Sport4All: il Pass Nazionale Smart per il diritto universale allo sport dei minori con gamification

  • Anno scolastico 2025-2026
  • Presentato da Istituti Tecnici Vito Sante Longo, Monopoli (Bari)

Dati ISTAT/CONI 2023-2025 mostrano una crescente riduzione dell’attività fisica pari al -28% di praticanti tra minori 6-18 anni post-pandemia. La nostra proposta di legge ha quindi l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e sportiva tra i minori in età scolare, riconoscendo lo sport come strumento essenziale per lo sviluppo psicofisico, l’inclusione sociale e la prevenzione di comportamenti a rischio, oltre che come spazio educativo e di cittadinanza attiva. 
Il nostro disegno di legge si propone l’istituzione di “Sport4All”, un pass digitale nazionale per ragazzi dai 6 ai 17 anni, volto a garantire l’accesso quasi gratuito alle attività sportive, con premialità e agevolazioni basate sul rendimento scolastico .

 

Sport4All: il Pass Nazionale Smart per il diritto universale allo sport dei minori con gamification

SINTESI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA

I. Inquadramento del fenomeno

La progressiva riduzione della pratica sportiva tra i minori in età scolare costituisce un fenomeno di rilevanza costituzionale, incidendo direttamente sul diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione e sul principio di eguaglianza sostanziale espresso dall’articolo 3 della medesima. I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (Statistiche sullo sport e l’attività fisica 2023–2025) evidenziano una contrazione strutturale della pratica sportiva regolare nella fascia 6–18 anni. Il fenomeno dell’abbandono precoce della pratica sportiva — il cosiddetto dropout — assume rilievo critico nella fascia 12–16 anni, in corrispondenza della transizione alla scuola secondaria di primo grado. In questa finestra temporale, identificata dalla letteratura scientifica di settore come momento di massima vulnerabilità motivazionale, l’interruzione della pratica sportiva è associata a un rischio più elevato di inattività fisica cronica in età adulta, con conseguenze documentate su obesità, patologie cardiovascolari e benessere psicologico.

Sul piano internazionale, il Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030 dell’OMS raccomanda ai minori almeno sessanta minuti giornalieri di attività fisica moderata o intensa. I dati dell’OMS e le statistiche italiane indicano che solo una quota minoritaria di adolescenti e minori rispetta questa raccomandazione con regolarità, con conseguenti tassi di inattività fisica tra i più elevati in Europa.

Il DDL «Istituzione del pass sportivo nazionale digitale per i minori in età scolare e disciplina del relativo sistema di incentivazione alla pratica sportiva» si inserisce nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare del Goal 3 (salute e benessere) e del Goal 4 (istruzione di qualità), richiamati dall’art. 1, comma 2, lettera d), in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Le esperienze regionali di Puglia, Campania e Sicilia, che hanno introdotto a favore dei minori sistemi di voucher sportivi legati all’ISEE, costituiscono un riferimento metodologico significativo, ma presentano limiti di copertura territoriale e di continuità. È da queste esperienze che il DDL prende le mosse, proponendo un intervento normativo nazionale, strutturale e non episodico, in grado di garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio e di introdurre una leva motivazionale digitale, guidata da punti attività e punti merito, che le misure di sola agevolazione economica non sono in grado di garantire, in continuità con quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge.

La correlazione tra pratica sportiva continuativa e rendimento scolastico, richiamata nella Relazione illustrativa, indica un potenziale effetto positivo anche sulle performance accademiche dei beneficiari, coerente con le finalità di valorizzazione del merito di cui all’art. 1, comma 2, lettera b).

II. Strumenti di rilevazione

Al fine di ancorare le scelte normative a dati oggettivi e verificabili, l’indagine conoscitiva si è avvalsa di due strumenti complementari, approvati in sessione plenaria dalla Commissione e condotti nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Sopralluoghi presso strutture sportive. La Sottocommissione «Indagine e dati» ha effettuato sopralluoghi presso quattro strutture del territorio, selezionate in modo da rappresentare le principali tipologie di soggetti destinatari della convenzione di cui all’art. 6 del DDL: una società sportiva dilettantistica (calcio), un’associazione sportiva dilettantistica (pallavolo), un impianto comunale a gestione privata (piscina) e una palestra privata (fitness e ginnastica artistica). Per ciascuna struttura è stata compilata una griglia strutturata articolata su tre aree tematiche: costi di iscrizione e frequenza, andamento delle iscrizioni nel corso dell’anno scolastico, tasso e motivazioni dell’abbandono.

I dati rilevati evidenziano un range di costo annuo compreso tra 280 e 650 euro per disciplina, con rette mensili tra 35 e 90 euro. Tutte e quattro le strutture registrano un picco di iscrizioni in settembre e una contrazione progressiva tra novembre e marzo. L’abbandono si concentra prevalentemente nella fascia 12–16 anni: tre strutture su quattro indicano le difficoltà economiche familiari come prima causa dichiarata di interruzione della frequenza. I dati raccolti sono stati classificati come fonte primaria di tipo qualitativo-quantitativo a base locale e utilizzati come elemento integrativo, e non autonomamente generalizzabile, delle fonti statistiche istituzionali ISTAT e CONI.

Questionario campionario. La Commissione ha integrato i dati dei sopralluoghi con un’indagine campionaria rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Monopoli. Il questionario anonimo, somministrato tramite Google Form e veicolato attraverso i dirigenti scolastici, ha raccolto 712 risposte valide da studenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni nei mesi di marzo-aprile 2026. Lo strumento, articolato in 20 domande suddivise in tre sezioni tematiche, è stato testato preventivamente dai componenti della Commissione e approvato in sessione plenaria. La Commissione dichiara i seguenti limiti metodologici: il campione è circoscritto al territorio di Monopoli e non è statisticamente rappresentativo a livello nazionale; tale limite è compensato dalla coerenza qualitativa dei risultati con i dati ISTAT e CONI a livello nazionale, in particolare rispetto alla centralità della barriera economica e al rischio di abbandono nella fascia 12–16 anni.

III. Risultati dell’indagine campionaria

Sezione 1 — Accesso economico allo sport. Il 61 per cento dei rispondenti dichiara di praticare attualmente almeno un’attività sportiva organizzata, mentre il restante 39 per cento non pratica alcuna attività regolare. Tra questi ultimi, il 54 per cento indica il costo delle iscrizioni come ostacolo principale, dato coerente con le evidenze ISTAT sulla correlazione tra reddito familiare e pratica sportiva. Il 23 per cento dei rispondenti riferisce di aver interrotto la pratica nel corso degli ultimi due anni: di questi, il 58 per cento attribuisce l’abbandono a ragioni economiche, il 21 per cento a motivi legati al carico scolastico e il restante 21 per cento alla carenza di stimoli motivazionali. La convergenza tra il dato locale e le rilevazioni nazionali conferma che la barriera economica non costituisce una specificità territoriale, ma una condizione strutturale che richiede una risposta legislativa uniforme. L’82 per cento degli studenti non praticanti dichiara che inizierebbe o riprenderebbe un’attività se i costi fossero azzerati o ridotti: tale dato misura direttamente la domanda potenziale che il DDL intende liberare, garantendo la Modalità Completa a tutti i minori della scuola primaria e, subordinatamente al conseguimento di una valutazione media pari o superiore a 8/10, ai minori della scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 3, comma 1, lettere a) e b)).

Sezione 2 — Strumenti digitali e propensione al sistema di incentivazione. Il 94 per cento dei rispondenti dispone di smartphone e connessione internet stabile, attestando la piena fattibilità dell’infrastruttura digitale prevista dall’art. 5 del DDL. Il restante 6 per cento, privo di connettività adeguata — corrispondente a circa 43 rispondenti su 712 — ha reso necessaria la previsione della versione ridotta tramite SMS e codice USSD di cui all’art. 5, comma 4, al fine di evitare che il divario digitale si traducesse in un’ulteriore forma di esclusione. Il 78 per cento esprime interesse per un sistema di accumulo punti legato alla costanza e alla continuità delle presenze in allenamento. Quanto alle tipologie di premi preferiti, il 44 per cento indica beni e servizi eco-sostenibili, il 35 per cento premi materiali convenzionali e il 21 per cento attività gratuite extra, come escursioni, ingressi a eventi sportivi e parchi naturali; tale distribuzione ha orientato la composizione del catalogo premi di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), privilegiando la coerenza con i valori di sostenibilità ambientale richiamati dall’Agenda 2030.

Sezione 3 — Merito scolastico e accesso al pass. Il 67 per cento dei rispondenti valuta positivamente il legame tra media scolastica e accesso gratuito allo sport per i minori della scuola secondaria, riconoscendone il carattere di responsabilizzazione progressiva. Il 18 per cento esprime preferenza per un criterio basato sull’ISEE e il 15 per cento per l’accesso universale incondizionato. Tra i favorevoli al criterio del merito, il 71 per cento ritiene la soglia di 8/10 conseguibile con un impegno scolastico ordinario, confermando la calibrazione operata dall’art. 3, comma 1, lettera b), che non configura un requisito di eccellenza, bensì uno standard compatibile con un percorso scolastico regolare. Nella sezione dedicata alla funzione «Segnala Disagio», il 28 per cento degli intervistati la ritiene utile, il 58 per cento dichiara che la utilizzerebbe solo in presenza di anonimato e il 14 per cento non sa esprimere un’opinione. Tali risultati evidenziano che la fiducia nel sistema di segnalazione dipende in modo centrale dalla protezione dell’identità del minore, confermando la scelta del DDL di prevedere, all’art. 5, comma 2, lettera d), una funzione con collegamento diretto al numero verde 114, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e con garanzia di anonimato del segnalante.

IV. Coerenza tra indagine e articolato normativo

Ogni scelta normativa rilevante del DDL trova nella presente indagine una corrispondente evidenza empirica. La prevalenza delle difficoltà economiche tra le cause di abbandono — 58 per cento dei casi dichiarati — ha confermato la necessità di garantire l’accesso gratuito incondizionato ai minori della scuola primaria attraverso la Modalità Completa (art. 3, comma 1, lettera a)) e di introdurre, per la scuola secondaria, una gratuità premiale subordinata al conseguimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 (art. 3, comma 1, lettera b)). L’elevata disponibilità tecnologica del campione — 94 per cento — ha validato la scelta dell’app quale infrastruttura centrale del sistema, mentre il 6 per cento privo di connettività ha reso necessaria la versione ridotta via SMS/USSD (art. 5, comma 4). La preferenza per i premi eco-sostenibili — 44 per cento — ha determinato la composizione del catalogo (art. 5, comma 2, lettera c)). La disponibilità degli studenti ad attivare la funzione «Segnala Disagio», condizionata dalla garanzia di anonimato, ha motivato la configurazione protetta di questa funzione (art. 5, comma 2, lettera d) e art. 9, comma 3). Il consenso maggioritario sul criterio del merito — 67 per cento — ha confortato la calibrazione della soglia di accesso alla Modalità Completa per i minori della scuola secondaria (art. 3, comma 1, lettera b)).

V. Impatto atteso dell’intervento

I dati dell’indagine, letti in coerenza con le stime contenute nella Relazione illustrativa, consentono di delineare il perimetro dell’impatto potenziale del DDL. Il sistema è atteso raggiungere, a regime, una platea di circa quattro milioni di minori iscritti alla scuola primaria e secondaria, dando attuazione concreta alle finalità di accesso universale e di responsabilizzazione progressiva previste dall’art. 1, comma 2, lettere a) e b). L’incremento della pratica sportiva regolare, derivante dall’eliminazione della barriera economica, produrrebbe effetti misurabili sulla spesa sanitaria pubblica correlata a obesità e patologie cardiovascolari in età giovanile, in linea con gli obiettivi del Goal 3 dell’Agenda 2030 richiamati dall’art. 1, comma 2, lettera d).

Il sistema di incentivazione digitale di cui all’art. 5, agendo contestualmente sulla componente economica e su quella motivazionale — identificata dall’indagine come causa del 21 per cento degli abbandoni — introduce una leva di fidelizzazione che le misure di sola agevolazione economica, incluse quelle regionali già in vigore, non sono in grado di garantire. La correlazione tra pratica sportiva continuativa e rendimento scolastico, richiamata nella Relazione illustrativa, indica un potenziale effetto positivo anche sulle performance accademiche dei beneficiari, coerente con le finalità di valorizzazione del merito di cui all’art. 1, comma 2, lettera b).

La funzione «Segnala Disagio» di cui all’art. 5, comma 2, lettera d), trasformando ogni accesso sportivo in un possibile punto di contatto con la rete di protezione sociale, configura il pass non come semplice strumento di agevolazione economica, bensì come presidio attivo di tutela del minore. Tale impostazione è coerente con il mandato costituzionale degli articoli 2, 3 e 32, richiamati dall’art. 1, e con i principi di non discriminazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepiti dall’art. 3, comma 3, contribuendo così a integrare la dimensione sanitaria, educativa e sociale dell’intervento normativo.

In coda al presente elaborato si allega il link al video prodotto. Tale risorsa, per un errore materiale, non era stata inclusa nel decimo e ultimo post del diario di bordo; la presente integrazione mira pertanto a perfezionare e completare la documentazione già trasmessa. 

https://drive.google.com/file/d/1pbK0tA1GVveJIUkfmDSk0Gl8fVNoxIBj/view?usp=drivesdk 

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 10 — MONTAGGIO DEL VIDEO, REVISIONE FINALE E PUBBLICAZIONE SULLA PIATTAFORMA Aprile–Maggio 2026

    Produzione del video illustrativo
    La Sottocommissione «Comunicazione e video» ha prodotto il video illustrativo di massimo tre minuti richiesto al punto 3.2 del bando. La struttura del video è stata progettata per mostrare il percorso completo dell'utente nell'app Sport4All, dalla …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 9 — PROTOTIPO DELL'APP SPORT4ALL E VIDEO ILLUSTRATIVO Marzo- Aprile 2026 — Laboratorio di Informatica, Laboratorio di Robotica, Palestra

    L’ultima fase del progetto ha riguardato la trasposizione tecnica delle prescrizioni legislative in un’infrastruttura digitale. Lo sviluppo dell'App Sport4All è stato concepito come un pilastro strategico dell'intero impianto normativo, superando la dimensione di mera implementazione software per configurarsi come una …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 8 — REDAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE Febbraio–Marzo 2026 — Sessioni settimanali di commissione - Aula Magna

    Conclusa la fase di verifica empirica, la Sottocommissione “Normativa e DDL” ha proceduto alla trasposizione delle istanze rilevate in un testo normativo rigoroso. Questa fase ha visto la simulazione dei lavori della 7ª Commissione Permanente del Senato, durante la quale …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 7 — SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO Marzo- aprile 2026

    Il link al questionario è stato trasmesso tramite i dirigenti scolastici alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Monopoli. Il periodo di raccolta è durato tre settimane. Sono state raccolte 712 risposte valide da studenti di …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 6 — ESECUZIONE SUL CAMPO: SOPRALLUOGHI PRESSO STRUTTURE SPORTIVE Febbraio -marzo 2026

    La Sottocommissione «Indagine e dati» ha condotto sopralluoghi presso quattro strutture sportive del territorio selezionate in modo da rappresentare le principali tipologie di soggetti destinatari della convenzione di cui all'art. 6 del DDL: una società sportiva dilettantistica (calcio), un'associazione sportiva …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 5 — AMMISSIONE ALLA SECONDA FASE SELETTIVA, CRONOPROGRAMMA DEL PIANO DI LAVORO, PREPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INDAGINE Gennaio 2026 - Laboratorio di Robotica

    A seguito della comunicazione inerente al superamento della prima fase selettiva, la Commissione, riunitasi in sessione plenaria straordinaria, ha formalmente avviato la programmazione delle attività relative alla seconda fase del progetto, definendo il cronoprogramma degli incontri e le relative scadenze …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 4 — SCHEMA DEL PROGETTO — ISCRIZIONE AL CONCORSO Dicembre 2025 - Laboratorio Sistemi e Reti- Aula virtuale Google MEET

    A seguito dell'analisi delle fonti condotta con il supporto dei docenti di diritto delle rispettive classi, i risultati sono stati condivisi in sede di riunione plenaria. Tale confronto è stato finalizzato alla sintesi dei contenuti e alla stesura dello schema …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 3 — RICERCA NORMATIVA E SELEZIONE DELLE FONTI Novembre 2025 — Laboratorio Sistemi e reti

    Prima di avviare la ricerca, la sottocommissione ha stabilito in sessione plenaria i criteri con cui selezionare e valutare le fonti:
    Ufficialità e verificabilità: preferenza per fonti istituzionali primarie (testi normativi vigenti, database statistici ufficiali, documenti parlamentari).
    Aggiornamento: preferenza per …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 2 — COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI Ottobre 2025 — Aula magna e Aula STEM

    Al fine di istruire la materia oggetto del disegno di legge, la Commissione ha proceduto alla costituzione formale del proprio assetto organizzativo interno in conformità alle competenze della 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo …

  • 03 Maggio 2026
    A. P. - Monopoli (BA)

    POST 1 — AVVIO DEL PROGETTO E SELEZIONE DEL TEMA Ottobre 2025 — Aula Magna e Laboratorio Sistemi e reti

    In occasione della prima riunione plenaria delle classi selezionate, la docente referente ha illustrato il Progetto-Concorso «Dentro il Senato. Conoscere, discutere, deliberare», promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico 2025-2026. …

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al Disegno di Legge «Istituzione del pass sportivo nazionale digitale per i minori in età scolare e disciplina del relativo sistema di incentivazione alla pratica sportiva»

I. PREMESSA E CONTESTO

Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza che la sedentarietà giovanile rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica del nostro tempo. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, una quota significativa dei minori italiani non pratica alcuna attività fisica regolare, con conseguenze documentate sul benessere fisico, psicologico e sullo sviluppo cognitivo. Tale fenomeno colpisce con particolare intensità le fasce sociali più vulnerabili, nelle quali il costo delle iscrizioni alle attività sportive costituisce un ostacolo economico insormontabile.

L'accesso allo sport è, a tutti gli effetti, una componente essenziale del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, nonché espressione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3. L'intervento legislativo si inserisce altresì nel quadro degli impegni internazionali assunti dall'Italia con l'adesione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con riferimento al Goal 3 (salute e benessere) e al Goal 4 (istruzione di qualità), nonché in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Il disegno di legge si propone di superare i limiti degli interventi settoriali fin qui adottati — consistenti in misure di agevolazione legate all'ISEE o in incentivi a carattere regionale — attraverso uno strumento universale, digitale e strutturato, capace di raggiungere tutti i minori sul territorio nazionale, indipendentemente dalla condizione economica della famiglia di appartenenza.

II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Il disegno di legge persegue quattro obiettivi fondamentali, tra loro strettamente connessi.

Universalità dell'accesso. L'istituzione del Pass SPORT4all garantisce a tutti i minori iscritti alla scuola primaria l'accesso gratuito e incondizionato alle strutture sportive convenzionate. Per i minori della scuola secondaria, la gratuità premiale costituisce incentivo al merito scolastico, secondo un modello che valorizza l'impegno accademico come condizione di responsabilizzazione progressiva.

Riduzione delle diseguaglianze. Il meccanismo della Modalità Ridotta assicura che nessun minore sia escluso dal sistema: anche in assenza del requisito di merito, il titolare mantiene l'accesso alle funzionalità di monitoraggio, incentivazione digitale e accumulo punti, con la possibilità concreta di riscattare premi e partecipare alle classifiche scolastiche.

Digitalizzazione e innovazione. L'app costituisce l'infrastruttura tecnologica centrale del sistema: non un mero strumento di validazione degli accessi, ma una piattaforma integrata che combina incentivazione gamificata, tutela del minore, personalizzazione dell'offerta sportiva e raccolta digitale delle certificazioni. La versione ridotta via SMS e USSD garantisce l'inclusione anche dei nuclei familiari privi di connessione stabile.

Sostenibilità del sistema. Le agevolazioni fiscali alle strutture convenzionate, graduate in base agli accessi registrati, creano un meccanismo virtuoso di adesione progressiva da parte del mondo sportivo dilettantistico e degli enti del Terzo settore. Il monitoraggio semestrale previsto dall'articolo 8 consente di adeguare le risorse all'effettivo utilizzo del sistema, evitando inefficienze allocative.

III. ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

Capo I — Disposizioni generali (artt. 1–2)

L'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento e il suo oggetto, identificando nel Pass SPORT4all lo strumento centrale di attuazione. Le finalità sono declinate in quattro lettere che ne delineano il perimetro applicativo: dall'accesso gratuito per i minori della primaria, alla valorizzazione del merito per i livelli scolastici successivi, alla costruzione di una rete nazionale di strutture convenzionate, fino alla promozione di stili di vita sani in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

L'articolo 2 raccoglie le definizioni necessarie alla corretta interpretazione del testo. Si segnala in particolare la nozione di «struttura convenzionata», che comprende tanto i soggetti del mondo sportivo dilettantistico e del Terzo settore quanto i gestori privati di impianti e gli enti pubblici, al fine di massimizzare l'offerta disponibile sul territorio. La definizione di «sistema di incentivazione digitale» rinvia per completezza all'articolo 5, evitando ridondanze nel testo.

Capo II — Soggetti beneficiari e criteri di accesso (art. 3)

L'articolo 3 costituisce il nucleo della disciplina soggettiva del pass. La scelta di articolare il beneficio in due modalità — Completa e Ridotta — risponde all'esigenza di coniugare universalità e responsabilizzazione progressiva. La Modalità Completa è riconosciuta senza condizioni a tutti i minori della scuola primaria, in considerazione della giovane età e dell'opportunità di radicare precocemente l'abitudine alla pratica motoria.

Per i minori della scuola secondaria, il conseguimento della valutazione media pari o superiore a 8/10 nell'anno precedente costituisce presupposto per la gratuità. Il soglia è calibrata in modo da risultare raggiungibile con un impegno scolastico regolare, senza configurarsi come requisito di eccellenza. Il comma 2 disciplina la fase di transizione per i minori al primo anno della secondaria di primo grado, garantendo un accesso graduale al sistema.

Il comma 3 introduce una deroga in favore dei minori con disabilità certificata, ai quali è riconosciuta la Modalità Completa indipendentemente dalla valutazione scolastica. La disposizione si pone in linea con i principi di non discriminazione e di pari opportunità nell'accesso allo sport, richiamati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Capo III — Il pass e l'app (artt. 4–5)

L'articolo 4 definisce la natura giuridica del pass come documento digitale personale e non cedibile, con validità annuale coincidente con l'anno scolastico. Il formato esclusivamente digitale risponde a criteri di efficienza amministrativa e di riduzione dei costi di emissione e distribuzione.

L'articolo 5 disciplina l'app e il sistema di incentivazione digitale, articolato in sei funzionalità. Il meccanismo dei punti attività e dei punti merito crea un sistema di gamification che incentiva tanto la costanza nella pratica sportiva quanto il rendimento scolastico. I riconoscimenti tematici e le classifiche per classe e per istituto introducono una dimensione collettiva che favorisce la coesione del gruppo e il senso di appartenenza.

Il catalogo premi, composto esclusivamente da beni e servizi eco-sostenibili, persegue un duplice scopo: da un lato, assicurare che i benefici materiali del sistema siano coerenti con i valori di sostenibilità ambientale promossi dall'Agenda 2030; dall'altro, evitare che la logica premiale si traduca in un incentivo al consumismo.

La funzione «Segnala Disagio» rappresenta un elemento qualificante del sistema, nella misura in cui trasforma il pass da semplice strumento di accesso in un presidio attivo di tutela del minore. Il collegamento diretto al numero verde 114 e alle linee di assistenza psicologica convenzionate, garantendo al contempo il pieno anonimato del segnalante, consente di intercettare situazioni di vulnerabilità che altrimenti resterebbero invisibili ai servizi di protezione sociale.

Capo IV — Strutture convenzionate e agevolazioni fiscali (artt. 6–7)

Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente le condizioni di accesso al sistema per le strutture sportive e il regime di agevolazione fiscale loro riservato. La convenzione con il Ministero per lo sport e i giovani costituisce il meccanismo di selezione e accreditamento delle strutture, garantendo standard minimi di sicurezza e qualità.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, proporzionali al numero di accessi registrati, sono concepite come strumento di stimolo all'adesione e di riconoscimento dell'apporto sociale delle strutture convenzionate. La determinazione delle modalità di calcolo è demandata a decreto ministeriale, al fine di consentire il necessario adattamento alle specificità del settore sportivo dilettantistico.

Capo V — Copertura finanziaria (art. 8)

L'articolo 8 prevede una dotazione di 100 milioni di euro per il 2026 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2027, a copertura dell'intero sistema. Lo scaglionamento temporale riflette la gradualità dell'avvio: il primo anno è dedicato alla predisposizione dell'infrastruttura digitale, alla costruzione della rete di strutture convenzionate e al rilascio progressivo dei pass.

Il monitoraggio semestrale previsto dal comma 2 consente di verificare l'effettivo utilizzo delle risorse e di rimodulare le dotazioni in caso di andamento degli accessi superiore alle previsioni, attraverso gli ordinari strumenti legislativi di integrazione.

Capo VI — Protezione dei dati, monitoraggio e sanzioni (artt. 9–11)

L'articolo 9 assicura la piena conformità del sistema al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo n. 196 del 2003. L'espressa indicazione del Ministero per lo sport e i giovani quale titolare del trattamento e il divieto assoluto di cessione dei dati a terzi o di loro utilizzo per finalità commerciali costituiscono garanzie fondamentali a protezione dei minori. Misure di sicurezza rafforzate sono previste per i dati relativi alle segnalazioni di disagio, in ragione della loro particolare sensibilità.

L'articolo 10 affida al CONI e all'ISTAT il monitoraggio annuale sull'attuazione della legge, con obbligo di relazione parlamentare entro il 30 giugno di ogni anno. La previsione di una valutazione complessiva dell'impatto della legge entro tre anni dall'entrata in vigore risponde al principio di revisione periodica degli interventi pubblici, consentendo al legislatore di disporre di dati empirici aggiornati per le eventuali modifiche normative.

L'articolo 11 stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 5.000 euro per l'utilizzo del pass in violazione delle disposizioni della legge, con clausola di riserva per le fattispecie penalmente rilevanti. Il regime sanzionatorio è calibrato in modo da assicurare effettività deterrente senza risultare sproporzionato rispetto alla natura delle violazioni.

Capo VII — Disposizioni finali (artt. 12–14)

L'articolo 12 conferisce al Ministro per lo sport e i giovani la delega ad adottare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore, i decreti attuativi necessari a rendere operativo il sistema. Le materie oggetto di delegificazione — requisiti tecnici delle strutture, modalità di rilascio del pass, specifiche dell'app, certificazione del requisito scolastico — sono quelle che richiedono un livello di dettaglio tecnico incompatibile con la sede legislativa, nonché un aggiornamento periodico in risposta all'evoluzione tecnologica e organizzativa del settore.

L'articolo 13 disciplina il coordinamento con la legge n. 86 del 2019 in materia di ordinamento sportivo e chiarisce la non cumulabilità del pass con altri benefici pubblici aventi identica finalità, prevenendo duplicazioni di risorse a favore degli stessi soggetti.

L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IV. COMPATIBILITÀ ORDINAMENTALE E COSTITUZIONALE

Il provvedimento si pone in coerenza con il quadro costituzionale. Il richiamo agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione nell'articolo 1 ne individua la base giuridica nella tutela della persona, nell'eguaglianza sostanziale e nel diritto alla salute. L'articolo 117 Cost. attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni la materia dello sport e la tutela della salute: il presente disegno di legge interviene con norme di principio e con la previsione di un sistema uniforme a livello nazionale, lasciando alle Regioni e agli enti locali spazi di integrazione e valorizzazione delle specificità territoriali.

La scelta di non cumulare il pass con i voucher sportivi già previsti da alcune Regioni (art. 13, comma 2) risponde al principio di leale collaborazione istituzionale e evita sovrapposizioni che potrebbero ingenerare disparità di trattamento tra minori residenti in Regioni diverse.

Il trattamento dei dati personali dei minori è conforme alle prescrizioni del GDPR e alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di minori online, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati e alle misure di sicurezza rafforzate per le categorie di dati sensibili.

V. IMPATTO ATTESO

Si stima che il sistema possa raggiungere, a regime, oltre quattro milioni di minori iscritti alla scuola primaria e secondaria, con un tasso di adesione progressivamente crescente man mano che la rete delle strutture convenzionate si consolida sul territorio. L'incremento atteso della pratica sportiva regolare è destinato a produrre effetti positivi sulla salute pubblica, riducendo i costi sanitari associati a obesità, sovrappeso e patologie cardiovascolari in età giovanile.

Il sistema di incentivazione digitale, integrando la dimensione sportiva con quella scolastica, è atteso produrre un impatto positivo anche sul rendimento accademico, contribuendo alla costruzione di abitudini di vita sane e alla formazione di cittadini consapevoli, fisicamente attivi e orientati verso i valori della sostenibilità ambientale.

La funzione «Segnala Disagio» introduce un canale di tutela innovativo, capace di intercettare precocemente situazioni di vulnerabilità e di attivare la rete dei servizi di protezione sociale con modalità accessibili e non stigmatizzanti per i minori.

 

DISEGNO DI LEGGE «Istituzione del pass sportivo nazionale digitale per i minori in età scolare e disciplina del relativo sistema di incentivazione alla pratica sportiva»

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge istituisce il pass sportivo nazionale digitale per i minori, denominato «Pass SPORT4all», e ne disciplina il sistema di incentivazione alla pratica sportiva e motoria.

2. Le disposizioni della presente legge sono volte a garantire l'esercizio del diritto alla salute e al benessere psicofisico dei minori, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, al fine di:

a) garantire l'accesso gratuito all'attività fisica e sportiva a tutti i minori residenti nel territorio nazionale iscritti alla scuola primaria;

b) valorizzare il merito scolastico quale presupposto per la responsabilizzazione dei minori iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado; a tal fine, il sistema di incentivazione digitale di cui all'articolo 5 definisce i requisiti di profitto scolastico il cui raggiungimento costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'esonero totale dai costi di iscrizione e frequenza alle attività sportive;

c) costituire una rete nazionale di strutture sportive convenzionate, sostenuta dalle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7;

d) promuovere stili di vita sani in contrasto alla sedentarietà giovanile, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui alla Risoluzione n. 70/1 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Agenda 2030), con particolare riferimento agli obiettivi in materia di salute (Goal 3) e istruzione di qualità (Goal 4), nonché con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «pass»: il documento digitale personale e non cedibile che abilita il titolare all'accesso alle strutture convenzionate;

b) «app»: l'applicazione informatica ufficiale tramite la quale il pass è gestito, i punti sono accumulati e le funzionalità di incentivazione e segnalazione sono attivate;

c) «struttura convenzionata»: l'associazione o società sportiva dilettantistica, l'ente del Terzo settore, nonché il soggetto privato che gestisce, anche in regime d'impresa, impianti sportivi o palestre, e l'ente pubblico gestore di impianti, che abbiano sottoscritto la convenzione con l'autorità politica delegata in materia di sport ai sensi dell'articolo 6;

d) «sistema di incentivazione digitale»: il meccanismo integrato nell'app, articolato su punti attività, punti merito, riconoscimenti tematici e premi, volto a incentivare la pratica sportiva continuativa e l'impegno scolastico, disciplinato dall'articolo 5;

e) «punti attività»: i punti assegnati al titolare per ogni sessione di pratica sportiva o motoria effettivamente svolta presso una struttura convenzionata e validata tramite il sistema digitale di cui all'articolo 5;

f) «punti merito»: i punti assegnati in proporzione alla media scolastica ai minori titolari del pass iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo i criteri stabiliti con decreto ai sensi dell'articolo 12;

g) «versione ridotta»: la modalità di accesso all'app tramite SMS e codice USSD, riservata ai titolari privi di dispositivo smartphone o di connessione internet stabile.

CAPO II — SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI ACCESSO

Art. 3.
(Soggetti beneficiari, criteri di accesso e modalità di fruizione)

1. Il pass è rilasciato, su domanda dell'esercente la responsabilità genitoriale, ai minori residenti nel territorio nazionale iscritti alle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle seguenti modalità:

a) Modalità Completa, che consiste nell'accesso gratuito alle strutture convenzionate: è garantita a tutti i minori iscritti alla scuola primaria; per i minori iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado è subordinata al conseguimento di una valutazione media di profitto pari o superiore a 8/10 nell'anno scolastico precedente;

b) Modalità Ridotta, che consente l'accesso alle strutture convenzionate secondo i regimi tariffari ordinari, mantenendo le funzionalità di monitoraggio e di incentivazione digitale di cui all'articolo 5: è rilasciata ai minori iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado che non raggiungono il requisito di cui alla lettera a).

2. Ai minori che accedono per la prima volta alla scuola secondaria di primo grado è rilasciata la Modalità Ridotta per il primo anno scolastico. La Modalità Completa è attivata a decorrere dall'anno scolastico successivo, previo conseguimento della valutazione richiesta ai sensi del comma 1, lettera a).

3. In deroga al comma 1, lettera a), il Ministero per lo sport e i giovani riconosce la Modalità Completa ai minori con disabilità certificata, indipendentemente dalla valutazione scolastica.

4. Il pass è personale e non cedibile. La falsificazione dei requisiti di accesso comporta la revoca del pass e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.

CAPO III — IL PASS E L'APP

Art. 4.
(Il pass sportivo)

1. Il pass è un documento digitale rilasciato in formato elettronico, accessibile tramite l'app ovvero, per i titolari privi di smartphone o di connessione internet stabile, tramite la versione ridotta di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il pass è valido per l'anno scolastico di rilascio. Il rinnovo avviene con le modalità stabilite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b).

3. Il pass abilita il titolare all'accesso gratuito alle strutture convenzionate nei limiti e secondo le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a).

Art. 5.
(L'app e il sistema di incentivazione digitale)

1. Il Ministero per lo sport e i giovani sviluppa e gestisce l'app, disponibile per i principali sistemi operativi per dispositivi mobili e accessibile tramite portale web.

2. L'app integra il sistema di incentivazione digitale, composto dalle seguenti funzionalità:

a) assegnazione di punti attività, pari a dieci unità per ogni accesso validato a una struttura convenzionata, e di punti merito, assegnati in proporzione alla media scolastica per i minori iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) attribuzione di riconoscimenti tematici al raggiungimento di obiettivi sportivi e scolastici predefiniti e aggiornamento settimanale di classifiche per individuo, per classe e per istituto scolastico;

c) catalogo di premi riscattabili con i punti accumulati, composto esclusivamente da beni e servizi eco-sostenibili, tra cui contenitori per liquidi in materiale riciclato, capi di abbigliamento in tessuto biologico, ingressi a parchi naturali nazionali e ticket per eventi sportivi;

d) funzione denominata «Segnala Disagio», volta a facilitare l'emersione di situazioni di criticità psicofisica o sociale rilevate in occasione della pratica sportiva, con collegamento diretto al numero verde nazionale per l'emergenza infanzia «114» e alle linee di assistenza psicologica di enti istituzionali o organizzazioni del Terzo settore convenzionate; la funzione garantisce l'anonimato del segnalante e la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e costituisce raccordo digitale prioritario verso i servizi di pronto intervento sociale e sanitario territorialmente competenti;

e) suggerimenti personalizzati sulle attività sportive disponibili, elaborati in base alle preferenze dell'utente, alla posizione geografica e agli eventi sportivi in programma nella zona di interesse;

f) possibilità di creazione di un portfolio personale per la raccolta digitale di certificazioni medico-sportive, attestati e titoli conseguiti.

3. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'app avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.

4. Per i minori privi di smartphone o di connessione internet stabile è attivata la versione ridotta del sistema, accessibile tramite SMS o codice USSD, secondo le modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d).

CAPO IV — STRUTTURE CONVENZIONATE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 6.
(Strutture convenzionate)

1. Le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche e gli enti pubblici gestori di impianti sportivi che soddisfano i requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti con decreto del Ministro per lo sport e i giovani ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), possono aderire al sistema del pass sottoscrivendo apposita convenzione con il Ministero per lo sport e i giovani.

2. La convenzione stabilisce le tariffe da applicare ai titolari del pass e le modalità di validazione delle presenze tramite l'app ovvero tramite la versione ridotta di cui all'articolo 5, comma 4.

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali alle strutture convenzionate)

1. Le strutture convenzionate ricevono agevolazioni fiscali proporzionali al numero di accessi registrati tramite il pass nel corso di ciascun anno scolastico.

2. Le modalità di calcolo e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO V — COPERTURA FINANZIARIA

Art. 8.
(Copertura finanziaria e monitoraggio)

1. Per l'avvio del sistema di incentivazione digitale di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per lo sport e i giovani, effettua un monitoraggio semestrale sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e sull'andamento delle adesioni al sistema.

3. Qualora l'effettivo fabbisogno superi le dotazioni di cui al comma 1, si provvede con appositi provvedimenti legislativi di integrazione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI — PROTEZIONE DEI DATI, MONITORAGGIO E SANZIONI

Art. 9.
(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali dei titolari del pass avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Il titolare del trattamento è il Ministero per lo sport e i giovani.

2. I dati personali dei minori non sono ceduti a terzi né utilizzati per finalità commerciali.

3. I dati relativi alle segnalazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), sono trattati con misure di sicurezza rafforzate e sono accessibili esclusivamente agli operatori del numero verde nazionale e agli psicologi dello sport abilitati.

Art. 10.
(Monitoraggio e valutazione)

1. Il CONI e l'ISTAT effettuano congiuntamente un monitoraggio annuale sull'attuazione della presente legge, con riferimento al numero di pass attivi, alla distribuzione territoriale degli accessi, all'incremento della pratica sportiva giovanile e all'efficacia del sistema di incentivazione digitale di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro per lo sport e i giovani trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette al Parlamento una relazione di valutazione complessiva dell'impatto della legge, corredata delle eventuali proposte di modifica.

Art. 11.
(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza il pass o ne consente l'utilizzo in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a cinquemila euro.

2. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero per lo sport e i giovani secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

CAPO VII — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
(Disposizioni attuative)

1. Il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o più decreti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i requisiti tecnici e di sicurezza per la convenzionabilità delle strutture sportive e le modalità di sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 6;

b) le modalità di rilascio, rinnovo, revoca e sospensione del pass e della versione ridotta di cui all'articolo 3, nonché il numero mensile di accessi consentiti;

c) i criteri di calcolo e di aggiornamento mensile dei punti merito di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), con indicazione delle fasce di punteggio corrispondenti a ciascun livello di media;

d) le specifiche tecniche dell'app e della versione ridotta di cui all'articolo 5, comma 4;

e) le modalità di certificazione del requisito scolastico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, mediante accesso ai sistemi informativi scolastici (SIDI), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13.
(Coordinamento normativo)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in coordinamento con la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

2. Il pass non è cumulabile, per il medesimo anno scolastico, con altri benefici pubblici aventi identica finalità di accesso agevolato all'attività sportiva eventualmente fruiti dal medesimo titolare.

Art. 14.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.