Modifica del primo comma dell’art. 58 della Costituzione italiana

  • Pubblicato il 03 Aprile 2019
  • da IIS "Savoia Benincasa", Ancona
Modifica del primo comma dell’art. 58 della Costituzione italiana

Onorevoli Senatori! – Il disegno di legge che viene presentato intende modificare il primo comma dell’art. 58 della Costituzione, al fine di ridurre l’età minima degli elettori votanti a suffragio universale e diretto i senatori.
Il principio contenuto nel primo comma dell’art.58 della Costituzione italiana recita che “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età” e fu introdotto dall’Assemblea Costituente, al fine di garantire ai membri del Senato un elettorato in grado di poter esercitare il proprio diritto di voto con la giusta maturità e poter scegliere così i rappresentanti della Camera Alta.
Infatti il 3 settembre 1946 la Commissione per la Costituzione inizia la discussione generale sull’organizzazione Costituzionale dello Stato partendo dalla relazione degli onorevoli sull’importanza dell’età necessaria per votare.
Fino ad arrivare al 1947 quando vengono comunicati i testi definitivi del progetto costituzionale elaborato dalla commissione presieduta da Meuccio Ruini.
Dopo aver discusso delle modalità di elezione del Senato, senza però formulare testi definitivi di articoli, la seconda sottocommissione arriva alla definizione il 20 dicembre 1947 del testo coordinato, poi approvato definitivamente il 22 dicembre dello stesso anno.
La scelta dell’età elevata sarebbe dovuta essere indice di maggiore maturità degli elettori, visto anche che all’epoca della stesura della Costituzione la maggiore età si raggiungeva al ventunesimo anno di età.
Considerato che nel resto d’Europa l’elettorato attivo è quasi completamente stabilito al raggiungimento dei 18 anni di età, così come per l’elezione della Camera dei deputati, per le elezioni degli organi elettivi degli enti autarchici territoriali dello Stato italiano e per l’elezione diretta del Parlamento europeo, riteniamo opportuno che lo stesso criterio sia applicato per l’elezione del Senato della Repubblica.
Con la modifica proposta pensiamo che si possa diminuire la disaffezione alla politica spesso imputata alla fascia giovanile dell’elettorato.
Inoltre si potrebbe contrastare il continuo aumento dei non votanti grazie all’entusiasmo dei più giovani.

Art.1
Il primo comma dell’art.58 della Costituzione italiana “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età” è così sostituito “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età”.

 

il 08/04/2019
L. V. - ancona
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 1.1
All’ art. 1 comma 1 aggiungere dopo l’espressione “suffragio universale e diretto”: la dicitura “con il sistema maggioritario a turno unico”.
Respinto
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 08/04/2019
L. I. - Ancona
ha proposto il seguente emendamento:
EMENDAMENTO 1.2
All’ art. 1 comma 1 aggiungere dopo l’espressione “suffragio universale e diretto”: la dicitura “con il sistema maggioritario a doppio turno”.
Respinto
  • Voti totali: 2
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! – Il disegno di legge che viene presentato intende modificare il primo comma dell’art. 58 della Costituzione, al fine di ridurre l’età minima degli elettori votanti a suffragio universale e diretto i senatori.
Il principio contenuto nel primo comma dell’art.58 della Costituzione italiana recita che “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età” e fu introdotto dall’Assemblea Costituente, al fine di garantire ai membri del Senato un elettorato in grado di poter esercitare il proprio diritto di voto con la giusta maturità e poter scegliere così i rappresentanti della Camera Alta.
Infatti il 3 settembre 1946 la Commissione per la Costituzione inizia la discussione generale sull’organizzazione Costituzionale dello Stato partendo dalla relazione degli onorevoli sull’importanza dell’età necessaria per votare.
Fino ad arrivare al 1947 quando vengono comunicati i testi definitivi del progetto costituzionale elaborato dalla commissione presieduta da Meuccio Ruini.
Dopo aver discusso delle modalità di elezione del Senato, senza però formulare testi definitivi di articoli, la seconda sottocommissione arriva alla definizione il 20 dicembre 1947 del testo coordinato, poi approvato definitivamente il 22 dicembre dello stesso anno.
La scelta dell’età elevata sarebbe dovuta essere indice di maggiore maturità degli elettori, visto anche che all’epoca della stesura della Costituzione la maggiore età si raggiungeva al ventunesimo anno di età.
Considerato che nel resto d’Europa l’elettorato attivo è quasi completamente stabilito al raggiungimento dei 18 anni di età, così come per l’elezione della Camera dei deputati, per le elezioni degli organi elettivi degli enti autarchici territoriali dello Stato italiano e per l’elezione diretta del Parlamento europeo, riteniamo opportuno che lo stesso criterio sia applicato per l’elezione del Senato della Repubblica.
Con la modifica proposta pensiamo che si possa diminuire la disaffezione alla politica spesso imputata alla fascia giovanile dell’elettorato.
Inoltre si potrebbe contrastare il continuo aumento dei non votanti grazie all’entusiasmo dei più giovani.

Art.1
Il primo comma dell’art.58 della Costituzione italiana “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età” è così sostituito “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età”.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

Normativa vigente in Italia: In base all’art. 58 primo comma della Costituzione italiana “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.”

Le elezioni politiche italiane, sono le elezioni politiche che in Italia eleggono il Parlamento della Repubblica. Sono regolate dalla legge n.165 del 3 novembre 2017 (Rosatellum). È un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario: 37% dei seggi assegnati mediante sistema maggioritario uninominale, 61% in collegi plurinominali con sistema proporzionale e clausola di sbarramento al 3% su base nazionale. Il restante 2% dei seggi è destinato al collegio estero. Si svolgono ogni cinque anni oppure per scioglimento anticipato delle Camere. In seguito alle elezioni, si rinnova anche il Governo, che deve ottenere l'appoggio della maggioranza in ciascuna camera del Parlamento.
Le elezioni politiche sono precedute da un periodo di trenta giorni detto campagna elettorale, per il quale la legge stabilisce alcuni princìpi che dovrebbero favorire un'equa e appropriata visibilità a tutti i principali partiti o movimenti politici (par condicio). Nel frattempo viene messa in moto la cosiddetta "macchina elettorale" costituita dagli uffici elettorali dei comuni, dalle Prefetture e dall'ufficio elettorale centrale del Ministero dell'Interno. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è fatto divieto di diffondere sondaggi di voto. Il giorno che precede le elezioni entra in vigore il silenzio elettorale e, contemporaneamente, si costituiscono nei luoghi adibiti gli uffici elettorali di sezione, costituiti da un presidente, da un segretario e da quattro scrutatori. Usualmente più sezioni elettorali sono raggruppate in singoli edifici pubblici (generalmente scuole) e vengono presidiate per tutta la durata delle elezioni da rappresentanti delle forze armate e di polizia.
Per quanto riguarda le elezioni europee, esse sono disciplinate dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti legislativi successivi, tra cui la L. 10/2009, che ha introdotto una soglia di sbarramento. È un sistema proporzionale puro: “L'Ufficio elettorale nazionale divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale.” Possono votare i cittadini residenti nei Paesi membri dell’Unione che siano iscritti nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza; la richiesta deve essere presentata nei 90 giorni prima delle elezioni.

Normativa vigente in Spagna: Il diritto di suffragio attivo può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2 LOREG, da tutti gli spagnoli che abbiano raggiunto la maggiore età e che non rientrino in una delle categorie a cui tale esercizio è interdetto.
Il sistema elettorale spagnolo è disciplinato dalla legge 2/2011. I 350 membri del Congresso dei Deputati sono eletti con un sistema proporzionale, ma con un’importante correzione a livello provinciale. Infatti, ciascuna delle 50 province spagnole deve avere necessariamente almeno due deputati e quindi la divisione proporzionale dei voti si effettua solo su 250 parlamentari. La soglia di sbarramento è al 3 %. La legge elettorale ha subito alcune modifiche dal 1977, l’anno del ritorno del paese alla democrazia: la sua conseguenza principale è che le aree meno popolate della Spagna sono sovra rappresentate.
Per quanto riguarda le elezioni europee, esse sono disciplinate dalla legge del 5 Aprile del 1991. È un sistema elettorale proporzionale con listino bloccato.
Normativa vigente in Belgio: Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione belga, sono elettori coloro che hanno compiuto il 18° anno d’età e che non si trovino in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla legge.
 Il sistema elettorale belga, è un sistema di tipo proporzionale. Il metodo adottato è quello D’Hondt con voto di preferenza in 3 circoscrizioni plurinominali (Fiandre, Vallonia e Bruxelles) e 2 collegi elettorali (francesi e olandesi). Si applicava il voto maggioritario per il senatore della comunità germanofona; 20 sono nominati dai parlamenti delle comunità linguistiche in proporzione alla rappresentanza delle varie liste partitiche presenti in ogni consiglio e 10 erano cooptati sia dai membri eletti direttamente
sia da quelli eletti indirettamente. In base all'art. 72 della Costituzione belga, i figli del Re o, in loro mancanza, i discendenti belgi del ramo della famiglia reale designato a regnare sono, di diritto, senatori all'età di diciotto anni.

Per quanto riguarda le elezioni politiche europee, esse sono disciplinate dalla legge del 26 aprile del 1994. Il Belgio elegge 21 deputati. Il territorio è diviso in tre circoscrizioni elettorali differenti. La regione francese e quella fiamminga eleggono rispettivamente 12 e 8 deputati con un sistema proporzionale. La regione germanofona elegge un solo candidato con metodo maggioritario.

 

Approfondimento tematico

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