Disposizioni in materia di inserimento dell’insegnamento di lingua e teoria musicale nella scuola secondaria di secondo grado

  • Pubblicato il 29 Marzo 2021
  • da Istituto d’istruzione Superiore L.S. – ISA - IPSIA, San Giovanni in Fiore (CS)
Disposizioni in materia di inserimento dell’insegnamento di lingua e teoria musicale nella scuola secondaria di secondo grado

Onorevoli Senatori! - L’esperienza della pandemia, inaspettata quanto ardua, ha posto ciascuno di noi dinanzi a interrogativi che prima di allora non erano mai stati presi in considerazione. La regolarità della vita quotidiana ha conosciuto un totale stravolgimento in ogni suo minimo dettaglio e la scuola si è trovata ad affrontare un’emergenza nazionale di immensa portata. Capisaldi dello Stato italiano sono, infatti, divenuti la Sanità e l’Istruzione, che nel contempo hanno altresì rivelato talune criticità di lunga annata. Dalla mancanza di risorse e tecnologie informatiche e multimediali adeguate alla poca familiarità del corpo docente con il mondo virtuale e telematico, oltre alle numerose le difficoltà che si sono palesate durante gli ultimi mesi, in via di miglioramento. La DAD è diventata una compagna di viaggio talora scomoda, che se da una parte ha costretto docenti e alunni a scoperchiare il vaso di Pandora, dall’altra ha stimolato la creatività degli insegnanti sempre più impegnati ad accorciare le distanze. Il lockdown, la mancanza di socialità, l’uso delle mascherine hanno e continuano ad accentuare l’isolamento fisico ed emotivo a tal punto da accrescere il disagio psicologico tra giovani e adulti. Unica manifestazione di libertà e strumento di condivisione si è rivelata senza dubbio la musica: le canzoni cantate sui balconi, i concerti dinanzi al Duomo di Milano o nell’Arena di Verona, che hanno rotto il silenzio delle nostre solitudini. In quanto unica e reale terapia in grado di rinvigorire menti e cuori, deve a nostro avviso diventare parte integrante del curriculum scolastico anche nelle scuole secondarie di secondo grado, nella prospettiva di una didattica dell’inclusione. In questa prospettiva, infatti, già l’art.1 comma 16 della legge 107 sulla “Buona scuola” stabilisce che “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità” e dunque ogni istituzione scolastica si prefigge di eliminare qualsiasi tipo di eventuale disagio per gli studenti diversamente abili. Concorre senza dubbio all’attuazione di tale finalità la partecipazione ad attività non esclusive, che facilitino l’inserimento nella classe.
La musica inoltre è in grado di fornire agli alunni gli strumenti per la conoscenza, il confronto ed il rispetto di altre tradizioni storico-artistiche e religiose e facilita l’instaurarsi di relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso. È fondamentale veicolo di comunicazione, che permette di far dialogare culture differenti senza creare gerarchie o barriere.
Pertanto la proposta del presente DDL si costituisce dell’arricchimento curricolare formativo delle scuole secondarie di secondo grado di ogni indirizzo di un numero di ore settimanali dedicate alla Lingua e Teoria Musicale (LTM). Lo studio della Musica si integra perfettamente nell’insegnamento della Storia della Letteratura (italiana e straniera), della Matematica, della Storia, della Filosofia, della Religione Cattolica. La musica come linguaggio universale che elimina le disparità, le distanze e lenisce le ferite. Aldilà dello studio di dette discipline nel Liceo coreutico-musicale, il nostro intento è di estendere a tutti gli indirizzi delle scuole di secondo grado l’insegnamento musicale per completare le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari ed esaltare la finalità aggregante della musica. La musica è ancora oggi la nostra gioia in un periodo così buio e allarmante.


Art. 1.
(Oggetto)
 
1.    A partire dall'anno scolastico 2020/2021, in linea con la normativa nazionale e le Direttive Europee, è istituito l'insegnamento dell’educazione/pratica musicale e canora nella Scuola Secondaria di Secondo grado.
2.    L’educazione musicale verrà inserita all’interno del curriculum scolastico e sarà oggetto di valutazione alla pari delle altre materie.
3.    L'insegnamento di cui al comma 1 del presente articolo è gestito in funzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
 
Art. 2.  
(Finalità ed obiettivi)
 
 
1.    La presente legge si propone di arricchire il percorso di ogni studente delle scuole secondarie di secondo grado, completando così la sua formazione al di là delle materie di indirizzo.
2.    L'inserimento dell'esperienza musicale all'interno dell'ambiente scolastico agevola e arricchisce la crescita dell'individuo in quanto:
• favorisce lo sviluppo della musicalità e dell'identità musicale di ogni alunno;
• affina le capacità uditive e la dimensione affettiva;
• promuove lo sviluppo di competenze trasversali, mediante adeguate attività formative.

 
Art.3.
(Metodologia)

Le lezioni si svolgeranno tre giorni a settimana per un totale di quattro ore nel biennio della scuola secondaria di secondo grado.  L’orario settimanale prevede due ore di lezioni di lingua e teoria della musica (LTM), un’ora di lezione di laboratorio di insieme, dal duo fino all’orchestra e un’ora di lezione di pratica svolta in gruppi separati. I gruppi per le lezioni di pratica si formano sulla base dello strumento scelto.
1.    A partire dal triennio, l'orario settimanale prevede tre ore da suddividere in due giorni.  Si prevede un’ora di LTM, una di pratica, con lo stesso criterio utilizzato per il biennio e una di laboratorio di insieme.  
2.    In prossimità di esecuzioni pubbliche o partecipazione a progetti extracurriculari, gli studenti effettueranno prove in orario aggiuntivo. In queste eventualità l'insegnante selezionerà alunni da ogni gruppo. Gli studenti selezionati faranno parte dell’orchestra destinata all’esibizione pubblica.  
 
 
Art. 4
(Attrezzature e strumenti)

1.     Le lezioni di LTM avranno luogo in aule ordinarie, fornite di impianto stereofonico.  L’insegnamento dei diversi strumenti avverrà in un ampio laboratorio di musica, insonorizzato e attrezzato di tutto il necessario, per consentire lo svolgimento delle lezioni (leggii, aste per microfoni, batteria e pianoforte). Il laboratorio musicale deve possedere queste caratteristiche:
• essere ampio per permettere ai ragazzi di mettersi in gioco con performance;
• essere luminoso;
• essere dotato di buona acustica;
• pareti di colori neutri per permettere maggiore concentrazione uditiva.
2.Le esibizioni in presenza di genitori o di alunni di altre classi avverranno in aule di maggior grandezza (aula magna, palestra della scuola ecc).

Art.5
(Concessione di comodato)

1.    Ogni istituzione scolastica concederà, in comodato d’uso, strumenti musicali a disposizione degli studenti, le cui condizioni economiche dovranno essere documentate tramite attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità. Per motivi igienici non potranno essere forniti accessori per imboccare e sostenere gli strumenti musicali.
2.    Il comodatario è tenuto a:
        •custodire e conservare lo strumento, in maniera diligente;
        •non cedere lo strumento a terzi
        •servirsi del bene solo secondo l’uso determinato;
3. Il bene deve essere riconsegnato all’istituzione, nelle medesime condizioni del momento della prima consegna. In caso di danneggiamento, il comodatario provvederà a far riparare lo strumento o a versare la quota necessaria per la riparazione alla scuola. In caso di furto, l’alunno dovrà provvedere al riacquisto dello strumento danneggiato.
4.Nell’eventualità in cui l’alunno necessiti di studio estivo, richiederà una proroga del comodato con l’impegno di custodire con cura lo strumento e restituirlo all’inizio dell’anno scolastico successivo.  In caso di ritardo di consegna, il comodatario pagherà alla scuola una penale che verrà stabilita da ogni istituto in modo autonomo.

Art. 6
(Istituzione dell’insegnamento su posto comune e di sostegno)
 
1.     I docenti abilitati alle seguenti classi di concorso cureranno la formazione musicale degli studenti:
A-29 (ex A031 A032) - Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-53 (ex A031 A032 AA77 AB77 AC77 AD77 AE77 AF77 AG77 AH77 AI77 AJ77 AK77 AL77 AM77 -AN77) - Storia della musica
A-55 (ex A031 A032 AA77 AB77 AC77 AD77 AE77 AF77 AG77 AH77 AI77 AJ77 AK77 AL77 AM77 AN77) - Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado
A-64 (ex A031 A032 AA77 AB77 AC77 AD77 AE77 AF77 AG77 AH77 AI77 AJ77 AK77 AL77 AM77 AN77) - Teoria, analisi e composizione
2.  I docenti di sostegno qualificati, competenti e con le specifiche abilitazioni (mad sostegno), seguiranno gli alunni con disabilità.


Art.7
(Convenzioni)

1.    Ogni istituzione scolastica avvierà dei corsi facoltativi ad indirizzo musicale in convenzione con conservatori o istituti musicali Parificati presenti sul territorio. I singoli plessi stipuleranno autonomamente i presupposti delle convenzioni.
2.    I docenti dei licei musicali incontreranno periodicamente i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, per confrontarsi sulle metodologie di insegnamento e sui criteri di valutazione.
3.    Le finalità delle convenzioni sono:
•La realizzazione di attività musicali, quali concerti, stage ecc.;
•La promozione della creazione di gruppi strumentali e corali, allo scopo di favorire la socializzazione;
4. Nell’eventualità in cui sul territorio siano presenti scuole di musica private, l’istituzione scolastica prenderà accordi con le stesse, sulla base delle convenzioni indicate nel comma 3.


Art.8
(Voci di spesa)

1.    Alla copertura degli oneri della seguente legge si provvede mediante i seguenti fondi:
• bilancio dello Stato per l’istituzione dell’insegnamento;
• fondi Europei (C.I.P.E, P.O.N, P.O.R) per l’acquisto di attrezzature e strumenti musicali e per la realizzazione di laboratorio musicale.

Allegato A
PRIMO BIENNIO    SECONDO BIENNIO/TRIENNIO  
Quattro ore totali    Tre ore totali
Due ore di lezioni di LTM (storia della musica, solfeggio)    Un’ora di lezione di LTM (storia della musica, solfeggio)
Un’ora di attività pratica in gruppi sulla base degli strumenti scelti dagli alunni    Un’ora di attività pratica in gruppi sulla base degli strumenti scelti dagli alunni
Un’ora di laboratorio d’insieme per permettere la cooperazione tra gli studenti di ogni gruppo    Un’ora di laboratorio d’insieme per permettere la cooperazione tra gli studenti di ogni gruppo

 

il 17/04/2021
G. M. A. - San Giovanni in Fiore (Cs)
ha proposto il seguente emendamento:
All’ articolo 4, dopo il comma 3, inserire il seguente:
Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale e di sensibilizzare gli studenti alla cultura, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 14
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 3
il 17/04/2021
F. M. - San Giovanni in Fiore (CS)
ha proposto il seguente emendamento:
Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:
(Clausola di invarianza finanziaria)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
G. B. - San Giovanni in Fiore
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche della nuova disciplina, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 17
  • Contrari: 6
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
C. B. - San Giovanni in Fiore
ha proposto il seguente emendamento:
Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:
(Clausola di salvaguardia)
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 13
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 6
il 17/04/2021
P. S. - San Giovanni in Fiore
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:
L'insegnamento trasversale di LTM è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
F. G. - San Giovanni in Fiore (CS)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 7, dopo il comma 3, inserire il seguente:
I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza storica culturale del territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 2
  • Astenuti: 1
il 17/04/2021
M. A. - San Giovanni in Fiore (Cs)
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 1, comma 1, sostituire le parole “è istituito l’insegnamento dell’ educazione/pratica musicale e canora” con le seguenti: “è istituito l’insegnamento di lingua e teoria della musica(LTM)”.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 23
  • Contrari: 0
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
G. G. - San Giovanni in Fiore
ha proposto il seguente emendamento:
All’articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 15
  • Contrari: 4
  • Astenuti: 4

Onorevoli Senatori! - L’esperienza della pandemia, inaspettata quanto ardua, ha posto ciascuno di noi dinanzi a interrogativi che prima di allora non erano mai stati presi in considerazione. La regolarità della vita quotidiana ha conosciuto un totale stravolgimento in ogni suo minimo dettaglio e la scuola si è trovata ad affrontare un’emergenza nazionale di immensa portata. Capisaldi dello Stato italiano sono, infatti, divenuti la Sanità e l’Istruzione, che nel contempo hanno altresì rivelato talune criticità di lunga annata. Dalla mancanza di risorse e tecnologie informatiche e multimediali adeguate alla poca familiarità del corpo docente con il mondo virtuale e telematico, oltre alle numerose le difficoltà che si sono palesate durante gli ultimi mesi, in via di miglioramento. La DAD è diventata una compagna di viaggio talora scomoda, che se da una parte ha costretto docenti e alunni a scoperchiare il vaso di Pandora, dall’altra ha stimolato la creatività degli insegnanti sempre più impegnati ad accorciare le distanze. Il lockdown, la mancanza di socialità, l’uso delle mascherine hanno e continuano ad accentuare l’isolamento fisico ed emotivo a tal punto da accrescere il disagio psicologico tra giovani e adulti. Unica manifestazione di libertà e strumento di condivisione si è rivelata senza dubbio la musica: le canzoni cantate sui balconi, i concerti dinanzi al Duomo di Milano o nell’Arena di Verona, che hanno rotto il silenzio delle nostre solitudini. In quanto unica e reale terapia in grado di rinvigorire menti e cuori, deve a nostro avviso diventare parte integrante del curriculum scolastico anche nelle scuole secondarie di secondo grado, nella prospettiva di una didattica dell’inclusione. In questa prospettiva, infatti, già l’art.1 comma 16 della legge 107 sulla “Buona scuola” stabilisce che “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità” e dunque ogni istituzione scolastica si prefigge di eliminare qualsiasi tipo di eventuale disagio per gli studenti diversamente abili. Concorre senza dubbio all’attuazione di tale finalità la partecipazione ad attività non esclusive, che facilitino l’inserimento nella classe.
La musica inoltre è in grado di fornire agli alunni gli strumenti per la conoscenza, il confronto ed il rispetto di altre tradizioni storico-artistiche e religiose e facilita l’instaurarsi di relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso. È fondamentale veicolo di comunicazione, che permette di far dialogare culture differenti senza creare gerarchie o barriere.
Pertanto la proposta del presente DDL si costituisce dell’arricchimento curricolare formativo delle scuole secondarie di secondo grado di ogni indirizzo di un numero di ore settimanali dedicate alla Lingua e Teoria Musicale (LTM). Lo studio della Musica si integra perfettamente nell’insegnamento della Storia della Letteratura (italiana e straniera), della Matematica, della Storia, della Filosofia, della Religione Cattolica. La musica come linguaggio universale che elimina le disparità, le distanze e lenisce le ferite. Aldilà dello studio di dette discipline nel Liceo coreutico-musicale, il nostro intento è di estendere a tutti gli indirizzi delle scuole di secondo grado l’insegnamento musicale per completare le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari ed esaltare la finalità aggregante della musica. La musica è ancora oggi la nostra gioia in un periodo così buio e allarmante.

Art. 1.
(Oggetto)

1.    A partire dall'anno scolastico 2020/2021, in linea con la normativa nazionale e le Direttive Europee, è istituito l’insegnamento di lingua e teoria della musica(LTM) nella Scuola Secondaria di Secondo grado.
2.    L’educazione musicale verrà inserita all’interno del curriculum scolastico e sarà oggetto di valutazione alla pari delle altre materie.
3.    L'insegnamento di cui al comma 1 del presente articolo è gestito in funzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 2
Finalità ed obiettivi

1.    L’articolo due esplica le finalità dello studio dell’educazione musicale. Essa favorisce l’arricchimento culturale e la formazione globale dell’individuo e nel contempo sviluppa le potenzialità corporee, motorie, sensoriali, ricettive e relazionali di ciascuno. All’interno di adeguate attività formative, la musica, infatti, fa sì che ogni studente possa acquisire un insieme di abilità da utilizzare nei vari ambiti e nelle diverse situazioni nelle quali si troverà durante il corso della propria vita.

Art.3.
(Metodologia)

1.Le lezioni si svolgeranno tre giorni a settimana per un totale di quattro ore nel biennio della scuola secondaria di secondo grado. L’orario settimanale prevede due ore di lezioni di lingua e teoria della musica (LTM), un’ora di lezione di laboratorio di insieme, dal duo fino all’orchestra e un’ora di lezione di pratica svolta in gruppi separati. I gruppi per le lezioni di pratica si formano sulla base dello strumento scelto.
2. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.
3. A partire dal triennio, l'orario settimanale prevede tre ore da suddividere in due giorni. Si prevede un’ora di LTM, una di pratica, con lo stesso criterio utilizzato per il biennio e una di laboratorio di insieme.
4. In prossimità di esecuzioni pubbliche o partecipazione a progetti extracurriculari, gli studenti effettueranno prove in orario aggiuntivo. In queste eventualità l'insegnante selezionerà alunni da ogni gruppo. Gli studenti selezionati faranno parte dell’orchestra destinata all’esibizione pubblica.
5. L'insegnamento trasversale di LTM è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
 
Art. 4
(Attrezzature e strumenti)

1. Le lezioni di LTM avranno luogo in aule ordinarie, fornite di impianto stereofonico.  L’insegnamento dei diversi strumenti avverrà in un ampio laboratorio di musica, insonorizzato e attrezzato di tutto il necessario, per consentire lo svolgimento delle lezioni (leggii, aste per microfoni, batteria e pianoforte). Il laboratorio musicale deve possedere queste caratteristiche:
• essere ampio per permettere ai ragazzi di mettersi in gioco con performance;
• essere luminoso;
• essere dotato di buona acustica;
• pareti di colori neutri per permettere maggiore concentrazione uditiva.
2. Le esibizioni in presenza di genitori o di alunni di altre classi avverranno in aule di maggior grandezza (aula magna, palestra della scuola ecc).
2bis. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale e di sensibilizzare gli studenti alla cultura, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art.5
(Concessione di comodato)

1.    Ogni istituzione scolastica concederà, in comodato d’uso, strumenti musicali a disposizione degli studenti, le cui condizioni economiche dovranno essere documentate tramite attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità. Per motivi igienici non potranno essere forniti accessori per imboccare e sostenere gli strumenti musicali.
2.    Il comodatario è tenuto a:
        •custodire e conservare lo strumento, in maniera diligente;
        •non cedere lo strumento a terzi
        •servirsi del bene solo secondo l’uso determinato;
3. Il bene deve essere riconsegnato all’istituzione, nelle medesime condizioni del momento della prima consegna. In caso di danneggiamento, il comodatario provvederà a far riparare lo strumento o a versare la quota necessaria per la riparazione alla scuola. In caso di furto, l’alunno dovrà provvedere al riacquisto dello strumento danneggiato.
4.Nell’eventualità in cui l’alunno necessiti di studio estivo, richiederà una proroga del comodato con l’impegno di custodire con cura lo strumento e restituirlo all’inizio dell’anno scolastico successivo.  In caso di ritardo di consegna, il comodatario pagherà alla scuola una penale che verrà stabilita da ogni istituto in modo autonomo.

Art. 6
(Istituzione dell’insegnamento su posto comune e di sostegno)
 
1.     I docenti abilitati alle seguenti classi di concorso cureranno la formazione musicale degli studenti:
A-29 (ex A031 A032) - Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A-53 (ex A031 A032 AA77 AB77 AC77 AD77 AE77 AF77 AG77 AH77 AI77 AJ77 AK77 AL77 AM77 -AN77) - Storia della musica
A-55 (ex A031 A032 AA77 AB77 AC77 AD77 AE77 AF77 AG77 AH77 AI77 AJ77 AK77 AL77 AM77 AN77) - Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado
A-64 (ex A031 A032 AA77 AB77 AC77 AD77 AE77 AF77 AG77 AH77 AI77 AJ77 AK77 AL77 AM77 AN77) - Teoria, analisi e composizione
2.  I docenti di sostegno qualificati, competenti e con le specifiche abilitazioni (mad sostegno), seguiranno gli alunni con disabilità.

Art.7
(Convenzioni)

1.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche della nuova disciplina, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare.
2.    I docenti dei licei musicali incontreranno periodicamente i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, per confrontarsi sulle metodologie di insegnamento e sui criteri di valutazione.
3.    Le finalità delle convenzioni sono:
•La realizzazione di attività musicali, quali concerti, stage ecc.;
•La promozione della creazione di gruppi strumentali e corali, allo scopo di favorire la socializzazione;
4. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza storica culturale del territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Nell’eventualità in cui sul territorio siano presenti scuole di musica private, l’istituzione scolastica prenderà accordi con le stesse, sulla base delle convenzioni indicate nel comma 3.

Art. 8
(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art.9
(Voci di spesa)

1.    Alla copertura degli oneri della seguente legge si provvede mediante i seguenti fondi:
• bilancio dello Stato per l’istituzione dell’insegnamento;
• fondi Europei (C.I.P.E, P.O.N, P.O.R) per l’acquisto di attrezzature e strumenti musicali e per la realizzazione di laboratorio musicale.

Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Approfondimento

Approfondimento normativo

Le ultime disposizioni in materia di ordinamenti scolastici si fondano sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59), provvedimento che conferisce alle istituzioni scolastiche l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo attraverso il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)
Un primo tentativo di definire una presenza autonoma e riconoscibile dell’insegnamento musicale nella scuola primaria si deve al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 8 del 31 gennaio 2011, che all’art. 1 ha per oggetto «iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicali nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria».
L’art. 4 dello stesso decreto precisa che le attività da promuovere si collocano nel quadro della diffusione della pratica e della cultura musicale strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini di scuola, anche al fine di favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del personale docente preposto all’insegnamento delle discipline musicali.
Nell’adunanza del 23 marzo 2011 il CUN chiedeva inoltre «che i titoli di laurea conseguiti nelle classi L-3 (Discipline delle Arti figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda) e LM-45 (Musicologia e Beni Musicali) e titoli previgenti equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009) siano equiparati ai titoli elencati all’art. 3 c. 1 del DM 8/2011 per il personale di cui all’art. 2 dello stesso Decreto».
Nella legislazione italiana la musica è stata definita e riconosciuta: - come attività essenziale e fattore necessario per «il pieno sviluppo della persona umana» (artt. 3, e 34 Cost.) nell’istruzione primaria (per la pratica musicale v. di recente il d.P.R. n. 89/2009 e il d.m. n. 8/2011), secondaria (art. 2, comma 1, lett. g, legge n. 53/2003, istitutiva dei licei musicali e coreutici) e accademica/universitaria (legge n. 508/1999 di riforma dei Conservatori di musica con il loro inserimento nell’Alta Formazione Artistica e Musicale all’interno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca); - come libera espressione artistica (art. 33 Cost.) in quanto opera di carattere creativo da riconoscere e tutelare (artt. 1 e 2, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore); -come componente fondamentale delle «attività culturali» (artt. 9 e 117, comma 3 Cost.) in quanto articolazione delle attività di spettacolo (fra tante si vedano la legge n. 800/1967 sull’ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali e il d.lgs. n. 367/1996 per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato); - come bene culturale, rispetto a quelle «cose» (spartiti, strumenti, ecc.) che presentano interesse culturale «quali testimonianze aventi valore di civiltà» (art. 2, comma 2 e art. 10, comma 4, lett. d, d.lgs. n. 42/ 2004); - come fattore di aggregazione e di sviluppo economico locale (v. per es. artt. 1 ss. della legge regionale Lombardia n. 21/2008 e artt. 1 ss. della legge regionale Campania n. 6/20).
La Costituzione italiana stabilisce tra i suoi «principi fondamentali» che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura» e «tutela […] il patrimonio artistico della Nazione» (art. 9 Cost.) ma, nonostante questo, c'è assenza di un’efficace legislazione nazionale.
Con particolare riferimento agli Istituti di istruzione secondaria di II grado, con l’emanazione, da parte del Presidente della Repubblica dei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali (15 marzo 2010) ed in attuazione della “riforma Gelmini” attualmente vigente (Legge n. 133, 2008, art. 64), vengono istituiti i nuovi Licei musicali e coreutici. Oltre alla creazione di questi specifici istituti, il provvedimento prevedeva la soppressione delle ore di insegnamento musicale in tutte le altre scuole secondarie superiori, ad esclusione dell’istituto professionale per il settore dei servizi socio-sanitari (due ore settimanali, di cui una in compresenza con un docente tecnico pratico): un’eccezione che trova presumibilmente un precedente storico, didattico e culturale nel curricolo delle scuole tecniche femminili per dirigenti di comunità. Con la legge 107/15 (“della buona scuola”), il legislatore recepisce definitivamente l’importanza della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado.
Le disposizioni normative in materia di musica contenute nella Legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) meritano una riflessione specifica, sia perché sono le ultime dal punto di vista cronologico, sia in quanto risultano in qualche modo trasversali ai diversi ordini e gradi del sistema scolastico italiano. All’art. 1 co.1 si afferma che “Il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come cultura universale” e l’art. 1, Comma 7 c prevede il “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori”.
Il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti recentemente rinnovato nella sua composizione (D.M. 459 del 30 giugno 2016), nello sviluppo del mandato strategico di indirizzo, coordinamento, promozione, supporto e valutazione dei risultati conseguiti, ha predisposto alla luce di questo paesaggio storico un piano triennale di interventi. L’obiettivo è favorire la creazione di un sistema nelle scuole italiane per l'implementazione della musica nelle sue dimensioni pratico ed estetico-culturali tra loro necessariamente integrate, in tutti i gradi e ordini di scuola.
L’emanazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, intitolato “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività” merita – per la sua rilevanza in diversi aspetti della formazione musicale a scuola – di essere esaminato nel dettaglio. Esso, infatti, prevede che Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, istituti dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, università, istituti tecnici superiori, istituzioni scolastiche e istituti di cultura italiana all’estero, collaborino alla creazione di un sistema per la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica come requisito fondamentale nel percorso formativo di ciascun grado dell’istruzione scolastica. Sulla base dei principii enunciati all’art. 1, «La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell’uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.
È compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni». Inoltre l’art. 2 del decreto (Promozione dell’arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico) invita le istituzioni scolastiche, nell’àmbito della propria autonomia, a inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa «attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale».
Tali attività andrebbero realizzate mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, eventualmente «in rete con altre scuole e con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale».
Con l’art. 5 si ha l’introduzione del «Piano delle arti», un programma triennale costituito da una serie di misure destinate alla promozione della cultura umanistica nella scuola italiana, all’interno delle quali trova uno spazio significativo anche la musica.
Gli articoli 6 e 7 richiamano rispettivamente la collaborazione con l’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e la possibilità, per le scuole, di costituirsi in reti per la realizzazione di attività varie connesse agli obiettivi del decreto.
L’art. 8 tratta invece della formazione del personale docente impegnato nei «temi della creatività», collegandola sia al Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015 (anche come parte integrante del Piano nazionale scuola digitale), sia alla collaborazione con i soggetti di diversa natura pubblica e privata (tra cui università, istituzioni AFAM, enti del terzo settore ecc.).
L’art. 13 riguarda la promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado.
Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell’antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie.
Accanto alle tante questioni legislative e sindacali ancora da risolvere, e nonostante una lodevole iniziativa parlamentare attualmente in corso ( trattasi della Proposta di legge NITTI ed altri "Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento della storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado" 1553 del 30 gennaio 2019), resta aperto l’enorme problema di come tirar fuori la cultura musicale dall’emarginazione di cui essa soffre nel paradigma educativo nazionale, in modo che possa contribuire, come avviene per l’arte e per la letteratura, alla formazione umanistica dei cittadini e al miglioramento della nostra società.
Riguardo la normativa europea, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dai Trattati, il ruolo dell’Unione Europea (UE) è quello di incoraggiare la collaborazione tra gli Stati membri per rendere più coerenti ed efficaci i loro interventi a livello nazionale, coordinando, agevolando e assistendo i processi di condivisione. In tal modo, i Paesi dell’UE possono migliorare i propri sistemi di istruzione e formazione lavorando insieme e imparando gli uni dagli altri, anche scambiando buone pratiche strategiche.
Un quadro di cooperazione europea specifico per il settore dell’istruzione e della formazione è la Strategia “Istruzione e formazione 2020” (ET 2020), adottata con conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 (ET 2020, che prende le mosse dai progressi realizzati nel quadro del programma di lavoro e “che si prefigge di affrontare le sfide sostanziali che l’Europa deve superare per diventare un’economia basata sulla conoscenza e rendere l’apprendimento permanente una realtà per tutti”.  Scopo essenziale è di incoraggiare il miglioramento dei sistemi d’istruzione e di formazione dei Paesi UE, i quali si impegnano a fornire i mezzi necessari per porre tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità. In conclusione, in conformità della legislazione nazionale ed europea, delle risorse disponibili e delle circostanze nazionali e in stretta cooperazione con tutti i portatori di interesse, si auspica pertanto si possa colmare il vacum giuridico potenziando altresì i curricoli, al fine di dar vita alla nostra proposta etico/musicale per promuovere l'empatia, la compassione, il rispetto reciproco e la consapevolezza in relazione all'uguaglianza e alla diversità.

Approfondimento tematico

L’importanza della musica nell’istruzione e nella formazione dei giovani è ormai riconosciuta da studi consolidati e da ricerche condotte nell’ambito delle neuroscienze. Come sostenuto da Marcel Proust, la musica è forse l’unico esempio di reale comunicazione delle anime - se non fossero esistite l’invenzione del linguaggio, la formazione delle parole, l’analisi delle idee- e a tal riprova difficilmente si rintracciano ricordi rilevanti della nostra vita affettiva che non siano legati a melodie o canzoni, oltre che a parole e gesti. Sin dal grembo materno, infatti, l’orecchio del bambino è costantemente sollecitato dal suono delle parole della mamma, dal sottofondo continuo del ritmo del battito cardiaco, dal suono che produce il flusso del liquido amniotico.
È risaputo che l’educazione musicale metta in moto un’interessante interazione tra i due emisferi del cervello umano, concorrendo a migliorare le capacità di apprendimento e a facilitare lo svolgimento di operazioni complesse della mente e del corpo. In tal senso alcuni studi condotti attraverso la tecnica del brain-imaging hanno rivelato come, per esempio, l’improvvisazione musicale attivi aree cerebrali associate al linguaggio e ad alcuni sensori di movimento, quasi come se fosse una terapia. Si ritiene per di più che l’atto musicale abbia risvolti in ambito etico: il rigo del pentagramma è da considerarsi un percorso spirituale che permette, mediante la ripetizione, di comprendere speciali dinamiche apparentemente incomprensibili. In modo analogo nella vita di tutti i giorni si perviene ai risultati sperati imparando dai propri errori, mettendo a dura prova la pazienza ma soprattutto esercitando la virtù.
La musica, oltre ad essere una virtù in sé, necessita del resto di impegno, costanza e temperanza, abilità quest’ultima già definita da Aristotele come essenziale per attraversare gli stadi della vita modulandone il passaggio brusco, ricucendo gli strappi e le ferite. Anche Platone nella “Repubblica” e poi nelle “Leggi” sostiene l’importanza della musica in quanto modello di organizzazione nel processo educativo del cittadino; il consenso della comunità cittadina nell’uniformarsi alle leggi dello Stato si basa sulla possibilità di persuaderne i singoli attraverso un sistema educativo sostanzialmente coreutico-musicale. Sulla base di quanto sostenuto da illustri pensatori vogliamo perciò sottolineare come la musica sia nutrimento per l’anima e come possa sostenerci in quanto virtù nella voglia di stare insieme e di andare avanti insieme. Non a caso, quanto accaduto nell’ultimo anno, caratterizzato non solo dall’emergenza pandemica dovuta al Covid ma anche da un’emergenza sociale, ci ha ricordato che la musica è senza dubbio un elemento fondamentale nella vita, nella cultura e nell'animo di ognuno di noi. Durante questo periodo è stata la nostra compagna anche nei momenti più difficili: basti pensare agli Italiani che cantando dai balconi inconsapevolmente regalavano a tutti un po’ di allegria, così come alle dirette organizzate sui social da cantanti famosi e alle live battles su Instagram, che intrattenevano i più giovani nei tristi pomeriggi.
Questo dimostra come in realtà il mondo della musica possa unire persone che vivono situazioni differenti, che provano emozioni diverse ma che sono accomunate dalla stessa passione, passione in grado di far loro condividere dei momenti insieme. Alla luce di ciò, il Maestro Claudio Abbado, scomparso a gennaio del 2014, per tutta la vita si è impegnato ad avvicinare i giovani alla musica in ogni scuola italiana, dagli asili nido fino ai licei in quanto riteneva la stessa una componente fondamentale per lo sviluppo della personalità umana, della capacità creativa e della conoscenza.
Un sogno? Un'utopia? “Una rivoluzione culturale”, come sostenuto da Elena Ferrara, senatrice Pd che ha depositato nel 2014 il disegno di legge 1365 per la valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione e anche noi oggi vogliamo seguire le sue orme, dedicando questo disegno di legge al maestro Claudio Abbado, che si è sempre battuto per  l’inserimento della disciplina musicale  nelle scuole.
Senza alcun dubbio, molti sono stati negli anni i politici che ci hanno preceduto con proposte provenienti da tutti i partiti (oltre che dai precedenti senatori a vita Renzo Piano, Carlo Rubbia ed Elena Cattaneo), ma il nostro è un progetto supportato da un intero mondo, vivace seppur finora inascoltato, fatto di associazioni, scuole civiche, cori e bande, gruppi culturali che hanno tentato di colmare la grave lacuna presente nel mondo nell'istruzione pubblica. Esistono sì le scuole medie ad indirizzo musicale così come anche i licei coreutici a partire dalla riforma Gelmini, cionondimeno esiste un forte gap che segna l'Italia rispetto ad altri Paesi europei dove invece la musica è praticata con continuità fin dall'infanzia.
Si pensi alla Gran Bretagna, in cui i bambini anche prima di iniziare gli studi possiedono già una serie di competenze musicali che li rendono in grado di cantare, suonare, interpretare un testo, ma cosa più importante di appassionarsi al mondo della musica. Anche in Germania la musica viene considerata indispensabile nell’educazione generale ed è interessante analizzare come, nelle linee guida generali dei programmi nazionali, si sottolinei esplicitamente l’importanza della musica nella formazione di ogni cittadino. L’educazione musicale è materia obbligatoria infatti sia nella scuola primaria sia in quella secondaria, che offre inoltre corsi opzionali di coro e orchestra. Diversa la situazione in Italia e il ddl di Elena Ferrara sopra menzionato ha lo scopo di «mettere a sistema l'esistente: la formazione scolastica attraverso dei curricula non frammentari come quelli attuali e la rete delle associazioni, stabilendo delle partnership con università e conservatori», ciò con l'obiettivo, «di non disperdere definitivamente un enorme patrimonio che negli ultimi anni, soprattutto nella musica e nella danza, ha già subìto duri colpi». Tuttavia fra i settori nei quali l’Italia può vantare una posizione di rilievo assoluto nel panorama internazionale c’è sicuramente quello della musica. Essa infatti appartiene alle nostre migliori tradizioni culturali ed ancora oggi all’estero il nostro paese si considera un punto di riferimento per chiunque voglia fare del fenomeno musicale una professione di vita. Pertanto la musica merita di essere valorizzata nelle scuole, in quanto prodotto culturale e valore educativo e religioso che ha contraddistinto la nostra storia.
Così, al fine di contrastare tale vuoto normativo, il ddl intende inoltre fornire «occasioni formative basate sull'acquisizione di una piena consapevolezza degli aspetti pratici, teorico-analitici e storico-culturali». La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto e continuano ad avere stretti punti di contatto con le discipline letterarie, scientifiche, filosofiche e storiche, ragion per cui si prevede un’adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l’educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l’insieme dei campi del sapere. La musica viene di conseguenza liberata da quell’aspetto di separatezza che l’ha spesso penalizzata, rendendo esplicita nel contempo la dimensione sociale e culturale dell’evento musicale. L’autonomia scolastica potrà garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l’esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi, nonché alla diffusione della cultura musicale nel territorio, in modo da rafforzare il ruolo della scuola come luogo di aggregazione e diffusione di saperi e competenze.
 In sintesi formazione artistica (musica, teatro e danza) nei curricula delle scuole secondarie, ma non solo. Altra proposta rilevante sarebbe quella di istituire laboratori di musica digitale, che comprendano attività basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla musica introducendo così un significativo elemento innovativo in una cultura musicale talora troppo ancorata alla salvaguardia del ricco patrimonio storico della musica classica. Si ritiene che attività formative come quelle musicali possano guidare gli studenti ad una sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, portandoli ad elaborare un proprio modo di pensare ma soprattutto un proprio modo di esprimersi. La musica allora diviene strumento per socializzare, favorire le relazioni e soprattutto l’integrazione, specie in ambito scolastico; ascoltarla è un’esperienza gratificante che ‬attiva ‬il sistema ‬dopaminergico ‬e può essere utilizzata anche nell’area riabilitativa. Se si considerano soggetti affetti da DSA, (disturbo dello Spettro Autistico), si può osservare come la musica possa aiutarli a sviluppare e promuovere un maggior livello di attenzione e ad attivare meccanismi che possano metterli in contatto con gli altri ragazzi creando una certa complicità. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Oggi è in forte espansione la disciplina della musicoterapia (dal greco musikè, cioè suono/movimento e therapeia, ovvero cura e guarigione), che consente a soggetti con maggiori difficoltà e conflitti interiori di potersi esprimere mediante un codice alternativo a quello verbale. Si concretizza in tal modo la possibilità di creare un canale comunicativo essenziale, ‬che serve ad instaurare interazioni non solo tra insegnante e alunno ma anche tra diversi compagni. ‬‬Visti i presupposti e visti i risultati, il nostro intento è proiettato in tale dimensione come momento inclusivo, in funzione del fatto che la musica ci permette di esprimere emozioni, piacere, felicità, ansia, tristezza, cercando di facilitare e promuovere una forma di comunicazione che vada al di là delle semplici parole. ‬‬‬‬‬‬
Dinanzi alla musica siamo tutti indistintamente uguali e proprio per questo si pensa che la popolazione scolastica non debba più privarsi di questo mezzo potente, capace anche di sensibilizzare la collettività su problemi legati a fenomeni etico-sociali quali l’omofobia, il razzismo o la violenza. Riprendendo il pensiero del maestro Abbado sottolineato nella proposta della Senatrice Ferraro, “la musica salva dal degrado, è necessaria al vivere civile dell'uomo, in quanto basata sull'ascolto, che è elemento strutturale del dialogo ovvero dell’incontro tra due o più identità. La musica è necessaria alla vita, può cambiarla, migliorarla e in alcuni casi può addirittura salvarla".‬‬‬