Proposta di modifica della Legge n. 185/1990: un passo in avanti a favore della pace internazionale
- Anno scolastico 2025-2026
- Presentato da Liceo Scientifico Camillo Cavour, Roma
Abbiamo scelto di proporre una modifica alla legge vigente in materia di esportazione, vendita e trasferimento di armamenti perché riteniamo che, in un periodo storico complesso e instabile come quello attuale, risulti assolutamente essenziale aggiornare in modo rigoroso e responsabile una normativa che ha come tema centrale la commercializzazione di strumenti potenzialmente letali. Le trasformazioni geopolitiche degli ultimi anni, l’evoluzione delle tecnologie militari e la crescente frequenza di conflitti regionali e internazionali ci impongono di ripensare il quadro normativo esistente affinché risulti realmente adeguato alla tutela della vita umana, dei diritti fondamentali e della sicurezza collettiva.
SINTESI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
L’indagine conoscitiva svolta si è focalizzata sull’approfondimento dei vincoli e delle regolamentazioni imposte dalla legge n. 185 del 1990 e sull’individuazione delle aree di non conformità con lo scenario geopolitico, tecnico e bellico contemporaneo al fine di poter proporre modifiche pertinenti ed efficaci.
In quest’ottica, sono state fatte due presentazioni in classe, a cura di alcuni studenti, riguardo all’attuale assetto normativo italiano ed internazionale.
La prima di queste, trattando nello specifico la legge 185/90, ha portato alla luce diversi aspetti che sono stati poi oggetto di proposte di modifica o di revisione. Tra essi, la necessaria conformità della politica dei paesi con cui si intende intraprendere rapporti di commercio di materiale bellico con i principi costituzionali (in particolare con l’art. 11 Cost.) e con quelli universalmente riconosciuti (art. 51 della Carta delle Nazioni Unite sui diritti umani), e l’obbligo per l’Italia di rispettare accordi internazionali (come quelli in ambito NATO) compaiono nell’art. 1. La classificazione dei materiali d’armamento, invece, nell’art. 2, mentre tutto il capo II è dedicato alle istituzioni responsabili per il coordinamento e controllo degli scambi di armi (CISD, comitato consultivo, ufficio di coordinamento della produzione di materiali d’armamento). Sono stati infine analizzati alcuni passaggi del capo IV riguardo alla possibile revoca delle autorizzazioni già garantite e alla scissione di contratti già firmati ed avviati, oltre che quelli del capo VI descriventi le sanzioni comminabili qualora le disposizioni della stessa legge non fossero rispettate.
La seconda presentazione era invece mirata a fornire un quadro generale delle norme di commercio di armamenti stabilite dalle organizzazioni sovrastatali di cui l’Italia fa parte. Da questa è risultato che tutte le normative italiane erano allineate sia con quelle europee che extra-europee, se non più stringenti, e che le nostre modifiche apparivano conformi con entrambi gli apparati di regolamentazione. In particolare, sono stati portati alla nostra attenzione l’ATT (Arms Trade Treaty) delle Nazioni Unite, nonché la Posizione Comune 2008/944/PESC e le norme di controllo intracomunitario europee.
Oltre alle già citate attività, è stato possibile incontrare due esperti del settore che hanno gentilmente offerto la loro disponibilità a condividere le proprie esperienze personali.
Il tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Stefano Santaniello, attualmente in servizio presso la Direzione Nazionale degli Armamenti (DNA), ha spiegato le posizioni italiane sul conto dell’esportazione ed importazione di materiale bellico, sottoponendo alla nostra attenzione vari scenari ipotetici potenzialmente critici per l’attuale normativa, proponendo possibili soluzioni e chiarendo diverse perplessità sull’attuazione effettiva delle prescrizioni della legge 185/90.
In un successivo incontro, il dott. Mazza, dipendente di un’azienda coinvolta nello sviluppo di tecnologie civili e militari per la difesa elettronica, ha esposto i rischi e le difficoltà di classificazione dei materiali cosiddetti “dual use”, proponendo un’accurata descrizione delle differenze tra un prodotto da impiego civile ed uno da impiego bellico con la medesima funzione.
Giunti a questo punto, i risultati ottenuti con l’indagine conoscitiva sono stati ritenuti sufficienti, e l’indagine stessa conclusa.
Sono state utilizzate le fonti normative nazionali e internazionali. Sotto la guida dei relatori si è altresì tenuto conto del materiale reperibile in internet, per esempio sul sito dell'associazione "A buon diritto ONLUS" che ha curato un'azione legale nei confronti della Leonardo proprio in relazione alla presente legge.
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https://drive.google.com/file/d/1dAt1946rIJVchfT_UU-4w_2NX1BdGTEw/view?usp=drive_link
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DISEGNO DI LEGGE
Titolo: Modifiche alla Legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, trasparenza bancaria e tutela dei diritti umani.
Art. 1
(Modifiche all'articolo 1 della Legge 185/1990)
1. All'articolo 1, comma 1, le parole: «deve essere conforme alla politica estera e di difesa dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere conforme alla politica estera e di difesa dell'Italia e subordinata al rispetto documentato dei diritti umani nei Paesi destinatari».
2. All'articolo 1, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) verso i Paesi in stato di conflitto armato interno o internazionale, o coinvolti in tensioni regionali che possano degenerare in conflitto, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il divieto, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, è assoluto e non derogabile per ragioni di opportunità politica o economica.»
Art. 2
(Modifiche agli articoli 23, 24 e 25 della Legge 185/1990 in materia di sanzioni)
1. All'articolo 23, comma 1, le parole: «reclusione da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da quattro a dieci anni» e le parole: «multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «multa da due decimi a quattro decimi del valore del contratto».
2. All'articolo 24, comma 1, le parole: «reclusione fino a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione fino a sei anni».
3. All'articolo 25, comma 1, le parole: «reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da quattro a dodici anni ovvero con la multa da 15 a 500 milioni.».
Art. 3
(Modifiche all'articolo 27 della Legge 185/1990)
1. All'articolo 27, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli istituti di credito che finanziano operazioni in violazione dei divieti previsti dalla presente legge sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 mila a euro 1 milione e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione ad operare nel settore del commercio di armamenti per un periodo non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.».
2. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: «sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge» sono aggiunte le seguenti parole: «, indicando per ciascuno di essi l'ammontare delle transazioni autorizzate e segnalate, i paesi di destinazione finale e le tipologie di armamento correlate, al fine di garantire la piena tracciabilità sociale ed etica dei flussi finanziari.».
Art. 4
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. In particolare, sono abrogate le norme che consentono deroghe governative ai divieti di esportazione verso paesi in conflitto per ragioni di eccezionale interesse nazionale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente disegno di legge mira ad aggiornare e rafforzare la Legge 9 luglio 1990, n. 185, strumento fondamentale per il controllo dei flussi di armamenti. L'obiettivo principale è colmare alcune lacune interpretative e operative che negli anni hanno permesso un'eccessiva discrezionalità politica e una scarsa trasparenza finanziaria.
Contenuto degli articoli
Articolo 1: Vincoli etici e divieti assoluti
La modifica all'articolo 1, comma 1, introduce il principio della "inviolabilità dei diritti umani". Non è più sufficiente che l'esportazione sia conforme alla politica estera: deve essere documentato il rispetto dei diritti umani nel Paese di destinazione.
La modifica alla lettera a) del comma 6 è cruciale: si estende il divieto di esportazione non solo ai conflitti in atto, ma anche alle "tensioni regionali" che rischiano di degenerare. Soprattutto, si elimina la possibilità per il Consiglio dei Ministri di derogare a tali divieti per opportunità politica, ristabilendo la supremazia dei principi costituzionali e internazionali sulla convenienza economica del momento.
Articolo 2: Inasprimento del sistema sanzionatorio
Si è ritenuto necessario aggiornare le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 23, 24 e 25. Le pene precedenti risultavano poco deterrenti rispetto agli enormi volumi d'affari del settore. L'aumento del minimo e del massimo edittale serve a scoraggiare violazioni delle procedure autorizzative.
Articolo 3: Responsabilità degli intermediari finanziari
L'introduzione del comma 3-bis all'articolo 27 colma un vuoto normativo riguardante il ruolo degli istituti di credito. Prevedendo sanzioni pecuniarie pesanti e la sospensione dell'operatività (da 1 a 3 anni), si impone alle banche un dovere di vigilanza attiva (due diligence) sulle operazioni che scelgono di finanziare.
Si è voluto inoltre rendere più completo il comma 4 per garantire quella che definiamo "tracciabilità sociale ed etica". Non basta conoscere il nome della banca; il Parlamento e i cittadini devono sapere quanto ogni istituto ha finanziato, per quali armi e verso quali paesi. Questo permette un controllo democratico informato e incentiva la responsabilità sociale d'impresa delle banche.
Articoli 4 e 5: Disposizioni finali
L'abrogazione delle clausole di deroga politica assicura la certezza del diritto, mentre l'entrata in vigore immediata risponde all'urgenza di monitorare i flussi di armamenti in un contesto internazionale sempre più instabile.
In conclusione, la riforma proposta trasforma la Legge 185/90 da uno strumento amministrativo a un vero e proprio baluardo etico, garantendo che l'Italia non si renda complice, nemmeno indirettamente, di conflitti o violazioni dei diritti fondamentali.