da un limitato o quando più ampio condono fiscale. Le leggi di bilancio annuali, ancorate sul documento di programmazione finanziaria ed a volte messe in esecuzione con un collegato successivo, come è avvenuta nella legge finanziaria 2019, si sono sempre basate su un'indicazione normativa parziale ispirate a politiche economiche di breve o brevissimo periodo e non a progetto ampio ed ancorato nel tempo.
Nella storia finanziaria ci sono state date diverse denominazioni per indicare una riforma fiscale duratura fino ad arrivare alla normativa dell’ultimo anno che indicavano le varie strategie e strumenti fiscali inserendolo in un percorso denominato quale cosiddetta “pace fiscale”.
Siamo convinti che dopo la riforma della amministrazione finanziaria posta in essere nel secolo diciannovesimo dal ministro Quintino Sella e dopo la riforma fiscale del secolo scorso degli anni successivi al secondo dopo guerra, nessuna serie impostazione tributaria sia stata proposta ed approvata in Italia; riteniamo pertanto che qualunque precisa, doverosa, indispensabile riforma fiscale e tributaria, su cui deve necessariamente fondarsi una seria politica economica, debba partire da una riforma costituzionale che ponga la condivisione parlamentare alla base della normativa fiscale con precisa indicazione politica che i condoni fiscali siano solo un’eccezione di politica economica concretizzabili in momenti storici e politici di trasformazione totale dei rapporti giuridici finanziari fra impositore pubblico e contribuente.
Per tale motivo presentiamo questa proposta di modifica della fonte costituzionale onde garantire in modo rigido ogni ipotesi di condono fiscale in parallelo alla normativa costituzionale dell’amnistia ed indulto.