Disposizioni per la rimodulazione delle imposte di successione

  • Pubblicato il 29 Marzo 2021
  • da Liceo Statale Don Carlo La Mura, Angri (Salerno)
Disposizioni per la rimodulazione delle imposte di successione

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge vuole rappresentare un atto di responsabilità e una presa di coscienza dinanzi all'esortazione costituzionale di adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica.
Grazie alla tassazione, oggi, l’Italia ha la possibilità di assicurare tutta una serie di servizi che spesso si danno per scontati. Si parla dei costi della pubblica istruzione, della sanità, dei servizi pubblici e quelli impiegati per la difesa e la sicurezza. Le tasse hanno il compito di supportare gli apparati pubblici, la difesa delle riserve naturali, sia di terra che d’acqua, e anche i costi relativi all’amministrazione della giustizia. Per questa ragione le tasse non dovrebbero essere affatto viste come uno scotto o una punizione, ma come uno strumento di coesione sociale: i cittadini contribuiscono insieme al benessere collettivo.
Tuttavia, negli ultimi anni la spesa pubblica è oggetto di continui tagli, ci riferiamo alla ben nota espressione spending review, ma, se da un lato, è vero che occorre ridurre gli sprechi e il debito pubblico, dall'altro, non dobbiamo diminuire le entrate, perché, se lo facessimo, otterremmo il peggioramento dei servizi e l’aumento delle disuguaglianze. Emblematico, al riguardo, sono le imposte di successione, che, da noi, in Italia, sono nettamente più “leggere e vantaggiose” per le ricchezze private. L'attuale scenario italiano al riguardo prevede franchigie alte, ma soprattutto aliquote basse, che vanno dal 4% all'8%, in base alla categoria dei soggetti coinvolti, senza alcun criterio di progressività. Una situazione completamente diversa, invece, la troviamo se volgiamo lo sguardo ad altri Paesi europei, a noi più vicini, anche per caratteristiche socio-economiche: e così, in Germania, in Francia, in Spagna, nel Regno Unito, le imposte si applicano con franchigie più basse rispetto alle nostre, ma soprattutto con aliquote più alte e progressive. Ora, questo genere di situazione implica alcune conseguenze: innanzitutto, incentiva il risparmio a discapito dei consumi. Infatti, se si è certi che la propria ricchezza andrà interamente ai propri figli, si tenderà a risparmiare e ad accumulare, spendendo meno, ma, sappiamo tutti che i consumi sono cruciali per l’economia. Senza entrare troppo nel merito della questione, basti pensare che il consumo di un bene, ne accresce la domanda e conseguentemente aumenterà l'offerta di quel bene e dunque l’occupazione che è legata alla sua produzione e vendita.
Una seconda conseguenza, sta nella percentuale ridotta di entrate per lo Stato. Meno gettito significa meno risorse e quindi meno investimenti nei servizi pubblici: dunque, se le entrate diminuiscono si investirà meno in scuole, ospedali e trasporti. In questo scenario, solo chi potrà permetterselo accederà a didattica di qualità, cure tempestive e trasporti sicuri, tutti gli altri vedranno peggiorare la loro condizione sociale e tutti vivremo sicuramente in una società più diseguale.
Dunque, dopo queste doverose osservazioni, il nostro intento, attraverso la presentazione del presente disegno di legge, è quello di rimodulare il sistema attuale delle imposte di successione, senza però intaccare i patrimoni del ceto medio. Dunque, la nostra proposta sta nel lasciare inalterate le franchigie, così come previste dal decreto legge 262/2006 art.2, commi 48 e 49, ma prevedere scaglioni progressivi di aliquote diversificati per le diverse tipologie di soggetti coinvolti nella successione ereditaria e nelle donazioni.

Articolo 1
(modifica all'art. 2, comma 48, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262)

1.    All'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, il comma 48 è sostituito dal seguente:
“I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro:
a-bis) fino a 1.000.000 euro, 4 per cento;
a-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 8 per cento;
a-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 12 per cento;
a-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 16 per cento;
a-sexies) da 25.000.001 euro in su, 20 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:
b-bis) fino a 1.000.000 euro, 6 per cento;
b-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 12 per cento;
b-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 18 per cento;
b-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 24 per cento;
b-sexies) da 25.000.001 euro in su, 30 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, le aliquote progressive, così come alla lettera b) del presente articolo;
d) devoluti a favore di altri soggetti:
d-bis) fino a 1.000.000 euro, 8 per cento;
d-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 16 per cento;
d-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 24 per cento;
d-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 32 per cento;
d-sexies) da 25.000.001 euro in su, 40 per cento;”.

Articolo 2
(modifica all'art. 2, comma 49, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262)

1.    All'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, il comma 49 è sostituito dal seguente:
“Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro:
a-bis) fino a 1.000.000 euro, 4 per cento;
a-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 8 per cento;
a-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 12 per cento;
a-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 16 per cento;
a-sexies) da 25.000.001 euro in su, 20 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:
b-bis) fino a 1.000.000 euro, 6 per cento;
b-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 12 per cento;
b-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 18 per cento;
b-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 24 per cento;
b-sexies) da 25.000.001 euro in su, 30 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, le aliquote progressive, così come alla lettera b) del presente articolo;
d) devoluti a favore di altri soggetti:
d-bis) fino a 1.000.000 euro, 8 per cento;
d-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 16 per cento;
d-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 24 per cento;
d-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 32 per cento;
d-sexies) da 25.000.001 euro in su, 40 per cento;”.

Articolo 3
(Decorrenza delle disposizioni)

1.    Le disposizioni di cui ai commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

 

il 17/04/2021
G. T. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 1.1
All'articolo 1, comma 1, lettera a, sopprimere le parole "per ciascun beneficiario,".
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0
il 17/04/2021
G. T. - Angri (SA)
ha proposto il seguente emendamento:
Emendamento 2.1
All'articolo 2, comma 1, lettera a, sopprimere le parole "per ciascun beneficiario,".
Approvato
  • Voti totali: 23
  • Favorevoli: 20
  • Contrari: 3
  • Astenuti: 0

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge vuole rappresentare un atto di responsabilità e una presa di coscienza dinanzi all'esortazione costituzionale di adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica.
Grazie alla tassazione, oggi, l’Italia ha la possibilità di assicurare tutta una serie di servizi che spesso si danno per scontati. Si parla dei costi della pubblica istruzione, della sanità, dei servizi pubblici e quelli impiegati per la difesa e la sicurezza. Le tasse hanno il compito di supportare gli apparati pubblici, la difesa delle riserve naturali, sia di terra che d’acqua, e anche i costi relativi all’amministrazione della giustizia. Per questa ragione le tasse non dovrebbero essere affatto viste come uno scotto o una punizione, ma come uno strumento di coesione sociale: i cittadini contribuiscono insieme al benessere collettivo.
Tuttavia, negli ultimi anni la spesa pubblica è oggetto di continui tagli, ci riferiamo alla ben nota espressione spending review, ma, se da un lato, è vero che occorre ridurre gli sprechi e il debito pubblico, dall'altro, non dobbiamo diminuire le entrate, perché, se lo facessimo, otterremmo il peggioramento dei servizi e l’aumento delle disuguaglianze. Emblematico, al riguardo, sono le imposte di successione, che, da noi, in Italia, sono nettamente più “leggere e vantaggiose” per le ricchezze private. L'attuale scenario italiano al riguardo prevede franchigie alte, ma soprattutto aliquote basse, che vanno dal 4% all'8%, in base alla categoria dei soggetti coinvolti, senza alcun criterio di progressività. Una situazione completamente diversa, invece, la troviamo se volgiamo lo sguardo ad altri Paesi europei, a noi più vicini, anche per caratteristiche socio-economiche: e così, in Germania, in Francia, in Spagna, nel Regno Unito, le imposte si applicano con franchigie più basse rispetto alle nostre, ma soprattutto con aliquote più alte e progressive. Ora, questo genere di situazione implica alcune conseguenze: innanzitutto, incentiva il risparmio a discapito dei consumi. Infatti, se si è certi che la propria ricchezza andrà interamente ai propri figli, si tenderà a risparmiare e ad accumulare, spendendo meno, ma, sappiamo tutti che i consumi sono cruciali per l’economia. Senza entrare troppo nel merito della questione, basti pensare che il consumo di un bene, ne accresce la domanda e conseguentemente aumenterà l'offerta di quel bene e dunque l’occupazione che è legata alla sua produzione e vendita.
Una seconda conseguenza, sta nella percentuale ridotta di entrate per lo Stato. Meno gettito significa meno risorse e quindi meno investimenti nei servizi pubblici: dunque, se le entrate diminuiscono si investirà meno in scuole, ospedali e trasporti. In questo scenario, solo chi potrà permetterselo accederà a didattica di qualità, cure tempestive e trasporti sicuri, tutti gli altri vedranno peggiorare la loro condizione sociale e tutti vivremo sicuramente in una società più diseguale.
Dunque, dopo queste doverose osservazioni, il nostro intento, attraverso la presentazione del presente disegno di legge, è quello di rimodulare il sistema attuale delle imposte di successione, senza però intaccare i patrimoni del ceto medio. Dunque, la nostra proposta sta nel lasciare inalterate le franchigie, così come previste dal decreto legge 262/2006 art.2, commi 48 e 49, ma prevedere scaglioni progressivi di aliquote diversificati per le diverse tipologie di soggetti coinvolti nella successione ereditaria e nelle donazioni.

Articolo 1
(modifica all'art. 2, comma 48, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262)

1.    All'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, il comma 48 è sostituito dal seguente:
“I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro:
a-bis) fino a 1.000.000 euro, 4 per cento;
a-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 8 per cento;
a-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 12 per cento;
a-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 16 per cento;
a-sexies) da 25.000.001 euro in su, 20 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:
b-bis) fino a 1.000.000 euro, 6 per cento;
b-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 12 per cento;
b-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 18 per cento;
b-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 24 per cento;
b-sexies) da 25.000.001 euro in su, 30 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, le aliquote progressive, così come alla lettera b) del presente articolo;
d) devoluti a favore di altri soggetti:
d-bis) fino a 1.000.000 euro, 8 per cento;
d-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 16 per cento;
d-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 24 per cento;
d-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 32 per cento;
d-sexies) da 25.000.001 euro in su, 40 per cento;”.

Articolo 2
(modifica all'art. 2, comma 49, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262)

1.    All'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, il comma 49 è sostituito dal seguente:
“Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro:
a-bis) fino a 1.000.000 euro, 4 per cento;
a-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 8 per cento;
a-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 12 per cento;
a-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 16 per cento;
a-sexies) da 25.000.001 euro in su, 20 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:
b-bis) fino a 1.000.000 euro, 6 per cento;
b-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 12 per cento;
b-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 18 per cento;
b-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 24 per cento;
b-sexies) da 25.000.001 euro in su, 30 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, le aliquote progressive, così come alla lettera b) del presente articolo;
d) devoluti a favore di altri soggetti:
d-bis) fino a 1.000.000 euro, 8 per cento;
d-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 16 per cento;
d-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 24 per cento;
d-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 32 per cento;
d-sexies) da 25.000.001 euro in su, 40 per cento;”.

Articolo 3
(Decorrenza delle disposizioni)

1.    Le disposizioni di cui ai commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Approfondimento

Approfondimento normativo

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni (ISD), in Italia, è stata sempre oggetto di continue discussioni e interventi normativi, ed è dunque lungo l'excursus normativo che la riguarda.
Sommariamente, possiamo dire che l'imposta di successione venne introdotta in Italia a partire dal 1991, con aliquote progressive comprese tra il 3 e il 33 per cento e una franchigia complessiva di 250 milioni di lire; ma, già nel 2000, il Governo Amato, ridusse fortemente la portata dell’imposta, passando da una franchigia unica complessiva a franchigie per ciascun beneficiario (ognuna del valore di 350 milioni di lire) e riducendo le aliquote all’intervallo attuale del 4-8 per cento (senza più alcuna progressività). Dopo questo primo ridimensionamento, l’imposta fu poi completamente abolita nel 2001 dal Governo Berlusconi e infine, nel 2006, il Governo Prodi reintrodusse la ISD sul modello di quella in vigore prima dell’abolizione (aliquote basse e franchigie individuali elevate), con una struttura rimasta invariata fino ad oggi. E, in effetti, coerentemente con questa evoluzione, i dati OCSE mostrano per l'Italia un gettito di circa 1 miliardo di euro nel 2000-2001, gettito che si è poi progressivamente azzerato tra il 2002 e il 2006 ed è infine risalito a 820 milioni nel 2018.
In realtà, volendo scendere più nel dettaglio, in origine, i trasferimenti mortis causa erano assoggettati esclusivamente all'imposta di registro; fu solo nel 1942 che fu varato per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti) e l'altro sull'intero asse ereditario globale (imposta patrimoniale).
L'imposta di successione vera e propria, invece, nasce con il Dpr n. 637/72, che unifica i due tributi.
Ma bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regolamenti l'intera disciplina dell'imposta di successione, il Dlgs 31.10.1990, n. 346.
Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti, in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabiliva, analogamente a quanto disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applicava per scaglioni di valore imponibile e che risultava unica sia pur composta di due parti:
1. imposta sul valore globale, da applicare sempre;
2. imposta aggiuntiva sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non fossero parenti in linea retta o coniuge.
L'imposta era quindi strutturata in modo da operare un primo prelievo sul valore globale netto dell'asse ereditario, dovuto soltanto al di sopra della franchigia; un secondo prelievo che si aggiungeva al primo e operava nei confronti dei beneficiari, in funzione della quota spettante a ciascuno. E, volendo essere ancora più precisi, possiamo puntualizzare che era prevista un'esenzione del tributo per le quote di valore non superiore a 10 milioni di lire e un'esenzione per le quote di valore non superiore a 100 milioni di lire, nel caso in cui i beneficiari fossero fratelli, sorelle o affini in linea retta del dante causa.
Dopo 10 anni dall'ultimo intervento legislativo in materia, viene introdotta un'importante modifica dell'imposta di successione, ci riferiamo a quanto disposto dall'articolo 69, legge 21.11.2000, n. 342 con effetti decorrenti retroattivamente per le successioni apertesi il 1° luglio 2000 (con scadenza quindi al 31 dicembre 2000).
Detto articolo di legge venne a modificare innanzi tutto la base imponibile, individuandola nel valore della quota di eredità o del legato e non più nel valore dell'intero asse ereditario (imposta sulla quota), inoltre, furono fissate le seguenti aliquote:
•    4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta
•    6 per cento per i parenti fino al IV grado e gli affini fino al III grado
•    8 per cento per gli altri soggetti.
Con la legge n. 342/2000, quindi, la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie, comprese quelle relative ai coniugi e ai parenti in linea retta e non più sul valore dell'intero asse ereditario, e anche la franchigia, fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario, è riferita alle singole quote e non più al valore globale netto dell'asse ereditario, oltre a essere elevata a 1 miliardo per i parenti in linea retta minorenni e per gli handicappati.
Appena un anno dopo, però, con l'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, l'imposta sulle successioni e donazioni viene totalmente soppressa, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate successivamente al 25 ottobre 2001.
Quindi, per effetto di questa nuova disposizione, l'imposta sui beni caduti in successione non è più dovuta, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il de cuius e i beneficiari.
 in seguito, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che per alcuni aspetti (principalmente le aliquote e le franchigie), dal predetto d. lgs. 346/1990.
Attualmente, la tassazione inerente la trasmissione ereditaria è la seguente:
a) se eredi siano il coniuge o i parenti in linea retta del de cuius, l’aliquota è del 4 per cento sul valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (se quindi il defunto lascia il coniuge e un figlio e un’eredità del valore di 2,3 milioni di euro, si tassa con il 4 per cento il valore di euro 300mila);
b) se eredi siano fratelli e sorelle del de cuius, va applicata l’aliquota del 6 per cento al valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 100mila euro per ciascun beneficiario (e così, se il defunto lascia il coniuge e due fratelli, con attribuzione di 1,5 milioni per ciascuno, il coniuge è tassato con il 4 per cento del valore di euro 500mila mentre ciascun fratello è tassato con il 6 per cento del valore di euro 1,4 milioni);
c) se eredi siano altri parenti del defunto fino al quarto grado (ad esempio, un cugino del defunto), affini in linea retta del defunto (il genero, il suocero) oppure affini in linea collaterale del defunto fino al terzo grado (un cognato), l’aliquota da applicare al valore ereditato è del 6 per cento e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia;
d)    se infine succedano al defunto soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica l’aliquota dell’8 per cento, senza franchigie. E’, quest’ultimo, il frequente caso dei conviventi non coniugati (né uniti in una unione civile): per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari in materia di imposta di successione.
Riteniamo dunque che ci possa essere un interessante spazio di manovra, che possa allineare i parametri delle attuali imposte di successione italiane ai parametri europei attualmente in vigore.

Approfondimento tematico

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