Proposta di legge per il ripopolamento delle aree rurali e il rallentamento del flusso migratorio dalle stesse
- Anno scolastico 2025-2026
- Presentato da IIS Niccolò Machiavelli, Lucca
La migrazione degli abitanti delle zone rurali verso i centri urbani rappresenta una problematica in crescente aumento ed è parte di un fenomeno complesso, causa non solo dell’abbandono e del degrado del territorio, ma anche del declino economico di queste aree e della perdita di un’ampia parte del nostro patrimonio culturale. Alla base del fenomeno si rilevano costantemente gravi carenze nei servizi e scarse opportunità lavorative per i giovani.
Abbiamo dunque deciso di intervenire proponendo un disegno di legge che miri al ripopolamento delle aree rurali attraverso la previsione di misure, lo stanziamento di fondi e l’attivazione agevolazioni fiscali in grado di fornire maggiori possibilità a tali zone.
Il seguente disegno di legge mira al ripopolamento delle aree rurali, contrastando la migrazione verso i centri urbani. Tale fenomeno causa l'abbandono del territorio, degrado economico, perdita del patrimonio culturale e un aumento dei rischi ambientali, come il dissesto idrogeologico. Le cause principali individuate sono la carenza di servizi essenziali (Internet, trasporti, scuole, ospedali) e la mancanza di opportunità lavorative per i giovani, in un contesto di forte invecchiamento della popolazione. Secondo i dati ISTAT, le zone rurali coprono il 65% dei comuni italiani ma ospitano solo il 16,9% dei residenti. Per invertire questa tendenza, il progetto punta a: -Incentivare l’insediamento di giovani famiglie** tramite interventi fiscali e infrastrutturali. -Sostenere i lavoratori agricoli creando filiere controllate e promuovendo la vendita diretta. -Modernizzare l'agricoltura attraverso la formazione e la collaborazione con scuole e università. Il fondamento giuridico della proposta risiede nella Costituzione Italiana (artt. 3, 5, 9, 32, 44, 117, 118) e in una vasta normativa di settore riguardante la sanità, l'istruzione, l'ambiente, la viabilità e la tutela delle zone montane e dei piccoli comuni. Per definire i dettagli del disegno di legge, è prevista un' indagine conoscitiva che coinvolgerà diversi esperti tramite consultazioni, sopralluoghi e questionari. Tra le figure chiave figurano demografi, rappresentanti di Confagricoltura, urbanisti, costituzionalisti, fiscalisti, dirigenti ASL e sindaci dei comuni rurali, con un'attenzione specifica alla situazione sanitaria e infrastrutturale.
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12 Maggio 2026
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12 Maggio 2026
E. V. - LuccaUn programma complesso ma coinvolgente.
Il nostro progetto è stato ideato e sviluppato attraverso diverse fasi, che ci hanno permesso di
approfondire il problema scelto e di elaborare una proposta concreta e strutturata.
Inizialmente abbiamo svolto un brainstorming collettivo per individuare l’argomento del disegno di …
RELAZIONE ILLUSTRATIVA La seguente relazione illustrativa/ il presente disegno di legge mira a garantire la piena fruibilità dei servizi e l’attrattività residenziale delle aree rurali al fine di rispondere all’esigenza di contrastare il declino demografico e sociale delle zone periferiche e marginali. ● Le motivazioni: Negli ultimi anni, molte persone, soprattutto giovani, hanno lasciato i piccoli comuni e le aree rurali per trasferirsi nelle città, alla ricerca di maggiori opportunità di studio, lavoro e servizi. Questo fenomeno comporta conseguenze molto gravi: l’abbandono del territorio, il degrado ambientale, l’aumento del rischio idrogeologico e la perdita di tradizioni culturali e identità locali. ● Le finalità: il presente disegno di legge è volto a ridurre e limitare l'emigrazione giovanile e il “brain drain”, preservare l’identità storica e culturale delle aree interne, valorizzare le attività locali come le filiere agricole,l’enogastronomia e il turismo sostenibile,garantire l’accesso ai servizi essenziali (salute,istruzione,mobilità),attuare misure di incentivazione alla residenzialità. ● Sintesi articoli: Articolo 1: Questa integrazione alla Legge 158/2017 stabilisce il valore strategico nazionale dei comuni montani colpiti d spopolamento per quanto riguarda la tutela territoriale e sociale. La norma impone allo Stato di garantire in questi luoghi il mantenimento dei servizi essenziali e di adottare misure prioritarie per favorire la residenza stabile. Articolo 2: Questa modifica normativa trasforma l’impegno degli enti pubblici verso i piccoli comuni da una semplice possibilità a un obbligo vincolante. Sostituendo il verbo “possono promuovere” con “ garantiscono”, la Legge impone a Stato, Regioni ed enti locali il dovere di assicurare l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali (sanità, istruzione, trasporti, poste e viabilità) e di attuare politiche concrete per il ripopolamento, rendendo tali interventi una responsabilità istituzionale inderogabile per il governo del territorio. Articolo 3: questa integrazione alla Legge 18/20017 introduce misure specifiche per favorire l’occupazione nelle zone d’ altura, prevedendo incentivi economici per lo Smart Working e per le imprese che assumono lavoratori residenti in montagna. Parallelamente, la norma promuove la creazione di spazi di co-working pubblici, puntando così a coniugare l’innovazione lavorativa con il mantenimento della popolazione residente sul territorio. Articolo 15: Questa integrazione all’articolo 15 della Legge 158/2017 introduce tutele specifiche per il diritto allo studio nei territori montani. La norma garantisce la presenza di almeno un presidio di istituzione primaria in ogni comune, prevedendo la possibilità di ricorrere a poli scolastici, territoriali o gestioni intercomunali. Inoltre, viene stabilito un limite massimo di 30 minuti per i tempi di percorrenza tra la residenza degli alunni e la scuola, imponendo a Stato e Regioni l’obbligo di assicurare servizi minimi di trasporto pubblico scolastico dedicato, specialmente nelle zone soggette a spopolamento. Articolo 6: dispone il rifinanziamento del Fondo per i piccoli comuni con uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Tale investimento è finalizzato a sostenere lo sviluppo strutturale, economico sociale dei territori minori, in linea con la legge 158/2017. La copertura finanziaria di questa spesa viene ripartita attraverso tre canali principali: 60 milioni prelevati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), 40 milioni derivanti dalle risorse PNR destinata alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 50 milioni mediante la risoluzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT)
Titolo: Proposta di legge per il ripopolamento delle aree rurali e il rallentamento del flusso migratorio dalle stesse. Modifiche: ● ARTICOLO I-Riconoscimento dei comuni montani come aree strategiche. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 2017, n. 158, è inserito il seguente: “1-bis. : lo Stato riconosce i comuni montani soggetti a decremento demografico quali aree strategiche nazionali ai fini della tutela territoriale, ambientale e sociale. Nei medesimi comuni è garantito il mantenimento dei servizi essenziali minimi e sono adottate misure prioritarie per incentivare la residenza stabile della popolazione residente. Le politiche pubbliche di sostegno e incentivazione previste dalla presente legge privilegiano i residenti stabili rispetto agli immobili destinati a uso saltuario o di seconda abitazione.” ● ARTICOLO II-Rafforzamento degli obblighi nei piccoli comuni. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge 2017, n. 158, le parole: “ Possono promuovere nei piccoli comuni” sono sostituite dalle seguenti: “garantiscono nei piccoli comuni”. ● ARTICOLO III-Incentivi allo Smart-working e co-working nei territori montani. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 2017, n. 158, è inserito il seguente: “1-bis. : al fine della seguente legge, vengono offerti incentivi per lo Smart-working e le aziende che assumono residenti montani; inoltre vengono promossi co-working pubblici.” ● ARTICOLO IV-Rafforzamento del Piano per l’istruzione. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge 2017, n. 158, le parole: “predispone il Piano per l’istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “garantisce il Piano per l’istruzione”. ● ARTICOLO V-Presidi scolastici nei comuni montani. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 2017, n. 158, è inserito il seguente: “1-bis. : nei comuni montani è garantita la presenza di almeno un presidio scolastico di Istruzione Primaria, anche mediante organizzazione intercomunale o poli scolastici territoriali.”. “1-ter: Per gli alunni e i residenti nei comuni montani il tempo medio di percorrenza tra residenza e presidio scolastico non può superare i 30 minuti mediante trasporto pubblico o scolastico dedicato. Lo Stato e le regioni garantiscono servizi minimi di trasporto scolastico pubblico nei territori montani soggetti a spopolamento.” ● ARTICOLO VI- rifinanziamento del Fondo per i piccoli comuni ● Comma 1: Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è rifinanziato nella misura di euro 150 milioni negli anni 2026, 2027 e 2028. ● Comma 2: Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 150 milioni per il triennio 2026-2028, si provvede: ● Comma 3: quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; ● Comma 4: quanto a euro 40 milioni, mediante utilizzo delle risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), nell’ambito delle disponibilità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal relativo Fondo complementare; ● Comma 5: quanto a euro 50 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito ai sensi della normativa vigente. ● Comma 6: Agli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali e dai crediti d’imposta previsti dalla presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. ● Comma 7: Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente disegno di legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale