Dell'adozione dei minori

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da IIS "Vittorio Emanuele II", Napoli
Dell'adozione dei minori

Onorevoli senatori, il disegno di legge che viene presentato intende apporre delle modifiche alla legge 184. Questa legge ammette che solamente coppie eterosessuali possano adottare un figlio, dopo 3 anni di matrimonio e in possesso di determinati requisiti. Oggi la società è cambiata, si è assistito ad un’evoluzione legislativa che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili, permettendo a persone dello stesso sesso di sposarsi.  Esiste da sempre un’emergenza sociale, quella dei bimbi che al mondo sono già venuti, ma sono stati abbandonati e non riconosciuti, oppure sono diventati orfani e una famiglia non ce l’hanno. Bambini che alla pari degli altri stanno aspettando che qualcuno li accolga e li ami. Sarebbe giusto, soprattutto nell’interesse di questi bambini ad una vita serena ed equilibrata in un contesto familiare, introdurre nel nostro ordinamento una legge che ne permetta la realizzazione. Stiamo parlando di adozioni. Non solo le coppie sposate però sentono il bisogno di adottare un bambino. Questa esigenza può essere allo stesso modo sentita anche da coppie non sposate eterosessuali, coppie omosessuali e persone single, che ad oggi sono ancora penalizzate. Il nostro obiettivo è quello di concedere l’adozione a tutti, senza distinzione tra coppia di fatto, Unione civile, matrimonio “classico”. Le coppie omosessuali hanno combattuto per avere la stessa parità e gli stessi diritti di una coppia eterosessuale, riuscendo ad ottenere poi la possibilità di sposarsi. Negare l'adozione sarebbe come negargli nuovamente tutti i diritti concessi in precedenza e discriminare l'orientamento sessuale. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 14007 del 31 maggio 2018, ha riconosciuto l’efficacia, nell'ordinamento italiano, dei provvedimenti francesi di adozione di due minori da parte di una coppia omosessuale. Ammettere le adozioni delle coppie omosessuali è dovuta anche alla necessità di adeguarsi agli altri Paesi dell’Unione Europea. Vorremmo inoltre introdurre la possibilità di adozioni mono genitoriali, ovviamente concessa a chi possiede determinati requisiti (età, reddito adeguato, attitudine alla genitorialità, senso di responsabilità); infatti ancora una volta è la Giurisprudenza che, in mancanza di una legge ad hoc, è intervenuta: nel 2017 a Napoli, il Tribunale dei Minori ha concesso ad un single, l’adozione di una minore. Troviamo ingiusto che ciò sia accaduto solo nel momento in cui ben 7 coppie si siano rifiutate di adottare una bambina affetta da sindrome di down.  Il coraggio di una persona single, di voler fare sia da madre, sia da padre per quel minore che, altrimenti resterebbe abbandonato a se stesso, deve essere interpretato come un generoso atto d’amore. Perché il nucleo familiare, composto da una persona sola e da un bimbo, é pari, se non talvolta in misura maggiore a quello composto da due figure genitoriali di riferimento, e può essere “perfetto” e idoneo a garantire la crescita equilibrata al bambino adottato, bisognoso di cure, attenzioni e tanto affetto. Altri Paesi, pur non consentendo l'adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso, riconoscono, a chi è in coppia con una persona di sesso uguale, l'adozione dei figli naturali e adottivi del partner. Inoltre in Europa e nel mondo, come già per le unioni civili, l’adozione è già consentita alle coppie omosessuali e omo genitoriali: in Gran Bretagna possono adottare un bimbo i single o le coppie con più di 21 anni di età. In Francia possono adottare sia un single sia una coppia sposata da 2 anni. In Spagna possono adottare i single con più di 25 anni di età. In Germania è consentito adottare un bimbo individualmente. Anche negli Stati Uniti e perfino in Cina l'adozione per i single è prevista con gli stessi requisiti con cui è prevista quella per le coppie. L’adozione dei figli naturali e adottivi del partner è conosciuta anche come stepchild adoption. Nella nostra società, nella quale vi sono “le famiglie allargate”, le famiglie intese non più in senso tradizionale, è arrivato il momento di ammettere alle adozioni dei minori, le famiglie mono genitoriali, le coppie di fatto e le coppie formatesi con il riconoscimento delle unioni civili. Solo così potremo dire che l’art.3 della Costituzione, anche in questo campo così delicato che riguarda i minori, troverà attuazione (principio dell’uguaglianza sostanziale); perché non devono esistere genitori di serie A e genitori di serie B, ma solo genitori pronti a dare tutto l’amore, la cura e l’attenzione necessaria a bambini che di questo hanno bisogno, per diventare un giorno cittadini consapevoli e partecipi della società civile.


Art.1
(Soggetti legittimati all’adozione)
1. L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, alle parti unite civilmente da almeno tre anni, ai conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, da almeno tre anni e a persone singole. 

2. L’età degli adottanti e dell’adottante non deve essere inferiore ai trenta anni. L’età degli adottanti e dell’adottante deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

3. Gli adottanti o l’adottante devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire, mantenere e assistere materialmente e moralmente i minori che intendono adottare ai sensi dell’art.315 bis del codice civile.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi e le parti unite civilmente abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima, rispettivamente, del matrimonio e della costituzione dell’unione civile per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Per i conviventi di fatto, ai fini dell’individuazione dell’inizio della stabile convivenza, si applica l’articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.


Art.2
(Dichiarazione di adottabilità)

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori siano in affidamento familiare.
3. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o, in mancanza, dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. 

Art.3
(Consenso del minore)

1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Art.4
(Procedura dell’adozione)

1. Il tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore è competente a dichiarare con sentenza lo stato di adottabilità del minore del quale sia accertata la situazione di abbandono.
2. I soggetti di cui all’art.1, presentano dichiarazione di disponibilità all’adozione di minore, ai servizi sociali territorialmente competenti in ragione della loro residenza.
3. I servizi sociali svolgono attività di indagine sugli aspiranti adottanti o adottante al fine di valutare la capacità di accogliere, educare, ascoltare un minore in stato di abbandono, valutando la situazione personale, familiare, sociale, sanitaria ed economica.
4. I servizi sociali effettuate le attività di cui al comma 3, redigono una relazione finale che gli aspiranti adottanti o l’aspirante adottante presentano, in uno alla istanza di essere dichiarati idonei all’adozione, al tribunale per i minorenni competente per territorio in base alla residenza degli stessi.
5. Il tribunale per i minorenni dichiara con decreto l’idoneità all’adozione.
6. Gli adottanti o l’adottante sono inseriti in un elenco tenuto nella cancelleria del tribunale per i minorenni ai fini dell’abbinamento con i minori dei quali sia stato dichiarato lo stato di abbandono.

Norme finali e transitorie 
Per tutto quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla L. n.184 del 1983 e in tutti gli articoli in cui compare la parola “il coniuge” sono inserite le seguenti: “la parte dell’unione civile o il convivente di fatto”; in tutti gli articoli in cui compaiono le parole “genitori adottivi” sono sostituite le seguenti: “gli adottanti o l’adottante”.
 

il 11/04/2019
L. E. - Napoli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.1
Articolo 1 comma 2 sostituire la dicitura “L’età degli adottanti e dell’adottante non deve essere inferiore ai trenta anni.” Con la dicitura “L’età degli adottanti o dell’adottante non deve essere inferiore ai venticinque anni”.
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 31
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 11/04/2019
S. D. - napoli
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.1.2
Articolo 1 comma 1 sostituire la dicitura: “L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, alle parti unite civilmente da almeno tre anni, ai conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, da almeno tre anni e a persone singole.” Con la dicitura: “L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio, alle parti unite civilmente, ai conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, e a persone singole”.
Articolo 1 comma 4 con la dicitura: “Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi e le parti unite civilmente abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima, rispettivamente, del matrimonio e della costituzione dell’unione civile per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Per i conviventi di fatto, ai fini dell’individuazione dell’inizio della stabile convivenza, si applica l’articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.” viene eliminato.
Approvato
  • Voti totali: 31
  • Favorevoli: 31
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0

Onorevoli senatori, il disegno di legge che viene presentato intende apporre delle modifiche alla legge 184. Questa legge ammette che solamente coppie eterosessuali possano adottare un figlio, dopo 3 anni di matrimonio e in possesso di determinati requisiti. Oggi la società è cambiata, si è assistito ad un’evoluzione legislativa che ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili, permettendo a persone dello stesso sesso di sposarsi.  Esiste da sempre un’emergenza sociale, quella dei bimbi che al mondo sono già venuti, ma sono stati abbandonati e non riconosciuti, oppure sono diventati orfani e una famiglia non ce l’hanno. Bambini che alla pari degli altri stanno aspettando che qualcuno li accolga e li ami. Sarebbe giusto, soprattutto nell’interesse di questi bambini ad una vita serena ed equilibrata in un contesto familiare, introdurre nel nostro ordinamento una legge che ne permetta la realizzazione. Stiamo parlando di adozioni. Non solo le coppie sposate però sentono il bisogno di adottare un bambino. Questa esigenza può essere allo stesso modo sentita anche da coppie non sposate eterosessuali, coppie omosessuali e persone single, che ad oggi sono ancora penalizzate. Il nostro obiettivo è quello di concedere l’adozione a tutti, senza distinzione tra coppia di fatto, Unione civile, matrimonio “classico”. Le coppie omosessuali hanno combattuto per avere la stessa parità e gli stessi diritti di una coppia eterosessuale, riuscendo ad ottenere poi la possibilità di sposarsi. Negare l'adozione sarebbe come negargli nuovamente tutti i diritti concessi in precedenza e discriminare l'orientamento sessuale. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 14007 del 31 maggio 2018, ha riconosciuto l’efficacia, nell'ordinamento italiano, dei provvedimenti francesi di adozione di due minori da parte di una coppia omosessuale. Ammettere le adozioni delle coppie omosessuali è dovuta anche alla necessità di adeguarsi agli altri Paesi dell’Unione Europea. Vorremmo inoltre introdurre la possibilità di adozioni mono genitoriali, ovviamente concessa a chi possiede determinati requisiti (età, reddito adeguato, attitudine alla genitorialità, senso di responsabilità); infatti ancora una volta è la Giurisprudenza che, in mancanza di una legge ad hoc, è intervenuta: nel 2017 a Napoli, il Tribunale dei Minori ha concesso ad un single, l’adozione di una minore. Troviamo ingiusto che ciò sia accaduto solo nel momento in cui ben 7 coppie si siano rifiutate di adottare una bambina affetta da sindrome di down.  Il coraggio di una persona single, di voler fare sia da madre, sia da padre per quel minore che, altrimenti resterebbe abbandonato a se stesso, deve essere interpretato come un generoso atto d’amore. Perché il nucleo familiare, composto da una persona sola e da un bimbo, é pari, se non talvolta in misura maggiore a quello composto da due figure genitoriali di riferimento, e può essere “perfetto” e idoneo a garantire la crescita equilibrata al bambino adottato, bisognoso di cure, attenzioni e tanto affetto. Altri Paesi, pur non consentendo l'adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso, riconoscono, a chi è in coppia con una persona di sesso uguale, l'adozione dei figli naturali e adottivi del partner. Inoltre in Europa e nel mondo, come già per le unioni civili, l’adozione è già consentita alle coppie omosessuali e omo genitoriali: in Gran Bretagna possono adottare un bimbo i single o le coppie con più di 21 anni di età. In Francia possono adottare sia un single sia una coppia sposata da 2 anni. In Spagna possono adottare i single con più di 25 anni di età. In Germania è consentito adottare un bimbo individualmente. Anche negli Stati Uniti e perfino in Cina l'adozione per i single è prevista con gli stessi requisiti con cui è prevista quella per le coppie. L’adozione dei figli naturali e adottivi del partner è conosciuta anche come stepchild adoption. Nella nostra società, nella quale vi sono “le famiglie allargate”, le famiglie intese non più in senso tradizionale, è arrivato il momento di ammettere alle adozioni dei minori, le famiglie mono genitoriali, le coppie di fatto e le coppie formatesi con il riconoscimento delle unioni civili. Solo così potremo dire che l’art.3 della Costituzione, anche in questo campo così delicato che riguarda i minori, troverà attuazione (principio dell’uguaglianza sostanziale); perché non devono esistere genitori di serie A e genitori di serie B, ma solo genitori pronti a dare tutto l’amore, la cura e l’attenzione necessaria a bambini che di questo hanno bisogno, per diventare un giorno cittadini consapevoli e partecipi della società civile.

Art.1
(Soggetti legittimati all’adozione)
1 L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio, alle parti unite civilmente, ai conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, e a persone singole.
2. L’età degli adottanti o dell’adottante non deve essere inferiore ai venticinque anni.
L’età degli adottanti e dell’adottante deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
3. Gli adottanti o l’adottante devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire, mantenere e assistere materialmente e moralmente i minori che intendono adottare ai sensi dell’art.315 bis del codice civile.
4. Eliminato.
Art.2
(Dichiarazione di adottabilità)
1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori siano in affidamento familiare.
3. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o, in mancanza, dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.
Art.3
(Consenso del minore)
1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Art.4
(Procedura dell’adozione)
1. Il tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore è competente a dichiarare con sentenza lo stato di adottabilità del minore del quale sia accertata la situazione di abbandono.
2. I soggetti di cui all’art.1, presentano dichiarazione di disponibilità all’adozione di minore, ai servizi sociali territorialmente competenti in ragione della loro residenza.
3. I servizi sociali svolgono attività di indagine sugli aspiranti adottanti o adottante al fine di valutare la capacità di accogliere, educare, ascoltare un minore in stato di abbandono, valutando la situazione personale, familiare, sociale, sanitaria ed economica.
4. I servizi sociali effettuate le attività di cui al comma 3, redigono una relazione finale che gli aspiranti adottanti o l’aspirante adottante presentano, in uno alla istanza di essere dichiarati idonei all’adozione, al tribunale per i minorenni competente per territorio in base alla residenza degli stessi.
5. Il tribunale per i minorenni dichiara con decreto l’idoneità all’adozione.
6. Gli adottanti o l’adottante sono inseriti in un elenco tenuto nella cancelleria del tribunale per i minorenni ai fini dell’abbinamento con i minori dei quali sia stato dichiarato lo stato di abbandono.
Norme finali e transitorie
Per tutto quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla L. n.184 del 1983 e in tutti gli articoli in cui compare la parola “il coniuge” sono inserite le seguenti: “la parte dell’unione civile o il convivente di fatto”; in tutti gli articoli in cui compaiono le parole “genitori adottivi” sono sostituite le seguenti: “gli adottanti o l’adottante”.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

L’istituto dell’adozione, nel nostro ordinamento è disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, riformata dalla n. 149/2001 e dalla legge n. 173/2015. Prima di tale legge nel nostro ordinamento l’adozione era uno strumento teso per lo più all’ereditarietà del nome e del patrimonio per chi non fosse riuscito ad avere figli naturali. 
La legge n. 184 del 1983, riformata dalla n. 149/2001, ha effettuato un capovolgimento di prospettiva ponendo in primo piano l’interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia.
Infatti la tutela del minore si articola su due binari: gli strumenti di sostegno alla famiglia (affidamento) e gli strumenti sostitutivi (adozione). Prima di tutto viene affermato il diritto del bambino ad essere allevato dalla sua famiglia che deve ricevere dalle istituzioni pubbliche il sostegno necessario per fronteggiare situazioni di difficoltà temporanea. Lo strumento che la legge mette in campo è l’affidamento familiare. In secondo luogo viene disciplinata l’adozione per garantire il diritto ad una famiglia “sostitutiva” nel caso in cui quella di origine sia in modo definitivo non in grado di provvedere a lui (art. 30, c. 2 Cost.). 
L’esigenza di trovare un equilibrio tra il diritto del minore alla propria famiglia e il diritto ad una famiglia “sostitutiva”, ha portato a fissare in termini piuttosto rigidi i presupposti dell’adozione dei minori. Proprio perché l’adozione interrompe completamente i rapporti tra il minore e la famiglia di origine, la legge ha previsto una serie di garanzie destinate a far sì che questo effetto così grave si verifichi solo in casi limite, vale a dire quando il bambino sia completamente abbandonato dai suoi genitori e dalla sua famiglia. Nello stesso tempo, sono stati posti requisiti ben precisi per gli aspiranti all’adozione, con lo scopo di dare al minore abbandonato una nuova famiglia stabile, in cui siano presenti entrambe le figure dei genitori, una famiglia in grado di offrire le migliori garanzie di riuscita dell’adozione.
I minori di cui sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni, a meno che la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di carattere transitorio. Anche i minori che si trovano già presso istituti di assistenza, comunità di tipo familiare o che siano in affidamento familiare, possono essere dichiarati adottabili (art. 8).
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (art. 6). Tra i coniugi non deve sussistere e non deve essere intervenuta negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto. È sufficiente che i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando (“adoptio naturam imitatur”). Questi limiti possono essere derogati in alcuni casi:
se dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore;
se uno solo dei genitori arriva ad una differenza di cinquantacinque anni;
se i coniugi abbiano dei figli in età minore;
se l’adozione riguardi un fratello o sorella del minore già adottato.
I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art. 6 comma 2).
Ricevuta la richiesta dal P.M., il presidente del tribunale, apre immediatamente un procedimento per l’accertamento dello stato di abbandono del minore. La procedura prevede ricerche approfondite sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull’ambiente in cui ha vissuto, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza. Al momento in cui viene aperto il procedimento, devono essere convocati i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.
Tutti questi soggetti compreso il minore, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale. Anche prima della dichiarazione dello stato di adottabilità, può essere disposto ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, come ad esempio il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. I minori dichiarati in stato di adottabilità possono essere adottati. In ogni caso il minore che abbia compiuto i quattordici anni deve prestare il proprio consenso, mentre il minore dell’età di dodici anni deve essere sentito.
Al minore senza genitori, perché orfano, trovato o non riconosciuto, si applica una procedura semplificata: quando dalle indagini effettuate risultano deceduti i genitori del minore e non sono esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi, il tribunale dichiara immediatamente lo stato di adottabilità a meno che non ci sia richiesta di adozione particolare ai sensi dell’art. 44 della legge sull’Adozione. Si tratta dei casi in cui gli adottanti non possiedono i requisiti previsti dalla legge all’art.6, ma che hanno un rapporto significativo o particolare col minore, nell’ottica di tutelare sempre l’esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni dichiara immediatamente lo stato di adottabilità.
Solo in caso di richiesta di sospensione della procedura da parte di chi sostiene di essere uno dei genitori naturali e chiede termine per provvedere al riconoscimento, si sospende la procedura. Se è compiuto il riconoscimento, la procedura sarà dichiarata chiusa, altrimenti sarà emessa pronuncia di adottabilità. Una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento non può più essere compiuto. L’eventuale giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto ma si estingue quando la pronuncia di adozione diventa definitiva (art. 11).
Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori portatori di handicap (art. 22).
Il tribunale per i minorenni, deve accertare l’esistenza dei requisiti di età e idoneità genitoriale, e a tale scopo dispone le opportune indagini, utilizzando i servizi socio-assistenziali, o professionisti competenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, dando precedenza alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato (legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Le indagini hanno ad oggetto la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare, i motivi per i quali la coppia desidera adottare, e devono concludersi entro centoventi giorni.
Sulla base di questi dati, il Tribunale per i minorenni sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella che corrisponde maggiormente alle esigenze del minore e dispone l’affidamento preadottivo che ha la durata di un anno. Durante questa fase il tribunale vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo, tramite i servizi locali sociali. In caso di accertate difficoltà può essere disposto un intervento di sostegno psicologico e sociale per i genitori. Quando le difficoltà non sono superabili, viene disposta la revoca dell’affidamento, altrimenti, decorso un anno, il Tribunale dichiara l’adozione.
Se nel periodo di affidamento preadottivo uno dei coniugi muore o diviene incapace si provvede ugualmente all’adozione nell'interesse del minore, su domanda dell'altro coniuge nei confronti di entrambi.
Analogamente, se interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora almeno uno dei coniugi la richieda (art. 25).
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di “figlio” degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (art. 27). Inoltre i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi nei diritti ereditari (art. 536 c.c.).
Qualunque certificazione relativa allo stato dell'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità biologica del minore. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio, non possono fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. L’unico caso in cui non è necessaria l’autorizzazione è per la richiesta dell'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. Le informazioni che riguardano l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi.
Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. In caso di grave pericolo per la salute del minore, le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell’urgenza.
L'adottato che ha compiuto i venticinque anni, può accedere alle notizie che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, ma se esistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, il limite è abbassato ai diciotto anni di età (art. 28).
L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni. C’è però un limite importante a questo diritto: se la madre ha dichiarato al momento della nascita di non voler essere nominata, non è possibile ottenere informazioni sulla sua identità.
L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83, riformato dalla legge n. 149/2001, il quale prevede ipotesi tassative che consentono tale adozione: persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o legate da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
i minori orfani con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali (art. 3 legge n. 104/92);
impossibilità di affidamento preadottivo in caso di situazioni relative a particolari esigenze di natura assistenziale dell’adottando.
Questo tipo di adozione è consentita anche a chi non è coniugato (single).
A differenza del modello ordinario di adozione, l’adottato mantiene il legame con la famiglia di origine, e nei casi previsti dalla legge, è prevista la revoca dell’adozione. La legge n. 173 del 19 ottobre 2015 interviene a modificare l’affidamento familiare: 
l’art. 4 della legge 184 del 1983 disciplina l’istituto dell’affidamento familiare, il quale ha lo scopo di porre rimedio a situazioni d’indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale, che siano di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.
A tal fine, in favore della famiglia di origine sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla legge 184/1983, già riformata dalla legge 149/2001.
Uno di questi strumenti è l’affidamento familiare il quale è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso prestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore (art. 4).
Il minore che ha compiuto i dodici anni o di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito.
Il giudice tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Nel caso in cui i genitori esercenti la responsabilità o il tutore non prestino il consenso, provvede il tribunale per i minorenni applicando la normativa di cui agli artt. 330 e seg. c.c. 
Nel provvedimento di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere riconducibile agli interventi volti al recupero della famiglia d’origine. 
Questo periodo non può superare la durata di due anni ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
In un’elevata percentuale di casi, la durata dell’affidamento familiare si prolunga ben oltre i due anni previsti, con la conseguenza che, se il rientro nella famiglia di origine non è possibile, si da l’avvio al procedimento di adozione e il minore conoscerà una terza famiglia.
Nel frattempo può essersi creato un legame significativo tra il bambino e gli affidatari. Proprio per evitare che questo legame debba essere reciso, la nuova legge ha inserito alcune norme che tutelano la continuità dei rapporti che si sono instaurati durante il periodo dell’affidamento, se ciò corrisponde all’interesse del minore.
La legge ha aggiunto all’art. 4 il comma 5-bis, il quale prevede che se dopo un prolungato periodo di affidamento il minore è dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall’articolo 6, chiede di adottarlo, il tribunale tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
Anche se il minore rientra nella famiglia di origine o è adottato da altra famiglia, è comunque tutelata la continuità delle relazioni socio-affettive consolidate durante l’affidamento (art. 4 comma 5 ter).
L’art. 5 comma 1, modificato nella parte finale, stabilisce che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, l’affidamento e l’adottabilità del bambino, e hanno facoltà di far conoscere la propria opinione nel processo.
Infine, un’importante modifica riguarda l’art. 44, che disciplina l’adozione in casi particolari, proprio per consentire che in questo tipo di adozione siano considerati legittimati anche quei soggetti, uniti al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.
Gli articoli 30 e seguenti della L. 184/83 disciplinano l’adozione di minore straniero e richiamano i requisiti dell’art.6 per essere ammessi alla stessa.
In conclusione la legge vigente sull’adozione tutela il diritto del minore alla propria famiglia e predilige l’istituto dell’affidamento; solo nel caso di abbandono del minore, disciplina “l’adozione piena”, consentita solo ai coniugi con determinati requisiti; disciplina “l’adozione mite” estesa anche ai single, ma solo nei casi tassativamente previsti nell’art.44 per i quali non è necessario che il minore sia in stato di abbandono. 
Legislazione Europea e internazionale in materia di adozione
Già il 24 aprile 1967, la Convenzione Europea sull’adozione dei minori aveva messo in evidenza all’art 6 che: “La legge permette l’adozione di un minore solo da parte di due persone unite nel matrimonio […], o da parte di un solo adottante”.
In questo senso però, venivano alla luce non poche problematiche relative al tipo di adozione “fuori dal matrimonio”; istituto che in qualche modo il nostro ordinamento è sempre riuscito a raggirare nonostante il vincolo impostogli dalla Convenzione, che è stata ratificata dall’Italia, escludendo l’adozione dei single.
Di interesse superiore del minore, si parla comunque già nella Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 novembre 1959 n. 1386 (Déclaration des droits de l’enfant) dove si legge: “L’intèret supérieur de l’enfant doit etre la guide de ceux qui on la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents”.
In modo analogo, ma ampliando l’ambito di operatività dello stesso principio, l’interesse superiore del minore, o più in generale dei bambini, è affermato dall’art 3 della Convenzione del 1989 sui diritti dei fanciulli, che così si esprime: “In tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione”.
Dello stesso tenore poi, troviamo il par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”.
Sempre particolarmente con l’occhio attento e vigile all’interesse superiore dei minori è poi la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa il 25 gennaio del 1996 (in vigore in Italia dal 1° novembre 2003).
Come lo definisce l’art 1, par. 2, oggetto della Convenzione è promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio, facendo in modo che essi stessi, o tramite altre persone o organi, siano informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.
Al par. 3 viene precisato poi che i procedimenti che interessano i minori sono quelli in materia di famiglia, senza andare nello specifico riguardo al tipo di famiglia considerata nel caso concreto: se formata da una coppia oppure se monoparentale. 
Nelle linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è stabilito che: “Gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori ad avere il loro interesse superiore riconosciuto come considerazione preminente in tutte le questioni che coinvolgono loro direttamente o indirettamente”.
Molti degli Stati Membri e membri associati permettono l’adozione da parte dei single ad eccezione tra gli altri anche dell’Italia.
Un discorso a parte va fatto per gli omosessuali: in alcuni Paesi come l’Italia, il Portogallo, Cipro, la Lituania e la Polonia, emerge in maniera esplicita che gli omosessuali single o meno, non possano adottare; la stessa disciplina vige anche in Danimarca, ma si prevede d’altra parte che un omosessuale possa adottare il figlio del convivente se si è registrati come coppia.
Nella Repubblica Ceca, le coppie omosessuali hanno il riconoscimento giuridico, ma l’adozione è permessa soltanto ad uno dei componenti della coppia.
Allo stesso modo in Finlandia le coppie omosessuali e i single possono adottare.
In Lussemburgo l’adozione piena è permessa solo alle coppie unite da vincolo matrimoniale, mentre ai single è aperta la strada dell’adozione semplice.
Viceversa, in base ad una legge del 1998, una coppia omosessuale può adottare congiuntamente un bambino attraverso un’adozione internazionale.
In generale, possiamo affermare che, ad eccezioni di alcuni paesi tra cui l’Italia, non si fanno eccessive differenze sul piano genitoriale, a seconda che si tratti di coppie eterosessuali, genitori omosessuali o single.
La Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale è una convenzione multilaterale nel settore delle adozioni internazionali: disciplina la cooperazione fra le autorità competenti nel Paese d’origine del minore e quelle nel Paese d’accoglienza.
I principali obiettivi della suddetta convenzione sono tre, ovvero: stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse del minore e per impedire la vendita e la tratta (o commercio) di minori; instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie ed infine assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione. Nella nuova Convenzione sull’adozione dunque, che consta di trenta articoli, firmata dai Ministri del Comitato il 27 Novembre del 2008  ed entrata in vigore nel 2011, si chiarisce immediatamente bene la questione dell’adozione da parte di persone sole all’art 7, che recita: “La legge consente l’adozione di un bambino: a) da due persone di sesso differente, unite da matrimonio, che hanno contratto un’unione registrata, nei paesi in cui tale istituto esiste b) da una persona sola […]”; non è dunque a discrezione degli Stati Membri ma è proprio un diritto.
L’allora vice-segretario del Consiglio d’Europa, l’olandese Maud de Boer-Buquicchio, apre l’opportunità dell’adozione alle coppie dello stesso sesso, e ai single, lasciando però gli Stati Membri liberi di stabilire se le coppie devono essere sposate, e, nei paesi in cui è permesso, registrate o conviventi.
Aspre critiche a questa normativa soprattutto dall’Italia che non ha mai accettato il fatto che la Convenzione di Strasburgo potesse aprire ai single.
L’Italia, ad oggi, non ha né firmato né chiaramente ratificato e perché se passasse tale Convenzione bisognerebbe modificare con la complessa procedura di revisione costituzionale l’articolo 29 della Costituzione che parla di “famiglia naturale fondata sul matrimonio”.
Di grande importanza è la disposizione relativa al paragrafo 2, dell’art 7 della nuova Convenzione, innovativa chiaramente rispetto al passato e questa se da una parte si è attirata il consenso degli omosessuali, dall’altra ha provocato molte critiche.
D’altra parte se uno Stato accetta la Convenzione senza l’attuazione del secondo paragrafo, risulterebbe assurdo da una parte consentire l’adozione ad una persona sola, senza tener conto del suo orientamento sessuale, e dall’altra impedirla ad una coppia di omosessuali conviventi non sposati.
In definitiva, lo scenario che ci appare oggi a livello internazionale, grazie alla Convenzione del 2008 è assai innovativo:
- l’età dei genitori adottivi è abbassata a 30 anni;
- è sempre richiesto il consenso all’adozione del minore da parte del padre (nella versione precedente questo consenso era richiesto solo da parte del padre sposato, quindi solo per figli nati all’interno di un matrimonio);
- è necessario il consenso del minore, se questi è in grado di esprimerlo: il minore ha il diritto di essere ascoltato nel processo che decide del suo status legale e i suoi desideri devono essere presi in considerazione;
- mentre la Convenzione del 1967 limita l’adozione alle coppie eterosessuali sposate, obiettivo della revisione della Convenzione è quello di consentire l’adozione ai single e alle coppie eterosessuali non sposate ma registrate presso un registro delle unioni civili, là dove questa istituzione è riconosciuta dalle leggi nazionali.
- inoltre consente agli Stati che lo desiderano di estendere le adozioni alle coppie dello stesso sesso sposate o registrate, così come alle coppie omosessuali che vivono insieme in una convivenza stabile.
- infine la Convenzione sottolinea il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini: questo diritto però va accordato con il diritto dei genitori biologici di rimanere anonimi.
Guardando in generale all’Europa, ci troviamo davanti ad un quadro a dir poco eterogeneo: oltre alla Francia, il Belgio è uno dei paesi che permette l’adozione ai singoli e alle coppie omosessuali, come il Regno Unito, la Spagna, la Svezia, l’Olanda, l’Islanda, il Regno d’Andorra.
La Germania, la Norvegia, la Danimarca e la Finlandia ammettono “l’adozione del figliastro” cioè ai partner di una unione civile, anche se dello stesso sesso, di adottare i figli naturali dell’altro partner.
In generale, i paesi sopracitati consentono l’adozione anche da parte di coppie dello stesso sesso e la quasi totalità dei paesi permette quella ai singoli, senza tener conto del loro orientamento sessuale.
Oltre alla Francia, si ricorda l’Irlanda, la Croazia, la Svizzera (con alcune restrizioni) ed il Portogallo.
Nell’Europa dell’est, tale tipo di adozione è permessa in Albania, Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Polonia, Estonia, Moldavia, Romania, Russia ed Ucraina.
Pochi sono i paesi europei che non consentono l’adozione ai single, tra questi: Italia, Lettonia, Grecia, Lituania, Principato di Monaco, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Cipro e San Marino.
Per quanto riguarda la situazione extra-europea, negli Stati Uniti d’America l’adozione da parte di singoli è permessa in tutti i cinquanta stati della Repubblica Federale (tranne qualche caso incerto, mentre solo quindici permettono l’adozione alle coppie dello stesso sesso).
In Canada sono presenti entrambe le opportunità. 
In America Latina una consistente percentuale di Paesi tra cui: Brasile, Argentina, Costa Rica, Messico, Columbia, Uruguay e Guyana francese, permettono l’adozione da parte di persone singole, mentre solo l’Uruguay ed il Brasile (in circostanze particolari) la estendono alle coppie dello stesso sesso.
Diversa è la situazione in Africa, dove soltanto lo stato del Sud Africa prevede espressamente, sin dal 2002, l’adozione sia da parte di persone singole, sia da parte di coppie dello stesso sesso.
Situazione analoga la troviamo in Asia, dove soltanto lo Stato di Israele insieme alla Cambogia, Cina (con talune restrizioni), Hong Kong, India, Kazakistan, Nepal, Thailandia, Vietnam, e le Filippine prevedono espressamente la possibilità di adottare in capo ai single.
L’adozione da parte di persone singole e di coppie omosessuali è inoltre prevista in Nuova Zelanda ed in gran parte della Federazione Australiana.
 

Approfondimento tematico

L’art 29 della nostra Costituzione recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
Semplificando, ci si riferisce all’idea storica di famiglia e delle relazioni costituite al suo interno, fondata su principi di vita materiale e spirituale, tali da rendere il nucleo familiare fondamentale per l’essere e la crescita corretta degli individui che ne fanno parte, in nome non solo dei rapporti di sangue ma anche di rapporti di saldo affetto.
In merito all’adozione, riguardo alla famiglia che deve andare a garantire l’interesse superiore del minore, bisogna chiedersi se sia giusto o meno considerare anche il caso di quella monoparentale, formata cioè da un unico genitore partendo dal dato di fatto che al giorno d’oggi con la diminuzione dei matrimoni (data anche dal superamento della regola dell’indissolubilità del matrimonio e considerata la rivoluzione del diritto di famiglia), l’aumento dei divorzi e delle convivenze, che incrinano sempre di più il concetto di matrimonio nonché quello unitario di famiglia, si può arrivare a considerare l’idea che tra famiglia legittima e quella di fatto ci siano punti di contatto tali da portare alla seguente considerazione: quella cioè che quando si parla di famiglia non ci si riferisca solo a quella fondata sul vincolo del matrimonio.
Per quanto attiene alla famiglia monoparentale, vale la pena soffermarsi sull’art 4, paragrafo II, del nuovo regolamento anagrafico, il quale recita: “una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
In ogni caso il concetto di famiglia si è andato via, via trasformando, intendendo la stessa come il “luogo degli affetti” e comprendendo così anche forme di famiglia diverse da quella naturale fondata sul vincolo del matrimonio.
Famiglie Arcobaleno è una associazione indipendente nata nel marzo 2005 ed e' composta da coppie o single omosessuali che hanno realizzato il proprio progetto di genitorialità, o che aspirano a farlo. Uomini o donne che hanno avuto i figli in una relazione eterosessuale e che, in seguito, scoprono o decidono di assumere la loro identità sessuale. Si trovano a fronteggiare problematiche analoghe a quelle delle coppie separate e delle famiglie ricomposte eterosessuali. Coppie omosessuali che desiderano un figlio e che pianificano la procreazione in coppia facendo ricorso alle tecniche di procreazione assistita all'estero, ad auto inseminazione con dono di gameti da parte di un amico, con surrogacy all'estero per le coppie di uomini e all'adozione, se cittadini o residenti di paesi che la permettono. Si confrontano con tematiche analoghe a quelle delle coppie eterosessuali sterili, ma a differenza di queste i loro figli non sono protetti dalla legge per ciò che non rientra nel legame biologico. Coppie o singoli omosessuali di sesso differente che fondano una famiglia insieme (genitorialità condivisa) e che organizzano il quotidiano come coppie eterosessuali separate, con affido congiunto. Singoli omosessuali che decidono, nei modi più vari, di diventare genitori. Si misurano con il vissuto dei genitori single. Le famiglie arcobaleno sono queste e molte altre. Famiglie fondate non sulla biologia, nemmeno sulla legge, purtroppo, ma sulla responsabilità assunta, l'impegno quotidiano, il rispetto, l'amore. La legge n.76 nel 2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, vietando però l’accesso all’adozione.
Ed è così che nel vuoto normativo sono i tribunali che, sempre nel considerare “il preminente interesse del minore” consentono l’accesso alla adozione particolare applicando l’art.44 della L.184/83 anche in via analogica. A questa interpretazione si è uniformata la Corte d’Appello di Firenze 4 ottobre 2012 nel pronunciare l’adozione in casi particolari di una bimba a favore del partner della madre che si era preso cura di lei fin dalla nascita. E’ la tutela del preminente interesse del minore a giustificare questa lettura della lettera d), tenuto conto che l’interesse del minore non può ricevere minor tutela per il fatto che i genitori convivono senza essere sposati. Verificato in concreto l’interesse del minore e l’idoneità dell’adottante, l’adozione deve essere concessa oltre che al coniuge del genitore, anche al suo convivente. L’adozione viene dichiarata intendendo l’impossibilità di affidamento preadottivo come impossibilità di diritto, per la mancanza dei presupposti dell’adozione di cui all’art. 7 l. 184. L’adozione, osserva la Corte “sigillando … un rapporto risalente addirittura alla nascita, può ‘soltanto’ proteggere le certezze affettive ed economiche della minore. Può soltanto arricchirla, garantendole verso (l’adottante) gli stessi diritti già naturalmente posseduti dal fratellino sotto il profilo assistenziale ed ereditario”. Di recente anche il tribunale dei minori di Venezia a maggio 2018 ha riconosciuto l’adozione piena ad una single di Verona che aveva adottato in Kenia una bambina. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 14007 del 31 maggio 2018, ha riconosciuto l’efficacia, nell'ordinamento italiano, dei provvedimenti francesi di adozione di due minori da parte di una coppia omosessuale. Due donne, una francese e l’altra italo francese, unite da una relazione sentimentale stabile e conviventi da diversi anni in Italia, si erano rivolte al Giudice al fine di sentir riconoscere le adozioni piene, con provvedimento della competente Autorità francese, di un bambino ed una bambina. Le richieste di trascrizione dei provvedimenti all'Ufficio di stato civile dei Comuni interpellati, non erano state tuttavia accolte, per essere il matrimonio avvenuto tra le due donne privo di effetti nell'ordinamento italiano, anche ai fini della filiazione; decisione confermata dal Tribunale in primo grado. La Corte d’appello, al contrario, aveva ritenuto le suddette adozioni, da parte di due madri coniugate validamente secondo la legge dello Stato di cittadinanza (Francia), non contrarie all'ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale.
Una decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione, secondo la seguente argomentazione: la Convenzione dell’Aja del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con Legge n. 476 del 1998, stabilisce che “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato dagli Stati membri solo se esso sia manifestamente contrario all'ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”. Il preminente interesse del minore, sulla base della normativa nazionale ed internazionale, il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica.
Nella specie le adozioni, su cui in Italia è sorta contestazione, interessano due donne coniugate e riguardano, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell’altra. Non risulta dunque esservi contrasto con quanto già dichiarato in altre occasioni dalla Corte di legittimità, secondo cui “la trascrizione nei registri di stato civile italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti, non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori”, tra i quali vi è quello secondo cui “l’adozione legittimante è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 6 Legge 184/1983”. Tantomeno potrebbe rilevare - si legge nel provvedimento- ai fini di escludere la compatibilità con l’ordine pubblico, il dato conseguente all’inserimento dei minori nel contesto di una famiglia costituita da una coppia omosessuale e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell’educazione. È in proposito sufficiente il richiamo ad altri pronunciamenti della medesima Corte, in ordine all’ininfluenza di meri pregiudizi ed alla non incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione di responsabilità genitoriali.
In conclusione, le sentenze di adozione nella specie pronunciate dal giudice francese, di cui si chiede il riconoscimento in Italia, non sono contrarie all'ordine pubblico italiano, valutato in relazione al preminente interesse dei minori ed alla stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali. Confermata dunque la statuizione di secondo grado e respinto il ricorso dei Comuni, obbligati pertanto alle relative trascrizioni.
Alla luce dell’evoluzione della famiglia e delle numerose pronunce dei tribunali, è necessario, seguendo il fondamentale precetto della nostra Carta Costituzionale e anche per adeguarci alla legge degli Stati UE, consentire di adottare, ai single, alle coppie di fatto, e ai soggetti delle unioni civili, per evitare che nel nostro Paese vi siano genitori di serie A e genitori di serie B.