Disposizioni a tutela dell'arte di strada

  • Pubblicato il 26 Marzo 2021
  • da Liceo Statale Don Carlo La Mura, Angri (Salerno)
Disposizioni a tutela dell'arte di strada

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che vi presentiamo riguarda la necessità di intervenire e trovare una soluzione sul bilanciamento tra opposti diritti e interessi: ci riferiamo al caso delle opere di street art, dalla cui realizzazione sulla superficie di un privato, nasce l'esigenza di contemperare il diritto di proprietà con il diritto d'autore. È necessario quindi effettuare un bilanciamento tra l'interesse del privato a poter legittimamente gestire la sua proprietà come crede, e i diritti dell’autore a potersi opporre a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra azione a danno della sua creazione che sia pregiudizievole per la sua reputazione o il suo onore. Ora, è molto complesso poter dare una definizione esaustiva di che cosa sia la street art, poiché i fattori da considerare sono molteplici, di carattere temporale, geografico, artistico e morale. Sicuramente si tratta di un grande contenitore che racchiude numerosi sottogeneri ed espressioni artistiche, il cui denominatore comune, oltre che caratteristica fondamentale di tutti i sottogeneri della street art, è che le opere si trovano in luogo aperto e pubblico per essere mostrate e godute da tutti. È sicuramente una forma d'arte controversa: dinanzi ad un’opera di street art, ci sarà chi pensa che essa abbia il solo scopo di deturpare il paesaggio, e chi invece pensa che lo abbellisca o lo riqualifichi. E dunque, in questo mondo variegato, ci sono gli imbrattatori veri e propri, che si concentrano sulle loro passioni calcistiche, sulle dichiarazioni d’amore all’innamorata di turno o che inneggiano alla politica, ma ci sono dall’altra parte gli street artist che vogliono essere collocati tra gli artisti veri e propri, anzi molti di loro sono entrati ufficialmente a far parte del mondo dell’arte tradizionale, muovendosi tra gallerie, esposizioni, vendite ed aste, ma comunque continuando a lavorare per la strada. Con il termine di street art dobbiamo, dunque, riferirci solo a quelle opere che raggiungono un livello di creatività tale da poter essere oggetto di tutela.
La realtà ci indica che sono tanti i casi in cui i proprietari degli edifici sulla quale sono state realizzate delle opere di street art vogliono rimuoverle o vogliono addirittura abbattere gli interi edifici per adibire il terreno sottostante a nuovi scopi. In Italia, in assenza di tutele chiare, occorre intervenire per costruire strumenti che possano aiutare a preservare un patrimonio che rischia di essere danneggiato o saccheggiato, e provare a bilanciare la posizione dei proprietari degli immobili su cui sono realizzate le opere, quella degli artisti e quella della collettività. La centralità della riflessione, quindi, dovrebbe essere indirizzata verso la preservazione e la tutela delle opere di arte urbana, nello specifico contesto in cui sono state realizzate.
Attraverso il presente disegno di legge intendiamo proprio proporre e predisporre una procedura amministrativa che consenta di valutare caso per caso l'importanza artistica dell'opera e prevedere, di conseguenza, l'autorizzazione o il diniego a interventi, da parte del proprietario del supporto su cui l'opera è realizzata, a esercitare interventi di rimozione, alterazione o distruzione.
Posto che il proprietario della superficie è anche il proprietario dell’opera, ma non del copyright o dei diritti morali su di essa, una questione importante che deve essere analizzata è il bilanciamento tra i diritti del proprietario di disporre liberamente della sua proprietà e i diritti morali d’integrità dell’opera dello street artist che ha illegalmente creato.


Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1.    La presente legge si applica a opere di street art, nuove, creative ed originali, realizzate in luogo urbano pubblico, su un supporto di proprietà di terzi, con o senza l'autorizzazione del proprietario del supporto.
2.    Per opere di street art si intendono tutte quelle creazioni artistiche visive realizzate attraverso la tecnica del murale, del mosaico e del wheatpaste e con l'utilizzo di qualsiasi strumento atto a realizzarle, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bombolette spray, pennelli, stencil, sticker.
3.    Per supporto, si intende qualsiasi superficie, pubblica o privata, idonea ad essere utilizzata per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

Articolo 2
(Procedimento)

1.    Il proprietario, possessore, detentore e chiunque abbia disponibilità a qualsiasi titolo del supporto su cui l'opera è realizzata, laddove, per qualsiasi motivo, intenda rimuovere, modificare, distruggere l'opera di street art, è tenuto, preventivamente, a notificare la propria volontà alla Soprintendenza competente per territorio, per ottenerne l'autorizzazione
2.    La Soprintendenza ha l'obbligo di accertare la valenza di elevato valore artistico dell'opera di cui si tratta e di darne comunicazione al richiedente entro 90 giorni dalla richiesta. L'esito dell'istruttoria sull'elevato valore artistico dell'opera è comunicato in uno all'autorizzazione o negazione della richiesta.
3.     Se la Soprintendenza competente non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 comma 2, il provvedimento di diniego, il silenzio della amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide,  Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
4.    I termini per la definizione del procedimento, di cui all'articolo 2 comma 2 sono sospesi a seguito di richieste di integrazioni o di accertamenti da parte della Soprintendenza. In tali casi, i predetti termini, cominciano a decorrere dall'integrazione da parte del privato o dall'espletamento degli accertamenti disposti.

Articolo 3
(Sanzioni)

1.    Chiunque rimuova, modifichi, distrugga l'opera di street art, senza aver, preventivamente, esperito il procedimento di cui all'articolo precedente, ovvero senza l'autorizzazione della Soprintendenza, è punito con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 1.000 a 20.000 euro.
2.    Il reato è perseguibile d'ufficio.

il 16/04/2021
L. V. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
All articolo 1 dopo il comma 3, inserire il seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, non sono utilizzabili come supporti, di cui al comma 3 del presente articolo, i beni, di proprietà pubblica o privata, di interesse artistico, storico, culturale, paesaggistico, ovvero sottoposti a vincoli urbanistici."
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 12
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
S. C. - Angri (sa)
ha proposto il seguente emendamento:
Alla articolo 2, dopo il comma 4 inserire il seguente:" L'avvio del procedimento deve essere notificato anche all'autore dell' opera, se conosciuto".
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 1
  • Astenuti: 0
il 16/04/2021
E. C. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo precedente," inserire le seguenti: "o senza attendere l'esito del procedimento,"
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
F. F. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
1.1
All’articolo 1 comma 1 eliminare le parole “o senza”.
Respinto
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 14
  • Astenuti: 0
il 20/04/2021
M. C. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
2.1
All’articolo 2 comma 1 eliminare le parole “e chiunque abbia disponibilità a qualsiasi titolo”.
Respinto
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 1
  • Contrari: 13
  • Astenuti: 0
il 20/04/2021
M. C. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
2.2
All'articolo 2 comma 1 aggiungere il seguente periodo: "Detta autorizzazione non è richiesta laddove i soggetti di cui al precedente periodo abbiano dato preventivamente il loro consenso alla realizzazione dell'opera".
Respinto
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 0
  • Contrari: 14
  • Astenuti: 0
il 20/04/2021
M. A. B. - Isernia
ha proposto il seguente emendamento:
2.3
All'articolo 2 comma 4, sostituire la parola "cominciano" con la parola "cominciano".
Approvato
  • Voti totali: 14
  • Favorevoli: 6
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 4

Onorevoli Senatori! - Il disegno di legge che vi presentiamo riguarda la necessità di intervenire e trovare una soluzione sul bilanciamento tra opposti diritti e interessi: ci riferiamo al caso delle opere di street art, dalla cui realizzazione sulla superficie di un privato, nasce l'esigenza di contemperare il diritto di proprietà con il diritto d'autore. È necessario quindi effettuare un bilanciamento tra l'interesse del privato a poter legittimamente gestire la sua proprietà come crede, e i diritti dell’autore a potersi opporre a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra azione a danno della sua creazione che sia pregiudizievole per la sua reputazione o il suo onore. Ora, è molto complesso poter dare una definizione esaustiva di che cosa sia la street art, poiché i fattori da considerare sono molteplici, di carattere temporale, geografico, artistico e morale. Sicuramente si tratta di un grande contenitore che racchiude numerosi sottogeneri ed espressioni artistiche, il cui denominatore comune, oltre che caratteristica fondamentale di tutti i sottogeneri della street art, è che le opere si trovano in luogo aperto e pubblico per essere mostrate e godute da tutti. È sicuramente una forma d'arte controversa: dinanzi ad un’opera di street art, ci sarà chi pensa che essa abbia il solo scopo di deturpare il paesaggio, e chi invece pensa che lo abbellisca o lo riqualifichi. E dunque, in questo mondo variegato, ci sono gli imbrattatori veri e propri, che si concentrano sulle loro passioni calcistiche, sulle dichiarazioni d’amore all’innamorata di turno o che inneggiano alla politica, ma ci sono dall’altra parte gli street artist che vogliono essere collocati tra gli artisti veri e propri, anzi molti di loro sono entrati ufficialmente a far parte del mondo dell’arte tradizionale, muovendosi tra gallerie, esposizioni, vendite ed aste, ma comunque continuando a lavorare per la strada. Con il termine di street art dobbiamo, dunque, riferirci solo a quelle opere che raggiungono un livello di creatività tale da poter essere oggetto di tutela.
La realtà ci indica che sono tanti i casi in cui i proprietari degli edifici sulla quale sono state realizzate delle opere di street art vogliono rimuoverle o vogliono addirittura abbattere gli interi edifici per adibire il terreno sottostante a nuovi scopi. In Italia, in assenza di tutele chiare, occorre intervenire per costruire strumenti che possano aiutare a preservare un patrimonio che rischia di essere danneggiato o saccheggiato, e provare a bilanciare la posizione dei proprietari degli immobili su cui sono realizzate le opere, quella degli artisti e quella della collettività. La centralità della riflessione, quindi, dovrebbe essere indirizzata verso la preservazione e la tutela delle opere di arte urbana, nello specifico contesto in cui sono state realizzate.
Attraverso il presente disegno di legge intendiamo proprio proporre e predisporre una procedura amministrativa che consenta di valutare caso per caso l'importanza artistica dell'opera e prevedere, di conseguenza, l'autorizzazione o il diniego a interventi, da parte del proprietario del supporto su cui l'opera è realizzata, a esercitare interventi di rimozione, alterazione o distruzione.
Posto che il proprietario della superficie è anche il proprietario dell’opera, ma non del copyright o dei diritti morali su di essa, una questione importante che deve essere analizzata è il bilanciamento tra i diritti del proprietario di disporre liberamente della sua proprietà e i diritti morali d’integrità dell’opera dello street artist che ha illegalmente creato.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

    1.La presente legge si applica a opere di street art, nuove, creative ed originali, realizzate in luogo urbano pubblico, su un supporto di proprietà di terzi, con o senza l'autorizzazione del proprietario del supporto.
    Per opere di street art si intendono tutte quelle creazioni artistiche visive realizzate attraverso la tecnica del murale, del mosaico e del wheatpaste e con l'utilizzo di qualsiasi strumento atto a realizzarle, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bombolette spray, pennelli, stencil, sticker.
   2. Per supporto, si intende qualsiasi superficie, pubblica o privata, idonea ad essere utilizzata per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, non sono utilizzabili come supporti, di cui al comma 3 del presente articolo, i beni, di proprietà pubblica o privata, di interesse artistico, storico, culturale, paesaggistico, ovvero sottoposti a vincoli urbanistici.


Articolo 2

(Procedimento)

   1. Il proprietario, possessore, detentore e chiunque abbia disponibilità a qualsiasi titolo del supporto su cui l'opera è realizzata, laddove, per qualsiasi motivo, intenda rimuovere, modificare, distruggere l'opera di street art, è tenuto, preventivamente, a notificare la propria volontà alla Soprintendenza competente per territorio, per ottenerne l'autorizzazione
   2. La Soprintendenza ha l'obbligo di accertare la valenza di elevato valore artistico dell'opera di cui si tratta e di darne comunicazione al richiedente entro 90 giorni dalla richiesta. L'esito dell'istruttoria sull'elevato valore artistico dell'opera è comunicato in uno all'autorizzazione o negazione della richiesta.
     3.Se la Soprintendenza competente non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2 comma 2, il provvedimento di diniego, il silenzio della amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
    4. I termini per la definizione del procedimento, di cui all'articolo 2 comma 2 sono sospesi a seguito di richieste di integrazioni o di accertamenti da parte della Soprintendenza. In tali casi, i predetti termini, cominciano a decorrere dall'integrazione da parte del privato o dall'espletamento degli accertamenti disposti.
    5. L'avvio del procedimento deve essere notificato anche all'autore dell'opera, se conosciuto.


Articolo 3

(Sanzioni)

    1. Chiunque rimuova, modifichi, distrugga l'opera di street art, senza aver, preventivamente, esperito il procedimento di cui all'articolo precedente o senza attendere l'esito del procedimento, ovvero senza l'autorizzazione della Soprintendenza, è punito con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 1.000 a 20.000 euro.
   2.  Il reato è perseguibile d'ufficio.

 

Approfondimento

Approfondimento normativo

La Street Art pone diverse problematiche giuridiche e questo in diversi ambiti del nostro ordinamento: in primis nel diritto d’autore, ma anche nel diritto civile, in quello penale, costituzionale e, infine, anche nel diritto amministrativo.
L’arte urbana, infatti, si caratterizza proprio per un suo potenziale contrasto tra diritti fondamentali, appartenenti a soggetti diversi: in particolare, essa crea un possibile conflitto tra il proprietario del supporto su cui l’opera viene realizzata e l’artista. La Street art è, infatti, caratterizzata da opere d’arte urbana realizzate dagli artisti su supporto materiale altrui (pubblico o privato), la cui esecuzione può essere o meno autorizzata dal proprietario del supporto.
Occorre, quindi, innanzitutto distinguere il caso in cui l’opera sia stata autorizzata, dal caso in cui la stessa sia stata realizzata illegalmente dall’artista, senza cioè il consenso del proprietario del supporto, in tal caso si parla di arte indipendente.
Dunque, qualora l’opera di Street art sia stata autorizzata dal titolare del supporto, in Italia il diritto proprietà sull’opera apparterrà a quest’ultimo in virtù del principio di accessione previsto dall’art. 936 cod. civ., salvo diverso accordo. Si tratta, infatti, come richiesto da tale disposizione, di “un’opera realizzata con materiali propri su fondo altrui”.
L’accessione comporta l’incorporazione dell’opera al bene immobile su cui viene realizzata, considerata la ratio che è quella del dominus soli.
Anzi, secondo una parte degli studiosi del diritto, in questo caso si potrebbe parlare di dicatio ad patriam da parte dell’artista. Tale istituto consiste nel comportamento del proprietario del bene di mettere a disposizione un proprio bene per il soddisfacimento di esigenze della collettività, d'altro canto, l’atto creativo degli artisti di arte urbana costituirebbe, secondo questa linea di pensiero, una sorta di abbandono, di rinuncia da parte dell’artista dei diritti sulla propria opera a favore della collettività.
Con riguardo ai diritti d’autore (L: 633/1941), essi sorgono al momento della creazione dell’opera: in particolare, i diritti patrimoniali d’autore, ossia il diritto di sfruttamento economico dell'opera, durano fino a settanta anni dopo la morte dell’artista, mentre i diritti morali, ossia i diritti  che la legge riconosce in favore dell’autore a tutela della sua personalità, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e ad ogni atto a danno della stessa, sono perpetui, oltre che inalienabili ed irrinunciabili.
Pertanto, nel caso di uso con finalità commerciali dell’opera da parte del titolare del supporto o di terzi, tale utilizzazione dovrà essere espressamente autorizzata dall’artista.
Ma anche qualora l’artista ceda al proprietario dell’opera i propri diritti patrimoniali d’autore, egli rimarrà comunque sempre titolare dei diritti morali d’autore, ossia dei diritti di paternità e di integrità dell’opera.
Quest’ultimo diritto attribuisce all’artista il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o reputazione.
Pertanto, anche nel caso di opere d’arte urbana autorizzate potrebbero sorgere dei conflitti tra l’artista e il proprietario dell’opera circa le modalità d’uso della stessa. In tale conflitto, la giurisprudenza ha finora tendenzialmente preferito il diritto di proprietà del titolare del supporto rispetto a quello morale di integrità dell’opera.
La seconda ipotesi che va presa in considerazione, che poi costituisce la maggior parte dei casi, consiste nella realizzazione di opere d’arte urbana non autorizzate,
In questi casi, va specificato che la legge italiana sul diritto d’autore non prescrive, quale presupposto indispensabile per la tutela, che l’opera d’arte sia stata autorizzata, bensì protegge, ai sensi dell’art. 1, “...le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro o alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Oggi, però, a livello pratico, nel conflitto tra diritti d’autore e diritto di proprietà, sembra però prevalere quest’ultimo, pertanto il titolare del supporto può disporre dell’opera in modo pieno ed esclusivo ai sensi dell’art. 832 cod. civ., avendo addirittura il diritto di ricoprirla o di rimuoverla, come avvenuto a Napoli in via Benedetto Croce per un’opera di Banksy dal valore di più di centomila dollari.
In sostanza, la domanda da porsi è: il proprietario del bene sul quale è stata realizzata l’opera può senza il consenso dell’autore, distruggerla? L’autore dell’opera potrebbe opporsi alla distruzione e sulla base di quali diritti? Non è facile rispondere a queste domande.
La legge italiana sui diritti morali non vieta espressamente la distruzione dell’opera (limitandosi a sanzionare “qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione…”; art. 20) e ci si domanda pertanto se il diritto all’integrità possa estendersi sino a includere la facoltà di opporsi al suo disfacimento. Parte della dottrina ritiene che il proprietario dell’opera possa sempre distruggere l’opera, anche senza il consenso dell’autore; e in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza, in una delle poche sentenze sul punto, riconoscendo come “la limitazione tassativa, contenuta nella norma, alle sole ipotesi di deformazione, mutilazione o altra modificazione, non consente di ritenere che l’autore possa opporsi anche alla distruzione dell’opera, la quale, diversamente dalle altre ipotesi previste dalla norma, non implica di per sé un’offesa alla personalità dell’autore” (App. Bologna, 13.03.1997).
Negare all’acquirente il diritto di disfarsi dell’opera d’arte, con la conseguente logica pretesa che debba rispondere della sua eventuale perdita, costituirebbe inoltre – secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (in una causa relativa a un’opera donata e non conservata dal donatario; Cass n. 2273 del 31.07.1951) – una limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà, senza alcun fondamento normativo, e un vincolo non giustificato alla circolazione delle opere.
Tale tesi ha sollevato alcune critiche da parte di chi ha evidenziato come la distruzione di un’opera falserebbe l’immagine dell’autore presso il pubblico. Inoltre, la distruzione dell’opera potrebbe comportare una compressione della pienezza dell’esercizio dei diritti patrimoniali rimasti all’autore dell’opera e separati dal mero supporto materiale, in quanto ad esempio potrebbe ostacolare il diritto di seguito, ovvero di riscuotere (ad alcune condizioni) una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima. Rimarrebbe in ogni caso sempre – quantomeno ipoteticamente – efficace il divieto di compiere atti emulativi sancito dall’art. 833 codice civile, ovvero quello di distruggere l’opera al solo scopo di ledere la personalità dell’autore, senza che chi la distrugga ne tragga alcuna utilità; principio generale dell’ordinamento, che non consta tuttavia essere stato applicato nel campo dell’arte. Ora, ogni Paese ha il suo sistema di norme in tema di diritto d’autore, norme che sono state progressivamente armonizzate, per effetto di convenzioni internazionali dalla fine dell’Ottocento e di un gran numero di direttive Europee dai primi anni ’90. Negli Stati Uniti esiste, ad esempio, una specifica disciplina in relazione a questo tema, denominata “VARA” (Visual Artists Rights Act) che riconosce all’autore il diritto di evitare la distruzione dell’opera se vi è la possibilità di rimuoverla dal supporto. In particolare, il VARA stabilisce che, nel caso in cui l’opera sia rimovibile dal supporto, il proprietario dell’immobile abbia l’obbligo di comunicare all’autore (se conosciuto, identificato o identificabile, circostanza non sempre scontata visto l’utilizzo da parte degli artisti di acronimi e/o pseudonimi, che ne rendono difficile talvolta l’identificazione), la volontà di distruggere il muro dove l’opera è stata realizzata. In Italia non esiste, invece, una normativa specifica sul punto, ma si sono susseguiti degli interventi giurisprudenziali a tutela del carattere artistico di tali opere. Ad esempio, in relazione all’artista Manu Invisible, il Tribunale di Milano, ha dato rilevanza all’intenzione dell’autore di abbellire ed arricchire la parete di un edificio a Milano, già imbrattata, e considerato l’opera in questione come creativa, anche alla luce delle acclarate doti artistiche dell’autore, riconosciute anche pubblicamente dallo stesso Comune di Milano. Pertanto, il Tribunale di Milano ha assolto l’artista per il reato di cui all’art. 639, comma 2, c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), assoluzione poi confermata anche in terzo grado con sentenza della Corte di Cassazione, II Sez. Pen., del 5 aprile 2016, n. 16371. In sostanza, il Tribunale di Milano, non solo ha escluso l’esistenza del reato, ma ha anche giudicato l’opera di Manu Invisible di oggettivo valore artistico, così tutelando in base alla Legge sul Diritto d’Autore tale forma artistica, nonostante la mancanza di un’espressa autorizzazione da parte del titolare del bene sul quale l’opera era stata realizzata (nella fattispecie l’immobile era di proprietà delle Ferrovie dello Stato). Però, dallo stesso Tribunale arriva nel 2018 una sentenza dalla portata diametralmente opposta; in base a quest'ultima pronuncia giudiziaria: “Solo il proprietario (o possessore, se diverso) è legittimato a decidere quale sia l’aspetto estetico del bene", pertanto “qualsiasi alterazione della nettezza e dell’estetica stabilita dal proprietario lede tale diritto e comporta un danno al patrimonio di quest’ultimo". Appare, dunque, evidente che sia arrivato il momento di fare chiarezza su questi aspetti e che sia necessario un intervento da parte del legislatore su questa materia, affinché siano previste regole certe e chiare per dirimere controversie che, vista la rilevanza sempre più crescente del fenomeno street art, sicuramente si presenteranno.

Approfondimento tematico

Il fenomeno della street art è complesso da definire e persino gli studiosi della materia hanno difficoltà nel trovare un concetto univoco che possa descriverlo, in quanto esso racchiude in sé diversi sottogeneri, stili e tecniche che nel corso degli anni si sono susseguiti ed affermati.
Sicuramente possiamo affermare che la street art è l’arte del ventunesimo secolo; è il movimento artistico oggi più capillarmente diffuso al mondo, in costante evoluzione e ridefinizione, e le cui opere hanno spesso una vita effimera e precaria. Per alcuni la street art è vandalismo, per molti altri è ribellione, provocazione. Senza dubbio non è un'arte “comoda”, non è istituzionale, vicina o a favore del potere, ma più spesso, anzi quasi sempre, è contro.
Spesso si fa confusione tra i diversi termini che vengono utilizzati per descrivere il fenomeno in questione: street art, arte di strada, arte urbana, graffiti, writing, stencil art, stickers art, poster art, murales, ecc., tutti questi termini indicano stili e tecniche che si sono sviluppati nel corso degli anni e che sono racchiusi nella più generale definizione di street art. Le stesse tecniche utilizzate per la realizzazione delle opere sono diverse e variegate: bombolette spray, adesivi artistici, arte normografica e proiezioni video.
Tuttavia non esiste una vera e propria distinzione: queste tecniche vengono frequentemente “combinate”, in modo tale da creare un’opera che possa essere adatta al tipo di spazio scelto e alle ideologie e capacità tecniche dell’artista. Così come un pittore predilige una tipologia di materiale che si addice di più al proprio modo di esprimersi, uno street artist sceglie la tipologia di spazio in cui intervenire. Allo stesso tempo, però, la città non è intesa come un semplice supporto, ma come un luogo di interazione tra il pubblico e il messaggio che l’artista lascia. Si tratta molto spesso di lavori site specific, ovvero realizzati appositamente per quel contesto e che ricollocati in un altro assumerebbero differenti significati e valori. In molti casi, il site specific non è limitato ad un luogo fisico ristretto, ma si allarga a comprendere lo studio della cultura locale e la conoscenza delle persone che lo abitano. La qualità di un’opera di Street Art può essere determinata dal grado di consapevolezza dell’artista nei confronti del supporto e dal messaggio che lascia ai cittadini, oltre che dalle qualità tecniche ed estetiche.