Giovani in TRAPpola: indagine parlamentare sul fenomeno Baby Gang e la microcriminalità urbana
- Anno scolastico 2025-2026
- Presentato da ITCTS Vittorio Emanuele II, Bergamo
Quali studenti, pendolari e cittadini di Bergamo, per raggiungere nel nostro Istituto ogni giorno attraversiamo alcune delle zone dove si concentra maggiormente l’attività di microcriminalità della città, teatro in alcuni casi di episodi di violenza giovanile che hanno scosso l’opinione pubblica, nonostante gli interventi di rafforzamento della vigilanza.
Vogliamo capire perché ragazzi della nostra età scelgono la devianza e come lo Stato possa intervenire non solo per punire, ma per recuperare. L’obiettivo del progetto è simulare un’indagine parlamentare che porti a un disegno di legge finalizzato ad intervenire su tre fronti: la gestione degli infraquattordicenni (oggi non imputabili), la responsabilità delle famiglie e il ruolo amplificatore dei social media.
SINTESI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA “Giovani in TRAPpola”Norme per la prevenzione del disagio giovanile, il contrasto all’aggregazione violenta e il potenziamento della giustizia riparativa
1. Inquadramento del problema
Il fenomeno delle aggregazioni giovanili violente – impropriamente chiamate “baby gang”, termine che le forze dell’ordine e gli operatori sociali considerano tecnicamente scorretto per il contesto italiano – rappresenta uno dei nodi irrisolti del diritto penale minorile e delle politiche di prevenzione. A Bergamo, città da cui muove questa indagine, il tema è vissuto in prima persona dalla nostra classe: l’ITCTS “Vittorio Emanuele II” si trova nel cuore della città e il 92% de nostri studenti raggiunge la scuola con i mezzi pubblici, attraversando ogni giorno la Stazione FS e le Autolinee zone della città che sono spesso percepite come poco sicure. Il Questore della Provincia di Bergamo, il mediatore penale Giulio Russi, l’Assessora comunale alle Politiche giovanili Marzia Marchesi e l’équipe interprofessionale dell’Unità Organizzativa Minori hanno confermato che il fenomeno esiste ma è stato spesso deformato dalla narrazione. Come ha detto il Questore durante l’audizione: le aggregazioni bergamasche non hanno la struttura organizzativa delle vere baby gang – tipiche di aree del Sud America o di alcune grandi metropoli europee – bensì sono “compagnie che nelle loro uscite compiono a volte reati”, con bisogni multipli e non riconducibili a un’unica risposta repressiva. Anche noi siamo partiti dall’idea di voler indagare il fenomeno per cercare di superare certi luoghi comuni frequentemente utilizzati dai mezzi di informazione, e non solo, quando si riferiscono a questi eventi; da qui anche la scelta del titolo da dare alla nostra indagine, per sottolineare le “trappole” interpretative (giocando anche sul prefisso Trap, che allude all’immaginario collegato alla musica ascoltata dagli adolescenti) in cui si rischia di rinchiudere un fenomeno per sua natura complesso. Il quadro normativo attuale presenta una lacuna strutturale che questa indagine ha reso visibile: il D.P.R. 448/1988 (Codice del processo penale minorile) prevede l’imputabilità solo dai 14 anni, lasciando gli infraquattordicenni privi di qualsiasi strumento di responsabilizzazione. Il Decreto Caivano (D.L. 123/2023, conv. L. 159/2023) ha inasprito le pene per i minori tra 14 e 18 anni, ma non ha toccato questa fascia né ha investito negli strumenti preventivi e riparativi. La stessa Legge Cartabia (d.lgs. 150/2022), che ha introdotto la giustizia riparativa nel diritto penale italiano, non copre i soggetti non imputabili.
2. Metodologia dell’indagine
La Commissione ha condotto un’indagine conoscitiva strutturata in quattro fasi, seguendo il modello previsto dall’art. 48 del Regolamento del Senato. Sono stati studiati: la Costituzione (artt. 27, 70-74), il D.P.R. 448/1988, il Codice Penale (art. 97 sull’imputabilità), il D.L. 123/2023 (Decreto Caivano), il d.lgs. 150/2022 (Legge Cartabia), le raccomandazioni ONU e UE sulla giustizia riparativa (anni Novanta-Duemila), le Linee Guida del Consiglio d’Europa sulla child-friendly justice (2010), il report Transcrime – Università Cattolica (2022) sulle gang giovanili in Italia, e il report del Ministero dell’Interno sulla distinzione tra baby gang e aggregazioni fluide. Nel gennaio 2026 è stato somministrato in forma anonima un questionario a 200 studenti dell’Istituto, con autorizzazione della Dirigenza scolastica. Il campione è strutturalmente qualificato: il 92% dei rispondenti è pendolare che transita quotidianamente nelle zone oggetto dell’indagine. I dati sono stati elaborati con strumenti statistici e raccolti in un report analitico allegato alla presente indagine. La Commissione ha svolto quattro audizioni in presenza: Il Questore della Provincia di Bergamo (autorizzazione video, audizione non secretata); Giulio Russi, mediatore penale della Caritas Diocesana di Bergamo, tra i 9 iscritti all’elenco ministeriale dei mediatori penali e tra i 4 formatori accreditati; Marzia Marchesi, Assessora del Comune di Bergamo con deleghe a Istruzione, Legalità e Politiche giovanili; L’équipe interprofessionale dell’Unità Organizzativa Minori dell’Ambito di Bergamo (16 aprile 2026): Laura Visciglio (coordinatrice servizi sociali), Simona Pianetti e Federica Nesa (educatrici), Arianna Boroni (coordinatrice progetto Giovani Onde), Alberto Battista (vice commissario Polizia Locale).
3. Risultati dell’indagine
Il sondaggio ha prodotto evidenze empiriche dirette, raccolte da chi vive quotidianamente le zone oggetto del fenomeno: Il 51% degli studenti giudica la zona Stazione FS/Autolinee con punteggio di sicurezza 1 o 2 su 5 (punteggio medio: 2,5/5), ben al di sotto della sufficienza. Il 78,5% attraversa ogni giorno le zone critiche; solo il 10,5% le frequenta raramente. Il 60,5% è stato testimone diretto di episodi di prepotenza o aggressione nel tragitto casa-scuola nell’ultimo anno; il 25% è stato vittima diretta o ha un amico stretto che lo è stato. L’88,5% attribuisce ai social media un ruolo causale rilevante nella genesi degli episodi violenti; il 54% ritiene che aggredire per filmare e postare sia il movente principale. Il 69,5% indica come risposta più appropriata per un under 14 che commette un reato un percorso obbligatorio di riparazione gestito dai servizi sociali; solo il 6% è soddisfatto dello status quo.
Le quattro audizioni hanno prodotto un quadro convergente su tre elementi cruciali. Sull’inadeguatezza dell’approccio esclusivamente repressivo, il Questore ha affermato che “la maggior parte delle persone che commettono reati sono persone alla ricerca di affetto, di essere in qualche maniera considerate”; il mediatore Russi ha mostrato come la Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Sudafrica post-apartheid abbia dimostrato che la “giustizia dell’incontro” è più efficace della sola punizione; l’assessora Marchesi e l’équipe dell’UO Minori hanno documentato che le misure di sola repressione rischiano di aumentare la percezione di insicurezza senza risolvere le cause. Sul vuoto normativo per gli infraquattordicenni, tutti gli esperti sono concordi: la mediazione penale tecnica non è applicabile sotto i 14 anni, ma la mediazione sociale sì. Il Questore ha proposto esplicitamente “un terzo periodo normativo che potrebbe coincidere con la scuola media”; la coordinatrice Visciglio ha documentato interventi di messa alla prova efficaci con minori; la psicologa dell’équipe ha chiarito che la soglia dei 14 anni ha una base neuroscientifica (sviluppo cognitivo incompleto) ma non deve impedire la responsabilizzazione accompagnata. Sul ruolo dei social media, la convergenza è unanime: i social sono un “acceleratore” (Questore) dei comportamenti preesistenti, non la causa primaria. Il video del ragazzo di Trescore che aveva accoltellato una professoressa è diventato modello da imitare in altre città (Marchesi); la maxirissa in centro Bergamo era stata organizzata tramite Instagram (Battista). La risposta non è il divieto, ma le “istruzioni per l’uso” e le aggravanti per chi aggredisce al fine di filmare.
L’analisi documentale ha identificato tre lacune specifiche. Prima: l’art. 97 c.p. stabilisce la non imputabilità assoluta sotto i 14 anni, senza prevedere alcun percorso obbligatorio di responsabilizzazione. Seconda: la messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/1988) è lo strumento più efficace disponibile, ma i tempi medi di attivazione sono di 3-4 anni dal reato, vanificandone l’efficacia rieducativa (Visciglio: “reati a 15 anni presi in mano a 18-19”). Terza: non esiste una norma che aggravi la pena per chi commette violenza allo scopo di filmare e diffondere il contenuto. A questi tre vuoti si aggiunge un quarto – di sistema – evidenziato dalla coordinatrice Visciglio: la prevenzione è sistematicamente sottofinanziata perché le risorse vengono assorbite dagli interventi coatti obbligatori, creando una circolarità perversa in cui il mancato investimento preventivo genera più casi che richiedono interventi costosi. Anche l’Italia è arrivata con 25 anni di ritardo rispetto alle raccomandazioni ONU e UE del 1999-2001 sulla giustizia riparativa: solo nel 2022 la Legge Cartabia ha colmato parzialmente questo vuoto, escludendo però i soggetti non imputabili.
4. Analisi critica
I dati raccolti mostrano che il fenomeno delle aggregazioni violente giovanili non è un’emergenza criminale strutturata, ma un problema complesso che intreccia disagio identitario, vuoto educativo, assenza di spazi e risorse alternative, amplificazione digitale e lacune normative. La risposta efficace non può essere monodirezionale. Sul piano della prevenzione, il progetto Giovani Onde del Comune di Bergamo dimostra che l’educativa di strada – presente sul territorio dal 2020 – intercetta ragazzi che “cercano un luogo in cui stare senza per forza dover fare qualcosa” (Boroni): un bisogno fisiologico dell’adolescenza che la pianificazione urbana non soddisfa. La risposta al problema non è eliminare le aggregazioni, ma dare loro contenuto educativo. Lo stesso vale per lo psicologo scolastico: utile come primo livello di ascolto, ma efficace solo se connesso strutturalmente ai servizi territoriali (NPI, consultori, SerD), come documentato dall’assessora Marchesi sulla base di confronti con i clinici dell’Ospedale Papa Giovanni. Sul piano della giustizia riparativa, il modello della “giustizia dell’incontro” teorizzato da Russi e già praticato dalla Caritas di Bergamo dal 2005 – 20 anni prima che la Legge Cartabia lo riconoscesse – mostra tassi di successo elevati quando il percorso è personalizzato, tempestivo e costruito in rete. L’esempio del ragazzo che, grazie alla messa alla prova, è diventato aiuto-allenatore e poi giocatore nella stessa società sportiva sintetizza la logica: non punizione, ma occasione di successo che “il ragazzo può sentire nel proprio corpo” (Pianetti). Sul piano digitale, l’evidenza più preoccupante emersa dall’indagine è il meccanismo di emulazione: il video di Trescore che circola nelle chat scolastiche come “Bibbia da seguire” (Marchesi). La risposta normativa più urgente non è il blocco delle piattaforme – inefficace e controproducente, come confermato da tutti gli esperti – ma l’introduzione di un’aggravante per la violenza strumentale alla ripresa, e di un’educazione digitale strutturata e obbligatoria nei curricula scolastici. Il dato più significativo dell’intera indagine rimane forse quello del sondaggio: il 69,5% dei nostri coetanei ritiene che la risposta più giusta per un under 14 che commette un reato sia un percorso riparativo, non il carcere. Non è una posizione ideologica: è la risposta empirica di chi condivide ogni giorno le stesse strade, le stesse pensiline, le stesse chat con i ragazzi di cui stiamo parlando. È la prova che un intervento ispirato alla “giustizia dell’incontro” ha una sostenibilità sociale più ampia di quanto si creda, e che la scelta tra punire e recuperare non è una scelta tra essere duri o essere permissivi: è una scelta tra essere efficaci o no.
5. Indicazioni per il Disegno di Legge L’indagine indica tre direzioni normative prioritarie, organizzate nei tre fronti del DDL “Norme per la prevenzione del disagio giovanile, il contrasto all’aggregazione violenta e il potenziamento della giustizia riparativa”.
Prevenzione territoriale
Istituzione dell’obbligo di uno psicologo scolastico per ogni istituto secondario, non come figura isolata ma come nodo di raccordo tra scuola e servizi territoriali (NPI, consultori, SerD). Potenziamento delle unità di educativa di strada con finanziamento stabile, formazione specifica e criteri di pluralità del corpo educativo. Introduzione di livelli essenziali di assistenza socio-educativa nelle fasce orarie pomeridiane. Obbligo di educazione digitale strutturata a partire dalla scuola primaria.
Giustizia riparativa per gli infraquattordicenni
Introduzione di percorsi obbligatori di mediazione sociale e responsabilizzazione per i minori sotto i 14 anni che commettono fatti penalmente rilevanti, gestiti dall’USSM in raccordo con i servizi sociali e le famiglie. Tali percorsi devono essere: fondati sui quattro principi della giustizia riparativa (libertà, riservatezza, non giudizio, dignità); personalizzati sul soggetto e tempestivi (entro 60 giorni dal fatto); integrati dal sostegno obbligatorio alla famiglia. Contestuale riduzione dei tempi del procedimento penale minorile per i soggetti tra 14 e 18 anni, condizione di efficacia della messa alla prova.
Contrasto digitale
Introduzione di un’aggravante specifica per chi commette violenza allo scopo di riprendere e diffondere il contenuto sui social (c.d. violenza-spettacolo). Obbligo per le piattaforme di rimozione accelerata (entro 24 ore) dei contenuti violenti che coinvolgono minori, con responsabilità civile della piattaforma in caso di inerzia. Le misure repressive devono essere affiancate dall’obbligo curriculare di educazione digitale, per evitare che la sola risposta normativa produca l’effetto paradossale di aumentare le statistiche dei reati senza risolverne le cause.
La presente relazione finale è stata illustrata dai relatori Rottigni Fabio e Colleoni Aurora alla Commissione, nella seduta conclusiva del 27 aprile 2026 e approvata all'unanimità/maggioranza dei membri.
P.S. - Utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale: ai sensi del punto 3.4 del bando, si dichiara che nel corso dei lavori della Commissione sono stati utilizzati i software Claude (Anthropic) e Gemini (Google) per effettuare brainstorming guidati, per la riorganizzazione tematica di trascrizioni audio e per la generazione di bozze documentali. La selezione dei contenuti, l’elaborazione critica, la conduzione delle audizioni e la verifica di tutti i dati sono state effettuate dagli studenti e dal docente referente.
Fonti e soggetti auditi Fonti normative: Costituzione italiana (artt. 27, 70-74); D.P.R. 448/1988; art. 97 c.p.; D.L. 123/2023 conv. L. 159/2023 (Decreto Caivano); d.lgs. 150/2022 (Legge Cartabia); Linee Guida del Consiglio d’Europa sulla child-friendly justice, 2010; raccomandazioni ONU e UE sulla giustizia riparativa (1999-2001). Fonti bibliografiche e documentali: Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (2022), Le gang giovanili in Italia; Circolare n. 7 del 5 ottobre 2023 - D.G. Giustizia Minorile e di Comunità (2023), Linee guida sulla messa alla prova. Soggetti auditi: Il Questore della Provincia di Bergamo; Giulio Russi, mediatore penale; Marzia Marchesi, Assessora del Comune di Bergamo (Istruzione, Legalità, Politiche giovanili); L’équipe interprofessionale dell’U.O. Minori dell’Ambito di Bergamo (Laura Visciglio, Simona Pianetti, Federica Nesa, Arianna Boroni, Alberto Battista). Indagine quantitativa: questionario anonimo somministrato a 200 studenti dell’ITCTS “Vittorio Emanuele II” di Bergamo.
VIDEO FINALE https://drive.google.com/file/d/1OBwcBYei9bRAcMfYw8JH50Z4H-vSAUW3/view?usp=sharing
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04 Maggio 2026
R. C. - Seriate (BG)Documentazione finale
Al link sotto riportato è possibile accedere a tutti i documenti utilizzati e prodotti nel corso dell'indagine conoscitiva che, per ragioni di spazio, non è stato possibile citare per esteso, tutte le fonti consultate anche se non utilizzate e i …
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30 Aprile 2026
R. C. - Seriate (BG)VERBALE DELLA SEDUTA CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE - Approvazione della sintesi dell’indagine conoscitiva e trasmissione al Disegno di Legge
Il Presidente dà avvio alla seduta alle ore 9:00, dichiarando raggiunto il numero legale. Ricorda che quella odierna è la seduta conclusiva del percorso avviato nell’ottobre 2025: la Commissione è chiamata ad ascoltare la relazione dei colleghi incaricati, a discuterla …
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19 Aprile 2026
R. C. - Seriate (BG)Audizione_Unità Organizzativa Minori di Bergamo_PARTE 2
Laura Visciglio ha illustrato il funzionamento concreto del procedimento penale minorile per i ragazzi dai 14 anni in su, che fa riferimento alla Corte d’Appello di Brescia e al suo USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni): [Visciglio] – …
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19 Aprile 2026
R. C. - Seriate (BG)Audizione_Unità Organizzativa Minori di Bergamo_PARTE 1
Oggi, 16 aprile 2026, dalle ore 10:30 alle 12:20, si è svolto l’incontro in presenza con la Commissione di classe IV C e soggetti dell’Unità Organizzativa Minori di Bergamo. L’audizione ha avuto carattere collegiale, con la partecipazione di cinque rappresentanti …
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16 Aprile 2026
R. C. - Seriate (BG)Audizione di Marzia Marchesi, Assessora del Comune di Bergamo Deleghe - Istruzione, Legalità, Politiche giovanili, Servizi educativi per i minori
Il giorno 13 aprile 2026 si è svolto l’incontro in presenza con la Commissione di Classe IV C, presso l’aula della classe, dalle ore 10:30 alle ore 12:15circa. Il presente verbale è stato redatto sulla base della trascrizione integrale dell’audizione. …
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07 Aprile 2026
R. C. - Seriate (BG)AUDIZIONE Mediatore Penale – Giulio Russi
Il giorno 30 marzo 2026 si è svolto l'incontro in presenza con la Commissione di Classe IV C, dalle ore 14:00 alle ore 15:30 circa. Il presente verbale è stato redatto sulla base della trascrizione integrale dell'audizione, riorganizzata tematicamente. I …
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07 Aprile 2026
R. C. - Seriate (BG)AUDIZIONE Questore della Provincia di Bergamo – Dott. Vincenzo Nicolì
Il giorno 30 marzo 2026 si è svolto l'incontro in presenza con la Commissione di Classe IV C, presso l'ufficio della Dirigente Scolastica, dalle ore 10:30 alle ore 12:00 circa. Il presente verbale è stato redatto sulla base della trascrizione …
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01 Aprile 2026
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Il mese di gennaio ha rappresentato la prima fase di raccolta attiva dei dati sul campo. La Commissione ha portato a termine la somministrazione del questionario interno all’Istituto e ha proceduto all’elaborazione sistematica dei risultati. I lavori si sono articolati …
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22 Marzo 2026
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22 Marzo 2026
R. C. - Seriate (BG)Presentazione del bando, insediamento della Commissione di classe e scelta del tema d'indagine.
Sintesi dei lavori:
Nel corso del mese di ottobre, durante le ore curricolari destinate all'insegnamento dell'Educazione Civica, la classe ha formalmente avviato le attività relative al concorso "Dentro il Senato". I lavori si sono articolati nelle seguenti fasi:
1. Presentazione …
DISEGNO DI LEGGE
Norme per la prevenzione del disagio giovanile, il contrasto all'aggregazione violenta e il potenziamento della giustizia riparativa
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di colmare le lacune normative emerse nell’ambito del contrasto alla devianza giovanile aggregata. Sul piano epidemiologico, i dati elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza attestano, tra il 2019 e il 2024, un incremento del trenta per cento delle denunce a carico di minori rispetto al periodo pre-pandemia; parallelamente, un arrestato su quattro per rapina in Italia ha meno di diciotto anni. La mutazione qualitativa del fenomeno è altrettanto significativa: nel biennio 2022-2023, alla contrazione dei reati caotici di folla (risse: -16,41% nazionale, fino a -70,69% nelle principali città metropolitane) si contrappone un aumento delle lesioni dolose (+25,86% nei contesti metropolitani) e delle minacce (+10,71%), segnale di una crescente premeditazione. Il fenomeno si concentra prevalentemente nel Centro-Nord, con particolare incidenza in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, e presenta una forte correlazione con le difficoltà di integrazione urbana delle seconde generazioni, come documentato dall’analisi criminologica condotta da Transcrime – Università Cattolica (2022) e confermato dal documento approvato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza il 18 novembre 2020.
Il provvedimento si inserisce in una solida cornice sovranazionale che orienta e vincola le scelte legislative nazionali in materia di giustizia minorile. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge n. 176/1991, costituisce il primo pilastro. I suoi articoli 37 e 40 sanciscono che la privazione della libertà di un minore deve essere una misura di ultima risorsa avente la durata più breve possibile, e che gli Stati sono tenuti a promuovere misure alternative alla custodia istituzionale, assicurando che il trattamento del minore autore di reato sia sempre orientato al reinserimento e alla responsabilizzazione piuttosto che alla punizione. Le Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino, 1985) rafforzano questo impianto stabilendo che le risposte istituzionali alla devianza minorile debbano essere proporzionate, individualizzate e preferibilmente di natura non detentiva, valorizzando le risorse della comunità locale e il coinvolgimento attivo della famiglia.
Sul piano europeo, le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore (adottate il 17 novembre 2010, richiamate dalla Strategia europea sui diritti dei minori 2022-2027) individuano come elemento qualificante di un sistema child-friendly la promozione di misure extragiudiziarie e riparative, con priorità assoluta all’interesse superiore del minore e all’approccio multidisciplinare. La Raccomandazione del Consiglio d’Europa R(99)19 sulla mediazione penale e la Raccomandazione REC(2018)8 promuovono esplicitamente la giustizia riparativa come risposta sistemica alla criminalità minorile. Il Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act) definisce il quadro entro cui si collocano gli obblighi delle piattaforme digitali introdotti dal presente provvedimento, assicurando la coerenza con il diritto dell’Unione europea.
Il presente disegno di legge intende dunque dare piena attuazione — colmando le lacune dell’ordinamento interno rispetto agli standard internazionali — ai principi della Convenzione ONU, delle Regole di Pechino e delle Linee guida del Consiglio d’Europa, traducendoli in disposizioni precise e cogenti, superando la fase delle mere raccomandazioni programmatiche.
Sul piano interno, il documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (18 novembre 2020) aveva già denunciato le lacune strutturali del sistema: assenza di uno psicologo scolastico stabile, inadeguatezza degli organici dei servizi sociali, frammentazione istituzionale, mancanza di un sistema nazionale di raccolta dati continuativi. Quelle raccomandazioni parlamentari — rimaste allo stadio di auspici per quasi sei anni — trovano nel presente provvedimento traduzione in obblighi normativi vincolanti. Il decreto-legge n. 123/2023 (Decreto Caivano), convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2023, ha introdotto misure urgenti prevalentemente repressive, senza affrontare i vuoti strutturali sul fronte della prevenzione primaria e della responsabilizzazione non penale degli infraquattordicenni. Il presente disegno di legge si propone di completare quel quadro.
La presente proposta è stata elaborata anche sulla base dei contributi acquisiti nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione di classe, che ha audito quattro soggetti con profili distinti e complementari.
Il Questore della Provincia di Bergamo ha delineato il quadro operativo delle forze di polizia, articolato su prevenzione primaria, prevenzione generale e repressione, sottolineando come l’azione di polizia da sola sia strutturalmente insufficiente in assenza di coordinamento educativo e sociale. Ha proposto l’introduzione di una terza fascia di responsabilizzazione corrispondente agli anni della scuola media:
«Forse creare un terzo periodo, che potrebbe coincidere con quello della scuola media, potrebbe avere un suo senso. Mi sembrerebbe qualcosa di più adeguato ai tempi. Oggi un quattordicenne che ha accesso all’intelligenza artificiale ha strumenti e capacità di interazione molto più performanti dei miei.»
Giulio Russi, mediatore penale dell’associazione operante nell’ambito della Caritas Diocesana di Bergamo (sede via Borgo Palazzo), attiva dal 2005, ha illustrato il funzionamento della giustizia riparativa e ne ha difeso l’applicazione anche ai minori non imputabili, richiamando esperienze internazionali (Commissione Verità e Riconciliazione del Sudafrica, modelli canadesi) per sottolineare come la giustizia riparativa produca risultati strutturalmente superiori alla risposta repressiva in termini di recidiva: «La mediazione non è un’alternativa buonista alla punizione. È un percorso difficile, in cui il ragazzo deve guardare in faccia chi ha ferito e spiegarsi. È spesso più duro di una pena.»
L’Assessora del Comune di Bergamo con delega all’Istruzione, alla Legalità e alle Politiche giovanili e gli operatori del Consorzio Solco Città Aperta attivi nel progetto «Giovani Onde» hanno offerto una prospettiva operativa concreta. L’Assessora ha aperto con un avvertimento metodologico rilevante per il DDL: i giovani non sono una categoria omogenea, e il rischio normativo è quello di costruire strumenti uniformi per problemi eterogenei. Ha indicato il video del ragazzo di Trescore Balneario come prova empirica del meccanismo di emulazione digitale: un atto filmato e diffuso come «Bibbia da seguire» innesca catene di imitazione che amplificano il fenomeno ben oltre l’episodio originario. Gli operatori di «Giovani Onde» hanno segnalato la carenza strutturale di copertura nelle fasce serali e nei fine settimana, e proposto l’istituzione per via normativa della figura stabile dell’educatore di comunità nei plessi scolastici.
L’équipe interprofessionale dell’Unità Organizzativa Minori dell’Ambito di Bergamo — in audizione collegiale il 16 aprile 2026, con la partecipazione di Laura Visciglio (coordinatrice del Servizio Minori e Famiglie), Simona Pianetti e Federica Nesa (educatrici), Arianna Boroni (coordinatrice di Giovani Onde) e Alberto Battista (vice commissario della Polizia Locale, Nucleo Sicurezza Urbana) — ha fornito la prospettiva più radicata nella pratica quotidiana di intervento territoriale. Il contributo si articola su quattro nuclei fondamentali.
Sul fronte del ritardo strutturale della messa alla prova, Visciglio ha quantificato la principale disfunzione del sistema con una formula che sintetizza anni di lavoro sul campo: «reati a 15 anni presi in mano a 18-19». Questo divario temporale di tre-quattro anni tra l’atto deviante e la risposta rieducativa vanifica l’efficacia dello strumento: l’adolescente, nel frattempo, si consolida in traiettorie di vita che rendono l’intervento tardivo e meno incisivo. Il DDL risponde con il termine massimo di centoventi giorni per l’attivazione del programma di messa alla prova dall’iscrizione del procedimento.
Sul fronte dell’appartenenza positiva, Boroni ha descritto il bisogno che le unità di strada intercettano: ragazzi che «cercano un luogo in cui stare senza per forza dover fare qualcosa», un bisogno fisiologico dell’adolescenza che la pianificazione urbana e il sistema scolastico ordinariamente non soddisfano. La risposta non è eliminare le aggregazioni, ma offrire loro contenuto educativo e relazionale di qualità. Pianetti ha aggiunto che i programmi più efficaci sono quelli in cui il ragazzo vive un’esperienza di successo concreto, «qualcosa che può sentire nel proprio corpo»: l’adolescente che diventa aiuto-allenatore e poi giocatore nella stessa società sportiva in cui ha svolto la messa alla prova è l’emblema di questa logica rieducativa.
Sul fronte del vuoto normativo per gli infra-quattordicenni, l’équipe ha confermato che l’assenza di strumenti obbligatori determina un vuoto che solo la rete comunitaria — scuola, servizi sociali, associazionismo — riesce parzialmente a colmare, in modo informale e discrezionale. La proposta di responsabilizzazione amministrativa per la fascia undici-tredici anni è stata accolta come normalizzazione di ciò che già avviene nei casi migliori. Sul fronte del raccordo tra Polizia Locale e servizi sociali, Battista ha illustrato il protocollo operativo del Nucleo Sicurezza Urbana, che lega i controlli sul territorio alla segnalazione qualificata ai servizi. Ha sottolineato come questo raccordo sia efficace solo quando i servizi sociali sono in grado di rispondere tempestivamente, e come la carenza di organico degli assistenti sociali rappresenti l’anello debole dell’intera catena preventiva: lacuna alla quale il DDL risponde con il piano straordinario di rafforzamento degli organici di cui all’articolo 6, comma 2.
Recependo i contributi delle quattro audizioni, i dati dell’indagine criminologica e gli standard normativi internazionali, il provvedimento adotta una strategia integrata che rifiuta l’automatismo sanzionatorio — indicato dalla magistratura minorile, dai mediatori e dagli operatori di strada come controproducente — in favore di un modello fondato su: prevenzione primaria strutturale (psicologi scolastici, educatori di strada, educatore di comunità, attività ricreative con copertura serale e festiva); giustizia riparativa come risposta prioritaria per i quattordicenni-diciassettenni con riduzione del ritardo procedurale; mediazione sociale comunitaria obbligatoria per gli infraquattordicenni; responsabilizzazione amministrativa per gli undici-tredicenni; contrasto alla dimensione digitale del fenomeno in linea con il Digital Services Act; rafforzamento dell’organico dei servizi sociali; e monitoraggio strutturato fondato su dati aperti interoperabili con le banche dati ministeriali e dell’ISTAT.
Il provvedimento si articola in sette Capi e venti articoli. L’articolo 19 introduce una delega al Governo per i necessari decreti legislativi attuativi, con princìpi e criteri direttivi specifici per ciascuna delle aree di intervento.
Il Capo I (artt. 1-2) reca finalità, ambito e definizioni. Il Capo II (artt. 3-6) disciplina la prevenzione territoriale: psicologo scolastico, educatori di strada, educatore di comunità e piano locale biennale. Il Capo III (artt. 7-8) istituisce la responsabilizzazione amministrativa per gli undici-tredicenni e le misure per i minori infra-undicenni. Il Capo IV (artt. 9-10) potenzia la giustizia riparativa e istituisce i centri distrettuali specializzati. Il Capo V (artt. 11-12) reca i programmi di sostegno alla genitorialità e l’aggravante per i reati commessi con coinvolgimento di minori. Il Capo VI (artt. 13-15) introduce le misure di contrasto alla dimensione digitale: aggravante per la spettacolarizzazione della violenza, obblighi delle piattaforme e unità didattiche di educazione digitale critica. Il Capo VII (artt. 16-20) reca copertura finanziaria, monitoraggio, coordinamento normativo, delega al Governo e entrata in vigore.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ
Art. 1. (Finalità e àmbito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni volte a: a) prevenire i fenomeni di aggregazione deviante giovanile attraverso interventi di prevenzione primaria strutturale e stabilmente finanziata; b) introdurre una terza fascia di responsabilizzazione amministrativa per i minori tra gli undici e i tredici anni; c) rafforzare gli strumenti di presa in carico educativa, psicologica e comunitaria dei minori in situazione di disagio; d) potenziare il ricorso alla giustizia riparativa e alla mediazione penale nel procedimento a carico di minorenni imputabili, in attuazione dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione; e) introdurre la mediazione sociale comunitaria obbligatoria per i minori non imputabili; f) contrastare la funzione criminogena delle piattaforme digitali e sviluppare l’alfabetizzazione digitale critica; g) rafforzare la responsabilità genitoriale; h) garantire un sistema di monitoraggio strutturato e continuativo con dati disaggregati accessibili alla comunità scientifica.
2. Le disposizioni si applicano ai minori di età compresa tra gli undici e i diciassette anni, nonché, limitatamente alle misure preventive di cui al Capo II, ai minori di età inferiore qualora ricorrano segnali qualificati di rischio.
3. L’autorità giudiziaria e i servizi sociali operano nel rispetto del principio di individualizzazione dell’intervento, escludendo ogni forma di automatismo sanzionatorio.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «aggregazione deviante giovanile fluida»: gruppo a composizione variabile, privo di struttura gerarchica rigida, composto in prevalenza da soggetti di età tra i quattordici e i diciassette anni, che si manifesta con comportamenti violenti, intimidatori o predatori nello spazio pubblico, ancorché in assenza dei requisiti dell’articolo 416 del codice penale; b) «cooffending minorile»: la commissione congiunta di reati da parte di due o tre soggetti minorenni in assenza di codici identitari di gruppo condivisi; c) «minore a rischio»: il soggetto minorenne che presenti indicatori qualificati di disagio psicosociale, povertà educativa o coinvolgimento in episodi di violenza di gruppo, come definiti con decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; d) «giustizia riparativa»: l’insieme dei programmi di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; e) «mediazione sociale comunitaria»: il percorso, attivato dalla comunità locale in assenza di procedimento penale, con cui un minore non imputabile viene accompagnato, con il consenso della famiglia, ad assumere consapevolezza delle conseguenze del proprio comportamento e a partecipare ad attività di riparazione simbolica; f) «contenuto violento a finalità di spettacolarizzazione»: documento audiovisivo che riproduca atti di violenza di gruppo da o ai danni di minori, diffuso per ottenere visibilità o riconoscimento di status; g) «povertà educativa»: la privazione delle opportunità di apprendimento formale e informale che ostacola lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del minore.
CAPO II
PREVENZIONE TERRITORIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
Art. 3. (Psicologo scolastico)
1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria garantiscono la presenza stabile di almeno un professionista psicologo iscritto all’albo, con rapporto non inferiore a uno ogni trecento studenti, finanziato con i fondi previsti all’articolo 16, comma 1, lett. a).
2. Lo psicologo scolastico svolge funzioni di ascolto, supporto, intercettazione precoce del disagio e raccordo con i servizi territoriali.
3. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con decreto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce requisiti professionali, modalità di reclutamento e criteri di coordinamento con i servizi sanitari.
Art. 4. (Educatori di strada e unità di prossimità)
1. I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti e le città metropolitane predispongono, nell’àmbito della programmazione dei servizi sociali, unità di educativa di strada nelle aree a maggiore criticità. L’attivazione è obbligatoria, non subordinata a progettualità temporanee, e garantisce copertura nelle fasce serali e nei fine settimana.
2. Le regioni destinano ai comuni di cui al comma 1 una quota annua non inferiore al quindici per cento dei fondi regionali per le politiche giovanili, con vincolo di destinazione alle unità di educativa di strada.
3. Le unità operano in raccordo con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (di seguito USSM), i presìdi sanitari, le scuole e il terzo settore, secondo protocolli aggiornati con periodicità biennale.
Art. 5. (Offerta ricreativa e figura dell’educatore di comunità)
1. I comuni di cui all’articolo 4, comma 1, destinano una quota non inferiore al venti per cento del Fondo per le politiche giovanili ad attività ricreative, sportive e culturali gratuite nelle aree a maggiore criticità.
2. Il Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, adotta entro centoventi giorni linee guida per la progettazione partecipata, con il coinvolgimento attivo dei minori.
3. Il Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce entro centottanta giorni i profili professionali e le modalità di inserimento stabile dell’«educatore di comunità» nelle scuole secondarie di primo grado nelle aree a maggiore criticità. L’educatore di comunità opera come presidio educativo permanente all’interno del plesso scolastico, distinto dallo psicologo scolastico e dall’educatore di strada, e costituisce il raccordo tra scuola, famiglia e servizi territoriali.
Art. 6. (Piano locale di prevenzione e servizi sociali)
1. I comuni di cui all’articolo 4, comma 1, adottano con periodicità biennale un piano locale di prevenzione del disagio giovanile, elaborato con il coinvolgimento di scuole, servizi sociosanitari, forze di polizia locale, terzo settore e comunità locali.
2. Il Governo adotta entro centottanta giorni un piano straordinario di rafforzamento degli organici degli assistenti sociali operanti presso i comuni e l’USSM, al fine di garantire un rapporto non superiore a un operatore ogni cinquanta minori in carico.
CAPO III
RESPONSABILIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI MINORI TRA UNDICI E TREDICI ANNI
Art. 7. (Responsabilizzazione amministrativa degli undici-tredicenni)
1. Nei confronti dei minori di età compresa tra gli undici e i tredici anni compiuti coinvolti in episodi di violenza di gruppo o in condotte integranti fattispecie di reato, è istituita una responsabilizzazione di natura esclusivamente amministrativa ed educativa, distinta dalla non imputabilità penale di cui all’articolo 97 del codice penale, che rimane invariata.
2. Il Tribunale per i minorenni, su segnalazione del pubblico ministero o dei servizi sociali, dispone, con decreto motivato, una o più delle seguenti misure: a) mediazione sociale comunitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), con programma della durata non inferiore a quattro mesi; b) presa in carico dall’USSM con programma psico-educativo individualizzato della durata non inferiore a sei mesi; c) obbligo di frequenza di attività educative, sportive o ricreative per almeno quattro giorni settimanali; d) divieto di frequentare determinati luoghi o persone per un periodo non superiore a dodici mesi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 non hanno natura penale e non producono effetti sul casellario giudiziale. Ogni provvedimento è accompagnato da motivazione specifica che dà conto della valutazione individualizzata dei bisogni del minore.
4. In caso di inottemperanza reiterata, il Tribunale per i minorenni può disporre il collocamento in comunità di tipo familiare o in struttura socioeducativa aperta, per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 8. (Misure per i minori infra-undicenni)
1. Nei confronti dei minori di età inferiore agli undici anni che presentino segnali qualificati di rischio, i servizi sociali attivano d’ufficio un programma di presa in carico educativa e di sostegno familiare nel rispetto delle Linee di indirizzo nazionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017).
CAPO IV
GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PER I MINORI IMPUTABILI
Art. 9. (Potenziamento della giustizia riparativa nel procedimento minorile)
1. In ogni stato e grado del procedimento penale a carico di minorenni di età tra i quattordici e i diciassette anni, il pubblico ministero e il giudice promuovono, anche d’ufficio, il ricorso ai programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, quale risposta prioritaria.
2. L’adesione costituisce elemento positivo ai fini della messa alla prova ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Gli esiti positivi in fase di indagini preliminari sono valutati dal pubblico ministero ai fini dell’archiviazione per irrilevanza del fatto di cui all'articolo 27 del medesimo decreto.
3. Nei procedimenti per reati in contesti di aggregazione deviante, la messa alla prova include obbligatoriamente, ove praticabile, percorsi di mediazione vittima-autore e attività di servizio alla comunità lesa.
4. I Tribunali per i minorenni istituiscono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, elenchi distrettuali di mediatori e facilitatori qualificati ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
5. Il Ministero della giustizia fissa in centoventi giorni il termine massimo per l’attivazione del programma di messa alla prova dall’iscrizione del procedimento a carico del minore.
Art. 10. (Centri di giustizia riparativa per minori)
1. Il Ministero della giustizia, d’intesa con le regioni, promuove l’istituzione, in ogni distretto di corte d’appello, di almeno un centro specializzato per la giustizia riparativa minorile in coordinamento con l’USSM e il terzo settore. I centri già operativi sono prioritariamente coinvolti nelle procedure di accreditamento ai sensi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
2. I centri gestiscono altresi i percorsi di mediazione sociale comunitaria di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a).
CAPO V
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Art. 11. (Programmi obbligatori di sostegno alla genitorialità)
1. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di minori destinatari di provvedimenti di cui agli articoli 7 o 9 sono convocati dal servizio sociale per un programma comprensivo di: a) consulenza individuale e familiare; b) formazione sulle competenze genitoriali e sul divario generazionale tecnologico; c) informazione sui doveri di vigilanza di cui agli articoli 147 e 2048 del codice civile.
2. La partecipazione è obbligatoria. In caso di rifiuto ingiustificato o inottemperanza reiterata, il servizio sociale segnala il caso al Tribunale per i minorenni per la valutazione di provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile.
Art. 12. (Aggravante per reati commessi con coinvolgimento di minori)
1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-undecies) è aggiunto il seguente: «11-duodecies) l’avere istigato o coinvolto, anche indirettamente, soggetti minorenni nella commissione del fatto, ovvero l’avere commesso il fatto in presenza di minori in circostanze tali da comportare un significativo rischio di emulazione».
CAPO VI
CONTRASTO ALLA DIMENSIONE DIGITALE DELLA DEVIANZA GIOVANILE
Art. 13. (Aggravante per la spettacolarizzazione digitale della violenza)
1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero aggiunto dall’articolo 12, è aggiunto il seguente: «11-terdecies) l’avere commesso il fatto documentandolo con l’intento di diffonderne il contenuto attraverso piattaforme digitali a fini di visibilità o di ricerca di status, ovvero l’avere provveduto a tale diffusione». L’aggravante si applica anche quando la diffusione è avvenuta attraverso piattaforme raggiungibili da minori, salvo adeguati meccanismi di verifica dell’età.
Art. 14. (Obblighi delle piattaforme digitali)
1. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti video e i gestori di piattaforme di social media sono tenuti a: a) rilevare e rimuovere entro ventiquattro ore i contenuti che riproducono, glorificano o normalizzano atti di violenza di gruppo commessi da o ai danni di minori; b) trasmettere all’Autorità giudiziaria, su richiesta motivata, i dati identificativi dell’utente che ha caricato il contenuto; c) pubblicare con cadenza semestrale una relazione sulle segnalazioni e le rimozioni effettuate.
2. L’AGCOM è designata quale autorità di vigilanza e può irrogare sanzioni da cinquantamila a un milione di euro. Il Ministero dell’interno adegua i protocolli investigativi della Polizia Postale al paradigma del tracciamento dei flussi informativi e finanziari entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. (Educazione digitale critica)
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito inserisce nei percorsi curricolari di istruzione secondaria unità didattiche di educazione digitale critica volte a: a) decostruire l’immaginario della criminalità veicolato dai social media; b) informare sulle responsabilità giuridiche connesse alla produzione e condivisione di contenuti violenti; c) promuovere la conoscenza degli strumenti di tutela per le vittime.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, DELEGA AL GOVERNO, MONITORAGGIO E FINALI
Art. 16. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in sessanta milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede come segue: a) agli oneri di cui all’articolo 3, pari a venti milioni di euro, a carico della Missione 4 «Istruzione scolastica» del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito; b) agli oneri di cui agli articoli 5 e 6, pari a trenta milioni di euro, mediante incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale; c) agli oneri di cui all’articolo 10, pari a dieci milioni di euro, a carico dei capitoli del Ministero della giustizia destinati all’attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17. (Clausola valutativa e monitoraggio)
1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attuazione della presente legge, con indicatori disaggregati per regione, fascia di età e nazionalità, relativi a: a) minori presi in carico per fascia di età, con indicazione delle misure adottate e degli esiti a dodici mesi; b) programmi di giustizia riparativa avviati, completati e relativi esiti in termini di recidiva; c) variazione delle segnalazioni per reati di violenza aggregata distinte per tipologia; d) contenuti violenti segnalati e rimossi dalle piattaforme; e) provvedimenti adottati a carico dei genitori. I dati sono resi pubblici attraverso una piattaforma di accesso aperto.
Art. 18. (Coordinamento con la normativa vigente)
1. Le disposizioni della presente legge si integrano con la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
Art. 19. (Delega al Governo per i provvedimenti attuativi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro per lo sport e i giovani, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) terza fascia di età: definire tassativamente le fattispecie, i criteri di valutazione individualizzata e le modalità di raccordo con i servizi sociali, garantendo che nessun provvedimento produca effetti pregiudizievoli futuri; b) mediazione sociale comunitaria: definire i soggetti abilitati, i requisiti dei mediatori, i criteri di consenso informato e il raccordo con i centri di giustizia riparativa; c) giustizia riparativa minorile: disciplinare i criteri di accreditamento, le garanzie di riservatezza e i meccanismi di riduzione del ritardo procedurale; d) piattaforme digitali: definire le modalità operative in raccordo con il Regolamento UE 2022/2065 e con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; e) monitoraggio: definire formati e protocolli di raccolta dei dati garantendone l’interoperabilità con le banche dati del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno e dell’ISTAT; f) educatore di comunità: definire profili professionali, titoli di accesso e modalità di reclutamento stabile in raccordo con i contratti collettivi del settore socio-educativo.
2. I decreti legislativi sono adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla trasmissione. Entro ventiquattro mesi è possibile adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
Art. 20. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.