Disposizioni in tema di diffusione nelle scuole delle pratiche di rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce nonché di tecniche di primo soccorso per rimuovere ostruzioni delle vie aeree

  • Pubblicato il 30 Aprile 2020
  • da Liceo Scientifico Statale Camillo Cavour, Roma
Disposizioni in tema di diffusione nelle scuole delle pratiche di rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce nonché di tecniche di primo soccorso per rimuovere ostruzioni delle vie aeree

Onorevoli Senatori! - Con il presente disegno di legge, intendiamo affrontare il problema delle conseguenze, spesso letali, correlate alla mancanza di un sistema di primo soccorso in grado di affrontare i numerosi casi di arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree che si verificano nel nostro Paese.
Le statistiche stimano in 50.000, di cui 500 mortali, i casi annui in Europa di soffocamento per ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; molti di questi casi riguardano la popolazione tra 0 e 14 anni. I dati a disposizione indicano, inoltre, in circa 60.000 l’anno, uno ogni 9 minuti, il numero dei decessi per arresto cardiaco in Italia, che avrebbero potuto essere in parte evitati con l’utilizzo di pratiche di rianimazione cardio-polmonare e di defibrillazione precoce. Studi medici indicano, infatti, che il tentativo di far ripartire il cuore prima dell’arrivo di un’ambulanza aumenti il tasso di sopravvivenza dal 24% al 60%. In caso di arresto cardiaco, per ogni minuto che passa senza intervenire si perde il 10% della possibilità di salvare la persona. Si ritiene, pertanto, necessario stabilire l’obbligo della presenza di un defibrillatore in tutte le scuole di ogni ordine e grado e l’organizzazione di corsi per il loro utilizzo. A tal fine proponiamo il seguente Disegno di legge che si compone di 8 articoli.
Nell’art. 2 si stabilisce l’obbligo per ogni istituto scolastico di dotarsi di un defibrillatore, il cui possesso fa comunicato all’Asl di competenza affinché venga successivamente registrato presso le centrali operative del sistema di emergenza 118 (art. 3).
Nell’art. 4 si stabilisce l’obbligo per gli istituti di organizzare corsi della durata non inferiore a 5 ore, di formazione e di addestramento in supporto vitale di base-defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation – BLSD) per il personale docente e non docente e per gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età. I corsi vengono effettuati dagli enti individuati nel comma 2 del suddetto articolo.
Il disegno di legge prevede altresì all’art. 5 l’organizzazione di corsi obbligatori di primo soccorso per una quota almeno del 25 % del personale scolastico e per gli studenti maggiorenni e nell’art. 6 l’organizzazione ogni anno attività finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione scolastica sulle potenzialità e sull’uso dei DAE.
Tenuto conto del numero degli istituti scolastici presenti sul territorio italiano (circa 58 mila) e del costo del DAE si stanzia per il loro acquisto una somma di euro 200 mila. La previsione dei suddetti corsi obbligatori ha l’obiettivo di fare sì che all’interno di ogni istituto scolastico si formino individui in grado di fronteggiare una situazione in cui è necessario effettuare una manovra di primo soccorso, anche mediante uso del defibrillatore, formandoli anche al fine di ottenere l’autorizzazione all’uso del defibrillatore rilasciata dal 118 secondo quanto previsto dal D.M. salute del 18/03/2011.
Tale proposta si pone nel solco della positiva esperienza avviata dal c.d. Decreto Balduzzi in tema di obbligo per le società e per le associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico esterno e di personale formato al suo utilizzo, nonché di analoghe iniziative intraprese con ottimi risultati in altri paesi europei, Francia, Germania, Olanda e Svezia.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge prescrive misure per la tutela della salute in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai rischi legati a episodi di arresto cardiocircolatorio che richiedono l’utilizzo di dispositivi di defibrillazione precoce e la pratica di tecniche di primo soccorso.

Art. 2
(Dotazione obbligatoria di defibrillatori)

1. Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado devono dotarsi di defibrillatori semi-automatici esterni, di seguito denominati DAE, da collocarsi in spazi facilmente accessibili all’interno di ogni sede dell’istituto, anche secondaria o distaccata.
2. Nel caso in cui la sede dell’istituto scolastico presenti più edifici collegati tra loro è sufficiente dotarsi di un solo apparecchio posizionato in un punto facilmente raggiungibile da tutte le diverse strutture.
3. Nel caso in cui i diversi edifici non siano in comunicazione tra loro è necessario posizionare un apparecchio DAE in ogni edificio.
4. La presenza dei DAE deve essere chiaramente indicata mediante segnaletica conforme alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come successivamente modificato e integrato.

Art. 3
(Registrazione dei DAE)

1. I DAE devono essere registrati presso le Centrali operative del Sistema di emergenza 118. Spetta all’Istituto scolastico, entrato in possesso del DAE, fare la relativa comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. L’Azienda sanitaria locale comunica i nomi degli Istituti e i loro indirizzi alla Centrale operativa competente del sistema di emergenza 118.

Art. 4
(Corsi di formazione obbligatori BLSD)

1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado avviano corsi obbligatori, della durata non inferiore a 5 ore, di formazione e di addestramento in supporto vitale di base-defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation – BLSD) per l’apprendimento da parte di soccorritori non medici delle tecniche di pronto intervento mediante l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
2. I corsi obbligatori previsti dal comma precedente sono tenuti, come stabilito dal Decreto del Ministro della Salute del 18 marzo 2011, dalle centrali operative del sistema di emergenza 118, dai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un’adeguata struttura di formazione,
3. Tali corsi sono rivolti a tutto il personale in servizio, docente e non docente.
4. Negli istituti secondari di secondo grado la partecipazione è estesa agli studenti che hanno raggiunto la maggiore età.
5. La frequenza del corso e il superamento della prova finale permettono di ottenere una certificazione IRC (Italian Resuscitation Council) della validità di 24 mesi. Per gli studenti la frequenza ai corsi può altresì essere valutata quale attività di PCTO (già alternanza scuola-lavoro) e per l’attribuzione del credito scolastico formativo.
6. Entro 6 mesi dalla data di scadenza del suddetto termine di validità, coloro che hanno acquisito la certificazione IRC sono tenuti a seguire un corso di riqualificazione (retraining). Il superamento del corso di riqualificazione estende la validità dell’attestato per un periodo di 24 mesi.

Art. 5
(Corsi di formazione obbligatori in tecniche di primo soccorso)

1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado avviano, altresì, corsi di formazione e di addestramento in merito alle ulteriori tecniche di primo soccorso, che consentano di acquisire capacità di intervento pratico sufficiente e adeguato in materia di primo soccorso, nei termini previsti, in sede di prima applicazione, dall’allegato 4 al D.M. 15 luglio 2003 n. 388.
2. I corsi di cui al comma precedente sono obbligatori per una quota non inferiore al 25% del personale in servizio.
3. Gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età possono chiedere di partecipare ai corsi.
4. La formazione prevista dal comma 1 è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il Sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
5. La frequenza del corso di formazione e il superamento della valutazione finale consente di ottenere un attestato di primo soccorso della validità di 3 anni. Per gli studenti la frequenza ai corsi può essere valutata quale attività di PCTO (già alternanza scuola-lavoro) e per l’attribuzione del credito scolastico formativo.

Art. 6
(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. Nel corso di ogni anno scolastico gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono per tutte le classi attività finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione scolastica sulle potenzialità e sull’uso dei DAE nonché all’apprendimento del comportamento da mantenere nelle situazioni che richiedono il loro utilizzo.
2. Alle iniziative previste dal comma 1 deve necessariamente prendere parte almeno un docente e un soggetto abilitato all’erogazione dei corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 2.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Per l’acquisto dei DAE da parte degli istituti scolastici vengono stanziati 200 mila euro.

Art. 8
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

il 13/05/2020
F. S. - Roma (RM)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: "della durata non inferiore a 5 ore," con le seguenti: "della durata non inferiore a 10 ore,".
Respinto
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 3
  • Contrari: 8
  • Astenuti: 1
il 13/05/2020
S. P. - Roma
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 7, sostituire la somma di € 200 000 con € 150 000
Respinto
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 12
  • Astenuti: 0
il 14/05/2020
E. A. - roma
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 4, coma 4 aggiungere alla fine: " e a coloro che la raggiungeranno durante il corrente anno scolastico con il consenso dei genitori."

Conseguentemente, al coma 5, dopo le parole " di ottenere", aggiungere le seguenti " per i maggiorenni".
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 7
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 3
il 15/05/2020
F. A. - Roma
ha proposto il seguente emendamento:
Articolo 4 comma 5 : “ La frequenza del corso e il superamento della prova finale permettono di ottenere una certificazione IRC ( Italian Resuscitation Council) della validità di 24 mesi”. Sostituire la seguente affermazione : “ della validità di 24 mesi” con tale affermazione:” della validità di 36 mesi”.
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 17/05/2020
F. F. - Roma(RM)
ha proposto il seguente emendamento:
All'articolo 7, sostituire le parole: <<Per l’acquisto dei DAE da parte degli istituti scolastici vengono stanziati 200 mila euro>> con le seguenti: <<Per l’acquisto dei DAE da parte degli istituti scolastici vengono stanziati 250 mila euro>>.
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0
il 17/05/2020
S. S. - Roma
ha proposto il seguente emendamento:
All' articolo 5,comma 2,sostituire le parole: "non inferiore al 25% del personale in servizio"con le seguenti:"non inferiore al 35% del personale in servizio".
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 9
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 1
il 18/05/2020
M. E. - Roma
ha proposto il seguente emendamento:
Sopprimere il comma 2 dell'articolo 3
Respinto
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 11
  • Astenuti: 1
il 18/05/2020
R. V. - ISERNIA
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli

All'articolo 2,comma 1 aggiungere, dopo la parola “grado“ e prima della parola “devono”
le seguenti parole:”, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,”
Approvato
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 6
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 2
il 18/05/2020
R. V. - ISERNIA
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli

All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: “la maggiore età “ con le seguenti “i sedici
anni di età”
Respinto
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 12
  • Astenuti: 0
il 18/05/2020
R. V. - ISERNIA
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: “24 mesi “ con le parole “48 mesi”
Respinto
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 2
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 4
il 18/05/2020
R. V. - ISERNIA
ha proposto il seguente emendamento:
Proponenti: Verdile, De Lucia, Cifelli, Frigato, Varone, Balducci, Ciolli

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore dall'inizio del primo anno scolastico successivo al sesto
mese dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Respinto
  • Voti totali: 12
  • Favorevoli: 3
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 5

Onorevoli Senatori! - Con il presente disegno di legge, intendiamo affrontare il problema delle conseguenze, spesso letali, correlate alla mancanza di un sistema di primo soccorso in grado di affrontare i numerosi casi di arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree che si verificano nel nostro Paese.
Le statistiche stimano in 50.000, di cui 500 mortali, i casi annui in Europa di soffocamento per ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; molti di questi casi riguardano la popolazione tra 0 e 14 anni. I dati a disposizione indicano, inoltre, in circa 60.000 l’anno, uno ogni 9 minuti, il numero dei decessi per arresto cardiaco in Italia, che avrebbero potuto essere in parte evitati con l’utilizzo di pratiche di rianimazione cardio-polmonare e di defibrillazione precoce. Studi medici indicano, infatti, che il tentativo di far ripartire il cuore prima dell’arrivo di un’ambulanza aumenti il tasso di sopravvivenza dal 24% al 60%. In caso di arresto cardiaco, per ogni minuto che passa senza intervenire si perde il 10% della possibilità di salvare la persona. Si ritiene, pertanto, necessario stabilire l’obbligo della presenza di un defibrillatore in tutte le scuole di ogni ordine e grado e l’organizzazione di corsi per il loro utilizzo. A tal fine proponiamo il seguente Disegno di legge che si compone di 8 articoli.
Nell’art. 2 si stabilisce l’obbligo per ogni istituto scolastico di dotarsi di un defibrillatore, il cui possesso fa comunicato all’Asl di competenza affinché venga successivamente registrato presso le centrali operative del sistema di emergenza 118 (art. 3).
Nell’art. 4 si stabilisce l’obbligo per gli istituti di organizzare corsi della durata non inferiore a 5 ore, di formazione e di addestramento in supporto vitale di base-defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation – BLSD) per il personale docente e non docente e per gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età. I corsi vengono effettuati dagli enti individuati nel comma 2 del suddetto articolo.
Il disegno di legge prevede altresì all’art. 5 l’organizzazione di corsi obbligatori di primo soccorso per una quota almeno del 25 % del personale scolastico e per gli studenti maggiorenni e nell’art. 6 l’organizzazione ogni anno attività finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione scolastica sulle potenzialità e sull’uso dei DAE.
Tenuto conto del numero degli istituti scolastici presenti sul territorio italiano (circa 58 mila) e del costo del DAE si stanzia per il loro acquisto una somma di euro 200 mila. La previsione dei suddetti corsi obbligatori ha l’obiettivo di fare sì che all’interno di ogni istituto scolastico si formino individui in grado di fronteggiare una situazione in cui è necessario effettuare una manovra di primo soccorso, anche mediante uso del defibrillatore, formandoli anche al fine di ottenere l’autorizzazione all’uso del defibrillatore rilasciata dal 118 secondo quanto previsto dal D.M. salute del 18/03/2011.
Tale proposta si pone nel solco della positiva esperienza avviata dal c.d. Decreto Balduzzi in tema di obbligo per le società e per le associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico esterno e di personale formato al suo utilizzo, nonché di analoghe iniziative intraprese con ottimi risultati in altri paesi europei, Francia, Germania, Olanda e Svezia.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge prescrive misure per la tutela della salute in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai rischi legati a episodi di arresto cardiocircolatorio che richiedono l’utilizzo di dispositivi di defibrillazione precoce e la pratica di tecniche di primo soccorso.

Art. 2
(Dotazione obbligatoria di defibrillatori)

1. Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di defibrillatori semi-automatici esterni, di seguito denominati DAE, da collocarsi in spazi facilmente accessibili all’interno di ogni sede dell’istituto, anche secondaria o distaccata.
2. Nel caso in cui la sede dell’istituto scolastico presenti più edifici collegati tra loro è sufficiente dotarsi di un solo apparecchio posizionato in un punto facilmente raggiungibile da tutte le diverse strutture.
3. Nel caso in cui i diversi edifici non siano in comunicazione tra loro è necessario posizionare un apparecchio DAE in ogni edificio.
4. La presenza dei DAE deve essere chiaramente indicata mediante segnaletica conforme alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come successivamente modificato e integrato.

Art. 3
(Registrazione dei DAE)

1. I DAE devono essere registrati presso le Centrali operative del Sistema di emergenza 118. Spetta all’Istituto scolastico, entrato in possesso del DAE, fare la relativa comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. L’Azienda sanitaria locale comunica i nomi degli Istituti e i loro indirizzi alla Centrale operativa competente del sistema di emergenza 118.

Art. 4
(Corsi di formazione obbligatori BLSD)

1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado avviano corsi obbligatori, della durata non inferiore a 5 ore, di formazione e di addestramento in supporto vitale di base-defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation – BLSD) per l’apprendimento da parte di soccorritori non medici delle tecniche di pronto intervento mediante l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
2. I corsi obbligatori previsti dal comma precedente sono tenuti, come stabilito dal Decreto del Ministro della Salute del 18 marzo 2011, dalle centrali operative del sistema di emergenza 118, dai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un’adeguata struttura di formazione,
3. Tali corsi sono rivolti a tutto il personale in servizio, docente e non docente.
4. Negli istituti secondari di secondo grado la partecipazione è estesa agli studenti che hanno raggiunto la maggiore età e a coloro che la raggiungeranno durante il corrente anno scolastico con il consenso dei genitori.
5. La frequenza del corso e il superamento della prova finale permettono di ottenere per i maggiorenni una certificazione IRC (Italian Resuscitation Council) della validità di 36 mesi. Per gli studenti la frequenza ai corsi può altresì essere valutata quale attività di PCTO (già alternanza scuola-lavoro) e per l’attribuzione del credito scolastico formativo.
6. Entro 6 mesi dalla data di scadenza del suddetto termine di validità, coloro che hanno acquisito la certificazione IRC sono tenuti a seguire un corso di riqualificazione (retraining). Il superamento del corso di riqualificazione estende la validità dell’attestato per un periodo di 24 mesi.

Art. 5
(Corsi di formazione obbligatori in tecniche di primo soccorso)

1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado avviano, altresì, corsi di formazione e di addestramento in merito alle ulteriori tecniche di primo soccorso, che consentano di acquisire capacità di intervento pratico sufficiente e adeguato in materia di primo soccorso, nei termini previsti, in sede di prima applicazione, dall’allegato 4 al D.M. 15 luglio 2003 n. 388.
2. I corsi di cui al comma precedente sono obbligatori per una quota non inferiore al 35% del personale in servizio.
3. Gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età possono chiedere di partecipare ai corsi.
4. La formazione prevista dal comma 1 è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il Sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
5. La frequenza del corso di formazione e il superamento della valutazione finale consente di ottenere un attestato di primo soccorso della validità di 3 anni. Per gli studenti la frequenza ai corsi può essere valutata quale attività di PCTO (già alternanza scuola-lavoro) e per l’attribuzione del credito scolastico formativo.

Art. 6
(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. Nel corso di ogni anno scolastico gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono per tutte le classi attività finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione scolastica sulle potenzialità e sull’uso dei DAE nonché all’apprendimento del comportamento da mantenere nelle situazioni che richiedono il loro utilizzo.
2. Alle iniziative previste dal comma 1 deve necessariamente prendere parte almeno un docente e un soggetto abilitato all’erogazione dei corsi di formazione previsti dall’art. 4, comma 2.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Per l’acquisto dei DAE da parte degli istituti scolastici vengono stanziati 250 mila euro.

Art. 8
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Nel nostro approfondimento siamo partiti dalla legge 120 del 3 aprile 2001 intitolata: Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, con la quale si è autorizzato il personale non sanitario all’uso dei defibrilaltori semiautomatici in modo da offrire le migliori possibilità di intervento nei casi di arresto cardiocircolatorio, anche quando non si può garantire in tempi brevi l’intervento del personale medico. La legge demanda alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare il rilascio della relativa autorizzazione da parte di soggetti ben definiti (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, organizzazioni mediche senza scopo di lucro, enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria).
Di rilievo è anche il decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011 dal titolo Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni, con il quale, dando seguito a quanto stabilito nella Legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), sono stati stabiliti i criteri relativi al collocamento dei defibrillatori e all’individuazione degli eventi e delle strutture ove deve essere garantita la loro presenza.
Nell’ottica di prevedere l’organizzazione dei corsi per l’uso del defibrillatore nelle scuole per il personale docente e non docente e per gli studenti maggiorenni, si è considerato anche la Circolare del Ministero della Salute del 16 maggio 2014 che dà indicazioni circa l’organizzazione dei corsi per il personale non sanitario.
L’obbligo che abbiamo inserito nel nostro Disegno di legge per tutti gli Istituti scolastici di dotarsi di un defibrillatore trova il suo “antecedente” legislativo nel c.d. Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012; L. 189/2012). Il Decreto infatti stabiliva tale obbligo (diventato effettivo soltanto nel mese di luglio 2017) – che noi vorremmo estendere alle scuole – per le Società sportive agonistiche e dilettantistiche.
In questi ultimi anni sono state fatte varie proposte di legge per estendere la presenza dei defibrillatori nei luoghi pubblici e privati. Dopo la scelta del nostro tema abbiamo scoperto che vi è un disegno di legge attualmente in discussione che riguarda proprio quanto da noi pensato. Abbiamo però cercato di muoverci in autonomia rispetto ad esso apportando un nostro personale contributo.

Approfondimento tematico

Una persona che perde conoscenza, non risponde e non respira potrebbe avere un arresto cardiaco. Quando il cuore non pompa il sangue in modo adeguato, i tessuti non ricevono l’ossigeno e vanno incontro a danni che possono portare rapidamente a morte. Se una persona in queste condizioni viene soccorsa con un massaggio cardiaco e defibrillazione in 3-5 minuti, la possibilità che sopravviva è doppia o tripla.
Il cuore è un muscolo (miocardio) suddiviso in quattro cavità: due atrii (destro e sinistro) e due ventricoli (destro e sinistro). Il miocardio è in grado di generare e condurre in modo autonomo gli impulsi nervosi per regolare la contrazione degli atrii e dei ventricoli che fanno circolare il sangue in tutto l’organismo. La sorgente di questi impulsi, che sono di tipo elettrico, è a livello dell'atrio destro del cuore (detto nodo seno-atriale). È questo tessuto che scandisce la giusta frequenza di contrazione del cuore in maniera tale da garantire un ritmo normale. Quando il cuore si contrae sotto l'azione del nodo seno-atriale, medici e cardiologi parlano di ritmo cardiaco normale o ritmo sinusale ed è compreso tra 60-100 battiti al minuto. Nell’arresto cardiaco c’è un problema nel sistema elettrico del cuore che, non pompando più il sangue nell’organismo, mette a rischio la vita delle persone. Il defibrillatore è un dispositivo che, generando una scarica elettrica di brevissima durata ma ad alta energia, crea uno shock che interrompe questa condizione e permette al cuore di partire nuovamente a battere con un ritmo regolare.
Ci sono varie condizioni all’origine dell’arresto cardiaco, ma l’effetto è lo stesso: il sangue non raggiunge più tessuti e organi che, non ricevendo ossigeno, vanno incontro a sofferenza e morte. Il cervello è un organo particolarmente sensibile: bastano pochi minuti senza ossigeno perché le cellule nervose muoiano, con danni che possono compromettere molte funzionalità e la stessa vita. Il cuore può smettere di battere a causa di un infarto grave ed esteso (morte di cellule del muscolo cardiaco) o per la mancanza di ossigeno, in caso soffocamento. A volte, nell’arresto cardiaco il sangue non circola perché il cuore, in particolare il ventricolo, si muove, ma in modo irregolare e veloce (fibrillazione e tachicardia), e non ha la spinta efficace per pompare il sangue. Se l’arresto è dovuto alla fibrillazione ventricolare e c’è un defibrillatore, basta erogare una scarica elettrica per causare uno shock che interrompe la fibrillazione, così viene resettato il sistema elettrico e le fibre muscolari ripartono a contrarsi in modo regolare. Nella maggioranza dei casi, un arresto cardiaco difficilmente può essere trattato nel giro di 2-5 minuti con un defibrillatore, per questo è importante, nell’intervallo di tempo che va dalla perdita di coscienza all’uso del defibrillatore, garantire almeno un minimo flusso di sangue per ridurre il processo di morte dei tessuti. Questa possibilità di mantenere un’ossigenazione minima è garantito dal massaggio cardiaco (rianimazione cardiopolmonare).
Un defibrillatore DAE semiautomatico esterno è in grado di determinare automaticamente, attraverso uno o più elettrocardiogrammi ripetuti nel tempo, a seconda del modello del dispositivo, se il paziente è stato colpito da arresto cardiaco. Solamente se il paziente si trova in questa condizione, il dispositivo si predispone per erogare la scarica elettrica selezionando il livello di energia necessario. Infatti, l’utente che utilizza il defibrillatore non ha in alcun modo la possibilità di erogare uno shock al cuore del paziente se il dispositivo non lo ritiene necessario.
I defibrillatori DAE completamente automatici, invece, necessitano solamente di essere collegati al paziente e di essere accesi. Una volta accertato lo stato di arresto cardio-circolatorio del paziente, il defibrillatore procede erogando automaticamente una scarica elettrica.