Provvedimenti per la riduzione dell’aliquota IVA sugli assorbenti femminili (Tampon tax) e per l’accesso agevolato ai dispositivi di protezione dell’igiene mestruale

  • Pubblicato il 25 Marzo 2021
  • da Liceo Statale Bonaventura Cavalieri, Verbania (VB)
Provvedimenti per la riduzione dell’aliquota IVA sugli assorbenti femminili (Tampon tax) e per l’accesso agevolato ai dispositivi di protezione dell’igiene mestruale

Onorevoli senatori! - Il presente disegno di legge si prefigge di risolvere il problema della gravosa tassazione degli assorbenti femminili, attualmente considerati beni di lusso in Italia. Una donna durante il periodo fertile, che dura in media 450 cicli, consuma tra i 10 e i 14 mila assorbenti. In base a una stima approssimativa il costo complessivo ammonta a 5 mila euro, spesi non per beni voluttuari ma per una inderogabile esigenza naturale. A partire dal 2007 l’Unione Europea (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) ha autorizzato gli Stati membri a modificare al ribasso l’imposta sui dispositivi igienici femminili, nota come Tampon tax. Diversi paesi ne hanno colto l’opportunità, diminuendo notevolmente l’aliquota o, come nel caso dell’Irlanda, annullando definitivamente la tassa di genere. Due tra i principali Stati dell’Unione Europea, la Francia e la Germania, hanno recentemente introdotto misure significative in tale direzione: in Francia la ministra dell’Università e della ricerca Frédérique Vidal, seguendo l’esempio della città di New York, ha annunciato, il 23 febbraio 2021, l’iniziativa della distribuzione di assorbenti gratuiti per le studentesse universitarie francesi, dopo un lungo confronto con il Parlamento e le organizzazioni studentesche; in Germania il governo di Berlino ha annunciato, a decorrere dal 1°gennaio 2020, la detassazione degli assorbenti (dal 19%, aliquota prevista per le merci di lusso o voluttuarie, al 7%, aliquota prevista per i prodotti di necessità giornaliera), riconoscendo indispensabili i dispositivi igienici femminili, considerati invece dalla legislazione italiana alla stregua di beni suntuari.

Dopo la Brexit, com’è doveroso segnalare, il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 ha definitivamente abolito la Tampon tax, dopo un lungo dibattito iniziato nel 2001, quando ancora faceva parte dell’Unione Europea. Fuori dall’Europa, paesi civili come l’Australia hanno detassato i prodotti igienici femminili a partire dal gennaio 2019. Allo stesso modo, molti paesi in tutto il mondo si stanno orientando verso l’abrogazione della Tampon tax. Il primo è stato il Kenya nel 2004, e da allora il suo esempio è stato seguito da altri paesi africani (Uganda, Tanzania ecc.), ma anche da nazioni maggiormente sviluppate dal punto di vista economico, quali Malesia e Canada. Negli Stati Uniti parecchi Stati hanno deciso anch’essi di abrogare questa tassazione: Connecticut, Florida, Maryland, Massachusetts, Pennsylvania, Minnesota, New Jersey, Illinois. Inoltre nel 2016 la città di New York, oltre a seguire l’esempio degli Stati sopra citati, ha approvato un provvedimento secondo cui le scuole devono fornire gratuitamente alle studentesse assorbenti nei servizi igienici. Gli esempi d’oltreoceano dimostrano che il provvedimento qui proposto, lungi dal ridursi a sterile lamentela sessista, costituisce un tangibile miglioramento per la società. Nel continente africano il ministro della Finanza sudafricano Tito Mboweni, nell’aprile 2019, acquisita la relazione di una commissione di esperti, ha perorato la causa della detassazione degli assorbenti femminili: “il gruppo di esperti raccomanda non soltanto che questi prodotti abbiano un tasso di Iva pari allo 0%, ma che siano distribuiti del tutto gratuitamente alle donne con redditi bassi”. Mentre tanti paesi dei diversi continenti tracciavano il giusto sentiero, l’Italia ha preso un’altra direzione: dal 2020 è stata abbassata, in base al Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, Articolo 32-ter (con effetto dal 1° gennaio 2021), dal 22% al 5% l’Iva sui seguenti tipi di assorbenti: assorbenti lavabili (di stoffa), coppette, assorbenti biodegradabili e compostabili. Si tratta di un mercato che vale lo 0,4% del totale. Viceversa l’Iva sugli assorbenti più comunemente usati, come riporta il Testo Unico sull’Iva, contenuto all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, ha mantenuto la medesima tassazione del 22%, rialzata rispetto all’originario 12% vigente dal 1973. Anzi, tali prodotti sono ancora considerati beni di lusso, come le sigarette, i superalcolici e le bevande varie, mentre l’Iva è stata ridotta in base all’emendamento del 2016, Articolo 16 (a modifica della legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1) al 10% per tartufi, birra e vini ed è completamente esente nei giochi d’azzardo.

Pur senza eccepire sulle finalità ecologiche del Decreto sopra citato, va subito precisato che gli auspicati benefici derivanti dalla detassazione dei prodotti compostabili risultano puramente teorici. Infatti, in relazione alle attività di compostaggio, l’obsolescenza degli impianti ha evidenziato i seguenti problemi: rischio microbiologico (fitotossicità e bioaccumulo), odori (emissioni odorigene), polveri (bioaerosol dannosi per i lavoratori), contaminazioni delle acque. Si aggiunge una pericolosa complicazione aggravante i rischi idrogeologici degli attuali impianti di compostaggio: il BOD (Domanda Biologica di Ossigeno) aumenta esponenzialmente a causa della contaminazione delle acque, effetto dovuto in particolare al percolato degli impianti di stoccaggio, ricco di sostanze nocive (es. sedimenti alcalini e terrosi). L'inefficacia dei siti di compostaggio non dotati degli adeguati sistemi di insufflazione dell’aria causa dispersioni di sostanze altamente inquinanti per la troposfera, oltre che emissioni odorigene che si ripercuotono negativamente sulla qualità della vita dei soggetti esposti (lavoratori e popolazione residente). Di fronte a tali evidenze e in mancanza di una decisa virata verso una seria transizione ecologica, suona incoerente l’incentivo a utilizzare prodotti di difficoltosa reperibilità e il cui utilizzo, tra le altre cose, non è conciliabile con la quotidianità di molte donne. Ben più tangibile e incalzante è invece il tema delle conseguenze economiche e sociali della tassazione sui prodotti igienici femminili. Il termine period poverty indica l’impossibilità economica di potersi garantire un’igiene adeguata durante tutto il periodo mestruale attraverso appositi dispositivi sanitari (assorbenti, tamponi o coppette) e in luoghi idonei (bagni puliti e attrezzati). Questo problema, specialmente nelle donne più giovani, può comportare un serio ostacolo alla frequenza scolastica e quindi a uno svantaggio in termini di accesso all’istruzione. Si potrebbe pensare che sia una situazione che riguarda paesi a basso reddito, ma non è affatto così: secondo un’indagine Unicef si stima che in tutto il mondo una scuola su tre non abbia servizi igienici adeguati (il rapporto sale a una su due nei paesi a basso reddito). Ciò significa che studentesse e insegnanti troppo spesso si trovano a non disporre di luoghi idonei dove poter gestire le mestruazioni in modo igienicamente sicuro. La period poverty trova le sue radici anche nel costo elevato dei dispositivi sanitari e la tassazione applicata, la Tampon tax. Anche in paesi civilmente avanzati come la Gran Bretagna, le fasce più povere della popolazione non hanno i soldi per acquistare gli assorbenti a causa dei prezzi elevati, e ricorrono ad abiti vecchi, stracci o altro, esponendosi così al rischio di contrarre infezioni. I dati emergono da una ricerca condotta da Plan International UK su un campione di mille ragazze di età compresa tra i 14 e i 21 anni: il 15% delle intervistate ha riferito di non riuscire ad acquistare assorbenti, mentre il 14% ha dichiarato di averli chiesti alle amiche perché troppo cari. In Italia le donne rappresentano il 14,3% delle Persone Senza Dimora, secondo l’indagine ISTAT sulle Persone Senza Dimora, condotta nel 2011 con un monitoraggio nel 2014, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Queste persone sono ovviamente uno dei principali soggetti colpiti dalla period poverty, in quanto non hanno il denaro per comprarsi il necessario per il periodo del ciclo. In aggiunta a ciò è d’obbligo tenere in considerazione anche le madri single, che hanno già molte spese a cui far fronte, e a ciò si aggiunge il costo per il necessario durante il periodo delle mestruazioni. Nel 2016 l’ISTAT ha calcolato che il 63,8% delle madri single lavora, il 24,4% è inattiva, l’11,8% è disoccupata. La condizione economica delle madri single è critica: quelle in povertà assoluta sono l’11,8% del totale; a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 42,1% e nel Mezzogiorno arrivano al 58%. Includere gli assorbenti nella fascia di tassazione riservata ai beni di lusso significa non riconoscere che siano un bene essenziale e di conseguenza non degno di tutela; significa compromettere la qualità della vita di tutte coloro che non hanno una disponibilità economica tale da sostenere una spesa che è mensile e che si protrae nel tempo per oltre trent’anni; significa togliere la possibilità a una donna di essere libera di svolgere attività quali lo studio, il lavoro, lo sport ed altre mansioni quotidiane svolte per il bene comune durante un periodo così delicato come quello delle mestruazioni.

Va infine sottolineato che la maggiore tassazione del gioco d’azzardo, disposta dall'articolo 4, comma 1, lettere b e c della presente legge a compensazione del minor gettito fiscale, oltre ad agevolare l’attuazione di un progetto d’inclusione sociale, intacca il dilagare di un fenomeno assai dannoso quale è il ludismo patologico.

Per secoli le donne hanno dovuto usare mezzi di fortuna per contenere il flusso mestruale. Poi a Novecento inoltrato sono arrivati gli assorbenti, simbolo tra gli altri del processo di emancipazione femminile. Un secolo dopo, questa conquista non cessa di essere considerata un privilegio. Non si tratta di una questione di sostenibilità o insostenibilità, bensì di diritti di genere: ogni donna deve essere libera di poter scegliere i dispositivi più funzionali senza incorrere in discriminazioni sessiste.

L’Italia con il precedente abbassamento dell’Iva solo su pochissimi prodotti ha semplicemente minimizzato la questione, non riconoscendo questa seria problematica femminile come un'esigenza sociale. Tale battaglia, infatti, nella misura in cui promuove la tutela dei diritti umani, non riguarda solo le donne ma l’intera collettività.

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, nello spirito della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ha la finalità di garantire alle donne in età fertile il diritto a una sicura e confortevole igiene mestruale, consentendo loro di usufruire più agevolmente degli assorbenti qualitativamente migliori, attualmente gravati da esigente tassazione.
  2. La legge, in conformità con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tutela in particolare la fascia della popolazione femminile adolescente, mediante interventi a carico del sistema scolastico nazionale e, in armonia con i provvedimenti legislativi varati dall’Unione Europea per far fronte alle ripercussioni sociali causate dall’epidemia di Covid 19, promuove misure di solidarietà sociale a vantaggio di soggetti esposti alla period poverty.

Art. 2.
(Modalità di attuazione)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è stabilita la riduzione al 10% (dieci per cento) dell’aliquota Iva che grava sugli assorbenti più comunemente usati (Tampon tax), cioè i prodotti costituiti da materiali sintetici, a modifica del sopra citato Dls. 26 ottobre 2019 n.124, Articolo 32-ter.
  2. Per la tutela dei diritti dell’adolescenza quali il diritto all’istruzione, si fronteggia la disagevole problematica della carenza di dispositivi igienici femminili negli istituti scolastici in tutto il territorio, incentivando l’amministrazione scolastica alla fornitura di distributori idonei e gratuiti per il corpo studentesco.

Art. 3.
(Salvaguardia sociale)

  1. Il presente disegno di legge affronta la questione della period poverty, agevolando l'intera popolazione femminile italiana nell’acquisto dei necessari prodotti per l’igiene mestruale.
  2. Per agevolare l'acquisto e il consumo dei dispositivi igienici femminili, tassati dalla qui proposta legge al 10%, ai cittadini appartenenti a fasce a basso reddito, opportunamente accertati dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si dispone la concessione da parte del ministero delle Politiche Sociali di ammortizzatori sociali, successivamente richiedibili presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), tramite i quali è attuato un abbassamento dell’aliquota allo 0% dei suddetti dispositivi igienici, in linea all’art. 2 del Decreto Legislativo 69/88.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a euro 150.000.000, si provvede:
  1. quanto a euro 50 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  2. quanto a euro 60 milioni, mediante modifica del punto 2 dell’Allegato 2 all’art. 16 (Canone di concessione) dello Schema atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio a distanza di giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, elevando a euro 70.000,00 (settantamila/00) l’ammontare del canone di concessione del primo semestre di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo all’entrata in vigore della presente legge.
  3. quanto a euro 40 milioni, mediante modifica del punto 3 dell’Allegato 2 all’art. 16 (Canone di concessione) dello Schema atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio a distanza di giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, elevando a 3,5% (tre virgola cinque per cento) del compenso conseguito dal concessionario relativo alla raccolta del primo semestre dei giochi pubblici diversi dal bingo e dalle ulteriori formule di gioco del bingo il canone di concessione del secondo semestre di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo all’entrata in vigore della presente legge.
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
1.1
All'articolo 1, comma 1, sostituire “usufruire più agevolmente degli assorbenti qualitativamente migliori, attualmente gravati da esigente tassazione” con “usufruire più agevolmente degli assorbenti con cui ciascuna donna è più a suo agio, avendo la possibilità di scegliere senza alcun vincolo dovuto a tassazioni maggiori”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 22
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
1.2
All'articolo 1, comma 1, sostituire “igiene mestruale” con “igiene durante il periodo mestruale”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 11
  • Contrari: 9
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
1.3
All'articolo 1, comma 1, sostituire “esigente” con “rigorosa”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 8
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
1.4
All'articolo 1, comma 1, sostituire “esigente” con “meticolosa”.
Respinto
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 16
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
1.5
All'articolo 1, comma 1, dopo “qualitativamente migliori” aggiungere “e più adatti alla necessità personale di ognuna”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
1.6
All'articolo 1, comma 1, aggiungere “un’ ” dopo “da” e prima di “esigente”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
1.7
All'articolo 1, comma 2, sostituire “a vantaggio” con “a beneficio”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 3
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
2.1
All'articolo 2, comma 1, sostituire “Tampon tax” con “tampon tax" (in corsivo).
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
2.2
All'articolo 2, comma 2, sostituire “carenza” con “mancanza”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
2.3
All'articolo 2, comma 2, sostituire “di distributori” con “assorbenti igienici”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 5
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
2.4
All'articolo 2, comma 2, dopo “corpo studentesco” aggiungere “femminile”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 18
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
3.1
All'articolo 3, comma 1, sostituire “agevolando” con “con lo scopo di agevolare”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
3.2
All'articolo 3, comma 1, sostituire “agevolando” con “con l’intento di agevolare”.
Respinto
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 10
  • Contrari: 12
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
3.2/1
All'emendamento 3.2, sostituire “con l’intento di agevolare” con “al fine di agevolare”.
Respinto
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 6
  • Contrari: 15
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
3.3
All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Nonché costituisce un beneficio per l’economia domestica.”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 3
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
3.4
All'articolo 3, comma 2, sostituire il periodo “ai cittadini appartenenti a fasce a basso reddito, opportunamente accertati dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si dispone la concessione... ” con “si dispone ai cittadini appartenenti a fasce a basso reddito, opportunamente accertati dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la concessione...”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
3.5
All'articolo 3, comma 2, sostituire “ministero” con “Ministero”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 19
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
4.1
All'articolo 4, comma 1, sopprimere il punto b.
Respinto
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 4
  • Contrari: 11
  • Astenuti: 7
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
4.2
All'articolo 4, comma 1, punto a, sostituire “utilizzando” con “di utilizzare”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 7
  • Astenuti: 2
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
4.3
All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. I provvedimenti di cui al punto a del comma 1 si rendono permanenti, con riesamina del bilancio triennale per valutare i fondi reperibili.”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
E. D. - Verbania (VB)
ha proposto il seguente emendamento:
4.4
All'articolo 4, comma 1, punto c, aggiungere una virgola dopo “formule di gioco del bingo” e prima di “il canone di concessione...”.
Approvato
  • Voti totali: 22
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 2

Onorevoli senatori! - Il presente disegno di legge si prefigge di risolvere il problema della gravosa tassazione degli assorbenti femminili, attualmente considerati beni di lusso in Italia. Una donna durante il periodo fertile, che dura in media 450 cicli, consuma tra i 10 e i 14 mila assorbenti. In base a una stima approssimativa il costo complessivo ammonta a 5 mila euro, spesi non per beni voluttuari ma per una inderogabile esigenza naturale. A partire dal 2007 l’Unione Europea (Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) ha autorizzato gli Stati membri a modificare al ribasso l’imposta sui dispositivi igienici femminili, nota come Tampon tax. Diversi paesi ne hanno colto l’opportunità, diminuendo notevolmente l’aliquota o, come nel caso dell’Irlanda, annullando definitivamente la tassa di genere. Due tra i principali Stati dell’Unione Europea, la Francia e la Germania, hanno recentemente introdotto misure significative in tale direzione: in Francia la ministra dell’Università e della ricerca Frédérique Vidal, seguendo l’esempio della città di New York, ha annunciato, il 23 febbraio 2021, l’iniziativa della distribuzione di assorbenti gratuiti per le studentesse universitarie francesi, dopo un lungo confronto con il Parlamento e le organizzazioni studentesche; in Germania il governo di Berlino ha annunciato, a decorrere dal 1°gennaio 2020, la detassazione degli assorbenti (dal 19%, aliquota prevista per le merci di lusso o voluttuarie, al 7%, aliquota prevista per i prodotti di necessità giornaliera), riconoscendo indispensabili i dispositivi igienici femminili, considerati invece dalla legislazione italiana alla stregua di beni suntuari.

Dopo la Brexit, com’è doveroso segnalare, il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 ha definitivamente abolito la Tampon tax, dopo un lungo dibattito iniziato nel 2001, quando ancora faceva parte dell’Unione Europea. Fuori dall’Europa, paesi civili come l’Australia hanno detassato i prodotti igienici femminili a partire dal gennaio 2019. Allo stesso modo, molti paesi in tutto il mondo si stanno orientando verso l’abrogazione della Tampon tax. Il primo è stato il Kenya nel 2004, e da allora il suo esempio è stato seguito da altri paesi africani (Uganda, Tanzania ecc.), ma anche da nazioni maggiormente sviluppate dal punto di vista economico, quali Malesia e Canada. Negli Stati Uniti parecchi Stati hanno deciso anch’essi di abrogare questa tassazione: Connecticut, Florida, Maryland, Massachusetts, Pennsylvania, Minnesota, New Jersey, Illinois. Inoltre nel 2016 la città di New York, oltre a seguire l’esempio degli Stati sopra citati, ha approvato un provvedimento secondo cui le scuole devono fornire gratuitamente alle studentesse assorbenti nei servizi igienici. Gli esempi d’oltreoceano dimostrano che il provvedimento qui proposto, lungi dal ridursi a sterile lamentela sessista, costituisce un tangibile miglioramento per la società. Nel continente africano il ministro della Finanza sudafricano Tito Mboweni, nell’aprile 2019, acquisita la relazione di una commissione di esperti, ha perorato la causa della detassazione degli assorbenti femminili: “il gruppo di esperti raccomanda non soltanto che questi prodotti abbiano un tasso di Iva pari allo 0%, ma che siano distribuiti del tutto gratuitamente alle donne con redditi bassi”. Mentre tanti paesi dei diversi continenti tracciavano il giusto sentiero, l’Italia ha preso un’altra direzione: dal 2020 è stata abbassata, in base al Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, Articolo 32-ter (con effetto dal 1° gennaio 2021), dal 22% al 5% l’Iva sui seguenti tipi di assorbenti: assorbenti lavabili (di stoffa), coppette, assorbenti biodegradabili e compostabili. Si tratta di un mercato che vale lo 0,4% del totale. Viceversa l’Iva sugli assorbenti più comunemente usati, come riporta il Testo Unico sull’Iva, contenuto all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, ha mantenuto la medesima tassazione del 22%, rialzata rispetto all’originario 12% vigente dal 1973. Anzi, tali prodotti sono ancora considerati beni di lusso, come le sigarette, i superalcolici e le bevande varie, mentre l’Iva è stata ridotta in base all’emendamento del 2016, Articolo 16 (a modifica della legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1) al 10% per tartufi, birra e vini ed è completamente esente nei giochi d’azzardo.

Pur senza eccepire sulle finalità ecologiche del Decreto sopra citato, va subito precisato che gli auspicati benefici derivanti dalla detassazione dei prodotti compostabili risultano puramente teorici. Infatti, in relazione alle attività di compostaggio, l’obsolescenza degli impianti ha evidenziato i seguenti problemi: rischio microbiologico (fitotossicità e bioaccumulo), odori (emissioni odorigene), polveri (bioaerosol dannosi per i lavoratori), contaminazioni delle acque. Si aggiunge una pericolosa complicazione aggravante i rischi idrogeologici degli attuali impianti di compostaggio: il BOD (Domanda Biologica di Ossigeno) aumenta esponenzialmente a causa della contaminazione delle acque, effetto dovuto in particolare al percolato degli impianti di stoccaggio, ricco di sostanze nocive (es. sedimenti alcalini e terrosi). L'inefficacia dei siti di compostaggio non dotati degli adeguati sistemi di insufflazione dell’aria causa dispersioni di sostanze altamente inquinanti per la troposfera, oltre che emissioni odorigene che si ripercuotono negativamente sulla qualità della vita dei soggetti esposti (lavoratori e popolazione residente). Di fronte a tali evidenze e in mancanza di una decisa virata verso una seria transizione ecologica, suona incoerente l’incentivo a utilizzare prodotti di difficoltosa reperibilità e il cui utilizzo, tra le altre cose, non è conciliabile con la quotidianità di molte donne. Ben più tangibile e incalzante è invece il tema delle conseguenze economiche e sociali della tassazione sui prodotti igienici femminili. Il termine period poverty indica l’impossibilità economica di potersi garantire un’igiene adeguata durante tutto il periodo mestruale attraverso appositi dispositivi sanitari (assorbenti, tamponi o coppette) e in luoghi idonei (bagni puliti e attrezzati). Questo problema, specialmente nelle donne più giovani, può comportare un serio ostacolo alla frequenza scolastica e quindi a uno svantaggio in termini di accesso all’istruzione. Si potrebbe pensare che sia una situazione che riguarda paesi a basso reddito, ma non è affatto così: secondo un’indagine Unicef si stima che in tutto il mondo una scuola su tre non abbia servizi igienici adeguati (il rapporto sale a una su due nei paesi a basso reddito). Ciò significa che studentesse e insegnanti troppo spesso si trovano a non disporre di luoghi idonei dove poter gestire le mestruazioni in modo igienicamente sicuro. La period poverty trova le sue radici anche nel costo elevato dei dispositivi sanitari e la tassazione applicata, la Tampon tax. Anche in paesi civilmente avanzati come la Gran Bretagna, le fasce più povere della popolazione non hanno i soldi per acquistare gli assorbenti a causa dei prezzi elevati, e ricorrono ad abiti vecchi, stracci o altro, esponendosi così al rischio di contrarre infezioni. I dati emergono da una ricerca condotta da Plan International UK su un campione di mille ragazze di età compresa tra i 14 e i 21 anni: il 15% delle intervistate ha riferito di non riuscire ad acquistare assorbenti, mentre il 14% ha dichiarato di averli chiesti alle amiche perché troppo cari. In Italia le donne rappresentano il 14,3% delle Persone Senza Dimora, secondo l’indagine ISTAT sulle Persone Senza Dimora, condotta nel 2011 con un monitoraggio nel 2014, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Queste persone sono ovviamente uno dei principali soggetti colpiti dalla period poverty, in quanto non hanno il denaro per comprarsi il necessario per il periodo del ciclo. In aggiunta a ciò è d’obbligo tenere in considerazione anche le madri single, che hanno già molte spese a cui far fronte, e a ciò si aggiunge il costo per il necessario durante il periodo delle mestruazioni. Nel 2016 l’ISTAT ha calcolato che il 63,8% delle madri single lavora, il 24,4% è inattiva, l’11,8% è disoccupata. La condizione economica delle madri single è critica: quelle in povertà assoluta sono l’11,8% del totale; a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 42,1% e nel Mezzogiorno arrivano al 58%. Includere gli assorbenti nella fascia di tassazione riservata ai beni di lusso significa non riconoscere che siano un bene essenziale e di conseguenza non degno di tutela; significa compromettere la qualità della vita di tutte coloro che non hanno una disponibilità economica tale da sostenere una spesa che è mensile e che si protrae nel tempo per oltre trent’anni; significa togliere la possibilità a una donna di essere libera di svolgere attività quali lo studio, il lavoro, lo sport ed altre mansioni quotidiane svolte per il bene comune durante un periodo così delicato come quello delle mestruazioni.

Va infine sottolineato che la maggiore tassazione del gioco d’azzardo, disposta dall'articolo 4, comma 1, lettere b e c della presente legge a compensazione del minor gettito fiscale, oltre ad agevolare l’attuazione di un progetto d’inclusione sociale, intacca il dilagare di un fenomeno assai dannoso quale è il ludismo patologico.

Per secoli le donne hanno dovuto usare mezzi di fortuna per contenere il flusso mestruale. Poi a Novecento inoltrato sono arrivati gli assorbenti, simbolo tra gli altri del processo di emancipazione femminile. Un secolo dopo, questa conquista non cessa di essere considerata un privilegio. Non si tratta di una questione di sostenibilità o insostenibilità, bensì di diritti di genere: ogni donna deve essere libera di poter scegliere i dispositivi più funzionali senza incorrere in discriminazioni sessiste.

L’Italia con il precedente abbassamento dell’Iva solo su pochissimi prodotti ha semplicemente minimizzato la questione, non riconoscendo questa seria problematica femminile come un'esigenza sociale. Tale battaglia, infatti, nella misura in cui promuove la tutela dei diritti umani, non riguarda solo le donne ma l’intera collettività.

Art. 1.
(Finalità)


1.    La presente legge, nello spirito della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ha la finalità di garantire alle donne in età fertile il diritto a una sicura e confortevole igiene durante il periodo mestruale, consentendo loro di usufruire più agevolmente degli assorbenti con cui ciascuna donna è più a suo agio, avendo la possibilità di scegliere senza alcun vincolo dovuto a tassazioni maggiori.
2.    La legge, in conformità con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tutela in particolare la fascia della popolazione femminile adolescente, mediante interventi a carico del sistema scolastico nazionale e, in armonia con i provvedimenti legislativi varati dall’Unione Europea per far fronte alle ripercussioni sociali causate dall’epidemia di Covid 19, promuove misure di solidarietà sociale a beneficio di soggetti esposti alla period poverty.

Art. 2.
(Modalità di attuazione)


1.    Per le finalità di cui all’articolo 1 è stabilita la riduzione al 10% (dieci per cento) dell’aliquota Iva che grava sugli assorbenti più comunemente usati (Tampon tax), cioè i prodotti costituiti da materiali sintetici, a modifica del sopra citato Dls. 26 ottobre 2019 n.124, Articolo 32-ter.
2.    Per la tutela dei diritti dell’adolescenza quali il diritto all’istruzione, si fronteggia la disagevole problematica della mancanza di dispositivi igienici femminili negli istituti scolastici in tutto il territorio, incentivando l’amministrazione scolastica alla fornitura di assorbenti igienici e gratuiti per il corpo studentesco.

Art. 3.
(Salvaguardia sociale)


1.    Il presente disegno di legge affronta la questione della period poverty, con lo scopo di agevolare l'intera popolazione femminile italiana nell’acquisto dei necessari prodotti per l’igiene mestruale. Nonché costituisce un beneficio per l’economia domestica.
2.    Per agevolare l'acquisto e il consumo dei dispositivi igienici femminili, tassati dalla qui proposta legge al 10%, si dispone ai cittadini appartenenti a fasce a basso reddito, opportunamente accertati dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la concessione da parte del Ministero delle Politiche Sociali di ammortizzatori sociali, successivamente richiedibili presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), tramite i quali è attuato un abbassamento dell’aliquota allo 0% dei suddetti dispositivi igienici, in linea all’art. 2 del Decreto Legislativo 69/88.


Art. 4.
(Copertura finanziaria)


1.    Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a euro 150.000.000, si provvede:
a)    quanto a euro 50 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo di utilizzare parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
b)    quanto a euro 60 milioni, mediante modifica del punto 2 dell’Allegato 2 all’art. 16 (Canone di concessione) dello Schema atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio a distanza di giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, elevando a euro 70.000,00 (settantamila/00) l’ammontare del canone di concessione del primo semestre di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo all’entrata in vigore della presente legge.
c)    quanto a euro 40 milioni, mediante modifica del punto 3 dell’Allegato 2 all’art. 16 (Canone di concessione) dello Schema atto di convenzione per il rapporto di concessione relativo all’esercizio a distanza di giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, elevando a 3,5% (tre virgola cinque per cento) del compenso conseguito dal concessionario relativo alla raccolta del primo semestre dei giochi pubblici diversi dal bingo e dalle ulteriori formule di gioco del bingo, il canone di concessione del secondo semestre di ogni anno, a partire dall’anno solare successivo all’entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti di cui al punto a del comma 1 si rendono permanenti, con riesamina del bilancio triennale per valutare i fondi reperibili.

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