La dignità non è un clic non è un like: disciplina per la tutela dei soggetti esposti nell’ambiente digitale
- Anno scolastico 2025-2026
- Presentato da Istituto d'Istruzione Superiore Raffaele Piria, Rosarno (Reggio Calabria)
Quali utenti assidui dei social abbiamo rilevato la presenza ricorrente di immagini e video che mostrano persone vulnerabili, comprese persone diversamente abili, esposte in modo inappropriato.
Pur esistendo norme come il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. 196/2003 e le disposizioni del Codice Civile sul diritto all’immagine e sulle responsabilità degli adulti, emerge un quadro frammentato e non pienamente adeguato rispetto alle dinamiche dei servizi digitali.
Il nostro obiettivo è elaborare un disegno di legge che definisca principi e regole in materia di gestione dei contenuti digitali, verifica dell’identità online e divieto assoluto di pubblicazione di immagini riguardanti persone diversamente abili, oltre alla definizione delle responsabilità dei diversi soggetti che operano nelle piattaforme.
INDAGINE CONOSCITIVA
L’indagine conoscitiva è stata avviata per analizzare il fenomeno della pubblicazione sui social network di immagini e video che ritraggono persone vulnerabili, in particolare minori e persone diversamente abili, spesso esposte in situazioni di sofferenza, fragilità o dipendenza. L’osservazione sistematica dei contenuti ha evidenziato un uso crescente dell’immagine della vulnerabilità come strumento di visibilità, monetizzazione o raccolta fondi, con conseguenze potenzialmente gravi per la dignità e l’integrità dei soggetti coinvolti. L’analisi qualitativa ha permesso di individuare alcune dinamiche ricorrenti:
• esposizione continuativa della vita privata del soggetto vulnerabile;
• riprese in contesti sanitari, scolastici o familiari senza necessità;
• narrazioni che mettono al centro il genitore o il titolare dell’account, anziché la persona vulnerabile;
• utilizzo dell’immagine per ottenere like, follower, popolarità o donazioni;
• assenza di consapevolezza del soggetto vulnerabile e impossibilità di esprimere un consenso valido.
Parallelamente, è stato analizzato il quadro normativo vigente:
• il Regolamento (UE) 2016/679 tutela i dati particolari, ma non disciplina lo sfruttamento digitale;
• il D.Lgs. 196/2003 contiene principi generali, ma non affronta la sovraesposizione sui social;
• il Codice Civile tutela il diritto all’immagine, ma non considera la monetizzazione digitale;
• il Codice Penale punisce alcune condotte specifiche (diffamazione, pornografia minorile, revenge porn), ma non contempla lo sfruttamento digitale dei vulnerabili.
Dall’indagine emerge un quadro normativo frammentato e non adeguato alle dinamiche dei servizi digitali contemporanei, caratterizzati da diffusione immediata, algoritmi di amplificazione, monetizzazione dei contenuti e uso crescente dell’intelligenza artificiale.
Strumenti utilizzati
• osservazione diretta di profili social pubblici;
• analisi qualitativa dei contenuti;
• discussione critica dei casi rilevati;
• studio delle fonti normative nazionali ed europee.
Conclusioni
È necessario introdurre una disciplina specifica che:
• vieti lo sfruttamento digitale delle persone vulnerabili;
• vieti la pubblicazione di immagini di persone diversamente abili per finalità non istituzionali;
• definisca le responsabilità degli adulti;
• imponga alle piattaforme obblighi di tracciabilità e verifica dell’identità;
• preveda sanzioni amministrative e penali adeguate.
Bibliografia e fonti
• Regolamento (UE) 2016/679
• D.Lgs. 196/2003
• Codice Civile
• Codice Penale
• Documentazione istituzionale su tutela dei minori e uso dei social
• Articoli e contributi dottrinali sul fenomeno della sovraesposizione digitale
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30 Aprile 2026
A. T. - ROSARNO R. C.“LA DIGNITÀ NON È UN CLICK, NON È UN LIKE”
DIARIO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
Fase 1 – Analisi preliminare del fenomeno
• Osservazione dei principali social network (TikTok, Instagram, Facebook, YouTube) per individuare contenuti che mostrano persone vulnerabili, in particolare minori e persone diversamente abili.
• Rilevazione di casi ricorrenti …
DISEGNO DI LEGGE
“LA DIGNITÀ NON È UN CLICK, NON È UN LIKE”
Disposizioni per la tutela delle persone vulnerabili e per il contrasto allo sfruttamento digitale nell’ambiente online.
Art. 1 – Finalità
1. La presente legge tutela la dignità, l’immagine, la riservatezza e l’integrità delle persone vulnerabili nell’ambiente digitale.
2. La legge integra e coordina il quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali, diritto all’immagine e responsabilità degli adulti, colmando le lacune relative allo sfruttamento digitale di minori e persone fragili.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) persone vulnerabili: minori, persone con disabilità, soggetti sottoposti a misure di protezione giuridica o privi di autonomia decisionale; b) contenuti digitali: immagini, video, audio, testi o combinazioni degli stessi diffusi tramite piattaforme digitali; c) piattaforme digitali: servizi della società dell’informazione che consentono la creazione, condivisione o diffusione di contenuti; d) titolare dell’account: persona fisica o giuridica che gestisce un profilo su una piattaforma digitale.
Art. 3 – Tutela dell’immagine e della dignità delle persone vulnerabili
1. È vietata la diffusione di contenuti che ritraggono persone vulnerabili in modo lesivo della dignità, dell’onore o della reputazione.
2. La pubblicazione di immagini o video è consentita solo nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
3. È vietata la diffusione di contenuti che rappresentano persone vulnerabili in situazioni di sofferenza, degrado, dipendenza o in contesti idonei a comprometterne lo sviluppo o l’integrazione sociale.
Art. 4 – Consenso e limiti alla pubblicazione
1. È vietata la pubblicazione di contenuti relativi a persone vulnerabili, salvo che per finalità strettamente educative, didattiche, istituzionali, nel rispetto dei principi di necessità e stretta pertinenza. Nei casi consentiti, la pubblicazione è subordinata esclusivamente al consenso del genitore, tutore o amministratore di sostegno.
2. Il soggetto vulnerabile non può essere considerato in grado di esprimere un consenso valido alla pubblicazione di contenuti digitali che lo riguardano.
3. Il consenso deve essere specifico, informato, documentato e limitato alla finalità dichiarata.
4. È vietata ogni forma di pubblicazione destinata a piattaforme social, siti di intrattenimento o canali di diffusione pubblica.
5. La revoca del consenso comporta l’obbligo immediato di rimozione dei contenuti da parte del titolare dell’account e della piattaforma.
Art. 5 – Responsabilità degli adulti
1. Gli adulti che diffondono contenuti relativi a persone vulnerabili devono: a) valutare l’impatto presente e futuro della pubblicazione; b) evitare ogni forma di sovraesposizione digitale; c) rispettare le indicazioni delle Autorità competenti.
2. La violazione degli obblighi rileva ai fini della responsabilità civile.
Art. 6 – Divieto di sfruttamento digitale delle persone vulnerabili
1. È vietato utilizzare l’immagine, la voce o altri dati personali di minori o persone vulnerabili per ottenere vantaggi economici, visibilità, popolarità o incremento di interazioni digitali.
2. Costituisce sfruttamento digitale ogni condotta che: a) espone sistematicamente il soggetto vulnerabile senza necessità; b) utilizza la sua immagine per generare like, follower, monetizzazione o visibilità; c) rappresenta il soggetto in situazioni lesive della dignità o della riservatezza; d) trasforma la vita privata del soggetto vulnerabile in contenuto pubblico continuativo.
3. La violazione comporta: a) sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro; b) obbligo immediato di rimozione dei contenuti; c) divieto temporaneo di pubblicare ulteriori contenuti relativi al soggetto vulnerabile, da 1 a 12 mesi, disposto dall’Autorità amministrativa; d) segnalazione ai servizi sociali quando emergano rischi per il benessere del soggetto.
4. Le sanzioni si applicano anche quando il vantaggio perseguito non è economico ma consiste in popolarità o visibilità.
Art. 7 – Reato di sfruttamento digitale di persone vulnerabili
1. Chiunque, mediante strumenti digitali o sistemi di intelligenza artificiale, crea, manipola, diffonde o utilizza contenuti che ritraggono minori o persone vulnerabili in modo lesivo della dignità, della riservatezza o dell’integrità psico-fisica, al fine di ottenere profitto, visibilità o vantaggi personali, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso: a) mediante la creazione o manipolazione di immagini tramite intelligenza artificiale; b) esponendo il soggetto vulnerabile in condizioni di malattia, sofferenza o fragilità; c) con diffusione a un numero indeterminato di persone; d) per finalità di raccolta fondi ingannevole o non tracciata.
3. Se il fatto riguarda un minore affetto da patologie gravi, la pena è aumentata fino alla metà.
Art. 8 – Clausola di coordinamento con la normativa vigente
1. Le disposizioni degli articoli 6 e 6-bis si applicano in aggiunta e senza pregiudizio per quanto previsto dagli articoli 10 del codice civile, 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dagli articoli 595, 612-bis, 612-ter, 600-ter e 600-quater del codice penale, nonché dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. È fatto divieto alle strutture sanitarie, educative e assistenziali di consentire o tollerare la produzione, la ripresa, la fotografia o la diffusione di immagini o contenuti relativi a soggetti vulnerabili presenti nei reparti, nei servizi e negli ambienti di cura, salvo i casi strettamente necessari per finalità istituzionali o documentali.
3. Le strutture sanitarie, educative e assistenziali adottano misure idonee a impedire la produzione e la diffusione non autorizzata di immagini o contenuti relativi a soggetti vulnerabili, garantendo la tutela della loro dignità e riservatezza.
Art. 9 – Obblighi delle piattaforme digitali
1. Le piattaforme digitali devono: a) predisporre procedure chiare e gratuite per la segnalazione e rimozione dei contenuti; b) garantire tempi certi per la valutazione delle segnalazioni; c) fornire informazioni trasparenti sul trattamento dei dati delle persone vulnerabili; d) adottare misure per prevenire la ri-pubblicazione di contenuti rimossi.
2. Le piattaforme rendono comprensibili i Termini di Servizio, con sezioni dedicate alla tutela dei soggetti vulnerabili.
3. Le piattaforme collaborano con la Polizia Postale e con l’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Art. 10 – Procedure di segnalazione e rimozione
1. Chiunque rilevi contenuti lesivi può effettuare una segnalazione tramite gli strumenti della piattaforma.
2. La piattaforma deve: a) confermare la ricezione; b) valutare la segnalazione entro i termini stabiliti; c) rimuovere o oscurare i contenuti quando necessario.
3. In caso di inerzia, il segnalante può rivolgersi alla Polizia Postale, che valuta la sussistenza di violazioni e può trasmettere gli atti all’Autorità giudiziaria.
Art. 11 – Educazione digitale e prevenzione
1. Il Ministero dell’istruzione e del merito promuove percorsi di educazione civica digitale con riferimento alla tutela delle persone vulnerabili.
2. Enti pubblici e privati sono incoraggiati a predisporre codici di condotta per l’uso responsabile delle piattaforme.
Art. 12 – Sanzioni generali
1. Le violazioni da parte delle piattaforme sono punite con sanzioni amministrative, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dall’ordinamento.
Art. 13 – Destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni
1. Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versate integralmente all’Erario dello Stato e affluiscono al bilancio statale.
2. Le entrate derivanti dalle sanzioni dovranno essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a programmi di prevenzione, educazione digitale e tutela delle persone vulnerabili nell’ambiente online.
Art. 14 – Sistema Nazionale di Verifica Digitale (“Dogana Digitale”)
1. È istituito il Sistema Nazionale di Verifica Digitale (SNVD), finalizzato a garantire l’identificazione certa degli utenti e la tracciabilità delle attività digitali che coinvolgono minori o persone vulnerabili.
2. Le piattaforme digitali sono obbligate a verificare l’identità degli utenti che: a) monetizzano contenuti; b) promuovono raccolte fondi; c) pubblicano contenuti relativi a minori o persone vulnerabili; d) utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per generare o manipolare contenuti.
3. La verifica dell’identità avviene esclusivamente mediante: a) documento d’identità valido; b) codice fiscale; c) pagamento tracciabile tramite bonifico bancario, con esclusione di carte prepagate anonime o usa e getta.
4. Le piattaforme impediscono l’uso di sistemi di anonimizzazione, incluse VPN, quando tali strumenti ostacolano l’identificazione dell’utente in attività che coinvolgono minori o persone vulnerabili.
5. Ogni transazione economica generata da contenuti che coinvolgono persone vulnerabili deve essere integralmente tracciabile e registrata ai fini fiscali.
6. La violazione degli obblighi comporta: a) sanzione amministrativa da 100.000 a 1.000.000 di euro per le piattaforme; b) sanzione da 20.000 a 200.000 euro per i promotori di raccolte fondi non tracciate; c) confisca delle somme raccolte e versamento all’Erario dello Stato; d) sospensione dell’attività della piattaforma sul territorio nazionale nei casi più gravi.
Art. 15 – Inadempimento delle sanzioni e misure sostitutive
1. In caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative entro i termini stabiliti, l’importo è iscritto a ruolo per la riscossione coattiva secondo la normativa vigente.
2. Quando il soggetto sanzionato dimostra, con idonea documentazione, di trovarsi in condizione di comprovata incapienza economica, l’Autorità giudiziaria può disporre misure sostitutive non economiche.
3. Le misure sostitutive applicabili sono: a) obbligo di partecipazione a programmi formativi sulla tutela delle persone vulnerabili nell’ambiente digitale; b) divieto temporaneo di gestione di account digitali che prevedano la pubblicazione di contenuti relativi a minori o persone vulnerabili, per un periodo da 1 a 24 mesi; c) obbligo di rimozione e astensione dalla pubblicazione di contenuti riguardanti persone vulnerabili per un periodo determinato.
4. Le misure di cui al comma 3 non costituiscono sanzioni penali e sono applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Art. 16 – Clausola di invarianza finanziaria
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17 – Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.