Una, un'altra e... un'altra ancora! Adesso BASTA!
- Anno scolastico 2025-2026
- Presentato da Polo Liceale M. Guerrisi-V. Gerace, Cittanova (Reggio Calabria)
La violenza di genere è una terribile piaga della nostra società, sempre più difficile da debellare. La cronaca ci fotografa e documenta, infatti, l’uccisione di una donna quasi ogni tre giorni, numeri che, nel corso degli anni, non sono diminuiti. Il dato è particolarmente significativo, anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi e delle diverse politiche messe in atto per arginare il fenomeno.
Il nostro disegno di legge intende introdurre strumenti formazione e prevenzione, per educare e sensibilizzare sul tema tutta l’opinione pubblica, in particolare, le famiglie e gli studenti e le studentesse.
Indagine conoscitiva sul fenomeno del femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.
Il Polo Liceale “Guerrisi-Gerace” ha istituito, ai sensi dell’art. 82 Cost, la scrivente Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza, con durata fino al 05 maggio 2026. All’esito delle attività svolte, delle audizioni e dei sopralluoghi effettuati, viene redatta la presente relazione, unitamente ad una proposta legislativa volta a contrastare più efficacemente il fenomeno e meglio tutelare le vittime. Premessa, obiettivi e metodologia di indagine. La violenza di genere rappresenta una delle più gravi e diffuse problematiche della nostra società. La cronaca fotografa e documenta, infatti, l’uccisione di una donna quasi ogni tre giorni, numeri che, nonostante gli interventi legislativi e le politiche messe in atto, nel corso degli anni, non sono diminuiti. Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno strutturale, dinanzi al quale, nessuno può voltarsi dall’altra parte e rimanere indifferente. Questa Commissione ha esaminato forme, cause e diffusione della violenza di genere, al fine di individuare e proporre adeguate misure di contrasto. L’indagine è durata circa sei mesi, durante i quali, sono stati consultati libri e fonti giuridiche, auditi esperti e parenti di vittime di femminicidio, effettuati sopralluoghi e ricerche statistiche. I dati acquisiti sono stati, poi, utilizzati per svolgere attività di sensibilizzazione della comunità scolastica e territoriale, attraverso la radio ed il giornale scolastico. Definizione e tipi di violenza di genere.Dalle audizioni e dalle ricerche effettuate è emerso che la violenza di genere comprende tutti quei comportamenti maltrattanti esercitati nei confronti di una donna in quanto tale, con lo scopo di controllarla e limitarne la libertà. La cd. Convenzione di Istanbul, ratificata con legge n. 77/2013, la definisce come una grave violazione dei diritti umani che non si manifesta solo con atti estremi, ma si sviluppa spesso in modo graduale, partendo da atteggiamenti sessisti, dal controllo ossessivo, fino ad arrivare al femminicidio. Quella più visibile e percepibile è quella fisica, che include aggressioni, abusi sessuali e si verifica, di frequente, all’interno delle relazioni affettive, ad opera di partner attuali o ex, rientrando nella violenza domestica. Esistono, però, forme meno evidenti, ma altrettanto dannose: la violenza psicologica, basata su manipolazione e svalutazione della vittima; quella economica, con cui si controlla o limita l’autonomia finanziaria della donna, impedendole di lavorare o negandole l’accesso alle risorse economiche; quella digitale, capace di superare i limiti di spazio e tempo e di colpire la vittima in qualsiasi momento, amplificata dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale che ha creato nuove forme, tra cui il deepfake, spesso a sfondo sessuale. Cause. Dal ciclo di incontri e dai testi consultati, è emerso che la violenza di genere non scaturisce soltanto da cause riconducibili alle neuroscienze. Le docenti di scienze naturali hanno, infatti, rappresentato come non vi siano prove scientifiche che la violenza sulle donne dipenda soltanto da fattori cerebrali, sebbene il comportamento aggressivo sia regolato da diverse aree del cervello che, mal funzionando, possono determinare rabbia, perdita dell’autocontrollo e difficile gestione dello stress, influenzando, così, il sistema ormonale e le reazioni di attacco o difesa. Hanno riferito che, però, il comportamento violento è determinato anche da fattori psicologici, sociali, culturali ed economici che si intrecciano e si influenzano reciprocamente. Il dato è stato confermato dagli esperti presenti all’Università Cattolica di Milano, tra cui lo psicoterapeuta Alberto Pellai che ha chiarito che il fenomeno fonda le proprie radici in una cultura patriarcale e colma di stereotipi, presente da sempre nella nostra società, come quello del cd “maschio alfa”. Si tratta di un modello legato a un'immagine di "forza" maschile che impone di non mostrare mai fragilità o debolezze e che determina la difficile gestione delle emozioni, soprattutto quelle negative. Questa convinzione favorisce la nascita di concetti come la supremazia maschile, il controllo delle donne e la violenza quale mezzo di affermazione di sé, che possono incoraggiare comportamenti violenti come forma di dominio e controllo. Lo psicoterapeuta ha evidenziato, inoltre, che molti ragazzi di oggi, che non si riconoscono e non vogliono aderire a questo modello "macho", si trovano paradossalmente in difficoltà perché, mancando modelli alternativi forti, faticano a capire come relazionarsi con i propri simili e con le ragazze, senza sentirsi colpevolizzati o inadeguati. La sociologa Cristina Pasqualini ha, però, evidenziato che la cd “Generazione Z” è cresciuta in "famiglie nuove", dove la collaborazione e la parità tra i genitori sono molto più diffuse rispetto al passato e questo ha fornito loro gli strumenti per riconoscere e denunciare con maggiore consapevolezza le varie forme di violenza, seppure le donne siano sempre timorose nel farlo. Anche le responsabili del centro antiviolenza visitato, dopo avere rappresentato come il compito di tali strutture sia quello di assistere, sotto diversi profili, le donne maltrattate nel percorso di liberazione e reinserimento in società, hanno riferito che spesso le vittime faticano a denunciare il maltrattante per paura di subire la cd. vittimizzazione secondaria, ma anche per timore di cadere in povertà, considerato l’accesso limitato all’occupazione e la previsione di un “reddito di libertà” non sufficiente. Tutti gli esperti concordano, comunque, nel ritenere che sia l'educazione a ricoprire un ruolo fondamentale nel contrasto alla violenza, perché trasmette quei valori da cui derivano i comportamenti che un uomo assume nei confronti di una donna. Dati statistici nazionali, regionali e territoriali. Per comprendere la diffusione del fenomeno, è stata visionata la statistica redatta nel 2026 dall’ISTAT da cui emerge che sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) le donne italiane, dai 16 ai 75 anni di età, che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. Il 18,8 % ha subìto violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali; tra queste ultime, a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7% delle donne. I dati indicano che i femminicidi sono diminuiti del 18% nel 2025 rispetto al 2024. Sono state, infatti, 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 118 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022. Tra le 97 vittime del 2025, si segnala che 85 sono state uccise per mano di un soggetto riconducibile all’ambito familiare-affettivo, una casistica che segna un -16% rispetto al 2024. Dal rapporto 2025 dell’Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere istituito nella Regione Calabria si ricava come i maltrattamenti contro familiari e conviventi siano passati da 665 nel 2020 a 887 nel 2023. Gli atti persecutori hanno raggiunto quota 854, rendendo la Calabria una delle Regioni con più casi di stalking denunciati in rapporto alla popolazione. I femminicidi registrati nella regione nel 2025 sono, invece, 4. Per comprendere quanto il fenomeno sia diffuso all’interno della nostra comunità scolastica, sono stati predisposti dei sondaggi rivolti, sia alla componente genitoriale, che a quella studentesca. Relativamente al contesto familiare, è emerso che quasi la totalità dei ragazzi (96,3%) si trova bene all’interno della propria famiglia ed ha un ottimo rapporto con i genitori e con gli altri parenti. La stessa domanda rivolta ai genitori ha fatto registrare un aumento della insoddisfazione per la loro attuale situazione familiare (8,9%). E’ emersa, comunque, un'ottima apertura mentale da parte di genitori e studenti che dimostra che la comunità è già pronta a un cambiamento. In merito al livello di soddisfazione degli esaminati all’interno delle loro relazioni, è risultato che la maggior parte degli studenti (94,1%) si trova bene nella propria relazione attuale e il 61% di loro non ha alcun motivo per volerla interrompere. Tra i genitori, il 93,4% si trova bene nella propria relazione attuale e solo il 2,6% del totale ha intenzione di interromperla, di cui l’11,1% perché il partner assume comportamenti violenti, mentre tra gli studenti la percentuale sale al 40%. Alla domanda se qualcuno di loro avesse mai subito violenze o se, tramite i propri amici o parenti, conoscessero qualcuno che le avesse subite, per i genitori, è emerso che il 9,5% ha subito violenza, con prevalenza di violenza psicologica, stalking e violenza economica; l’8,23% di genitori dichiara di conoscere qualcuno che le ha subite. Tra i ragazzi diminuisce la percentuale di violenze subite e di cui si è a conoscenza (7,59%). Sull'evento che spesso funge da fattore scatenante per un femminicidio, la prevalenza dei genitori e degli studenti (in media il 38,5%) lo riferisce a una cultura patriarcale o alla decisone della donna di porre fine alla relazione e rivendicare la propria indipendenza (in media il 31,4%).Quadro normativo. La docente di diritto e gli avvocati consultati hanno riferito che, pur mancando nel diritto interno una definizione di “violenza di genere”, l’ordinamento contiene numerosi principi e strumenti di tutela ricavabili dalla Carta Costituzionale (artt. 2, 3, 29, 37, 51, 117), ma anche da una serie di norme penali e civili susseguitesi nel tempo e volte a garantire una effettiva parità tra i sessi (tra cui, la riforma del diritto di famiglia del 1975, la previsione di quote rosa in ambito societario o politico, la tutela della maternità, l’eliminazione del delitto d’onore, del matrimonio riparatore e del reato di adulterio, l’inserimento dei reati di violenza tra quelli contro la libertà personale). Sono, invece, le fonti sovranazionali a definire la violenza di genere, in particolare: la CEDAW, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la L. 132/1985, secondo cui è discriminazione contro le donne "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo"; la Convenzione di Istanbul, che riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, evidenziando, al contempo, il chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne e imponendo agli Stati firmatari misure concrete fondate sulle 4P: Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche integrate; le direttive europee, che rafforzano i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime. Tra i reati previsti nel nostro ordinamento per contrastare la violenza di genere, vi sono: i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.); la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 e 570‑bis c.p.); lo stalking (art. 612‑bis c.p.); la violenza sessuale (artt. 609‑bis ss. c.p.); il revenge porn (art. 612‑ter c.p.), introdotto con L. 69/2019, cd Codice Rosso, a seguito della vicenda di Tiziana Cantone. Di recente è stato introdotto anche il reato di femminicidio (art 577bis), punito con l’ergastolo. Accanto alla repressio- ne penale, il sistema prevede misure di protezione delle vittime, sia penali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, interventi d’urgenza), sia civili (ordini di protezione contro gli abusi familiari). In conclusione, emerge che il quadro normativo è ampio e, per questo, è necessario rafforzare l’attuazione delle norme e affiancarle a politiche educative e preventive di lungo periodo.Conclusioni.Siamo giunti alla conclusione che, seppure la vigente normativa possa essere migliorata - per esempio, trasformando il reato di cui all’art 572 c.p., da abituale ad istanta- neo, tuttavia, l’unica soluzione del problema resta la prevenzione, effettuata attraverso una svolta culturale e l’adozione di politiche integrate più efficienti. Educare le nuove generazioni alla valorizzazione delle differenze e della parità di genere, al superamento degli stereotipi, si rivela, dunque, fondamentale per prevenire gli episodi di violenza contro le donne. Come sottolineato dall’Ing. Gino Cecchettin, vi è la necessità che parole come "parità di genere" e "rispetto" non rimangano semplici slogan, ma si traducano in scelte quotidiane in cui si metta costantemente in discussione il linguaggio usato e i modelli relazionali esistenti, affinché i femminicidi occorsi diventino un motore per il cambiamento collettivo, auspicando in una solida alleanza tra uomini e donne. E’ necessario inserire in tutte le scuole l’“educazione alle relazioni”, per insegnare ai giovani, ma anche ai genitori, ad avere rapporti “sani”, rafforzando il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. E’ altrettanto importante educare le donne all’indipendenza economica, perché una donna autonoma non può essere limitata nelle sue scelte o umiliata. Occorre, poi, stanziare maggiori risorse per le donne che vengono prese in carico da un centro di accoglienza, prevedendo misure per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro, anche mediante il collocamento obbligatorio, con estensione dell’istituto del gratuito patrocinio per l’assistenza legale. Solo così, un giorno, si potrà affermare che siamo veramente “Nati liberi ed eguali in dignità e diritti” (art 1 UDHR).Bibliografia e principali fonti consultate. Costituzione Italiana; Dichiarazione Universale dei diritti Umani;Codice Penale;Codice Civile; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Cd Convenzione di Istanbul (2011);CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – ONU, 1979);“Cara Giulia”, di Giulio Cecchettin;“Diario di bordo di una scarpa rossa”, di Mariarosa Rao. Sitografia
1.https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/
2.https://www.welforum.it/wp-content/uploads/2025/09/calabria-violenza_di_genere-2025.pdf 3. https://www.senato.it/ 4. https://www.senatoragazzi.it/
Si allega
Diario grafico dei lavori
https://canva.link/e63dxxkwuju5c1j
Link Video creativo 25.11.2025
https://www.facebook.com/share/v/17yE11vZjj/
Link video creativo indagine conoscitiva
https://youtu.be/tYoFdQYk9I0
Link articolo giornale
https://www.giornaleliceoguerrisi.it/una-unaltra-unaltra-ancora-adesso-basta/
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DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicio e sulla violenza di genere del Polo Liceale "Guerrisi - Gerace" di Cittanova (RC)
DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE
LA VIOLENZA DI GENERE E PER RAFFORZARE L ’AUTONOMIA DELLE DONNE.
ONOREVOLI COLLEGHI! - Il femminicidio e la violenza di genere sono una terribile piaga della nostra società. La cronaca fotografa e documenta l'uccisione in Italia di una donna a cadenza quasi giornaliera; mentre, nel mondo, la cifra sale in maniera ancor più vertiginosa perché, secondo la Conferenza internazionale OSCE, muore una donna ogni dieci minuti. Tali numeri, nonostante gli interventi legislativi e le politiche messe in atto, nel corso degli anni, non sono diminuiti; pertanto, risulta necessario e improrogabile un intervento legislativo teso ad adeguare e migliorare le misure di tutela davanti a questa piaga terribile e smisurata.
FINALITA’ E OBIETTIVI
La violenza di genere, nelle sue varie forme, - fisica, sessuale, psicologica, economica, digitale -, è presente quasi ovunque, anche all'interno della nostra comunità e, perciò, nessuno può voltarsi dall'altra parte e rimanere indifferente. Gli studi su questo fenomeno consentono di affermare che esso non ha esclusivamente basi scientifiche e neurologiche, bensì che è determinato da un insieme di fattori sociali, culturali ed economici che si intrecciano e si influenzano reciprocamente e sui quali occorre intervenire simultaneamente per ridurre e limitare le morti e le violenze a danno delle donne. Soprattutto, occorre rompere il muro del silenzio, in quanto tacere non porta alla soluzione del problema che va, invece, riconosciuto e denunciato, perché la violenza non esplode improvvisamente, ma è sempre il frutto di un'escalation di comportamenti possessivi, manipolativi e di controllo, spesso confusi con l'amore. Anche sulla base dei dati statistici che attestano che il 31,9% delle donne italiane, dai 16 ai 75 anni, ha subito almeno una volta una forma di violenza, siamo giunti alla conclusione che, seppure la vigente normativa debba essere migliorata, la soluzione più efficace al problema, resta la prevenzione, effettuata attraverso una "svolta" culturale e con l'adozione di strumenti più incisivi di protezione delle vittime e di politiche integrate più risolutive. Occorre "educare" e sensibilizzare, donne e uomini, in ogni ambiente, - famiglia, scuola, lavoro -, fornendo loro gli strumenti idonei a riconoscere precocemente fragilità emotive e segnali di una relazione non sana che, sempre più spesso, porta alla morte della donna. Allo stesso tempo, è necessario fornire supporto economico alle donne maltrattate, particolarmente vulnerabili e restie a denunciare, per vergogna, per paura, ma anche per timore di cadere in povertà, prevedendo risorse maggiori per i centri antiviolenza e disponendo misure concrete per favorire l'inserimento lavorativo e l'uscita dal “focolaio domestico” delle vittime.
La presente proposta di legge ha l’obiettivo di dare vita ad una riforma che metta in campo un’azione sinergica di contrasto mediante: strumenti di prevenzione che si basano su iniziative educative e informative; interventi normativi che prevedono la punizione di condotte strutturalmente prodromiche ai reati più gravi, che fungono da deterrente; azioni di sostegno destinate a consentire alle vittime più vulnerabili e prive di un sostegno economico di poter proseguire nel percorso di uscita dalla violenza.
STRUTTURA NORMATIVA
Il disegno di legge si compone di 9 articoli:
L’articolo 1-2 contengono i principi e gli obiettivi della proposta e le definizioni;
gli articoli da 3 a 7 definiscono le modifiche alle norme già esistenti (art.3-5) e introducono nuove norme relative alla disciplina di “Educazione alle Relazione”; nonché “Formazione alla genitorialità”.
In particolare:
1.Nell’art. 3 si interviene con la modifica dell’art. 572 del Codice Penale (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).
Questo reato è configurato dal legislatore come "reato abituale", in quanto richiede una reiterazione di condotte vessatorie nel tempo; il punto debole della reiterazione, però, è che le vittime di singoli episodi di maltrattamento, seppur gravi e pur manifestando la stessa carica di disvalore sociale, vengono lasciate spesso prive di tutela nell’immediato e rischiano di morire, laddove non si intervenga prontamente.
L'introduzione della natura istantanea del reato permette di rendere più efficace la protezione preventiva della vittima, in quanto consente l’intervento delle Forze dell’Ordine sin dal primo atto di violenza fisica o psicologica ed evita la degenerazione in comportamenti più gravi, rendendo l’intervento sicuramente più efficace.
2.L’art. 4 intende colmare un vuoto normativo che attiene la tutela economica delle vittime di condotte previste nell’art. 570 c.p. “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Sono già diversi i reati per i quali le donne vittime di violenza possono accedere al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito, ma fra questi non compare l’art. 570 c.p. questa lacuna si riflette negativamente su una tutela efficace, in quanto la violenza si manifesta spesso e principalmente sotto forma di violenza economica: le vittime sono, di solito, soggetti vulnerabili, figli e mogli non indipendenti economicamente e che debbono sottostare al potere e controllo della parte economicamente forte; questo squilibrio genera paura, insicurezza che portano spesso a rinunciare a difendersi ancor prima di iniziare la battaglia per la libertà. L’estensione del gratuito patrocinio, a prescindere dal reddito, a tale fattispecie si inserisce, dunque, nel quadro di tutele che garantiscono un accesso effettivo alla giustizia e che intendono incoraggiare le vittime a denunciare e uscire dal silenzio.
3.L'indipendenza economica è il più importante presupposto del pieno sviluppo della libertà e della dignità di essere donna che, troppo spesso, non denuncia per l'impossibilità di mantenere sé stessa e i suoi figli; in quest’ottica, si introduce la norma (Art. 5) che statuisce l'inserimento delle vittime di violenza di genere nelle categorie protette per il collocamento obbligatorio (Legge 68/99). In tal modo, si garantisce l’ingresso nel mondo del lavoro delle vittime di violenza di genere che, spesso, hanno dovuto rinunciarvi perché costrette dal loro compagno; lavoro che favorisce il rafforzamento dell’autonomia economica, il reinserimento lavorativo e sociale della donna.
4. Sul piano della prevenzione, all’art.6, si istituisce l'insegnamento dell'"Educazione alle Relazioni" nelle scuole di ogni ordine e grado. Dai sondaggi effettuati emerge chiaramente come i giovani hanno bisogno di essere educati alla legalità e al rispetto dell’altro, delle sue idee e scelte di vita ed il contesto familiare, prima, e quello scolastico, poi, sono i luoghi in cui iniziano a sviluppare la socialità e dove, attraverso la cultura e i modelli che vengono trasmessi, formano la loro personalità. Educare le nuove generazioni alla stima per l’altra e per l’altro e alla valorizzazione delle differenze e della parità di genere, al superamento degli stereotipi, si rivela, dunque, fondamentale per prevenire gli episodi di violenza contro le donne. D’altronde, le stesse linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’educazione civica e l’ultimo intervento normativo del 2025 (Disegno di legge 2025 art 577 bis c.p.), sollecitano gli istituti scolastici a sostenere iniziative formative e didattiche per sensibilizzare ed educare gli studenti e le studentesse alle pari opportunità femminili e per promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini.
5. Per tale ragione la nostra proposta di legge introduce misure preventive obbligatorie nelle scuole, ma prima ancora nella famiglia, agenzia educativa che sempre più spesso non adempie al proprio ruolo educativo con i genitori che, pur di avere l’approvazione dei figli, abdicano al loro ruolo di educatori che non li aiutano a gestire il rifiuto o il fallimento (Art. 7).
Dunque, la scuola non può rimanere un presidio isolato nella prevenzione della violenza di genere perché essa deve, inevitabilmente, partire da una corretta educazione impartita tra le mura domestiche.
Si ritiene, altresì, indispensabile l’introduzione dell'obbligo, per tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, di predisporre corsi annuali di formazione alla genitorialità, da inserire nel PTOF e condividere con la famiglia attraverso la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità; in tal modo si sancisce un impegno formale continuo dei genitori e della scuola a diventare co-protagonisti di un cambiamento culturale, garantendo che i messaggi di rispetto e parità condivisi in classe trovino coerenza e continuità nell'ambiente familiare.
Art. 1
(Finalità e Obiettivi)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate a:
a) Tutelare, promuovere e valorizzare le donne in quanto “persone” libere aventi pari diritti e dignità;
b) Rafforzare l’autonomia delle donne vittime di violenza di genere attraverso misure di sostegno lavorativo ed economiche.
c) Responsabilizzare le famiglie e le istituzioni scolastiche e rafforzare il loro ruolo nell’azione educativa attraverso l’acquisizione di competenze che consentono di individuare segnali predittivi di comportamenti violenti e di prevenirli.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) abuso: la condotta del coniuge, padre o altro convivente, che è causa di grave pregiudizio alla libertà fisica o psicologica, ovvero che è causa di altra grave forma di pregiudizio all’integrità fisica o morale di un altro membro del nucleo familiare;
b) educazione alle relazioni: attività che consente agli studenti di acquisire capacità di scelta, di riconoscere e rispettare le differenze, di modellare capacità di comunicazione interpersonale.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 572 del Codice Penale)
1. All'articolo 572 del codice penale, dopo comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis: La punibilità sussiste inoltre anche quando la condotta di cui al primo comma si manifesti attraverso un solo episodio di abuso fisico, psicologico, affettivo o sessuale, di particolare gravità, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa o compromettere la personalità e la dignità della vittima."
Art. 4
(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle vittime di violazione degli obblighi di assistenza familiare)
1. All'articolo 76, comma 4 ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "La persona offesa dai reati di cui agli articoli" è inserita la seguente: "570, ".
Art. 5
(Collocamento obbligatorio per le vittime di violenza)
1.All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. La quota di riserva di cui al comma 2 è attribuita anche alle vittime dei reati di cui agli articoli 558, 572, 583-bis, 583-quinquies; 609 bis e 612-bis del Codice Penale, purché inserite in un percorso di tutela dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni, o dai servizi sociali, al fine di favorirne l'indipendenza economica e, conseguentemente, la riacquisizione dell’autonomia personale e sociale.”
Art. 6
(Istituzione dell’insegnamento di ’"Educazione alle Relazioni")
1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istambul 11 maggio 2011, ratificata con legge del 27 giugno 2023, n°77, a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, è istituito, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, l'insegnamento della "Educazione alle Relazioni".
2. L'insegnamento diffonde i valori del rispetto reciproco e della parità di genere; la comprensione delle dinamiche relazionali; la cultura del consenso; il superamento degli stereotipi di genere e la gestione non violenta dei conflitti.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per la definizione dei programmi didattici differenziati per gradi di istruzione.
Art. 7
(Formazione alla genitorialità)
1. Al fine di promuovere e garantire una piena alleanza educativa tra istituzione scolastica e famiglia, le scuole di ogni ordine e grado inseriscono nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) attività e iniziative per la formazione e il sostegno alla genitorialità. Tali percorsi sono finalizzati a supportare le famiglie, fornire strumenti pedagogici, relazionali, al fine di aiutarle a prevenire i disagi dei loro figli, nonché a riconoscere precocemente condotte discriminatorie e ogni forma di violenza o abuso.
2. Nel Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito l'impegno esplicito da parte dei genitori, o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, a partecipare attivamente ai percorsi di educazione alla genitorialità e al rispetto delle relazioni organizzati dall'istituto.
3. Le scuole possono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o di genitori, centri antiviolenza, ordini professionali degli psicologi e strutture sanitarie locali per l'erogazione dei suddetti corsi.
Art. 8
(Copertura finanziaria/Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Art. 9
(Entrata in vigore)
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.